Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4691del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16-1-2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in San Marcellino Parte_1 C.F._1
alla via Francesco Petrarca, 11 presso lo studio dell'Avv. Elena Morza che la rappresenta e la difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casandrino Controparte_1 C.F._2
alla via Andrea della Rossa, 16 presso lo studio dell' Avv. Giuseppina Grasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 6.6.2024, la ricorrente (nata a [...] il
22.12.1975), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli l' 11 giugno 2005 con il resistente
(nato a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...])- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti CP_2
civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni della separazione.
1
Nel costituirsi in giudizio il resistente eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda essendo intervenuta la riconciliazione;
nel merito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso di sé; l'assegno di mantenimento per i figli di € 400,00 (ossia 200,00 euro ciascuno) da porre a carico della madre, oltre le spese al 50%; con vittoria di spese.
All'udienza del 13 novembre 2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice Delegato;
sentite le parti veniva disposto rinvio per l'ascolto dei minori fissando l'udienza del 16-1-2025.
In data 13.1.2025, con nota depositata telematicamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo.
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare (ordinanza del 17 gennaio 2025), preso atto dell'accordo raggiunto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c.
Il PM ha espresso parere favorevole.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2 del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, autorizzato dal P.M. il 24.1.2022; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e tra le parti;
2. affidarsi i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione privilegiata presso la madre;
3. assegnarsi la casa coniugale, sita in Giugliano in Campania (NA), parco Pellicano via
Ripuaria 10, unitamente ai mobili che ne costituiscono l'arredo, alla Sig.ra nella Parte_1
qualità di genitore collocatario dei figli minori e;
Per_1 CP_2
4. le parti rinunciano sin da ora al reciproco mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
il sig. contribuirà a titolo di concorso per il mantenimento dei Controparte_1
figli minori e con il versamento della somma mensile di € 400,00, di cui 200,00 euro Per_1 CP_2
per ogni figlio, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese;
tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat automaticamente, senza bisogno di richiesta da parte dell'avente diritto secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. Il sig. si Controparte_1
2 R.G. n. 4691/2024
impegna alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie dei minori, preventivamente comunicate e concordate, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli Nord il 25.10.2019 ;
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita in favore del padre considerando l'età dei figli
e la vicinanza abitativa (nello stesso palazzo):
a) il padre potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze di vita dei medesimi, almeno due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 21.00 ed a fine settimana alterni;
b) tenuto conto che il sig. al momento non ha la possibilità di ospitare per il Controparte_1
pernottamento i propri figli in quanto condivide il piccolissimo appartamento attiguo alla casa coniugale con la propria madre, fintanto che tale circostanza permarrà e quindi non avrà possibilità di ospitare i minori, i coniugi concordano che due (2) fine settimana al mese, da concordarsi in base alle esigenze di lavoro e di salute dei sig.ri e , la sig.ra pernotterà presso CP_1 Pt_1 Pt_1
l' abitazione del proprio padre in Casavatore (NA) onde permettere al di poter trascorrere CP_1
il fine settimana con i propri figli;
c) per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali si applicherà il criterio dell'alternanza;
d) per quanto riguarda le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli una o due settimane consecutive o non consecutive nel mese di luglio o agosto da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
e) il sig. trascorrerà ad anni alterni il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori CP_1
oltre ai giorni della festa del Papà, il proprio onomastico e il proprio compleanno. Entrambi i genitori hanno diritto, nelle giornate in cui restano affidati all' altro genitore, di comunicare telefonicamente con gli stessi durante la giornata;
6- i signori e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione CP_1 Pt_1
della abituale dimora e/o residenza.
7- i coniugi dichiarano il reciproco consenso per il rilascio dei passaporti o di altri documenti o autorizzazioni amministrative valide per l'espatrio.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse sono conformi all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli l' 11 giugno 2005
(atto n. 130, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra (nata a Parte_1
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Napoli il 22.12.1975) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Controparte_1
parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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