Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, può procedersi all'avvio di un nuovo procedimento, nel caso di sopravvenuta modifica normativa, ove ricorrano le nuove condizioni richieste per l'applicazione della misura, non ostandovi il giudicato formatosi sulla base della pregressa disciplina. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la revoca della confisca, disposta sulla base della precedente formulazione dell'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, che consentiva l'applicazione delle misure patrimoniali solo in concomitanza con quelle personali, non preclude la rinnovazione dell'istanza di prevenzione alla luce delle modifiche normative che ne consentono l'applicazione autonoma e disgiunta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2021, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
02762-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: EDUARDO DE GREGORIO Presidente - Sent. n. sez. 1561/2021 -CC 23/11/2021 GRAZIA ROSA AN MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE Relatore R.G.N. 19977/2021 ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA AF nato a [...]( ITALIA) il 22/07/1957 NA SI nato a [...] il [...] IN AN nato a [...] il [...] IT EN nato a [...] il [...] CAPRILE S.R.L. I.R.I.S. S.R.L. avverso il decreto del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione PIETRO GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli ha, col decreto impugnato, confermato la confisca di prevenzione disposta dal- ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011 ли Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 31/1/2014 a carico di AT RA, ritenuto intraneo, fino al 2001, al clan La TO, operante nel territorio del comune di Mondragone. I beni confiscati, intestati a terze persone, sarebbero stati tutti acquistati, secondo i giudici di merito, nel periodo in cui AT si avvaleva della collaborazione di La TO UG, capo dell'omonimo clan, con cui era in società nella gestione della discarica di Bortolotto.
2. La Corte d'appello, per giudicare delle eccezioni difensive in tema di bis in idem e incompetenza territoriale, ha ricostruito come segue la vicenda processuale che ha riguardato AT. A carico di costui - argomenta la Corte furono emesse, dal Tribunale di Santa Maria Vetere, misure di prevenzione - personale e patrimoniale nell'anno 2006, essendo stato ravvisata la pericolosità sociale del proposto per il suo collegamento al clan La TO. Tali misure furono però revocate dalla Corte d'appello di Napoli con provvedimento del 31/1/2012, avendo la Corte d'appello ritenuto che la pericolosità sociale di AT da valutare al momento di applicazione delle misure da parte del Tribunale -fosse cessata, al più tardi, nel 2001, epoca di arresto di La TO UG. Il provvedimento del 2012, continua l'ordinanza impugnata, non è però di ostacolo alla rinnovazione della misura a carico di AT, giacché, in materia di misure di prevenzione, il principio del ne bis in idem vale rebus sic stantibus, sicché nulla osta alla rivalutazione delle condizioni cui è subordinata la confisca di prevenzione allorché come nella specie - sopravvengano elementi nuovi, - che possono consistere, aggiunge la Corte d'appello, anche in modifiche normative. Nel caso di specie, prosegue la Corte d'appello, le modifiche normative sono intervenute e sono rappresentate dalle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009 che, introducendo il nuovo comma 6-bis nel corpo dell'art.
2-bis della legge 575/1965, hanno fissato il principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali, stabilendo che l'applicazione di questo secondo tipo di misure prescinde dalla attualità della pericolosità del proposto, purché detta pericolosità sussistesse al momento dell'acquisto del bene. Inoltre, aggiunge, elementi nuovi sono stati acquisiti nel corso del processo per associazione mafiosa celebrato a carico di AT dinanzi alla IV sezione penale della Corte d'appello di Napoli e concluso con sentenza di prescrizione dell'11/11/2020 (la sentenza di primo grado era stata emessa l'1/10/2010).
3. Gli elementi nuovi, argomenta il giudicante, sono rappresentati dalle dichiarazioni di La TO UG, divenuto nel frattempo collaboratore di giustizia, di altri collaboratori di giustizia (AN AN, IL FA e OZ IR) e di DE ZO, dirigente dell'UTC di Mondragone, oltre che da intercettazioni telefoniche. Da tale elementi è stato 2 ш desunto che AT entrò in società (di fatto) con La TO UG agli inizi degli anni '90, attraverso la società SOGERI srl, dal proposto costituita, attraverso cui - oltre a proseguire l'attività di raccolta dei rifiuti, a cui era già applicato per mezzo della COVIM srl prese a gestire la discarica sita in loc. Bortolotto del comune di Castel Volturno;
una discarica gestita, prima che fosse rilevata da AT, da tale DI CO, già in società (di fatto) con La Torrre UG. Proprio dalla gestione di tale discarica AT conseguì con l'appoggio di La TO - gli enormi utili che gli consentirono di fare alla fine degli anni '90 - gli acquisti oggetto di questo procedimento e di finanziare, contestualmente, l'attività del clan.
4. Anche la questione di competenza sollevata dalla difesa è stata rigettata dalla Corte di merito in considerazione del fatto che il centro operativo e decisionale del clan La TO, cui AT apparteneva, era radicato a Mondragone, facente parte del circondario di Santa Maria Capua Vetere.
5. Contro il decreto della Corte d'appello è stato proposto un primo ricorso per cassazione nell'interesse di AT RA dagli avvocati Ettore Stravino e Renato Jappelli i quali lamentano, con unico motivo, la violazione del principio del ne bis in idem. Dopo aver ricostruito la vicenda processuale in maniera sostanzialmente identica alla Corte d'appello, deducono l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità - per il - superamento del giudicato o, comunque, della preclusione processuale derivante dalla irrevocabilità del decreto della Corte d'appello del 31/1/2012. Il decreto impugnato deducono i ricorrenti ha ritenuto di superare la preclusione - suddetta rifacendosi alle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009, che hanno reso possibile la confisca dei beni del proposto anche in mancanza di pericolosità attuale, ma tale modifica normativa - aggiungono i ricorrenti è intervenuta nel corso del procedimento che era stato avviato nel 2006 (e concluso nel 2012) ed era stata oggetto di specifica considerazione da parte della Corte d'appello, che l'aveva ritenuta inoperante sulla base di una propria interpretazione dell'art. 200, comma 1, cod. pen., secondo cui "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione". La Corte aveva ritenuto, infatti, che l'espressione "legge in vigore al momento della loro applicazione" dovesse leggersi come "legge in vigore al momento della emissione del primo decreto impositivo". E' vero deducono i ricorrenti che tale interpretazione è - stata smentita dalla giurisprudenza di legittimità, potendo la normativa richiamata essere applicata anche nel corso del giudizio di appello, ma da essa è derivata l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del primo procedimento di prevenzione, non impugnato dal Pubblico Ministero, sicché non è consentito 3 rifarsi ad essa per imbastire un nuovo procedimento di prevenzione a carico del proposto;
procedimento che è stato invece avviato subito dopo la pronuncia della Corte d'appello del 31/1/2012, con richiesta del Pubblico Ministero del 29 febbraio 2012, senza che fosse dedotta una sfera di pericolosità sociale del proposto più ampia di quella posta a base del primo provvedimento, rimasta ferma al 2001. Lamentano che tali censure, sottoposte al giudizio della Corte di merito, non abbiano avuto risposta.
6. Altro ricorso, nell'interesse dello stesso AT RA, nonché dei terzi interessati AT MO, VI NN, IT IN, IL srl e I.R.I. srl è stato proposto dall'avv. Ettore Stravino, con due motivi.
6.1. Col primo motivo viene nuovamente censurato il decreto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem, per gli stessi motivi sopra esposti.
6.2.1. Col secondo motivo viene dedotta una mancanza di motivazione in ordine alle condizioni richieste per l'ablazione dei beni: vale a dire, l'operatività delle società gestite dal proposto, da cui sarebbe derivata la provvista utilizzata per l'acquisto dei beni confiscati. Nel decreto impugnato argomenta il ricorrente - - viene dato atto che, rispetto all'epoca in cui i beni, oggetto di ablazione, furono acquisiti da AT, la discarica gestita dalla SOGERI srl era da tempo inoperante, perché chiusa e requisita nel 1995. Inoltre, la perizia disposta nell'ambito del procedimento penale aveva accertato che tutti gli utili prodotti dalla SOGERI provenivano da attività di smaltimento disposto da istituzioni governative operanti sull'intero territorio nazionale. Niente autorizzava a ritenere, pertanto, che gli utili della SOGERI fossero il frutto della contiguità di AT col clan La TO. Di tanto aveva dato atto anche la sentenza emessa nell'ambito del procedimento penale, che non aveva mai ipotizzato - anzi, aveva escluso l'intromissione di La TO nella gestione della società suddetta e - nell'acquisto della discarica. Sul punto, quindi, si è di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova da parte della Corte d'appello, atteso che proprio La TO, divenuto collaboratore di giustizia, non ha mai affermato di essere stato socio della SOGERI srl, ma ha addirittura escluso tale eventualità e parlato di tangenti da lui richieste alla SOGERI srl: 60 milioni di lire all'atto d'acquisto della discarica e cinque milioni mensili vita natural durante. L'inesistenza di una società di fatto tra AT e La TO sarebbe poi dimostrata secondo il ricorrente dal fatto che solo due anni dopo la COVIM srl divenne aggiudicataria - dell'appalto della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Mondragone.
6.2.2. Ulteriori travisamenti della prova sono stati operati secondo il ricorrente in ordine all'ammontare degli utili "prodotti dall'adempimento dell'appalto - pubblico", atteso che essi trovano formale attestazione -in misura "risibile" ли 4 nel computo metrico predisposto dal Comune e nella contabilità comunale, nonché nei conteggi operati dal ctp dr. Corbello. Altro travisamento è poi dato dall'aver supposto che nell'acquisto dell'immobile di via Crispi siano stati utilizzati utili provenienti dall'attività della COVIM srl e della SOGERI srl, sebbene la prima non ne producesse affatto e la seconda fosse da anni improduttiva, siccome requisita.
6.2.3. In maniera del tutto illogica i giudici hanno poi prestato fede alla testimonianza del mar. PI, il quale non è stato in grado di assicurare una corretta interpretazione delle delibere comunali ed ha parlato di un aumento di spesa di circa un miliardo di lire laddove v'era stato, -sostenita dal Comune - invece, un significativo risparmio. 6.2.4. "Inaccettabili", infine, sono i passaggi motivazionali che riguardano i beni confluiti nella società IRIS srl e nella società IL srl, trattandosi di beni acquistati negli anni '80 da AT CO e che furono acquisiti dagli eredi di quest'ultimo negli anni '90, a seguito di revoca della precedente rinuncia all'eredità. Di tanto vi è prova, dice il ricorrente, nella documentazione prodotta in giudizio, ma di essa non v'è cenno nella motivazione della Corte d'appello, che l'ha semplicemente ignorata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Infondato è il primo motivo in rito. Lo sviluppo della vicenda processuale è stato esaurientemente esposto nel decreto impugnato e ad esso occorre fare riferimento, senza inutili ripetizioni, anche perché su di esso la difesa dei ricorrenti concorda. Noti e non contestati, poi, sono i principi affermati - in tema di misure di prevenzione - dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le novelle del 2008 e del 2009 - che, introducendo il nuovo comma 6-bis nel corpo dell'art.
2-bis della legge 575/1965, hanno fissato il principio della reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali hanno aperto la strada all'applicazione delle misure patrimoniali pur a fronte di pericolosità non più attuale del proposto al momento della decisione, purché esistente all'epoca delle acquisizioni patrimoniali;
e che ciò vale anche per le acquisizioni anteriori alla riforma del 2008-2009 ed anche se un precedente procedimento di prevenzione si fosse concluso in applicazione della normativa - preesistente col rigetto dell'istanza di prevenzione. specifico è se, intervenuto Il problema che si pone nel caso l'annullamento da parte della Corte d'appello allorché era già in vigore la - modifica dell'art.
2-bis della legge 575/65 del primo decreto di confisca, l'istanza di prevenzione potesse essere rinnovata. Al quesito occorre dare 5 ли risposta affermativa, in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale concludente, la prima procedura di prevenzione, culminata nel decreto del 2012, si era svolta nel solco della previgente disciplina, che consentiva l'applicazione delle misure patrimoniali solo in concomitanza con l'applicazione di quelle personali. In pratica la Corte d'appello aveva ritenuto, col decreto del 2012, che, una volta avviato, nel 2006, il procedimento di prevenzione sulla base della normativa all'epoca vigente, si dovesse fare applicazione, anche nei gradi successivi, della medesima disciplina, senza tener conto delle innovazioni introdotte dalla riforma del 2008-2009. Ciò è dimostrato dalle stesse espressioni riportate in ricorso, da cui si evince che la Corte d'appello del 2012 intese, interpretando l'art. 200 cod. pen., applicare "la legge in vigore al momento della emissione del primo decreto impositivo", ritenendo di doversi muovere nel solco del vecchio testo dell'art.
2-bis. Tale impostazione è stata-come correttamente rilevano i ricorrenti disattesa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto l'art. 2 bis I. n. 575 del 1965, come modificato dalle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009, applicabile anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (cass., n. 28096 del 26/3/2015) ed anche nel caso in cui la novella sia intervenuta nel corso del procedimento di prevenzione, purché, in quest'ultimo caso, sia stato adeguatamente sollecitato il contraddittorio sui profili normativi di regolamentazione dell'istituto (cass., n. 31209 del 24/3/2015, rv 264322-01). Il fatto che, per effetto della modifica normativa nel frattempo intervenuta, la Corte d'appello del primo procedimento potesse ugualmente procedere alla confisca di prevenzione nel concorso, ovviamente, delle altre condizioni richieste dalla legge non significa, però, che la confisca dovesse essere necessariamente disposta in detto procedimento, avviato sulla base della legge previgente e articolato sulla base della normativa da essa prevista, ben potendo riservarsi a momento successivo la verifica delle "nuove" condizioni richieste per l'applicazione della misura, da effettuarsi alla luce del mutato quadro normativo. A tale possibilità non osta il principio di preclusione, invocato dai ricorrenti, in quanto la Corte d'appello ha, col provvedimento del 2012, statuito sulla possibilità di disporre la confisca di prevenzione sulla base del vecchio testo dell'art.
2-bis della legge 575/65, ritenuto erroneamente ultrattivo, ma non ha statuito né poteva farlo, date le premesse da cui è partita sulla - - possibilità di disporre la confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione instaurato sulla base delle leggi 125 del 2008 e 94 del 2009. Come perspicuamente rilevato dal Pubblico Ministero, la difesa avrebbe avuto ben diritto di dolersi della violazione del principio di preclusione se la precedente decisione del 2012 fosse stata essa stessa resa in forza delle modifiche sopra richiamate e non, invece, nel caso ricorrente nella specie che quelle ай 6 modifiche fossero state ritenute inoperanti, perché intervenute a procedimento di prevenzione già avviato. In definitiva, il punto su cui si è formato il giudicato è se al procedimento di prevenzione avviato sulla base della normativa del 2006 fosse applicabile il principio posto dalla novellazione del 2008-2009 e non se questa novellazione legittimasse l'avvio di un nuovo procedimento di prevenzione;
consegue, da qui, che fino all'emissione del provvedimento impugnato non era mai stata esaminata la possibilità di disporre la confisca dei beni di AT o a lui riferibili - - prescindendo dalla sua attuale pericolosità, sicché nessuna preclusione si era formata sul punto.
2. Gli ulteriori motivi proposti dall'avv. Stravino sono inammissibili perché versati interamente in fatto e perché sollecitano questa Corte ad una rivalutazione dell'intero materiale probatorio sia quello utilizzato dalla Corte d'appello nel giudizio di prevenzione sia quello presente nel procedimento penale conclusosi con declaratoria di prescrizione dei reati in palese contrasto con le regole - proprie del giudizio di legittimità, specie quelle vigenti in una materia, quella delle misure di prevenzione, che non contempla il vizio di motivazione. Infatti, sebbene il ricorrente denunzi continuamente travisamenti probatori e apparenza di motivazione, in realtà propone una propria personale ed eccentrica lettura degli elementi su cui si fonda il giudizio di prevenzione, fino a contestare la credibilità delle testimonianze assunte in giudizio e a riproporre gli esiti di una propria consulenza, svolgendo, in tal modo, censure che sarebbero irricevibili persino in un giudizio non limitato all'esame della violazione di legge. Sinteticamente, si rileva che contrariamente all'assunto del ricorrente il - decreto impugnato argomenta compiutamente intorno alla cointeressenza di La TO nella gestione della discarica Bortolotto sia all'epoca in cui la stessa era gestita da DI CO, sia all'epoca della gestione AT, nonché sul fatto che quest'ultimo era ben consapevole - fin dal momento dell'acquisto - di dover dividere i profitti con la mafia locale (pagg. 7-9). Il decreto spiega anche che la discarica non smise di produrre profitti fino al 2001, epoca dell'arresto di La TO, nonostante la requisizione del 1995 (pag. 9). Del tutto apodittiche sono, pertanto, le deduzioni contenute in ricorso intorno alla inoperatività della discarica all'epoca delle acquisizioni patrimoniali da parte di AT e dei familiari;
intorno alla provenienza degli utili accertati in capo alla SOGERI;
intorno alle dichiarazioni rese da La TO nel procedimento penale;
in ordine all'ammontare degli utili "prodotti dall'adempimento dell'appalto pubblico" e a quelli prodotti dalla COVIM e dalla SOGERI. Irrituali sono le valutazioni espresse intorno alla testimonianza del maresciallo PI e generiche, oltre che prive di fondamento, sono le deduzioni intorno alla provenienza di taluni beni dal padre 7 ou CO, dal momento che non viene nemmeno specificato di quali beni si tratti e dal momento che di essi si parla espressamente a pag. 11 del decreto, ove viene rimarcato che si tratta di beni pervenuti a AT successivamente all'acquisto dei beni di cui si discute. Tutto ciò considerato, ed alla stregua di tanto, tali motivi di ricorso appaiono quindi funzionali, con argomenti di tenore apodittico, ad un nuovo giudizio di fatto, con una richiesta di sovrapposizione argomentativa, ad opera della Corte, rispetto alla motivazione adottata dal giudice del merito, di certo inammissibile in questa sede di legittimità, svelandosi, infine, i motivi di ricorso, intesi non a denunciare la difformità della decisione impugnata dalla lezione della Corte così come enunciato in premessa - quanto, piuttosto, il preteso carattere erroneo delle argomentazioni del - complesso motivazionale articolato dal giudice di primo grado e, poi, dalla Corte d'appello. I ricorsi -proposti per motivi in parte infondati e in parte inammissibili vanno pertanto rigettati. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2021 Il Presidente Il Consigliere Estensore (Antonio Settembre (Eduardo De Gregorio) I da Corte Suprema di Cassaziono Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria Roma, 24 GEB 2022 Il Funzionario Giudiziario Canela Lanzuise Jane 8