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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 843/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone ConSIliera rel.
Viviana Cusolito ConSIliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO Parte_1 P.IVA_1
GIROLAMO CARLO
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MORABITO MARIA TERESA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MORABITO MARIA TERESA
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI come da note depositate, le parti si riportavano alle domande, eccezioni, motivi e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 30.4.2015,
[...]
e convenivano in giudizio il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo di accertare l'invalidità delle clausole determinative degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi in relazione al conto corrente n. 05159/0719/64340125 acceso dalla ditta individuale di
CP_ SA;
accertare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla banca e, per l'effetto, dichiarare la gratuità della linea di credito concessa ex art 1815 c.c.; rideterminare, previo espletamento di consulenza tecnica, il saldo del conto e, per l'effetto, condannare l'istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto. Controparte_3
Eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, in ragione della mancata conclusione del procedimento di mediazione avviato dagli attori.
Deduceva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, in quanto il conto corrente dedotto in giudizio era aperto, per cui non era configurabile il presupposto di tale azione, rappresentato da un pagamento indebitamente eseguito e ben individuabile, atteso che prima della chiusura del rapporto si realizzavano mere annotazioni in conto a debito del cliente, che non rappresentavano versamenti di natura solutoria in favore della banca.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di nullità proposta dal fideiussore, rilevando che il debitore principale era decaduto dal diritto di impugnare gli estratti-conto ex art
1832 c.c. per non averli tempestivamente contestati e, per conseguenza, al garante era precluso impugnarli. Aggiungeva che il negozio sottoscritto dalla OR era qualificabile in termini di contratto autonomo di garanzia e, pertanto, ella non poteva sollevare eccezioni relative al rapporto principale.
Affermava che il correntista-attore non aveva assolto l'onere di allegazione e prova in ordine alle dedotte nullità, in quanto non aveva depositato il contratto di conto corrente.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi asseritamente indebiti riferiti a rimesse solutorie.
Con sentenza n. 848/2018 il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava il saldo del conto corrente in € 35.133,27, rigettando per il resto la domanda.
pag. 2/6 (cui succede a seguito di incorporazione per Controparte_3 Parte_1 fusione) impugnava la sentenza, lamentando la “violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 cod. civ. e degli artt. 119 e 117 7° co. del TUB”, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e conseguente applicazione del c.d. “saldo zero”; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ”, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 2946 e 2033 cod. civ”. la
“violazione della l. n. 108/96. violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 ii° cod. civ.”, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc”.
Si costituivano ed chiedendo il rigetto del CP_1 Controparte_2
gravame e proponendo appello incidentale. Con il primo motivo lamentavano la
“violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Omessa pronuncia su parte della domanda”. Con il secondo motivo deducevano la “erronea e insufficiente motivazione con riferimento alla domanda di nullità proposta dalla SI.ra . Con il terzo CP_2 motivo lamentavano la “violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
Con sentenza non definitiva n. 406/2024 del 5.6.2024 questa Corte rigettava il primo motivo dell'appello principale, nonché il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale, ed accoglieva il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale.
In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, rigettava la domanda proposta dagli attori di declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente n.
05159/0719/64340125 acceso presso la filiale di Gioia Tauro Controparte_3
aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, della commissione di massimo scoperto, di costi, competenze e remunerazioni addebitate dalla banca. Per l'effetto, dichiarava che il ricalcolo dei rapporti di dare/avere fra le parti deve essere operato applicando il tasso di interesse, la commissione di massimo scoperto, i costi, le competenze e le remunerazioni applicati dalla banca, quali risultanti dalla documentazione in atti, e considerando il saldo recato dal primo degli estratti conto depositati. Dichiarava ammissibile l'eccezione di prescrizione, proposta dal delle rimesse solutorie versate in conto sino al 13.03.2005, ed Controparte_3
accertava che gli interessi nella misura applicata dalla banca, quali risultanti dalla documentazione in atti, vanno computati per tutta la durata del rapporto.
pag. 3/6 Il giudizio veniva rimesso sul ruolo per l'istruttoria e, svolta la ctu, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Premesso che con la presente decisione non possono sindacarsi o rimettersi in discussione le questioni già decise con la sentenza parziale n. 406/2024, e preso atto dell'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello principale, del rigetto del primo motivo di appello principale e dei primi due motivi di appello incidentale, nonché dell'assorbimento dei motivi di appello relativi alle spese di lite, che devono essere rideterminate a seguito della riforma parziale della sentenza di primo grado, si deve procedere alla determinazione del saldo del contro corrente ai fini della decisione della domanda avanzata da e CP_1 Controparte_2
La quantificazione del saldo del conto corrente viene effettuata tenendo conto di quanto accertato con la citata sentenza parziale, e dell'integrazione della CTU svoltasi in corso di causa, nella quale l'ausiliario, tenendo conto dei criteri dettati dal Tribunale, ha evidenziato che il conto corrente in oggetto presenta un saldo a debito del correntista al
31.12.2013 pari ad € 10.088,48, inferiore a quello originario (pari ad € 19.273,86), già detratte le rimesse solutorie prescritte per € 6,39. Trattasi di conteggio che va recepito in questa sede, in quanto conforme ai criteri dettati dalla Corte (e alle risultanze della sentenza parziale già emessa, come detto insindacabile in questa sede) e immune da qualsiasi censura di ordine logico. Il consulente tecnico, infatti, ha utilizzato scritture di raccordo per i periodi in cui non erano presenti gli estratti conto, facendo uso degli scalari e prendendo a base del ricalcolo il saldo iniziale risultante dal primo estratto conto disponibile, anche per i periodi intermedi rappresentati da intervalli non coperti dalla documentazione prodotta in giudizio. Anche la verifica delle rimesse solutorie prescritte è stata effettuata correttamente, avendo proceduto dapprima alla rettifica dei singoli saldi del conto corrente escludendo gli addebiti derivanti dalle nullità riscontrate.
In conclusione, la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente deve essere accolta, dovendosi dichiarare che il saldo del conto corrente n. 05159/0719/64340125 acceso dalla ditta individuale al 31.12.2013 era pari ad €10.088,48 a Controparte_4
debito del correntista.
pag. 4/6 3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate 2/3 e poste per il restante terzo a carico di , mentre le spese di ctu possono Parte_1
essere poste a carico di entrambe le parti in equal misura, tenuto conto dell'accoglimento parziale della sola domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente e dell'interesse di entrambe le parti all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
5.077,00 per il primo grado (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale); €
5.809,00 per il presente grado (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale), per un totale di € 10.866,00, di cui € 3.628,67 a carico di . Parte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da ed Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 848/2018, così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente l'appello di e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accerta che il saldo del conto corrente n. 05159/0719/64340125 acceso dalla ditta individuale di al 31.12.2013 era pari ad €10.088,48 a debito del CP_1
correntista;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
3. compensa le spese del doppio grado di giudizio per 2/3 e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di e di un terzo delle spese CP_1 Controparte_2
del doppio grado del giudizio, che liquida (già nella percentuale indicata) in € 443,00
pag. 5/6 per spese ed € 3.628,67 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente per il 50% a carico di e per il 50% a carico Parte_1
di e le spese di ctu di entrambi i gradi, nella CP_1 Controparte_2
misura già liquidata con separati provvedimenti.
5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
e in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del Controparte_2
contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La ConSIliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 843/2018
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone ConSIliera rel.
Viviana Cusolito ConSIliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO Parte_1 P.IVA_1
GIROLAMO CARLO
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
MORABITO MARIA TERESA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MORABITO MARIA TERESA
appellati – appellanti incidentali
CONCLUSIONI come da note depositate, le parti si riportavano alle domande, eccezioni, motivi e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 30.4.2015,
[...]
e convenivano in giudizio il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo di accertare l'invalidità delle clausole determinative degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione di massimo scoperto e di tutti i costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi in relazione al conto corrente n. 05159/0719/64340125 acceso dalla ditta individuale di
CP_ SA;
accertare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla banca e, per l'effetto, dichiarare la gratuità della linea di credito concessa ex art 1815 c.c.; rideterminare, previo espletamento di consulenza tecnica, il saldo del conto e, per l'effetto, condannare l'istituto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda;
accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore.
Si costituiva il contestando l'avverso dedotto. Controparte_3
Eccepiva l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, in ragione della mancata conclusione del procedimento di mediazione avviato dagli attori.
Deduceva l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, in quanto il conto corrente dedotto in giudizio era aperto, per cui non era configurabile il presupposto di tale azione, rappresentato da un pagamento indebitamente eseguito e ben individuabile, atteso che prima della chiusura del rapporto si realizzavano mere annotazioni in conto a debito del cliente, che non rappresentavano versamenti di natura solutoria in favore della banca.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di nullità proposta dal fideiussore, rilevando che il debitore principale era decaduto dal diritto di impugnare gli estratti-conto ex art
1832 c.c. per non averli tempestivamente contestati e, per conseguenza, al garante era precluso impugnarli. Aggiungeva che il negozio sottoscritto dalla OR era qualificabile in termini di contratto autonomo di garanzia e, pertanto, ella non poteva sollevare eccezioni relative al rapporto principale.
Affermava che il correntista-attore non aveva assolto l'onere di allegazione e prova in ordine alle dedotte nullità, in quanto non aveva depositato il contratto di conto corrente.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione degli importi asseritamente indebiti riferiti a rimesse solutorie.
Con sentenza n. 848/2018 il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava il saldo del conto corrente in € 35.133,27, rigettando per il resto la domanda.
pag. 2/6 (cui succede a seguito di incorporazione per Controparte_3 Parte_1 fusione) impugnava la sentenza, lamentando la “violazione e falsa applicazione dell'art.
2697 cod. civ. e degli artt. 119 e 117 7° co. del TUB”, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e conseguente applicazione del c.d. “saldo zero”; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ”, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 2946 e 2033 cod. civ”. la
“violazione della l. n. 108/96. violazione e falsa applicazione dell'art. 1815 ii° cod. civ.”, la “violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc”.
Si costituivano ed chiedendo il rigetto del CP_1 Controparte_2
gravame e proponendo appello incidentale. Con il primo motivo lamentavano la
“violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc. Omessa pronuncia su parte della domanda”. Con il secondo motivo deducevano la “erronea e insufficiente motivazione con riferimento alla domanda di nullità proposta dalla SI.ra . Con il terzo CP_2 motivo lamentavano la “violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
Con sentenza non definitiva n. 406/2024 del 5.6.2024 questa Corte rigettava il primo motivo dell'appello principale, nonché il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale, ed accoglieva il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale.
In riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, rigettava la domanda proposta dagli attori di declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente n.
05159/0719/64340125 acceso presso la filiale di Gioia Tauro Controparte_3
aventi ad oggetto la pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, della commissione di massimo scoperto, di costi, competenze e remunerazioni addebitate dalla banca. Per l'effetto, dichiarava che il ricalcolo dei rapporti di dare/avere fra le parti deve essere operato applicando il tasso di interesse, la commissione di massimo scoperto, i costi, le competenze e le remunerazioni applicati dalla banca, quali risultanti dalla documentazione in atti, e considerando il saldo recato dal primo degli estratti conto depositati. Dichiarava ammissibile l'eccezione di prescrizione, proposta dal delle rimesse solutorie versate in conto sino al 13.03.2005, ed Controparte_3
accertava che gli interessi nella misura applicata dalla banca, quali risultanti dalla documentazione in atti, vanno computati per tutta la durata del rapporto.
pag. 3/6 Il giudizio veniva rimesso sul ruolo per l'istruttoria e, svolta la ctu, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Premesso che con la presente decisione non possono sindacarsi o rimettersi in discussione le questioni già decise con la sentenza parziale n. 406/2024, e preso atto dell'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di appello principale, del rigetto del primo motivo di appello principale e dei primi due motivi di appello incidentale, nonché dell'assorbimento dei motivi di appello relativi alle spese di lite, che devono essere rideterminate a seguito della riforma parziale della sentenza di primo grado, si deve procedere alla determinazione del saldo del contro corrente ai fini della decisione della domanda avanzata da e CP_1 Controparte_2
La quantificazione del saldo del conto corrente viene effettuata tenendo conto di quanto accertato con la citata sentenza parziale, e dell'integrazione della CTU svoltasi in corso di causa, nella quale l'ausiliario, tenendo conto dei criteri dettati dal Tribunale, ha evidenziato che il conto corrente in oggetto presenta un saldo a debito del correntista al
31.12.2013 pari ad € 10.088,48, inferiore a quello originario (pari ad € 19.273,86), già detratte le rimesse solutorie prescritte per € 6,39. Trattasi di conteggio che va recepito in questa sede, in quanto conforme ai criteri dettati dalla Corte (e alle risultanze della sentenza parziale già emessa, come detto insindacabile in questa sede) e immune da qualsiasi censura di ordine logico. Il consulente tecnico, infatti, ha utilizzato scritture di raccordo per i periodi in cui non erano presenti gli estratti conto, facendo uso degli scalari e prendendo a base del ricalcolo il saldo iniziale risultante dal primo estratto conto disponibile, anche per i periodi intermedi rappresentati da intervalli non coperti dalla documentazione prodotta in giudizio. Anche la verifica delle rimesse solutorie prescritte è stata effettuata correttamente, avendo proceduto dapprima alla rettifica dei singoli saldi del conto corrente escludendo gli addebiti derivanti dalle nullità riscontrate.
In conclusione, la domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente deve essere accolta, dovendosi dichiarare che il saldo del conto corrente n. 05159/0719/64340125 acceso dalla ditta individuale al 31.12.2013 era pari ad €10.088,48 a Controparte_4
debito del correntista.
pag. 4/6 3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate 2/3 e poste per il restante terzo a carico di , mentre le spese di ctu possono Parte_1
essere poste a carico di entrambe le parti in equal misura, tenuto conto dell'accoglimento parziale della sola domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente e dell'interesse di entrambe le parti all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 26.000,00 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
5.077,00 per il primo grado (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale); €
5.809,00 per il presente grado (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale), per un totale di € 10.866,00, di cui € 3.628,67 a carico di . Parte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da ed Parte_1 CP_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 848/2018, così provvede:
[...]
1. accoglie parzialmente l'appello di e, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accerta che il saldo del conto corrente n. 05159/0719/64340125 acceso dalla ditta individuale di al 31.12.2013 era pari ad €10.088,48 a debito del CP_1
correntista;
2. rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2
3. compensa le spese del doppio grado di giudizio per 2/3 e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di e di un terzo delle spese CP_1 Controparte_2
del doppio grado del giudizio, che liquida (già nella percentuale indicata) in € 443,00
pag. 5/6 per spese ed € 3.628,67 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. pone definitivamente per il 50% a carico di e per il 50% a carico Parte_1
di e le spese di ctu di entrambi i gradi, nella CP_1 Controparte_2
misura già liquidata con separati provvedimenti.
5 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di CP_1
e in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del Controparte_2
contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della sezione civile, in data 01/04/2025.
La ConSIliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6