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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2384/2024, avente per oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Giorico Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv Emiliano Adanti CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 14.10.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del CP_1
matrimonio dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sassari in data 06.10.1984
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, anno 1984, Atto n. 93, Parte I), in regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Premesso che dal matrimonio non sono nati figli ha dedotto che, con decreto di omologa n. cronol.
10001/2019 del 15/10/19 reso nella procedura iscritta al n. R.G. 561/19, il Tribunale di Sassari ha omologato la separazione dei coniugi assegnando la casa coniugale sita in Sassari alla Via Lobina n. 9 alla ricorrente.
Ha rappresentato che dopo la separazione ha continuato ad abitare nell'immobile di edilizia popolare di
45 mq sito a Sassari in Via Lobina 9 in locazione dall'AREA sin dal 1993.
Ha rappresentato che il lasciava l'abitazione senza dare notizie per cui il Comune di Sassari CP_1
avviava il procedimento di cancellazione dall'anagrafe.
Ha affermato che fino al 10/09/24 il risiedeva ancora a Sassari in Via Lobina n. 9 e quindi parte CP_1
del nucleo familiare della ricorrente e che tali circostanze avevano creato spiacevoli conseguenze difatti, dal compimento del 65° anno d'età percepiva l'assegno sociale nella misura intera fino a luglio del 2024 per € 735,04, mentre dal mese di agosto l'assegno sociale veniva ridotto ad € 227,00 e l'AREA comunicava un aumento del canone di locazione da € 12,64 ad € 71,77.
Ha aggiunto che non sussiste alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione hanno continuato a vivere separati per cui è trascorso ininterrottamente il termine previsto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n° 898 e successive modificazioni (legge 6 maggio 2015 n° 55).
Ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 06/10/84, (Atto n. 93, Parte
I) da e , mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per Parte_1 CP_1
l'annotazione della emananda sentenza;
- con vittoria di compensi professionali e spese”
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio deducendo alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, opponendosi invece alla richiesta di condanna al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite di cui chiede l'integrale compensazione tra le parti.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) in via preliminare, con provvedimento da emettersi prima dell'udienza già fissata per il 05/03 p.v., chiede di fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire al resistente una costituzione tempestiva;
pagina 2 di 4 2) in via subordinata – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta - autorizzare, sulla base di quanto indicato in narrativa, la trattazione scritta dell'udienza già fissata per il 05/03/2025 – ore 10:00 –;
3) in ogni caso, nel merito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 6 ottobre 1984 da e , con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
Parte_1 CP_1
4) per tutte le richieste, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
I coniugi con le note depositate in data 24.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025, hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“voglia l'Ill.mo Tribunale
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a Sassari il 06/10/84 (atto n. 93,
Parte I) dai coniugi e mandando al competente Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1 per l'annotazione dell'emananda sentenza;
- con compensazione delle spese del giudizio”.
*******
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari in data 6.10.1984.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 24.02.2025 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Sassari in data 06.10.1984 autorizzando L'Ufficiale e dello Stato Civile di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, anno
1984, Atto n. 93, Parte I)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note depositate in data 24.02.2025, come riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari il 10.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2384/2024, avente per oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Giorico Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv Emiliano Adanti CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 14.10.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del CP_1
matrimonio dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sassari in data 06.10.1984
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, anno 1984, Atto n. 93, Parte I), in regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 4 Premesso che dal matrimonio non sono nati figli ha dedotto che, con decreto di omologa n. cronol.
10001/2019 del 15/10/19 reso nella procedura iscritta al n. R.G. 561/19, il Tribunale di Sassari ha omologato la separazione dei coniugi assegnando la casa coniugale sita in Sassari alla Via Lobina n. 9 alla ricorrente.
Ha rappresentato che dopo la separazione ha continuato ad abitare nell'immobile di edilizia popolare di
45 mq sito a Sassari in Via Lobina 9 in locazione dall'AREA sin dal 1993.
Ha rappresentato che il lasciava l'abitazione senza dare notizie per cui il Comune di Sassari CP_1
avviava il procedimento di cancellazione dall'anagrafe.
Ha affermato che fino al 10/09/24 il risiedeva ancora a Sassari in Via Lobina n. 9 e quindi parte CP_1
del nucleo familiare della ricorrente e che tali circostanze avevano creato spiacevoli conseguenze difatti, dal compimento del 65° anno d'età percepiva l'assegno sociale nella misura intera fino a luglio del 2024 per € 735,04, mentre dal mese di agosto l'assegno sociale veniva ridotto ad € 227,00 e l'AREA comunicava un aumento del canone di locazione da € 12,64 ad € 71,77.
Ha aggiunto che non sussiste alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione hanno continuato a vivere separati per cui è trascorso ininterrottamente il termine previsto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n° 898 e successive modificazioni (legge 6 maggio 2015 n° 55).
Ha concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale adito
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari in data 06/10/84, (Atto n. 93, Parte
I) da e , mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per Parte_1 CP_1
l'annotazione della emananda sentenza;
- con vittoria di compensi professionali e spese”
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio deducendo alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, opponendosi invece alla richiesta di condanna al pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite di cui chiede l'integrale compensazione tra le parti.
Ha quindi concluso chiedendo:
“1) in via preliminare, con provvedimento da emettersi prima dell'udienza già fissata per il 05/03 p.v., chiede di fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire al resistente una costituzione tempestiva;
pagina 2 di 4 2) in via subordinata – nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta - autorizzare, sulla base di quanto indicato in narrativa, la trattazione scritta dell'udienza già fissata per il 05/03/2025 – ore 10:00 –;
3) in ogni caso, nel merito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari il 6 ottobre 1984 da e , con tutte le conseguenti declaratorie di legge;
Parte_1 CP_1
4) per tutte le richieste, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
I coniugi con le note depositate in data 24.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 5.03.2025, hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“voglia l'Ill.mo Tribunale
- pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto a Sassari il 06/10/84 (atto n. 93,
Parte I) dai coniugi e mandando al competente Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1 per l'annotazione dell'emananda sentenza;
- con compensazione delle spese del giudizio”.
*******
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari in data 6.10.1984.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 24.02.2025 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in Sassari in data 06.10.1984 autorizzando L'Ufficiale e dello Stato Civile di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, anno
1984, Atto n. 93, Parte I)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note depositate in data 24.02.2025, come riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Sassari il 10.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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