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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 220/2020
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Chiara Piragine e Paola Marchelli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv.to Chiara Piragine sito in Parma, Borgo Antini n. 3;
RICORRENTE contro
P. IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Reggio Emilia, via Luciano Brevini n. 1/A, società incorporante la società
[...]
C.F. , con sede legale in Bianconese di Controparte_2 P.IVA_2
Fontevivo (PR), Strada Romitaggio n. 23, con atto del 25.06.2020, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Silvia Piccinini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia,
Via Emilia all'Ospizio n. 48;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 18.01.2020 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio esponendo: a) di Pt_1 Controparte_2
essere stato assunto alle dipendenze della società in data Controparte_2
06.10.2008, con contratto a tempo determinato part-time fino al 31.12.2008 successivamente convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.01.2009
(doc.ti 1 e 2 fasc. parte ricorrente), con mansioni di operaio montatore/collaudatore e inquadramento economico, da ultimo, al 5° livello del CCNL Metalmeccanici Piccola
e Media Industria (doc. 3 fasc. parte ricorrente); b) di avere svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro, in virtù delle capacità dimostrate, anche le mansioni di tornitore/fresatore, comportanti l'esecuzione di interventi di adeguamento e di modifica delle singole componenti dei macchinari;
c) di essere stato vittima, in data
11.06.2014, di un grave infortunio sul lavoro, che aveva comportato il taglio netto del nervo mediano della mano destra e dei tendini del pollice, dell'indice e del medio;
d) che, nello specifico, in tale occasione il ricorrente, alle ore 07:56 circa, dopo aver timbrato il cartellino, si accingeva a raggiungere la propria postazione di lavoro insieme ai colleghi sig.ri e e, in tale occasione, l'ing. Controparte_3 Testimone_1
ordinava al ricorrente e al sig. di aiutarlo a raddrizzare in Testimone_2 CP_3
posizione verticale e a riporre nella propria sede il motore elettrico trifase del macchinario deputato al collaudo delle pompe oleodinamiche, appena acquistato per sostituire il precedente che si era bruciato;
e) che il predetto motore, del peso di circa
200 kg, si trovava posizionato orizzontalmente su un asse da ponteggio, delle dimensioni di circa cm. 25 x cm. 50 e dello spessore di circa 5 cm, che si presentava libero e privo di agganci e fermi e che era collocato poco al di sotto del banco di collaudo e appoggiato all'interno della vasca di recupero e di contenimento dell'olio idraulico (doc.ti 4A-4I fasc. parte ricorrente); f) che il ricorrente e il sig. , CP_3
pertanto, procedevano a dare esecuzione all'ordine ricevuto, e, in particolare, il ricorrente si posizionava frontalmente rispetto al motore, afferrava la sua flangia nella parte centrale e, coadiuvato dall'ing. , iniziava a sollevare il motore;
g) che Tes_2
l'ing. , nel corso dell'operazione, intimava al ricorrente di riappoggiare il Tes_2
motore poiché: “l'asse di supporto non (era) centrata rispetto al suo corpo”, e così facendo il motore, scivolato improvvisamente, andava a schiantarsi contro il tubolare del banco di collaudo urtando violentemente il ricorrente e schiacciandone il polso destro;
h) di essere stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Parma, ove veniva ricoverato presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia con la diagnosi: “ferita l.c. polso destro con lesione completa del flessore radiale del carpo, del flessore lungo del pollice, del flessore superficiale del 3° dito e lesione completa del nervo mediano” (doc.ti 5 e 5A fasc. parte ricorrente); i) di essere stato sottoposto, il giorno seguente, a intervento chirurgico di revisione della ferita e tenorrafia dei tendini lesi e del nervo mediano, e di essere stato dimesso in data
14.06.2014 con prescrizione di cura farmacologica, arto in scarico in valva gessata dorsale, medicazioni nei giorni successivi e controllo clinico a 30 giorni. (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che il ricorrente, dopo periodici controlli e trattamento riabilitativo, tornava in servizio solo in data 22.11.2014, con le limitazioni attestate dal medico competente dott. continuando, tuttavia, a patire un persistente Persona_1
dolore alla mano con parestesia al polso e difficoltà di movimento delle dita e di presa
(doc.ti 7, 7A, 7B, 7C e 8 fasc. parte ricorrente); m) che, in sede di visita specialistica presso l'Unita operativa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell'Ospedale
Policlinico di Modena, veniva programmato nei confronti del ricorrente un intervento chirurgico di teno-neurolisi per il successivo gennaio 2025 stanti le: “cicatrici aderenti in sede di tenorrafia e di neurorrafia … ridotta la forza .-.. ipoestesia … ipotono dell'opponente ….” (doc. 9 fasc. parte ricorrente); n) che tale necessità era confermata all'esito dell'esame ecografico svolto nell'ottobre 2014, il quale attestava un:
“notevolissimo inspessimento dei t. flessori all'interno del tunnel carpale … nervo mediano arrotondato e con struttura di aspetto un poco disorganizzato …” (doc. 10 fasc. parte ricorrente); o) di essersi quindi sottoposto a intervento chirurgico di apertura del tunnel carpale, tenolisi e neurolisi micro-chirurgica del mediano, in data
22.01.2015, presso il Policlinico di Modena, dove veniva dimesso in data 24.01.2015 con prognosi di 30 giorni (doc. 11 fasc. parte ricorrente); p) di avere contestualmente riaperto la pratica di infortunio presso l' (doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di CP_4
essersi quindi sottoposto a terapie riabilitative per i mesi successivi, dapprima fino al
16.05.2015 e successivamente fino al 17.07.2015 (doc.ti 13-18 fasc. parte ricorrente);
r) di avere ripreso l'attività lavorativa, dopo una prima verifica di inidoneità del medico competente e con specifiche prescrizioni , in data 24.08.2015, a seguito della fruizione, su indicazione della società convenuta, delle ferie arretrate dell'anno precedente e dell'anno in corso (doc.ti 19 e 20 fasc. parte ricorrente); s) di avere tuttavia continuato a patire disturbi motori e sensitivi, tanto essere stato nuovamente ricoverato in data
14.03.2017 presso il Policlinico di Modena con diagnosi di: “esiti lesione nervo mediano“ e di essere stato sottoposto a intervento chirurgico di “neurolisi e debridement del nervo mediano e copertura con lembo vela quadra …”, con dimissioni in data 16.03.2017 e prognosi di 30 giorni (doc.ti 21A, 21B, 21C e 22 fasc. parte ricorrente); t) di avere ripreso l'attività lavorativa, a seguito di numerosi controlli sia specialistici che dell' , in data 28.06.2017 (doc.ti 23 e 23A fasc. parte ricorrente); CP_4
u) che l , all'esito del procedimento, riconosceva al ricorrente, per i postumi CP_4
riportati: “deficit chiusura a pugno, ipoergia, iperalgesia – parestesie 1° e 2° dito”, un grado di invalidità pari a 16%, successivamente elevato a 18% a seguito di visita collegiale, con costituzione, a far tempo dal 22.10.2014, di una rendita capitalizzata per danno biologico e danno patrimoniale pari a € 92.513,57 dedotti i ratei già corrisposti, le spese e l'indennità temporanea (doc.ti 24, 24A e 24B fasc. parte ricorrente); v) che il dott. nella relazione medico-legale redatta sulla persona del Persona_2
ricorrente, specificava, in particolare, che: “residua una situazione clinica, da considerarsi stabilizzata, caratterizzata da grave neuropatia post traumatica del nervo mediano (sovrapponibile a danno neuroaprassico) e da ipofunzione degli apparati flessori della mano;
in particolare appare altamente invalidante la mancanza di opposizione valida del pollice ne deriva un importante peggioramento dello stato psicofisico “quo ante” cd. "danno biologico”, ma ne deriva anche un pregiudizio alla attività lavorativa specifica di operaio;
ricordiamo che il sig. ha scolarità Pt_1
dell'obbligo e ha sempre svolto attività lavorativa manuali;
inoltre sono state disposte
“mansioni occupazionali con prescrizione” dal medico competente in data 26/1/2017.
Inoltre “il valore sul mercato del lavoro” dell'operario è notevolmente scaduto. Pt_1
Da segnalare insorgenza di stato ansioso depressivo, conseguente alla vicenda “de quo” che dovrà essere valutato in sede specialistica. In considerazione del meccanismo traumatogenetico, per come riferito, appare del tutto attendibile il nesso causale diretto fra episodio traumatico del 11/6/14, valutazione clinica e postumi invalidanti attualmente rilevati. … Inabilità temporanea di complessivi 17 mesi di cui:- totale di giorni 10 (relativa ai periodi di ricovero) – parziale: 5 mesi al 75%, 5 mesi al
50% e 6 mesi al 25%. Postumi invalidanti a carattere permanente: 22% (ventidue per cento)” (percentuale poi aumentata a 30%) “Danno lavorativo specifico (o c.d.
“patrimoniale”) nella misura di un terzo del biologico.” (doc. 25 fasc. parte ricorrente); z) di aver subito una radicale e peggiorativa modifica dello stile di vita a causa dell'infortunio patito, con sopravvenute difficoltà nell'esecuzione delle più banali attività di cura della persona e di assunzione dei pasti;
aa) di avere pertanto chiesto il risarcimento dei danni patiti alla società convenuta, la quale, tuttavia, aveva ascritto l'accaduto all'esclusiva responsabilità del ricorrente (doc.ti 26 e 27 fasc. parte ricorrente); bb) di aver subito, al rientro sul luogo di lavoro, una progressiva emarginazione da parte dei colleghi e dei responsabili;
cc) di avere quindi rassegnato le proprie dimissioni in data 19.05.2018, anche a causa dell'insorgere, in ragione dell'infortunio patito e della situazione di progressiva emarginazione subita, di una sindrome ansioso-depressiva (doc.ti 28 e 29 fasc. parte ricorrente); dd) che, in particolare, la predetta relazione precisava che: “la raccolta anamnestica, l'esame psichico prolungato, il teste psicodiagnostico permettono di diagnosticare nel sig. un “disturbo dell'adattamento con ansia” di entità medio grave, Parte_1
cronico, con sintomi di stress posta traumatico. E' riconoscibile un nesso di causalità diretta tra l'episodio traumatico con penalizzanti conseguenze nell'ambiente di lavoro e nel rapporto con il datore (tali da indurre il dipendente a rassegnare le dimissioni!)
e una reazione psichica di questa natura e entità. Le menomazioni residuate all'infortunio dell'11.06.2014, - che tra l'altro, riducono considerevolmente il valore del sig. nel modo del lavoro – e le vicissitudini occupazionali patite dal Pt_1
lavoratore (anche per il fatto di avere dovuto segnalare inadeguate/mancate misure di sicurezza in azienda!), ne giustificano la cronicizzazione. Per la quantificazione del danno biologico di natura psichica e del periodo di inabilità temporanea si rimanda al Medico Legale”; ee) che i risultati della predetta relazione erano tali che il dott.
all'esito di ulteriore visita sulla persona del ricorrente nel luglio 2018, Per_2
riteneva: “congruo riquantificare il “danno biologico a carattere permanente” nella misura del 30%”; ff) che il dott. all'esito di ulteriore visita, in Per_2
conseguenza delle limitazioni funzionali all'arto sinistro patite a seguito dell'inutilizzabilità della mano destra, accertava nei confronti del ricorrente un danno da infortunio lavorativo nella misura del 10% (doc.ti 30A, 30B, 30C e 31 fasc. parte ricorrente); gg) di essere stato poi costretto a sottoporsi, nel settembre 2019, a ulteriore intervento chirurgico a seguito della comparsa di una neoformazione dolente in coincidenza della cicatrice chirurgica dell'intervento subito al polso destro, all'esito del quale era conseguito un periodo di inabilità temporanea pari al 50% per 30 giorni e che aveva confermato l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 30% (doc.ti 32, 32A, 32B, 32C, 32D e 32E fasc. parte ricorrente); hh) che, al momento della presentazione del ricorso, era in corso la procedura di aggravamento presso l' (doc. 33 fasc. parte ricorrente); ii) di prestare la propria attività CP_4
lavorativa alle dipendenze della società Garlini Meccanica S.r.l., ove svolge attualmente l'attività di tornitore-fresatore; ll) di avere sostenuto, conseguentemente all'infortunio patito, spese per la somma complessiva di € 2.266,50 non oggetto di rimborso da parte dell' (doc. 34 fasc. parte ricorrente). CP_4
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, sottolineando che l'infortunio subito era da considerarsi causalmente ricollegabile alla violazione, da parte della società datrice, della normativa in tema di tutela delle condizioni di lavoro, chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi con deduzione delle somme già corrisposte dall' . CP_4
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
dato atto che si dichiara che per la presente controversia ha valore indeterminato e che comporta il versamento di un contributo unificato pari ad € 259,00=;
contrariis reiectis;
previa ogni pronuncia ed ogni accertamento, anche incidentale, di legge e del caso, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso, in particolare quanto alla intervenuta violazione, da parte della convenuta, dell'art. 2087 c.c. e, più in generale, delle norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
previa acquisizione, presso la convenuta, della cartella sanitaria del lavoratore e dei documenti di valutazione dei rischi redatti dal 2014 in poi nonché, presso l' di CP_4
Parma, della documentazione medica ed amministrativa relativa al ricorrente;
previa acquisizione della documentazione tutta di cui ai fascicoli esistenti presso il
Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Parma nonché presso la Procura della Repubblica di Parma a seguito di procedimento d'ufficio;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni via “probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previe le C.T.U. di tipo medico legale, attitudinale-organizzatoria e tecnico contabile che fossero del caso;
condannare (corrente in Fontevivo, strada Romitaggio n. Controparte_2
23, 43010 fraz. Bianconese - P.I.: ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_3
a risarcire al sig. tutti i danni da esso patiti e patiendi (danni Parte_1
patrimoniali e non;
danni da inabilità temporanea, di tipo biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa, generica e specifica, ecc…), con deduzione di quanto corrisposto per gli stessi titoli dall' per le CP_4
somme che saranno determinate sulla base delle espletande C.T.U. medico-legale e tecnico-contabile, ovvero, ove del caso, in via di equità.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari (più rimborso forfetario, C.P.A. ed IVA).”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 9.10.2020, si costituiva in giudizio società incorporante Controparte_1 [...]
contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo Controparte_2
l'integrale reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una CTU medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del giorno 11.03.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
2.2. Parte ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (o meglio, del danno c.d. biologico differenziale e dei danni c.d. complementari), subiti per effetto dell'infortunio sul lavoro dell'11.06.2014.
Il presente giudizio presuppone, pertanto, l'accertamento della (contestata) responsabilità contrattuale di parte datoriale, nella gestione del rapporto di lavoro con il sig. , ai sensi dell'art. 2087 c.c., per la violazione degli obblighi Parte_1
contrattuali stabiliti dalle norme poste a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
La dedotta lesione all'integrità psico-fisica dell'odierno ricorrente si sarebbe verificata,
a suo dire, a causa della condotta della convenuta, che avrebbe omesso di adottare le cautele necessarie - rectius la predisposizione di idonei dispositivi di sicurezza - tese ad evitare il prodursi di eventi dannosi come quello verificatosi nella fattispecie.
2.3. Prima di esaminare, nel dettaglio, la dinamica del sinistro nonché la ricostruzione del nesso di causalità in relazione alla concreta fattispecie in controversia, sembra opportuno delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. (ex plurimis, Cass.
07/06/2013 n.14468, Cass. 17/02/2009 n. 3788, Cass. 21/02/2004 n. 3498) e, in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
In via generale, va, altresì, rimarcato come la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente.
In riferimento a tale profilo, con orientamento costante, la Cassazione ha, quindi, affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (ex aliis, Cass. cit. n. 3788/2009,
Cass. 13/08/2008, n. 21590); anche se è possibile ipotizzare - per un fatto che viola contemporaneamente, sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale - il concorso dell'azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (così Cass. 20/06/2001 n.8381,
Cass. 27/06/2011 n. 14107).
L'art. 2087 c.c., peraltro, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. 29/01/2013 n. 3288). Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure, per evitare il danno (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 08/10/2018, n. 24742; conformi Cass. n.
10319/2017, Cass. n. 2209/2016, Cass. n. 2038/2013, Cass. n. 18626/2013).
Sotto tale profilo, in particolare, si è affermato che “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2021, n. 25597).
Pertanto, occorre ribadire che, nell'ambito del giudizio di responsabilità ex art. 2087
c.c., la condotta colposa del lavoratore ex art. 1227, comma 1, c.c., idonea ad escludere o limitare la responsabilità del datore di lavoro è solamente quella che integra gli estremi del c.d. rischio elettivo.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha ribadito che “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2021, n. 3763).
Nel caso di specie, quindi, deve senz'altro escludersi la sussistenza di una condotta del lavoratore abnorme ed esorbitante dalle proprie mansioni (c.d. rischio elettivo), in quanto è pacifico che, al momento dell'infortunio, , pur non Parte_1
risultando qualificato per il tipo di intervento preteso, è stato sollecitato, durante il suo turno di lavoro, allo svolgimento di un lavoro di manutenzione straordinaria, consistito nella sostituzione e nel sollevamento di un motore elettrico del peso di 195 kg del banco di collaudo macchina (motore che, tuttavia, è successivamente scivolato, cadendo sul polso di e cagionandogli lesioni), mentre risultano accertate le plurime Pt_1
inadempienze datoriali in ordine agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, come emerge, peraltro, chiaramente dalla sentenza del giudice penale.
2.4. Fatte tali premesse di ordine generale, deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso in esame, il datore di lavoro non ha contestato, né il rapporto di lavoro, né le mansioni espletate dal dipendente, né, infine, la circostanza che l'infortunio si sia verificato in occasione e a causa dell'espletamento dell'attività di lavoro;
fatti, peraltro, comprovati dal contratto versato in atti dal lavoratore (doc. 1 fasc. parte ricorrente) nonché dalla documentazione . CP_4 Va, altresì, evidenziato che non costituisce oggetto di contestazione tra le parti il verificarsi del fatto materiale, ossia la circostanza che in data Parte_1
11.06.2014, sia rimasto coinvolto in un incidente nell'espletamento dell'attività lavorativa, e, segnatamente, durante il turno di lavoro, nello svolgimento di un lavoro di manutenzione straordinaria - consistito nella sostituzione di un motore elettrico del peso di 195 kg del banco di collaudo macchina, che ha comportato la necessità di sollevare l'indicato motore -, l'improvviso scivolamento del motore, il quale è caduto sul polso di gli abbia cagionato una menomazione, estetica e funzionale, alla Pt_1
mano destra.
È, infine, incontestato, nonché acclarato in sede peritale sulla base della documentazione sanitaria in atti, che, per effetto dell'infortunio, il sig. ha Pt_1
riportato gravi lesioni personali (meglio specificate nella parte in fatto), i cui postumi sono stati individuati dal c.t.u., dott. in “un trauma da Persona_3
schiacciamento del polso destro con ferita lacero-contusa della superficie volare, lesione completa del flessore radiale del carpo, del flessore lungo del pollice e del flessore superficiale del III dito e lesione completa del nervo mediano”.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, può dirsi provata la ricostruzione della dinamica degli eventi operata da parte ricorrente, e, dunque,
l'individuazione della responsabilità datoriale per l'evento infortunistico occorso al
Pt_1
È stato, invero, accertato, tanto in sede penale, quanto nella presente sede civile:
- che la sera del 10 giugno 2014 si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato e per pianificare la sostituzione del Testimone_2 Controparte_3 Parte_1
motore del banco di collaudo della Eos Automazioni S.r.l.;
- che, in un primo momento, l'operazione avrebbero dovuto effettuarla Testimone_2
e ; Controparte_3 - che, successivamente, è intervenuto che, insieme ad Parte_1 Testimone_2
ha tentato il sollevamento e la collocazione in opera del motore;
- che, fallito il tentativo, nel riposizionare il motore sulle tavole sopra le quali era prima collocato (del peso accertato di 195 kg), questo è scivolato sulla mano del Pt_1
causandogli le lesioni di cui si è dato conto e comprovate, non solo dalla documentazione medica in atti, ma, altresì, dalle risultanze dell'elaborato peritale;
- che le operazioni sono state effettuate a mani nude, senza l'ausilio di alcun macchinario.
In particolare, il teste , particolarmente attendibile in quanto presente al CP_3
momento e nel luogo teatro del sinistro, ha confermato:
- che il giorno 11 giugno 2014 alle ore 8,00, il sig. si accingeva a raggiungere la Pt_1
propria postazione di lavoro unitamente ai compagni e Controparte_3 Testimone_1
sua sorella;
- che, mentre il ricorrente e i suoi compagni transitavano accanto al banco di collaudo delle pompe, l'ing. - preposto al reparto in cui il sig. lavorava, Testimone_2 Pt_1
socio della convenuta e membro del suo consiglio di amministrazione, che si trovava presso tale banco - fermava il ricorrente e il sig. , ordinando loro di Controparte_3
aiutarlo a raddrizzare in posizione verticale e a riporre nella propria sede il motore elettrico trifase del macchinario deputato al collaudo delle pompe oleodinamiche, appena acquistato per sostituire il precedente bruciatosi;
- che il motore, del peso di circa 200 Kg., nell'attesa di essere piazzato all'interno del macchinario di collaudo, si trovava posizionato orizzontalmente su un asse da ponteggio delle dimensioni di circa cm. 25 x cm. 50 e dello spessore di circa 5 cm.;
- che tale asse si presentava libera e priva di agganci ed era collocata poco al di sotto del banco di collaudo, appoggiata all'interno della vasca di recupero e di contenimento dell'olio idraulico;
- che il ricorrente e il suo collega di lavoro , in ossequio all'ordine Controparte_3
ricevuto, si accingevano a dar corso all'esecuzione dell'operazione;
- che, in particolare, il sig. si posizionava frontalmente rispetto al motore, Pt_1
afferrava la sua flangia nella parte centrale e, coadiuvato dal , iniziava a CP_3
sollevare il motore medesimo;
- che il ricorrente iniziava ad abbassare il motore per ricollocarlo nella posizione originaria, quando questo improvvisamente scivolava ed andava a schiantarsi contro il tubolare del banco di collaudo, urtando violentemente il sig. e schiacciando il Pt_1
suo polso destro;
- che il detto lavoro costituiva una operazione di manutenzione di carattere straordinario.
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione fattuale del sinistro, occorre evidenziare che, nella fattispecie in controversia, come concluso anche in sede penale, risultano accertate, a carico di parte datoriale, plurime violazioni alle norme di diligenza, perizia e prudenza nonché ai requisiti di sicurezza richiesti ed imposti dall'art. 70 del D. Lgs.
81/2008, sia in punto di omessa formazione del dipendente in ordine allo svolgimento della mansione richiesta nonché alla gestione del rischio specifico, sia in punto di omessa adozione dei prescritti presidi di sicurezza.
Da un lato, invero, gli operai coinvolti non avevano le qualifiche necessarie, né alcuna preparazione specifica a quella mansione, che, per loro ammissione, era la prima volta che si trovavano a fare;
dall'altro, non era stata approntata la strumentazione idonea a movimentare un carico e un macchinario di tali dimensioni, né adottate le minime precauzioni per evitare incidenti (si pensi, ad esempio, come rilevato dalla sentenza penale, al fatto che tutte le operazioni sono avvenute su superfici coperte dall'olio dei circuiti); ma, soprattutto, l'operazione di sostituzione del motore è stata tentata in aperta violazione delle prescrizioni tecniche previste dalla ditta costruttrice Eos
Automazioni S.r.l. per quel genere di operazioni. Come, invero, previsto dal Manuale Uso e Manutenzione del macchinario prodotto dalla convenuta (doc. 4 fasc. parte resistente), ogni attività di manutenzione straordinaria avrebbe dovuto essere eseguita da personale specializzato della ditta fornitrice (“da farsi a cura di personale tecnico qualificato da EOS Automazioni s.r.l.”: pag. 109).
Così, parimenti, nell'ipotesi di “sostituzione di parti o componenti” (sempre pag. 109); ipotesi, questa, in relazione alla quale risultano prescritte specifiche cautele, come espressamente previsto alla pag. 110 (“le operazioni di smantellamento - smontaggio, demolizione e smaltimento - dei componenti che costituiscono la macchina (materiali ferrosi, elettromeccanici, plastici, ecc. …) e le modalità operative utilizzate devono essere realizzate da personale specializzato nel pieno rispetto dei principi di sicurezza
e di salvaguardia ambientale …”.
Le suesposte circostanze concorrono a configurare la responsabilità del datore di lavoro sulla base del disposto di cui all'art. 2087 c.c., non avendo egli adottato alcuna specifica misura per evitare il rischio in concreto verificatosi, né sorvegliato affinché tale rischio non si verificasse.
Tali considerazioni conducono, dunque, ad affermare come sussistente la responsabilità di parte datoriale per il sinistro occorso a . Parte_1
2.5. Una volta accertata la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo a parte datoriale ed esclusa la sussistenza di un concorso colposo del lavoratore, occorre, quindi, procedere alla determinazione e quantificazione del danno risarcibile.
Venendo alla liquidazione del danno, occorre preliminarmente evidenziare che, in caso di azione “contrattuale” formulata per un'ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del datore di lavoro, anche senza ulteriori specifiche indicazioni, non potrà che essere qualificata in termini di risarcimento del danno differenziale e complementare. La categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000, che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' fondata CP_4
sugli elementi identificativi espressamente indicati, ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato D.Lgs. n. 38 del
2000 - peraltro espressa in termini di indennizzo - a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
D'altra parte, anche riguardo “agli aspetti dinamico relazionali”, di cui pure parla genericamente l'art.13 del D.Lgs. n. 28 del 2000, va ribadito che la tutela è CP_4
concepita solo con riferimento a criteri oggettivi e predeterminati uguali per tutti e copre, per tale aspetto, solo i riflessi indotti dalla menomazione della capacità psicofisica in modo indifferenziato su tutti i soggetti infortunati o tecnopatici;
mentre gli aspetti propriamente soggettivi e la c.d. personalizzazione del danno restano affidati alla tutela risarcitoria di diritto comune e non sono comprese nella tutela , CP_4
ponendosi, semmai, il problema della loro risarcibilità come differenziale (rilevante per la sua diversa dimensione quantitativa) oppure come complementare (ossia rilevante sotto il profilo qualitativo).
Alla luce di tali premesse, il danno ulteriore e diverso da quello liquidato dall' CP_4
può riguardare danni, o, meglio, di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definibili quali:
- danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali, ad esempio, il danno biologico da invalidità temporanea, il biologico fino al 5%, il patrimoniale fino al 15%, la personalizzazione del danno non patrimoniale;
- danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle del 2000 CP_4 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
La distinzione tra danno complementare e danno differenziale è meramente terminologica e serve solo per comprendere che al lavoratore è consentito agire in giudizio, non solo per ottenere la differenza tra quanto liquidato dall' e quanto CP_4
spettante in base alle norme civilistiche, ma anche al fine di ottenere il danno non patrimoniale non indennizzabile dall' e, dunque, quello ricompreso tra l'1% ed CP_4
il 6%.
Per quanto attiene il risarcimento del danno differenziale, lo stesso è ancora subordinato alla prova dell'illiceità penale del fatto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124 del
1965. Norma speciale intesa a regolare la pretesa del lavoratore di ricevere dal datore, esonerato in virtù dell'assicurazione sociale , il danno (quantitativamente) CP_4
differenziale rispetto all'indennizzo , ma appunto solo in presenza di un fatto CP_4
che costituisca illecito penale perseguibile d'ufficio (ritenuto oggi in via incidentale anche soltanto nella sede civile, autonomamente azionabile rispetto al giudizio penale;
e ciò al termine di un lungo percorso tracciato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 22/1976,102/1981, 118/1986).
L'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 recita: “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale (recte, che siano stati ritenuti responsabili penalmente in sede civile per effetto delle sentenze della Corte Cost. cit.) per il fatto dal quale l'infortunio è derivato ... Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto...Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti”. Pertanto, la domanda di danno differenziale rispetto a quello assicurato dall CP_4
(ovvero rispetto al danno patrimoniale per invalidità temporanea, al biologico dal 6%, al patrimoniale dal 16%, alla rendita ai superstiti) richiede una allegazione completa degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del diritto azionato da parte di chi agisce in un giudizio civile di danno.
Ai fini dell'illiceità penale, accertabile incidentalmente nel giudizio civile, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, occorre, quindi, in ogni caso accertare positivamente la “colpa” del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia.
2.5.1. Venendo, dunque, alla liquidazione dei danni non patrimoniali, occorre tenere conto del solco giurisprudenziale tracciato dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn.
26972 e 26973 dell'11 novembre 2008 (le cd. “Pronunce di AN IN” del 2008), con le quali la Suprema Corte, da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal codice civile (danni patrimoniali ex art. 2043
e danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059), definendo le distinzioni elaborate da dottrina e prassi (danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, danno morale soggettivo, ecc.) alla stregua di mere categorie descrittive delle diverse modalità con cui si realizza il danno non patrimoniale, e, dall'altro lato, ha precisato, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce di “danno non patrimoniale”, che il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti in cui il danno si atteggi nel caso concreto.
Le Pronunce di AN IN del 2008 hanno rappresentato, e tutt'ora rappresentano, un punto fermo in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia, sin da subito, i principi sanciti in tali sentenze sono stati oggetto di ripensamenti giurisprudenziali e di critiche da parte della dottrina.
Invero, la giurisprudenza successiva - che è più volte intervenuta per affermare l'autonomia ontologica del danno morale rispetto a quello biologico - ha spesso disatteso i criteri cardine stabiliti nelle sentenze storiche del 2008; del pari, il legislatore, discostandosi dal principio secondo cui il danno non patrimoniale sarebbe una categoria unitaria, di natura composita, che si articola in una pluralità di aspetti
(quali, innanzitutto, il danno morale, quello biologico e quello esistenziale), con la riforma degli artt.138 e ss. del codice delle assicurazioni ha esplicitamente ricompreso nella nozione di danno non patrimoniale il cd. danno dinamico-relazionale, dando nuovamente rilievo alla categoria autonoma del danno non patrimoniale esistenziale.
Sulla scorta di ciò, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, in quanto sezione specializzata nel settore del risarcimento del danno alla persona, nei dieci anni successivi alle predette sentenze del 2008, ha voluto fissare i singoli punti per una più certa e funzionale valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Tale lavorio giurisprudenziale della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è concluso con le cd. sentenze-decalogo depositate in data 11 novembre 2019 (nuove pronunce di AN IN) in materia di mal pratice medica con le quali tale Sezione ha svolto un ruolo di nomofilachia spettante, per vero, alle Sezioni Unite.
Da tali nuove pronunce di AN IN (con le quali è stata fatta chiarezza in tema di consenso informato, danno biologico cd. differenziale, azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del collaboratore, personalizzazione del danno, onere della prova, successioni di leggi nel tempo e loro applicazione retroattiva, nesso di causalità) emerge la volontà della Corte di Cassazione di invertire la rotta rispetto a quanto statuito nel 2008 poiché si propende per la scindibilità del danno non patrimoniale in singole voci di danno, le quali ai fini risarcitori, necessitano di opportuna allegazione probatoria.
Sulla scorta di ciò, si anticipa che, nonostante il cambio di direzione della Corte di
Cassazione, il discostamento tra le Pronunce di AN IN del 2008 e quelle del 2019, non ha inficiato la quantificazione della liquidazione del danno che, come si vedrà, viene calcolata sulla base di un sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio sulla
Giustizia del Tribunale di Milano. A conferma del fatto che il danno non patrimoniale nella concretezza dei fatti è scindibile nelle singole voci solo ai fini di caratterizzazione del danno ma non ai fini risarcitori - laddove si continua a considerare il danno biologico come un unicum seguendo lo schema dettato dalle tabelle milanesi - vi è anche la recente sentenza della sezione Sesta della Corte di Cassazione n. 20183 del 22 giugno 2022, con la quale è stato confermato che danno biologico e danno dinamico-relazionale costituiscono il medesimo pregiudizio.
In altre parole, anche se con qualche ripensamento, la Corte di Cassazione non sconfessa le tabelle milanesi che sono considerate ormai da tempo una tecnica diffusa del danno non patrimoniale. Tali tabelle fanno riferimento al cd. “valore punto”: si considerano i valori monetari medi relativi ad una lesione standard (danno biologico) che vanno sommati ad una somma contemplata in percentuale per la sofferenza interiore (danno morale); infine, sono indicati dei valori in aumento rispetto al valore standard per la personalizzazione del danno e, dunque, per personalizzare la liquidazione in base al caso concreto.
Il metodo tabellare è uno strumento in grado di consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità. Invero, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali vengono periodicamente aggiornate in considerazione dell'indice ISTAT, recano parametri idonei a consentire di tradurre tale concetto di equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscono per violare l'art. 3 co 2 della
Costituzione.
Orbene, tanto premesso circa l'evoluzione giurisprudenziale che si è occupata del danno non patrimoniale, al fine di compiere una valutazione equitativa secondo il predetto modello tabellare, occorrono alcune considerazioni in ordine al danno biologico subito dal ricorrente nonché in ordine alla personalizzazione di tale danno ai fini liquidativi. A riguardo, deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (vedasi referti medici prodotti da parte ricorrente) e dell'espletata
C.T.U., la sussistenza del danno biologico lamentato e la sua derivazione eziologia dall'infortunio de quo.
In particolare, richiamando la valutazione espressa dal C.T.U., Dott. Per_3
può affermarsi che le lesioni subite dal ricorrente hanno comportato postumi
[...]
invalidanti a carattere permanente, valutati nella misura del 14%.
Il CTU, invero, sulla base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo dei periziando e tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta agli atti di causa, visionata, ha confermato la sussistenza delle patologie e dei danni già riconosciuti dall' , così CP_4
concludendo:
“A causa dell'infortunio occorsogli il giorno 11 giugno 2014, ha Parte_1
riportato menomazioni funzionali ed estetiche a carico della mano destra ed in particolare del 1° raggio ampiamente descritte nella presente relazione. Tali menomazioni sono riferibili con causalità diretta all'evento traumatico per cui è causa
e non vi è stata un'influenza eziologica di stati patologici preesistenti o sopravvenuti, determinati da malattie e/o da sinistri/infortuni, sull'evoluzione delle medesime;
(…)
Le menomazioni residuate concretano un DANNO BIOLOGICO quantificabile in
Responsabilità Civile, con riferimento al D.M. 3 luglio 2003, alla “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” , Per_4 Persona_5
ed alle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla Per_6
persona in ambito civilistico” della , nella misura del 14% (quattordici). Il Pt_2
grado di sofferenza è quella media presente nei danni temporanei e permanenti di analoga entità”. Per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, sulla scorta delle risultanze documentali esaminate dal C.T.U., lo stesso può quantificarsi in: “7 giorni al 100%, 150 giorni al 75%, 150 giorni al 50% e 165 al 25%”.
Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
Conseguentemente - alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle
Tabelle di Milano applicate da questo ufficio secondo il costante insegnamento della
S.C. (ex plurimis: Cass. 8532/2020; 24205/2014; 12408/2011) e considerando che il ricorrente, all'epoca dell'infortunio aveva 36 anni - si giunge alle seguenti quantificazioni:
- per danno biologico all'integrità psicofisica (14%) € 35.705,00;
- per invalidità temporanea Euro 40.784,00.
Quanto alla componente del danno biologico denominata “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, o anche “danno morale”, lo stesso deve essere riconosciuto nel caso di specie.
Ha, invero, affermato la Corte di Cassazione che: “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”
(Cass. nr. 6444/2023).
Ebbene, ritiene la scrivente che – in considerazione della consistente perdita della lesione dell'integrità psico-fisica nonché della giovane età del danneggiato all'epoca del sinistro - sia opportuno presumere e riconoscere l'esistenza di un danno morale, da liquidare, secondo quanto indicato nelle tabelle di Milano, come compensazione del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile dovrà essere, dunque, quantificato in complessivi € 46.416,00.
Per quanto concerne, poi, la personalizzazione del danno, la quale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, occorre evidenziare che il ricorrente ha invocato le molteplici attività sportive praticate prima del sinistro nonché la sopravvenuta difficoltà di guidare la macchina, le restrizioni nella vita quotidiana e sociale e i riflessi psicologici negativi legati alla sua condizione fisica.
A riguardo, con il cd. decalogo di S. IN la Suprema Corte ha fissato alcuni importanti principi e tra questi quello della sentenza Cass. 28988/2019, circa la personalizzazione del danno alla salute per cui in tema di danno da lesione della salute, la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
(conforme poi Cass. ord. 5865/21).
Sul punto, deve, invero, rammentarsi che il cd. danno biologico standard, liquidabile attraverso gli uniformi criteri delle tabelle in uso presso questo Tribunale basate sul punto percentuale rapportato al grado di invalidità e all'età, già comprende la sofferenza fisica e la modifica in peggio della qualità della vita: trattasi di conseguenze normali, che sono cioè sempre collegate all'invalidità permanente prodottasi nell'individuo.
Per ottenere una personalizzazione del danno biologico occorre, dunque, allegare e dimostrare l'eccezionalità della sofferenza (suscettibile di accertamento medico legale), cagionata dalla menomazione sulla persona del ricorrente.
Ciò posto, i profili inerenti alla sofferenza soggettiva non sono rilevanti, vertendo la personalizzazione sugli aspetti dinamico relazionali, mentre le deduzioni, peraltro generiche, sui riflessi negativi dedotti in relazione all'ambiente di lavoro parimenti non risultano meritevoli di considerazione1.
Infine, le deduzioni sui riflessi negativi sulle abitudini della vita quotidiana e sulla vita di relazione, parimenti non giustificano la personalizzazione, perché conseguenze comuni a tutti i soggetti che abbiano riportato le medesime lesioni.
Va, per contro, valorizzata la circostanza che l'attore prima dell'infortunio, praticasse in maniera intensa e regolare l'attività sportiva, e, segnatamente, la palestra ed il ciclismo2.
La particolare propensione all'attività fisica e sportiva dell'attore fanno sì che, nel suo caso, le limitazioni conseguenti ai postumi riportati siano state più gravose che per la generalità delle persone, solite praticare solo saltuariamente sport.
Di conseguenza si reputa equa una personalizzazione nella misura del 10%. Ne consegue, dunque, il riconoscimento, rispetto agli importi spettanti a titolo di danno biologico (pari ad € 35.705,00), di ulteriori € 3.600,00.
2.5.2. Il danno patrimoniale, come noto, è il nocumento arrecato alla ricchezza, reddito
(ricchezza in senso dinamico) o patrimonio (ricchezza in senso statico), del danneggiato.
Il danno patrimoniale è tradizionalmente ripartito in danno emergente e lucro cessante,
a seconda che si concretizzi in una riduzione di ricchezza ovvero in un mancato incremento della stessa, e ulteriormente suddiviso in danno emergente passato, danno emergente futuro, lucro cessante passato e lucro cessante futuro, a seconda che, rispetto al momento della sua liquidazione, esso si traduca:
- in una riduzione di ricchezza che lo precede (come le spese mediche sostenute);
- in una riduzione di ricchezza che lo segue (come le spese mediche che dovranno essere sostenute);
- in un mancato incremento di ricchezza che lo precede (come la perdita di redditi dal sinistro alla liquidazione);
- o in un mancato incremento di ricchezza che lo segue (come la perdita presumibile di redditi dopo la liquidazione).
Nel danno patrimoniale che ordinariamente si connette al danno biologico rientrano, di regola, le spese mediche sostenute o da sostenersi e la diminuzione di reddito passato o futuro.
In merito alla contrazione reddituale si pone la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica: mentre la prima, intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa in genere da parte di un soggetto, se compromessa, rientra, come precisato, nel danno biologico, la seconda, definibile come attitudine a svolgere in concreto una data attività, se compromessa, è riconducibile al danno patrimoniale. Sotto tale ultimo profilo, occorre evidenziare che - secondo la giurisprudenza di legittimità - la capacità lavorativa specifica consiste nella diminuzione dei redditi del danneggiato a causa del sinistro patito, nei casi in cui la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre
2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289; Tribunale Lecce sez. II°, 13/09/2018, n. 2982).
E' necessario, tuttavia, per poter procedere alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, che il pregiudizio relativo sia adeguatamente allegato e provato, non essendo sufficiente la lesione della salute, quand'anche di non modesta entità, trattandosi, non di un danno evento, ma di un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato nell'an e nel quantum.
Il danno da capacità lavorativa specifica rappresenta, in particolare, un pregiudizio patrimoniale e futuro, che va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro permanenti quale quella ricorrente nel caso di specie (superiore al 10%), il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici in relazione all'an, gravando, invece, sul danneggiato medesimo l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro.
Nondimeno, tale presunzione copre soltanto l'esistenza del danno (il cosiddetto “an debeatur”), mentre, ai fini della sua liquidazione (“quantum debeatur”), grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro
(cfr. Cass. n. 21988 del 3 settembre 2019). Il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve, invero, provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, ossia la differenza di guadagni prima e dopo l'atto illecito.
In particolare, con la richiamata pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/ 2018; Cass. 11361 / 2014).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la richiesta risarcitoria dei danni derivanti dalla perdita della capacità lavorativa specifica non possa accogliersi poiché, a fronte della circostanza – incontestata tra le parti – per cui l'infortunato ha continuato a svolgere le proprie mansioni di operaio con qualifica specifica di tornitore, il medesimo non ha provato in giudizio la contrazione dei propri redditi in seguito al sinistro.
2.5.3. Nel caso di specie, in cui il ricorrente ha agito per la liquidazione del danno differenziale, deve ricordarsi che “il giudice, nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_4
conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto, non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a CP_4
ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale” (Cass., n.
13645/2019). Nondimeno, “con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata CP_4
a ristorare il danno biologico permanente” (Cass., n. 9112/2019).
Ebbene, nella fattispecie, risulta documentalmente che l' ha costituito una rendita CP_4
in favore di il cui valore al 6.02.2025 - per come risultante dal prospetto Parte_1
depositato dall' - è pari ad Euro 98.699,85 a titolo di danno biologico e CP_5
patrimoniale, valore cui devono essere sommati Euro 33.750,68 per ratei rendita già erogati. Il tutto per un importo totale di Euro 132.450,53.
Avendo riguardo al solo danno biologico, occorre evidenziare che la rendita costituita in favore di è pari ad Euro 43.867,21, valore cui devono essere sommati, Parte_1
sempre a tale titolo, Euro 15.000,51 per i ratei di rendita già erogati3.
Per effetto di tali corresponsioni, si può, dunque, affermare, che la società convenuta è tenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale, una somma complessiva pari alla differenza tra gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale e calcolati nel paragrafo che precede alla stregua dei criteri risarcitori civilistici esposti e le somme già indennizzate da per i medesimi titoli per un CP_4
importo totale pari ad euro 31.932,28. Al ricorrente debbono essere rifuse, a titolo di danno emergente, anche le spese mediche sostenute in fase stragiudiziale ed eziologicamente riferibili all'infortunio per cui è causa, per un totale pari ad euro 2.154,00.
Su tali somme spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dì del dovuto sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro ( 8 aprile 2002, n. 5024; Cass., 18 febbraio
2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass., 10 settembre 2010, n. 19348;
Cass., 1° luglio 2011, n. 14507).
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (91 c.p.c.) e vanno dunque, poste a carico della società convenuta.
Parimenti, le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa, debbono essere poste definitivamente a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità di parte datoriale per l'infortunio occorso al ricorrente il giorno 11 giugno del 2014 e, per l'effetto, condanna la società
[...]
già , in persona Controparte_6 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale e per le causali indicate in parte motiva, una somma complessiva pari Euro 34.086,28, oltre accessori di legge, da calcolarsi alla stregua dei parametri di cui in parte motiva.
2. Condanna la società (già Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, Controparte_2
a favore del ricorrente, le spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico della società Controparte_6
(già , le spese di CTU, come già separatamente
[...] Controparte_2
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo a tali – dedotti - riflessi negativi subiti in ambiente lavorativo, il ricorrente ha avanzato, in sede di note conclusive, una domanda di risarcimento del danno da demansionamento, che, tuttavia, nell'economia complessiva delle domande attoree – incentrate sul fatto costitutivo dell'infortunio lavorativo - rappresentano un vero e proprio “fuordopera”, postulando una diversa causa petendi, rappresentata, appunto, dal presunto demansionamento. 2 Circostanze dedotte dai testi , e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
[...] 3 Tale valore – che corrisponde all'importo dei ratei già erogati dall' a titolo di danno non CP_4 patrimoniale - è stato ottenuto attraverso la seguente equazione:
98.699,85 (valore capitale totale della rendita) : 33.750,68 (valore totale ratei già erogati) = 43.867,21 (valore capitale della rendita a titolo di danno non patrimoniale : X
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 220/2020
RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Chiara Piragine e Paola Marchelli del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv.to Chiara Piragine sito in Parma, Borgo Antini n. 3;
RICORRENTE contro
P. IVA , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Reggio Emilia, via Luciano Brevini n. 1/A, società incorporante la società
[...]
C.F. , con sede legale in Bianconese di Controparte_2 P.IVA_2
Fontevivo (PR), Strada Romitaggio n. 23, con atto del 25.06.2020, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv. Silvia Piccinini del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Reggio Emilia,
Via Emilia all'Ospizio n. 48;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 18.01.2020 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio esponendo: a) di Pt_1 Controparte_2
essere stato assunto alle dipendenze della società in data Controparte_2
06.10.2008, con contratto a tempo determinato part-time fino al 31.12.2008 successivamente convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.01.2009
(doc.ti 1 e 2 fasc. parte ricorrente), con mansioni di operaio montatore/collaudatore e inquadramento economico, da ultimo, al 5° livello del CCNL Metalmeccanici Piccola
e Media Industria (doc. 3 fasc. parte ricorrente); b) di avere svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro, in virtù delle capacità dimostrate, anche le mansioni di tornitore/fresatore, comportanti l'esecuzione di interventi di adeguamento e di modifica delle singole componenti dei macchinari;
c) di essere stato vittima, in data
11.06.2014, di un grave infortunio sul lavoro, che aveva comportato il taglio netto del nervo mediano della mano destra e dei tendini del pollice, dell'indice e del medio;
d) che, nello specifico, in tale occasione il ricorrente, alle ore 07:56 circa, dopo aver timbrato il cartellino, si accingeva a raggiungere la propria postazione di lavoro insieme ai colleghi sig.ri e e, in tale occasione, l'ing. Controparte_3 Testimone_1
ordinava al ricorrente e al sig. di aiutarlo a raddrizzare in Testimone_2 CP_3
posizione verticale e a riporre nella propria sede il motore elettrico trifase del macchinario deputato al collaudo delle pompe oleodinamiche, appena acquistato per sostituire il precedente che si era bruciato;
e) che il predetto motore, del peso di circa
200 kg, si trovava posizionato orizzontalmente su un asse da ponteggio, delle dimensioni di circa cm. 25 x cm. 50 e dello spessore di circa 5 cm, che si presentava libero e privo di agganci e fermi e che era collocato poco al di sotto del banco di collaudo e appoggiato all'interno della vasca di recupero e di contenimento dell'olio idraulico (doc.ti 4A-4I fasc. parte ricorrente); f) che il ricorrente e il sig. , CP_3
pertanto, procedevano a dare esecuzione all'ordine ricevuto, e, in particolare, il ricorrente si posizionava frontalmente rispetto al motore, afferrava la sua flangia nella parte centrale e, coadiuvato dall'ing. , iniziava a sollevare il motore;
g) che Tes_2
l'ing. , nel corso dell'operazione, intimava al ricorrente di riappoggiare il Tes_2
motore poiché: “l'asse di supporto non (era) centrata rispetto al suo corpo”, e così facendo il motore, scivolato improvvisamente, andava a schiantarsi contro il tubolare del banco di collaudo urtando violentemente il ricorrente e schiacciandone il polso destro;
h) di essere stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Parma, ove veniva ricoverato presso l'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia con la diagnosi: “ferita l.c. polso destro con lesione completa del flessore radiale del carpo, del flessore lungo del pollice, del flessore superficiale del 3° dito e lesione completa del nervo mediano” (doc.ti 5 e 5A fasc. parte ricorrente); i) di essere stato sottoposto, il giorno seguente, a intervento chirurgico di revisione della ferita e tenorrafia dei tendini lesi e del nervo mediano, e di essere stato dimesso in data
14.06.2014 con prescrizione di cura farmacologica, arto in scarico in valva gessata dorsale, medicazioni nei giorni successivi e controllo clinico a 30 giorni. (doc. 6 fasc. parte ricorrente); l) che il ricorrente, dopo periodici controlli e trattamento riabilitativo, tornava in servizio solo in data 22.11.2014, con le limitazioni attestate dal medico competente dott. continuando, tuttavia, a patire un persistente Persona_1
dolore alla mano con parestesia al polso e difficoltà di movimento delle dita e di presa
(doc.ti 7, 7A, 7B, 7C e 8 fasc. parte ricorrente); m) che, in sede di visita specialistica presso l'Unita operativa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia dell'Ospedale
Policlinico di Modena, veniva programmato nei confronti del ricorrente un intervento chirurgico di teno-neurolisi per il successivo gennaio 2025 stanti le: “cicatrici aderenti in sede di tenorrafia e di neurorrafia … ridotta la forza .-.. ipoestesia … ipotono dell'opponente ….” (doc. 9 fasc. parte ricorrente); n) che tale necessità era confermata all'esito dell'esame ecografico svolto nell'ottobre 2014, il quale attestava un:
“notevolissimo inspessimento dei t. flessori all'interno del tunnel carpale … nervo mediano arrotondato e con struttura di aspetto un poco disorganizzato …” (doc. 10 fasc. parte ricorrente); o) di essersi quindi sottoposto a intervento chirurgico di apertura del tunnel carpale, tenolisi e neurolisi micro-chirurgica del mediano, in data
22.01.2015, presso il Policlinico di Modena, dove veniva dimesso in data 24.01.2015 con prognosi di 30 giorni (doc. 11 fasc. parte ricorrente); p) di avere contestualmente riaperto la pratica di infortunio presso l' (doc. 12 fasc. parte ricorrente); q) di CP_4
essersi quindi sottoposto a terapie riabilitative per i mesi successivi, dapprima fino al
16.05.2015 e successivamente fino al 17.07.2015 (doc.ti 13-18 fasc. parte ricorrente);
r) di avere ripreso l'attività lavorativa, dopo una prima verifica di inidoneità del medico competente e con specifiche prescrizioni , in data 24.08.2015, a seguito della fruizione, su indicazione della società convenuta, delle ferie arretrate dell'anno precedente e dell'anno in corso (doc.ti 19 e 20 fasc. parte ricorrente); s) di avere tuttavia continuato a patire disturbi motori e sensitivi, tanto essere stato nuovamente ricoverato in data
14.03.2017 presso il Policlinico di Modena con diagnosi di: “esiti lesione nervo mediano“ e di essere stato sottoposto a intervento chirurgico di “neurolisi e debridement del nervo mediano e copertura con lembo vela quadra …”, con dimissioni in data 16.03.2017 e prognosi di 30 giorni (doc.ti 21A, 21B, 21C e 22 fasc. parte ricorrente); t) di avere ripreso l'attività lavorativa, a seguito di numerosi controlli sia specialistici che dell' , in data 28.06.2017 (doc.ti 23 e 23A fasc. parte ricorrente); CP_4
u) che l , all'esito del procedimento, riconosceva al ricorrente, per i postumi CP_4
riportati: “deficit chiusura a pugno, ipoergia, iperalgesia – parestesie 1° e 2° dito”, un grado di invalidità pari a 16%, successivamente elevato a 18% a seguito di visita collegiale, con costituzione, a far tempo dal 22.10.2014, di una rendita capitalizzata per danno biologico e danno patrimoniale pari a € 92.513,57 dedotti i ratei già corrisposti, le spese e l'indennità temporanea (doc.ti 24, 24A e 24B fasc. parte ricorrente); v) che il dott. nella relazione medico-legale redatta sulla persona del Persona_2
ricorrente, specificava, in particolare, che: “residua una situazione clinica, da considerarsi stabilizzata, caratterizzata da grave neuropatia post traumatica del nervo mediano (sovrapponibile a danno neuroaprassico) e da ipofunzione degli apparati flessori della mano;
in particolare appare altamente invalidante la mancanza di opposizione valida del pollice ne deriva un importante peggioramento dello stato psicofisico “quo ante” cd. "danno biologico”, ma ne deriva anche un pregiudizio alla attività lavorativa specifica di operaio;
ricordiamo che il sig. ha scolarità Pt_1
dell'obbligo e ha sempre svolto attività lavorativa manuali;
inoltre sono state disposte
“mansioni occupazionali con prescrizione” dal medico competente in data 26/1/2017.
Inoltre “il valore sul mercato del lavoro” dell'operario è notevolmente scaduto. Pt_1
Da segnalare insorgenza di stato ansioso depressivo, conseguente alla vicenda “de quo” che dovrà essere valutato in sede specialistica. In considerazione del meccanismo traumatogenetico, per come riferito, appare del tutto attendibile il nesso causale diretto fra episodio traumatico del 11/6/14, valutazione clinica e postumi invalidanti attualmente rilevati. … Inabilità temporanea di complessivi 17 mesi di cui:- totale di giorni 10 (relativa ai periodi di ricovero) – parziale: 5 mesi al 75%, 5 mesi al
50% e 6 mesi al 25%. Postumi invalidanti a carattere permanente: 22% (ventidue per cento)” (percentuale poi aumentata a 30%) “Danno lavorativo specifico (o c.d.
“patrimoniale”) nella misura di un terzo del biologico.” (doc. 25 fasc. parte ricorrente); z) di aver subito una radicale e peggiorativa modifica dello stile di vita a causa dell'infortunio patito, con sopravvenute difficoltà nell'esecuzione delle più banali attività di cura della persona e di assunzione dei pasti;
aa) di avere pertanto chiesto il risarcimento dei danni patiti alla società convenuta, la quale, tuttavia, aveva ascritto l'accaduto all'esclusiva responsabilità del ricorrente (doc.ti 26 e 27 fasc. parte ricorrente); bb) di aver subito, al rientro sul luogo di lavoro, una progressiva emarginazione da parte dei colleghi e dei responsabili;
cc) di avere quindi rassegnato le proprie dimissioni in data 19.05.2018, anche a causa dell'insorgere, in ragione dell'infortunio patito e della situazione di progressiva emarginazione subita, di una sindrome ansioso-depressiva (doc.ti 28 e 29 fasc. parte ricorrente); dd) che, in particolare, la predetta relazione precisava che: “la raccolta anamnestica, l'esame psichico prolungato, il teste psicodiagnostico permettono di diagnosticare nel sig. un “disturbo dell'adattamento con ansia” di entità medio grave, Parte_1
cronico, con sintomi di stress posta traumatico. E' riconoscibile un nesso di causalità diretta tra l'episodio traumatico con penalizzanti conseguenze nell'ambiente di lavoro e nel rapporto con il datore (tali da indurre il dipendente a rassegnare le dimissioni!)
e una reazione psichica di questa natura e entità. Le menomazioni residuate all'infortunio dell'11.06.2014, - che tra l'altro, riducono considerevolmente il valore del sig. nel modo del lavoro – e le vicissitudini occupazionali patite dal Pt_1
lavoratore (anche per il fatto di avere dovuto segnalare inadeguate/mancate misure di sicurezza in azienda!), ne giustificano la cronicizzazione. Per la quantificazione del danno biologico di natura psichica e del periodo di inabilità temporanea si rimanda al Medico Legale”; ee) che i risultati della predetta relazione erano tali che il dott.
all'esito di ulteriore visita sulla persona del ricorrente nel luglio 2018, Per_2
riteneva: “congruo riquantificare il “danno biologico a carattere permanente” nella misura del 30%”; ff) che il dott. all'esito di ulteriore visita, in Per_2
conseguenza delle limitazioni funzionali all'arto sinistro patite a seguito dell'inutilizzabilità della mano destra, accertava nei confronti del ricorrente un danno da infortunio lavorativo nella misura del 10% (doc.ti 30A, 30B, 30C e 31 fasc. parte ricorrente); gg) di essere stato poi costretto a sottoporsi, nel settembre 2019, a ulteriore intervento chirurgico a seguito della comparsa di una neoformazione dolente in coincidenza della cicatrice chirurgica dell'intervento subito al polso destro, all'esito del quale era conseguito un periodo di inabilità temporanea pari al 50% per 30 giorni e che aveva confermato l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 30% (doc.ti 32, 32A, 32B, 32C, 32D e 32E fasc. parte ricorrente); hh) che, al momento della presentazione del ricorso, era in corso la procedura di aggravamento presso l' (doc. 33 fasc. parte ricorrente); ii) di prestare la propria attività CP_4
lavorativa alle dipendenze della società Garlini Meccanica S.r.l., ove svolge attualmente l'attività di tornitore-fresatore; ll) di avere sostenuto, conseguentemente all'infortunio patito, spese per la somma complessiva di € 2.266,50 non oggetto di rimborso da parte dell' (doc. 34 fasc. parte ricorrente). CP_4
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente, sottolineando che l'infortunio subito era da considerarsi causalmente ricollegabile alla violazione, da parte della società datrice, della normativa in tema di tutela delle condizioni di lavoro, chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi con deduzione delle somme già corrisposte dall' . CP_4
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo;
dato atto che si dichiara che per la presente controversia ha valore indeterminato e che comporta il versamento di un contributo unificato pari ad € 259,00=;
contrariis reiectis;
previa ogni pronuncia ed ogni accertamento, anche incidentale, di legge e del caso, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso, in particolare quanto alla intervenuta violazione, da parte della convenuta, dell'art. 2087 c.c. e, più in generale, delle norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
previa acquisizione, presso la convenuta, della cartella sanitaria del lavoratore e dei documenti di valutazione dei rischi redatti dal 2014 in poi nonché, presso l' di CP_4
Parma, della documentazione medica ed amministrativa relativa al ricorrente;
previa acquisizione della documentazione tutta di cui ai fascicoli esistenti presso il
Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Parma nonché presso la Procura della Repubblica di Parma a seguito di procedimento d'ufficio;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni via “probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previe le C.T.U. di tipo medico legale, attitudinale-organizzatoria e tecnico contabile che fossero del caso;
condannare (corrente in Fontevivo, strada Romitaggio n. Controparte_2
23, 43010 fraz. Bianconese - P.I.: ), in persona del legale rappresentante, P.IVA_3
a risarcire al sig. tutti i danni da esso patiti e patiendi (danni Parte_1
patrimoniali e non;
danni da inabilità temporanea, di tipo biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa, generica e specifica, ecc…), con deduzione di quanto corrisposto per gli stessi titoli dall' per le CP_4
somme che saranno determinate sulla base delle espletande C.T.U. medico-legale e tecnico-contabile, ovvero, ove del caso, in via di equità.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari (più rimborso forfetario, C.P.A. ed IVA).”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 9.10.2020, si costituiva in giudizio società incorporante Controparte_1 [...]
contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo Controparte_2
l'integrale reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria all'esito della quale veniva disposta una CTU medico-legale sulla persona del ricorrente.
1.4. All'udienza del giorno 11.03.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
2.2. Parte ricorrente ha agito in giudizio per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (o meglio, del danno c.d. biologico differenziale e dei danni c.d. complementari), subiti per effetto dell'infortunio sul lavoro dell'11.06.2014.
Il presente giudizio presuppone, pertanto, l'accertamento della (contestata) responsabilità contrattuale di parte datoriale, nella gestione del rapporto di lavoro con il sig. , ai sensi dell'art. 2087 c.c., per la violazione degli obblighi Parte_1
contrattuali stabiliti dalle norme poste a tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
La dedotta lesione all'integrità psico-fisica dell'odierno ricorrente si sarebbe verificata,
a suo dire, a causa della condotta della convenuta, che avrebbe omesso di adottare le cautele necessarie - rectius la predisposizione di idonei dispositivi di sicurezza - tese ad evitare il prodursi di eventi dannosi come quello verificatosi nella fattispecie.
2.3. Prima di esaminare, nel dettaglio, la dinamica del sinistro nonché la ricostruzione del nesso di causalità in relazione alla concreta fattispecie in controversia, sembra opportuno delineare il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. (ex plurimis, Cass.
07/06/2013 n.14468, Cass. 17/02/2009 n. 3788, Cass. 21/02/2004 n. 3498) e, in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
In via generale, va, altresì, rimarcato come la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. si qualifichi alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente.
In riferimento a tale profilo, con orientamento costante, la Cassazione ha, quindi, affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (ex aliis, Cass. cit. n. 3788/2009,
Cass. 13/08/2008, n. 21590); anche se è possibile ipotizzare - per un fatto che viola contemporaneamente, sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale - il concorso dell'azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. (così Cass. 20/06/2001 n.8381,
Cass. 27/06/2011 n. 14107).
L'art. 2087 c.c., peraltro, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. 29/01/2013 n. 3288). Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore, il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure, per evitare il danno (cfr. da ultimo Cass., sez. lav., 08/10/2018, n. 24742; conformi Cass. n.
10319/2017, Cass. n. 2209/2016, Cass. n. 2038/2013, Cass. n. 18626/2013).
Sotto tale profilo, in particolare, si è affermato che “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2021, n. 25597).
Pertanto, occorre ribadire che, nell'ambito del giudizio di responsabilità ex art. 2087
c.c., la condotta colposa del lavoratore ex art. 1227, comma 1, c.c., idonea ad escludere o limitare la responsabilità del datore di lavoro è solamente quella che integra gli estremi del c.d. rischio elettivo.
Sul punto, infatti, la Cassazione ha ribadito che “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 2021, n. 3763).
Nel caso di specie, quindi, deve senz'altro escludersi la sussistenza di una condotta del lavoratore abnorme ed esorbitante dalle proprie mansioni (c.d. rischio elettivo), in quanto è pacifico che, al momento dell'infortunio, , pur non Parte_1
risultando qualificato per il tipo di intervento preteso, è stato sollecitato, durante il suo turno di lavoro, allo svolgimento di un lavoro di manutenzione straordinaria, consistito nella sostituzione e nel sollevamento di un motore elettrico del peso di 195 kg del banco di collaudo macchina (motore che, tuttavia, è successivamente scivolato, cadendo sul polso di e cagionandogli lesioni), mentre risultano accertate le plurime Pt_1
inadempienze datoriali in ordine agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, come emerge, peraltro, chiaramente dalla sentenza del giudice penale.
2.4. Fatte tali premesse di ordine generale, deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso in esame, il datore di lavoro non ha contestato, né il rapporto di lavoro, né le mansioni espletate dal dipendente, né, infine, la circostanza che l'infortunio si sia verificato in occasione e a causa dell'espletamento dell'attività di lavoro;
fatti, peraltro, comprovati dal contratto versato in atti dal lavoratore (doc. 1 fasc. parte ricorrente) nonché dalla documentazione . CP_4 Va, altresì, evidenziato che non costituisce oggetto di contestazione tra le parti il verificarsi del fatto materiale, ossia la circostanza che in data Parte_1
11.06.2014, sia rimasto coinvolto in un incidente nell'espletamento dell'attività lavorativa, e, segnatamente, durante il turno di lavoro, nello svolgimento di un lavoro di manutenzione straordinaria - consistito nella sostituzione di un motore elettrico del peso di 195 kg del banco di collaudo macchina, che ha comportato la necessità di sollevare l'indicato motore -, l'improvviso scivolamento del motore, il quale è caduto sul polso di gli abbia cagionato una menomazione, estetica e funzionale, alla Pt_1
mano destra.
È, infine, incontestato, nonché acclarato in sede peritale sulla base della documentazione sanitaria in atti, che, per effetto dell'infortunio, il sig. ha Pt_1
riportato gravi lesioni personali (meglio specificate nella parte in fatto), i cui postumi sono stati individuati dal c.t.u., dott. in “un trauma da Persona_3
schiacciamento del polso destro con ferita lacero-contusa della superficie volare, lesione completa del flessore radiale del carpo, del flessore lungo del pollice e del flessore superficiale del III dito e lesione completa del nervo mediano”.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, può dirsi provata la ricostruzione della dinamica degli eventi operata da parte ricorrente, e, dunque,
l'individuazione della responsabilità datoriale per l'evento infortunistico occorso al
Pt_1
È stato, invero, accertato, tanto in sede penale, quanto nella presente sede civile:
- che la sera del 10 giugno 2014 si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato e per pianificare la sostituzione del Testimone_2 Controparte_3 Parte_1
motore del banco di collaudo della Eos Automazioni S.r.l.;
- che, in un primo momento, l'operazione avrebbero dovuto effettuarla Testimone_2
e ; Controparte_3 - che, successivamente, è intervenuto che, insieme ad Parte_1 Testimone_2
ha tentato il sollevamento e la collocazione in opera del motore;
- che, fallito il tentativo, nel riposizionare il motore sulle tavole sopra le quali era prima collocato (del peso accertato di 195 kg), questo è scivolato sulla mano del Pt_1
causandogli le lesioni di cui si è dato conto e comprovate, non solo dalla documentazione medica in atti, ma, altresì, dalle risultanze dell'elaborato peritale;
- che le operazioni sono state effettuate a mani nude, senza l'ausilio di alcun macchinario.
In particolare, il teste , particolarmente attendibile in quanto presente al CP_3
momento e nel luogo teatro del sinistro, ha confermato:
- che il giorno 11 giugno 2014 alle ore 8,00, il sig. si accingeva a raggiungere la Pt_1
propria postazione di lavoro unitamente ai compagni e Controparte_3 Testimone_1
sua sorella;
- che, mentre il ricorrente e i suoi compagni transitavano accanto al banco di collaudo delle pompe, l'ing. - preposto al reparto in cui il sig. lavorava, Testimone_2 Pt_1
socio della convenuta e membro del suo consiglio di amministrazione, che si trovava presso tale banco - fermava il ricorrente e il sig. , ordinando loro di Controparte_3
aiutarlo a raddrizzare in posizione verticale e a riporre nella propria sede il motore elettrico trifase del macchinario deputato al collaudo delle pompe oleodinamiche, appena acquistato per sostituire il precedente bruciatosi;
- che il motore, del peso di circa 200 Kg., nell'attesa di essere piazzato all'interno del macchinario di collaudo, si trovava posizionato orizzontalmente su un asse da ponteggio delle dimensioni di circa cm. 25 x cm. 50 e dello spessore di circa 5 cm.;
- che tale asse si presentava libera e priva di agganci ed era collocata poco al di sotto del banco di collaudo, appoggiata all'interno della vasca di recupero e di contenimento dell'olio idraulico;
- che il ricorrente e il suo collega di lavoro , in ossequio all'ordine Controparte_3
ricevuto, si accingevano a dar corso all'esecuzione dell'operazione;
- che, in particolare, il sig. si posizionava frontalmente rispetto al motore, Pt_1
afferrava la sua flangia nella parte centrale e, coadiuvato dal , iniziava a CP_3
sollevare il motore medesimo;
- che il ricorrente iniziava ad abbassare il motore per ricollocarlo nella posizione originaria, quando questo improvvisamente scivolava ed andava a schiantarsi contro il tubolare del banco di collaudo, urtando violentemente il sig. e schiacciando il Pt_1
suo polso destro;
- che il detto lavoro costituiva una operazione di manutenzione di carattere straordinario.
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione fattuale del sinistro, occorre evidenziare che, nella fattispecie in controversia, come concluso anche in sede penale, risultano accertate, a carico di parte datoriale, plurime violazioni alle norme di diligenza, perizia e prudenza nonché ai requisiti di sicurezza richiesti ed imposti dall'art. 70 del D. Lgs.
81/2008, sia in punto di omessa formazione del dipendente in ordine allo svolgimento della mansione richiesta nonché alla gestione del rischio specifico, sia in punto di omessa adozione dei prescritti presidi di sicurezza.
Da un lato, invero, gli operai coinvolti non avevano le qualifiche necessarie, né alcuna preparazione specifica a quella mansione, che, per loro ammissione, era la prima volta che si trovavano a fare;
dall'altro, non era stata approntata la strumentazione idonea a movimentare un carico e un macchinario di tali dimensioni, né adottate le minime precauzioni per evitare incidenti (si pensi, ad esempio, come rilevato dalla sentenza penale, al fatto che tutte le operazioni sono avvenute su superfici coperte dall'olio dei circuiti); ma, soprattutto, l'operazione di sostituzione del motore è stata tentata in aperta violazione delle prescrizioni tecniche previste dalla ditta costruttrice Eos
Automazioni S.r.l. per quel genere di operazioni. Come, invero, previsto dal Manuale Uso e Manutenzione del macchinario prodotto dalla convenuta (doc. 4 fasc. parte resistente), ogni attività di manutenzione straordinaria avrebbe dovuto essere eseguita da personale specializzato della ditta fornitrice (“da farsi a cura di personale tecnico qualificato da EOS Automazioni s.r.l.”: pag. 109).
Così, parimenti, nell'ipotesi di “sostituzione di parti o componenti” (sempre pag. 109); ipotesi, questa, in relazione alla quale risultano prescritte specifiche cautele, come espressamente previsto alla pag. 110 (“le operazioni di smantellamento - smontaggio, demolizione e smaltimento - dei componenti che costituiscono la macchina (materiali ferrosi, elettromeccanici, plastici, ecc. …) e le modalità operative utilizzate devono essere realizzate da personale specializzato nel pieno rispetto dei principi di sicurezza
e di salvaguardia ambientale …”.
Le suesposte circostanze concorrono a configurare la responsabilità del datore di lavoro sulla base del disposto di cui all'art. 2087 c.c., non avendo egli adottato alcuna specifica misura per evitare il rischio in concreto verificatosi, né sorvegliato affinché tale rischio non si verificasse.
Tali considerazioni conducono, dunque, ad affermare come sussistente la responsabilità di parte datoriale per il sinistro occorso a . Parte_1
2.5. Una volta accertata la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo a parte datoriale ed esclusa la sussistenza di un concorso colposo del lavoratore, occorre, quindi, procedere alla determinazione e quantificazione del danno risarcibile.
Venendo alla liquidazione del danno, occorre preliminarmente evidenziare che, in caso di azione “contrattuale” formulata per un'ipotesi di responsabilità ex art. 2087 c.c., la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del datore di lavoro, anche senza ulteriori specifiche indicazioni, non potrà che essere qualificata in termini di risarcimento del danno differenziale e complementare. La categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 38 del 2000, che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall' fondata CP_4
sugli elementi identificativi espressamente indicati, ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale secondo le ricadute di effetti dinamico relazionali di un uomo medio (in tal senso da ultimo Cass. 12326/09).
L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 citato D.Lgs. n. 38 del
2000 - peraltro espressa in termini di indennizzo - a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
D'altra parte, anche riguardo “agli aspetti dinamico relazionali”, di cui pure parla genericamente l'art.13 del D.Lgs. n. 28 del 2000, va ribadito che la tutela è CP_4
concepita solo con riferimento a criteri oggettivi e predeterminati uguali per tutti e copre, per tale aspetto, solo i riflessi indotti dalla menomazione della capacità psicofisica in modo indifferenziato su tutti i soggetti infortunati o tecnopatici;
mentre gli aspetti propriamente soggettivi e la c.d. personalizzazione del danno restano affidati alla tutela risarcitoria di diritto comune e non sono comprese nella tutela , CP_4
ponendosi, semmai, il problema della loro risarcibilità come differenziale (rilevante per la sua diversa dimensione quantitativa) oppure come complementare (ossia rilevante sotto il profilo qualitativo).
Alla luce di tali premesse, il danno ulteriore e diverso da quello liquidato dall' CP_4
può riguardare danni, o, meglio, di voci di danno che risultano risarcibili secondo le comuni regole dettate dall'art. 1218 c.c. definibili quali:
- danni complementari non riconducibili alla copertura assicurativa obbligatoria, quali, ad esempio, il danno biologico da invalidità temporanea, il biologico fino al 5%, il patrimoniale fino al 15%, la personalizzazione del danno non patrimoniale;
- danni differenziali quantitativi correlati essenzialmente alla minor quantificazione economica del danno da invalidità permanente operata dalle tabelle del 2000 CP_4 rispetto a quella operata dalle tabelle create ed applicate dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile, che costituiscono, ormai, diritto vivente.
La distinzione tra danno complementare e danno differenziale è meramente terminologica e serve solo per comprendere che al lavoratore è consentito agire in giudizio, non solo per ottenere la differenza tra quanto liquidato dall' e quanto CP_4
spettante in base alle norme civilistiche, ma anche al fine di ottenere il danno non patrimoniale non indennizzabile dall' e, dunque, quello ricompreso tra l'1% ed CP_4
il 6%.
Per quanto attiene il risarcimento del danno differenziale, lo stesso è ancora subordinato alla prova dell'illiceità penale del fatto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124 del
1965. Norma speciale intesa a regolare la pretesa del lavoratore di ricevere dal datore, esonerato in virtù dell'assicurazione sociale , il danno (quantitativamente) CP_4
differenziale rispetto all'indennizzo , ma appunto solo in presenza di un fatto CP_4
che costituisca illecito penale perseguibile d'ufficio (ritenuto oggi in via incidentale anche soltanto nella sede civile, autonomamente azionabile rispetto al giudizio penale;
e ciò al termine di un lungo percorso tracciato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 22/1976,102/1981, 118/1986).
L'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965 recita: “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale (recte, che siano stati ritenuti responsabili penalmente in sede civile per effetto delle sentenze della Corte Cost. cit.) per il fatto dal quale l'infortunio è derivato ... Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto...Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti”. Pertanto, la domanda di danno differenziale rispetto a quello assicurato dall CP_4
(ovvero rispetto al danno patrimoniale per invalidità temporanea, al biologico dal 6%, al patrimoniale dal 16%, alla rendita ai superstiti) richiede una allegazione completa degli elementi costitutivi (oggettivi e soggettivi) del diritto azionato da parte di chi agisce in un giudizio civile di danno.
Ai fini dell'illiceità penale, accertabile incidentalmente nel giudizio civile, perché possa affermarsi la responsabilità del datore di lavoro, occorre, quindi, in ogni caso accertare positivamente la “colpa” del datore di lavoro, la quale è l'ineludibile presupposto dell'addebito contestabile al titolare della posizione di garanzia.
2.5.1. Venendo, dunque, alla liquidazione dei danni non patrimoniali, occorre tenere conto del solco giurisprudenziale tracciato dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn.
26972 e 26973 dell'11 novembre 2008 (le cd. “Pronunce di AN IN” del 2008), con le quali la Suprema Corte, da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal codice civile (danni patrimoniali ex art. 2043
e danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059), definendo le distinzioni elaborate da dottrina e prassi (danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, danno morale soggettivo, ecc.) alla stregua di mere categorie descrittive delle diverse modalità con cui si realizza il danno non patrimoniale, e, dall'altro lato, ha precisato, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce di “danno non patrimoniale”, che il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti in cui il danno si atteggi nel caso concreto.
Le Pronunce di AN IN del 2008 hanno rappresentato, e tutt'ora rappresentano, un punto fermo in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, tuttavia, sin da subito, i principi sanciti in tali sentenze sono stati oggetto di ripensamenti giurisprudenziali e di critiche da parte della dottrina.
Invero, la giurisprudenza successiva - che è più volte intervenuta per affermare l'autonomia ontologica del danno morale rispetto a quello biologico - ha spesso disatteso i criteri cardine stabiliti nelle sentenze storiche del 2008; del pari, il legislatore, discostandosi dal principio secondo cui il danno non patrimoniale sarebbe una categoria unitaria, di natura composita, che si articola in una pluralità di aspetti
(quali, innanzitutto, il danno morale, quello biologico e quello esistenziale), con la riforma degli artt.138 e ss. del codice delle assicurazioni ha esplicitamente ricompreso nella nozione di danno non patrimoniale il cd. danno dinamico-relazionale, dando nuovamente rilievo alla categoria autonoma del danno non patrimoniale esistenziale.
Sulla scorta di ciò, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, in quanto sezione specializzata nel settore del risarcimento del danno alla persona, nei dieci anni successivi alle predette sentenze del 2008, ha voluto fissare i singoli punti per una più certa e funzionale valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Tale lavorio giurisprudenziale della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è concluso con le cd. sentenze-decalogo depositate in data 11 novembre 2019 (nuove pronunce di AN IN) in materia di mal pratice medica con le quali tale Sezione ha svolto un ruolo di nomofilachia spettante, per vero, alle Sezioni Unite.
Da tali nuove pronunce di AN IN (con le quali è stata fatta chiarezza in tema di consenso informato, danno biologico cd. differenziale, azione di regresso della struttura sanitaria nei confronti del collaboratore, personalizzazione del danno, onere della prova, successioni di leggi nel tempo e loro applicazione retroattiva, nesso di causalità) emerge la volontà della Corte di Cassazione di invertire la rotta rispetto a quanto statuito nel 2008 poiché si propende per la scindibilità del danno non patrimoniale in singole voci di danno, le quali ai fini risarcitori, necessitano di opportuna allegazione probatoria.
Sulla scorta di ciò, si anticipa che, nonostante il cambio di direzione della Corte di
Cassazione, il discostamento tra le Pronunce di AN IN del 2008 e quelle del 2019, non ha inficiato la quantificazione della liquidazione del danno che, come si vedrà, viene calcolata sulla base di un sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio sulla
Giustizia del Tribunale di Milano. A conferma del fatto che il danno non patrimoniale nella concretezza dei fatti è scindibile nelle singole voci solo ai fini di caratterizzazione del danno ma non ai fini risarcitori - laddove si continua a considerare il danno biologico come un unicum seguendo lo schema dettato dalle tabelle milanesi - vi è anche la recente sentenza della sezione Sesta della Corte di Cassazione n. 20183 del 22 giugno 2022, con la quale è stato confermato che danno biologico e danno dinamico-relazionale costituiscono il medesimo pregiudizio.
In altre parole, anche se con qualche ripensamento, la Corte di Cassazione non sconfessa le tabelle milanesi che sono considerate ormai da tempo una tecnica diffusa del danno non patrimoniale. Tali tabelle fanno riferimento al cd. “valore punto”: si considerano i valori monetari medi relativi ad una lesione standard (danno biologico) che vanno sommati ad una somma contemplata in percentuale per la sofferenza interiore (danno morale); infine, sono indicati dei valori in aumento rispetto al valore standard per la personalizzazione del danno e, dunque, per personalizzare la liquidazione in base al caso concreto.
Il metodo tabellare è uno strumento in grado di consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità. Invero, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, le quali vengono periodicamente aggiornate in considerazione dell'indice ISTAT, recano parametri idonei a consentire di tradurre tale concetto di equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscono per violare l'art. 3 co 2 della
Costituzione.
Orbene, tanto premesso circa l'evoluzione giurisprudenziale che si è occupata del danno non patrimoniale, al fine di compiere una valutazione equitativa secondo il predetto modello tabellare, occorrono alcune considerazioni in ordine al danno biologico subito dal ricorrente nonché in ordine alla personalizzazione di tale danno ai fini liquidativi. A riguardo, deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (vedasi referti medici prodotti da parte ricorrente) e dell'espletata
C.T.U., la sussistenza del danno biologico lamentato e la sua derivazione eziologia dall'infortunio de quo.
In particolare, richiamando la valutazione espressa dal C.T.U., Dott. Per_3
può affermarsi che le lesioni subite dal ricorrente hanno comportato postumi
[...]
invalidanti a carattere permanente, valutati nella misura del 14%.
Il CTU, invero, sulla base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo dei periziando e tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta agli atti di causa, visionata, ha confermato la sussistenza delle patologie e dei danni già riconosciuti dall' , così CP_4
concludendo:
“A causa dell'infortunio occorsogli il giorno 11 giugno 2014, ha Parte_1
riportato menomazioni funzionali ed estetiche a carico della mano destra ed in particolare del 1° raggio ampiamente descritte nella presente relazione. Tali menomazioni sono riferibili con causalità diretta all'evento traumatico per cui è causa
e non vi è stata un'influenza eziologica di stati patologici preesistenti o sopravvenuti, determinati da malattie e/o da sinistri/infortuni, sull'evoluzione delle medesime;
(…)
Le menomazioni residuate concretano un DANNO BIOLOGICO quantificabile in
Responsabilità Civile, con riferimento al D.M. 3 luglio 2003, alla “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” , Per_4 Persona_5
ed alle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla Per_6
persona in ambito civilistico” della , nella misura del 14% (quattordici). Il Pt_2
grado di sofferenza è quella media presente nei danni temporanei e permanenti di analoga entità”. Per quanto attiene al periodo di inabilità biologica temporanea, sulla scorta delle risultanze documentali esaminate dal C.T.U., lo stesso può quantificarsi in: “7 giorni al 100%, 150 giorni al 75%, 150 giorni al 50% e 165 al 25%”.
Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
Conseguentemente - alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle
Tabelle di Milano applicate da questo ufficio secondo il costante insegnamento della
S.C. (ex plurimis: Cass. 8532/2020; 24205/2014; 12408/2011) e considerando che il ricorrente, all'epoca dell'infortunio aveva 36 anni - si giunge alle seguenti quantificazioni:
- per danno biologico all'integrità psicofisica (14%) € 35.705,00;
- per invalidità temporanea Euro 40.784,00.
Quanto alla componente del danno biologico denominata “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, o anche “danno morale”, lo stesso deve essere riconosciuto nel caso di specie.
Ha, invero, affermato la Corte di Cassazione che: “in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale
(trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”
(Cass. nr. 6444/2023).
Ebbene, ritiene la scrivente che – in considerazione della consistente perdita della lesione dell'integrità psico-fisica nonché della giovane età del danneggiato all'epoca del sinistro - sia opportuno presumere e riconoscere l'esistenza di un danno morale, da liquidare, secondo quanto indicato nelle tabelle di Milano, come compensazione del
“danno da sofferenza soggettiva interiore media”.
Il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile dovrà essere, dunque, quantificato in complessivi € 46.416,00.
Per quanto concerne, poi, la personalizzazione del danno, la quale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, occorre evidenziare che il ricorrente ha invocato le molteplici attività sportive praticate prima del sinistro nonché la sopravvenuta difficoltà di guidare la macchina, le restrizioni nella vita quotidiana e sociale e i riflessi psicologici negativi legati alla sua condizione fisica.
A riguardo, con il cd. decalogo di S. IN la Suprema Corte ha fissato alcuni importanti principi e tra questi quello della sentenza Cass. 28988/2019, circa la personalizzazione del danno alla salute per cui in tema di danno da lesione della salute, la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
(conforme poi Cass. ord. 5865/21).
Sul punto, deve, invero, rammentarsi che il cd. danno biologico standard, liquidabile attraverso gli uniformi criteri delle tabelle in uso presso questo Tribunale basate sul punto percentuale rapportato al grado di invalidità e all'età, già comprende la sofferenza fisica e la modifica in peggio della qualità della vita: trattasi di conseguenze normali, che sono cioè sempre collegate all'invalidità permanente prodottasi nell'individuo.
Per ottenere una personalizzazione del danno biologico occorre, dunque, allegare e dimostrare l'eccezionalità della sofferenza (suscettibile di accertamento medico legale), cagionata dalla menomazione sulla persona del ricorrente.
Ciò posto, i profili inerenti alla sofferenza soggettiva non sono rilevanti, vertendo la personalizzazione sugli aspetti dinamico relazionali, mentre le deduzioni, peraltro generiche, sui riflessi negativi dedotti in relazione all'ambiente di lavoro parimenti non risultano meritevoli di considerazione1.
Infine, le deduzioni sui riflessi negativi sulle abitudini della vita quotidiana e sulla vita di relazione, parimenti non giustificano la personalizzazione, perché conseguenze comuni a tutti i soggetti che abbiano riportato le medesime lesioni.
Va, per contro, valorizzata la circostanza che l'attore prima dell'infortunio, praticasse in maniera intensa e regolare l'attività sportiva, e, segnatamente, la palestra ed il ciclismo2.
La particolare propensione all'attività fisica e sportiva dell'attore fanno sì che, nel suo caso, le limitazioni conseguenti ai postumi riportati siano state più gravose che per la generalità delle persone, solite praticare solo saltuariamente sport.
Di conseguenza si reputa equa una personalizzazione nella misura del 10%. Ne consegue, dunque, il riconoscimento, rispetto agli importi spettanti a titolo di danno biologico (pari ad € 35.705,00), di ulteriori € 3.600,00.
2.5.2. Il danno patrimoniale, come noto, è il nocumento arrecato alla ricchezza, reddito
(ricchezza in senso dinamico) o patrimonio (ricchezza in senso statico), del danneggiato.
Il danno patrimoniale è tradizionalmente ripartito in danno emergente e lucro cessante,
a seconda che si concretizzi in una riduzione di ricchezza ovvero in un mancato incremento della stessa, e ulteriormente suddiviso in danno emergente passato, danno emergente futuro, lucro cessante passato e lucro cessante futuro, a seconda che, rispetto al momento della sua liquidazione, esso si traduca:
- in una riduzione di ricchezza che lo precede (come le spese mediche sostenute);
- in una riduzione di ricchezza che lo segue (come le spese mediche che dovranno essere sostenute);
- in un mancato incremento di ricchezza che lo precede (come la perdita di redditi dal sinistro alla liquidazione);
- o in un mancato incremento di ricchezza che lo segue (come la perdita presumibile di redditi dopo la liquidazione).
Nel danno patrimoniale che ordinariamente si connette al danno biologico rientrano, di regola, le spese mediche sostenute o da sostenersi e la diminuzione di reddito passato o futuro.
In merito alla contrazione reddituale si pone la distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica: mentre la prima, intesa quale potenziale attitudine all'attività lavorativa in genere da parte di un soggetto, se compromessa, rientra, come precisato, nel danno biologico, la seconda, definibile come attitudine a svolgere in concreto una data attività, se compromessa, è riconducibile al danno patrimoniale. Sotto tale ultimo profilo, occorre evidenziare che - secondo la giurisprudenza di legittimità - la capacità lavorativa specifica consiste nella diminuzione dei redditi del danneggiato a causa del sinistro patito, nei casi in cui la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro, ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione;
ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subito (cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre
2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289; Tribunale Lecce sez. II°, 13/09/2018, n. 2982).
E' necessario, tuttavia, per poter procedere alla liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, che il pregiudizio relativo sia adeguatamente allegato e provato, non essendo sufficiente la lesione della salute, quand'anche di non modesta entità, trattandosi, non di un danno evento, ma di un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato nell'an e nel quantum.
Il danno da capacità lavorativa specifica rappresenta, in particolare, un pregiudizio patrimoniale e futuro, che va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro permanenti quale quella ricorrente nel caso di specie (superiore al 10%), il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici in relazione all'an, gravando, invece, sul danneggiato medesimo l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro.
Nondimeno, tale presunzione copre soltanto l'esistenza del danno (il cosiddetto “an debeatur”), mentre, ai fini della sua liquidazione (“quantum debeatur”), grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro
(cfr. Cass. n. 21988 del 3 settembre 2019). Il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve, invero, provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, ossia la differenza di guadagni prima e dopo l'atto illecito.
In particolare, con la richiamata pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass. 15737/ 2018; Cass. 11361 / 2014).
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la richiesta risarcitoria dei danni derivanti dalla perdita della capacità lavorativa specifica non possa accogliersi poiché, a fronte della circostanza – incontestata tra le parti – per cui l'infortunato ha continuato a svolgere le proprie mansioni di operaio con qualifica specifica di tornitore, il medesimo non ha provato in giudizio la contrazione dei propri redditi in seguito al sinistro.
2.5.3. Nel caso di specie, in cui il ricorrente ha agito per la liquidazione del danno differenziale, deve ricordarsi che “il giudice, nella liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa , in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_4
conseguenza, deve operare un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto, non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a CP_4
ristorare, in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale” (Cass., n.
13645/2019). Nondimeno, “con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata CP_4
a ristorare il danno biologico permanente” (Cass., n. 9112/2019).
Ebbene, nella fattispecie, risulta documentalmente che l' ha costituito una rendita CP_4
in favore di il cui valore al 6.02.2025 - per come risultante dal prospetto Parte_1
depositato dall' - è pari ad Euro 98.699,85 a titolo di danno biologico e CP_5
patrimoniale, valore cui devono essere sommati Euro 33.750,68 per ratei rendita già erogati. Il tutto per un importo totale di Euro 132.450,53.
Avendo riguardo al solo danno biologico, occorre evidenziare che la rendita costituita in favore di è pari ad Euro 43.867,21, valore cui devono essere sommati, Parte_1
sempre a tale titolo, Euro 15.000,51 per i ratei di rendita già erogati3.
Per effetto di tali corresponsioni, si può, dunque, affermare, che la società convenuta è tenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale, una somma complessiva pari alla differenza tra gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale e calcolati nel paragrafo che precede alla stregua dei criteri risarcitori civilistici esposti e le somme già indennizzate da per i medesimi titoli per un CP_4
importo totale pari ad euro 31.932,28. Al ricorrente debbono essere rifuse, a titolo di danno emergente, anche le spese mediche sostenute in fase stragiudiziale ed eziologicamente riferibili all'infortunio per cui è causa, per un totale pari ad euro 2.154,00.
Su tali somme spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dì del dovuto sino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., norma applicabile anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro ( 8 aprile 2002, n. 5024; Cass., 18 febbraio
2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass., 10 settembre 2010, n. 19348;
Cass., 1° luglio 2011, n. 14507).
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (91 c.p.c.) e vanno dunque, poste a carico della società convenuta.
Parimenti, le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa, debbono essere poste definitivamente a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara la responsabilità di parte datoriale per l'infortunio occorso al ricorrente il giorno 11 giugno del 2014 e, per l'effetto, condanna la società
[...]
già , in persona Controparte_6 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale e per le causali indicate in parte motiva, una somma complessiva pari Euro 34.086,28, oltre accessori di legge, da calcolarsi alla stregua dei parametri di cui in parte motiva.
2. Condanna la società (già Controparte_6 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere, Controparte_2
a favore del ricorrente, le spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico della società Controparte_6
(già , le spese di CTU, come già separatamente
[...] Controparte_2
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riguardo a tali – dedotti - riflessi negativi subiti in ambiente lavorativo, il ricorrente ha avanzato, in sede di note conclusive, una domanda di risarcimento del danno da demansionamento, che, tuttavia, nell'economia complessiva delle domande attoree – incentrate sul fatto costitutivo dell'infortunio lavorativo - rappresentano un vero e proprio “fuordopera”, postulando una diversa causa petendi, rappresentata, appunto, dal presunto demansionamento. 2 Circostanze dedotte dai testi , e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
[...] 3 Tale valore – che corrisponde all'importo dei ratei già erogati dall' a titolo di danno non CP_4 patrimoniale - è stato ottenuto attraverso la seguente equazione:
98.699,85 (valore capitale totale della rendita) : 33.750,68 (valore totale ratei già erogati) = 43.867,21 (valore capitale della rendita a titolo di danno non patrimoniale : X