Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/07/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05907/2025REG.PROV.COLL.
N. 01809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1809 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Papi Rea, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13210/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ENAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Eleonora Papi Rea e Francesco Zaccone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio il pilota -OMISSIS-, titolare di regolare attestato aeronautico per l’esercizio delle attività previste dalla 1^ classe di visita, impugnava la determinazione con cui l’ENAC aveva disposto la revoca del certificato medico rilasciatogli in data 25 gennaio 2023 dall'Esaminatore Aeromedico IT - 1031-AME.
In data 29 giugno 2020 il ricorrente, sottoposto a visita di rinnovo del certificato medico di classe 1, veniva giudicato non idoneo nel Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare, Istituto di Medicina Aero Spaziale (IMAS) “Angelo Mosso” di Milano, in conseguenza di una recente diagnosi di -OMISSIS- (in data 27 aprile 2020) in trattamento farmacologico, ai sensi del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile, requisito MED.B.065, nonché ai sensi dell’Acceptable Means of Compliance 1 MED.B.065.
Il giudizio di inidoneità veniva formulato sulla base dei referti di visita trasmessi alla Sezione Aeromedica dell’ENAC (Aeromedical Section - AMS), documentanti in anamnesi l’evenienza di due crisi convulsive ravvicinate in data 27 aprile 2020: la prima, a fine turno di lavoro aveva determinato l’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma, la seconda avveniva in Pronto Soccorso, durante il ricovero. Una terza crisi convulsiva, invece, si sarebbe verificata nel mese di maggio 2020 – secondo quanto riferito dall’interessato – in seguito all’interruzione del trattamento farmacologico antiepilettico prescritto nell’aprile del 2020.
La risonanza magnetica effettuata a seguito della prima crisi convulsiva, in data 8 maggio 2020, documentava due aree di dubbio significato clinico prognostico in base alle attuali conoscenze medico scientifiche: una lesione simil-cistica nella corteccia cerebrale temporale sinistra ed un’area gliotica in sede frontale destra, il cui significato clinico non era possibile definire con certezza.
In data 21 maggio 2021 il -OMISSIS- si sottoponeva a nuova visita nel Centro Aeromedico dell’A.M. IMAS Aldo di Loreto di Roma, all’esito della quale veniva giudicato non idoneo, per dodici mesi, al rilascio del certificato di Classe 1, ai sensi del requisito MED.B.065 (a) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
In data 9 novembre 2021, tenuto conto dell’ulteriore documentazione medica ricevuta in data 18 ottobre 2021 dal pilota -OMISSIS-, con nota prot. n. -OMISSIS-, l’ENAC disponeva una visita medica c.d.
Addizionale, ai sensi del Regolamento ENAC Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati NA , ai sensi del quale “ in caso di non idoneità temporanea, l’interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dal giudizio prognostico, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio ”.
In data 2 dicembre 2021 l’ENAC disponeva che il caso fosse valutato collegialmente, in ragione della complessità del caso clinico, da più esperti medici, così da integrare sia le competenze specialistiche nell’ambito clinico di riferimento (neurologia ed epilettologia), sia quelle richieste per la valutazione dell’idoneità psico-fisica del personale di condotta dell’aviazione civile, all’uopo istituendo, con provvedimento del 15 dicembre 2021, prot. n.-OMISSIS-, una apposita Commissione medica.
Il 17 gennaio 2022 il componente della Commissione di visita collegiale designato come specialista neurologo, prof. -OMISSIS-, sottoponeva a visita il pilota -OMISSIS-, per raccoglierne la storia clinica ed integrare la documentazione necessaria; la relazione finale della visita confermava peraltro, nelle conclusioni, la diagnosi di -OMISSIS- e poneva l’accento sull’impossibilità attuale, in base agli strumenti di indagine diagnostica e di studio in uso, di quantificare con un grado di certezza maggiore il rischio di ricorrenza delle crisi.
In ogni caso, secondo il parere dello specialista, tenuto conto delle condizioni cliniche rilevate il rischio di evenienza di un episodio di incapacitazione in volo sarebbe stato maggiore dell’1% per anno, dato percentuale considerato – secondo la regola contenuta nel Manuale di Medicina Aeronautica dell’ICAO – inaccettabile ai fini della sicurezza del trasporto aereo, anche in condizioni di co-pilotaggio.
Successivamente la Commissione di visita collegiale, alla luce della relazione specialistica redatta
dal prof. -OMISSIS-, discussa alla presenza dei consulenti di parte, concludeva definendo la condizione clinica del pilota -OMISSIS- -OMISSIS- come “ -OMISSIS- caratterizzata da più episodi di crisi focali motorie con secondaria generalizzazione, con il persistente rischio di ricorrenza delle stesse in virtù della presenza di alterazioni funzionali EEG e di alterazioni strutturali congrue con l’EEG,
evidenziate alla RM cerebrale ”, per l’effetto formulando un giudizio di non idoneità.
In data 15 aprile 2022 il ricorrente veniva quindi sottoposto ad una nuova visita di rinnovo presso il Centro Aeromedico IMAS “Angelo Mosso” di Milano, visita poi sospesa (con rinvio del giudizio medico all’ENAC) in considerazione delle risultanze della visita addizionale effettuata dalla predetta Commissione ad hoc e degli accertamenti clinici eseguiti dall’interessato.
Nella valutazione del caso deferito dall’IMAS di Milano, l’ENAC riteneva opportuna una valutazione collegiale ad opera della Commissione già istituita, riservandosi di concludere la procedura di deferimento in esito all’esame collegiale.
La detta Commissione, allo specifico fine di stabilire se i precedenti episodi di crisi focali motorie con secondaria generalizzazione fossero da considerare come confermativi della diagnosi di -OMISSIS- già formulata in sede di visita collegiale, disponeva ulteriori accertamenti medici, alla luce dei quali ribadiva la non compatibilità tra l’indice di rischio di recidiva ipotizzabile nel caso in esame e la percentuale di rischio di evenienza di crisi convulsive accettabile per la sicurezza del volo: “ la probabilità cumulativa di ricorrenza di crisi non provocate in soggetti che hanno avuto una crisi sintomatica acuta è del 16-18%, percentuale non accettabile ai sensi dei requisiti UE Air Crew, relativamente al rischio ammissibile di incapacitazione in volo, per un pilota impiegato in operazioni di volo commerciali ”.
In applicazione del requisito MED.B.065 e AMC1 MED.B.065 del regolamento (UE) n. 1178/2011, il pilota -OMISSIS- veniva pertanto giudicato non idoneo e la procedura di deferimento, avviata in occasione della visita del 15 aprile 2022, veniva conclusa dall’ENAC, in data 5 agosto 2022, con l’emissione del giudizio di non idoneità.
Il ricorrente impugnava il giudizio medico emesso in data 5 agosto 2022, ma la Commissione Medica d’Appello confermava il giudizio di non idoneità al rilascio del certificato medico di classe 1.
A seguito di quanto sopra, il 21 settembre 2022 il pilota -OMISSIS- richiedeva una nuova visita medica di rinnovo presso il Centro Aeromedico dell’Aeronautica Militare “Angelo Mosso” di Milano, che dava anche in tal caso esito negativo.
In data 25 gennaio 2023, peraltro, il dott. -OMISSIS- Medico Esaminatore certificato dall’ENAC con n. -OMISSIS-, effettuava una nuova visita di rinnovo di Classe 1 e dichiarava l’idoneità psico-fisica piena del ricorrente, eccetto che per una limitazione visiva (VML), rilasciando il pertinente certificato n. -OMISSIS- di Classe 1/2/LAPL ed allegando una propria relazione medico-legale, con la quale contestava la bontà delle diagnosi effettuate dalla Commissione di visita collegiale, dalla Commissione Medica d’appello e dagli Esaminatori (AME) dei centri aerometrici dell’Aeronautica militare.
A tal punto l’ENAC adottava un provvedimento d’urgenza – impugnato dal -OMISSIS- innanzi al giudice amministrativo – con il quale disponeva la revoca del certificato medico emesso dal dott. -OMISSIS-, in ragione dell’insussistenza di nuove evidenze cliniche in grado di modificare le precedenti valutazioni sull’idoneità del ricorrente.
Le ragioni di quest’ultimo erano affidate ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati
NA”. Violazione degli articoli 9 e 11 del citato Regolamento ENAC. Violazione del Regolamento (UE) n. 1178/2011, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 290/2012 e 2019/27. Illegittimità del provvedimento di revoca. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento di cui agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà .
2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Insussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di revoca in autotutela. Violazione principio sostanzialistico della strumentalità delle forme di cui all’ art. 21-octies, comma 2 L. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Violazione del contraddittorio procedimentale.
Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà .
Chiedeva inoltre la condanna dell’ENAC al risarcimento del danno patito, da quantificarsi in corso di causa.
Costituitosi in giudizio, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile contestava la fondatezza delle censure di parte ricorrente, chiedendo che fossero respinte.
Con sentenza 8 agosto 2023, n. 13210, il giudice adito respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione il OT -OMISSIS- interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) Erroneo esame e difettoso apprezzamento della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso.
Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati NA”. Violazione degli articoli 9 e 11 del citato Regolamento ENAC. Violazione del Regolamento (UE) n. 1178/2011, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 290/2012 e 2019/27. Illegittimità del provvedimento di revoca. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento di cui agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà .
2) Erroneo esame e difettoso apprezzamento della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso.
Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 8 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Omessa comunicazione di avvio del procedimento. Insussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di revoca in autotutela. Violazione principio sostanzialistico della strumentalità delle forme di cui all’ art. 21 - octies, comma 2 L. n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Violazione del contraddittorio procedimentale. Violazione del legittimo affidamento. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà .
Riproponeva inoltre l’istanza risarcitoria (per equivalente) nei confronti dell’ENAC, respinta dal primo giudice.
Costituitosi in giudizio, l’ENAC concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 10 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha rilevato l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di revoca per violazione dell’art. 9, comma 4 del Regolamento ENAC (sul quale formalmente il detto provvedimento si fonda), a mente del quale “ L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può:
a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica addizionale per un controllo straordinario;
b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio ”.
Per l’effetto, rileva l’appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l’impugnato provvedimento di revoca doveva ritenersi illegittimo nella misura in cui i) alcuna “ visita medica addizionale ” era mai stata prescritta al OT -OMISSIS-; ii) ancor prima, non risultavano esternate in concreto “ le sue motivazioni ”.
Pertanto, a fronte di una valutazione medica espressa dall’AME, che attestava e certificava nel 2023 “ l’idoneità psicofisica per il conseguimento, la riconvalida, il rinnovo di una licenza o di un attestato aeronautico ”, l’ENAC avrebbe perlomeno dovuto sottoporre l’appellante ad una “ visita medica addizionale ” ed in ogni caso il provvedimento di revoca avrebbe dovuto esternare le ragioni concretamente idonee a “superare” le valutazioni mediche della predetta AME, tanto più che neppure le precedenti visite mediche cui era stato sottoposto il -OMISSIS-, richiamate negli scritti difensivi dell’amministrazione, erano state menzionate nel provvedimento impugnato (dal che il dedotto vizio di difetto di motivazione).
Né il detto provvedimento avrebbe potuto fondarsi sulla previsione dell’art. 11, comma primo del regolamento ENAC (parimenti richiamato nelle premesse), a mente del quale è rimessa all’AMS la decisione sulla idoneità del soggetto sottoposto a verifica nei soli casi in cui i requisiti “ non siano pienamente soddisfatti ”, presupposto in alcun modo desumibile dal referto del dott. -OMISSIS-.
Neppure sarebbero corrette le valutazioni del primo giudice in ordine alla disciplina eurounitaria applicabile al caso di specie (in particolare, il Regolamento UE n.1178/2011, come modificato dal Regolamento n. 27 del 2019): invero, deduce l’appellante, se è lo stesso Regolamento UE a stabilire che, nei casi in cui il paziente abbia una storia clinica compromessa da pregresse patologie, i richiedenti “ devono sottoporsi a un’ulteriore valutazione prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità ” e, come tali, “ sono rinviati all’autorità competente per il rilascio delle licenze ”, non si comprende allora come possa il TAR giustificare un provvedimento che, proprio in spregio al citato Regolamento Europeo (che richiede appunto una “ ulteriore valutazione ”), avrebbe disposto la revoca immediata della licenza rilasciata al ricorrente per il tramite dell’AME.
Inoltre il giudizio contenuto nel provvedimento di revoca era estremamente generico, non indicando in particolare: a) se il caso del OT -OMISSIS- rientrasse nella casistica sub a) del criterio MED.B.065 “ Neurologia ”, per cui l’AME avrebbe dovuto automaticamente giudicare “non idoneo” il suo caso; b) oppure, se il caso rientrasse nella casistica sub b) e, quindi, per quale patologia, tra quelle ivi indicate, l’AME avrebbe dovuto deferire il caso.
In realtà, deduce l’appellante, le manifestazioni neurologiche precedentemente occorse e “ rilevate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo Forlanini, non sono né sufficienti né di per sé idonee a raggiungere tale diagnosi, come infatti rilevato dagli stessi Sanitari che, nella diagnosi di dimissione del 30.04.2020, parlavano di “prima” -OMISSIS- con secondaria generalizzazione e non di -OMISSIS-, essendo quest’ultima definita come un disturbo cerebrale caratterizzato da una persistente predisposizione a sviluppare -OMISSIS-.
Ed è proprio sull’assenza di questa “persistente predisposizione” allo sviluppo di crisi comiziali, solidamente evidenziata nella copiosa documentazione sanitaria dall’Aprile 2020 ai giorni nostri, che si basa il convincimento del presente ricorso ”.
Invero, “ l’unico (ed isolato) episodio sincopale (risalente, peraltro, all’aprile del 2020) è la probabilissima conseguenza non di una patologia epilettica ma di manifestazioni tardive di infezione da SARS-CoV-2 ”.
Il motivo non può essere accolto.
A prescindere dal rilievo – richiamato dall’amministrazione resistente in appello – che nelle more, all’esito di specifico procedimento sanzionatorio nei confronti del dott. -OMISSIS- per negligenza nello svolgimento delle dovute attività di sorveglianza, veniva revocato il certificato -OMISSIS- e le annesse abilitazioni a questi intestate, deve comunque riconoscersi la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento adottato dall’ENAC in data 30 gennaio 2023, prot. -OMISSIS-, di revoca del certificato medico n. -OMISSIS-, emesso in data 25 gennaio 2023 dal professionista da ultimo menzionato sul presupposto del giudizio di idoneità psicofisica al rinnovo del certificato di pilota di classe 1.
Viene in particolare chiarito, nel corpo del provvedimento in questione, che “ il provvedimento di revoca viene emesso al termine dei controlli istruttori che hanno messo in luce vizi procedimentali incompatibili con gli standard di sicurezza del trasporto aereo codificati dalla normativa applicabile ”, vizi individuabili dalle premesse dello stesso, per cui “ Visto il Regolamento (UE) n. 1178/2011, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 290/2012 e 2019/27, per brevità individuato come Regolamento Air Crew e in particolare […]
Tenuto conto dei requisiti MED.B.001, MED.B.065 e MED.A.046 del Regolamento Air Crew; […]
Avuto riguardo per la documentata storia aeromedica del Com.te -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare della licenza rilasciata da ENAC, -OMISSIS-;
Considerato che, ai sensi dei citati requisiti MED.B.001 e MED.B.065, per quanto applicabile alla specifica condizione clinica documentata del Com.te -OMISSIS-, è mandatorio il deferimento del giudizio medico al medical assessor dell’Autorità competente ”.
In estrema sintesi, oggetto di censura era il mancato – ancorché obbligatorio – deferimento, da parte dell’AME procedente, della valutazione medica del -OMISSIS- al medical assessor dell’ENAC, come prescritto dai requisiti MED.B.001 e MED.B.065.
La prima disposizione così prevede: “ MED.B.001 - Limitazioni ai certificati medici
(Regolamento UE n. 1178/2011 come modificato dal Regolamento UE 2019/27. Allegato IV, Parte Medica)
a) Limitazioni ai certificati medici di classe 1 e classe 2.
1) Se il richiedente non possiede tutti i requisiti per la classe di certificato medico pertinente, ma non si ritiene che ciò possa compromettere l'esercizio sicuro dei privilegi della pertinente licenza, l'AeMC o l'AME provvede:
i) nel caso di richiedenti un certificato medico di classe 1, a rinviare la decisione sull'idoneità del richiedente all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze, come indicato nella presente sotto parte ”.
La seconda, invece (MED.B.065 – Neurologia - Regolamento UE n. 1178/2011 come modificato dal Reg. UE 2019/27) prevede invece che “ a) I richiedenti la cui diagnosi clinica o storia clinica documentata comprenda una delle seguenti condizioni mediche devono essere giudicati non idonei:
1) -OMISSIS-, eccetto nei casi di cui alla lettera b), punti 1 e 2;
2) episodi ricorrenti di disturbi della coscienza di causa incerta.
b) Prima di poter essere giudicati idonei, i richiedenti la cui diagnosi clinica o storia clinica documentata comprenda una delle seguenti condizioni mediche devono sottoporsi a un'ulteriore valutazione:
1) -OMISSIS- senza episodi ricorrenti dopo l'età di cinque anni;
2) -OMISSIS- senza episodi ricorrenti e senza necessità di cure per più di 10 anni;
3) anomalie epilettiformi nell'EEG e onde lente focali;
4) malattia progressiva o non progressiva del sistema nervoso;
5) malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale o periferico;
6) emicrania;
7) un singolo episodio di disturbo della coscienza di causa incerta;
8) perdita di coscienza dopo una ferita alla testa;
9) lesione cerebrale penetrante;
10) lesione spinale o dei nervi periferici;
11) disturbi del sistema nervoso a causa di carenze vascolari, inclusi eventi emorragici e ischemici ”.
Per tutte le ipotesi di cui sopra, la disposizione in esame prevede infine che “ I richiedenti un certificato medico di classe 1 devono essere rinviati all'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze. L'idoneità dei richiedenti un certificato medico di classe 2 deve essere valutata d'intesa con l'ispettore medico dell'autorità competente per il rilascio delle licenze ”.
Ancora, ai sensi della AMC1 MED.B.065 – Neurologia (ED Decision 2019/002/R), sub specie (a) -OMISSIS-, “ (1) I richiedenti con una diagnosi di -OMISSIS- devono essere giudicati non idonei a meno che non vi sia una prova inequivocabile di una sindrome di -OMISSIS- infantile benigna associata a un rischio molto basso di recidiva, e a meno che il richiedente non sia libero da recidive e non sia in trattamento da più di 10 anni. Uno o più episodi convulsivi dopo i 5 anni di età dovrebbero comportare la non idoneità. Nel caso di un episodio convulsivo acuto e sintomatico, che si ritiene abbia un rischio molto basso di recidiva, si può prendere in considerazione una valutazione di idoneità dopo valutazione neurologica.
(2) I richiedenti possono essere giudicati idonei con una OML se:
(i) esiste un'anamnesi di una singola crisi epilettiforme afebbrile;
(ii) non si sono verificate recidive dopo almeno 10 anni di sospensione del trattamento;
(iii) non ci sono prove di una predisposizione continua all'-OMISSIS- ”.
Alla luce delle previsioni che precedono, deve ritenersi corretta l’obiezione dell’ENAC secondo cui, anche a prescindere dall’esatto inquadramento della condizione clinica dell’odierno appellante (se cioè lo stesso possa considerarsi o meno affetto da -OMISSIS-), dal combinato disposto della norma MED.B.065 e dei relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC1 MED.B.065), la procedura di deferimento sarebbe stata comunque ineludibile, essendo pacifica e non contestata l’insorgenza in passato di documentate crisi epilettiformi, così come l’esistenza di una lesione temporo-polare sinistra e un’area gliotica frontale destra, nonché di tracciati EEG attestanti seppur rare, onde lente focali.
Ove anche tali crisi fossero state dovute alla pregressa infezione da Covid-19, ciò non avrebbe comunque fatto venir meno l’obbligo per l’AME di deferire il giudizio di idoneità all’ispettore medico dell’Autorità competente (ossia l’ENAC): invero, essendo pacifica ed incontestata in atti l’insorgenza di pregresse crisi (e non già non una isolata) di tipo epilettico – nei mesi di aprile e maggio 2020 – di per sé qualificabili (per la loro natura) quali crisi focali sintomatiche acute verificatesi in presenza di un documentato substrato patologico potenzialmente epilettogeno (lesioni frontale Dx e temporale Sx), ai sensi del richiamato MED.B.065 (b), anche qualora ne ricorressero le condizioni e venisse considerata accettabile l’idoneità con limitazione OML ( Valid only as or with qualified co-pilot ) – ai sensi dell’AMC1 MED.B.065(a)(2) – solo l’ispettore medico dell’ENAC avrebbe potuto formulare un giudizio di idoneità, potendo la limitazione OML essere apposta e/o rimossa soltanto dalla detta autorità competente.
Tali considerazioni sono del resto coerenti con le conclusioni di carattere diagnostico della Commissione di visita collegiale circa la condizione clinica rilevata nel OT -OMISSIS-, nei termini di “ pregressi episodi di crisi focali motorie all'emisoma sinistro con secondaria generalizzazione e con area gliotica frontale destra, nonché lesione frontale cistica temporale sinistra in presenza di un EEG con anomalie epilettiformi in sede fronto-temporale sinistra ”.
Non è dunque decisiva – né, a rigore, pertinente e dimostrata – ad integrare i presupposti della manifesta erroneità, incoerenza od arbitrarietà del giudizio valutativo (imprescindibili per potersi ottenere la tutela demolitoria de provvedimento impugnato, in ragione del suo eminente carattere tecnico-discrezionale), l’argomentazione di parte appellante secondo cui “ un conto è un episodio sincopale dovuto all’alterazione temporanea dei parametri di riferimento causata dal Covid-19, altro è una crisi epilettica causata da una patologia epilettica ”.
Con il secondo motivo di appello si contesta invece l’obliterazione, da parte dell’ENAC, di qualsiasi interlocuzione o comunicazione di avvio del procedimento di revoca ovvero l’assoluto difetto di istruttoria, nonché la carenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di autotutela.
In particolare, sotto un primo profilo l’appellante deduce che il primo giudice avrebbe ritenuto inutile il previo contraddittorio con l’interessato, nella misura in cui l’ENAC avrebbe ben chiarito che il provvedimento de quo “ non poteva avere un contenuto diverso, atteso che risulta razionalmente correlato alle risultanze dei diversi accertamenti cui era stato sottoposto il comandante -OMISSIS- ”; conclusione peraltro non condivisibile, nella misura in cui la partecipazione in contraddittorio del -OMISSIS- alle acquisizioni della fase istruttoria avrebbe potuto influenzare le conclusioni infine raggiunte dall’amministrazione, evenienza di per sé non escludibile a priori, come desumibile a contrario dall’ampia relazione tecnico-specialistica dell’AME.
In ispecie, “ il ricorrente, per un verso, avrebbe potuto segnalare all’amministrazione l’inidoneità /genericità delle motivazioni (rectius, ragioni, sebbene generiche) poste a fondamento del provvedimento di revoca; per altro verso, avrebbe potuto rappresentare la possibilità di preservare senz’altro la certificazione medica ottenuta, a fronte di una documentata idoneità (da parte di un medico certificato dall’ENAC medesimo) all’esercizio in sicurezza delle operazioni richieste ai titolari di una licenza di volo, come accertabile anche e semmai all’esito di una ulteriore visita ”.
Un’interlocuzione procedimentale tra l’ENAC (in tal caso rappresentata dall’AMS quale autorità competente sovraordinata rispetto all’AME) e l’interessato (quale richiedente il rinnovo del proprio certificato di volo), conclude l’appellante, “ avrebbe senz’altro scongiurato la revoca ad nutum del certificato consentendo proprio a quest’ultimo di sottoporsi a quella visita “ulteriore” che la pertinente norma regolamentare prevede e dispone ”.
La censura non può essere accolta, in primis non precisando l’appellante quali concrete e specifiche ragioni avrebbe potuto rappresentare all’amministrazione, idonee a determinare, secondo l’ id quod plerumque accidit o perlomeno con rilevante margine di probabilità, un diverso esito del giudizio prognostico contestato.
In ogni caso, deve condividersi il principio (già fatto proprio dal primo giudice) della natura doverosa e vincolata del provvedimento di revoca adottato dall’ENAC, posto che nel caso di specie, come in precedenza già evidenziato, oggetto di contestazione era, ben prima del merito del giudizio clinico espresso dall’AME, la mancata ottemperanza da parte di quest’ultima dell’obbligo di deferire il caso all’ispettore medico dell’Autorità competente, ai sensi del requisito MED.B.065 del Regolamento Air Crew , obbligo strumentale alla tutela del preminente interesse pubblico a contenere i rischi correlati alle condizioni di idoneità psico-fisica del personale abilitato al volo.
Il deferimento di cui trattasi è infatti strumentale ad assicurare la maggior mitigazione possibile del rischio connesso alle specifiche condizioni di idoneità psico-fisica dei piloti titolari di licenza di volo idonea al trasporto passeggeri (ATPL).
Ancora, parte appellante contesta il capo della sentenza impugnata nel quale si obietta al ricorrente di aver voluto “ sindacare il merito degli accertamenti medici, operazione non consentita in sede di giudizio di legittimità ”, laddove lo stesso avrebbe in realtà inteso censurare la presunta assenza di accertamenti tecnici di tale natura all’interno del provvedimento gravato. In particolare, obietta l’appellante che non sarebbe stato adeguatamente considerato “ che le manifestazioni neurologiche occorse nell’aprile 2020 sono fatalmente coincise con una precedente infezione da COVID - 19, che il Com.te -OMISSIS- risultava aver contratto poco prima dell’insorgere degli episodi comiziali successivamente diagnosticati, riconosciuti dalla letteratura medica più recente come fenomeni covid-correlati, atteso l’elevato grado di comorbilità con infezione da S- ”.
Tale circostanza, ritenuta “ dirimente ” dall’appellante, “ avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzata e valorizzata dalla S.A. ”, che invece non vi avrebbe fatto alcun cenno; “ correttamente operando, viceversa, l’Autorità resistente avrebbe potuto agevolmente constatare come nella vicenda sottesa difettassero oggettivamente gli elementi “minimi” per veder configurata una carenza di qualsivoglia condizione patologica idonea a poter fondare ragionevolmente una revoca del certificato medico aeronautico.
Difatti, qualora avesse tenuto in debito conto la copiosa documentazione medica prodotta dal ricorrente nell’ambito del giudizio medico svoltosi dinanzi all’AME di cui l’ENAC si avvale, l’amministrazione avrebbe dovuto necessariamente constatare il regolare possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del certificato di volo ”.
Neppure tali considerazioni possono essere condivise.
La censura mossa dal ricorrente, infatti, si risolveva nella prospettazione di una causa patologica alternativa – data per certa ed esclusiva, ancorché in difetto di un’oggettiva prova in tal senso – degli episodi sincopali manifestati dal OT -OMISSIS- rispetto a quella infine riconosciuta dalla Commissione medica istituita dall’ENAC all’esito di approfondite indagini specialistiche, di fatto chiedendo al giudice amministrativo – nell’ambito di un giudizio di mera legittimità – di riconoscerne la plausibilità in opposizione alle conclusioni raggiunte dall’amministrazione, che non ne avrebbe invece tenuto (adeguatamente) conto.
Altresì va respinta, in quanto palesemente volta a contrastare il merito della valutazione (precauzionale) discrezionale di pertinenza esclusiva dell’amministrazione, l’ulteriore obiezione secondo cui “ il provvedimento ablatorio impugnato si appalesava (e si appalesa) ad ogni modo sproporzionato, se si considera che, a tutto voler concedere, nella denegata ipotesi in cui fossero stati ravvisati ragionevoli dubbi circa la persistenza dell’idoneità psicofisica del Com.te -OMISSIS- (sebbene del tutto assenti), l’Autorità ben avrebbe potuto optare per una comminatoria meno incisiva, disponendo delle “limitazioni” o, se del caso, una sospensione del certificato medico ”.
Inammissibile per genericità deve considerarsi infine il rilievo secondo cui “contrariamente a quanto sostiene sbrigativamente il Tar ” – che aveva rilevato come la revoca fosse “ intervenuta pochissimo tempo dopo il rilascio del certificato di idoneità precludendo, pertanto, il consolidarsi in capo al ricorrente di un legittimo affidamento, è da rilevare che è ben individuabile un immanente interesse pubblico all’adozione del gravato provvedimento, attesa la sussistenza di una situazione di oggettivo pericolo per la sicurezza dei voli dovuta allo svolgimento dell’attività di pilota da parte di un soggetto riconosciuto più volte inidoneo ” – “ la vicenda in commento origina da asseriti “vizi procedimentali” che, secondo la prospettazione dell’AMS, varrebbero ad invalidare la certificazione medica precedentemente rilasciata ”.
A tacer d’altro, infatti, deve darsi atto che parte appellante neppure chiarisce quali sarebbero i “vizi procedimentali” idonei ad invalidare le precedenti certificazioni mediche, in tal modo risolvendosi la censura in una mera petizione di principio.
Alla luce dei rilevi che precedono, l’appello va dunque respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’ENAC, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.