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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13.03.2025 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...] e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 [...]
), residente in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Nicosia alla Via Nazionale n. 93/A presso lo
Studio Legale La Via recapito professionale dell'avv. Maria La Ganga che li rappresenta e difende entrambi, rispettivamente, in forza di procura speciale ad litem del 02/12/2016, in atti nel giudizio di primo grado
APPELLANTI
CONTRO
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Partita P.IVA_1
IV , elettivamente domiciliata in Regalbuto (EN) al Largo P.IVA_2
Don GI UR n. 9 presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Rubulotta che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 9/09/2016 in
Notaio di Regalbuto - Rep. N. 4843 . Persona_1
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante ”….riportandosi in via preliminare alle Pt_1
richieste di cui al superiore punto 1), nel merito, si riporta alle richieste e conclusioni tutte di cui all'atto di appello ed ai successivi scritti e verbali da intendersi in questa sede interamente reiterati e trascritti;
3) chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica....”.
pag. 2/25 Per parte appellante : “....1) deduce ed eccepisce la Controparte_1
nullità (rilevabile d'ufficio) del contratto di fideiussione del 20/11/2009 e la conseguente liberazione del fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. stante che, all'art. 7, riproduce l'art. 6 dello schema
ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005 recepito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.41994 del 30/12/2021; 2) previa revoca dell'ordinanza del 9/11/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 cpc, insiste nell'ammissione delle prove orali di cui al punto III. della memoria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 del 7/4/2018 e affinchè venga disposta CTU contabile. in via gradata così conclude 3) riportandosi in via preliminare alle eccezioni e richieste di cui ai superiori punti 1) e 2), nel merito, si riporta alle richieste e conclusioni tutte di cui all'atto di appello ed ai successivi scritti e verbali da intendersi in questa sede interamente reiterati e trascritti. 4)chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica…”
Per parte appellata Banca di credito cooperativo La Riscossa di
Regalbuto: “ Precisa le conclusioni riportandosi integralmente ai propri atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei pag. 3/25 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuale memoria di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/12/2016, gli appellanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2016, reso dal Tribunale
di Enna in data 13-14/10/2016, nel giudizio monitorio iscritto al n.
722/2016 RG, con il quale veniva loro ingiunto in solido tra loro di pagare la somma di € 5.894,57, oltre interessi e spese di procedura in favore della
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto.
A fondamento della loro pretesa gli opponenti deducevano: -di non essere debitori sostanziali in quanto hanno stipulato il contratto di mutuo per aiutare un commerciante in difficoltà; -che il contratto non indica il TAEG
nel documento di sintesi;
-che mancherebbe la prova del credito vantato per non avere prodotto gli estratti conto del rapporto;
-che la Banca avrebbe applicato tassi di interesse oltre la soglia anti-usura prevista per legge;
per i mutui dell'epoca il tasso erta del 4,58 % che aumentato della metà ex L.
108/96 art 2 comportava un saggio del 6,87% e quindi il tasso applicato dalla Banca pari al 7,50% sarebbe illegittimo;
che la Banca avrebbe anche applicato interessi anatocistici utilizzando il piano di ammortamento alla francese;
con riferimento al fideiussore la ingiunzione sarebbe CP_1
pag. 4/25 illegittima non avendo il creditore proposto le istanze nei termini di legge contro il debitore , per cui sarebbe decaduto ai sensi dell'art 1957 cc.
Si costituiva in giudizio la convenuta Banca di Credito Cooperativo La
Riscossa di Regalbuto, contestando le difese ed eccezioni avversarie, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per infondatezza della opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite del grado.
Con sentenza n. 720/2021 pubblicata il 16/11/2021, il Tribunale di Enna,
definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1814/2016, rigettava l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2016 (RG 722/2016), del Tribunale di Enna. Condannando
e in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in Pt_1 CP_1
favore della Banca opposta che liquidava in € 6.430,55 (operando l'aumento del 33 % di cui all'art 4 comma 8 DM 55/2014), oltre accessori di legge;
condannava gli opponenti in solido ad una ulteriore a titolo di sanzione ex art 96 comma 3 cpc, pari ad € 1500,00.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza e Parte_1 [...]
hanno proposto appello, chiedendo nelle conclusioni CP_1
dell'atto: “…In via preliminare ed ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di pag. 5/25 cui al precedente punto n. 7). Sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 cpc, disporre l'assunzione delle prove orali di cui al punto III. della memoria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 del 7/4/2018 e
CTU contabile al fine di confermare le risultanze e conclusioni della CTP
del dott. del 5/12/2016. Nel merito, riformare la sentenza di Per_2
primo grado e, per l'effetto, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo del
13-14/10/2016, riducendo l'importo ingiunto della somma di €. 823,28 se si confronta il piano di ammortamento alla “francese” con quello ad
“interesse semplice posticipato” e di €.172,85 se lo si confronta con quello
“all'italiana”; in entrambi i casi riconoscendo e dando atto dell'errore materiale di calcolo pari ad €.43 (somma già contenuta nei suddetti due importi). Condannare la Banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle superiori somme, ad oggi dalla stessa incamerate e trattenute, oltre interessi maturati e maturandi. Condannare parte appellata ex art. 96 comma 3 cpp, per la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Condannare la stessa parte appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado, sia perché soccombente (anche se in parte) sia perché, in ogni caso, ex art. 88 cpc, anche a prescindere dalla soccombenza, è venuta meno ai doveri di lealtà e probità processuale (richiedendo somme ulteriori a quelle liquidate nel d.i., non dovute e costringendo gli appellanti a pag. 6/25 proseguire e subire il giudizio). Solo in subordine, compensare all'appellata parzialmente le spese del primo grado e condannarla per la parte restante alla rifusione nei confronti di parte appellata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario.. ..”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
Banca di credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...Alla luce delle mentovate argomentazioni, è di solare evidenza come l'appello proposto risulti privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico e merita, pertanto l'integrale rigetto. Atteso
il dedotto e il deducibile, così si conclude: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa statuire come segue: -
preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti di legge e,
conseguentemente, condannare gli odierni appellanti, al pagamento di cui all'art. 283 comma 2 c.p.c.; - nel merito, rigettare perché inammissibili,
infondate e pretestuose tutte le eccezioni formulate e, conseguentemente,
dichiarare l'infondatezza, l'illogicità e la pretestuosità delle domande attoree per le ragioni tutte precedentemente esposte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, rigettare il proposto pag. 7/25 gravame e confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 720/2021 resa dal
Tribunale di Enna. Con vittoria di spese e compensi di lite.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per erroneità del quantum ingiunto in relazione all'errato calcolo della sorte capitale ed interessi sulle rate scadute -violazione dell'art 2697 cc in relazione all'art 112 cpc – omessa pronuncia su parte della domanda ad opera del Giudice di primo grado – istruttoria ex art 356 cpc e richiesta di
CTU. Deducono gli appellanti che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla intera domanda violando l'art 112 cpc , norma cardine sulla regolamentazione dei poteri del giudice;
non rinvenendosi dalla lettura della sentenza alcun cenno di motivazione con conseguente omessa pronuncia in relazione alla dedotta erroneità in eccesso del quantum ingiunto, contestato fin dal primo atto difensivo sulla scorta della consulenza di parte del dott. del 05/12/2016, che ha riscontrato un Per_2
maggior importo per sorte capitale richiesto di€ 42,61 e agli interessi con differenza di € 0,39.
La censura è infondata.
pag. 8/25 Osserva la Corte che il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di €
5.894,57 al 30.05.2016, oltre interessi al tasso del 7.50% dal 04.05.2016
sulla quota capitale di 5.249,42 al soddisfo.
Parte appellante ritiene invece che la somma per sorte capitale sarebbe quella minore e diversa di € 5.206,81; quindi con un importo inferiore di €
42,61. Dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dal piano di
ammortamento prodotto dalla Banca (all. n. 9 del fascicolo di primo grado), emerge in maniera chiara e coerente che la quota capitale residua
alla data del 03 maggio 2016 era pari ad € 5.249,42.
Tale importo risulta dal fatto che, in data 01 ottobre 2015, il debitore aveva integralmente versato le rate n. 61-65, e solo parzialmente la rata n. 66,
con imputazione prioritaria del versato agli interessi (€ 34,25) e, per la residua parte, al capitale;
determinando in tal modo un residuo di € 42,63
sulla quota capitale. Ne consegue che la residua sorte capitale (pari a €
5.206,79), sommata al suddetto importo residuo relativo alla rata 66 (€
42,63), dà luogo esattamente al valore di € 5.249,42 indicato nel decreto ingiuntivo.
L'asserita discrasia evidenziata dal consulente tecnico di parte degli appellanti (pari ad € 42,61), trova dunque spiegazione nei conteggi bancari, che risultano coerenti con il piano di ammortamento contrattuale pag. 9/25 e con l'effettivo andamento dei pagamenti e la applicazione delle norme di legge. Alla luce di ciò, correttamente il Tribunale ha ritenuto non necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di mera ricognizione contabile su dati documentali già completi e non controversi nei loro presupposti, rispetto ai quali la parte opponente non ha fornito prova contraria idonea a superare le risultanze oggettive della documentazione bancaria. Pertanto, nel caso di specie, non sussiste né la
violazione dell'art. 2697 c.c., avendo la Banca assolto all'onere probatorio in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito, né la violazione
dell'art. 112 c.p.c., poiché il Giudice di prime cure ha implicitamente, ma inequivocabilmente deciso anche sul capo di domanda relativo all'erroneità del quantum, rigettandolo per infondatezza.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza ancora sul quantum e precisamente sul metodo di ammortamento c.d. alla francese e sulla pratica anatocistica -rinnovazione istruttoria ex art 356 cpc e richiesta di ctu – erroneità della pronuncia appellata e violazione dell'art
1283 cc.
Deduce l'appellante che l'erroneità della sentenza appellata integrerebbe la violazione dell'art 1283 cc nella parte in cui intrattiene una approfondita pag. 10/25 spiegazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” al fine di sostenere la mancata insorgenza di anatocismo. Il perito di parte a dire degli appellanti, avrebbe dimostrato che il piano di ammortamento alla francese, predisposto dalla Banca e subito dai mutuatari, confrontato col metodo di ammortamento ad “interesse semplice posticipato” e financo con quello all'italiana, considerato il medesimo numero di rate e lo stesso limite temporale di restituzione delle somme, ha comportato un maggiore complessivo esborso di interessi (€ 823,28 con il primo ed € 172,85 col secondo metodo). In particolare a dire degli appellanti la Banca contraente,
soggetto più forte, avrebbe unilateralmente predisposto il contratto e il piano di ammortamento sottoponendoli alla firma dei mutuatari, senza che questi abbiano avuto possibilità di scelta o di valutazione alternativa;
imponendo in tal modo un esborso complessivo a titolo di interessi superiore rispetto a quello di altri piani di ammortamento.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che in ordine alla doglianza degli appellanti, concernente la pretesa illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che si assume foriero di effetti anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., la censura non può trovare accoglimento. Gli appellanti sostengono che tale metodo di restituzione, predisposto unilateralmente dall'istituto mutuante,
pag. 11/25 determinerebbe una forma di capitalizzazione composta degli interessi,
poiché, rispetto ai sistemi di ammortamento, quali ad esempio quello
“all'italiana” o quello ad “interesse semplice posticipato”, comporterebbe un maggiore esborso complessivo a titolo di interessi, a parità di durata e a parità di numero di rate. Da ciò gli appellanti trarrebbero argomento per ravvisare per il metodo di ammortamento cd “alla francese”, un effetto sostanzialmente anatocistico.
La tesi esposta dagli appellanti non è condivisibile. Infatti il metodo di ammortamento cd “alla francese”, con rate costanti e posticipate, prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi, calcolata quest'ultima sul solo capitale residuo ancora dovuto al momento del pagamento. Ne deriva che gli interessi non vengono in alcun modo computati sugli interessi maturati in precedenza, bensì
esclusivamente sul capitale residuo, via via decrescente, e per il periodo corrispondente all'intervallo tra una rata e l'altra. In tal modo, alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati vengono integralmente corrisposti e non capitalizzati, con conseguente esclusione di qualsiasi pratica anatocistica. Tale impostazione trova costante riscontro nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha più volte affermato la piena liceità dell'ammortamento alla francese, escludendo che ciò possa pag. 12/25 comportare violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio
2019, n. 13286; Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2018, n. 16180; Trib.
Benevento, 19 novembre 2012; Trib. Arezzo, 24 novembre 2011). È stato precisato che “nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi maturati, onde non si configura alcuna capitalizzazione vietata”. Non può pertanto condividersi l'assunto secondo cui il maggiore esborso complessivo determinato dal suddetto metodo, rispetto ad altri schemi di ammortamento, costituirebbe di per sé indice di anatocismo. Tale differenza è frutto della diversa distribuzione temporale tra la quota capitale e la quota interessi, funzionale al mantenimento della costanza della rata nel tempo, e non già di un illecito meccanismo di capitalizzazione. L'onerosità economica, ove pattuita in contratto e chiaramente rappresentata nel piano allegato, integra una mera opzione negoziale, non un vizio di legittimità del tasso o del metodo di calcolo.
Deve inoltre considerarsi che il piano di ammortamento, era parte integrante del contratto di mutuo, sottoscritto dal mutuatario, il quale ne ha accettato consapevolmente le condizioni, ivi compresa la modalità di restituzione a rate costanti. In tale contesto, in modo corretto il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria e di pag. 13/25 consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi nella fattispecie di una questione di diritto e non di fatto, e pertanto pienamente risolvibile alla luce dei documenti contrattuali e dei principi consolidati in materia. Ne consegue che la motivazione del primo giudice, che ha escluso la sussistenza di anatocismo e di qualsivoglia illegittimità nel piano di ammortamento alla francese, appare corretta in diritto e in fatto e va integralmente confermata.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza argomentando sulla proposta conciliativa, – violazione dell'art 185 bis cpc
- tardività ed inammissibilità della stessa – anticipazione del giudizio –
riforma della sentenza sul punto.
Deducono gli appellanti che quanto alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale in seno alla ordinanza del 06.05.2021, e richiamata in sentenza,
la stessa sarebbe stata tardiva in rito e conseguentemente la sua formulazione avrebbe violato l'art 185 bis cpc, per come novellato dall'art pag. 14/25 cui la proposta era formulabile. Il Giudice a dire degli appellanti se avesse verificato lo stato del giudizio si sarebbe accorto di non avere alcun potere/dovere, pena la anticipazione della decisione, di formulare alcuna proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, stante che la causa era matura per la decisione giusta ordinanza 18/05/2018, con la quale esaurita la fase istruttoria veniva fissata la udienza di precisazione delle conclusioni. Per
cui a dire sempre degli appellanti la proposta conciliativa dovevasi intendere tamquam non esset.
La censura non è fondata.
Osserva la Corte che l'art. 185-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 69/2013, conv.
in L. 98/2013, attribuisce al giudice il potere di formulare alle parti, sino a quando è esaurita l'istruzione, una proposta di conciliazione o di transazione, anche in forma comparativa, “avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della causa e alle risultanze istruttorie”.
Tale disposizione ha la finalità di incentivare la definizione conciliativa delle controversie in ogni fase in cui permanga la possibilità di un componimento bonario, anche al fine di deflazionare il contenzioso e di orientare le parti verso soluzioni ragionevoli. Nel caso di specie, risulta dagli atti che all'udienza del 6 maggio 2021, fissata per la precisazione pag. 15/25 delle conclusioni, il fascicolo era stato riassegnato ad un nuovo Giudice
istruttore, il quale, preso atto della precedente ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori, ha ritenuto opportuno rivalutare la posizione processuale delle parti, anche alla luce della persistente contestazione circa la debenza della somma già corrisposta dagli opponenti per evitare l'esecuzione forzata. In tale contesto, il G.I. ha reputato sussistere “ancora materia del contendere” e, prima di trattenere la causa in decisione, ha ritenuto di formulare proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., con ciò
esercitando un potere che non può dirsi precluso, atteso che la riapertura della discussione e la rivalutazione dell'assetto processuale da parte del nuovo giudice assegnatario evidenziano che l'istruzione non poteva considerarsi formalmente esaurita. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito più recente (Trib. Roma, 13 gennaio 2018; Trib.
Bologna, 22 marzo 2019; Trib. Napoli, 10 novembre 2020), il limite temporale individuato dall'art. 185-bis c.p.c. deve essere inteso in senso funzionale, e non meramente formale: il potere conciliativo può essere esercitato sino a quando il giudice non abbia espressamente dichiarato chiusa la discussione e trattenuto la causa in decisione.
Ne consegue che la mera fissazione dell'udienza di precisazione delle pag. 16/25 conclusioni non determina di per sé l'esaurimento dell'istruzione, ove il giudice, per ragioni processuali o per mutamento dell'assegnazione,
ritenga di dover rivalutare le istanze istruttorie o la possibilità di definizione conciliativa. In considerazione di quanto sopra esposto, non appare condivisibile l'assunto degli appellanti secondo cui la proposta sarebbe stata “tardiva” e, come tale, giuridicamente inesistente. La norma non prevede alcuna sanzione di nullità o di inefficacia per la proposta formulata oltre il termine indicato, né vieta al giudice di prospettare alle parti, in qualunque fase, soluzioni transattive a fini deflattivi.
In ogni caso, la proposta conciliativa di per sé non produce effetti processuali vincolanti, né incide sull'autonomia decisionale del giudice,
rappresentando un mero atto di impulso volto a favorire la composizione bonaria della lite. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di imparzialità o di divieto di anticipazione del giudizio, poiché il contenuto della proposta non implicava un pregiudizio valutativo definitivo, ma costituiva soltanto una sintesi delle risultanze emerse, al solo fine di orientare le parti verso una possibile transazione. Ne consegue che devesi ritenere legittima la formulazione della proposta conciliativa da parte del pag. 17/25 Giudice di prime cure, e corretta la valutazione del Tribunale circa la mancata adesione alla stessa.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sotto altro profilo relativamente alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc –
rifiuto della Banca di Credito Cooperativo la Riscossa – violazione degli art
91-92 e 96 terzo comma cpc. Deducono gli appellanti che il tenore della motivazione della sentenza lascia immediatamente intendere che il
Tribunale ha censurato, non il sostanziale rifiuto della sua proposta da parte della Banca con la formulazione di una controproposta, ma il non avere preso posizione sulla proposta stessa da parte degli appellanti. In altri termini deducono gli appellanti che il primo Giudice con la sua ordinanza del 06/05/2021, dopo avere dato atto che la Banca era in possesso delle somme richieste, proponeva all'istituto di credito di ritenere soddisfatta ogni pretesa con il pagamento da parte degli opponenti della somma di €
600,00 a titolo di spese legali. A dire degli appellanti, la Banca non avrebbe aderito alla proposta conciliativa del Giudice, avendola rifiutata,
formulando una controproposta, a nulla rilevando che gli opponenti avevano preso atto del rifiuto, senza accettare controproposte peraltro irrituali.
La censura è infondata. pag. 18/25 Osserva la Corte che la proposta conciliativa del 6.5.2021, benché
originariamente rivolta alla parte opposta, doveva intendersi formulata a entrambe le parti ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. e richiedeva, per la sua efficacia, la reciproca adesione.
Dalla documentazione di causa risulta infatti che la Banca ha tempestivamente manifestato la propria disponibilità ad aderire,
formulando una precisazione marginale, priva di valenza ostativa e,
successivamente, confermando la propria adesione integrale alla proposta giudiziale. Gli opponenti, invece, non hanno espresso alcuna accettazione,
insistendo nella prosecuzione del giudizio. Ne consegue che la mancata definizione conciliativa non è imputabile alla condotta della Banca, né
ricorrono i presupposti per applicare le sanzioni di cui all'art. 96, co. 3
c.p.c., non emergendo elementi di mala fede o colpa grave nel comportamento della parte appellata.
Deve pertanto escludersi qualsiasi violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
risultando corretta la valutazione del giudice di prime cure circa la ripartizione delle spese e infondata la doglianza di parte appellante.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sulle spese di lite- violazione degli artt 91-92 cpc in relazione all'art 88 cpc.
La censura è infondata.
pag. 19/25 Osserva la Corte che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il
Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, confermando la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto e dichiarando infondate tutte le doglianze formulate dagli opponenti, ivi comprese quelle relative alla dedotta usurarietà del tasso, alla nullità del contratto di mutuo e alla pretesa liberazione del fideiussore.
Il giudice di prime cure ha inoltre dato atto che le difese della parte opposta risultavano “manifestamente fondate”, applicando correttamente l'aumento di un terzo previsto dall'art. 4, comma 8, del
D.M. 55/2014. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, c.p.c., poiché non ricorrono né una soccombenza reciproca,
essendo risultato integralmente rigettato l'atto di opposizione, né gravi ed
eccezionali ragioni idonee a derogare al principio della soccombenza.
Neppure può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 88 c.p.c.: la condotta processuale della banca, anche a volerla ritenere improntata a fermezza nella tutela del proprio credito, non appare connotata da malafede o colpa grave, né risulta tale da aver aggravato inutilmente il giudizio. Il
mero rifiuto di una proposta conciliativa o la formulazione di una pretesa pag. 20/25 poi non accolta non integrano, di per sé, violazione dei doveri di lealtà
processuale, trattandosi di scelte difensive legittimamente esercitate nell'ambito del contraddittorio. In definitiva, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite – con applicazione dell'aumento del 33%
sul valore medio dei compensi – risulta conforme ai principi di diritto e proporzionata all'esito complessivo della lite.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza per violazione dell'art 96 cpc comma 3 – erroneità della sentenza sul punto,
nonché vizio di motivazione, lamentando che la sentenza di primo grado ha irrogato, con motivazione di tono marcatamente punitivo, una condanna alla sanzione di € 1.500,00, sul presupposto che l'opposizione proposta avesse carattere dilatorio e pretestuoso.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che dalla lettura della sentenza risulta che il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti della responsabilità aggravata
“pubblicistica” ex art. 96, comma 3, c.p.c., affermando che gli opponenti avrebbero agito “al solo fine di ritardare il pagamento delle somme ingiunte e costringere la banca ad una difesa estenuante”, qualificando pag. 21/25 l'opposizione come “manifesta e pretestuosa”. Tale valutazione, non trova
adeguato riscontro negli atti di causa. Infatti come emerge dagli stessi sviluppi processuali, gli opponenti avevano tempestivamente corrisposto
alla banca, le somme ingiunte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, già nel febbraio 2018, e ciò prima ancora della definizione del giudizio di merito. La prosecuzione della lite è stata determinata non già da un intento dilatorio, bensì dalla necessità di
accertare l'esatto ammontare del credito residuo e di verificare la legittimità delle ulteriori somme pretese dalla banca, rispetto alle quali vi era oggettiva incertezza. Né può ritenersi sussistente abuso del processo per il solo fatto che i motivi di opposizione siano stati respinti: la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. non consegue automaticamente
alla soccombenza, richiedendo invece una condotta processuale
oggettivamente connotata da pretestuosità o da deviazione dallo scopo
tipico del processo, che nel caso di specie non risulta provata. Non è,
infatti, ravvisabile alcun comportamento gravemente scorretto o elusivo in quanto gli opponenti hanno agito per contestare specifici conteggi di credito e per chiedere chiarimenti circa importi ulteriori non dovuti,
condotta che, quand'anche rivelatasi infondata nel merito, non può essere pag. 22/25 equiparata a un uso distorto dello strumento processuale. Parimenti
irrilevante è il mancato accoglimento della proposta conciliativa del giudice: il rifiuto o la mancata adesione a una proposta di definizione amichevole non costituisce di per sé abuso del processo, rientrando nella libera strategia difensiva della parte. La stessa sentenza di primo grado,
peraltro, non ha individuato fatti specifici o condotte di mala fede
processuale, limitandosi a riprodurre formule di stile e a richiamare principi generali sull'abuso del processo, senza un concreto accertamento della pretestuosità della lite.
Tale impostazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: «La condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
presuppone una condotta oggettivamente abusiva, la quale deve essere specificamente motivata dal giudice, non potendo desumersi automaticamente dalla mera infondatezza delle difese o dalla soccombenza della parte» (Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2019, n. 3340;
Cass. civ., Sez. II, 20 luglio 2020, n. 15323). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza appellata non esplicita le ragioni concrete per cui l'opposizione avrebbe avuto carattere dilatorio o abusivo, limitandosi a pag. 23/25 ritenere “incomprensibili” alcune eccezioni degli opponenti e a sottolineare la fondatezza della pretesa creditoria della banca.
Ne deriva che la condanna disposta ex art. 96, comma 3, c.p.c. si rivela
priva di un'adeguata base fattuale e giuridica, e dunque illegittima.
L'appello va pertanto in parte accolto.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale modifica della sentenza n. 720/2021
pubblicata il 16.11.2021 nel giudizio recante RG 1814/2016,
Revoca la condanna comminata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a carico degli appellanti in solido, così come disposta nel dispositivo della sentenza impugnata;
Conferma per il resto la sentenza impugnata, in particolare quanto alla legittimità del decreto ingiuntivo e alla liquidazione delle somme dovute alla Banca di Credito Cooperativo La Riscossa;
Condanna gli appellanti alle spese di lite del grado che liquida, in complessive € 494,40 (di cui € 142,00 per la fase studio, € 142,00 per la pag. 24/25 fase introduttiva ed € 210,00 per la fase decisionale), oltre spese generali,
iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 25/25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
77 comma 1 lett. a) del DL conv. con modificazioni della L. 98/2013. Il
giudice di prime cure, avrebbe a dire degli appellanti, superato il limite di sbarramento previsto dalla norma, formulando la proposta conciliativa in una fase procedimentale successiva a quella tassativamente indicata ed in
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13.03.2025 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...] e C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1 [...]
), residente in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Nicosia alla Via Nazionale n. 93/A presso lo
Studio Legale La Via recapito professionale dell'avv. Maria La Ganga che li rappresenta e difende entrambi, rispettivamente, in forza di procura speciale ad litem del 02/12/2016, in atti nel giudizio di primo grado
APPELLANTI
CONTRO
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Partita P.IVA_1
IV , elettivamente domiciliata in Regalbuto (EN) al Largo P.IVA_2
Don GI UR n. 9 presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Rubulotta che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 9/09/2016 in
Notaio di Regalbuto - Rep. N. 4843 . Persona_1
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante ”….riportandosi in via preliminare alle Pt_1
richieste di cui al superiore punto 1), nel merito, si riporta alle richieste e conclusioni tutte di cui all'atto di appello ed ai successivi scritti e verbali da intendersi in questa sede interamente reiterati e trascritti;
3) chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica....”.
pag. 2/25 Per parte appellante : “....1) deduce ed eccepisce la Controparte_1
nullità (rilevabile d'ufficio) del contratto di fideiussione del 20/11/2009 e la conseguente liberazione del fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. stante che, all'art. 7, riproduce l'art. 6 dello schema
ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005 recepito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.41994 del 30/12/2021; 2) previa revoca dell'ordinanza del 9/11/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 cpc, insiste nell'ammissione delle prove orali di cui al punto III. della memoria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 del 7/4/2018 e affinchè venga disposta CTU contabile. in via gradata così conclude 3) riportandosi in via preliminare alle eccezioni e richieste di cui ai superiori punti 1) e 2), nel merito, si riporta alle richieste e conclusioni tutte di cui all'atto di appello ed ai successivi scritti e verbali da intendersi in questa sede interamente reiterati e trascritti. 4)chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica…”
Per parte appellata Banca di credito cooperativo La Riscossa di
Regalbuto: “ Precisa le conclusioni riportandosi integralmente ai propri atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei pag. 3/25 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuale memoria di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/12/2016, gli appellanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2016, reso dal Tribunale
di Enna in data 13-14/10/2016, nel giudizio monitorio iscritto al n.
722/2016 RG, con il quale veniva loro ingiunto in solido tra loro di pagare la somma di € 5.894,57, oltre interessi e spese di procedura in favore della
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto.
A fondamento della loro pretesa gli opponenti deducevano: -di non essere debitori sostanziali in quanto hanno stipulato il contratto di mutuo per aiutare un commerciante in difficoltà; -che il contratto non indica il TAEG
nel documento di sintesi;
-che mancherebbe la prova del credito vantato per non avere prodotto gli estratti conto del rapporto;
-che la Banca avrebbe applicato tassi di interesse oltre la soglia anti-usura prevista per legge;
per i mutui dell'epoca il tasso erta del 4,58 % che aumentato della metà ex L.
108/96 art 2 comportava un saggio del 6,87% e quindi il tasso applicato dalla Banca pari al 7,50% sarebbe illegittimo;
che la Banca avrebbe anche applicato interessi anatocistici utilizzando il piano di ammortamento alla francese;
con riferimento al fideiussore la ingiunzione sarebbe CP_1
pag. 4/25 illegittima non avendo il creditore proposto le istanze nei termini di legge contro il debitore , per cui sarebbe decaduto ai sensi dell'art 1957 cc.
Si costituiva in giudizio la convenuta Banca di Credito Cooperativo La
Riscossa di Regalbuto, contestando le difese ed eccezioni avversarie, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo per infondatezza della opposizione, con condanna degli opponenti alle spese di lite del grado.
Con sentenza n. 720/2021 pubblicata il 16/11/2021, il Tribunale di Enna,
definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1814/2016, rigettava l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2016 (RG 722/2016), del Tribunale di Enna. Condannando
e in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in Pt_1 CP_1
favore della Banca opposta che liquidava in € 6.430,55 (operando l'aumento del 33 % di cui all'art 4 comma 8 DM 55/2014), oltre accessori di legge;
condannava gli opponenti in solido ad una ulteriore a titolo di sanzione ex art 96 comma 3 cpc, pari ad € 1500,00.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza e Parte_1 [...]
hanno proposto appello, chiedendo nelle conclusioni CP_1
dell'atto: “…In via preliminare ed ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di pag. 5/25 cui al precedente punto n. 7). Sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 356 cpc, disporre l'assunzione delle prove orali di cui al punto III. della memoria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 del 7/4/2018 e
CTU contabile al fine di confermare le risultanze e conclusioni della CTP
del dott. del 5/12/2016. Nel merito, riformare la sentenza di Per_2
primo grado e, per l'effetto, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo del
13-14/10/2016, riducendo l'importo ingiunto della somma di €. 823,28 se si confronta il piano di ammortamento alla “francese” con quello ad
“interesse semplice posticipato” e di €.172,85 se lo si confronta con quello
“all'italiana”; in entrambi i casi riconoscendo e dando atto dell'errore materiale di calcolo pari ad €.43 (somma già contenuta nei suddetti due importi). Condannare la Banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle superiori somme, ad oggi dalla stessa incamerate e trattenute, oltre interessi maturati e maturandi. Condannare parte appellata ex art. 96 comma 3 cpp, per la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
Condannare la stessa parte appellata alla refusione delle spese di lite di primo grado, sia perché soccombente (anche se in parte) sia perché, in ogni caso, ex art. 88 cpc, anche a prescindere dalla soccombenza, è venuta meno ai doveri di lealtà e probità processuale (richiedendo somme ulteriori a quelle liquidate nel d.i., non dovute e costringendo gli appellanti a pag. 6/25 proseguire e subire il giudizio). Solo in subordine, compensare all'appellata parzialmente le spese del primo grado e condannarla per la parte restante alla rifusione nei confronti di parte appellata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore antistatario.. ..”
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la
Banca di credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...Alla luce delle mentovate argomentazioni, è di solare evidenza come l'appello proposto risulti privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico e merita, pertanto l'integrale rigetto. Atteso
il dedotto e il deducibile, così si conclude: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa statuire come segue: -
preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per mancanza dei presupposti di legge e,
conseguentemente, condannare gli odierni appellanti, al pagamento di cui all'art. 283 comma 2 c.p.c.; - nel merito, rigettare perché inammissibili,
infondate e pretestuose tutte le eccezioni formulate e, conseguentemente,
dichiarare l'infondatezza, l'illogicità e la pretestuosità delle domande attoree per le ragioni tutte precedentemente esposte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, rigettare il proposto pag. 7/25 gravame e confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 720/2021 resa dal
Tribunale di Enna. Con vittoria di spese e compensi di lite.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per erroneità del quantum ingiunto in relazione all'errato calcolo della sorte capitale ed interessi sulle rate scadute -violazione dell'art 2697 cc in relazione all'art 112 cpc – omessa pronuncia su parte della domanda ad opera del Giudice di primo grado – istruttoria ex art 356 cpc e richiesta di
CTU. Deducono gli appellanti che il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla intera domanda violando l'art 112 cpc , norma cardine sulla regolamentazione dei poteri del giudice;
non rinvenendosi dalla lettura della sentenza alcun cenno di motivazione con conseguente omessa pronuncia in relazione alla dedotta erroneità in eccesso del quantum ingiunto, contestato fin dal primo atto difensivo sulla scorta della consulenza di parte del dott. del 05/12/2016, che ha riscontrato un Per_2
maggior importo per sorte capitale richiesto di€ 42,61 e agli interessi con differenza di € 0,39.
La censura è infondata.
pag. 8/25 Osserva la Corte che il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di €
5.894,57 al 30.05.2016, oltre interessi al tasso del 7.50% dal 04.05.2016
sulla quota capitale di 5.249,42 al soddisfo.
Parte appellante ritiene invece che la somma per sorte capitale sarebbe quella minore e diversa di € 5.206,81; quindi con un importo inferiore di €
42,61. Dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dal piano di
ammortamento prodotto dalla Banca (all. n. 9 del fascicolo di primo grado), emerge in maniera chiara e coerente che la quota capitale residua
alla data del 03 maggio 2016 era pari ad € 5.249,42.
Tale importo risulta dal fatto che, in data 01 ottobre 2015, il debitore aveva integralmente versato le rate n. 61-65, e solo parzialmente la rata n. 66,
con imputazione prioritaria del versato agli interessi (€ 34,25) e, per la residua parte, al capitale;
determinando in tal modo un residuo di € 42,63
sulla quota capitale. Ne consegue che la residua sorte capitale (pari a €
5.206,79), sommata al suddetto importo residuo relativo alla rata 66 (€
42,63), dà luogo esattamente al valore di € 5.249,42 indicato nel decreto ingiuntivo.
L'asserita discrasia evidenziata dal consulente tecnico di parte degli appellanti (pari ad € 42,61), trova dunque spiegazione nei conteggi bancari, che risultano coerenti con il piano di ammortamento contrattuale pag. 9/25 e con l'effettivo andamento dei pagamenti e la applicazione delle norme di legge. Alla luce di ciò, correttamente il Tribunale ha ritenuto non necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di mera ricognizione contabile su dati documentali già completi e non controversi nei loro presupposti, rispetto ai quali la parte opponente non ha fornito prova contraria idonea a superare le risultanze oggettive della documentazione bancaria. Pertanto, nel caso di specie, non sussiste né la
violazione dell'art. 2697 c.c., avendo la Banca assolto all'onere probatorio in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito, né la violazione
dell'art. 112 c.p.c., poiché il Giudice di prime cure ha implicitamente, ma inequivocabilmente deciso anche sul capo di domanda relativo all'erroneità del quantum, rigettandolo per infondatezza.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza ancora sul quantum e precisamente sul metodo di ammortamento c.d. alla francese e sulla pratica anatocistica -rinnovazione istruttoria ex art 356 cpc e richiesta di ctu – erroneità della pronuncia appellata e violazione dell'art
1283 cc.
Deduce l'appellante che l'erroneità della sentenza appellata integrerebbe la violazione dell'art 1283 cc nella parte in cui intrattiene una approfondita pag. 10/25 spiegazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” al fine di sostenere la mancata insorgenza di anatocismo. Il perito di parte a dire degli appellanti, avrebbe dimostrato che il piano di ammortamento alla francese, predisposto dalla Banca e subito dai mutuatari, confrontato col metodo di ammortamento ad “interesse semplice posticipato” e financo con quello all'italiana, considerato il medesimo numero di rate e lo stesso limite temporale di restituzione delle somme, ha comportato un maggiore complessivo esborso di interessi (€ 823,28 con il primo ed € 172,85 col secondo metodo). In particolare a dire degli appellanti la Banca contraente,
soggetto più forte, avrebbe unilateralmente predisposto il contratto e il piano di ammortamento sottoponendoli alla firma dei mutuatari, senza che questi abbiano avuto possibilità di scelta o di valutazione alternativa;
imponendo in tal modo un esborso complessivo a titolo di interessi superiore rispetto a quello di altri piani di ammortamento.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che in ordine alla doglianza degli appellanti, concernente la pretesa illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, che si assume foriero di effetti anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., la censura non può trovare accoglimento. Gli appellanti sostengono che tale metodo di restituzione, predisposto unilateralmente dall'istituto mutuante,
pag. 11/25 determinerebbe una forma di capitalizzazione composta degli interessi,
poiché, rispetto ai sistemi di ammortamento, quali ad esempio quello
“all'italiana” o quello ad “interesse semplice posticipato”, comporterebbe un maggiore esborso complessivo a titolo di interessi, a parità di durata e a parità di numero di rate. Da ciò gli appellanti trarrebbero argomento per ravvisare per il metodo di ammortamento cd “alla francese”, un effetto sostanzialmente anatocistico.
La tesi esposta dagli appellanti non è condivisibile. Infatti il metodo di ammortamento cd “alla francese”, con rate costanti e posticipate, prevede che ciascuna rata sia composta da una quota capitale e da una quota di interessi, calcolata quest'ultima sul solo capitale residuo ancora dovuto al momento del pagamento. Ne deriva che gli interessi non vengono in alcun modo computati sugli interessi maturati in precedenza, bensì
esclusivamente sul capitale residuo, via via decrescente, e per il periodo corrispondente all'intervallo tra una rata e l'altra. In tal modo, alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati vengono integralmente corrisposti e non capitalizzati, con conseguente esclusione di qualsiasi pratica anatocistica. Tale impostazione trova costante riscontro nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha più volte affermato la piena liceità dell'ammortamento alla francese, escludendo che ciò possa pag. 12/25 comportare violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio
2019, n. 13286; Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2018, n. 16180; Trib.
Benevento, 19 novembre 2012; Trib. Arezzo, 24 novembre 2011). È stato precisato che “nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi maturati, onde non si configura alcuna capitalizzazione vietata”. Non può pertanto condividersi l'assunto secondo cui il maggiore esborso complessivo determinato dal suddetto metodo, rispetto ad altri schemi di ammortamento, costituirebbe di per sé indice di anatocismo. Tale differenza è frutto della diversa distribuzione temporale tra la quota capitale e la quota interessi, funzionale al mantenimento della costanza della rata nel tempo, e non già di un illecito meccanismo di capitalizzazione. L'onerosità economica, ove pattuita in contratto e chiaramente rappresentata nel piano allegato, integra una mera opzione negoziale, non un vizio di legittimità del tasso o del metodo di calcolo.
Deve inoltre considerarsi che il piano di ammortamento, era parte integrante del contratto di mutuo, sottoscritto dal mutuatario, il quale ne ha accettato consapevolmente le condizioni, ivi compresa la modalità di restituzione a rate costanti. In tale contesto, in modo corretto il Giudice di prime cure ha rigettato la richiesta di rinnovazione della istruttoria e di pag. 13/25 consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi nella fattispecie di una questione di diritto e non di fatto, e pertanto pienamente risolvibile alla luce dei documenti contrattuali e dei principi consolidati in materia. Ne consegue che la motivazione del primo giudice, che ha escluso la sussistenza di anatocismo e di qualsivoglia illegittimità nel piano di ammortamento alla francese, appare corretta in diritto e in fatto e va integralmente confermata.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza argomentando sulla proposta conciliativa, – violazione dell'art 185 bis cpc
- tardività ed inammissibilità della stessa – anticipazione del giudizio –
riforma della sentenza sul punto.
Deducono gli appellanti che quanto alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale in seno alla ordinanza del 06.05.2021, e richiamata in sentenza,
la stessa sarebbe stata tardiva in rito e conseguentemente la sua formulazione avrebbe violato l'art 185 bis cpc, per come novellato dall'art pag. 14/25 cui la proposta era formulabile. Il Giudice a dire degli appellanti se avesse verificato lo stato del giudizio si sarebbe accorto di non avere alcun potere/dovere, pena la anticipazione della decisione, di formulare alcuna proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, stante che la causa era matura per la decisione giusta ordinanza 18/05/2018, con la quale esaurita la fase istruttoria veniva fissata la udienza di precisazione delle conclusioni. Per
cui a dire sempre degli appellanti la proposta conciliativa dovevasi intendere tamquam non esset.
La censura non è fondata.
Osserva la Corte che l'art. 185-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 69/2013, conv.
in L. 98/2013, attribuisce al giudice il potere di formulare alle parti, sino a quando è esaurita l'istruzione, una proposta di conciliazione o di transazione, anche in forma comparativa, “avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della causa e alle risultanze istruttorie”.
Tale disposizione ha la finalità di incentivare la definizione conciliativa delle controversie in ogni fase in cui permanga la possibilità di un componimento bonario, anche al fine di deflazionare il contenzioso e di orientare le parti verso soluzioni ragionevoli. Nel caso di specie, risulta dagli atti che all'udienza del 6 maggio 2021, fissata per la precisazione pag. 15/25 delle conclusioni, il fascicolo era stato riassegnato ad un nuovo Giudice
istruttore, il quale, preso atto della precedente ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori, ha ritenuto opportuno rivalutare la posizione processuale delle parti, anche alla luce della persistente contestazione circa la debenza della somma già corrisposta dagli opponenti per evitare l'esecuzione forzata. In tale contesto, il G.I. ha reputato sussistere “ancora materia del contendere” e, prima di trattenere la causa in decisione, ha ritenuto di formulare proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., con ciò
esercitando un potere che non può dirsi precluso, atteso che la riapertura della discussione e la rivalutazione dell'assetto processuale da parte del nuovo giudice assegnatario evidenziano che l'istruzione non poteva considerarsi formalmente esaurita. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di merito più recente (Trib. Roma, 13 gennaio 2018; Trib.
Bologna, 22 marzo 2019; Trib. Napoli, 10 novembre 2020), il limite temporale individuato dall'art. 185-bis c.p.c. deve essere inteso in senso funzionale, e non meramente formale: il potere conciliativo può essere esercitato sino a quando il giudice non abbia espressamente dichiarato chiusa la discussione e trattenuto la causa in decisione.
Ne consegue che la mera fissazione dell'udienza di precisazione delle pag. 16/25 conclusioni non determina di per sé l'esaurimento dell'istruzione, ove il giudice, per ragioni processuali o per mutamento dell'assegnazione,
ritenga di dover rivalutare le istanze istruttorie o la possibilità di definizione conciliativa. In considerazione di quanto sopra esposto, non appare condivisibile l'assunto degli appellanti secondo cui la proposta sarebbe stata “tardiva” e, come tale, giuridicamente inesistente. La norma non prevede alcuna sanzione di nullità o di inefficacia per la proposta formulata oltre il termine indicato, né vieta al giudice di prospettare alle parti, in qualunque fase, soluzioni transattive a fini deflattivi.
In ogni caso, la proposta conciliativa di per sé non produce effetti processuali vincolanti, né incide sull'autonomia decisionale del giudice,
rappresentando un mero atto di impulso volto a favorire la composizione bonaria della lite. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di imparzialità o di divieto di anticipazione del giudizio, poiché il contenuto della proposta non implicava un pregiudizio valutativo definitivo, ma costituiva soltanto una sintesi delle risultanze emerse, al solo fine di orientare le parti verso una possibile transazione. Ne consegue che devesi ritenere legittima la formulazione della proposta conciliativa da parte del pag. 17/25 Giudice di prime cure, e corretta la valutazione del Tribunale circa la mancata adesione alla stessa.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sotto altro profilo relativamente alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc –
rifiuto della Banca di Credito Cooperativo la Riscossa – violazione degli art
91-92 e 96 terzo comma cpc. Deducono gli appellanti che il tenore della motivazione della sentenza lascia immediatamente intendere che il
Tribunale ha censurato, non il sostanziale rifiuto della sua proposta da parte della Banca con la formulazione di una controproposta, ma il non avere preso posizione sulla proposta stessa da parte degli appellanti. In altri termini deducono gli appellanti che il primo Giudice con la sua ordinanza del 06/05/2021, dopo avere dato atto che la Banca era in possesso delle somme richieste, proponeva all'istituto di credito di ritenere soddisfatta ogni pretesa con il pagamento da parte degli opponenti della somma di €
600,00 a titolo di spese legali. A dire degli appellanti, la Banca non avrebbe aderito alla proposta conciliativa del Giudice, avendola rifiutata,
formulando una controproposta, a nulla rilevando che gli opponenti avevano preso atto del rifiuto, senza accettare controproposte peraltro irrituali.
La censura è infondata. pag. 18/25 Osserva la Corte che la proposta conciliativa del 6.5.2021, benché
originariamente rivolta alla parte opposta, doveva intendersi formulata a entrambe le parti ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. e richiedeva, per la sua efficacia, la reciproca adesione.
Dalla documentazione di causa risulta infatti che la Banca ha tempestivamente manifestato la propria disponibilità ad aderire,
formulando una precisazione marginale, priva di valenza ostativa e,
successivamente, confermando la propria adesione integrale alla proposta giudiziale. Gli opponenti, invece, non hanno espresso alcuna accettazione,
insistendo nella prosecuzione del giudizio. Ne consegue che la mancata definizione conciliativa non è imputabile alla condotta della Banca, né
ricorrono i presupposti per applicare le sanzioni di cui all'art. 96, co. 3
c.p.c., non emergendo elementi di mala fede o colpa grave nel comportamento della parte appellata.
Deve pertanto escludersi qualsiasi violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
risultando corretta la valutazione del giudice di prime cure circa la ripartizione delle spese e infondata la doglianza di parte appellante.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza sulle spese di lite- violazione degli artt 91-92 cpc in relazione all'art 88 cpc.
La censura è infondata.
pag. 19/25 Osserva la Corte che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il
Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione proposta dagli odierni appellanti, confermando la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto e dichiarando infondate tutte le doglianze formulate dagli opponenti, ivi comprese quelle relative alla dedotta usurarietà del tasso, alla nullità del contratto di mutuo e alla pretesa liberazione del fideiussore.
Il giudice di prime cure ha inoltre dato atto che le difese della parte opposta risultavano “manifestamente fondate”, applicando correttamente l'aumento di un terzo previsto dall'art. 4, comma 8, del
D.M. 55/2014. Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, c.p.c., poiché non ricorrono né una soccombenza reciproca,
essendo risultato integralmente rigettato l'atto di opposizione, né gravi ed
eccezionali ragioni idonee a derogare al principio della soccombenza.
Neppure può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 88 c.p.c.: la condotta processuale della banca, anche a volerla ritenere improntata a fermezza nella tutela del proprio credito, non appare connotata da malafede o colpa grave, né risulta tale da aver aggravato inutilmente il giudizio. Il
mero rifiuto di una proposta conciliativa o la formulazione di una pretesa pag. 20/25 poi non accolta non integrano, di per sé, violazione dei doveri di lealtà
processuale, trattandosi di scelte difensive legittimamente esercitate nell'ambito del contraddittorio. In definitiva, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite – con applicazione dell'aumento del 33%
sul valore medio dei compensi – risulta conforme ai principi di diritto e proporzionata all'esito complessivo della lite.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza per violazione dell'art 96 cpc comma 3 – erroneità della sentenza sul punto,
nonché vizio di motivazione, lamentando che la sentenza di primo grado ha irrogato, con motivazione di tono marcatamente punitivo, una condanna alla sanzione di € 1.500,00, sul presupposto che l'opposizione proposta avesse carattere dilatorio e pretestuoso.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che dalla lettura della sentenza risulta che il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti della responsabilità aggravata
“pubblicistica” ex art. 96, comma 3, c.p.c., affermando che gli opponenti avrebbero agito “al solo fine di ritardare il pagamento delle somme ingiunte e costringere la banca ad una difesa estenuante”, qualificando pag. 21/25 l'opposizione come “manifesta e pretestuosa”. Tale valutazione, non trova
adeguato riscontro negli atti di causa. Infatti come emerge dagli stessi sviluppi processuali, gli opponenti avevano tempestivamente corrisposto
alla banca, le somme ingiunte a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, già nel febbraio 2018, e ciò prima ancora della definizione del giudizio di merito. La prosecuzione della lite è stata determinata non già da un intento dilatorio, bensì dalla necessità di
accertare l'esatto ammontare del credito residuo e di verificare la legittimità delle ulteriori somme pretese dalla banca, rispetto alle quali vi era oggettiva incertezza. Né può ritenersi sussistente abuso del processo per il solo fatto che i motivi di opposizione siano stati respinti: la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. non consegue automaticamente
alla soccombenza, richiedendo invece una condotta processuale
oggettivamente connotata da pretestuosità o da deviazione dallo scopo
tipico del processo, che nel caso di specie non risulta provata. Non è,
infatti, ravvisabile alcun comportamento gravemente scorretto o elusivo in quanto gli opponenti hanno agito per contestare specifici conteggi di credito e per chiedere chiarimenti circa importi ulteriori non dovuti,
condotta che, quand'anche rivelatasi infondata nel merito, non può essere pag. 22/25 equiparata a un uso distorto dello strumento processuale. Parimenti
irrilevante è il mancato accoglimento della proposta conciliativa del giudice: il rifiuto o la mancata adesione a una proposta di definizione amichevole non costituisce di per sé abuso del processo, rientrando nella libera strategia difensiva della parte. La stessa sentenza di primo grado,
peraltro, non ha individuato fatti specifici o condotte di mala fede
processuale, limitandosi a riprodurre formule di stile e a richiamare principi generali sull'abuso del processo, senza un concreto accertamento della pretestuosità della lite.
Tale impostazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: «La condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
presuppone una condotta oggettivamente abusiva, la quale deve essere specificamente motivata dal giudice, non potendo desumersi automaticamente dalla mera infondatezza delle difese o dalla soccombenza della parte» (Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2019, n. 3340;
Cass. civ., Sez. II, 20 luglio 2020, n. 15323). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza appellata non esplicita le ragioni concrete per cui l'opposizione avrebbe avuto carattere dilatorio o abusivo, limitandosi a pag. 23/25 ritenere “incomprensibili” alcune eccezioni degli opponenti e a sottolineare la fondatezza della pretesa creditoria della banca.
Ne deriva che la condanna disposta ex art. 96, comma 3, c.p.c. si rivela
priva di un'adeguata base fattuale e giuridica, e dunque illegittima.
L'appello va pertanto in parte accolto.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale modifica della sentenza n. 720/2021
pubblicata il 16.11.2021 nel giudizio recante RG 1814/2016,
Revoca la condanna comminata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a carico degli appellanti in solido, così come disposta nel dispositivo della sentenza impugnata;
Conferma per il resto la sentenza impugnata, in particolare quanto alla legittimità del decreto ingiuntivo e alla liquidazione delle somme dovute alla Banca di Credito Cooperativo La Riscossa;
Condanna gli appellanti alle spese di lite del grado che liquida, in complessive € 494,40 (di cui € 142,00 per la fase studio, € 142,00 per la pag. 24/25 fase introduttiva ed € 210,00 per la fase decisionale), oltre spese generali,
iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 25/25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
77 comma 1 lett. a) del DL conv. con modificazioni della L. 98/2013. Il
giudice di prime cure, avrebbe a dire degli appellanti, superato il limite di sbarramento previsto dalla norma, formulando la proposta conciliativa in una fase procedimentale successiva a quella tassativamente indicata ed in