Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2021, n. 2762
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Sentenza 23 novembre 2021

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In tema di confisca di prevenzione, può procedersi all'avvio di un nuovo procedimento, nel caso di sopravvenuta modifica normativa, ove ricorrano le nuove condizioni richieste per l'applicazione della misura, non ostandovi il giudicato formatosi sulla base della pregressa disciplina. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la revoca della confisca, disposta sulla base della precedente formulazione dell'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, che consentiva l'applicazione delle misure patrimoniali solo in concomitanza con quelle personali, non preclude la rinnovazione dell'istanza di prevenzione alla luce delle modifiche normative che ne consentono l'applicazione autonoma e disgiunta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2021, n. 2762
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2762
    Data del deposito : 23 novembre 2021

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