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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2158/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“...(omissis)... 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Il signor Parte_2 si impegna a lasciare la casa coniugale e, quindi, a trasferirsi altrove con cambio contestuale di residenza entro e non oltre il 30.04.2025, d'altro canto, la signora
rimarrà a vivere presso la casa coniugale con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili posto che il signor asporterà solo i propri effetti personali. Parte_2
2) Nessuna reciproca pretesa in termini di mantenimento, come sopra specificato, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3) Spese legali del presente procedimento metà per ciascuno. 4) I coniugi rinunciano sin da ora ai termini di impugnazione dell'emananda sentenza.
...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
BORGOCARBONARA (MN) in data 30/09/2023 (con atto iscritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 48, Parte II, Serie C, Anno 2023) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGOCARBONARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
12/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 2158/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/04/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FABBRI ENRICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“...(omissis)... 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. Il signor Parte_2 si impegna a lasciare la casa coniugale e, quindi, a trasferirsi altrove con cambio contestuale di residenza entro e non oltre il 30.04.2025, d'altro canto, la signora
rimarrà a vivere presso la casa coniugale con tutti gli arredi e Parte_1 suppellettili posto che il signor asporterà solo i propri effetti personali. Parte_2
2) Nessuna reciproca pretesa in termini di mantenimento, come sopra specificato, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
3) Spese legali del presente procedimento metà per ciascuno. 4) I coniugi rinunciano sin da ora ai termini di impugnazione dell'emananda sentenza.
...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
BORGOCARBONARA (MN) in data 30/09/2023 (con atto iscritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 48, Parte II, Serie C, Anno 2023) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGOCARBONARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
12/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca