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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati:
dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4858/2021 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._1
Giuseppe La Venuta, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di appello, C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla via Maddaloni n. 6
Appellante principale
E
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Ciro ON P.IVA_1
Sito, c.f. , in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3 risposta con appello incidentale, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, al Centro
Direzionale is. E/2
Appellata/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3764/2021 pubblicata il
20.04.2021.
Conclusioni per l'appellante principale: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la società appellata “al pagamento della spesa sostenuta dall'appellante per la guardiania notturna”.
Conclusioni per l'appellata/appellante incidentale: rigettare l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare la domanda formulata in primo grado da
TE
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli TE la premettendo che dal mese di marzo del 2011 era custode ON dell'immobile sito in Napoli, al viale Kennedy, nn. 98/100, di proprietà della convenuta, condotto in locazione dalla società Auto e Motori S.r.l.. Precisò che quest'ultima, dovendo
1 cessare ogni attività perché posta in liquidazione, e non avendo ancora rilasciato l'immobile alla proprietaria - poiché era in attesa di ricevere l'indennizzo ex art. 34, comma 1, della legge
392/1978 - gli aveva conferito l'incarico di custode.
Il dedusse che, non potendo vigilare personalmente i locali con la dovuta assiduità, T_ aveva, a sua volta, incaricato della guardiania dell'immobile nelle ore serali e Controparte_2 notturne, corrispondendogli un compenso mensile di euro 900,00, fino alla data della consegna dell'immobile alla proprietaria, per un complessivo importo di euro 65.700,00; che aveva dovuto provvedere, a sue spese, alla manutenzione delle fogne e ad altri lavori di pulizia non differibili, per un costo di euro 3.416,00, nonché alla riparazione di un vetro rotto e della lamiera di un infisso, con un esborso di euro 366,00.
Tanto premesso, l'attore argomentò che ricorreva la fattispecie di cui all'art. 2028 c.c. della gestione di affari altrui, con conseguente obbligo dell'interessato di tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte e di rimorsagli le spese, ai sensi dell'art. 2031 c.c.. Precisò che la custodia, anche se iniziata per incarico conferitogli dalla società Auto e Motori S.r.l., era proseguita, dopo la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, nell'esclusivo interesse della proprietaria dell'immobile, Controparte_3
, poi, l'applicazione dell'art. 1602 c.c., in forza del quale il terzo acquirente, tenuto a
[...] rispettare la locazione, subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
Concluse, quindi, chiedendo la condanna della “ad adempiere le ON obbligazioni assunte dall'attore nell'ambito della negotiorum gestio descritta in premessa, con particolare riferimento alle spese per la guardiania notturna sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'attore di tutte le spese sostenute per la custodia dei locali siti in
Napoli al Viale Kennedy nn. 98/108, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
In via subordinata, chiese “di condannare la società convenuta a rimborsare l'attore di tutte le spese sostenute per la custodia dell'immobile, sia in ordine alle riparazioni che alla guardiania notturna, così come documentate e provate dall'attore, in applicazione degli articoli 1173 e
1602 c.c., sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.”.
La rimase contumace. ON
Il primo giudice accolse parzialmente la domanda attorea e condannò la ON al pagamento della somma di euro 3.782,00 c.c., oltre interessi legali dalla domanda.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione i motivi che di seguito si sintetizzano.
1) La parte attrice ha documentato la nomina di custode, il contratto di guardiania stipulato con
, e le spese sostenute per la riparazione della lamiera di un infisso e di un vetro Controparte_2 rotto. “In ragione di tali considerazioni si può considerare, per tale tipo di figura, la ratio dell'art. 1781c.c. secondo cui ogni spesa è rimborsabile, se idonea ed opportuna per assicurare la conservazione della cosa contro pericoli rientranti nella normale prevedibilità”.
2 2) Il rimborso delle spese di conservazione è dovuto indipendentemente dal fatto che di esse abbia effettivamente profittato il depositante, e, in particolare, anche se, successivamente all'erogazione, la cosa sia andata distrutta, perduta o deteriorata, per causa non imputabile al depositario.
3) La fattispecie non va ricondotta all' actio negotiorum gestorum, per la quale è sufficiente l'utilità iniziale (art. 2031c.c.), essendo evidente che l'esistenza di un contratto di custodia, esclude il presupposto della gestione di affari altrui, disciplinata dall'art. 2028 e ss. c.c..
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito TE la costituendosi e proponendo appello incidentale. ON
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con l'unico motivo di gravame - rubricato “CARENZA E CONTRADDITTORIETA'
DELLA MOTIVAZIONE – ERRORE SUL PRESUPPOSTO” - l'appellante si duole del mancato riconoscimento delle spese sostenute per la guardiania notturna dell'immobile di proprietà dell'appellata, documentate mediante ricevute di pagamento, ritualmente depositate,
e censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui statuisce: “né potrebbe, in mancanza o per
l'eccedenza, ricorrersi all'actio negotiorum gestorum contraria, per la quale è sufficiente
l'utilità iniziale (art. 2031), essendo evidente che l'esistenza di un contratto rivolto alla finalità di conservazione della cosa è antitetica al presupposto della gestione”.
Argomenta che “se è vero che l'appellante divenne custode dei locali commerciali descritti in premessa, giusta contratto stipulato con l'allora detentore e già conduttore dell'immobile, la società appellata, divenuta proprietaria subito dopo, era invece rimasta estranea alla formazione del contratto. Pertanto, il passo della motivazione della sentenza sopra riportato è basato su di un presupposto errato, perché non vi è incompatibilità tra contratto e gestione
d'affari, il primo riferito all'allora conduttore, il secondo al proprietario. Evidenziato l'errore in cui è caduto il Tribunale, doveva essere invece riconosciuta la configurabilità della negotiorum gestio”.
Aggiunge che il primo Giudice non ha assolutamente motivato la mancata applicazione dell'art. 1602 c.c., che comporta il subentro del terzo acquirente nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Chiede, quindi, la parziale riforma della senza impugnata con la condanna della al pagamento non solo dell'importo di euro 3.782,00, ON riconosciuto dal primo giudice, ma anche delle spese di guardiania notturna.
§ 2.2. L'appellata - oltre a resistere all'applicazione degli artt. 2028 e ON ss. c.c. in materia di gestione di affari altrui, invocata dalla controparte appellante, sul rilievo che dalla relazione di consulenza tecnica di parte si evince che l'immobile oggetto della
3 controversia, condotto in locazione dalla Auto e Motori S.r.l., era in uno stato di dissesto ed inutili sarebbero stati interventi occasionali - con l'unico motivo di gravame incidentale deduce che gli obblighi di custodia e le spese per eventuali riparazioni dovevano gravare sul conduttore, ai sensi dell'art. 1576 c.c., in ritardo nella restituzione dell'immobile, e non già sulla proprietaria
Quest'ultima conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello ON principale e, in accoglimento del gravame incidentale, il rigetto della domanda proposta in primo grado dal T_
§ 3. I motivi di gravame principale e incidentale posso essere esaminati congiuntamente.
Fondatamente la appellante incidentale, deduce che le spese relative ON alla custodia e alle riparazioni effettuate presso l'immobile in questione devono gravare sul conduttore dello stesso, ai sensi dell'art. 1576 c.c..
Nel caso di specie la manutenzione delle fogne e gli altri lavori di pulizia, per un costo di euro
3.416,00, nonché quelli di riparazione di un vetro rotto e di una lamiera di un infisso, per un esborso di euro 366,00, sono senza dubbio riconducibili ad interventi di piccola manutenzione, che, conformemente al disposto di cui all'art. 1576 c.c., sono a carico del conduttore e non già della proprietaria, come ritenuto dal primo giudice. ON
Inoltre non vi è dubbio che anche gli oneri di custodia di un immobile oggetto di un contratto di locazione gravano sul conduttore. La circostanza che la società conduttrice Auto e Motori S.r.l., dopo aver conferito l'incarico di custode al sia stata cancellata dal registro delle T_ imprese, non comporta che le spese di custodia proseguano a carico della proprietaria dell'immobile, specie a fronte del fatto che l'immobile, pacificamente, non era stato rilasciato alla proprietaria, e quindi, continuava ad essere nella disponibilità degli ex soci della società cancellata. Neanche si può ritenere che, in applicazione della fattispecie della gestione di affari altrui, la possa essere ritenuta obbligata nei confronti del ON T_ atteso che, a prescindere dalle questioni sollevate dall'appellata con riguardo all'utilità della custodia e delle riparazioni, un'eventuale utile gestione di affari sarebbe stata effettuata nell'interesse degli ex soci della società Auto e Motori S.r.l., già conduttrice dell'immobile, tenuti a custodirlo - fino al rilascio alla proprietaria - in buono stato di conservazione.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1602 c.c. che comporta il subentro del terzo acquirente nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. E invero, pur volendo qualificare la quale “terzo acquirente”, divenuto proprietario ON dell'immobile di cui è causa, il rimborso delle spese che il deduce di aver sostenuto per T_ gli interventi di piccola manutenzione e per la custodia dell'immobile, non è riconducibile, come sopra illustrato, ad obblighi a carico del proprietario nei confronti del conduttore, scaturenti dal contratto di locazione.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'appello incidentale, va rigettata la domanda proposta in primo grado dal Le ragioni che inducono all'accoglimento dell'appello incidentale T_
4 comportano, all'evidenza, il rigetto dell'appello principale.
§ 4. La riforma della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Stante la soccombenza di nulla va disposto sulle spese con riguardo al TE giudizio di primo grado, atteso che è rimasta contumace in primo grado. ON
Le spese del gravame vanno poste a carico di e a favore di TE ON
. I compensi si liquidano in base al DM n147/2022 - scaglione di riferimento compreso tra
[...] euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 - e, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, per la fase di studio, introduttiva e decisionale, e in misura minima per la fase trattazione/istruttoria, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti di TE ON
3) nulla sulle spese con riguardo al giudizio di primo grado;
4) condanna al pagamento delle spese processuali del gravame a favore di TE
spese che si liquidano in euro 9.657,00 per compensi, oltre al rimborso ON per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26 marzo 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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