Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 357/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO n. 59, presso lo studio dell'Avv. VARVARO MARIA VITTORIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO n. 59, presso lo studio dell'Avv. VARVARO MARIA VITTORIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/1/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/08/2013); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2-la minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla stessa provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche alla sua istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore della minore.
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad assicurare alla minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che la minore manterrà la sua residenza prevalente ed anagrafica unitamente alla madre.
Tenuto conto dell'età della minore, salvo diverso accordo tra i coniugi, gli stessi convengono che la piccola trascorrerà con il padre:
TI 1) (quando la minore trascorre il fine settimana con la madre) due giorni alla settimana che il sig. si premurerà di comunicare alla Pt_1 moglie entro e non oltre il venerdì della settimana precedente.
Le parti concordano che, compatibilmente con i turni lavorativi del sig.
, questo ultimo potrà prelevare la figlia: Pt_1
a. Dal tardo pomeriggio intorno alle ore 19,00 provvedendo il papà a riaccompagnare la figlia-- presso la madre entro le ore 22,00.
b. Limitatamente ad uno dei due giorni previsti dalle ore 19,00 sino all'indomani mattina provvedendo il sig. ad accompagnare la minore Pt_1 presso l'istituto scolastico frequentato.
c. Dall'uscita della scuola sino alle ore 16,00 provvedendo il sig. a Pt_1
2 riaccompagnare la figlia presso la madre.
TI 2) (quando la minore trascorre il fine settimana con il padre) un giorno alla settimana che il sig. si premurerà di comunicare alla Pt_1 moglie entro e non oltre il venerdì della settimana precedente.
Le parti concordano che, compatibilmente con i turni lavorativi del sig.
, questo ultimo potrà prelevare la figlia: Pt_1
a. Dal tardo pomeriggio intorno alle ore 19,00 provvedendo il papà a riaccompagnare la figlia presso la madre entro le ore 22,00.
b. Dalle ore 19,00 sino all'indomani mattina provvedendo il sig. ad Pt_1 accompagnare la minore presso l'istituto scolastico frequentato.
c. Dall'uscita della scuola sino alle ore 16,00 provvedendo il sig. a Pt_1 riaccompagnare la figlia presso la madre.
d. Dall'uscita della scuola sino alle ore 22,00 provvedendo il sig. a Pt_1 riaccompagnare la figlia presso la madre.
Il sig. terrà con sé, inoltre, a settimane alterne, la minore dal Pt_1 sabato alle ore 10,00 sino alle ore 22,00 della domenica provvedendo a prelevare e riaccompagnare la figlia presso la madre.
Il sig. si rende disponibile a collaborare con la sig.ra nella Pt_1 CP_1 gestione degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia previo accordo con la figura materna e compatibilmente con i suoi turni lavorativi.
FESTIVITA' E VACANZE ESTIVE
Con riferimento al periodo delle festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione, con un genitore la Vigilia di
Natale e con l'altro genitore il giorno di Natale e così anche con riferimento al
31 dicembre e al giorno di Capodanno.
Le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse dalla minore ora con l'uno ora con l'altro genitore ad anni alterni, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore.
In detti periodi verrà meno il regime di regolamentazione ordinaria dei tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore.
Resta inteso tra le parti che per quanto non espressamente previsto la gestione dei tempi di permanenza seguirà il calendario ordinario di cui al
3 punto 2.
3-Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della minore in misura proporzionale al proprio reddito. Tenuto conto delle attuali esigenze della minore, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per la figlia, della attuale situazione economica dei coniugi, il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di Pt_1 mantenimento della minore, un contributo mensile pari ad € 200,00 versando detta somma entro e non oltre giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità. La suddetta somma verrà rivalutata in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
Al fine di determinare il concorso negli oneri per il mantenimento della figlia, le parti stabiliscono che le spese straordinarie necessarie per la minore saranno affrontate da entrambi nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante:
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari:
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole:
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici--
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
4 spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio: c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli a autoveicoli presso scuole- guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per la figlia:
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione
5 giustificativa.
Le parti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra entrambi i genitori nell'interesse della minore, 4-Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolamentato con il presente accordo ogni rapporto di natura personale e patrimoniale dichiarando al contempo di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo.
5-Le parti concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 295 P. 2, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6