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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di IO BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in IO BR, Corso Garibaldi, 468/A, nello studio dell'avv.NUCARA FRANCESCO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nato a [...], li 01/10/1938, Controparte_1
, nato a [...], il [...], Controparte_2
, nata a [...], il [...] , elettivamente CP_3 domiciliati in IO BR, via T.Campanella, 42, nello studio dell'avv. LEONARDO MARIA , che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI
NONCHE'
, (c.f. ) in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in IO BR, Via del Plebiscito, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO che lo rappresenta e difende ex lege.
TERZO CHIAMATO - APPELLATO OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di IO BR n.720/2019, pubblicata il 13.5.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato i 27/28.11.2012 citava davanti al Parte_1
Tribunale di IO BR e e, Controparte_1 Controparte_2 assumendo di possedere da tempo immemorabile assieme al defunto padre un terreno sito in Villa San Giovanni, riportato in Catasto al foglio 2, particella 51, chiedeva di dichiararsi il suo acquisto della proprietà a titolo originario. I convenuti si costituivano chiedendo di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di , moglie in regime di comunione di CP_3
, e a chiamare in garanzia il in quanto Controparte_2 CP_4 Controparte_4
l'usucapendo immobile era stato loro trasferito nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare contro Controparte_5
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda dell'attore e, in riconvenzionale, il rilascio dell'immobile occupato dall'attore nell'agosto del 2012. e il si costituivano : la prima apprestando CP_3 Controparte_4 difese e conclusioni conformi a quelle del marito;
il secondo eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile era stato acquisito al patrimonio del fallimento prima del trasferimento ai . CP_5 CP_2
Il giudizio, istruito con prova orale e documentale, si concludeva con la sentenza n. 720/2019 con cui il Tribunale rigettava la domanda di usucapione dell'attore ; accoglieva la riconvenzionale dei convenuti e ordinava all'attore il rilascio l'immobile condannandolo al pagamento delle spese processuali in lor favore;
condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese nei confronti del terzo CP_4 chiamato.
Con citazione, notificata con PEC del 23.10.2019, impugna la Parte_1 sentenza e, con unico motivo, lamenta la falsa applicazione degli artt. 1144 e 1158 c.c. avendo il primo giudice ritenuto con superficialità che la consegna del terreno usucapendo da parte del precedente proprietario sig. - narrata nel corso della CP_5 prova testimoniale – costituisse atto di tolleranza dell'altrui detenzione e, dunque, sarebbe stato necessario un diverso elemento esteriore per far comprendere al proprietario l'avvenuta interversio possessionis. Al contrario, dal chiaro tenore delle risultanze istruttorie emerge che il comportamento del precedente titolare non era volto a tollerare l'altrui detenzione, ma ha rappresentato un atto di volizione destinato al rifiuto del terreno tant'è che nessuno dei testi ha illustrato comportamenti del sig. volti a controllare se l'appellante CP_5 potesse a mezzo del terreno causare pregiudizi a terzi o ai proprietari limitrofi. Tutti i testi hanno riferito di avere visto il coltivare il terreno sin dal Parte_1
1985 senza dover dare conto ad alcuno . Dunque, se è pur vero che la coltivazione non è da sola sufficiente a dimostrare la volontà di usucapire, la stessa accompagnata da rifiuto del proprietario di interessarsi dell'immobile , contribuisce a manifestare l'esistenza del possesso utile ad usucapire. Inoltre, secondo la ricostruzione offerta dalla consulenza del 1988 allegata al fascicolo di parte convenuta , per come richiamata in sentenza, il terreno è agricolo mentre nel piano regolatore doveva essere vocato ad ufficio, abitazione, ovvero laboratorio artigianale. Il ha impresso una destinazione difforme da quella prevista dallo strumento Pt_1 urbanistico e ciò costituisce ulteriore elemento che dimostra l'interversione nel possesso. Appare pretestuosa l'affermazione del primo giudice che sostiene l'incuria del Pt_1 sulla base della succitata perizia del 1988 quando, da un lato i testimoni hanno fatto riferimento ad un'attività di coltivazione risalente a molto più di vent'anni prima l'instaurazione del giudizio e, dall'altro, gli scarni riferimenti contenuti nella perizia riguardano soltanto il febbraio 1988 in cui evidentemente lo stato dei luoghi cominciava a mutare. Conclude chiedendo di accogliere l'appello e riconoscere l'avvenuta usucapione dell'immobile de quo in favore dell'appellante con conseguente statuizione di rigetto della domanda incidentale;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da liquidarsi in favore dello Stato , escluso il chiamato in causa solo come parte del giudizio di primo grado. Controparte_6
Alla citazione allega i documenti elencati in calce tra cui il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
, e nella comparsa di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituzione e di risposta deducono che la domanda di usucapione è infondata in quanto è noto che tale istituto mira a far sì che i diritti in capo al bene vengano attribuiti ai soggetti che gestiscono e si curano del bene stesso. Di conseguenza, acquista il diritto di proprietà di un bene intestato ad altri chi ne ha avuto il possesso in modo continuo, pacifico ed indisturbato per almeno vent'anni. Nel caso di specie , non è vero che ha posseduto l'immobile in Parte_1 modo pacifico ed indisturbato . Infatti , circa la continuità , dichiarava , tramite denuncia-querela del Parte_2
24.9.2012, di avere acquistato il terreno oggetto di disputa, al pubblico incanto nel 2006. Di conseguenza di continuità nel possesso per un ventennio non si può discutere in quanto, tra la data d'acquisto e quella della citazione di primo grado sono trascorsi 6 anni e non venti. Inoltre , il terreno è stato in possesso del Tribunale sin dal 1985 che, a seguito della dichiarazione di fallimento di ha provveduto alla vendita ai Controparte_5 CP_2 il 3 luglio 2006. A tal proposito il primo giudice ha fatto fede a questo principio di diritto ben ritenendo che la consegna del terreno, qualora fosse avvenuta e non vi è prova, avrebbe al massimo costituito un mero comportamento di tolleranza. L'infondatezza delle richieste avanzate da parte appellante è confermata dalla descrizione dei luoghi riportata nella consulenza di parte, a firma del geom.
[...]
, nonché dalle foto alla stessa allegate dove il terreno non appare “ ben Tes_1 strutturato “ atteso che sia la recinzione che la coltivazione erano state approssimativamente piantumate . Né dalle foto, né dall'escussione dei testi è emersa la coltivazione a gelseto per come affermato dal . Certamente qualche piantina Pt_1 di gelso vi sarà stata , ma non è sufficiente a provare l'interversione nel possesso , né tantomeno il possesso storico vantato dal . Pt_1
Contrariamente a quanto affermato dal , ciò che va vagliato è il rapporto Pt_1 intercorrente tra gli odierni proprietari e la res, non già quelli afferenti il vecchio proprietario non supportati da circostanze di fatto evidenti ed esteriori. Bisogna vagliare che non ha posseduto in modo pacifico. Tanto è Parte_1 che si recava , accompagnato dall'arch. , presso il terreno de Controparte_2 Per_1 quo e ne constatava la realizzazione di una parziale recinzione metallica. Questa circostanza trovava riscontro nella denuncia-querela dalla quale emerge che l'arch tentava più accessi al terreno ma non riusciva ad accedervi a causa della Per_2 recinzione e dell'assenza di persone sul posto. Tali comportamenti denotano la non accettazione di intromissioni sul terreno da parte dei proprietari deducenti e non il disinteresse sostenuto dall'appellante . In ultima analisi, anche l'ultimo requisito del possesso è da censurare dal momento che gli appellati, sin dal momento della scoperta di altrui presenza sul terreno di loro proprietà, si opponevano. Alla luce di quanto detto le dichiarazioni dei testi sono affermazioni prive di fondamento e , soprattutto, in contrasto sia con quanto descritto nel 1988 dal consulente nominato dal Tribunale e dall'arch nel 2012 . Per_1
Concludono chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado in loro favore.
Il nell'atto di costituzione rileva che non Controparte_4 Parte_1 impugna i capi della sentenza relativi all'assorbimento della chiamata in garanzia del nel rigetto della domanda di usucapione e alla condanna alle spese di lite in CP_4 suo favore . A ciò consegue il passaggio in giudicato di entrambi detti capi. Conclude chiedendo di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo agli innanzi indicati capi.
All'udienza di prima comparizione seguivano alcuni rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto lo svolgimento dell'udienza del'8.1.2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 2.2.2025 la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art.1158 c.c. l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo originario di perfeziona dimostrando il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dello stesso per un periodo di tempo di almeno vent'anni. Il possesso valido ai fini dell'usucapione deve essere esteriorizzato mediante il compimento di attività che non lascino dubbi sull'intenzione di esercitare sul bene il potere corrispondente a quello del proprietario , ovvero l'intenzionalità del possesso e l'incompatibilità con l'altrui diritto protratta , senza interruzione , per il periodo di tempo richiesto dalla norma sopra citata. Il giudice di legittimità da tempo detta il principio secondo cui “ in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente , ai fini della prova del possesso uti dominus del bene , la sua mera coltivazione , poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime , comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine , pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova del possesso uti dominus del bene , la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce , in concreto , la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto “ ( Cas.civ. Ord. n.1796/2022). Il terreno in questione, anche se ricadente in zona urbanizzata, per come rilevato dall'ing. nella relazione di stima in atti, redatta nella procedura Persona_3 esecutiva immobiliare contro nel febbraio del 1988 quando Controparte_5 effettua il sopralluogo si presenta come agricolo, ovvero un gelseto incolto anche se sono ancora visibili alcuni gelsi . Di conseguenza ai fini della prova dell'esistenza di un possesso “uti dominus “, al non sono sufficienti le dichiarazioni dei testi da Pt_1 lui indicati, ovvero quella di che afferma che il terreno è molto Testimone_2 curato, è coltivato ad ortaggi da , nonché che il bene era stato dato Parte_1 negli anni 55/60 da al padre del che era contadino;
quella di CP_5 Pt_1
che conferma sostanzialmente le dichiarazioni di sulla Testimone_3 Tes_2 coltivazione ad ortaggi;
quella di che afferma la coltivazione e la presenza Tes_4 sul fondo del solo e aggiunge che questi lo possiede dal 1985, ma egli avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare la presenza sul posto di un'opera , un manufatto o altro sbarramento idoneo a manifestare la sua intenzione di possedere “ excludendi alios “. L'unica attività che potrebbe costituire manifestazione di tale intenzione, ovvero interversione del possesso nei confronti prima del proprietario originario , CP_5
, e poi degli acquirenti , è la recinzione che secondo il teste
[...] CP_2
era stata apposta dal “ quattro o cinque anni fa” rispetto alla sua Tes_2 Pt_1 deposizione nell'anno 2015 e per i testi e negli anni 2010/2011. Tes_3 Tes_4
L'esistenza di una recinzione del terreno , parziale nella primavera del 2012 , totale ed impedente l'accesso dall'agosto del 2012 , è confermata dall'arch. lo Testimone_5 dichiara durante la sua deposizione. All'impossibilità di accedere reagisce con la denuncia –querela in atti Controparte_2 datata 24.9.2012. Pertanto, considerato che la sola coltivazione non è idonea a manifestare il possesso uti dominus , anche a ritenere veritiere le dichiarazioni dei testi sull'apposizione di una recinzione del fondo negli anni 2010 o 2011, inizia l'azione nel 2012 Parte_1
e, dunque, quanto non è ancora maturato il tempo prescritto per l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo originario. Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, seguono la soccombenza tra e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
mentre nulla si dispone nei confronti del verso il CP_3 Controparte_4 quale l'appellante non propone domande ma dichiara che la citazione in appello è solo come parte del giudizio di primo grado. Si liquidano, in favore degli appellati secondo quanto previsto dal D.M. n.147/2022 per le cause d'appello di valore fino ad euro 1.100,00, in complessivi euro 673,00, di cui euro 142,00 per fase di studio, euro 142,00 per fase introduttiva, euro 179,00 per fase di trattazione ed euro 210,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IO BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC del 23.10.2019 nei confronti
[...] di , e Controparte_1 Controparte_2 [...] per CP_3 Controparte_4
tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così CP_7 decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali , in favore Parte_1 di e in solido, che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 liquida in complessivi euro 673,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese in favore del per le Controparte_4 ragioni di cui in parte motiva;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. IO BR , 16/10/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di IO BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale dell'8.1.2024 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in IO BR, Corso Garibaldi, 468/A, nello studio dell'avv.NUCARA FRANCESCO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, nato a [...], li 01/10/1938, Controparte_1
, nato a [...], il [...], Controparte_2
, nata a [...], il [...] , elettivamente CP_3 domiciliati in IO BR, via T.Campanella, 42, nello studio dell'avv. LEONARDO MARIA , che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATI
NONCHE'
, (c.f. ) in persona del Ministro pro Controparte_4 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in IO BR, Via del Plebiscito, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO che lo rappresenta e difende ex lege.
TERZO CHIAMATO - APPELLATO OGGETTO: Usucapione - Appello avverso la sentenza del Tribunale di IO BR n.720/2019, pubblicata il 13.5.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato i 27/28.11.2012 citava davanti al Parte_1
Tribunale di IO BR e e, Controparte_1 Controparte_2 assumendo di possedere da tempo immemorabile assieme al defunto padre un terreno sito in Villa San Giovanni, riportato in Catasto al foglio 2, particella 51, chiedeva di dichiararsi il suo acquisto della proprietà a titolo originario. I convenuti si costituivano chiedendo di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di , moglie in regime di comunione di CP_3
, e a chiamare in garanzia il in quanto Controparte_2 CP_4 Controparte_4
l'usucapendo immobile era stato loro trasferito nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare contro Controparte_5
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda dell'attore e, in riconvenzionale, il rilascio dell'immobile occupato dall'attore nell'agosto del 2012. e il si costituivano : la prima apprestando CP_3 Controparte_4 difese e conclusioni conformi a quelle del marito;
il secondo eccependo la carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile era stato acquisito al patrimonio del fallimento prima del trasferimento ai . CP_5 CP_2
Il giudizio, istruito con prova orale e documentale, si concludeva con la sentenza n. 720/2019 con cui il Tribunale rigettava la domanda di usucapione dell'attore ; accoglieva la riconvenzionale dei convenuti e ordinava all'attore il rilascio l'immobile condannandolo al pagamento delle spese processuali in lor favore;
condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese nei confronti del terzo CP_4 chiamato.
Con citazione, notificata con PEC del 23.10.2019, impugna la Parte_1 sentenza e, con unico motivo, lamenta la falsa applicazione degli artt. 1144 e 1158 c.c. avendo il primo giudice ritenuto con superficialità che la consegna del terreno usucapendo da parte del precedente proprietario sig. - narrata nel corso della CP_5 prova testimoniale – costituisse atto di tolleranza dell'altrui detenzione e, dunque, sarebbe stato necessario un diverso elemento esteriore per far comprendere al proprietario l'avvenuta interversio possessionis. Al contrario, dal chiaro tenore delle risultanze istruttorie emerge che il comportamento del precedente titolare non era volto a tollerare l'altrui detenzione, ma ha rappresentato un atto di volizione destinato al rifiuto del terreno tant'è che nessuno dei testi ha illustrato comportamenti del sig. volti a controllare se l'appellante CP_5 potesse a mezzo del terreno causare pregiudizi a terzi o ai proprietari limitrofi. Tutti i testi hanno riferito di avere visto il coltivare il terreno sin dal Parte_1
1985 senza dover dare conto ad alcuno . Dunque, se è pur vero che la coltivazione non è da sola sufficiente a dimostrare la volontà di usucapire, la stessa accompagnata da rifiuto del proprietario di interessarsi dell'immobile , contribuisce a manifestare l'esistenza del possesso utile ad usucapire. Inoltre, secondo la ricostruzione offerta dalla consulenza del 1988 allegata al fascicolo di parte convenuta , per come richiamata in sentenza, il terreno è agricolo mentre nel piano regolatore doveva essere vocato ad ufficio, abitazione, ovvero laboratorio artigianale. Il ha impresso una destinazione difforme da quella prevista dallo strumento Pt_1 urbanistico e ciò costituisce ulteriore elemento che dimostra l'interversione nel possesso. Appare pretestuosa l'affermazione del primo giudice che sostiene l'incuria del Pt_1 sulla base della succitata perizia del 1988 quando, da un lato i testimoni hanno fatto riferimento ad un'attività di coltivazione risalente a molto più di vent'anni prima l'instaurazione del giudizio e, dall'altro, gli scarni riferimenti contenuti nella perizia riguardano soltanto il febbraio 1988 in cui evidentemente lo stato dei luoghi cominciava a mutare. Conclude chiedendo di accogliere l'appello e riconoscere l'avvenuta usucapione dell'immobile de quo in favore dell'appellante con conseguente statuizione di rigetto della domanda incidentale;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da liquidarsi in favore dello Stato , escluso il chiamato in causa solo come parte del giudizio di primo grado. Controparte_6
Alla citazione allega i documenti elencati in calce tra cui il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
, e nella comparsa di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituzione e di risposta deducono che la domanda di usucapione è infondata in quanto è noto che tale istituto mira a far sì che i diritti in capo al bene vengano attribuiti ai soggetti che gestiscono e si curano del bene stesso. Di conseguenza, acquista il diritto di proprietà di un bene intestato ad altri chi ne ha avuto il possesso in modo continuo, pacifico ed indisturbato per almeno vent'anni. Nel caso di specie , non è vero che ha posseduto l'immobile in Parte_1 modo pacifico ed indisturbato . Infatti , circa la continuità , dichiarava , tramite denuncia-querela del Parte_2
24.9.2012, di avere acquistato il terreno oggetto di disputa, al pubblico incanto nel 2006. Di conseguenza di continuità nel possesso per un ventennio non si può discutere in quanto, tra la data d'acquisto e quella della citazione di primo grado sono trascorsi 6 anni e non venti. Inoltre , il terreno è stato in possesso del Tribunale sin dal 1985 che, a seguito della dichiarazione di fallimento di ha provveduto alla vendita ai Controparte_5 CP_2 il 3 luglio 2006. A tal proposito il primo giudice ha fatto fede a questo principio di diritto ben ritenendo che la consegna del terreno, qualora fosse avvenuta e non vi è prova, avrebbe al massimo costituito un mero comportamento di tolleranza. L'infondatezza delle richieste avanzate da parte appellante è confermata dalla descrizione dei luoghi riportata nella consulenza di parte, a firma del geom.
[...]
, nonché dalle foto alla stessa allegate dove il terreno non appare “ ben Tes_1 strutturato “ atteso che sia la recinzione che la coltivazione erano state approssimativamente piantumate . Né dalle foto, né dall'escussione dei testi è emersa la coltivazione a gelseto per come affermato dal . Certamente qualche piantina Pt_1 di gelso vi sarà stata , ma non è sufficiente a provare l'interversione nel possesso , né tantomeno il possesso storico vantato dal . Pt_1
Contrariamente a quanto affermato dal , ciò che va vagliato è il rapporto Pt_1 intercorrente tra gli odierni proprietari e la res, non già quelli afferenti il vecchio proprietario non supportati da circostanze di fatto evidenti ed esteriori. Bisogna vagliare che non ha posseduto in modo pacifico. Tanto è Parte_1 che si recava , accompagnato dall'arch. , presso il terreno de Controparte_2 Per_1 quo e ne constatava la realizzazione di una parziale recinzione metallica. Questa circostanza trovava riscontro nella denuncia-querela dalla quale emerge che l'arch tentava più accessi al terreno ma non riusciva ad accedervi a causa della Per_2 recinzione e dell'assenza di persone sul posto. Tali comportamenti denotano la non accettazione di intromissioni sul terreno da parte dei proprietari deducenti e non il disinteresse sostenuto dall'appellante . In ultima analisi, anche l'ultimo requisito del possesso è da censurare dal momento che gli appellati, sin dal momento della scoperta di altrui presenza sul terreno di loro proprietà, si opponevano. Alla luce di quanto detto le dichiarazioni dei testi sono affermazioni prive di fondamento e , soprattutto, in contrasto sia con quanto descritto nel 1988 dal consulente nominato dal Tribunale e dall'arch nel 2012 . Per_1
Concludono chiedendo di rigettare l'appello e di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado in loro favore.
Il nell'atto di costituzione rileva che non Controparte_4 Parte_1 impugna i capi della sentenza relativi all'assorbimento della chiamata in garanzia del nel rigetto della domanda di usucapione e alla condanna alle spese di lite in CP_4 suo favore . A ciò consegue il passaggio in giudicato di entrambi detti capi. Conclude chiedendo di dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo agli innanzi indicati capi.
All'udienza di prima comparizione seguivano alcuni rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto lo svolgimento dell'udienza del'8.1.2024 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 2.2.2025 la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art.1158 c.c. l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo originario di perfeziona dimostrando il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dello stesso per un periodo di tempo di almeno vent'anni. Il possesso valido ai fini dell'usucapione deve essere esteriorizzato mediante il compimento di attività che non lascino dubbi sull'intenzione di esercitare sul bene il potere corrispondente a quello del proprietario , ovvero l'intenzionalità del possesso e l'incompatibilità con l'altrui diritto protratta , senza interruzione , per il periodo di tempo richiesto dalla norma sopra citata. Il giudice di legittimità da tempo detta il principio secondo cui “ in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente , ai fini della prova del possesso uti dominus del bene , la sua mera coltivazione , poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime , comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine , pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova del possesso uti dominus del bene , la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce , in concreto , la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto “ ( Cas.civ. Ord. n.1796/2022). Il terreno in questione, anche se ricadente in zona urbanizzata, per come rilevato dall'ing. nella relazione di stima in atti, redatta nella procedura Persona_3 esecutiva immobiliare contro nel febbraio del 1988 quando Controparte_5 effettua il sopralluogo si presenta come agricolo, ovvero un gelseto incolto anche se sono ancora visibili alcuni gelsi . Di conseguenza ai fini della prova dell'esistenza di un possesso “uti dominus “, al non sono sufficienti le dichiarazioni dei testi da Pt_1 lui indicati, ovvero quella di che afferma che il terreno è molto Testimone_2 curato, è coltivato ad ortaggi da , nonché che il bene era stato dato Parte_1 negli anni 55/60 da al padre del che era contadino;
quella di CP_5 Pt_1
che conferma sostanzialmente le dichiarazioni di sulla Testimone_3 Tes_2 coltivazione ad ortaggi;
quella di che afferma la coltivazione e la presenza Tes_4 sul fondo del solo e aggiunge che questi lo possiede dal 1985, ma egli avrebbe Pt_1 dovuto dimostrare la presenza sul posto di un'opera , un manufatto o altro sbarramento idoneo a manifestare la sua intenzione di possedere “ excludendi alios “. L'unica attività che potrebbe costituire manifestazione di tale intenzione, ovvero interversione del possesso nei confronti prima del proprietario originario , CP_5
, e poi degli acquirenti , è la recinzione che secondo il teste
[...] CP_2
era stata apposta dal “ quattro o cinque anni fa” rispetto alla sua Tes_2 Pt_1 deposizione nell'anno 2015 e per i testi e negli anni 2010/2011. Tes_3 Tes_4
L'esistenza di una recinzione del terreno , parziale nella primavera del 2012 , totale ed impedente l'accesso dall'agosto del 2012 , è confermata dall'arch. lo Testimone_5 dichiara durante la sua deposizione. All'impossibilità di accedere reagisce con la denuncia –querela in atti Controparte_2 datata 24.9.2012. Pertanto, considerato che la sola coltivazione non è idonea a manifestare il possesso uti dominus , anche a ritenere veritiere le dichiarazioni dei testi sull'apposizione di una recinzione del fondo negli anni 2010 o 2011, inizia l'azione nel 2012 Parte_1
e, dunque, quanto non è ancora maturato il tempo prescritto per l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo originario. Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, seguono la soccombenza tra e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
mentre nulla si dispone nei confronti del verso il CP_3 Controparte_4 quale l'appellante non propone domande ma dichiara che la citazione in appello è solo come parte del giudizio di primo grado. Si liquidano, in favore degli appellati secondo quanto previsto dal D.M. n.147/2022 per le cause d'appello di valore fino ad euro 1.100,00, in complessivi euro 673,00, di cui euro 142,00 per fase di studio, euro 142,00 per fase introduttiva, euro 179,00 per fase di trattazione ed euro 210,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IO BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato con PEC del 23.10.2019 nei confronti
[...] di , e Controparte_1 Controparte_2 [...] per CP_3 Controparte_4
tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così CP_7 decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali , in favore Parte_1 di e in solido, che Controparte_1 Controparte_2 CP_3 liquida in complessivi euro 673,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese in favore del per le Controparte_4 ragioni di cui in parte motiva;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. IO BR , 16/10/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)