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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. RIILI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ROMANA
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CIANCIMINO Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
275/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 27 giugno 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n. 703/2018 R.G.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento di € 22.044,00, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo, in forza dei seguenti contratti: 1) contratto di finanziamento n. 20108849101915 stipulato dall'opponente con in data 6 maggio 2011; 2) Controparte_1 contratto di finanziamento n. 20108849101916 stipulato dall'opponente con in data Controparte_1
16 novembre 2011.
In particolare, l'opponente ha eccepito: i) l'assenza di prova scritta del credito ingiunto per la mancata produzione di un valido estratto conto certificato ex art 50 T.U.B; ii) l'usurarietà degli interessi pattuiti;
iii) la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivo e la violazione dell'art. 125 bis, commi 6 e 7,
TUB; iii) la nullità delle clausole che prevedono penali ed interessi moratori ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Parte opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di finanziamento di cui è causa, con conseguente condanna della banca a restituire la somma che risulterà dovuta in conseguenza della nullità parziale del contratto di finanziamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 10 ottobre 2019, il Tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti termine per presentare domanda di mediazione.
In data 28 settembre 2020 parte opposta ha regolarmente depositato verbale di mediazione negativo del
21 novembre 2019.
Di talché, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
Con la memoria n. 2 ex art. 183 comma sesto c.p.c., parte opponente ha chiesto al Tribunale adito di disporre una consulenza tecnica d'ufficio e l'esibizione da parte di ai sensi dell'art. 210 CP_1
c.p.c., di copia completa dei contratti azionati e delle polizze assicurative ad essi connesse.
Con ordinanza del 21 luglio 2021 il Tribunale, da un lato, ha ritenuto di non disporre l'invocata consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa, dall'altro lato, ha dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione in ragione del fatto che parte opponente non ha avanzato alcuna richiesta ex art. 119 TUB prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Ed invero, il legislatore ha previsto all'art. 119 TUB un diritto sostanziale autonomo del cliente della banca a chiedere a proprie spese che l'istituto di credito entro 90 giorni gli trasmetta copia della documentazione riguardante i rapporti intrattenuti, purché non antecedenti oltre il decennio rispetto alla richiesta;
solo nel caso in cui il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, con il limite temporale sopra ricordato, non abbia conseguito dalla banca in tutto in parte la
2 documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare in sostituzione del proprio onere probatorio rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Di converso, qualora non risulti che l'attore-opponente abbia preventivamente esercitato il proprio diritto soggettivo ex art. 119 TUB, va affermata l'inammissibilità di un ordine di esibizione posto a carico della banca, in quanto tale strumento processuale finirebbe con assumere una portata meramente esplorativa e rivolta a sostituirsi all'onere probatorio inevaso gravante su di una parte.
Nel caso di specie si è ritenuto che l'ordine di esibizione fosse inammissibile, non risultando che parte opponente avesse avanzato alcuna richiesta ex art. 119 TUB prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale da parte del c.t.u. e fatte nuovamente precisare le conclusioni, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla mancanza della prova scritta.
Parte opponente ha eccepito la mancata prova da parte dell'opposta del credito asseritamente vantato, in ragione della mancata produzione di un valido estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B per l'omessa indicazione del nome del dirigente che ne ha certificato la conformità alle scritture contabili, per la mancata produzione dei piani di ammortamento e per la mancata prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Sulla dedotta inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a fungere da prova del credito, giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo.
Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché
3 il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184/2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, come ha correttamente replicato parte opposta, gli estratti conto prodotti da CP_1 sono certificati ai sensi dell'art. 50 da un dirigente ben determinato, il Dott. che
[...] Persona_1 in calce ad ogni estratto conto ha attestato che “A norma dell'Art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n°
385 si certifica che il presente estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido”.
I piani di ammortamento e le lettere di decadenza dal beneficio del termine e di messa in mora sono invece stati ritualmente prodotti dall'opposta nel presente giudizio (cfr. doc.ti nn. 7, 8, 11 e 12, fascicolo di parte opposta).
Ne consegue che il motivo di opposizione non merita accoglimento in quanto infondato.
*
3. Sull'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti.
Parte opponente ha lamentato lo sforamento del tasso soglia per effetto della sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi, gli interessi moratori, l'indennità per l'estinzione anticipata del finanziamento e la penale per la decadenza dal beneficio del termine.
Vale anzitutto premettere che le doglianze di parte opponente in ordine all'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati hanno carattere generico, atteso che gli opponenti non hanno indicato in modo specifico quali fossero il tasso soglia e il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso abbia superato i tassi soglia e in che misura ciò sia accaduto.
A tal riguardo, si rammenta che è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia".
Inoltre, si deve rilevare l'erroneità della tesi di parte opponente, in quanto è logicamente e giuridicamente scorretto procedere alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi al tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura.
Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, il controllo dell'usurarietà degli interessi deve operare con riferimento non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori, in quanto entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie.
4 Tuttavia, ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, atteso che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In tal senso depone il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha ribadito che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sentenza n. 31615/2021).
La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è altresì errata, perché in tal modo si verrebbero a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti, in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Sull'applicabilità della disciplina antiusura anche all'ipotesi di superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori (non sommati agli interessi corrispettivi) si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Più precisamente, le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato l'esigenza di rispetto del cd. principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, secondo cui il criterio dei tassi soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato.
Secondo la Suprema Corte, la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
Invero, “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale (…) Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda (…) La conseguenza è che la clausola sugli
5 interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate” (Cass. S.U. n. 19597/2020, parte motiva).
La Corte di Cassazione ha quindi dettato precisi criteri di calcolo del tasso soglia degli interessi di mora.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (…)” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Ne consegue l'erroneità della tesi di parte opponente, che ha preteso di procedere ad una mera sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
La tesi di parte opponente è errata anche laddove ha proceduto alla sommatoria delle altre voci sopra indicate, atteso che la penale prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento e le spese connesse al recupero del credito non rilevano ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, in quanto non possono considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
Invero, la penale per estinzione anticipata assume la funzione di indennizzare la parte che ha concesso il finanziamento della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza n. 6225/2020: “(…) va osservato che la penale contrattuale é del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'usura cd. oggettiva, come emerge dalle
Istruzioni della Banca d'Italia, laddove si é messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura
2009, Sezione I par. C4). Si ritiene, inoltre, che il carattere meramente eventuale della corresponsione di tali importi esclude di poterli considerare quali spese connesse all'erogazione del credito, rilevanti ai
6 fini della valutazione di conformità al tasso soglia”.
In altri termini, sostenere la rilevanza della penale per l'estinzione anticipata ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia comporterebbe ammettere la sommatoria fra voci del tutto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Invero, gli interessi corrispettivi assumono la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito. Di converso, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero del mancato guadagno).
Pertanto, l'impossibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento discende, da un lato, dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee e, quindi, di utilizzare i medesimi criteri impiegati dalla
Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M; dall'altro, dalla diversità di funzioni e presupposti della penale per estinzione anticipata, onere accidentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi e agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi ricollegare la natura usuraria o meno degli interessi previsti in contratto alla condotta tenuta ex post dal mutuatario.
Per i motivi esposti, anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
*
4. Sulla differenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG reale.
Parte opponente ha lamentato una difformità tra il TAEG contrattuale rispetto a quello maggiore contestato dalla stessa in conseguenza della mancata inclusione nel TAEG indicato nei contratti del costo della polizza assicurativa obbligatoria stipulata per l'erogazione del finanziamento.
A sostegno della sua richiesta, l'opponente ha dedotto che le polizze assicurative presentano le caratteristiche di una polizza obbligatoria in quanto contestuali al finanziamento e finalizzate a coprire i rischi inerenti alla solvibilità del mutuatario.
L'opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito di dichiarare la nullità delle clausole che prevedono il
TAEG, con conseguente applicazione del tasso di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB in sostituzione di quello applicato dalla Banca.
Con riferimento alla questione relativa alla non corretta determinazione del TAEG per il mancato inserimento dei costi assicurativi nel costo complessivo del finanziamento occorre anzitutto verificare se la polizza assicurativa stipulata da parte opponente per entrambi i contratti debba essere presa in considerazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del TAEG.
7 Innanzitutto occorre precisare che i contratti oggetto dell'opposizione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 141/2010, attuativo della direttiva CE 2008/48 e da ciò discende che la disciplina applicabile ratione temporis è quella data dal combinato disposto dell'art 121
TUB in forza del quale “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tale servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”) e- quanto al rimedio- dall'art 125 bis TUB.
Nel caso di specie, quindi, la differenza di valore del TAEG contrattuale rispetto a quello maggiore contestato dalla difesa attorea risulta pacificamente riconducibile alla scelta di considerare o meno nella determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale il premio della polizza assicurativa stipulata in occasione dell'erogazione del finanziamento.
Il primo problema che si pone, quindi, è quello di verificare se la polizza assicurativa stipulata da parte opponente debba essere presa in considerazione ai fini di determinazione del TAEG.
Si tratta di valutare in concreto se la conclusione della polizza assicurativa abbia costituito un requisito per ottenere il credito alle condizioni concordate, fermo restando che la disamina di tale requisito può essere condotta anche e soprattutto sulla base di considerazioni presuntive e valutazioni di carattere deduttivo.
In particolare, tale disamina non potrà considerarsi preclusa per il solo fatto che, come nel caso di specie, nel modulo contrattuale la polizza venga espressamente qualificata come facoltativa, in quanto tale dicitura, apposta unilateralmente in un modulo per adesione, non potrebbe considerarsi come garanzia certa della facoltà di scelta attribuita al mutuatario assicurato.
Un elemento indiziario significativo per la natura facoltativa della polizza avrebbe potuto essere desunto dalla indicazione riportata nella proposta di polizza assicurativa che il premio relativo sarebbe stato addebitato in conto corrente. Tale modalità di pagamento, infatti, avrebbe fatto propendere per una sostanziale indipendenza delle condizioni del finanziamento rispetto alla collegata copertura assicurativa, rimanendo i due rapporti sostanzialmente indipendenti, sebbene eziologicamente collegati, tanto da far propendere per la irrilevanza del secondo nella determinazione delle condizioni del primo.
Tale dato interpretativo risulta tuttavia inequivocabilmente sconfessato dalle condizioni riportate nei documenti di sintesi dei finanziamenti, là dove si indica l'importo finanziato in € 10.490,00, l'importo richiesto (ed erogato) in € 10.000,00 e il premio assicurativo in € 490,00 (contratto stipulato il 6.5.2011)
e l'importo finanziato in € in € 23.497,50, l'importo richiesto (ed erogato) in € 22.400,00 e il premio assicurativo in € 1.097,50 (contratto stipulato il 16.11.2011).
Tali dati confermano come, a differenza di quanto indicato nella proposta di polizza assicurativa, il
8 premio assicurativo non è stato addebitato in conto corrente, ma risulta detratto dall'importo finanziato, ossia è stato a sua volta finanziato, rendendo in tal modo ginscindibile la copertura assicurativa e il finanziamento.
Ne consegue che deve presumersi l'obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso;
pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.
Per tali ragioni, deve riconoscersi l'erroneità del TAEG dichiarato nei contratti rispetto al TAEG reale dei finanziamenti.
Si tratta a questo punto di valutare quali sono sul piano giuridico le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del TAEG dichiarato nei contratti.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
La lettura combinata dei due commi sopra riportati porta a ritenere che dal 19.9.2010, nei contratti conclusi dai consumatori, l'indicazione di un TAEG non corretto comporta la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., così come sostanzialmente invocato dalla difesa attorea.
Ciò premesso, il c.t.u. nominato dal Tribunale ha esaminato i due contratti di finanziamento stipulati dalle parti e ha riscontrato difformità tra il TAEG contrattuale e il TAEG reale:
- con riferimento al contratto di finanziamento n. 20108849101915 del 6 maggio 2011, TAEG contrattuale 10,43 %, e TAEG effettivo 12,56%;
9 - con riferimento al contratto di finanziamento n. 20108849101916 del 16 novembre 2011, TAEG contrattuale 10,43 % e TAEG effettivo 12,56%.
Il c.t.u. pertanto, in applicazione dell'art 125 bis TUB, ha proceduto a ricalcolare l'importo dovuto, applicando il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti stessi, giungendo alla conclusione che l'opponente risulta debitore nei confronti di CP_1 delle seguenti somme:
[...]
- € 647,00 per il contratto di finanziamento 5220108849101915 del 6.05.2011 (anziché € 3.631,09 come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- € 11.770,12 per il contratto di finanziamento 5220108849101916 del 16.11.2011, anziché € 18.412,91 come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo).
Le questioni sollevate dai c.t.p. dalle parti non hanno scalfito l'impianto motivazione del c.t.u., il quale ha fornito approfondite ed esaustive repliche (cfr. pagg. 15-16 risposta alle osservazioni allegate alla c.t.u.). Il Tribunale ritiene dunque condivisibile le conclusioni a cui è giunto il c.t.u.
*
5. Sulla nullità delle clausole che prevedono penali e interessi moratori ai sensi del codice del consumo.
Quanto alla invocata tutela prevista contro le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. "f" del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che prevede la nullità delle clausole volte ad
"imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo", si rileva che le allegazioni dell'opponente sono state formulate in termini generici, non avendo parte opponente neppure indicato in modo specifico quali clausole sarebbero vessatorie.
Inoltre, non è stata indicata la ragione specifica per la quale la singola clausola dovrebbe essere considerata vessatoria.
Ebbene, ritiene il Tribunale che nessuna delle clausole contrattuali richiamate dall'opponente sia da dichiarare vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f), in quanto non risulta che le clausole richiamate impongano al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.
Per queste ragioni, l'eccezione di vessatorietà di alcune clausole contrattuali non merita accoglimento.
*
6. Conclusioni
10 L'opposizione va accolta nei limiti esposti in motivazione.
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere in considerazione la sproporzione tra la somma originariamente pretesa da parte attrice (€ 22.044,00) e quanto riconosciuto con l'odierna sentenza (€
12.417,64) pari al 56,33 % del valore complessivo della somma ingiunta.
Può pertanto disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
Parimenti le spese di c.t.u. vanno ripartire con addebito in proporzione al rapporto percentuale di cui sopra (nella misura del 43,67% a carico di e di 56,33% a carico della Parte_1 CP_1
.
[...]
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 275/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 27 giugno 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n. 703/2018 R.G.;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 12.417,64, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone a carico di parte opponente e di parte opposta, in via solidale tra loro, le spese di c.t.u, nella misura del 43,67% a carico di e di 56,33% a carico della Parte_1 Controparte_1
[...]
Enna, 1.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. RIILI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ROMANA
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CIANCIMINO Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 citato in giudizio per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
275/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 27 giugno 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n. 703/2018 R.G.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento di € 22.044,00, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo, in forza dei seguenti contratti: 1) contratto di finanziamento n. 20108849101915 stipulato dall'opponente con in data 6 maggio 2011; 2) Controparte_1 contratto di finanziamento n. 20108849101916 stipulato dall'opponente con in data Controparte_1
16 novembre 2011.
In particolare, l'opponente ha eccepito: i) l'assenza di prova scritta del credito ingiunto per la mancata produzione di un valido estratto conto certificato ex art 50 T.U.B; ii) l'usurarietà degli interessi pattuiti;
iii) la difformità tra il TAEG indicato e quello effettivo e la violazione dell'art. 125 bis, commi 6 e 7,
TUB; iii) la nullità delle clausole che prevedono penali ed interessi moratori ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo.
Parte opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di finanziamento di cui è causa, con conseguente condanna della banca a restituire la somma che risulterà dovuta in conseguenza della nullità parziale del contratto di finanziamento.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 10 ottobre 2019, il Tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti termine per presentare domanda di mediazione.
In data 28 settembre 2020 parte opposta ha regolarmente depositato verbale di mediazione negativo del
21 novembre 2019.
Di talché, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
Con la memoria n. 2 ex art. 183 comma sesto c.p.c., parte opponente ha chiesto al Tribunale adito di disporre una consulenza tecnica d'ufficio e l'esibizione da parte di ai sensi dell'art. 210 CP_1
c.p.c., di copia completa dei contratti azionati e delle polizze assicurative ad essi connesse.
Con ordinanza del 21 luglio 2021 il Tribunale, da un lato, ha ritenuto di non disporre l'invocata consulenza tecnica d'ufficio in quanto esplorativa, dall'altro lato, ha dichiarato inammissibile l'ordine di esibizione in ragione del fatto che parte opponente non ha avanzato alcuna richiesta ex art. 119 TUB prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Ed invero, il legislatore ha previsto all'art. 119 TUB un diritto sostanziale autonomo del cliente della banca a chiedere a proprie spese che l'istituto di credito entro 90 giorni gli trasmetta copia della documentazione riguardante i rapporti intrattenuti, purché non antecedenti oltre il decennio rispetto alla richiesta;
solo nel caso in cui il cliente, pur avendo regolarmente richiesto copia della documentazione, con il limite temporale sopra ricordato, non abbia conseguito dalla banca in tutto in parte la
2 documentazione indicata, potrà in sede giudiziale invocare in sostituzione del proprio onere probatorio rimedi di carattere processuale, quale in particolare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Di converso, qualora non risulti che l'attore-opponente abbia preventivamente esercitato il proprio diritto soggettivo ex art. 119 TUB, va affermata l'inammissibilità di un ordine di esibizione posto a carico della banca, in quanto tale strumento processuale finirebbe con assumere una portata meramente esplorativa e rivolta a sostituirsi all'onere probatorio inevaso gravante su di una parte.
Nel caso di specie si è ritenuto che l'ordine di esibizione fosse inammissibile, non risultando che parte opponente avesse avanzato alcuna richiesta ex art. 119 TUB prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale da parte del c.t.u. e fatte nuovamente precisare le conclusioni, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sulla mancanza della prova scritta.
Parte opponente ha eccepito la mancata prova da parte dell'opposta del credito asseritamente vantato, in ragione della mancata produzione di un valido estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B per l'omessa indicazione del nome del dirigente che ne ha certificato la conformità alle scritture contabili, per la mancata produzione dei piani di ammortamento e per la mancata prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Sulla dedotta inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a fungere da prova del credito, giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo.
Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché
3 il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (Cass. n. 1184/2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, come ha correttamente replicato parte opposta, gli estratti conto prodotti da CP_1 sono certificati ai sensi dell'art. 50 da un dirigente ben determinato, il Dott. che
[...] Persona_1 in calce ad ogni estratto conto ha attestato che “A norma dell'Art. 50 del D. LGS. 1° settembre 1993 n°
385 si certifica che il presente estratto conto è conforme alle scritture contabili e che il credito è vero e liquido”.
I piani di ammortamento e le lettere di decadenza dal beneficio del termine e di messa in mora sono invece stati ritualmente prodotti dall'opposta nel presente giudizio (cfr. doc.ti nn. 7, 8, 11 e 12, fascicolo di parte opposta).
Ne consegue che il motivo di opposizione non merita accoglimento in quanto infondato.
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3. Sull'eccezione di usurarietà degli interessi pattuiti.
Parte opponente ha lamentato lo sforamento del tasso soglia per effetto della sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi, gli interessi moratori, l'indennità per l'estinzione anticipata del finanziamento e la penale per la decadenza dal beneficio del termine.
Vale anzitutto premettere che le doglianze di parte opponente in ordine all'usurarietà degli interessi pattuiti ed applicati hanno carattere generico, atteso che gli opponenti non hanno indicato in modo specifico quali fossero il tasso soglia e il tasso di interesse effettivamente applicato, se e quando esso abbia superato i tassi soglia e in che misura ciò sia accaduto.
A tal riguardo, si rammenta che è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia".
Inoltre, si deve rilevare l'erroneità della tesi di parte opponente, in quanto è logicamente e giuridicamente scorretto procedere alla sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi al tasso degli interessi moratori, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura.
Invero, come più volte affermato in giurisprudenza, il controllo dell'usurarietà degli interessi deve operare con riferimento non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori, in quanto entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie.
4 Tuttavia, ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, atteso che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
In tal senso depone il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha ribadito che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ., sentenza n. 31615/2021).
La pretesa sommatoria tra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori è altresì errata, perché in tal modo si verrebbero a sommare due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti, in quanto il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
Sull'applicabilità della disciplina antiusura anche all'ipotesi di superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori (non sommati agli interessi corrispettivi) si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Più precisamente, le Sezioni Unite hanno preliminarmente rilevato l'esigenza di rispetto del cd. principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, secondo cui il criterio dei tassi soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato.
Secondo la Suprema Corte, la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M, degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.
Invero, “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale (…) Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda (…) La conseguenza è che la clausola sugli
5 interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate” (Cass. S.U. n. 19597/2020, parte motiva).
La Corte di Cassazione ha quindi dettato precisi criteri di calcolo del tasso soglia degli interessi di mora.
Invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. (…)” (Cass. S.U. n. 19597/2020).
Ne consegue l'erroneità della tesi di parte opponente, che ha preteso di procedere ad una mera sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
La tesi di parte opponente è errata anche laddove ha proceduto alla sommatoria delle altre voci sopra indicate, atteso che la penale prevista in caso di estinzione anticipata del finanziamento e le spese connesse al recupero del credito non rilevano ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, in quanto non possono considerarsi un onere collegato all'erogazione del credito, riguardando piuttosto una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
Invero, la penale per estinzione anticipata assume la funzione di indennizzare la parte che ha concesso il finanziamento della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto della anticipata risoluzione (cfr. Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza n. 6225/2020: “(…) va osservato che la penale contrattuale é del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'usura cd. oggettiva, come emerge dalle
Istruzioni della Banca d'Italia, laddove si é messo in evidenza che le penali poste a carico del cliente e previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali, e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura (cfr. Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura
2009, Sezione I par. C4). Si ritiene, inoltre, che il carattere meramente eventuale della corresponsione di tali importi esclude di poterli considerare quali spese connesse all'erogazione del credito, rilevanti ai
6 fini della valutazione di conformità al tasso soglia”.
In altri termini, sostenere la rilevanza della penale per l'estinzione anticipata ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia comporterebbe ammettere la sommatoria fra voci del tutto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Invero, gli interessi corrispettivi assumono la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito. Di converso, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero del mancato guadagno).
Pertanto, l'impossibilità di sommare la commissione per estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento discende, da un lato, dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee e, quindi, di utilizzare i medesimi criteri impiegati dalla
Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del T.E.G.M; dall'altro, dalla diversità di funzioni e presupposti della penale per estinzione anticipata, onere accidentale ed eventuale, rispetto agli interessi corrispettivi e agli altri costi connessi alla concessione del finanziamento, non potendosi ricollegare la natura usuraria o meno degli interessi previsti in contratto alla condotta tenuta ex post dal mutuatario.
Per i motivi esposti, anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
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4. Sulla differenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG reale.
Parte opponente ha lamentato una difformità tra il TAEG contrattuale rispetto a quello maggiore contestato dalla stessa in conseguenza della mancata inclusione nel TAEG indicato nei contratti del costo della polizza assicurativa obbligatoria stipulata per l'erogazione del finanziamento.
A sostegno della sua richiesta, l'opponente ha dedotto che le polizze assicurative presentano le caratteristiche di una polizza obbligatoria in quanto contestuali al finanziamento e finalizzate a coprire i rischi inerenti alla solvibilità del mutuatario.
L'opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito di dichiarare la nullità delle clausole che prevedono il
TAEG, con conseguente applicazione del tasso di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB in sostituzione di quello applicato dalla Banca.
Con riferimento alla questione relativa alla non corretta determinazione del TAEG per il mancato inserimento dei costi assicurativi nel costo complessivo del finanziamento occorre anzitutto verificare se la polizza assicurativa stipulata da parte opponente per entrambi i contratti debba essere presa in considerazione ai fini dell'inclusione nel calcolo del TAEG.
7 Innanzitutto occorre precisare che i contratti oggetto dell'opposizione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs 141/2010, attuativo della direttiva CE 2008/48 e da ciò discende che la disciplina applicabile ratione temporis è quella data dal combinato disposto dell'art 121
TUB in forza del quale “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tale servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”) e- quanto al rimedio- dall'art 125 bis TUB.
Nel caso di specie, quindi, la differenza di valore del TAEG contrattuale rispetto a quello maggiore contestato dalla difesa attorea risulta pacificamente riconducibile alla scelta di considerare o meno nella determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale il premio della polizza assicurativa stipulata in occasione dell'erogazione del finanziamento.
Il primo problema che si pone, quindi, è quello di verificare se la polizza assicurativa stipulata da parte opponente debba essere presa in considerazione ai fini di determinazione del TAEG.
Si tratta di valutare in concreto se la conclusione della polizza assicurativa abbia costituito un requisito per ottenere il credito alle condizioni concordate, fermo restando che la disamina di tale requisito può essere condotta anche e soprattutto sulla base di considerazioni presuntive e valutazioni di carattere deduttivo.
In particolare, tale disamina non potrà considerarsi preclusa per il solo fatto che, come nel caso di specie, nel modulo contrattuale la polizza venga espressamente qualificata come facoltativa, in quanto tale dicitura, apposta unilateralmente in un modulo per adesione, non potrebbe considerarsi come garanzia certa della facoltà di scelta attribuita al mutuatario assicurato.
Un elemento indiziario significativo per la natura facoltativa della polizza avrebbe potuto essere desunto dalla indicazione riportata nella proposta di polizza assicurativa che il premio relativo sarebbe stato addebitato in conto corrente. Tale modalità di pagamento, infatti, avrebbe fatto propendere per una sostanziale indipendenza delle condizioni del finanziamento rispetto alla collegata copertura assicurativa, rimanendo i due rapporti sostanzialmente indipendenti, sebbene eziologicamente collegati, tanto da far propendere per la irrilevanza del secondo nella determinazione delle condizioni del primo.
Tale dato interpretativo risulta tuttavia inequivocabilmente sconfessato dalle condizioni riportate nei documenti di sintesi dei finanziamenti, là dove si indica l'importo finanziato in € 10.490,00, l'importo richiesto (ed erogato) in € 10.000,00 e il premio assicurativo in € 490,00 (contratto stipulato il 6.5.2011)
e l'importo finanziato in € in € 23.497,50, l'importo richiesto (ed erogato) in € 22.400,00 e il premio assicurativo in € 1.097,50 (contratto stipulato il 16.11.2011).
Tali dati confermano come, a differenza di quanto indicato nella proposta di polizza assicurativa, il
8 premio assicurativo non è stato addebitato in conto corrente, ma risulta detratto dall'importo finanziato, ossia è stato a sua volta finanziato, rendendo in tal modo ginscindibile la copertura assicurativa e il finanziamento.
Ne consegue che deve presumersi l'obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso;
pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.
Per tali ragioni, deve riconoscersi l'erroneità del TAEG dichiarato nei contratti rispetto al TAEG reale dei finanziamenti.
Si tratta a questo punto di valutare quali sono sul piano giuridico le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del TAEG dichiarato nei contratti.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che “
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
La lettura combinata dei due commi sopra riportati porta a ritenere che dal 19.9.2010, nei contratti conclusi dai consumatori, l'indicazione di un TAEG non corretto comporta la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T., così come sostanzialmente invocato dalla difesa attorea.
Ciò premesso, il c.t.u. nominato dal Tribunale ha esaminato i due contratti di finanziamento stipulati dalle parti e ha riscontrato difformità tra il TAEG contrattuale e il TAEG reale:
- con riferimento al contratto di finanziamento n. 20108849101915 del 6 maggio 2011, TAEG contrattuale 10,43 %, e TAEG effettivo 12,56%;
9 - con riferimento al contratto di finanziamento n. 20108849101916 del 16 novembre 2011, TAEG contrattuale 10,43 % e TAEG effettivo 12,56%.
Il c.t.u. pertanto, in applicazione dell'art 125 bis TUB, ha proceduto a ricalcolare l'importo dovuto, applicando il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti stessi, giungendo alla conclusione che l'opponente risulta debitore nei confronti di CP_1 delle seguenti somme:
[...]
- € 647,00 per il contratto di finanziamento 5220108849101915 del 6.05.2011 (anziché € 3.631,09 come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo);
- € 11.770,12 per il contratto di finanziamento 5220108849101916 del 16.11.2011, anziché € 18.412,91 come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo).
Le questioni sollevate dai c.t.p. dalle parti non hanno scalfito l'impianto motivazione del c.t.u., il quale ha fornito approfondite ed esaustive repliche (cfr. pagg. 15-16 risposta alle osservazioni allegate alla c.t.u.). Il Tribunale ritiene dunque condivisibile le conclusioni a cui è giunto il c.t.u.
*
5. Sulla nullità delle clausole che prevedono penali e interessi moratori ai sensi del codice del consumo.
Quanto alla invocata tutela prevista contro le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. "f" del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, che prevede la nullità delle clausole volte ad
"imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo", si rileva che le allegazioni dell'opponente sono state formulate in termini generici, non avendo parte opponente neppure indicato in modo specifico quali clausole sarebbero vessatorie.
Inoltre, non è stata indicata la ragione specifica per la quale la singola clausola dovrebbe essere considerata vessatoria.
Ebbene, ritiene il Tribunale che nessuna delle clausole contrattuali richiamate dall'opponente sia da dichiarare vessatoria ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. f), in quanto non risulta che le clausole richiamate impongano al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.
Per queste ragioni, l'eccezione di vessatorietà di alcune clausole contrattuali non merita accoglimento.
*
6. Conclusioni
10 L'opposizione va accolta nei limiti esposti in motivazione.
La regolamentazione delle spese di lite deve tenere in considerazione la sproporzione tra la somma originariamente pretesa da parte attrice (€ 22.044,00) e quanto riconosciuto con l'odierna sentenza (€
12.417,64) pari al 56,33 % del valore complessivo della somma ingiunta.
Può pertanto disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.
Parimenti le spese di c.t.u. vanno ripartire con addebito in proporzione al rapporto percentuale di cui sopra (nella misura del 43,67% a carico di e di 56,33% a carico della Parte_1 CP_1
.
[...]
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 275/2018, emesso dal Tribunale di Enna in data 27 giugno 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n. 703/2018 R.G.;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 12.417,64, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) pone a carico di parte opponente e di parte opposta, in via solidale tra loro, le spese di c.t.u, nella misura del 43,67% a carico di e di 56,33% a carico della Parte_1 Controparte_1
[...]
Enna, 1.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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