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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 6.3.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N23532. R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. SERGIO Parte_1
MASSIMO MANCUSI con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. MARIA PIA TETI con elezione di CP_1 domicilio in Roma via Cesare Beccaria 29
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso N. RG. 23532/2024 ritualmente notificato Parte_1
ha agito chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare di trovarsi
[...] nelle condizioni di cui all' art. art. 1 L. N. 18/80 e/o nelle condizioni di cui all' art. 12 l. n. 118/71 e/o portatore di Handicap grave ai sensi dell' art. 3 comma 3 l. n. 104/92; accertare, in ogni caso, c he la ricorrente è invalida in misura pari al 78% ai fini dell' assegno mensile di assistenza di cui all' art. 13 l. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 08/03/2023 recependo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU del procedimento di ATP. Con vittoria di spese . Esponeva la parte ricorrente che in sede di ATP non erano stati riconosciuti i requisiti sanitari sottesi alla prestazioni di cui all' art. 1 l. n. 18/80, art. 12 l. n. 118/71 e art. 3 comma 3 l. n. 104/92 . L' si è costituito contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 siccome infondato e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via principale, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
- in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.. Il giudice disponeva la CTU e alla odierna udienza decideva con sentenza contestuale. Va preliminarmente osservato che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Giova rilevare anche che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Non può pertanto ritenersi sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta, con argomentazioni specifiche, e sorrette da conferenti dimostrazioni a confutazione. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità. Nel caso di specie il CTU ha accertato che la parte ricorrente “"Sin dall'epoca della domanda di marzo 2023 alla sig.ra , equo appariva il Parte_1 riconoscimento dell'art. 12 legge 118/71, non il diritto di cui alla legge 18/80, ne in quelle del comma 3 della legge 104/92 ".
Da ciò consegue che deve ritenersi corretta la valutazione del CTU, siccome basata su oggettivi e documentati rilievi;
infatti, le conclusioni del ctu tengono dell'esame critico dei documenti medici inseriti nel fascicolo processuale, dell'attenta raccolta anamnestica, della obiettività repertata. In ogni caso, la relazione medica risulta immune da vizi logici, tenuto anche conto della genericità delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente e considerato che è stata valutata ogni patologia sofferta dalla parte . Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto parzialmente;
pertanto, ogni altra istanza respinta, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità di cui all' art. 12 l. n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa. In ragione del parziale accoglimento della domanda, compensa per metà le spese di lite;
pone l' altra parte che liquida in complessivi € 1250,oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla pensione di inabilità di cui all' art. 12 l. n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa. Compensa per metà le spese di lite;
pone l' altra parte che liquida in complessivi € 1250,oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma,6.3.2025
La giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini