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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/12/2025, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3171/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: C.F._5 Parte_6
), (C.F.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F.: ), tutti sia in proprio che in Parte_8 C.F._8 qualità di eredi di rappresentati e difesi, giusta procura, dall'Avv. Roberta Persona_1
CA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catania, Via Centuripe n. 2/A;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso i loro uffici siti in Milano, via Freguglia 1;
APPELLATO
pagina 1 di 40 (già (C.F. e P.IVA Controparte_3 CP_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, P.IVA_2 dall' Avv. Paolo Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano in Piazza della
Conciliazione n. 5;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. CP_5 C.F._9
TA EL EL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Euripide 3;
APPELLATO
(P. IVA ), in persona rappresentate legale pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Irene Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza della Conciliazione n. 5;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
UCCELLATORE, Parte_4 Parte_5 Parte_6
UCCELLATORE,
[...] Pt_7 Parte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi e disporsi il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, con nomina di nuovi Consulenti Tecnici d'Ufficio, per le ragioni ampiamente esposte in atto di appello, alla luce delle palesi incoerenze, contraddizioni ed omissioni che inficiano la relazione depositata in primo grado, al fine di accertare correttamente l'errore medico, il nesso di causalità e la valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla parte attrice.
NEL MERITO:
In totale riforma della sentenza n. 8983/2024, pubblicata il 16/10/2024 (R.G. n. 11478/2021), emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Serena Nicotra, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, accogliere tutte le domande e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente ritrascritte:
1) accertare e dichiarare che la morte del sig. avvenuta il 04.03.2013 Persona_1 all'interno della struttura carceraria di è stata causata da negligenza, imperizia e CP_4 inosservanza della buona arte medica del Dott. , medico di turno che lo ha avuto in cura, CP_5 pagina 2 di 40 nonché dalla condotta dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera SA ER di Monza e dalla responsabilità della e del per le causali esposte Controparte_7 Controparte_1 in atti;
accertato e dichiarato il nesso di causalità tra le suddette condotte e la morte;
2) per l'effetto, condannare il Dott. (C.F.: , in solido con l' CP_5 C.F._9 [...]
(C.F. e P.Iva , e con il Controparte_8 P.IVA_4 Controparte_1
, per le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti dagli attori, così determinati: danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, in favore degli attori, segnatamente:
€ 294.201,00 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_9 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 294.201,00 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_4 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 284.394,30 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_2 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 294.201,00 in favore di , o la diversa, maggiore o Parte_3 minore somma determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 127.487,10 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma Parte_5 determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 137.293,80 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma Parte_6 determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 127.487,10 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_7 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 137.293,80 in favore di o la diversa, maggiore o minore somma Parte_8 determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 40 danno non patrimoniale iure hereditatis in favore degli attori, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal decesso del sig. all'effettivo Persona_1 soddisfo;
€ 6.012,81 per danno patrimoniale proprio, documentato, in favore di , oltre Parte_9 interessi legali e rivalutazione monetaria dal decesso del sig. all'effettivo Persona_1 soddisfo.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o eccezioni inammissibili”.
Per Controparte_6
““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettando ogni domanda avanzata dai Signori
[...]
Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ed ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 tutti in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti del Sig. ; - Nel merito Persona_1 ed in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori Parte_9 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ed , tutti in proprio ed in qualità di
[...] Parte_7 Parte_8 eredi e prossimi congiunti del Sig. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Persona_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8983/2024 pubblicata il 16.10.2024, resa dal Tribunale di Milano,
Sezione I Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Nicotra e, per l'effetto, confermare quanto statuito nei confronti di e della rigettando ogni Controparte_9 Controparte_3 avversa domanda contro la medesima proposta e proponenda;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, dei due gradi di giudizio.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenga accertata una qualsivoglia responsabilità dei SAitari in forza presso la appellata, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e CP_3 provato, tenendo conto delle risultanze della CTU, della condotta degli altri appellati e del loro impatto causale nel determinismo dell'evento, nonché della SIR di polizza e dei massimali così come indicati nella narrativa del presente atto e con esclusione di ogni condanna solidale.
pagina 4 di 40 Quantomeno con la compensazione delle spese di lite e con espressa riserva di proporre domanda di rivalsa nei confronti del Dott. relativamente alle somme che dovesse CP_5 Controparte_9 essere condannata a pagare a favore degli appellanti, ove ne sussistano i presupposti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla controparte in quanto l'elaborato svolto nel precedente grado di giudizio è coerente e condivisibile, come ampiamente dedotto nella parte narrativa del presente atto e come del resto indicato anche nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi del primo grado.
Dal momento che la controparte ha dichiarato di reiterare le istanze istruttorie rigettate in primo grado, anche in questa sede ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dagli appellanti in primo grado perché sono documentali, valutativi e irrilevanti.
In particolare:
- I capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
tali capitoli sono comunque inammissibili anche perché formulati in maniera generica e tale da non far comprendere quando dovrebbero essere avvenuti questi episodi – i quali di per sé comunque non sono volti a provare nulla di rilevante – anche in considerazione dei periodi che il de cuius non ha trascorso con la famiglia poiché era detenuto.
- I capitoli 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 39 sono inammissibili in quanto valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi;
- I capitoli 20, 22, sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza.
La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Ad ogni modo, si osserva che tutti i capitoli dedotti dagli attori sono comunque inammissibili perché relativi a circostanze non direttamente conosciute dai testi.
pagina 5 di 40 Infatti, le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto sottoposto alla diretta percezione fisica del teste.
Secondo la Suprema Corte, occorre distinguere tra i testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio;
i secondi depongono, invece, su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro.
A tal proposito se già con riferimento ai testimoni “de relato” in genere, la rilevanza della deposizione si presenta attenuata perché indiretta, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice insieme ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, rispetto ai testimoni de relato actoris - che depongono su fatti e circostanze di cui sono informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio che ha, pertanto uno specifico interesse a prospettare una determinata ricostruzione dei fatti - la rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sulla dichiarazione di una parte del processo priva, di per sé, di valore probatorio e non sul fatto dell'oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (in termini Cass. n. 8358/2007; cfr. altresì Cass. n. 19774/2003; Cass. n. 43/ 1998).
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere facultati alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_1
Ci si oppone alla richiesta di prova orale in quanto i relativi capitoli sono inammissibili.
Ed invero:
- I capitoli 1, 22, 23 sono inammissibili poiché documentali.
- I capitoli 2, 3, 6, 10, 19, 22 sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini del decidere. - I capitoli 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, sono inammissibili poiché valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi.
- I capitoli da 2 a 9, 13 sono comunque inammissibili in quanto relativi a circostanze di cui il teste non ha avuto percezione diretta, ma che gli sono state semplicemente riferite. Si tratterebbe dunque di una testimonianza “de relato actoris”, come tale inammissibile.
- I capitoli 11, 12, 16, 17, 18 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate.
- I capitoli 20, 21 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza.
pagina 6 di 40 La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere ammessi alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_2
- Il capitolo 1 è inammissibile in quanto documentale.
- I capitoli 2, 3, 4, 5, 6 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate e comunque da provare documentalmente”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
[...]
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettando ogni domanda avanzata dai Signori
[...]
Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ed ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 tutti in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti del Sig. ; - Nel merito Persona_1 ed in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori Parte_9 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ed , tutti in proprio ed in qualità di
[...] Parte_7 Parte_8 eredi e prossimi congiunti del Sig. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Persona_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8983/2024 pubblicata il 16.10.2024, resa dal Tribunale di Milano,
Sezione I Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Nicotra e, per l'effetto, confermare quanto statuito nei confronti della rigettando ogni avversa domanda
contro
Controparte_3 la medesima proposta e proponenda;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, dei due gradi di giudizio.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenga accertata una qualsivoglia responsabilità dei SAitari in forza presso la appellata, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e CP_3 provato, tenendo conto delle risultanze della CTU, della condotta degli altri appellati e del loro impatto causale nel determinismo dell'evento, con esclusione di ogni condanna solidale.
pagina 7 di 40 Quantomeno con la compensazione delle spese di lite e con espressa riserva di proporre domanda di rivalsa nei confronti del Dott. relativamente alle somme che la dovesse essere CP_5 CP_3 condannata a pagare a favore degli appellanti, ove ne sussistano i presupposti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla controparte in quanto l'elaborato svolto nel precedente grado di giudizio è coerente e condivisibile, come ampiamente dedotto nella parte narrativa del presente atto e come del resto indicato anche nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi del primo grado.
Dal momento che la controparte ha dichiarato di reiterare le istanze istruttorie rigettate in primo grado, anche in questa sede ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dagli appellanti in primo grado perché sono documentali, valutativi e irrilevanti.
In particolare:
- I capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
tali capitoli sono comunque inammissibili anche perché formulati in maniera generica e tale da non far comprendere quando dovrebbero essere avvenuti questi episodi – i quali di per sé comunque non sono volti a provare nulla di rilevante – anche in considerazione dei periodi che il de cuius non ha trascorso con la famiglia poiché era detenuto.
- I capitoli 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 39 sono inammissibili in quanto valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi;
- I capitoli 20, 22, sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza.
La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Ad ogni modo, si osserva che tutti i capitoli dedotti dagli attori sono comunque inammissibili perché relativi a circostanze non direttamente conosciute dai testi.
pagina 8 di 40 Infatti, le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto sottoposto alla diretta percezione fisica del teste.
Secondo la Suprema Corte, occorre distinguere tra i testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio;
i secondi depongono, invece, su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro.
A tal proposito se già con riferimento ai testimoni “de relato” in genere, la rilevanza della deposizione si presenta attenuata perché indiretta, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice insieme ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, rispetto ai testimoni de relato actoris - che depongono su fatti e circostanze di cui sono informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio che ha, pertanto uno specifico interesse a prospettare una determinata ricostruzione dei fatti - la rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sulla dichiarazione di una parte del processo priva, di per sé, di valore probatorio e non sul fatto dell'oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (in termini Cass. n. 8358/2007; cfr. altresì Cass. n. 19774/2003; Cass. n. 43/ 1998).
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere facultati alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_1
Ci si oppone alla richiesta di prova orale in quanto i relativi capitoli sono inammissibili.
Ed invero:
- I capitoli 1, 22, 23 sono inammissibili poiché documentali.
- I capitoli 2, 3, 6, 10, 19, 22 sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini del decidere.
- I capitoli 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, sono inammissibili poiché valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi.
- I capitoli da 2 a 9, 13 sono comunque inammissibili in quanto relativi a circostanze di cui il teste non ha avuto percezione diretta, ma che gli sono state semplicemente riferite. Si tratterebbe dunque di una testimonianza “de relato actoris”, come tale inammissibile.
- I capitoli 11, 12, 16, 17, 18 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate.
- I capitoli 20, 21 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza. pagina 9 di 40 La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere ammessi alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_2
- Il capitolo 1 è inammissibile in quanto documentale.
- I capitoli 2, 3, 4, 5, 6 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate e comunque da provare documentalmente”.
Per Controparte_1
“Respingere l'appello e confermare la sentenza appellata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle competenze difensive del presente grado”.
Per CP_5
“Piaccia alla Corte Ecc.ma così giudicare
NEL MERITO
In via principale
Respingere siccome infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello ex adverso proposti e, per
l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza impugnata
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità del Dott. , condannare CP_5
(nella quale, come da ELiberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/4485 del CP_4
10/12/2015, è stata incorporata, a partire dal 01/01/2016, l'Azienda Ospedaliera SA ER di
Monza) e in via tra loro solidale o alternativa, la prima sino alla somma Controparte_6 di € 350.000,00 e la seconda per l'eventuale eccedenza, a mantenere indenne il Dott. da CP_5 ogni e qualsiasi somma che lo stesso fosse chiamato a corrispondere agli attori.
Vinte le spese del grado di giudizio.
Con ogni ulteriore riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 10 di 40 In data 4 marzo 2013 decedeva presso la Casa circondariale di in cui era Persona_1 CP_4 detenuto. (moglie), (figlia), (figlia), Parte_9 Parte_2 Parte_3 [...]
(figlia), (sorella), (fratello), Parte_4 Parte_5 Parte_6
(fratello) ed (fratello) convenivano in giudizio il Parte_7 Parte_8 dott. , l' e l'Azienda Ospedaliera SA ER di Monza, la CP_5 CP_4 [...]
e il , al fine di ottenere l'accertamento della loro Controparte_7 Controparte_1 responsabilità in ordine al decesso di , deducendo che tale evento fosse stato Persona_1 causato da condotte a loro ascrivibili.
Domandavano di condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'evento e precisamente:
➢ del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, di cui chiedevano la liquidazione come segue:
- pro capite a , e la somma di Euro Parte_10 Parte_4 Parte_3
294.201,00 (duecentonovantaqueattromiladuecentounomilaEuro), somma determinata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma (Anno 2019), oppure, la somma di €.
331.920,00 (TrecentotrentunomilanovecentoventimilaEuro) determinata in applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano (Anno 2018), o la diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- €. 284.394,30 (duecentoottantaquattromilatrecentonovantaquattromilaEuro//30), in favore di
, somma determinata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma Parte_2
(Anno 2019), oppure, la somma di €. 331.920,00
(TrecentotrentunomilanovecentoventimilaEuro) in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano (Anno 2018), o quella diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità
e/o giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- pro capite a e la somma di Euro 127.487,10 Parte_5 Parte_7
(centoventisettequattrocentoottantasetteEuro //10), somma determinata in applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Roma (Anno 2019), oppure, la somma di €. 144.130,00
(centoquarataquattrocentotrentaEuro) in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
(Anno 2018), o quella diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità e/o giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal decesso del sig. all'effettivo Persona_1 soddisfo;
pagina 11 di 40 - pro capite a e la somma di Euro Parte_6 Parte_8
137.293,80 (centotrentasetteduecentonovantatremilaEuro//80), somma determinata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma (Anno 2019), oppure la somma di €.
144.130,00 (centoquarataquattrocentotrentaEuro) in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano (Anno 2018), o quella diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità
e/o giustizia, interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
➢ del danno non patrimoniale iure hereditatis – cd. danno morale terminale (o danno morale soggettivo-danno catastrofale), per quanto patito dalla vittima in ordine alla percezione dell'imminenza della propria morte;
chiedevano che tale danno fosse liquidato secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali, dalla data del decesso all'effettivo soddisfo;
➢ del danno patrimoniale subito da , per spese funerarie e di sepoltura, per euro Parte_9
6.012,81, con riconoscimento degli interessi legali sulle somme liquidate, a decorrere dalla data del decesso sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento delle proprie domande, gli attori deducevano che:
− , detenuto presso la Casa circondariale di decedeva all'interno Persona_1 CP_4 della struttura in data 4 marzo 2013, alle ore 4:00, a seguito di arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare, insorta nel corso di un infarto miocardico acuto della parete anteriore del ventricolo sinistro, come accertato dall'esame autoptico;
− il detenuto era affetto da cardiopatia cronica, condizione nota ai sanitari in servizio presso la medesima struttura penitenziaria (cfr. allegato al fascicolo attoreo di primo grado e denominato
“stralcio diario clinico ); Persona_1
− secondo quanto risulterebbe dalle relazioni di servizio e dalla documentazione sanitaria (allegati al fascicolo attoreo di primo grado denominati “Relazione a firma Comm. Dr. ”, Per_2
“sommarie informazioni rese da ”, “comunicazione dell'avvenuto decesso del Testimone_1
4.03.2013”, “relazione a firma Sov.te ”, “Relazione di servizio a firma di Ass.te Persona_3
”, “sommarie informazioni rese da ), alle ore 1:30 Testimone_2 CP_5 [...]
, lamentando intensi dolori al torace, veniva condotto dall'agente di servizio in Persona_1 infermeria, ove il medico di turno, , lo sottoponeva a un elettrocardiogramma;
CP_5
− i riscontri tecnici dall'elettrocardiogramma venivano trasmessi da all'OS SA CP_5
ER di che ritrasmetteva a l'esito dell'elettrocardiogramma svolto, CP_4 CP_5 ritenendolo “senza indicazioni particolari”. L'ECG veniva refertato come “ai limiti di norma”;
− il medico di turno, , disponeva il rientro in cella del detenuto;
CP_5
pagina 12 di 40 − intorno alle ore 2:10, il detenuto manifestava conati di vomito, unitamente al persistere del dolore toracico;
il personale di vigilanza, allertato dal compagno di cella di , Persona_1 contattava nuovamente il medico di turno, , il quale, senza procedere ad una nuova visita CP_5 di , si limitava ad ordinare all'infermiere di somministrare il farmaco “Plasil” al Persona_1 detenuto per contrastare i conati;
− intorno alle ore 3:00, , continuando ad accusare dolori nella zona toracica, Persona_1 si accasciava sul pavimento della cella;
− , avvisato alle ore 3.10 dell'accaduto, si recava presso la cella del detenuto;
CP_5
− inutili erano le manovre rianimatorie eseguite dapprima da e successivamente dal CP_5 personale del 118, giunto in loco alle ore 3:25;
− alle ore 4:00 veniva constatato il decesso di . Persona_1
A seguito dei fatti così ricostruiti, gli attori imputavano la responsabilità del decesso di Persona_1 ai convenuti.
[...]
In particolare:
1) a , medico di turno nella casa circondariale di al momento della morte di CP_5 CP_4
veniva contestato, ex art 2043 c.c., di aver concorso alla causazione del Persona_1 decesso di con la propria condotta imprudente, imperita e negligente, Persona_1 consistita nell'aver trascurato i sintomi, palesi ed evidenti, dell'infarto.
Gli attori allegavano che : CP_5
- avrebbe sottovalutato i dolori nella zona toracica lamentati da la cui Persona_1 cardiopatia ed anamnesi gli erano note;
- si sarebbe limitato a trasmettere il tracciato dell'esame elettrocardiografico alla struttura
Ospedaliera SA ER di CP_4
- avrebbe sottovalutato la persistenza del dolore toracico del detenuto;
- avrebbe gestito l'episodio di vomito di senza procedere ad un nuovo esame obiettivo Persona_1 del paziente, limitandosi ad ordinare all'infermiere di somministrare a un farmaco anti Persona_1 vomito (Plasil).
2) All'Azienda Ospedaliera SA ER di Monza, in persona del legale rappresentante p.t., veniva contestata la responsabilità per la errata diagnosi sugli esiti dell'elettrocardiogramma, svolto su ed in particolare per aver rappresentato l'assenza di “indicazioni Persona_1 particolari”, a fronte di un soggetto che di lì a poco sarebbe morto a causa di un infarto, già in corso all'epoca degli esami diagnostici;
pagina 13 di 40 3) All' , in persona del legale rappresentante Controparte_10
p.t., veniva contestata la responsabilità, ex art. 1228 c.c., per il fatto del medico di turno, CP_5
, di cui al punto 1). Gli attori deducevano che i medici, operativi all'interno della struttura
[...] carceraria, fanno capo direttamente alla territorialmente competente, la quale è chiamata a CP_11 rispondere ex art. 1228 c.c. per i danni causati dal proprio personale dipendente.
4) Alla Casa Circondariale di e per essa al Ministero della Giustizia, veniva contestato di aver CP_4 concorso a causare la morte di perché veniva mantenuto, in violazione Persona_4 dell'art. 3 CEDU, dell'art. 32 Cost. e dell'art. 11 Ord. Pen, in uno stato detentivo non adatto alle sue condizioni di salute, ben note agli operatori della struttura carceraria. La struttura penitenziaria del Carcere di non sarebbe idonea alla reclusione di soggetti con patologie cardiache. CP_4
Si costituiva tempestivamente il , il quale rilevava l'infondatezza delle Controparte_1 domande attoree sostenendo che:
➢ in virtù del D.P.C.M. 1° aprile 2008, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione e l'organizzazione dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario rientrano nella competenza del Servizio SAitario Nazionale, e sono assicurate dalle
Regioni a statuto ordinario attraverso le aziende sanitarie territorialmente competenti, alle cui dipendenze è stato trasferito il personale sanitario che lavora nell'amministrazione penitenziaria.
Conseguentemente, gli organi dell'amministrazione penitenziaria ed il Controparte_1 non avrebbero alcuna competenza diretta in materia di assistenza sanitaria ai detenuti;
non sarebbe quindi configurabile alcuna responsabilità né della né del convenuto;
Controparte_7 CP_1
➢ era detenuto in uno stato compatibile con le sue esigenze cliniche. In Persona_1 particolare:
- le condizioni cliniche del detenuto non lasciavano presumere l'imminenza di un evento letale quale quello poi verificatosi, trattandosi di condizioni cliniche (“cardiopatia ischemico-ipertensiva e coronaropatia (…) con noti fattori di rischio cardiovascolari”, costituiti da “obesità, dislipidemia
e tabagismo, nonché un'anamnesi familiare positiva per patologie cardio-vascolari”) comuni a gran parte della popolazione;
- la Casa circondariale di era in grado di garantire un livello di assistenza sanitaria conforme a CP_4 quello previsto in altri istituti penitenziari, trovandosi, peraltro, in prossimità dell'OS SA
ER di dotato di un efficiente reparto di cardiologia;
CP_4
- l'intervento e l'assistenza del personale sanitario penitenziario erano stati tempestivi e corretti;
pagina 14 di 40 - non competeva alla Direzione della casa circondariale il trasferimento ad altra sede del detenuto o il mutamento del regime carcerario in altra misura;
in ogni caso, nessuna istanza in tal senso era stata presentata da Persona_1
- il GIP presso il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare custodiale inflitta a , rilevando l'assenza di elementi di incompatibilità con il Persona_1 regime detentivo (all. 1, 2, 3 fasc. di primo grado ); Controparte_1
➢ quanto al danno iure proprio, gli attori avrebbero dovuto allegare prove idonee a dimostrare gli effettivi legami con il defunto;
non ricorrevano, inoltre, i presupposti per il riconoscimento del danno iure hereditatis, non essendo emersa prova che avesse avuto lucida e Persona_1 consapevole percezione dell'imminenza della propria morte.
Si costituiva in giudizio l' (istituita con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Controparte_4
Giunta di Regione Lombardia, nella quale è confluita la titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Azienda Ospedaliera “SAN GERARDO” di Monza, in persona del Direttore Generale e
Legale Rappresentante pro tempore), chiedendo il rigetto delle domande attoree sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum. Deduceva, in particolare:
− l'inevitabilità dell'evento morte, anche qualora fosse stata adottata la condotta alternativa ipotizzata dagli attori;
anche se fosse stato immediatamente trasferito in ospedale, il decesso Persona_1 sarebbe comunque sopraggiunto;
− la correttezza della refertazione dell'ECG “nei limiti di norma”, circostanza peraltro non contestata, ed il rispetto delle linee guida in materia;
− la mancata prova, il cui onere grava sugli attori, del nesso causale tra le cure offerte e la morte di
; Persona_1
− la domanda di risarcimento del danno iure proprio non poteva essere accolta, in difetto di prova dell'esistenza di un rapporto parentale, caratterizzato da stabilità e da reciproca assistenza morale e materiale;
− non ricorrevano i presupposti per la liquidazione del danno iure hereditatis, considerata l'immediatezza del decesso e la mancanza di elementi idonei a configurare un danno da lucida agonia.
Si costituiva , che eccepiva: CP_5
− la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato degli attori, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità invocata;
− l'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte sua. Altro tracciato di ECG, effettuato a un mese prima, era sovrapponibile a quello del giorno del decesso;
Persona_1 pagina 15 di 40 − l'assenza di segnali d'allarme, che avrebbero giustificato il trasferimento del detenuto presso una struttura ospedaliera;
− l'esito negativo dell'indagine controfattuale;
anche nell'ipotesi di un immediato trasferimento del paziente presso una struttura ospedaliera, dopo l'episodio di vomito, non vi sarebbe stato tempo sufficiente per evitare il decesso;
− l'insussistenza dei danni non patrimoniali allegati, attesa l'incompatibilità dell'intensità del vincolo affettivo e dello sconvolgimento delle abitudini di vita, invocate dagli attori, con il protratto stato detentivo di . Peraltro, dalla documentazione agli atti emergevano solo Persona_1 sporadici incontri con la moglie e una delle figlie;
− l'infondatezza della domanda di risarcimento per danno catastrofale, non avendo gli attori provato che abbia avuto lucida percezione dell'imminenza della morte. Persona_1
, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevato da parte CP_5 dell' in forza del contratto (all. al fasc. di primo grado di denominato CP_4 CP_5
“contratto collaborazione”), da lui stipulato con l'OS SA ER (a cui è succeduta CP_4
; l'art. 11 riconosce al “Professionista” la copertura assicurativa per i rischi della responsabilità
[...] civile verso terzi, derivanti da comportamenti i colposi, salva la rivalsa per colpa grave e dolo.
Chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_6
(società di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo a cui , società Controparte_12 con cui è stata stipulata la polizza invocata da ha trasferito, dal 31.7.2020, la suddetta CP_5 polizza). chiedeva manlevato per ogni eventuale condanna risarcitoria eccedente la soglia, di CP_5
350.000,000 euro, della copertura assicurativa fornita da CP_4
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva fossero respinte le domande attoree, Controparte_6 deducendo l'assenza di responsabilità dell'Azienda assicurata e dei suoi sanitari, l'insussistenza di vincoli parentali tra gli attori e , tali da far sorgere un diritto al risarcimento del Persona_1 danno, nonché l'insussistenza degli elementi costitutivi del danno catastrofale.
In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di limitare il quantum risarcitorio nei limiti di quanto provato, tenendo conto dell' impatto causale, nella determinazione dell'evento, delle condotte degli altri convenuti;
l'esclusione di condanna solidale;
la limitazione entro i massimali di polizza.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica medico legale;
nominava CTU il dr. Per_5 sottoponendogli il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite e parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini ed accertamenti ritenuti necessari, e tenuto conto dello stato di salute preesistente di 1) Descrivano, sulla base della Persona_1 documentazione medica prodotta, le condizioni di alla data del 4 marzo 2013, Persona_1 pagina 16 di 40 nonché la sintomatologia insorta in tale data e tutti gli accertamenti eseguiti, le terapie somministrate
e le prestazioni svolte dal medico in servizio presso la casa circondariale, dai sanitari dell'Azienda
Ospedaliera e dal personale del 118 dal momento dell'insorgenza dei sintomi fino al decesso;
2) dicano se, valutate le complessive condizioni di salute e la sintomatologia di le Persona_1 prestazioni rese dal personale medico e non dei sanitari convenuti e del personale dell'azienda ospedaliera convenuta, siano state adeguate alle condizioni della paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, eseguite con la dovuta diligenza, perizia e prudenza, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto e corrispondenti alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica all'epoca dei fatti, avuto in particolare riguardo, con riferimento al medico in servizio presso la casa circondariale: a) all'adeguatezza della gestione sotto il profilo della valutazione della sintomatologia e della prescrizione dei necessari approfondimenti, precisando se sia stata appropriata, anche alla luce delle condizioni, età e sintomatologia del paziente, la scelta di prescrivere il solo controllo elettrocardiografico, indicando, eventualmente, quali altri accertamenti avrebbero dovuto essere prescritti e se la situazione richiedesse il trasferimento del paziente presso una struttura ospedaliera;
b) all'adeguatezza delle prestazioni rese successivamente ed in particolare della scelta di non visitare nuovamente il paziente e prescrivere terapia antivomito a seguito della persistenza della sintomatologia toracica e dell'episodio di vomito alimentare, indicando anche in tal caso quali sarebbe stata la condotta doverosa da porre in essere al fine del rispetto delle regole di perizia, diligenza e prudenza. Nel caso in cui nell'operato di tale sanitario sia ravvisabile imprudenza, negligenza ed imperizia, indichino la regola di prudenza, diligenza e della scienza medica che risulta violata nel caso concreto;
con riferimento all' : a) all'adeguatezza e correttezza della CP_4 refertazione dell'ECG da parte dei sanitari del SA ER di con particolare riferimento CP_4 all'assenza di indicazioni particolari. Nel caso in cui nell'operato del personale sanitario di tale struttura sia ravvisabile imprudenza, negligenza ed imperizia, indichino la regola di prudenza, diligenza e della scienza medica che risulta violata nel caso concreto. Precisino inoltre, ai fini della valutazione della condotta dei convenuti e di quelle, eventualmente diverse da tenersi nel caso in esame , se in base alle condizioni pregresse di salute del paziente, all'esito dei precedenti controlli di cui agli ECG acquisiti, il sig. potesse considerarsi soggetto a basso rischio di sviluppare Persona_1 un infarto miocardico o ad alto rischio;
3) accertino i CTU quali conseguenze negative siano derivate dall'operato del medico convenuto e del personale medico e non della struttura sanitaria convenuta, specificandone le cause;
dicano in particolare la causa della morte del paziente e se il verificarsi del decesso sia ricollegabile all'operato dei predetti e costituisca conseguenza della violazione, e in quale pagina 17 di 40 misura, dei doveri Firmato di diligenza, prudenza e perizia, e/o riconducibili all'eventuale grado di difficoltà della prestazione sanitaria eseguita o al decorso della malattia, o all'insorgere della patologia. Indichino inoltre la misura di incidenza sull'evento delle plurime condotte eventualmente riscontrate;
4) indichino se, in caso di esecuzione di prestazioni esenti da censure e in caso corretta e tempestiva adozione delle misure di prevenzione e/o delle terapie e prestazioni necessarie e/o del trasferimento immediato presso una struttura ospedaliera, vi sarebbero state possibilità di guarigione
o di sopravvivenza stimandone, ove possibile, la durata. Dicano sulla base della documentazione sanitaria in atti, se emergono elementi dai quali risulti che il paziente abbia avuto percezione della fine imminente e in caso positivo in quale momento;
5) riferiscano ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
Rilevato che il aveva prodotto gli estratti dei registri colloqui presso la Casa Controparte_1 circondariale di e gli estratti del registro di corrispondenza, ordinava al l'esibizione in CP_4 CP_1 giudizio degli estratti dei registri dei colloqui, delle case circondariali di Catania ed Augusta, per il periodo in cui il detenuto era stato ivi ristretto, dal 2008 fino al mese di gennaio 2013.
Con ordinanza del 5.10.2022, il Tribunale, in accoglimento della richiesta del CTU Per_5 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni nominava quale ulteriore consulente tecnico d'ufficio il dr. specialista in Cardiologia e Medicina Interna. In data 24 maggio 2023 veniva Per_6 depositata la relazione peritale, che stabiliva quanto segue:
1. decedeva all'età di 47 anni per un infarto miocardico acuto della parete Persona_1 postero-laterale ventricolare sinistra;
2. era affetto da numerosi fattori di rischio cardiovascolare e coronarico Persona_1
(fumatore attivo, sovrappeso, ipertensione arteriosa, dislipidemia e familiarità per cardiopatia ischemica); ad essi si aggiungeva il rischio di stress dovuto al regime carcerario ed alla scarsa aderenza alla terapia antipertensiva da parte del paziente, desumibile dal riscontro frequente di valori della pressione alti;
3. il personale sanitario del carcere era consapevole del rischio cardiovascolare del detenuto: negli ultimi cinque anni, il paziente era stato più volte visitato dai medici del carcere;
era stato monitorato con ECG, anche estemporanei, prontamente inviati per valutazione e refertazione a, ed era stato sottoposto a controlli cardiologici periodici presso il reparto di cardiologia OS SA
ER;
4. tra il 2010 e il 2012 il detenuto aveva già riferito dolori toracici e altri sintomi di precordialgia, a cui seguivano ECG con esiti nella norma;
pagina 18 di 40 5. la notte del 4.3.2013, veniva sottoposto tempestivamente ad ECG, Persona_1 prontamente inviato a, e refertato dall'OS SA ER, che non riscontrava alcuna anomalia;
6. gli esiti autoptici rilevavano l'avvenuto infarto miocardico acuto posterolaterale con localizzazione sub-endocardica. Trattasi di tipologia di infarto non rilevabile all'ECG nella fase iniziale, essendo noto nella letteratura medica che fino all'8% degli infarti miocardici acuti presentano un ECG normale alla prima presentazione;
più frequentemente, ciò avviene negli infarti che coinvolgono la parete posteriore vera, trattandosi della parte che più difficilmente riesce ad essere interamente esplorata dalle derivazioni elettrocardiografiche standard. Inoltre, l'esame autoptico documentava una prevalente localizzazione sub-endocardica dell'infarto (non a tutto spessore della parete del cuore); ciò potenzialmente aumentava le probabilità che, nel tracciato ECG eseguito poco dopo l'insorgenza dei sintomi, non fossero rilevabili alterazioni ischemiche acute, anche minime;
7. l'analisi comparata dei vari tracciati elettrocardiografici, eseguiti dal giugno 2011 al marzo 2013, consente di affermare che tutti fossero nella norma;
neppure dall'ultimo tracciato (ECG del
4.3.2013) emergono minime alterazioni dirette (segni di ischemia/lesione) o indirette (tachicardia, bradicardia, extrasistolia), riconducibili a un'ischemia cardiaca acuta in corso o, comunque, che potessero in qualche modo far sospettare l'imminenza di un evento aritmico fatale;
8. la scelta di di non sottoporre ad una nuova visita il paziente dopo l'episodio di vomito era CP_5 discutibile;
tuttavia, si deve tener conto della prossimità temporale alla visita precedente, effettuata
40 minuti prima, e corroborata da un ECG di esito normale. Tale contiguità temporale permette di ritenere che, anche qualora il paziente fosse stato in reparto ospedaliero di pronto soccorso, non sarebbe stato sottoposto ad una nuova visita in un così breve lasso di tempo;
9. il dipanarsi cronologico della vicenda non permette di esprimere un giudizio controfattuale che supporti l'ipotesi di una probabilità concreta di sopravvivenza di , perché Persona_1 nessun protocollo prevede la ripetizione dell'elettrocardiogramma a meno di due ore dal precedente, mentre il malore mortale si è verificato circa soli 100 minuti dopo la visita medica e l'elettrocardiogramma; l'eventuale esecuzione di esami ematochimici (ON) alle ore 1.30 non avrebbe consentito di impedire l'evento, in quanto i risultati non sarebbero stati disponibili in un tempo a ciò utile;
inoltre, è ipotizzabile che il valore della ON sarebbe potuto essere normale in quella fase, in considerazione della sua nota finestra temporale (la ON può infatti risultare normale nelle prime ore dell'infarto);
10. la morte del paziente non è dunque causalmente ricollegabile all'operato dei convenuti.
In seguito alle osservazioni avanzate dai Consulenti Tecnici di parte, i CCTTU, oltre a ribadire quanto già riportato, sottolineavano: pagina 19 di 40 11. che non era pensabile, in ambiente carcerario, inviare in Pronto Soccorso ogni detenuto manifestante un dolore toracico, essendo, all'interno delle strutture penitenziarie, necessaria una fase diagnostica di filtro, quale la prima visita e l'ECG a cui è stato sottoposto i cui esiti Persona_1 obiettivi non hanno fatto sorgere la necessità di trasferire il paziente in Pronto Soccorso;
12. la decisione di non visitare nuovamente il paziente dopo il vomito, per quanto discutibile, non ha influito sul decorso causale: anche se sottoposto a nuova visita dal medico di turno, non si sarebbe comunque scongiurato il decesso, per obiettiva mancanza di tempo utile e per limiti tecnici diagnostici dell'epoca.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8983/2024 pubblicata il 16 ottobre 2024, rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese del giudizio e le spese di CTU. In particolare:
1) riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da , poiché il dies a quo doveva CP_5 essere identificato non nella data del decesso, bensì nel momento in cui i danneggiati avevano avuto conoscenza della possibile natura illecita dell'evento, e cioè dalla perizia di parte del maggio 2014; rispetto a tale data, l'instaurazione del procedimento di mediazione, nel 2018, aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale. Era, inoltre, applicabile l'art. 1310 c.c.: pertanto, l'atto di citazione di , in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, notificato Parte_9 nel 2016 a Casa Circondariale, ASST di Monza e OS SA ER, Controparte_1 era idoneo a interrompere la prescrizione con efficacia anche nei confronti di;
CP_5
2) condivideva integralmente le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione;
3) riteneva, sulla scorta della CTU, non assolto dagli attori l'onere della prova, in ordine al nesso causale tra la morte di e la prestazione sanitaria resa da , Persona_1 CP_5 escludendo così la responsabilità extracontrattuale del medico. In particolare, rilevava che:
- l'intervento del medico di turno è stato tempestivo;
è stata conforme alle buone prassi, in tema di gestione del dolore toracico, la scelta di sottoporre il paziente ad elettrocardiogramma;
- il mancato invio del paziente al Pronto Soccorso non è risultato contrario ai canoni della diligenza e della prudenza, né quando il paziente ha riferito l'esordio della sintomatologia, né dopo l'arrivo dei risultati dell'ECG, il cui esito era stato negativo;
- la scelta di non sottoporre a nuova visita il paziente, dopo il manifestarsi di conati di vomito, non è stata conforme alle buone pratiche mediche e alle regole di cautela. Tuttavia, non è possibile affermare che la condotta alternativa lecita avrebbe scongiurato l'evento infausto. Ciò in quanto, a) la rapidità con cui si è dipanata la vicenda porta a dubitare sulla possibilità che i risultati pagina 20 di 40 diagnostici, in seguito ad una seconda visita, pervenissero in tempo utile per porre in essere un intervento salvavita e b) all'epoca dei fatti non era disponibile l'analisi della ON ad alta sensibilità, che riduce i tempi in cui tale valore rimane “muto”, pur in presenza di un evento ischemico in corso;
pertanto, anche qualora fosse stato sottoposto ad esame della Persona_1 ON (non ad alta velocità), il risultato dell'esame non sarebbe stato in grado di rivelare la patologia in atto.
4) riteneva estranea da responsabilità l' (che è succeduta all'OS SA ER di CP_4
, la quale eseguiva correttamente la lettura dell'elettrocardiogramma del 4 marzo 2013. I CP_4
CTU hanno confermato che il tracciato di tale ECG non presentava anomalie;
5) riteneva il estraneo da responsabilità, essendo infondati i rilievi degli Controparte_1 attori circa la condotta asseritamente colposa dei sanitari del carcere, quanto all'omesso trasferimento del detenuto in una struttura ospedaliera, e quanto alla compatibilità dello stato di salute del detenuto con la detenzione carceraria. In particolare:
- non aveva avanzato richieste formali di trasferimento per motivi sanitari;
Persona_1
- la perizia di dicembre 2012 (vd. all. 1,2 e 3 costituzione in giudizio di primo grado, fascicolo
), disposta dalla Corte d'Appello di Catania, aveva accertato la Controparte_1 compatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime carcerario;
6) disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità del caso trattato e dell'accertamento, nel corso del giudizio, della carenza di responsabilità professionale dei sanitari nella gestione della vicenda.
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_9 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
ed . Parte_7 Parte_8
Si costituivano in giudizio il;
Controparte_1 Controparte_3
(d'ora in avanti;
dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 e n. 7 CP_3 dell'1.1.2023, all. C comparsa di costituzione, emerge che, dall'1.1.2023, l' di è stata CP_4 CP_4 trasformata in;
Controparte_3 Controparte_6 CP_5
, che reiterava la domanda di manleva nei confronti della e di per l'ipotesi
[...] CP_3 CP_6 di accoglimento dell'appello.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 2 dicembre 2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, per ogni determinazione relativamente all'istanza degli appellanti di rinnovazione pagina 21 di 40 della CTU e per ogni altra istanza istruttoria. Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza del 2.12.2025; la causa veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del
16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della CTU, senza prendere in considerazione i rilievi dei CT, alla luce dei quali sarebbe stato opportuno che i CTU fossero chiamati a chiarimenti.
Richiamando i rilievi dei propri CT (vd. all. 10 fasc. attoreo primo grado), sostengono che:
- la sintomatologia accusata (dolore toracico persistente irradiato al braccio sinistro), alla luce dell' alto rischio coronarico del paziente (ipertensione, dislipidemia, fumo, sovrappeso, familiarità per patologie cardiovascolari), avrebbe dovuto indurre il medico di turno a disporre, già in occasione della prima visita al detenuto, il trasferimento di presso un Pronto Soccorso;
ciò Persona_1 avrebbe consentito di intercettare con certezza la fibrillazione ventricolare, insorta alle ore 3,10 del
04.03.2013, ed emendarla mediante defibrillazione. Invece, in concreto, l'intervento di defibrillazione (il cui successo sarebbe correlato alla sua tempestività) sarebbe avvenuto a distanza di un notevole lasso di tempo, pari a 25 minuti.
- in occasione della seconda chiamata (attorno alle ore 2:10 di notte, contestualmente ai conati di vomito) avrebbe dovuto disporre il trasferimento di presso l'ospedale più vicino;
CP_5 Persona_1 se avesse fatto ciò, l'arresto cardiaco sarebbe intervenuto nel corso del trasporto in ambulanza, a bordo della quale immediatamente i paramedici avrebbero potuto tentare la defibrillazione.
Contestano la CTU, nella parte in cui ritiene che la prossimità cronologica tra il sorgere dei sintomi
(conati di vomito manifestatisi attorno alle ore 2:10 di notte), che avrebbero reso necessaria una seconda visita, e la prima visita ad (ore 1:30 di notte) non avrebbe giustificato una nuova Persona_1 rivalutazione del paziente: “neppure se fosse stato in un pronto Soccorso, il medico lo avrebbe rivisitato a così breve distanza dalla visita precedente, quest'ultima corroborata da un ecg normale”.
Invece, una serie di elementi clinici indicativi di un infarto miocardico acuto in corso (- Sudorazione algida;
- Iniziali segni di scompenso cardiaco rilevabili all'ascoltazione del torace;
- Possibile aritmia cardiaca rilevabile all'ascoltazione cardiaca ed all'esame del polso periferico;
- Possibile ipotensione) avrebbero potuto essere rilevati, se fosse stato sottoposto ad una seconda visita medica. Persona_1
In applicazione del metodo controfattuale, la gestione alternativa e ideale sarebbe stata la seguente:
pagina 22 di 40 a) alle ore 1,30, in seguito alla effettuata visita, il medico del carcere avrebbe dovuto procedere alla valutazione della sintomatologia di e all'inquadramento anamnestico del paziente Persona_1
(cardiopatico, elevato profilo di rischio cardiovascolare); disporre il trasferimento c/o il più vicino
Pronto Soccorso ospedaliero al fine di garantire l'osservazione clinica, l'effettuazione dell'ECG e il primo prelievo per enzimi cardiaci.
b) Anche in assenza di trasferimento in ospedale, alle ore 2:30 (orario appena successivo ai conati di vomito) avrebbe dovuto effettuare una nuova visita medica, in seguito della quale, rilevata CP_5 la persistenza del dolore retrosternale e preso atto dei parametri vitali, il medico di turno avrebbe dovuto richiedere l'intervento dell'ambulanza per il trasporto in ospedale.
Tanto nel caso a) quanto nel caso b) l'arresto cardiaco sarebbe avvenuto in ambito ospedaliero, in area di emergenza, con possibilità di un immediato intervento idoneo ad impedire la morte.
Inoltre, gli appellanti censurano la CTU nella parte in cui ritiene che, dai risultati dell'ECG del
4.3.2013, non sarebbero emersi sintomi di un'ischemia cardiaca acuta. La normalità diagnostica di un esame elettrocardiografico, di per sé, non sarebbe sufficiente ad escludere la presenza di un'ischemia coronarica in atto, poiché, in più di un terzo di casi di ischemia coronarica in corso, l'ECG risulta normale. non sarebbe stato mai sottoposto ad approfondimenti diagnostici (ad esempio, test Persona_1 sotto sforzo o ecocardiografia), finalizzati alla ricerca di una ischemia coronarica nonostante il severo profilo di rischio cardiovascolare da cui era gravato.
Gli appellanti ribadiscono, infine, le conclusioni dei CT Dr. Vinci e Dr.ssa : Per_7
- la sintomatologia accusata da alle ore 1,30 del 04.03.2012 non veniva Persona_1 adeguatamente valutata dal medico di turno del carcere, ; CP_5
- ad non venivano somministrate cure adeguate al suo profilo di paziente cardiopatico, Persona_1 con un severo profilo di rischio per eventi coronarici;
- la corretta valutazione della sintomatologia da parte del medico di turno, e il conseguente trasferimento di in un Pronto Soccorso ospedaliero, per osservazione clinica e Persona_1 monitoraggio ECG e degli enzimi cardiaci, come previsto idealmente dalla letteratura scientifica, avrebbe consentito un pronto ed efficace e intervento sulla della fibrillazione ventricolare che insorse la notte del 04.03.2013, tale da impedirne la morte.
Gli appellanti, pertanto, chiedono la riforma della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha aderito sic
e simpliciter alle risultanze della CTU, senza tener conto delle osservazioni dei CT;
chiedono altresì alla Corte a disporre nuova consulenza medico-legale. pagina 23 di 40 Il , quanto a tale primo motivo di appello, contesta le conclusioni dei CT di Controparte_1 parte appellante, le cui tesi sarebbero prive di riscontro probatorio. Anzi, dal diario clinico di
(prodotto dagli attori con memoria istruttoria n. 2 e riportato nella relazione dei C.T.U., Persona_1 pag. 6) risulta che, in data 20.12.2012 (poco più di due mesi prima del decesso), egli fu Persona_1 sottoposto a visita cardiologica presso l'OS SA ER;
in data 26.1.2013 (poco più di un mese prima), fu sottoposto ad altra visita, a seguito della quale fu trovato in “buone condizioni generali” e sottoposto a specifica terapia. Tali circostanze, unitamente ai risultati dell'ECG del 4.3.2013, imporrebbero di ritenere conforme agli standards medici del tempo la scelta di di far riportare il CP_5 detenuto nella propria cella.
Quanto alla scelta di , di non visitare il paziente dopo la seconda segnalazione del personale CP_5 penitenziario, oltre a richiamare quanto sostenuto dai CTU, circa l'inutilità temporale della condotta alternativa, il osserva come nessun protocollo preveda che l'esame sia ripetuto a meno di due CP_1 ore dal precedente.
La eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, rilevando come nell'atto di CP_3 appello non sarebbero mai indicate le parti della sentenza che gli appellanti censurano, o i vizi lamentati, limitandosi a riproporre quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio.
Nel merito, sostiene che la CTU sia stata condotta in modo completo e scientificamente fondato, avendo accertato che la morte fu dovuta ad un evento improvviso ed imprevedibile, dato che l'elettrocardiogramma risultava normale, nonché inevitabile, neppure con un tempestivo trasferimento ospedaliero, poiché l'evento si è svoltoa in un tempo troppo breve per qualsiasi intervento efficace.
Evidenzia, altresì, che le osservazioni dei CT sono state tutte esaminate e confutate dalla CTU, la quale contiene una motivazione esaustiva e dettagliata. Non sussisterebbero ragioni per un rinnovo della CTU, né per chiamare i CTU a chiarimenti, poiché le conclusioni della perizia sono motivate e condivisibili e la mera non concordanza con le conclusioni della perizia di parte non costituisce una ragione per il rinnovo della CTU.
sostiene che il primo motivo d'appello è infondato;
il Tribunale avrebbe correttamente CP_5 motivato la decisione e non si sarebbe limitato a recepire acriticamente le conclusioni della CTU, ritenendole condivisibili in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, e fondate sull' applicazione di criteri tecnici esenti da censure, e avrebbe valutato le osservazioni dei CT, illustrando le ragioni della loro infondatezza.
pagina 24 di 40 La CTU, logica e scientificamente fondata, avrebbe ricostruito in modo completo i fatti e risposto puntualmente ai rilievi dei consulenti di parte, in particolare quanto all'esclusione del nesso causale tra la condotta di e il decesso. La sua condotta sarebbe stata corretta sotto ogni profilo, poiché CP_5 espletava l'esame necessario (elettrocardiogramma), che dava un esito nella norma. Non vi sarebbero stati segnali di allarme, tali da indurre il medico a disporre il trasferimento in ospedale, dal momento che le linee guida prevedono una rivalutazione elettrocardiografica a distanza di 6 ore dal primo esame
ECG. Anche qualora fosse stata eseguita una nuova visita dopo l'episodio di vomito, non vi sarebbero state ragioni per disporre nuovi esami diagnostici (da eseguire, secondo i protocolli, non prima di due ore dal primo esame); in ogni caso, anche qualora fossero stati disposti nuovi esami, non sarebbero giunti per tempo utile i relativi referti che, con altissima probabilità non si sarebbero discostati dai precedenti.
eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, rilevando come nell'atto di appello CP_6 non vengano mai indicate le parti della sentenza censurate, o i vizi lamentati;
viene riproposto quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio.
Richiama i limiti di operatività della polizza stipulata con la Ai sensi dell'art. 13 delle CP_3
Condizioni Generali di polizza (vd. allegato C cost.in appello , i sinistri che non superino CP_6
l'importo della pari ad euro 350.000,00, sono direttamente gestiti dalla Controparte_13 contraente. Solo oltre tale importo, e nei limiti dei massimali previsti (euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 20.000.000,00 per periodo assicurativo), può essere chiamata a rispondere. Pertanto CP_6 qualsiasi eventuale risarcimento, fino a euro 350.000,00, rimane integralmente a carico dell'assicurata, con conseguente rigetto della domanda formulata nei confronti della Compagnia.
sostiene l'infondatezza del motivo di appello: che la CTU avrebbe fornito una motivazione CP_6 completa, scientificamente corretta e pienamente supportata dai riscontri clinici e autoptici, riscontrando come l'ECG, eseguito poco prima dell'evento, era correttamente refertato come normale e come, per le caratteristiche dell'infarto e per la sua rapidissima evoluzione, non vi erano segnali che potessero far sospettare, ex ante, un'imminente aritmia fatale né permettere un intervento salvifico. La
CTU avrebbe inoltre risposto puntualmente alle osservazioni dei CT, evidenziando come nessun protocollo dell'epoca imponesse ulteriori accertamenti a così breve distanza dal primo ECG. Non vi sarebbero ragioni per un rinnovo della CTU, né per chiamare i CTU a chiarimenti.
La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello. Diversamente da quanto sostenuto da e gli appellanti hanno indicato la parte della sentenza che intendono CP_3 CP_6 censurare e le ragioni per cui ritengono la decisione del giudice di primo grado viziata. Inoltre, è pagina 25 di 40 evidente, dalla lettura delle deduzioni svolte a sostegno del primo motivo, che gli appellanti non si sono limitati a riproporre quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio.
Quanto al merito del primo motivo, la Corte ne rileva l'infondatezza.
Il Tribunale ha utilizzato la relazione peritale dei CTU, che non solo è congruente completa, ma anche puntualmente confuta le osservazioni dei CT.
Le censure degli appellanti sono smentite dai plurimi passaggi della sentenza di primo grado. in cui il
Tribunale valuta l'attendibilità delle ricostruzioni scientifiche prospettate dai CTU. Dalla sentenza emerge che il giudice di prime cure non si sia limitato a recepire per relationem i risultati della CTU, operazione, peraltro, ammissibile alla luce della congruità motivazionale della CTU, ma ne ha vagliato l'attendibilità, sotto il profilo metodologico, logico e del rispetto della garanzia del contraddittorio.
La Corte, anche alla luce delle deduzioni degli appellati ed in particolare di , ritiene utile riportare CP_5
(di seguito e in virgolettato) i passaggi della sentenza impugnata che mostrano il percorso motivazionale coltivato dal giudice di primo grado:
1) il Tribunale riporta i dati emergenti dall'elaborato dei CTU (vd pag. 6 della sentenza impugnata in cui il Tribunale apre il paragrafo numerato n. 2 e rubricato “La consulenza medico legale” asserendo che “Dalla relazione redatta dai CTU dott. e del dott. emergono i Per_5 Per_6 seguenti dati: […]”); non copia semplicemente in sentenza le argomentazioni dei CTU ma dedica un brano ad ogni circostanza esposta nell'elaborato peritale che ha ritenuto rilevante, dimostrando di avere analizzato le argomentazioni della relazione prima di aderire alle conclusioni;
2) dà atto della valutazione da parte dei CTU delle opinioni dei CT (v. pag. 11 della sentenza di primo grado in cui il giudice di primo grado afferma che “A seguito dell'invio delle osservazioni del
CT dell'attrice, i consulenti tecnici hanno ribadito le conclusioni rese nella bozza, evidenziando quanto segue: […]”). Tale passaggio dimostra che il Tribunale, e ancor prima il CTU, abbiano preso in considerazione le opinioni scientifiche dei CT degli appellanti, garantendo il rispetto del contraddittorio;
3) dedica un paragrafo (rubricato “La valutazione della consulenza tecnica” a pag. 8 della sentenza impugnata) alla valutazione in termini di attendibilità della CTU. Il Tribunale osserva che le conclusioni, a cui la CTU perviene, sono “frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.”. Lungi dall'integrare una mera formula di stile, tale pagina 26 di 40 passaggio motivazionale racchiude la valutazione di attendibilità eseguita dal giudice di primo grado.
Il giudizio positivo di attendibilità del Tribunale è condiviso dalla Corte.
La CTU è il risultato dell'analisi dei documenti prodotti dalle parti in giudizio, non contestati da alcuna delle parti, ed analizzati dai CTU, che ne hanno dato un'interpretazione scientifica puntualmente motivata. I CTU hanno in particolare concentrato la loro attenzione sulla cartella clinica di , Persona_1 dalla quale hanno tratto il profilo di soggetto cardiopatico del detenuto;
sullo storico di visite a cui il detenuto si era sottoposto negli anni precedenti;
e sul tracciato dell'ECG effettuato la notte Persona_1 del 4.3.2013. Nella valutazione di tale documentazione, anche alla luce delle censure dei CT, non emerge che i CTU abbiano fatto applicazione di criteri tecnico-scientifici censurabili. Emerge, di contro, che la CTU è corredata da una congrua e logica motivazione. Di qui la condivisibile affermazione del Tribunale secondo cui le argomentazioni dei CTU sono “fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione”.
Si rileva, inoltre come risulti rispettato il contraddittorio durante l'insieme delle operazioni peritali;
che l'elaborato peritale ha risposto compiutamente al quesito sottoposto dal Tribunale.
I CTU dopo aver tracciato lo storico clinico di e descritto analiticamente i fatti che hanno
Persona_1 condotto al decesso di , si sono approfonditamente soffermati sui due punti che il Tribunale
Persona_1 ha ritenuto cruciali nella risoluzione della vicenda. Il primo relativo alla scelta del medico di turno di far riaccomodare nella propria cella dopo la prima visita supportata da ECG;
il secondo
Persona_1 relativo alla scelta del medico di turno di non sottoporre nuovamente a visita dopo
Persona_1
l'insorgenza di conati di vomito nel detenuto. Tali punti sono stati ripresi dal giudice di primo grado
(pag. 9,10 e 11 della sentenza di primo grado) che ha spiegato le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni dei CTU.
La Corte, premesso che tali punti verranno ampiamente approfonditi nel merito nella trattazione del terzo motivo di appello, si limita qui a rilevare come i CTU abbiano analizzato con particolare scrupolo tali segmenti della vicenda ed hanno reso, in relazione ad essi, le proprie valutazioni.
Infine, anche alla luce di quanto già esposto, deve disattendersi l'ulteriore censura degli appellanti secondo cui i CTU, e conseguentemente il Tribunale, non hanno tenuto in considerazione le argomentazioni dei CT. La relazione peritale definitiva, infatti, contiene una sezione dedicata alla risposta alle osservazioni dei CT (vd. pag. 11 ss. della CTU), in cui i CTU rispondono compiutamente alle osservazioni dei CT, illustrando le ragioni che li inducono a non condividerle. Inoltre, in vari pagina 27 di 40 passaggi dell'elaborato peritale i CTU fanno riferimento espresso, talvolta riportandone testualmente il contenuto, a quanto osservato dai CT (vd. pag. 12 ss CTU).
Si rileva, inoltre, come con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato che la CTU sarebbe contraddittoria nella parte in cui prima condivide le osservazioni dei CT poi si discosta dalle conclusioni rassegnate dagli stessi consulenti tecnici di parte. Tali affermazioni dimostrano come il
CTU abbia tenuto in debita considerazione le opinioni dei CT.
La sentenza, peraltro, ha più volte fatto riferimento alle osservazioni dei CT nel corso della motivazione. Ad esempio, il Tribunale afferma quanto segue: “Le osservazioni del CT delle attrici e le deduzioni svolte dalla difesa non si reputano idonee né a disattendere il giudizio espresso dagli ausiliari del giudice, né a disporre approfondimenti tecnici. Da un lato le repliche svolte dai consulenti tecnici appaiono esaustive rispetto alle note critiche dei consulenti di parte ed alle successive deduzioni difensive svolte dagli attori sia sul tema della gestione del paziente al momento dell'insorgenza della sintomatologia, sia quanto all'aspetto dell'improbabilità di un esito diverso.
[…]. Dall'altro lato, l'osservazione sul fatto che in un ambiente protetto come quello ospedaliero si sarebbe potuto intervenire tempestivamente per risolvere positivamente la fibrillazione ventricolare successivamente occorsa, non appare supportata da elementi concreti, considerato che non si rilevano censure su tempestività e natura degli interventi di rianimazione posti in essere dal personale della struttura carceraria e dal personale del 118 e che i rilievi desumibili dalla consulenza e dalla documentazione medica acquisita sulla gravità e sul carattere acuto dell'infarto insorto non hanno consentito di formulare un giudizio sull'esistenza di concrete possibilità di sopravvivenza del paziente,
a fronte del verificarsi della sua perdita di conoscenza, anche in caso di precedente trasferimento nella struttura ospedaliera” (pag. 10 e 11 della sentenza di primo grado).
Alla luce di quanto esposto, la Corte, osservato che il giudice di primo grado ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'elaborato peritale, congruamente motivato e rispettoso delle osservazioni dei CT, rigetta il primo motivo di appello e la richiesta degli appellanti di disporre una nuova CTU.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la contraddittorietà della relazione peritale, in relazione ai rilievi dei CT e la conseguente illogicità della sentenza.
Gli appellanti affermano che i CTU, pur premettendo nell'elaborato peritale di condividere numerosi profili critici evidenziati dai consulenti tecnici di parte (quali, l'elevato rischio cardiovascolare di pagina 28 di 40 , la discutibilità della mancata rivalutazione clinica del paziente e la maggiore correttezza di Persona_1 un approccio più prudente, con ripetizione dell'ECG e prelievo ematico per enzimi cardiaci), giungono a conclusioni inconferenti con tali premesse e a conclusioni divergenti da quelle tracciate dai consulenti di parte.
In particolare, censurano le argomentazioni dei CTU nella parte in cui, pur qualificando come discutibile la scelta di di non sottoporre a nuova visita il detenuto , dopo l'insorgere CP_5 Persona_1 dei conati di vomito, sostengono che il diverso comportamento sanitario non avrebbe in ogni caso scongiurato l'evento morte, visto l'esiguo lasso di tempo intercorso tra l'episodio di vomito e il malore fatale. Tali argomentazioni si fonderebbero sulla censurabile affermazione, da parte dei CTU, che, nell'ambito di una struttura penitenziaria, non sarebbe ipotizzabile disporre il trasferimento in pronto soccorso di ogni detenuto che lamenti un disturbo, essendo necessario prevedere sistemi di filtro che, nel caso di dolore toracico, consistono negli ECG ed una visita medica.
Gli appellanti censurano la parte della motivazione (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), perché contraddittoria, in cui il Tribunale, dopo aver espressamente ritenuto non conforme alle buone pratiche mediche la scelta di di non sottoporre ad una nuova visita il paziente, all'insorgere dei conati di CP_5 vomito, conclude che non è possibile affermare che diversa condotta del sanitario avrebbe scongiurato l'evento. L'asserita contraddittorietà sarebbe sintomo della mancata autonomia valutativa del Giudice rispetto all'elaborato dei CTU;
il Tribunale avrebbe dovuto approfondire la questione mediante l'ausilio di altri consulenti tecnici d'ufficio.
In merito al secondo motivo d'appello, Il nulla ha dedotto. Controparte_1
e ciascuna nella propria comparsa di costituzione e risposta, eccepiscono, CP_3 CP_6 preliminarmente, l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo d'appello.
Le appellate osservano che il secondo motivo d'appello verte sulle medesime contestazioni del primo motivo di appello e, pertanto, rinviano alle osservazioni svolte in relazione al primo motivo di gravame.
In particolare, sostengono l'infondatezza del secondo motivo di appello, ribadendo che la CTU collegiale ha risposto in modo puntuale e coerente ai rilievi dei consulenti di parte;
insistono, infine, nell'evidenziare che non sono emerse ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto rinnovare la CTU.
ritiene infondato il motivo, sostenendo che non emerga alcuna contraddizione nella CP_5 relazione peritale e nella sentenza impugnata: il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU, ha affermato che, anche qualora il medico di turno US avesse adottato una condotta più “virtuosa” pagina 29 di 40 (nuova visita del paziente, nuovo ECG e prelievo ematico, da inviare all'ospedale per esame degli enzimi cardiaci), la morte di sarebbe stata comunque inevitabile, poiché i tempi tecnici non Persona_1 avrebbero consentito un intervento salvifico.
La Corte ritiene il motivo infondato.
Si osserva che l'adesione da parte della CTU ad alcune osservazioni dei CT non contraddice il discostamento della CTU dalle conclusioni a cui pervengono i CT. Osservando in concreto l'elaborato peritale, difatti, emerge come i CTU hanno esplicato le ragioni per cui le osservazioni dei CT, astrattamente condivise dai CTU, non possono trovare applicazione in relazione al decesso di
. Persona_1
Oggetto di doglianza degli appellanti è il passaggio dell'elaborato peritale in cui i CTU, pur asserendo, in condivisione con le osservazioni dei CT, che la scelta di , consistita nel non sottoporre a CP_5 nuova visita dopo l'insorgere dei conati di vomito, sia discutibile, concludevano che, anche Persona_1 qualora avesse visitato nuovamente , la morte di quest'ultimo non si sarebbe potuta CP_5 Persona_1 evitare. Si riporta testualmente di seguito il passaggio della relazione peritale (pag. 10), che gli appellanti censurano: “Vi è poi anche da dire che la scelta di non rivisitare il paziente alla segnalazione di un episodio di vomito alimentare è sicuramente decisione discutibile e tuttavia deve tenersi conto della vicinanza cronologica alla precedente visita ed al criterio cosiddetto ex adiuvantibus che permette di verificare se un farmaco influisce o meno sulla sintomatologia, così da indirizzare la diagnosi in una direzione piuttosto che in una differente: erano infatti passati solo 40 minuti al massimo dalla visita medica e dall'elettrocardiogramma, con tempistica quindi che permette di ritenere che neppure se fosse stato in un P.S. il medico lo avrebbe rivisitato a così breve distanza dalla visita precedente, quest'ultima pure corroborata da un ECG normale”.
La Corte non ravvisa nessuna contraddizione in tale passaggio dell'elaborato peritale. I CTU espongono le ragioni per cui la scelta di non visitare nuovamente , per quanto discutibile, Persona_1 non sia censurabile. La circostanza che fossero passati solo 40 minuti dalla prima visita di , Persona_1 peraltro corroborata da un ECG con esito nella norma, consente ai CTU di osservare che anche in
Pronto Soccorso, ove si sarebbe dovuto trovare secondo gli appellanti, il detenuto non Persona_1 sarebbe stato sottoposto a nuova visita.
Peraltro, i CTU, a fronte delle osservazioni dei CT, ribadiscono di non concordare “con la mancata rivalutazione clinica diretta del paziente” da parte di;
tuttavia, “tenuto anche conto delle CP_5 potenzialità diagnostiche di quell'epoca, in particolare della non disponibilità dell'analisi della ON ad alta sensibilità” evidenziano che anche qualora fosse sottoposto a nuova Persona_1 pagina 30 di 40 visita, non è possibile ritenere, nei termini del “più probabile che non”, che sarebbe stata intercettata l'ischemia miocardica, o che i sanitari avessero il tempo di reagire con scelte utili ad evitare il decesso
(vd. pag 14 e 15 della relazione peritale).
Proseguono asserendo che “Il comportamento virtuoso sarebbe stato quello di visitare nuovamente il paziente, forse ripetere l'ECG e prelevare un campione di sangue, così da poterlo inviare all'ospedale di riferimento per la valutazione degli enzimi di necrosi miocardica. È però davvero difficile pensare che, quand'anche ciò fosse stato deciso e fatto, 1) la risposta dal laboratorio sarebbe arrivata in tempo utile ed inoltre 2) nessuna certezza (ed anzi pare più probabile il contrario per quanto detto circa la cinetica della ON allora dosabile) può affermarsi sul fatto che tali esami ematochimici avrebbero dato motivo di allarme”.
A fronte dei riportati passaggi dell'elaborato peritale, la Corte non può fare a meno di dar evidenza alla linearità del ragionamento dei CTU, scevro da contraddittorietà e da vizi di logicità.
Parimenti infondata è la doglianza degli appellanti circa l'asserita illogicità della sentenza di primo grado, nella parte in cui prima afferma che la condotta omissiva di , consistita nel non sottoporre CP_5
a nuova visita Uccellatore dopo l'insorgere dei conati di vomito, “non […]sia stata conforme alle buone pratiche mediche ed alle regole di cautela”(pag. 10 della sentenza di primo grado); poi conclude nel ritenere esente da responsabilità il medico in quanto l'evento morte non si sarebbe evitato anche se avesse osservato la condotta alternativa omessa. CP_5
La Corte rileva che il Tribunale ha ampiamento esposto le ragioni per cui l'evento morte non si sarebbe in ogni caso evitato, richiamando le considerazioni dei CTU. Deve, del resto, rammentarsi che l'accertamento della colpa involge due profili: da un lato, il discostamento del danneggiante dalle regole cautelari;
dall'altro, la prova, nei termini probabilistici del “più probabile che non” che la condotta rispettosa delle regole cautelari avrebbe evitato l'evento dannoso.
Il Tribunale si è ampiamente soffermato su tale secondo profilo, ed ha concluso, rilevando che la morte di non sarebbe stata in ogni caso evitata. Persona_1
Pertanto la Corte, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene la CTU e la sentenza di primo esenti da vizi di contraddittorietà e illogicità. Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
pagina 31 di 40 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha affermato la responsabilità di , medico di turno presso la casa di reclusione di il 4.3.2013, CP_5 CP_4 per la morte del detenuto. Sostengono che il medico ha tenuto una condotta imprudente, negligente e imperita, che ha concorso a causare la morte di . In particolare, rimproverano a di Persona_1 CP_5 aver trascurato i sintomi palesi ed evidenti di un infarto già in corso, limitandosi, all'esito della prima visita, a trasmettere il tracciato dell'ECG alla struttura ospedaliera SA ER di CP_4 rimproverano a di aver omesso di visitare nuovamente il paziente nonostante la persistenza di CP_5 dolore toracico e la comparsa di conati di vomito, e di essersi limitato a disporre la sola somministrazione di un farmaco antiemetico.
In ordine al terzo motivo di appello, Il nulla deduce. Controparte_1
La e premettono, nelle rispettive comparse di costituzione in appello, di voler CP_3 CP_6 trattare congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di appello. Eccepiscono l'inammissibilità del terzo e quarto motivo d'appello per le medesime ragioni esposte in relazione all'inammissibilità del primo e del secondo.
In relazione alla responsabilità di (oggetto del terzo motivo di appello), le appellate CP_5 ritengono corretta la ricostruzione della CTU, fatta propria dal giudice di primo grado. Per quanto attiene al tracciato inviato da per la lettura all'OS S. ER, le appellate osservano come CP_5 il Dott. Perito del P.M. nell'ambito del procedimento penale, instauratosi in seguito alla Per_6 vicenda, ha confermato che il tracciato era nei limiti di norma, sovrapponibile per caratteristiche a tracciati di ECG precedentemente effettuati (pagg. 16 e 17 dell'atto di costituzione della . CP_3
La Dott.ssa anch'ella Perito del P.M. in sede penale, facendo riferimento alle linee guida per Per_8 la valutazione del rischio coronarico, ha concluso che non vi erano elementi per identificare l'urgenza cardiologica o per inviare in P.S.; a fronte del referto negativo dell'ECG, era indicata solo Persona_1 una rivalutazione elettrocardiografica entro le successive 6 ore.
In ottica controfattuale, le appellate evidenziano che, tra l'esordio della sintomatologia e l'arresto cardiaco sono trascorse meno di 2 ore;
pertanto, anche nell'ipotesi che fossero stati effettuati i test enzimatici, sarebbero materialmente mancati i tempi tecnici per il trasferimento del paziente presso il
Pronto Soccorso ospedaliero, e l'arresto cardiaco si sarebbe comunque verificato, senza possibilità materiale di porre in atto misure di supporto rianimatorio migliori di quelle che il paziente ha ricevuto.
In ogni caso, i danneggiati non avrebbero assolto all'onere, che sugli stessi incombe, della prova del nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento dannoso.
pagina 32 di 40 Di conseguenza non si potrebbe affermare neppure la responsabilità della dal momento CP_3 che sarebbe emerso come, ex ante (unica valutazione rilevante), la condotta di (e di conseguenza CP_5 della non possa essere in alcun modo censurata. CP_3
ribadisce, in via cautelativa, la riserva di rivalsa nei confronti di per ogni somma che CP_6 CP_5 eventualmente sia costretta a pagare in conseguenza della presente sentenza.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le appellate sostengono che gli appellanti non avrebbero dimostrato le conseguenze dannose, asseritamente sofferte, della morte di . Persona_1
Contestano, inoltre, la richiesta degli appellanti di liquidazione del danno secondo le Tabelle del
Tribunale di Roma anziché del Tribunale di Milano e di riconoscimento di un minimo “garantito.
Quanto al danno “catastrofale”, le appellate ne sostengono la non risarcibilità dal momento che gli appellanti non avrebbero provato la coscienza di dell'approssimarsi della morte. Persona_1
eccepisce l'inesistenza del terzo motivo di appello, per non avere l'appellante indicato CP_5 quali parti della sentenza intenda censurare, né aver formulato specifiche doglianze, limitandosi ad affermare in modo generico la responsabilità di . CP_5
Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di responsabilità medica, spetta al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso lamentato, evidenzia come tale prova non sia stata fornita dagli appellati, con la conseguente impossibilità di ritenere responsabile ex art 2043 c.c.. In relazione ai danni CP_5 invocati dagli appellanti, richiama integralmente quanto già dedotto in comparsa di risposta del CP_5 giudizio di primo grado.
La Corte osserva che il motivo d'appello è ammissibile. Per quanto le doglianze degli appellanti siano formulate in termini generici, è possibile individuare la parte della sentenza sottoposta a censura e le ragioni per cui gli appellanti ne chiedono la riforma.
Nel merito il motivo è infondato. Il Tribunale ha evidenziato specifiche condotte di , per CP_5 escluderne la responsabilità: la scelta del medico di non trasferire al pronto soccorso il detenuto, dopo la prima visita con ECG alle ore 1.30; la scelta di di non visitare nuovamente dopo CP_5 Persona_1
l'insorgere dei conati di vomito. Secondo gli appellanti si tratterebbe di condotte colpose, che hanno avuto un effetto causale nel verificarsi della morte di : se la condotta di fosse stata Persona_1 CP_5 diligente, secondo le soluzioni delineate dal ragionamento controfattuale degli appellanti, l'evento si sarebbe scongiurato.
pagina 33 di 40 Quanto alla prima condotta, la Corte osserva che nessun rimprovero può essere mosso a . Infatti, CP_5 il medico ha visitato prontamente il detenuto;
lo ha sottoposto ad ECG;
il referto di questo, tempestivamente ricevuto dal SA ER, non rilevava alcuna anomalia o segno di fibrillazione.
ha confrontato i vari tracciati ECG e li ha ritenuti sovrapponibili. La relazione peritale conferma CP_5 che non vi sono stati errori nella lettura del tracciato, che non segnalava anomalie: “Anche confrontando l'ultimo tracciato ECG del 4.3.2013 con i precedenti, non è possibile identificare neppure minime alterazioni dirette (segni di ischemia/lesione) o indirette (tachicardia, bradicardia, extrasistolia) che possano essere riconducibili a un'ischemia cardiaca acuta in corso o, comunque, che potessero in qualche modo far sospettare l'imminenza di un evento aritmico fatale”. E ancora: “Nel caso specifico, la prima fase reattiva al disturbo soggettivamente lamentato è stata messa in atto, sottoponendolo ad un ECG e gli scriventi ritengono condivisibile sia la tempistica di effettuazione ed invio del tracciato, sia la successiva refertazione. Le risultanze di tale fase diagnostica erano rassicuranti e quindi si condivide la decisione di non inviare - in quel momento - il paziente ad un posto di P.S., il che non significa che fosse esaurita la fase diagnostica.”
Quanto alla seconda condotta, la Corte osserva che, anche qualora fosse stata adottata, gli appellanti non hanno provato che sarebbe stata evitata la morte di . La relazione peritale, infatti, Persona_1 seppure qualifichi la mancata rivalutazione clinica diretta del paziente come scelta “discutibile”, ha indicato chiaramente come non fosse previsto, dal protocollo all'epoca prevalente, secondo la migliore scienza medica, il ripetersi a così breve distanza né di una visita né di un ECG per la trattazione di caso con la sintomatologia che presentava. Le conclusioni dei CTU trovano conferma, peraltro, Persona_1 anche in quelle della d.ssa perito del PM, che, facendo riferimento alle linee guida per la Per_8 valutazione del rischio coronarico, ha concluso che non vi erano elementi per identificare l'urgenza cardiologica o per inviare in P.S.; a fronte del tracciato ECG negativo, era indicata solo una Persona_1 rivalutazione elettrocardiografica entro le successive 6 ore. La condotta, che, secondo gli appellanti,
avrebbe dovuto tenere, non era, in altre parole, doverosa, alla luce della migliore scienza medica CP_5 all'epoca dell'evento.
La relazione peritale ha, inoltre, escluso l'efficienza causale della scelta di , tenuto anche conto CP_5 delle potenzialità diagnostiche di quell'epoca, in particolare della non disponibilità dell'analisi della ON ad alta sensibilità, che ha una finestra diagnostica muta più breve di quella allora disponibile
(6-9 ore dall'esordio dei sintomi). Il breve tempo in concreto intercorso tra episodio di vomito e arresto cardiaco (60 minuti), non permette di ritenere “più probabile che non” che potesse in concreto non solo pagina 34 di 40 intercettarsi l'ischemia miocardica, ma anche effettuare indagini diagnostiche e/o praticare terapie o manovre utili ad evitare il decesso.
Le motivazioni del Tribunale, a tale riguardo, sono congrue: “non è possibile affermare che, con ragionevole probabilità, una diversa condotta sarebbe stata in grado di scongiurare l'evento. In particolare, vengono in rilievo due aspetti dirimenti ai fini di tale valutazione. Il primo è quello del ristretto spazio temporale in cui si sono verificati gli eventi, che è di circa un'ora tra l'insorgenza del vomito alimentare e il momento in cui si è accasciato a terra ed ha perso Persona_1 conoscenza. Proprio la considerazione dei tempi occorrenti per l'effettuazione del prelievo e per la valutazione degli enzimi di necrosi cardiaca e la refertazione degli stessi ha portato i consulenti tecnici
a dubitare sulla possibilità che i risultati pervenissero in tempo utile per porre in essere un intervento salvavita. Il secondo riguarda la tipologia di esami disponibili all'epoca dei fatti, e segnatamente il fatto che in quegli anni non vi era ancora l'analisi della ON ad alta sensibilità, che ha il vantaggio di ridurre i tempi in cui tale valore rimane “muto” pur in presenza di un evento ischemico in corso, rispetto alla finestra di 6-9 ore dall'esordio dei sintomi durante la quale, in base al metodo di analisi tradizionale, tale valore avrebbe potuto essere ancora normale. Ciò implica che, anche in caso di disponibilità del referto di tale esame in tempo utile rispetto al verificarsi del malore fatale, vi sarebbero state concrete possibilità che il risultato della ON non fosse in grado di rivelare la grave patologia in atto. Peraltro, come si evince dall'elaborato, tali fattori avrebbero inciso negativamente sulla possibilità di mutare il corso della vicenda anche qualora il sig. fosse Persona_1 stato inviato in PS al momento dell'esordio della sintomatologia, dato che il ristretto arco temporale di circa due ore tra tale momento ed il verificarsi della perdita di conoscenza, i tempi richiesti per
l'esecuzione e refertazione dei doverosi controlli (ECG e analisi degli enzimi) ed i probabili esiti degli stessi. Pertanto, alla luce di tali rilievi, si ritiene di condividere le valutazioni degli ausiliari in ordine all'impossibilità di esprimere un giudizio controfattuale che supporti l'esistenza di concrete possibilità di sopravvivenza di anche in caso di una condotta conforme a quella dell'agente Persona_1 modello”.
Deve, pertanto, concludersi, che, in primo luogo, non è risultato provato che la condotta in concreto assunta da sia stata negligente, alla luce di quanto dal medesimo esigibile in virtù della migliore CP_5 scienza medica dell'epoca; in secondo luogo, che gli appellanti, sui quali incombe l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del medico, asseritamente errata, e l'evento dannoso (ex multis Cass. Sez.
3, 31/07/2024) non hanno assolto a tale onere. Il motivo di appello, pertanto, essendo infondato, non può essere accolto.
pagina 35 di 40 Con il quarto motivo, gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere il giudice di primo grado riconosciuto la responsabilità concorrente della della CP_3 [...]
e del nella vicenda che ha condotto al decesso del Controparte_7 Controparte_1 detenuto. Sostengono la responsabilità della per l' errore diagnostico, consistito nell'aver CP_3 rappresentato l'assenza di “indicazioni particolari” nel referto dell'ECG, nonostante che Persona_1 avesse, già durante tale esame, un infarto poi rilevatosi fatale. Ne sostengono, inoltre, la responsabilità ex art. 1228 c.c. per il fatto colposo del proprio ausiliario, , medico in servizio presso la struttura CP_5 penitenziaria, che, sottovalutando i sintomi di , avrebbe omesso di disporre il trasferimento Persona_1 del detenuto in ospedale, che avrebbe evitato l'evento morte. La struttura sanitaria risponderebbe contrattualmente dei danni cagionati dal proprio personale, sia per effetto del principio di immedesimazione organica, sia per effetto della disciplina di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c..
La Casa Circondariale di e per essa il Giustizia (vd. pag. 46 atto di appello), CP_4 Controparte_1 sarebbero responsabili, per aver concorso a causare la morte di , in quanto quest'ultimo Persona_1 veniva mantenuto, in violazione dell'art. 3 CEDU, dell'art. 32 Cost. e dell'art. 11 Ord. Pen, in uno stato detentivo non adatto alle sue condizioni di salute, ben note agli operatori della struttura carceraria. Gli appellanti asseriscono la natura fuorviante della comunicazione di “idoneità” della struttura carceraria a fornire le cure al detenuto;
essa avrebbe condizionato le decisioni dei magistrati, che hanno rigettato le richieste del detenuto di collocamento in un centro clinico o in misura domiciliare. La Casa circondariale di non sarebbe struttura idonea alla reclusione di soggetti con patologie cardiache CP_4
In ordine al quarto motivo di appello, il chiede il rigetto dell'appello, Controparte_1 sostenendone l'infondatezza. Afferma la propria estraneità al sistema di assistenza sanitaria ai detenuti e a qualsiasi responsabilità per carenze o inefficienze della medesima. Infatti, con il D.P.C.M. 1° aprile
2008, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 244/2007, le funzioni sanitarie del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono state trasferite al Servizio SAitario Nazionale, che ne assicura l'adempimento per il tramite delle Regioni e delle Aziende SAitarie Locali competenti.
Il personale medico operante negli istituti penitenziari (e nel caso di specie, ) è alle dipendenze CP_5
Cont delle e non più dal . Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può Controparte_1 essere ritenuta responsabile per eventuali carenze o inefficienze delle cure sanitarie prestate dal personale medico penitenziario.
Il ritiene non condivisibili le tesi degli appellanti, secondo le quali Stato, Regioni, Comuni, CP_1
Cont e istituti penitenziari sarebbero congiuntamente responsabili della protezione della salute dei pagina 36 di 40 detenuti. Tali enti sarebbero tenuti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutelare la salute dei detenuti, pur senza responsabilità solidale tra loro per gli illeciti commessi dal singolo ente.
Al personale della Casa Circondariale di non può, secondo il , muoversi alcun CP_4 CP_1 rimprovero, perché ha segnalato tempestivamente i sintomi lamentati da al medico di turno, Persona_1 ed ha prestato assistenza compatibilmente con le proprie competenze e responsabilità. Non sarebbero provate le allegazioni degli appellanti, secondo le quali sarebbe stato tenuto in un contesto Persona_1 detentivo inidoneo alle sue condizioni di salute;
e il avrebbe indotto in errore l'autorità CP_1 giudiziaria, cui aveva rivolto istanza di concessione degli arresti domiciliari o di Persona_1 trasferimento ad altra struttura idonea. In particolare, il afferma che: CP_1
- le condizioni cliniche di , comuni a gran parte della popolazione (cardiopatia Persona_1 ischemico-pretensiva e coronopatia con noti fattori di rischio cardiovascolari quali obesità, obesità, dislipidemia e tabagismo, nonché un'anamnesi familiare positiva per patologie cardio-vascolari), non avrebbero lasciato presumere la probabilità di un evento letale come quello verificatosi, in soggetto mai in precedenza colpito da infarto.
- la Casa Circondariale di sarebbe struttura idonea ad ospitare detenuti in condizioni CP_4 analoghe a quelle di : disporrebbe di adeguati strumenti sanitari (tra cui ECG refertabile Persona_1 in collegamento con l'OS SA ER, sito a poca distanza dall'istituto penitenziario e dotato di un virtuoso reparto di cardiologia) e garantirebbe standard di assistenza analoghi a quelli degli altri istituti penitenziari.
- nessuna valutazione di compatibilità tra le condizioni di salute di e il regime detentivo Persona_1 sarebbe stata effettuata dal Direttore della Casa Circondariale di o dal personale sanitario CP_4 della struttura penitenziaria. La richiesta di revoca della misura cautelare custodiale (vd. all. 2 e 3 atto di costituzione fasc. primo grado del ), avanzata dal detenuto, veniva rigettata dal GIP CP_1 di Catania, sulla base delle valutazioni di un perito medico-legale appositamente nominato, che aveva ritenuto la custodia in carcere compatibile con le condizioni di salute di . Nessun Persona_1 rimprovero, pertanto, può muoversi all'amministrazione penitenziaria, a cui non compete disporre il trasferimento dei detenuti né sostituire il regime detentivo con altra misura.
In via subordinata, il nega qualsiasi nesso causale tra le condotte contestate a e il CP_1 CP_5 decesso. Richiama le conclusioni dei CTU, secondo cui veniva assistito correttamente dal Persona_1 personale medico;
la morte improvvisa per fibrillazione ventricolare non sarebbe stata prevedibile né evitabile, per mancanza di tempo utile a intervenire efficacemente.
pagina 37 di 40 , infine, anche la quantificazione del danno iure proprio invocato dagli appellanti, osservando Pt_11 che i danneggiati non hanno provato la sussistenza di un legame affettivo concreto con il defunto;
quanto al danno iure hereditatis, osserva il Ministero che non ha avuto una percezione Persona_1 della propria fine tale da configurare un danno da lucida agonia.
La e trattano congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di appello, come sopra CP_3 CP_6 riportato. nulla deduce. CP_5
La Corte, ritenuto ammissibile il motivo d'appello, poiché gli appellanti, per quanto abbiano meramente ripetuto le istanze avanzate con l'atto di citazione di primo grado, hanno individuato le parti della sentenza di cui chiedono la riforma e, sia pur in termini generici, le censure mosse alla decisione del Tribunale, ritiene il motivo infondato.
Quanto alla invocata responsabilità della deve rilevarsi che non vi è prova di alcun errore CP_3 diagnostico, da parte della struttura ospedaliera, relativamente all'ECG a cui è stato sottoposto il 4.3.2013. Gli appellanti si sono limitati ad allegare un generico errore diagnostico Persona_1 dell'OS, presumendolo dalla circostanza che , dopo l'ECG, che non riscontrava Persona_1 alcuna anomalia, è morto per arresto cardiaco. L'allegazione, tuttavia, è totalmente generica e non congruente con quanto rilevabile dal tracciato dell'ECG. Gli appellanti non hanno provato che il tracciato ECG, di cui non hanno messo in discussione la correttezza diagnostica, è stato male interpretato. I CTU, peraltro, hanno evidenziato che dallo stesso non emergeva alcuna anomalia, né hanno individuato alcun errore nella refertazione. Pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile alla sotto tale profilo. CP_3
Inoltre, la Corte si limita ad osservare che, non essendovi alcun fatto addebitabile a , l'ente non CP_5 può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Quanto alla di e per essa del , la Corte respinge le Controparte_7 CP_4 Controparte_1 deduzioni degli appellanti e osserva, in primo luogo, come in forza dell'impianto normativo vigente
(D.P.C.M. 1° aprile 2008,nelle attribuzioniione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 244/2007) le funzioni sanitarie del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rientrano nelle attribuzione del
Servizio SAitario Nazionale, che ne assicura l'adempimento per il tramite delle Regioni e delle
Aziende SAitarie Locali competenti. Dal momento che il personale medico, operante negli istituti Cont penitenziari, non è alle dipendenze del , ma delle l'amministrazione Controparte_1 penitenziaria non può essere ritenuta responsabile per eventuali carenze o inefficienze delle cure sanitarie prestate dal personale medico penitenziario.
pagina 38 di 40 In secondo luogo, l'amministrazione penitenziaria si limita a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria, quanto alla tipologia di sanzione. In particolare, compete all'A.G. la scelta di riservare al soggetto il regime di detenzione in carcere ovvero l'adozione di misure alternative alla Con detenzione. La valutazione di compatibilità di con il regime detentivo è stata presa dall' Persona_1 che, pochi mesi prima della morte, aveva disposto una perizia medico-legale per valutare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con lo stato di detenzione in carcere;
sulla scorta delle conclusioni peritali aveva disposto il rigetto della domanda di di revoca della misura Persona_1 cautelare custodiale (vd. all. 2 e 3 alla costituzione in giudizio di primo grado del ). CP_1
In terzo luogo, la Corte osserva il mancato riscontro probatorio delle allegazioni, peraltro generiche, degli appellanti, che avevano l'onere assertivo e probatorio al riguardo circa l'inadeguatezza della
[...]
di a rendere assistenza sanitaria a soggetti cardiopatici. CP_7 CP_4
Gli appellanti si sono limitati ad asserire che la di e per essa il Controparte_7 CP_4 [...]
, fosse inadeguata alla gestione di soggetti cardiopatici, in quanto era Controparte_1 Persona_1 deceduto all'interno dell'istituto penitenziario. Gli appellanti avrebbero dovuto allegare le circostanze specifiche che renderebbero inadeguata la casa circondariale di in seguito, avrebbero dovuto CP_4 dare la prova che è deceduto a causa dell'inadeguatezza della struttura penitenziaria, e non, Persona_1 come hanno fatto, dedurre l'asserita inidoneità della di dalla morte del Controparte_7 CP_4 medesimo. Il fatto che la Casa Circondariale di sia dotata di strumentistica diagnostica adeguata CP_4
(ECG); che sia sita vicino all'OS SA ER di dotato di un reparto di cardiologia;
la CP_4 tempestività, non contestata, delle cure apprestate da e dal personale del carcere, dimostrano CP_5
l'adeguatezza del medesimo rispetto alle censure sollevate dagli appellanti.
In conclusione, alla luce di tutte considerazioni che precedono, i motivi di appello sono infondati e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Alla rifusione delle spese del presente grado, attesa la loro totale soccombenza, sono condannati in solido gli appellanti. Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, come modificato, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi in grado di appello. Gli appellanti, dunque devono essere condannati, in solido tra loro, a versare € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge al Ministero della Giustizia;
€ 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge alla € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_3
pagina 39 di 40 come per legge, a;
€ 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_5 come per legge ad CP_6
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio
2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
I. rigetta l'appello, e conferma integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 8983/2024;
II. condanna , , Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ed Parte_12 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del , della
[...] Controparte_1 [...]
di e di , delle spese di lite Controparte_3 CP_5 Controparte_6 del presente grado, che si liquidano, per ciascuno degli appellati, in euro 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il Consigliere rel. est.
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dr. Andrea Vischi pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3171/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F.: C.F._5 Parte_6
), (C.F.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F.: ), tutti sia in proprio che in Parte_8 C.F._8 qualità di eredi di rappresentati e difesi, giusta procura, dall'Avv. Roberta Persona_1
CA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Catania, Via Centuripe n. 2/A;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso i loro uffici siti in Milano, via Freguglia 1;
APPELLATO
pagina 1 di 40 (già (C.F. e P.IVA Controparte_3 CP_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, P.IVA_2 dall' Avv. Paolo Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano in Piazza della
Conciliazione n. 5;
APPELLATA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura, dall'Avv. CP_5 C.F._9
TA EL EL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Euripide 3;
APPELLATO
(P. IVA ), in persona rappresentate legale pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Irene Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Piazza della Conciliazione n. 5;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
UCCELLATORE, Parte_4 Parte_5 Parte_6
UCCELLATORE,
[...] Pt_7 Parte_8
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi e disporsi il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, con nomina di nuovi Consulenti Tecnici d'Ufficio, per le ragioni ampiamente esposte in atto di appello, alla luce delle palesi incoerenze, contraddizioni ed omissioni che inficiano la relazione depositata in primo grado, al fine di accertare correttamente l'errore medico, il nesso di causalità e la valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dalla parte attrice.
NEL MERITO:
In totale riforma della sentenza n. 8983/2024, pubblicata il 16/10/2024 (R.G. n. 11478/2021), emessa dal Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Serena Nicotra, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti e, per l'effetto, accogliere tutte le domande e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e qui di seguito integralmente ritrascritte:
1) accertare e dichiarare che la morte del sig. avvenuta il 04.03.2013 Persona_1 all'interno della struttura carceraria di è stata causata da negligenza, imperizia e CP_4 inosservanza della buona arte medica del Dott. , medico di turno che lo ha avuto in cura, CP_5 pagina 2 di 40 nonché dalla condotta dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera SA ER di Monza e dalla responsabilità della e del per le causali esposte Controparte_7 Controparte_1 in atti;
accertato e dichiarato il nesso di causalità tra le suddette condotte e la morte;
2) per l'effetto, condannare il Dott. (C.F.: , in solido con l' CP_5 C.F._9 [...]
(C.F. e P.Iva , e con il Controparte_8 P.IVA_4 Controparte_1
, per le rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti dagli attori, così determinati: danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale, in favore degli attori, segnatamente:
€ 294.201,00 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_9 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 294.201,00 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_4 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 284.394,30 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_2 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 294.201,00 in favore di , o la diversa, maggiore o Parte_3 minore somma determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 127.487,10 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma Parte_5 determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 137.293,80 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma Parte_6 determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 127.487,10 in favore di , o la diversa, maggiore o minore somma determinata Parte_7 secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
€ 137.293,80 in favore di o la diversa, maggiore o minore somma Parte_8 determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
pagina 3 di 40 danno non patrimoniale iure hereditatis in favore degli attori, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal decesso del sig. all'effettivo Persona_1 soddisfo;
€ 6.012,81 per danno patrimoniale proprio, documentato, in favore di , oltre Parte_9 interessi legali e rivalutazione monetaria dal decesso del sig. all'effettivo Persona_1 soddisfo.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o eccezioni inammissibili”.
Per Controparte_6
““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettando ogni domanda avanzata dai Signori
[...]
Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ed ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 tutti in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti del Sig. ; - Nel merito Persona_1 ed in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori Parte_9 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ed , tutti in proprio ed in qualità di
[...] Parte_7 Parte_8 eredi e prossimi congiunti del Sig. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Persona_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8983/2024 pubblicata il 16.10.2024, resa dal Tribunale di Milano,
Sezione I Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Nicotra e, per l'effetto, confermare quanto statuito nei confronti di e della rigettando ogni Controparte_9 Controparte_3 avversa domanda contro la medesima proposta e proponenda;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, dei due gradi di giudizio.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenga accertata una qualsivoglia responsabilità dei SAitari in forza presso la appellata, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e CP_3 provato, tenendo conto delle risultanze della CTU, della condotta degli altri appellati e del loro impatto causale nel determinismo dell'evento, nonché della SIR di polizza e dei massimali così come indicati nella narrativa del presente atto e con esclusione di ogni condanna solidale.
pagina 4 di 40 Quantomeno con la compensazione delle spese di lite e con espressa riserva di proporre domanda di rivalsa nei confronti del Dott. relativamente alle somme che dovesse CP_5 Controparte_9 essere condannata a pagare a favore degli appellanti, ove ne sussistano i presupposti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla controparte in quanto l'elaborato svolto nel precedente grado di giudizio è coerente e condivisibile, come ampiamente dedotto nella parte narrativa del presente atto e come del resto indicato anche nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi del primo grado.
Dal momento che la controparte ha dichiarato di reiterare le istanze istruttorie rigettate in primo grado, anche in questa sede ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dagli appellanti in primo grado perché sono documentali, valutativi e irrilevanti.
In particolare:
- I capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
tali capitoli sono comunque inammissibili anche perché formulati in maniera generica e tale da non far comprendere quando dovrebbero essere avvenuti questi episodi – i quali di per sé comunque non sono volti a provare nulla di rilevante – anche in considerazione dei periodi che il de cuius non ha trascorso con la famiglia poiché era detenuto.
- I capitoli 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 39 sono inammissibili in quanto valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi;
- I capitoli 20, 22, sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza.
La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Ad ogni modo, si osserva che tutti i capitoli dedotti dagli attori sono comunque inammissibili perché relativi a circostanze non direttamente conosciute dai testi.
pagina 5 di 40 Infatti, le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto sottoposto alla diretta percezione fisica del teste.
Secondo la Suprema Corte, occorre distinguere tra i testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio;
i secondi depongono, invece, su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro.
A tal proposito se già con riferimento ai testimoni “de relato” in genere, la rilevanza della deposizione si presenta attenuata perché indiretta, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice insieme ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, rispetto ai testimoni de relato actoris - che depongono su fatti e circostanze di cui sono informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio che ha, pertanto uno specifico interesse a prospettare una determinata ricostruzione dei fatti - la rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sulla dichiarazione di una parte del processo priva, di per sé, di valore probatorio e non sul fatto dell'oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (in termini Cass. n. 8358/2007; cfr. altresì Cass. n. 19774/2003; Cass. n. 43/ 1998).
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere facultati alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_1
Ci si oppone alla richiesta di prova orale in quanto i relativi capitoli sono inammissibili.
Ed invero:
- I capitoli 1, 22, 23 sono inammissibili poiché documentali.
- I capitoli 2, 3, 6, 10, 19, 22 sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini del decidere. - I capitoli 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, sono inammissibili poiché valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi.
- I capitoli da 2 a 9, 13 sono comunque inammissibili in quanto relativi a circostanze di cui il teste non ha avuto percezione diretta, ma che gli sono state semplicemente riferite. Si tratterebbe dunque di una testimonianza “de relato actoris”, come tale inammissibile.
- I capitoli 11, 12, 16, 17, 18 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate.
- I capitoli 20, 21 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza.
pagina 6 di 40 La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere ammessi alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_2
- Il capitolo 1 è inammissibile in quanto documentale.
- I capitoli 2, 3, 4, 5, 6 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate e comunque da provare documentalmente”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
[...]
- In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettando ogni domanda avanzata dai Signori
[...]
Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ed ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 tutti in proprio ed in qualità di eredi e prossimi congiunti del Sig. ; - Nel merito Persona_1 ed in via principale, rigettare l'appello proposto dai Signori Parte_9 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ed , tutti in proprio ed in qualità di
[...] Parte_7 Parte_8 eredi e prossimi congiunti del Sig. per tutti i motivi esposti in narrativa e, per Persona_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8983/2024 pubblicata il 16.10.2024, resa dal Tribunale di Milano,
Sezione I Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Nicotra e, per l'effetto, confermare quanto statuito nei confronti della rigettando ogni avversa domanda
contro
Controparte_3 la medesima proposta e proponenda;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, dei due gradi di giudizio.
- Nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenga accertata una qualsivoglia responsabilità dei SAitari in forza presso la appellata, limitarsi il quantum solamente negli stretti limiti del giusto e CP_3 provato, tenendo conto delle risultanze della CTU, della condotta degli altri appellati e del loro impatto causale nel determinismo dell'evento, con esclusione di ogni condanna solidale.
pagina 7 di 40 Quantomeno con la compensazione delle spese di lite e con espressa riserva di proporre domanda di rivalsa nei confronti del Dott. relativamente alle somme che la dovesse essere CP_5 CP_3 condannata a pagare a favore degli appellanti, ove ne sussistano i presupposti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla richiesta di rinnovo della CTU avanzata dalla controparte in quanto l'elaborato svolto nel precedente grado di giudizio è coerente e condivisibile, come ampiamente dedotto nella parte narrativa del presente atto e come del resto indicato anche nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi del primo grado.
Dal momento che la controparte ha dichiarato di reiterare le istanze istruttorie rigettate in primo grado, anche in questa sede ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dagli appellanti in primo grado perché sono documentali, valutativi e irrilevanti.
In particolare:
- I capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini della decisione;
tali capitoli sono comunque inammissibili anche perché formulati in maniera generica e tale da non far comprendere quando dovrebbero essere avvenuti questi episodi – i quali di per sé comunque non sono volti a provare nulla di rilevante – anche in considerazione dei periodi che il de cuius non ha trascorso con la famiglia poiché era detenuto.
- I capitoli 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 39 sono inammissibili in quanto valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi;
- I capitoli 20, 22, sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza.
La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Ad ogni modo, si osserva che tutti i capitoli dedotti dagli attori sono comunque inammissibili perché relativi a circostanze non direttamente conosciute dai testi.
pagina 8 di 40 Infatti, le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto sottoposto alla diretta percezione fisica del teste.
Secondo la Suprema Corte, occorre distinguere tra i testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal medesimo soggetto che ha proposto il giudizio;
i secondi depongono, invece, su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro.
A tal proposito se già con riferimento ai testimoni “de relato” in genere, la rilevanza della deposizione si presenta attenuata perché indiretta, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice insieme ad altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, rispetto ai testimoni de relato actoris - che depongono su fatti e circostanze di cui sono informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio che ha, pertanto uno specifico interesse a prospettare una determinata ricostruzione dei fatti - la rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sulla dichiarazione di una parte del processo priva, di per sé, di valore probatorio e non sul fatto dell'oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (in termini Cass. n. 8358/2007; cfr. altresì Cass. n. 19774/2003; Cass. n. 43/ 1998).
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere facultati alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_1
Ci si oppone alla richiesta di prova orale in quanto i relativi capitoli sono inammissibili.
Ed invero:
- I capitoli 1, 22, 23 sono inammissibili poiché documentali.
- I capitoli 2, 3, 6, 10, 19, 22 sono inammissibili in quanto irrilevanti, poiché vertono su circostanze ininfluenti ai fini del decidere.
- I capitoli 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, sono inammissibili poiché valutativi: la prova deve avere ad oggetto fatti e non giudizi o valutazioni sui medesimi.
- I capitoli da 2 a 9, 13 sono comunque inammissibili in quanto relativi a circostanze di cui il teste non ha avuto percezione diretta, ma che gli sono state semplicemente riferite. Si tratterebbe dunque di una testimonianza “de relato actoris”, come tale inammissibile.
- I capitoli 11, 12, 16, 17, 18 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate.
- I capitoli 20, 21 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze negative.
Infatti, sulla base del noto brocardo negativa non sunt probanda, è considerata inammissibile la prova testimoniale avente ad oggetto fatti negativi, e ciò in base allo evidente presupposto che, ben difficilmente, il teste sarebbe in grado di escludere, in assoluto, la verificazione di una determinata circostanza. pagina 9 di 40 La parte che deve fondare la propria domanda od eccezione sulla dimostrazione di una circostanza di fatto negativa deve farlo ricorrendo alla dimostrazione di un fatto positivo idoneo a far desumere il fatto negativo.
Pertanto, va sicuramente esclusa l'istanza di ammissione a provare per testimoni una circostanza meramente negativa e, quindi, riguardante un fatto mai avvenuto ossia un non fatto.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede essere ammessi alla prova contraria.
- Quanto alla richiesta di prova testimoniale del Sig. Testimone_2
- Il capitolo 1 è inammissibile in quanto documentale.
- I capitoli 2, 3, 4, 5, 6 sono inammissibili in quanto relativi a circostanze non contestate e comunque da provare documentalmente”.
Per Controparte_1
“Respingere l'appello e confermare la sentenza appellata, con condanna degli appellanti alla rifusione delle competenze difensive del presente grado”.
Per CP_5
“Piaccia alla Corte Ecc.ma così giudicare
NEL MERITO
In via principale
Respingere siccome infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello ex adverso proposti e, per
l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della sentenza impugnata
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità del Dott. , condannare CP_5
(nella quale, come da ELiberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/4485 del CP_4
10/12/2015, è stata incorporata, a partire dal 01/01/2016, l'Azienda Ospedaliera SA ER di
Monza) e in via tra loro solidale o alternativa, la prima sino alla somma Controparte_6 di € 350.000,00 e la seconda per l'eventuale eccedenza, a mantenere indenne il Dott. da CP_5 ogni e qualsiasi somma che lo stesso fosse chiamato a corrispondere agli attori.
Vinte le spese del grado di giudizio.
Con ogni ulteriore riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 10 di 40 In data 4 marzo 2013 decedeva presso la Casa circondariale di in cui era Persona_1 CP_4 detenuto. (moglie), (figlia), (figlia), Parte_9 Parte_2 Parte_3 [...]
(figlia), (sorella), (fratello), Parte_4 Parte_5 Parte_6
(fratello) ed (fratello) convenivano in giudizio il Parte_7 Parte_8 dott. , l' e l'Azienda Ospedaliera SA ER di Monza, la CP_5 CP_4 [...]
e il , al fine di ottenere l'accertamento della loro Controparte_7 Controparte_1 responsabilità in ordine al decesso di , deducendo che tale evento fosse stato Persona_1 causato da condotte a loro ascrivibili.
Domandavano di condannare i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'evento e precisamente:
➢ del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, di cui chiedevano la liquidazione come segue:
- pro capite a , e la somma di Euro Parte_10 Parte_4 Parte_3
294.201,00 (duecentonovantaqueattromiladuecentounomilaEuro), somma determinata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma (Anno 2019), oppure, la somma di €.
331.920,00 (TrecentotrentunomilanovecentoventimilaEuro) determinata in applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Milano (Anno 2018), o la diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- €. 284.394,30 (duecentoottantaquattromilatrecentonovantaquattromilaEuro//30), in favore di
, somma determinata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma Parte_2
(Anno 2019), oppure, la somma di €. 331.920,00
(TrecentotrentunomilanovecentoventimilaEuro) in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano (Anno 2018), o quella diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità
e/o giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- pro capite a e la somma di Euro 127.487,10 Parte_5 Parte_7
(centoventisettequattrocentoottantasetteEuro //10), somma determinata in applicazione delle
Tabelle del Tribunale di Roma (Anno 2019), oppure, la somma di €. 144.130,00
(centoquarataquattrocentotrentaEuro) in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
(Anno 2018), o quella diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità e/o giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal decesso del sig. all'effettivo Persona_1 soddisfo;
pagina 11 di 40 - pro capite a e la somma di Euro Parte_6 Parte_8
137.293,80 (centotrentasetteduecentonovantatremilaEuro//80), somma determinata in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma (Anno 2019), oppure la somma di €.
144.130,00 (centoquarataquattrocentotrentaEuro) in applicazione delle Tabelle del Tribunale di
Milano (Anno 2018), o quella diversa, maggiore o minore somma determinata secondo equità
e/o giustizia, interessi legali dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
➢ del danno non patrimoniale iure hereditatis – cd. danno morale terminale (o danno morale soggettivo-danno catastrofale), per quanto patito dalla vittima in ordine alla percezione dell'imminenza della propria morte;
chiedevano che tale danno fosse liquidato secondo equità e/o giustizia, oltre interessi legali, dalla data del decesso all'effettivo soddisfo;
➢ del danno patrimoniale subito da , per spese funerarie e di sepoltura, per euro Parte_9
6.012,81, con riconoscimento degli interessi legali sulle somme liquidate, a decorrere dalla data del decesso sino all'effettivo soddisfo.
A fondamento delle proprie domande, gli attori deducevano che:
− , detenuto presso la Casa circondariale di decedeva all'interno Persona_1 CP_4 della struttura in data 4 marzo 2013, alle ore 4:00, a seguito di arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare, insorta nel corso di un infarto miocardico acuto della parete anteriore del ventricolo sinistro, come accertato dall'esame autoptico;
− il detenuto era affetto da cardiopatia cronica, condizione nota ai sanitari in servizio presso la medesima struttura penitenziaria (cfr. allegato al fascicolo attoreo di primo grado e denominato
“stralcio diario clinico ); Persona_1
− secondo quanto risulterebbe dalle relazioni di servizio e dalla documentazione sanitaria (allegati al fascicolo attoreo di primo grado denominati “Relazione a firma Comm. Dr. ”, Per_2
“sommarie informazioni rese da ”, “comunicazione dell'avvenuto decesso del Testimone_1
4.03.2013”, “relazione a firma Sov.te ”, “Relazione di servizio a firma di Ass.te Persona_3
”, “sommarie informazioni rese da ), alle ore 1:30 Testimone_2 CP_5 [...]
, lamentando intensi dolori al torace, veniva condotto dall'agente di servizio in Persona_1 infermeria, ove il medico di turno, , lo sottoponeva a un elettrocardiogramma;
CP_5
− i riscontri tecnici dall'elettrocardiogramma venivano trasmessi da all'OS SA CP_5
ER di che ritrasmetteva a l'esito dell'elettrocardiogramma svolto, CP_4 CP_5 ritenendolo “senza indicazioni particolari”. L'ECG veniva refertato come “ai limiti di norma”;
− il medico di turno, , disponeva il rientro in cella del detenuto;
CP_5
pagina 12 di 40 − intorno alle ore 2:10, il detenuto manifestava conati di vomito, unitamente al persistere del dolore toracico;
il personale di vigilanza, allertato dal compagno di cella di , Persona_1 contattava nuovamente il medico di turno, , il quale, senza procedere ad una nuova visita CP_5 di , si limitava ad ordinare all'infermiere di somministrare il farmaco “Plasil” al Persona_1 detenuto per contrastare i conati;
− intorno alle ore 3:00, , continuando ad accusare dolori nella zona toracica, Persona_1 si accasciava sul pavimento della cella;
− , avvisato alle ore 3.10 dell'accaduto, si recava presso la cella del detenuto;
CP_5
− inutili erano le manovre rianimatorie eseguite dapprima da e successivamente dal CP_5 personale del 118, giunto in loco alle ore 3:25;
− alle ore 4:00 veniva constatato il decesso di . Persona_1
A seguito dei fatti così ricostruiti, gli attori imputavano la responsabilità del decesso di Persona_1 ai convenuti.
[...]
In particolare:
1) a , medico di turno nella casa circondariale di al momento della morte di CP_5 CP_4
veniva contestato, ex art 2043 c.c., di aver concorso alla causazione del Persona_1 decesso di con la propria condotta imprudente, imperita e negligente, Persona_1 consistita nell'aver trascurato i sintomi, palesi ed evidenti, dell'infarto.
Gli attori allegavano che : CP_5
- avrebbe sottovalutato i dolori nella zona toracica lamentati da la cui Persona_1 cardiopatia ed anamnesi gli erano note;
- si sarebbe limitato a trasmettere il tracciato dell'esame elettrocardiografico alla struttura
Ospedaliera SA ER di CP_4
- avrebbe sottovalutato la persistenza del dolore toracico del detenuto;
- avrebbe gestito l'episodio di vomito di senza procedere ad un nuovo esame obiettivo Persona_1 del paziente, limitandosi ad ordinare all'infermiere di somministrare a un farmaco anti Persona_1 vomito (Plasil).
2) All'Azienda Ospedaliera SA ER di Monza, in persona del legale rappresentante p.t., veniva contestata la responsabilità per la errata diagnosi sugli esiti dell'elettrocardiogramma, svolto su ed in particolare per aver rappresentato l'assenza di “indicazioni Persona_1 particolari”, a fronte di un soggetto che di lì a poco sarebbe morto a causa di un infarto, già in corso all'epoca degli esami diagnostici;
pagina 13 di 40 3) All' , in persona del legale rappresentante Controparte_10
p.t., veniva contestata la responsabilità, ex art. 1228 c.c., per il fatto del medico di turno, CP_5
, di cui al punto 1). Gli attori deducevano che i medici, operativi all'interno della struttura
[...] carceraria, fanno capo direttamente alla territorialmente competente, la quale è chiamata a CP_11 rispondere ex art. 1228 c.c. per i danni causati dal proprio personale dipendente.
4) Alla Casa Circondariale di e per essa al Ministero della Giustizia, veniva contestato di aver CP_4 concorso a causare la morte di perché veniva mantenuto, in violazione Persona_4 dell'art. 3 CEDU, dell'art. 32 Cost. e dell'art. 11 Ord. Pen, in uno stato detentivo non adatto alle sue condizioni di salute, ben note agli operatori della struttura carceraria. La struttura penitenziaria del Carcere di non sarebbe idonea alla reclusione di soggetti con patologie cardiache. CP_4
Si costituiva tempestivamente il , il quale rilevava l'infondatezza delle Controparte_1 domande attoree sostenendo che:
➢ in virtù del D.P.C.M. 1° aprile 2008, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione e l'organizzazione dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario rientrano nella competenza del Servizio SAitario Nazionale, e sono assicurate dalle
Regioni a statuto ordinario attraverso le aziende sanitarie territorialmente competenti, alle cui dipendenze è stato trasferito il personale sanitario che lavora nell'amministrazione penitenziaria.
Conseguentemente, gli organi dell'amministrazione penitenziaria ed il Controparte_1 non avrebbero alcuna competenza diretta in materia di assistenza sanitaria ai detenuti;
non sarebbe quindi configurabile alcuna responsabilità né della né del convenuto;
Controparte_7 CP_1
➢ era detenuto in uno stato compatibile con le sue esigenze cliniche. In Persona_1 particolare:
- le condizioni cliniche del detenuto non lasciavano presumere l'imminenza di un evento letale quale quello poi verificatosi, trattandosi di condizioni cliniche (“cardiopatia ischemico-ipertensiva e coronaropatia (…) con noti fattori di rischio cardiovascolari”, costituiti da “obesità, dislipidemia
e tabagismo, nonché un'anamnesi familiare positiva per patologie cardio-vascolari”) comuni a gran parte della popolazione;
- la Casa circondariale di era in grado di garantire un livello di assistenza sanitaria conforme a CP_4 quello previsto in altri istituti penitenziari, trovandosi, peraltro, in prossimità dell'OS SA
ER di dotato di un efficiente reparto di cardiologia;
CP_4
- l'intervento e l'assistenza del personale sanitario penitenziario erano stati tempestivi e corretti;
pagina 14 di 40 - non competeva alla Direzione della casa circondariale il trasferimento ad altra sede del detenuto o il mutamento del regime carcerario in altra misura;
in ogni caso, nessuna istanza in tal senso era stata presentata da Persona_1
- il GIP presso il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare custodiale inflitta a , rilevando l'assenza di elementi di incompatibilità con il Persona_1 regime detentivo (all. 1, 2, 3 fasc. di primo grado ); Controparte_1
➢ quanto al danno iure proprio, gli attori avrebbero dovuto allegare prove idonee a dimostrare gli effettivi legami con il defunto;
non ricorrevano, inoltre, i presupposti per il riconoscimento del danno iure hereditatis, non essendo emersa prova che avesse avuto lucida e Persona_1 consapevole percezione dell'imminenza della propria morte.
Si costituiva in giudizio l' (istituita con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Controparte_4
Giunta di Regione Lombardia, nella quale è confluita la titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Azienda Ospedaliera “SAN GERARDO” di Monza, in persona del Direttore Generale e
Legale Rappresentante pro tempore), chiedendo il rigetto delle domande attoree sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum. Deduceva, in particolare:
− l'inevitabilità dell'evento morte, anche qualora fosse stata adottata la condotta alternativa ipotizzata dagli attori;
anche se fosse stato immediatamente trasferito in ospedale, il decesso Persona_1 sarebbe comunque sopraggiunto;
− la correttezza della refertazione dell'ECG “nei limiti di norma”, circostanza peraltro non contestata, ed il rispetto delle linee guida in materia;
− la mancata prova, il cui onere grava sugli attori, del nesso causale tra le cure offerte e la morte di
; Persona_1
− la domanda di risarcimento del danno iure proprio non poteva essere accolta, in difetto di prova dell'esistenza di un rapporto parentale, caratterizzato da stabilità e da reciproca assistenza morale e materiale;
− non ricorrevano i presupposti per la liquidazione del danno iure hereditatis, considerata l'immediatezza del decesso e la mancanza di elementi idonei a configurare un danno da lucida agonia.
Si costituiva , che eccepiva: CP_5
− la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato degli attori, attesa la natura extracontrattuale della responsabilità invocata;
− l'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte sua. Altro tracciato di ECG, effettuato a un mese prima, era sovrapponibile a quello del giorno del decesso;
Persona_1 pagina 15 di 40 − l'assenza di segnali d'allarme, che avrebbero giustificato il trasferimento del detenuto presso una struttura ospedaliera;
− l'esito negativo dell'indagine controfattuale;
anche nell'ipotesi di un immediato trasferimento del paziente presso una struttura ospedaliera, dopo l'episodio di vomito, non vi sarebbe stato tempo sufficiente per evitare il decesso;
− l'insussistenza dei danni non patrimoniali allegati, attesa l'incompatibilità dell'intensità del vincolo affettivo e dello sconvolgimento delle abitudini di vita, invocate dagli attori, con il protratto stato detentivo di . Peraltro, dalla documentazione agli atti emergevano solo Persona_1 sporadici incontri con la moglie e una delle figlie;
− l'infondatezza della domanda di risarcimento per danno catastrofale, non avendo gli attori provato che abbia avuto lucida percezione dell'imminenza della morte. Persona_1
, in caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere manlevato da parte CP_5 dell' in forza del contratto (all. al fasc. di primo grado di denominato CP_4 CP_5
“contratto collaborazione”), da lui stipulato con l'OS SA ER (a cui è succeduta CP_4
; l'art. 11 riconosce al “Professionista” la copertura assicurativa per i rischi della responsabilità
[...] civile verso terzi, derivanti da comportamenti i colposi, salva la rivalsa per colpa grave e dolo.
Chiedeva, ed otteneva, l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_6
(società di diritto italiano facente parte del Gruppo Assicurativo a cui , società Controparte_12 con cui è stata stipulata la polizza invocata da ha trasferito, dal 31.7.2020, la suddetta CP_5 polizza). chiedeva manlevato per ogni eventuale condanna risarcitoria eccedente la soglia, di CP_5
350.000,000 euro, della copertura assicurativa fornita da CP_4
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva fossero respinte le domande attoree, Controparte_6 deducendo l'assenza di responsabilità dell'Azienda assicurata e dei suoi sanitari, l'insussistenza di vincoli parentali tra gli attori e , tali da far sorgere un diritto al risarcimento del Persona_1 danno, nonché l'insussistenza degli elementi costitutivi del danno catastrofale.
In caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di limitare il quantum risarcitorio nei limiti di quanto provato, tenendo conto dell' impatto causale, nella determinazione dell'evento, delle condotte degli altri convenuti;
l'esclusione di condanna solidale;
la limitazione entro i massimali di polizza.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica medico legale;
nominava CTU il dr. Per_5 sottoponendogli il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite e parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini ed accertamenti ritenuti necessari, e tenuto conto dello stato di salute preesistente di 1) Descrivano, sulla base della Persona_1 documentazione medica prodotta, le condizioni di alla data del 4 marzo 2013, Persona_1 pagina 16 di 40 nonché la sintomatologia insorta in tale data e tutti gli accertamenti eseguiti, le terapie somministrate
e le prestazioni svolte dal medico in servizio presso la casa circondariale, dai sanitari dell'Azienda
Ospedaliera e dal personale del 118 dal momento dell'insorgenza dei sintomi fino al decesso;
2) dicano se, valutate le complessive condizioni di salute e la sintomatologia di le Persona_1 prestazioni rese dal personale medico e non dei sanitari convenuti e del personale dell'azienda ospedaliera convenuta, siano state adeguate alle condizioni della paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell'arte, eseguite con la dovuta diligenza, perizia e prudenza, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto e corrispondenti alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica all'epoca dei fatti, avuto in particolare riguardo, con riferimento al medico in servizio presso la casa circondariale: a) all'adeguatezza della gestione sotto il profilo della valutazione della sintomatologia e della prescrizione dei necessari approfondimenti, precisando se sia stata appropriata, anche alla luce delle condizioni, età e sintomatologia del paziente, la scelta di prescrivere il solo controllo elettrocardiografico, indicando, eventualmente, quali altri accertamenti avrebbero dovuto essere prescritti e se la situazione richiedesse il trasferimento del paziente presso una struttura ospedaliera;
b) all'adeguatezza delle prestazioni rese successivamente ed in particolare della scelta di non visitare nuovamente il paziente e prescrivere terapia antivomito a seguito della persistenza della sintomatologia toracica e dell'episodio di vomito alimentare, indicando anche in tal caso quali sarebbe stata la condotta doverosa da porre in essere al fine del rispetto delle regole di perizia, diligenza e prudenza. Nel caso in cui nell'operato di tale sanitario sia ravvisabile imprudenza, negligenza ed imperizia, indichino la regola di prudenza, diligenza e della scienza medica che risulta violata nel caso concreto;
con riferimento all' : a) all'adeguatezza e correttezza della CP_4 refertazione dell'ECG da parte dei sanitari del SA ER di con particolare riferimento CP_4 all'assenza di indicazioni particolari. Nel caso in cui nell'operato del personale sanitario di tale struttura sia ravvisabile imprudenza, negligenza ed imperizia, indichino la regola di prudenza, diligenza e della scienza medica che risulta violata nel caso concreto. Precisino inoltre, ai fini della valutazione della condotta dei convenuti e di quelle, eventualmente diverse da tenersi nel caso in esame , se in base alle condizioni pregresse di salute del paziente, all'esito dei precedenti controlli di cui agli ECG acquisiti, il sig. potesse considerarsi soggetto a basso rischio di sviluppare Persona_1 un infarto miocardico o ad alto rischio;
3) accertino i CTU quali conseguenze negative siano derivate dall'operato del medico convenuto e del personale medico e non della struttura sanitaria convenuta, specificandone le cause;
dicano in particolare la causa della morte del paziente e se il verificarsi del decesso sia ricollegabile all'operato dei predetti e costituisca conseguenza della violazione, e in quale pagina 17 di 40 misura, dei doveri Firmato di diligenza, prudenza e perizia, e/o riconducibili all'eventuale grado di difficoltà della prestazione sanitaria eseguita o al decorso della malattia, o all'insorgere della patologia. Indichino inoltre la misura di incidenza sull'evento delle plurime condotte eventualmente riscontrate;
4) indichino se, in caso di esecuzione di prestazioni esenti da censure e in caso corretta e tempestiva adozione delle misure di prevenzione e/o delle terapie e prestazioni necessarie e/o del trasferimento immediato presso una struttura ospedaliera, vi sarebbero state possibilità di guarigione
o di sopravvivenza stimandone, ove possibile, la durata. Dicano sulla base della documentazione sanitaria in atti, se emergono elementi dai quali risulti che il paziente abbia avuto percezione della fine imminente e in caso positivo in quale momento;
5) riferiscano ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
Rilevato che il aveva prodotto gli estratti dei registri colloqui presso la Casa Controparte_1 circondariale di e gli estratti del registro di corrispondenza, ordinava al l'esibizione in CP_4 CP_1 giudizio degli estratti dei registri dei colloqui, delle case circondariali di Catania ed Augusta, per il periodo in cui il detenuto era stato ivi ristretto, dal 2008 fino al mese di gennaio 2013.
Con ordinanza del 5.10.2022, il Tribunale, in accoglimento della richiesta del CTU Per_5 specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni nominava quale ulteriore consulente tecnico d'ufficio il dr. specialista in Cardiologia e Medicina Interna. In data 24 maggio 2023 veniva Per_6 depositata la relazione peritale, che stabiliva quanto segue:
1. decedeva all'età di 47 anni per un infarto miocardico acuto della parete Persona_1 postero-laterale ventricolare sinistra;
2. era affetto da numerosi fattori di rischio cardiovascolare e coronarico Persona_1
(fumatore attivo, sovrappeso, ipertensione arteriosa, dislipidemia e familiarità per cardiopatia ischemica); ad essi si aggiungeva il rischio di stress dovuto al regime carcerario ed alla scarsa aderenza alla terapia antipertensiva da parte del paziente, desumibile dal riscontro frequente di valori della pressione alti;
3. il personale sanitario del carcere era consapevole del rischio cardiovascolare del detenuto: negli ultimi cinque anni, il paziente era stato più volte visitato dai medici del carcere;
era stato monitorato con ECG, anche estemporanei, prontamente inviati per valutazione e refertazione a, ed era stato sottoposto a controlli cardiologici periodici presso il reparto di cardiologia OS SA
ER;
4. tra il 2010 e il 2012 il detenuto aveva già riferito dolori toracici e altri sintomi di precordialgia, a cui seguivano ECG con esiti nella norma;
pagina 18 di 40 5. la notte del 4.3.2013, veniva sottoposto tempestivamente ad ECG, Persona_1 prontamente inviato a, e refertato dall'OS SA ER, che non riscontrava alcuna anomalia;
6. gli esiti autoptici rilevavano l'avvenuto infarto miocardico acuto posterolaterale con localizzazione sub-endocardica. Trattasi di tipologia di infarto non rilevabile all'ECG nella fase iniziale, essendo noto nella letteratura medica che fino all'8% degli infarti miocardici acuti presentano un ECG normale alla prima presentazione;
più frequentemente, ciò avviene negli infarti che coinvolgono la parete posteriore vera, trattandosi della parte che più difficilmente riesce ad essere interamente esplorata dalle derivazioni elettrocardiografiche standard. Inoltre, l'esame autoptico documentava una prevalente localizzazione sub-endocardica dell'infarto (non a tutto spessore della parete del cuore); ciò potenzialmente aumentava le probabilità che, nel tracciato ECG eseguito poco dopo l'insorgenza dei sintomi, non fossero rilevabili alterazioni ischemiche acute, anche minime;
7. l'analisi comparata dei vari tracciati elettrocardiografici, eseguiti dal giugno 2011 al marzo 2013, consente di affermare che tutti fossero nella norma;
neppure dall'ultimo tracciato (ECG del
4.3.2013) emergono minime alterazioni dirette (segni di ischemia/lesione) o indirette (tachicardia, bradicardia, extrasistolia), riconducibili a un'ischemia cardiaca acuta in corso o, comunque, che potessero in qualche modo far sospettare l'imminenza di un evento aritmico fatale;
8. la scelta di di non sottoporre ad una nuova visita il paziente dopo l'episodio di vomito era CP_5 discutibile;
tuttavia, si deve tener conto della prossimità temporale alla visita precedente, effettuata
40 minuti prima, e corroborata da un ECG di esito normale. Tale contiguità temporale permette di ritenere che, anche qualora il paziente fosse stato in reparto ospedaliero di pronto soccorso, non sarebbe stato sottoposto ad una nuova visita in un così breve lasso di tempo;
9. il dipanarsi cronologico della vicenda non permette di esprimere un giudizio controfattuale che supporti l'ipotesi di una probabilità concreta di sopravvivenza di , perché Persona_1 nessun protocollo prevede la ripetizione dell'elettrocardiogramma a meno di due ore dal precedente, mentre il malore mortale si è verificato circa soli 100 minuti dopo la visita medica e l'elettrocardiogramma; l'eventuale esecuzione di esami ematochimici (ON) alle ore 1.30 non avrebbe consentito di impedire l'evento, in quanto i risultati non sarebbero stati disponibili in un tempo a ciò utile;
inoltre, è ipotizzabile che il valore della ON sarebbe potuto essere normale in quella fase, in considerazione della sua nota finestra temporale (la ON può infatti risultare normale nelle prime ore dell'infarto);
10. la morte del paziente non è dunque causalmente ricollegabile all'operato dei convenuti.
In seguito alle osservazioni avanzate dai Consulenti Tecnici di parte, i CCTTU, oltre a ribadire quanto già riportato, sottolineavano: pagina 19 di 40 11. che non era pensabile, in ambiente carcerario, inviare in Pronto Soccorso ogni detenuto manifestante un dolore toracico, essendo, all'interno delle strutture penitenziarie, necessaria una fase diagnostica di filtro, quale la prima visita e l'ECG a cui è stato sottoposto i cui esiti Persona_1 obiettivi non hanno fatto sorgere la necessità di trasferire il paziente in Pronto Soccorso;
12. la decisione di non visitare nuovamente il paziente dopo il vomito, per quanto discutibile, non ha influito sul decorso causale: anche se sottoposto a nuova visita dal medico di turno, non si sarebbe comunque scongiurato il decesso, per obiettiva mancanza di tempo utile e per limiti tecnici diagnostici dell'epoca.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8983/2024 pubblicata il 16 ottobre 2024, rigettava le domande attoree e compensava integralmente le spese del giudizio e le spese di CTU. In particolare:
1) riteneva infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da , poiché il dies a quo doveva CP_5 essere identificato non nella data del decesso, bensì nel momento in cui i danneggiati avevano avuto conoscenza della possibile natura illecita dell'evento, e cioè dalla perizia di parte del maggio 2014; rispetto a tale data, l'instaurazione del procedimento di mediazione, nel 2018, aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale. Era, inoltre, applicabile l'art. 1310 c.c.: pertanto, l'atto di citazione di , in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, notificato Parte_9 nel 2016 a Casa Circondariale, ASST di Monza e OS SA ER, Controparte_1 era idoneo a interrompere la prescrizione con efficacia anche nei confronti di;
CP_5
2) condivideva integralmente le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione;
3) riteneva, sulla scorta della CTU, non assolto dagli attori l'onere della prova, in ordine al nesso causale tra la morte di e la prestazione sanitaria resa da , Persona_1 CP_5 escludendo così la responsabilità extracontrattuale del medico. In particolare, rilevava che:
- l'intervento del medico di turno è stato tempestivo;
è stata conforme alle buone prassi, in tema di gestione del dolore toracico, la scelta di sottoporre il paziente ad elettrocardiogramma;
- il mancato invio del paziente al Pronto Soccorso non è risultato contrario ai canoni della diligenza e della prudenza, né quando il paziente ha riferito l'esordio della sintomatologia, né dopo l'arrivo dei risultati dell'ECG, il cui esito era stato negativo;
- la scelta di non sottoporre a nuova visita il paziente, dopo il manifestarsi di conati di vomito, non è stata conforme alle buone pratiche mediche e alle regole di cautela. Tuttavia, non è possibile affermare che la condotta alternativa lecita avrebbe scongiurato l'evento infausto. Ciò in quanto, a) la rapidità con cui si è dipanata la vicenda porta a dubitare sulla possibilità che i risultati pagina 20 di 40 diagnostici, in seguito ad una seconda visita, pervenissero in tempo utile per porre in essere un intervento salvavita e b) all'epoca dei fatti non era disponibile l'analisi della ON ad alta sensibilità, che riduce i tempi in cui tale valore rimane “muto”, pur in presenza di un evento ischemico in corso;
pertanto, anche qualora fosse stato sottoposto ad esame della Persona_1 ON (non ad alta velocità), il risultato dell'esame non sarebbe stato in grado di rivelare la patologia in atto.
4) riteneva estranea da responsabilità l' (che è succeduta all'OS SA ER di CP_4
, la quale eseguiva correttamente la lettura dell'elettrocardiogramma del 4 marzo 2013. I CP_4
CTU hanno confermato che il tracciato di tale ECG non presentava anomalie;
5) riteneva il estraneo da responsabilità, essendo infondati i rilievi degli Controparte_1 attori circa la condotta asseritamente colposa dei sanitari del carcere, quanto all'omesso trasferimento del detenuto in una struttura ospedaliera, e quanto alla compatibilità dello stato di salute del detenuto con la detenzione carceraria. In particolare:
- non aveva avanzato richieste formali di trasferimento per motivi sanitari;
Persona_1
- la perizia di dicembre 2012 (vd. all. 1,2 e 3 costituzione in giudizio di primo grado, fascicolo
), disposta dalla Corte d'Appello di Catania, aveva accertato la Controparte_1 compatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime carcerario;
6) disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità del caso trattato e dell'accertamento, nel corso del giudizio, della carenza di responsabilità professionale dei sanitari nella gestione della vicenda.
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_9 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
ed . Parte_7 Parte_8
Si costituivano in giudizio il;
Controparte_1 Controparte_3
(d'ora in avanti;
dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 e n. 7 CP_3 dell'1.1.2023, all. C comparsa di costituzione, emerge che, dall'1.1.2023, l' di è stata CP_4 CP_4 trasformata in;
Controparte_3 Controparte_6 CP_5
, che reiterava la domanda di manleva nei confronti della e di per l'ipotesi
[...] CP_3 CP_6 di accoglimento dell'appello.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 2 dicembre 2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, per ogni determinazione relativamente all'istanza degli appellanti di rinnovazione pagina 21 di 40 della CTU e per ogni altra istanza istruttoria. Le parti depositavano le note scritte sostitutive dell'udienza del 2.12.2025; la causa veniva decisa dal Collegio nella camera di consiglio del
16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della CTU, senza prendere in considerazione i rilievi dei CT, alla luce dei quali sarebbe stato opportuno che i CTU fossero chiamati a chiarimenti.
Richiamando i rilievi dei propri CT (vd. all. 10 fasc. attoreo primo grado), sostengono che:
- la sintomatologia accusata (dolore toracico persistente irradiato al braccio sinistro), alla luce dell' alto rischio coronarico del paziente (ipertensione, dislipidemia, fumo, sovrappeso, familiarità per patologie cardiovascolari), avrebbe dovuto indurre il medico di turno a disporre, già in occasione della prima visita al detenuto, il trasferimento di presso un Pronto Soccorso;
ciò Persona_1 avrebbe consentito di intercettare con certezza la fibrillazione ventricolare, insorta alle ore 3,10 del
04.03.2013, ed emendarla mediante defibrillazione. Invece, in concreto, l'intervento di defibrillazione (il cui successo sarebbe correlato alla sua tempestività) sarebbe avvenuto a distanza di un notevole lasso di tempo, pari a 25 minuti.
- in occasione della seconda chiamata (attorno alle ore 2:10 di notte, contestualmente ai conati di vomito) avrebbe dovuto disporre il trasferimento di presso l'ospedale più vicino;
CP_5 Persona_1 se avesse fatto ciò, l'arresto cardiaco sarebbe intervenuto nel corso del trasporto in ambulanza, a bordo della quale immediatamente i paramedici avrebbero potuto tentare la defibrillazione.
Contestano la CTU, nella parte in cui ritiene che la prossimità cronologica tra il sorgere dei sintomi
(conati di vomito manifestatisi attorno alle ore 2:10 di notte), che avrebbero reso necessaria una seconda visita, e la prima visita ad (ore 1:30 di notte) non avrebbe giustificato una nuova Persona_1 rivalutazione del paziente: “neppure se fosse stato in un pronto Soccorso, il medico lo avrebbe rivisitato a così breve distanza dalla visita precedente, quest'ultima corroborata da un ecg normale”.
Invece, una serie di elementi clinici indicativi di un infarto miocardico acuto in corso (- Sudorazione algida;
- Iniziali segni di scompenso cardiaco rilevabili all'ascoltazione del torace;
- Possibile aritmia cardiaca rilevabile all'ascoltazione cardiaca ed all'esame del polso periferico;
- Possibile ipotensione) avrebbero potuto essere rilevati, se fosse stato sottoposto ad una seconda visita medica. Persona_1
In applicazione del metodo controfattuale, la gestione alternativa e ideale sarebbe stata la seguente:
pagina 22 di 40 a) alle ore 1,30, in seguito alla effettuata visita, il medico del carcere avrebbe dovuto procedere alla valutazione della sintomatologia di e all'inquadramento anamnestico del paziente Persona_1
(cardiopatico, elevato profilo di rischio cardiovascolare); disporre il trasferimento c/o il più vicino
Pronto Soccorso ospedaliero al fine di garantire l'osservazione clinica, l'effettuazione dell'ECG e il primo prelievo per enzimi cardiaci.
b) Anche in assenza di trasferimento in ospedale, alle ore 2:30 (orario appena successivo ai conati di vomito) avrebbe dovuto effettuare una nuova visita medica, in seguito della quale, rilevata CP_5 la persistenza del dolore retrosternale e preso atto dei parametri vitali, il medico di turno avrebbe dovuto richiedere l'intervento dell'ambulanza per il trasporto in ospedale.
Tanto nel caso a) quanto nel caso b) l'arresto cardiaco sarebbe avvenuto in ambito ospedaliero, in area di emergenza, con possibilità di un immediato intervento idoneo ad impedire la morte.
Inoltre, gli appellanti censurano la CTU nella parte in cui ritiene che, dai risultati dell'ECG del
4.3.2013, non sarebbero emersi sintomi di un'ischemia cardiaca acuta. La normalità diagnostica di un esame elettrocardiografico, di per sé, non sarebbe sufficiente ad escludere la presenza di un'ischemia coronarica in atto, poiché, in più di un terzo di casi di ischemia coronarica in corso, l'ECG risulta normale. non sarebbe stato mai sottoposto ad approfondimenti diagnostici (ad esempio, test Persona_1 sotto sforzo o ecocardiografia), finalizzati alla ricerca di una ischemia coronarica nonostante il severo profilo di rischio cardiovascolare da cui era gravato.
Gli appellanti ribadiscono, infine, le conclusioni dei CT Dr. Vinci e Dr.ssa : Per_7
- la sintomatologia accusata da alle ore 1,30 del 04.03.2012 non veniva Persona_1 adeguatamente valutata dal medico di turno del carcere, ; CP_5
- ad non venivano somministrate cure adeguate al suo profilo di paziente cardiopatico, Persona_1 con un severo profilo di rischio per eventi coronarici;
- la corretta valutazione della sintomatologia da parte del medico di turno, e il conseguente trasferimento di in un Pronto Soccorso ospedaliero, per osservazione clinica e Persona_1 monitoraggio ECG e degli enzimi cardiaci, come previsto idealmente dalla letteratura scientifica, avrebbe consentito un pronto ed efficace e intervento sulla della fibrillazione ventricolare che insorse la notte del 04.03.2013, tale da impedirne la morte.
Gli appellanti, pertanto, chiedono la riforma della sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha aderito sic
e simpliciter alle risultanze della CTU, senza tener conto delle osservazioni dei CT;
chiedono altresì alla Corte a disporre nuova consulenza medico-legale. pagina 23 di 40 Il , quanto a tale primo motivo di appello, contesta le conclusioni dei CT di Controparte_1 parte appellante, le cui tesi sarebbero prive di riscontro probatorio. Anzi, dal diario clinico di
(prodotto dagli attori con memoria istruttoria n. 2 e riportato nella relazione dei C.T.U., Persona_1 pag. 6) risulta che, in data 20.12.2012 (poco più di due mesi prima del decesso), egli fu Persona_1 sottoposto a visita cardiologica presso l'OS SA ER;
in data 26.1.2013 (poco più di un mese prima), fu sottoposto ad altra visita, a seguito della quale fu trovato in “buone condizioni generali” e sottoposto a specifica terapia. Tali circostanze, unitamente ai risultati dell'ECG del 4.3.2013, imporrebbero di ritenere conforme agli standards medici del tempo la scelta di di far riportare il CP_5 detenuto nella propria cella.
Quanto alla scelta di , di non visitare il paziente dopo la seconda segnalazione del personale CP_5 penitenziario, oltre a richiamare quanto sostenuto dai CTU, circa l'inutilità temporale della condotta alternativa, il osserva come nessun protocollo preveda che l'esame sia ripetuto a meno di due CP_1 ore dal precedente.
La eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, rilevando come nell'atto di CP_3 appello non sarebbero mai indicate le parti della sentenza che gli appellanti censurano, o i vizi lamentati, limitandosi a riproporre quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio.
Nel merito, sostiene che la CTU sia stata condotta in modo completo e scientificamente fondato, avendo accertato che la morte fu dovuta ad un evento improvviso ed imprevedibile, dato che l'elettrocardiogramma risultava normale, nonché inevitabile, neppure con un tempestivo trasferimento ospedaliero, poiché l'evento si è svoltoa in un tempo troppo breve per qualsiasi intervento efficace.
Evidenzia, altresì, che le osservazioni dei CT sono state tutte esaminate e confutate dalla CTU, la quale contiene una motivazione esaustiva e dettagliata. Non sussisterebbero ragioni per un rinnovo della CTU, né per chiamare i CTU a chiarimenti, poiché le conclusioni della perizia sono motivate e condivisibili e la mera non concordanza con le conclusioni della perizia di parte non costituisce una ragione per il rinnovo della CTU.
sostiene che il primo motivo d'appello è infondato;
il Tribunale avrebbe correttamente CP_5 motivato la decisione e non si sarebbe limitato a recepire acriticamente le conclusioni della CTU, ritenendole condivisibili in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, e fondate sull' applicazione di criteri tecnici esenti da censure, e avrebbe valutato le osservazioni dei CT, illustrando le ragioni della loro infondatezza.
pagina 24 di 40 La CTU, logica e scientificamente fondata, avrebbe ricostruito in modo completo i fatti e risposto puntualmente ai rilievi dei consulenti di parte, in particolare quanto all'esclusione del nesso causale tra la condotta di e il decesso. La sua condotta sarebbe stata corretta sotto ogni profilo, poiché CP_5 espletava l'esame necessario (elettrocardiogramma), che dava un esito nella norma. Non vi sarebbero stati segnali di allarme, tali da indurre il medico a disporre il trasferimento in ospedale, dal momento che le linee guida prevedono una rivalutazione elettrocardiografica a distanza di 6 ore dal primo esame
ECG. Anche qualora fosse stata eseguita una nuova visita dopo l'episodio di vomito, non vi sarebbero state ragioni per disporre nuovi esami diagnostici (da eseguire, secondo i protocolli, non prima di due ore dal primo esame); in ogni caso, anche qualora fossero stati disposti nuovi esami, non sarebbero giunti per tempo utile i relativi referti che, con altissima probabilità non si sarebbero discostati dai precedenti.
eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, rilevando come nell'atto di appello CP_6 non vengano mai indicate le parti della sentenza censurate, o i vizi lamentati;
viene riproposto quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio.
Richiama i limiti di operatività della polizza stipulata con la Ai sensi dell'art. 13 delle CP_3
Condizioni Generali di polizza (vd. allegato C cost.in appello , i sinistri che non superino CP_6
l'importo della pari ad euro 350.000,00, sono direttamente gestiti dalla Controparte_13 contraente. Solo oltre tale importo, e nei limiti dei massimali previsti (euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 20.000.000,00 per periodo assicurativo), può essere chiamata a rispondere. Pertanto CP_6 qualsiasi eventuale risarcimento, fino a euro 350.000,00, rimane integralmente a carico dell'assicurata, con conseguente rigetto della domanda formulata nei confronti della Compagnia.
sostiene l'infondatezza del motivo di appello: che la CTU avrebbe fornito una motivazione CP_6 completa, scientificamente corretta e pienamente supportata dai riscontri clinici e autoptici, riscontrando come l'ECG, eseguito poco prima dell'evento, era correttamente refertato come normale e come, per le caratteristiche dell'infarto e per la sua rapidissima evoluzione, non vi erano segnali che potessero far sospettare, ex ante, un'imminente aritmia fatale né permettere un intervento salvifico. La
CTU avrebbe inoltre risposto puntualmente alle osservazioni dei CT, evidenziando come nessun protocollo dell'epoca imponesse ulteriori accertamenti a così breve distanza dal primo ECG. Non vi sarebbero ragioni per un rinnovo della CTU, né per chiamare i CTU a chiarimenti.
La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo d'appello. Diversamente da quanto sostenuto da e gli appellanti hanno indicato la parte della sentenza che intendono CP_3 CP_6 censurare e le ragioni per cui ritengono la decisione del giudice di primo grado viziata. Inoltre, è pagina 25 di 40 evidente, dalla lettura delle deduzioni svolte a sostegno del primo motivo, che gli appellanti non si sono limitati a riproporre quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio.
Quanto al merito del primo motivo, la Corte ne rileva l'infondatezza.
Il Tribunale ha utilizzato la relazione peritale dei CTU, che non solo è congruente completa, ma anche puntualmente confuta le osservazioni dei CT.
Le censure degli appellanti sono smentite dai plurimi passaggi della sentenza di primo grado. in cui il
Tribunale valuta l'attendibilità delle ricostruzioni scientifiche prospettate dai CTU. Dalla sentenza emerge che il giudice di prime cure non si sia limitato a recepire per relationem i risultati della CTU, operazione, peraltro, ammissibile alla luce della congruità motivazionale della CTU, ma ne ha vagliato l'attendibilità, sotto il profilo metodologico, logico e del rispetto della garanzia del contraddittorio.
La Corte, anche alla luce delle deduzioni degli appellati ed in particolare di , ritiene utile riportare CP_5
(di seguito e in virgolettato) i passaggi della sentenza impugnata che mostrano il percorso motivazionale coltivato dal giudice di primo grado:
1) il Tribunale riporta i dati emergenti dall'elaborato dei CTU (vd pag. 6 della sentenza impugnata in cui il Tribunale apre il paragrafo numerato n. 2 e rubricato “La consulenza medico legale” asserendo che “Dalla relazione redatta dai CTU dott. e del dott. emergono i Per_5 Per_6 seguenti dati: […]”); non copia semplicemente in sentenza le argomentazioni dei CTU ma dedica un brano ad ogni circostanza esposta nell'elaborato peritale che ha ritenuto rilevante, dimostrando di avere analizzato le argomentazioni della relazione prima di aderire alle conclusioni;
2) dà atto della valutazione da parte dei CTU delle opinioni dei CT (v. pag. 11 della sentenza di primo grado in cui il giudice di primo grado afferma che “A seguito dell'invio delle osservazioni del
CT dell'attrice, i consulenti tecnici hanno ribadito le conclusioni rese nella bozza, evidenziando quanto segue: […]”). Tale passaggio dimostra che il Tribunale, e ancor prima il CTU, abbiano preso in considerazione le opinioni scientifiche dei CT degli appellanti, garantendo il rispetto del contraddittorio;
3) dedica un paragrafo (rubricato “La valutazione della consulenza tecnica” a pag. 8 della sentenza impugnata) alla valutazione in termini di attendibilità della CTU. Il Tribunale osserva che le conclusioni, a cui la CTU perviene, sono “frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.”. Lungi dall'integrare una mera formula di stile, tale pagina 26 di 40 passaggio motivazionale racchiude la valutazione di attendibilità eseguita dal giudice di primo grado.
Il giudizio positivo di attendibilità del Tribunale è condiviso dalla Corte.
La CTU è il risultato dell'analisi dei documenti prodotti dalle parti in giudizio, non contestati da alcuna delle parti, ed analizzati dai CTU, che ne hanno dato un'interpretazione scientifica puntualmente motivata. I CTU hanno in particolare concentrato la loro attenzione sulla cartella clinica di , Persona_1 dalla quale hanno tratto il profilo di soggetto cardiopatico del detenuto;
sullo storico di visite a cui il detenuto si era sottoposto negli anni precedenti;
e sul tracciato dell'ECG effettuato la notte Persona_1 del 4.3.2013. Nella valutazione di tale documentazione, anche alla luce delle censure dei CT, non emerge che i CTU abbiano fatto applicazione di criteri tecnico-scientifici censurabili. Emerge, di contro, che la CTU è corredata da una congrua e logica motivazione. Di qui la condivisibile affermazione del Tribunale secondo cui le argomentazioni dei CTU sono “fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione”.
Si rileva, inoltre come risulti rispettato il contraddittorio durante l'insieme delle operazioni peritali;
che l'elaborato peritale ha risposto compiutamente al quesito sottoposto dal Tribunale.
I CTU dopo aver tracciato lo storico clinico di e descritto analiticamente i fatti che hanno
Persona_1 condotto al decesso di , si sono approfonditamente soffermati sui due punti che il Tribunale
Persona_1 ha ritenuto cruciali nella risoluzione della vicenda. Il primo relativo alla scelta del medico di turno di far riaccomodare nella propria cella dopo la prima visita supportata da ECG;
il secondo
Persona_1 relativo alla scelta del medico di turno di non sottoporre nuovamente a visita dopo
Persona_1
l'insorgenza di conati di vomito nel detenuto. Tali punti sono stati ripresi dal giudice di primo grado
(pag. 9,10 e 11 della sentenza di primo grado) che ha spiegato le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni dei CTU.
La Corte, premesso che tali punti verranno ampiamente approfonditi nel merito nella trattazione del terzo motivo di appello, si limita qui a rilevare come i CTU abbiano analizzato con particolare scrupolo tali segmenti della vicenda ed hanno reso, in relazione ad essi, le proprie valutazioni.
Infine, anche alla luce di quanto già esposto, deve disattendersi l'ulteriore censura degli appellanti secondo cui i CTU, e conseguentemente il Tribunale, non hanno tenuto in considerazione le argomentazioni dei CT. La relazione peritale definitiva, infatti, contiene una sezione dedicata alla risposta alle osservazioni dei CT (vd. pag. 11 ss. della CTU), in cui i CTU rispondono compiutamente alle osservazioni dei CT, illustrando le ragioni che li inducono a non condividerle. Inoltre, in vari pagina 27 di 40 passaggi dell'elaborato peritale i CTU fanno riferimento espresso, talvolta riportandone testualmente il contenuto, a quanto osservato dai CT (vd. pag. 12 ss CTU).
Si rileva, inoltre, come con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato che la CTU sarebbe contraddittoria nella parte in cui prima condivide le osservazioni dei CT poi si discosta dalle conclusioni rassegnate dagli stessi consulenti tecnici di parte. Tali affermazioni dimostrano come il
CTU abbia tenuto in debita considerazione le opinioni dei CT.
La sentenza, peraltro, ha più volte fatto riferimento alle osservazioni dei CT nel corso della motivazione. Ad esempio, il Tribunale afferma quanto segue: “Le osservazioni del CT delle attrici e le deduzioni svolte dalla difesa non si reputano idonee né a disattendere il giudizio espresso dagli ausiliari del giudice, né a disporre approfondimenti tecnici. Da un lato le repliche svolte dai consulenti tecnici appaiono esaustive rispetto alle note critiche dei consulenti di parte ed alle successive deduzioni difensive svolte dagli attori sia sul tema della gestione del paziente al momento dell'insorgenza della sintomatologia, sia quanto all'aspetto dell'improbabilità di un esito diverso.
[…]. Dall'altro lato, l'osservazione sul fatto che in un ambiente protetto come quello ospedaliero si sarebbe potuto intervenire tempestivamente per risolvere positivamente la fibrillazione ventricolare successivamente occorsa, non appare supportata da elementi concreti, considerato che non si rilevano censure su tempestività e natura degli interventi di rianimazione posti in essere dal personale della struttura carceraria e dal personale del 118 e che i rilievi desumibili dalla consulenza e dalla documentazione medica acquisita sulla gravità e sul carattere acuto dell'infarto insorto non hanno consentito di formulare un giudizio sull'esistenza di concrete possibilità di sopravvivenza del paziente,
a fronte del verificarsi della sua perdita di conoscenza, anche in caso di precedente trasferimento nella struttura ospedaliera” (pag. 10 e 11 della sentenza di primo grado).
Alla luce di quanto esposto, la Corte, osservato che il giudice di primo grado ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto condivisibile l'elaborato peritale, congruamente motivato e rispettoso delle osservazioni dei CT, rigetta il primo motivo di appello e la richiesta degli appellanti di disporre una nuova CTU.
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la contraddittorietà della relazione peritale, in relazione ai rilievi dei CT e la conseguente illogicità della sentenza.
Gli appellanti affermano che i CTU, pur premettendo nell'elaborato peritale di condividere numerosi profili critici evidenziati dai consulenti tecnici di parte (quali, l'elevato rischio cardiovascolare di pagina 28 di 40 , la discutibilità della mancata rivalutazione clinica del paziente e la maggiore correttezza di Persona_1 un approccio più prudente, con ripetizione dell'ECG e prelievo ematico per enzimi cardiaci), giungono a conclusioni inconferenti con tali premesse e a conclusioni divergenti da quelle tracciate dai consulenti di parte.
In particolare, censurano le argomentazioni dei CTU nella parte in cui, pur qualificando come discutibile la scelta di di non sottoporre a nuova visita il detenuto , dopo l'insorgere CP_5 Persona_1 dei conati di vomito, sostengono che il diverso comportamento sanitario non avrebbe in ogni caso scongiurato l'evento morte, visto l'esiguo lasso di tempo intercorso tra l'episodio di vomito e il malore fatale. Tali argomentazioni si fonderebbero sulla censurabile affermazione, da parte dei CTU, che, nell'ambito di una struttura penitenziaria, non sarebbe ipotizzabile disporre il trasferimento in pronto soccorso di ogni detenuto che lamenti un disturbo, essendo necessario prevedere sistemi di filtro che, nel caso di dolore toracico, consistono negli ECG ed una visita medica.
Gli appellanti censurano la parte della motivazione (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), perché contraddittoria, in cui il Tribunale, dopo aver espressamente ritenuto non conforme alle buone pratiche mediche la scelta di di non sottoporre ad una nuova visita il paziente, all'insorgere dei conati di CP_5 vomito, conclude che non è possibile affermare che diversa condotta del sanitario avrebbe scongiurato l'evento. L'asserita contraddittorietà sarebbe sintomo della mancata autonomia valutativa del Giudice rispetto all'elaborato dei CTU;
il Tribunale avrebbe dovuto approfondire la questione mediante l'ausilio di altri consulenti tecnici d'ufficio.
In merito al secondo motivo d'appello, Il nulla ha dedotto. Controparte_1
e ciascuna nella propria comparsa di costituzione e risposta, eccepiscono, CP_3 CP_6 preliminarmente, l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo d'appello.
Le appellate osservano che il secondo motivo d'appello verte sulle medesime contestazioni del primo motivo di appello e, pertanto, rinviano alle osservazioni svolte in relazione al primo motivo di gravame.
In particolare, sostengono l'infondatezza del secondo motivo di appello, ribadendo che la CTU collegiale ha risposto in modo puntuale e coerente ai rilievi dei consulenti di parte;
insistono, infine, nell'evidenziare che non sono emerse ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto rinnovare la CTU.
ritiene infondato il motivo, sostenendo che non emerga alcuna contraddizione nella CP_5 relazione peritale e nella sentenza impugnata: il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU, ha affermato che, anche qualora il medico di turno US avesse adottato una condotta più “virtuosa” pagina 29 di 40 (nuova visita del paziente, nuovo ECG e prelievo ematico, da inviare all'ospedale per esame degli enzimi cardiaci), la morte di sarebbe stata comunque inevitabile, poiché i tempi tecnici non Persona_1 avrebbero consentito un intervento salvifico.
La Corte ritiene il motivo infondato.
Si osserva che l'adesione da parte della CTU ad alcune osservazioni dei CT non contraddice il discostamento della CTU dalle conclusioni a cui pervengono i CT. Osservando in concreto l'elaborato peritale, difatti, emerge come i CTU hanno esplicato le ragioni per cui le osservazioni dei CT, astrattamente condivise dai CTU, non possono trovare applicazione in relazione al decesso di
. Persona_1
Oggetto di doglianza degli appellanti è il passaggio dell'elaborato peritale in cui i CTU, pur asserendo, in condivisione con le osservazioni dei CT, che la scelta di , consistita nel non sottoporre a CP_5 nuova visita dopo l'insorgere dei conati di vomito, sia discutibile, concludevano che, anche Persona_1 qualora avesse visitato nuovamente , la morte di quest'ultimo non si sarebbe potuta CP_5 Persona_1 evitare. Si riporta testualmente di seguito il passaggio della relazione peritale (pag. 10), che gli appellanti censurano: “Vi è poi anche da dire che la scelta di non rivisitare il paziente alla segnalazione di un episodio di vomito alimentare è sicuramente decisione discutibile e tuttavia deve tenersi conto della vicinanza cronologica alla precedente visita ed al criterio cosiddetto ex adiuvantibus che permette di verificare se un farmaco influisce o meno sulla sintomatologia, così da indirizzare la diagnosi in una direzione piuttosto che in una differente: erano infatti passati solo 40 minuti al massimo dalla visita medica e dall'elettrocardiogramma, con tempistica quindi che permette di ritenere che neppure se fosse stato in un P.S. il medico lo avrebbe rivisitato a così breve distanza dalla visita precedente, quest'ultima pure corroborata da un ECG normale”.
La Corte non ravvisa nessuna contraddizione in tale passaggio dell'elaborato peritale. I CTU espongono le ragioni per cui la scelta di non visitare nuovamente , per quanto discutibile, Persona_1 non sia censurabile. La circostanza che fossero passati solo 40 minuti dalla prima visita di , Persona_1 peraltro corroborata da un ECG con esito nella norma, consente ai CTU di osservare che anche in
Pronto Soccorso, ove si sarebbe dovuto trovare secondo gli appellanti, il detenuto non Persona_1 sarebbe stato sottoposto a nuova visita.
Peraltro, i CTU, a fronte delle osservazioni dei CT, ribadiscono di non concordare “con la mancata rivalutazione clinica diretta del paziente” da parte di;
tuttavia, “tenuto anche conto delle CP_5 potenzialità diagnostiche di quell'epoca, in particolare della non disponibilità dell'analisi della ON ad alta sensibilità” evidenziano che anche qualora fosse sottoposto a nuova Persona_1 pagina 30 di 40 visita, non è possibile ritenere, nei termini del “più probabile che non”, che sarebbe stata intercettata l'ischemia miocardica, o che i sanitari avessero il tempo di reagire con scelte utili ad evitare il decesso
(vd. pag 14 e 15 della relazione peritale).
Proseguono asserendo che “Il comportamento virtuoso sarebbe stato quello di visitare nuovamente il paziente, forse ripetere l'ECG e prelevare un campione di sangue, così da poterlo inviare all'ospedale di riferimento per la valutazione degli enzimi di necrosi miocardica. È però davvero difficile pensare che, quand'anche ciò fosse stato deciso e fatto, 1) la risposta dal laboratorio sarebbe arrivata in tempo utile ed inoltre 2) nessuna certezza (ed anzi pare più probabile il contrario per quanto detto circa la cinetica della ON allora dosabile) può affermarsi sul fatto che tali esami ematochimici avrebbero dato motivo di allarme”.
A fronte dei riportati passaggi dell'elaborato peritale, la Corte non può fare a meno di dar evidenza alla linearità del ragionamento dei CTU, scevro da contraddittorietà e da vizi di logicità.
Parimenti infondata è la doglianza degli appellanti circa l'asserita illogicità della sentenza di primo grado, nella parte in cui prima afferma che la condotta omissiva di , consistita nel non sottoporre CP_5
a nuova visita Uccellatore dopo l'insorgere dei conati di vomito, “non […]sia stata conforme alle buone pratiche mediche ed alle regole di cautela”(pag. 10 della sentenza di primo grado); poi conclude nel ritenere esente da responsabilità il medico in quanto l'evento morte non si sarebbe evitato anche se avesse osservato la condotta alternativa omessa. CP_5
La Corte rileva che il Tribunale ha ampiamento esposto le ragioni per cui l'evento morte non si sarebbe in ogni caso evitato, richiamando le considerazioni dei CTU. Deve, del resto, rammentarsi che l'accertamento della colpa involge due profili: da un lato, il discostamento del danneggiante dalle regole cautelari;
dall'altro, la prova, nei termini probabilistici del “più probabile che non” che la condotta rispettosa delle regole cautelari avrebbe evitato l'evento dannoso.
Il Tribunale si è ampiamente soffermato su tale secondo profilo, ed ha concluso, rilevando che la morte di non sarebbe stata in ogni caso evitata. Persona_1
Pertanto la Corte, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene la CTU e la sentenza di primo esenti da vizi di contraddittorietà e illogicità. Il motivo non può, pertanto, essere accolto.
pagina 31 di 40 Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha affermato la responsabilità di , medico di turno presso la casa di reclusione di il 4.3.2013, CP_5 CP_4 per la morte del detenuto. Sostengono che il medico ha tenuto una condotta imprudente, negligente e imperita, che ha concorso a causare la morte di . In particolare, rimproverano a di Persona_1 CP_5 aver trascurato i sintomi palesi ed evidenti di un infarto già in corso, limitandosi, all'esito della prima visita, a trasmettere il tracciato dell'ECG alla struttura ospedaliera SA ER di CP_4 rimproverano a di aver omesso di visitare nuovamente il paziente nonostante la persistenza di CP_5 dolore toracico e la comparsa di conati di vomito, e di essersi limitato a disporre la sola somministrazione di un farmaco antiemetico.
In ordine al terzo motivo di appello, Il nulla deduce. Controparte_1
La e premettono, nelle rispettive comparse di costituzione in appello, di voler CP_3 CP_6 trattare congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di appello. Eccepiscono l'inammissibilità del terzo e quarto motivo d'appello per le medesime ragioni esposte in relazione all'inammissibilità del primo e del secondo.
In relazione alla responsabilità di (oggetto del terzo motivo di appello), le appellate CP_5 ritengono corretta la ricostruzione della CTU, fatta propria dal giudice di primo grado. Per quanto attiene al tracciato inviato da per la lettura all'OS S. ER, le appellate osservano come CP_5 il Dott. Perito del P.M. nell'ambito del procedimento penale, instauratosi in seguito alla Per_6 vicenda, ha confermato che il tracciato era nei limiti di norma, sovrapponibile per caratteristiche a tracciati di ECG precedentemente effettuati (pagg. 16 e 17 dell'atto di costituzione della . CP_3
La Dott.ssa anch'ella Perito del P.M. in sede penale, facendo riferimento alle linee guida per Per_8 la valutazione del rischio coronarico, ha concluso che non vi erano elementi per identificare l'urgenza cardiologica o per inviare in P.S.; a fronte del referto negativo dell'ECG, era indicata solo Persona_1 una rivalutazione elettrocardiografica entro le successive 6 ore.
In ottica controfattuale, le appellate evidenziano che, tra l'esordio della sintomatologia e l'arresto cardiaco sono trascorse meno di 2 ore;
pertanto, anche nell'ipotesi che fossero stati effettuati i test enzimatici, sarebbero materialmente mancati i tempi tecnici per il trasferimento del paziente presso il
Pronto Soccorso ospedaliero, e l'arresto cardiaco si sarebbe comunque verificato, senza possibilità materiale di porre in atto misure di supporto rianimatorio migliori di quelle che il paziente ha ricevuto.
In ogni caso, i danneggiati non avrebbero assolto all'onere, che sugli stessi incombe, della prova del nesso di causalità tra la condotta medica e l'evento dannoso.
pagina 32 di 40 Di conseguenza non si potrebbe affermare neppure la responsabilità della dal momento CP_3 che sarebbe emerso come, ex ante (unica valutazione rilevante), la condotta di (e di conseguenza CP_5 della non possa essere in alcun modo censurata. CP_3
ribadisce, in via cautelativa, la riserva di rivalsa nei confronti di per ogni somma che CP_6 CP_5 eventualmente sia costretta a pagare in conseguenza della presente sentenza.
In relazione al danno da perdita del rapporto parentale, le appellate sostengono che gli appellanti non avrebbero dimostrato le conseguenze dannose, asseritamente sofferte, della morte di . Persona_1
Contestano, inoltre, la richiesta degli appellanti di liquidazione del danno secondo le Tabelle del
Tribunale di Roma anziché del Tribunale di Milano e di riconoscimento di un minimo “garantito.
Quanto al danno “catastrofale”, le appellate ne sostengono la non risarcibilità dal momento che gli appellanti non avrebbero provato la coscienza di dell'approssimarsi della morte. Persona_1
eccepisce l'inesistenza del terzo motivo di appello, per non avere l'appellante indicato CP_5 quali parti della sentenza intenda censurare, né aver formulato specifiche doglianze, limitandosi ad affermare in modo generico la responsabilità di . CP_5
Richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di responsabilità medica, spetta al danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento dannoso lamentato, evidenzia come tale prova non sia stata fornita dagli appellati, con la conseguente impossibilità di ritenere responsabile ex art 2043 c.c.. In relazione ai danni CP_5 invocati dagli appellanti, richiama integralmente quanto già dedotto in comparsa di risposta del CP_5 giudizio di primo grado.
La Corte osserva che il motivo d'appello è ammissibile. Per quanto le doglianze degli appellanti siano formulate in termini generici, è possibile individuare la parte della sentenza sottoposta a censura e le ragioni per cui gli appellanti ne chiedono la riforma.
Nel merito il motivo è infondato. Il Tribunale ha evidenziato specifiche condotte di , per CP_5 escluderne la responsabilità: la scelta del medico di non trasferire al pronto soccorso il detenuto, dopo la prima visita con ECG alle ore 1.30; la scelta di di non visitare nuovamente dopo CP_5 Persona_1
l'insorgere dei conati di vomito. Secondo gli appellanti si tratterebbe di condotte colpose, che hanno avuto un effetto causale nel verificarsi della morte di : se la condotta di fosse stata Persona_1 CP_5 diligente, secondo le soluzioni delineate dal ragionamento controfattuale degli appellanti, l'evento si sarebbe scongiurato.
pagina 33 di 40 Quanto alla prima condotta, la Corte osserva che nessun rimprovero può essere mosso a . Infatti, CP_5 il medico ha visitato prontamente il detenuto;
lo ha sottoposto ad ECG;
il referto di questo, tempestivamente ricevuto dal SA ER, non rilevava alcuna anomalia o segno di fibrillazione.
ha confrontato i vari tracciati ECG e li ha ritenuti sovrapponibili. La relazione peritale conferma CP_5 che non vi sono stati errori nella lettura del tracciato, che non segnalava anomalie: “Anche confrontando l'ultimo tracciato ECG del 4.3.2013 con i precedenti, non è possibile identificare neppure minime alterazioni dirette (segni di ischemia/lesione) o indirette (tachicardia, bradicardia, extrasistolia) che possano essere riconducibili a un'ischemia cardiaca acuta in corso o, comunque, che potessero in qualche modo far sospettare l'imminenza di un evento aritmico fatale”. E ancora: “Nel caso specifico, la prima fase reattiva al disturbo soggettivamente lamentato è stata messa in atto, sottoponendolo ad un ECG e gli scriventi ritengono condivisibile sia la tempistica di effettuazione ed invio del tracciato, sia la successiva refertazione. Le risultanze di tale fase diagnostica erano rassicuranti e quindi si condivide la decisione di non inviare - in quel momento - il paziente ad un posto di P.S., il che non significa che fosse esaurita la fase diagnostica.”
Quanto alla seconda condotta, la Corte osserva che, anche qualora fosse stata adottata, gli appellanti non hanno provato che sarebbe stata evitata la morte di . La relazione peritale, infatti, Persona_1 seppure qualifichi la mancata rivalutazione clinica diretta del paziente come scelta “discutibile”, ha indicato chiaramente come non fosse previsto, dal protocollo all'epoca prevalente, secondo la migliore scienza medica, il ripetersi a così breve distanza né di una visita né di un ECG per la trattazione di caso con la sintomatologia che presentava. Le conclusioni dei CTU trovano conferma, peraltro, Persona_1 anche in quelle della d.ssa perito del PM, che, facendo riferimento alle linee guida per la Per_8 valutazione del rischio coronarico, ha concluso che non vi erano elementi per identificare l'urgenza cardiologica o per inviare in P.S.; a fronte del tracciato ECG negativo, era indicata solo una Persona_1 rivalutazione elettrocardiografica entro le successive 6 ore. La condotta, che, secondo gli appellanti,
avrebbe dovuto tenere, non era, in altre parole, doverosa, alla luce della migliore scienza medica CP_5 all'epoca dell'evento.
La relazione peritale ha, inoltre, escluso l'efficienza causale della scelta di , tenuto anche conto CP_5 delle potenzialità diagnostiche di quell'epoca, in particolare della non disponibilità dell'analisi della ON ad alta sensibilità, che ha una finestra diagnostica muta più breve di quella allora disponibile
(6-9 ore dall'esordio dei sintomi). Il breve tempo in concreto intercorso tra episodio di vomito e arresto cardiaco (60 minuti), non permette di ritenere “più probabile che non” che potesse in concreto non solo pagina 34 di 40 intercettarsi l'ischemia miocardica, ma anche effettuare indagini diagnostiche e/o praticare terapie o manovre utili ad evitare il decesso.
Le motivazioni del Tribunale, a tale riguardo, sono congrue: “non è possibile affermare che, con ragionevole probabilità, una diversa condotta sarebbe stata in grado di scongiurare l'evento. In particolare, vengono in rilievo due aspetti dirimenti ai fini di tale valutazione. Il primo è quello del ristretto spazio temporale in cui si sono verificati gli eventi, che è di circa un'ora tra l'insorgenza del vomito alimentare e il momento in cui si è accasciato a terra ed ha perso Persona_1 conoscenza. Proprio la considerazione dei tempi occorrenti per l'effettuazione del prelievo e per la valutazione degli enzimi di necrosi cardiaca e la refertazione degli stessi ha portato i consulenti tecnici
a dubitare sulla possibilità che i risultati pervenissero in tempo utile per porre in essere un intervento salvavita. Il secondo riguarda la tipologia di esami disponibili all'epoca dei fatti, e segnatamente il fatto che in quegli anni non vi era ancora l'analisi della ON ad alta sensibilità, che ha il vantaggio di ridurre i tempi in cui tale valore rimane “muto” pur in presenza di un evento ischemico in corso, rispetto alla finestra di 6-9 ore dall'esordio dei sintomi durante la quale, in base al metodo di analisi tradizionale, tale valore avrebbe potuto essere ancora normale. Ciò implica che, anche in caso di disponibilità del referto di tale esame in tempo utile rispetto al verificarsi del malore fatale, vi sarebbero state concrete possibilità che il risultato della ON non fosse in grado di rivelare la grave patologia in atto. Peraltro, come si evince dall'elaborato, tali fattori avrebbero inciso negativamente sulla possibilità di mutare il corso della vicenda anche qualora il sig. fosse Persona_1 stato inviato in PS al momento dell'esordio della sintomatologia, dato che il ristretto arco temporale di circa due ore tra tale momento ed il verificarsi della perdita di conoscenza, i tempi richiesti per
l'esecuzione e refertazione dei doverosi controlli (ECG e analisi degli enzimi) ed i probabili esiti degli stessi. Pertanto, alla luce di tali rilievi, si ritiene di condividere le valutazioni degli ausiliari in ordine all'impossibilità di esprimere un giudizio controfattuale che supporti l'esistenza di concrete possibilità di sopravvivenza di anche in caso di una condotta conforme a quella dell'agente Persona_1 modello”.
Deve, pertanto, concludersi, che, in primo luogo, non è risultato provato che la condotta in concreto assunta da sia stata negligente, alla luce di quanto dal medesimo esigibile in virtù della migliore CP_5 scienza medica dell'epoca; in secondo luogo, che gli appellanti, sui quali incombe l'onere di provare il nesso causale tra la condotta del medico, asseritamente errata, e l'evento dannoso (ex multis Cass. Sez.
3, 31/07/2024) non hanno assolto a tale onere. Il motivo di appello, pertanto, essendo infondato, non può essere accolto.
pagina 35 di 40 Con il quarto motivo, gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza impugnata, per non avere il giudice di primo grado riconosciuto la responsabilità concorrente della della CP_3 [...]
e del nella vicenda che ha condotto al decesso del Controparte_7 Controparte_1 detenuto. Sostengono la responsabilità della per l' errore diagnostico, consistito nell'aver CP_3 rappresentato l'assenza di “indicazioni particolari” nel referto dell'ECG, nonostante che Persona_1 avesse, già durante tale esame, un infarto poi rilevatosi fatale. Ne sostengono, inoltre, la responsabilità ex art. 1228 c.c. per il fatto colposo del proprio ausiliario, , medico in servizio presso la struttura CP_5 penitenziaria, che, sottovalutando i sintomi di , avrebbe omesso di disporre il trasferimento Persona_1 del detenuto in ospedale, che avrebbe evitato l'evento morte. La struttura sanitaria risponderebbe contrattualmente dei danni cagionati dal proprio personale, sia per effetto del principio di immedesimazione organica, sia per effetto della disciplina di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c..
La Casa Circondariale di e per essa il Giustizia (vd. pag. 46 atto di appello), CP_4 Controparte_1 sarebbero responsabili, per aver concorso a causare la morte di , in quanto quest'ultimo Persona_1 veniva mantenuto, in violazione dell'art. 3 CEDU, dell'art. 32 Cost. e dell'art. 11 Ord. Pen, in uno stato detentivo non adatto alle sue condizioni di salute, ben note agli operatori della struttura carceraria. Gli appellanti asseriscono la natura fuorviante della comunicazione di “idoneità” della struttura carceraria a fornire le cure al detenuto;
essa avrebbe condizionato le decisioni dei magistrati, che hanno rigettato le richieste del detenuto di collocamento in un centro clinico o in misura domiciliare. La Casa circondariale di non sarebbe struttura idonea alla reclusione di soggetti con patologie cardiache CP_4
In ordine al quarto motivo di appello, il chiede il rigetto dell'appello, Controparte_1 sostenendone l'infondatezza. Afferma la propria estraneità al sistema di assistenza sanitaria ai detenuti e a qualsiasi responsabilità per carenze o inefficienze della medesima. Infatti, con il D.P.C.M. 1° aprile
2008, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 244/2007, le funzioni sanitarie del
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono state trasferite al Servizio SAitario Nazionale, che ne assicura l'adempimento per il tramite delle Regioni e delle Aziende SAitarie Locali competenti.
Il personale medico operante negli istituti penitenziari (e nel caso di specie, ) è alle dipendenze CP_5
Cont delle e non più dal . Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può Controparte_1 essere ritenuta responsabile per eventuali carenze o inefficienze delle cure sanitarie prestate dal personale medico penitenziario.
Il ritiene non condivisibili le tesi degli appellanti, secondo le quali Stato, Regioni, Comuni, CP_1
Cont e istituti penitenziari sarebbero congiuntamente responsabili della protezione della salute dei pagina 36 di 40 detenuti. Tali enti sarebbero tenuti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutelare la salute dei detenuti, pur senza responsabilità solidale tra loro per gli illeciti commessi dal singolo ente.
Al personale della Casa Circondariale di non può, secondo il , muoversi alcun CP_4 CP_1 rimprovero, perché ha segnalato tempestivamente i sintomi lamentati da al medico di turno, Persona_1 ed ha prestato assistenza compatibilmente con le proprie competenze e responsabilità. Non sarebbero provate le allegazioni degli appellanti, secondo le quali sarebbe stato tenuto in un contesto Persona_1 detentivo inidoneo alle sue condizioni di salute;
e il avrebbe indotto in errore l'autorità CP_1 giudiziaria, cui aveva rivolto istanza di concessione degli arresti domiciliari o di Persona_1 trasferimento ad altra struttura idonea. In particolare, il afferma che: CP_1
- le condizioni cliniche di , comuni a gran parte della popolazione (cardiopatia Persona_1 ischemico-pretensiva e coronopatia con noti fattori di rischio cardiovascolari quali obesità, obesità, dislipidemia e tabagismo, nonché un'anamnesi familiare positiva per patologie cardio-vascolari), non avrebbero lasciato presumere la probabilità di un evento letale come quello verificatosi, in soggetto mai in precedenza colpito da infarto.
- la Casa Circondariale di sarebbe struttura idonea ad ospitare detenuti in condizioni CP_4 analoghe a quelle di : disporrebbe di adeguati strumenti sanitari (tra cui ECG refertabile Persona_1 in collegamento con l'OS SA ER, sito a poca distanza dall'istituto penitenziario e dotato di un virtuoso reparto di cardiologia) e garantirebbe standard di assistenza analoghi a quelli degli altri istituti penitenziari.
- nessuna valutazione di compatibilità tra le condizioni di salute di e il regime detentivo Persona_1 sarebbe stata effettuata dal Direttore della Casa Circondariale di o dal personale sanitario CP_4 della struttura penitenziaria. La richiesta di revoca della misura cautelare custodiale (vd. all. 2 e 3 atto di costituzione fasc. primo grado del ), avanzata dal detenuto, veniva rigettata dal GIP CP_1 di Catania, sulla base delle valutazioni di un perito medico-legale appositamente nominato, che aveva ritenuto la custodia in carcere compatibile con le condizioni di salute di . Nessun Persona_1 rimprovero, pertanto, può muoversi all'amministrazione penitenziaria, a cui non compete disporre il trasferimento dei detenuti né sostituire il regime detentivo con altra misura.
In via subordinata, il nega qualsiasi nesso causale tra le condotte contestate a e il CP_1 CP_5 decesso. Richiama le conclusioni dei CTU, secondo cui veniva assistito correttamente dal Persona_1 personale medico;
la morte improvvisa per fibrillazione ventricolare non sarebbe stata prevedibile né evitabile, per mancanza di tempo utile a intervenire efficacemente.
pagina 37 di 40 , infine, anche la quantificazione del danno iure proprio invocato dagli appellanti, osservando Pt_11 che i danneggiati non hanno provato la sussistenza di un legame affettivo concreto con il defunto;
quanto al danno iure hereditatis, osserva il Ministero che non ha avuto una percezione Persona_1 della propria fine tale da configurare un danno da lucida agonia.
La e trattano congiuntamente il terzo ed il quarto motivo di appello, come sopra CP_3 CP_6 riportato. nulla deduce. CP_5
La Corte, ritenuto ammissibile il motivo d'appello, poiché gli appellanti, per quanto abbiano meramente ripetuto le istanze avanzate con l'atto di citazione di primo grado, hanno individuato le parti della sentenza di cui chiedono la riforma e, sia pur in termini generici, le censure mosse alla decisione del Tribunale, ritiene il motivo infondato.
Quanto alla invocata responsabilità della deve rilevarsi che non vi è prova di alcun errore CP_3 diagnostico, da parte della struttura ospedaliera, relativamente all'ECG a cui è stato sottoposto il 4.3.2013. Gli appellanti si sono limitati ad allegare un generico errore diagnostico Persona_1 dell'OS, presumendolo dalla circostanza che , dopo l'ECG, che non riscontrava Persona_1 alcuna anomalia, è morto per arresto cardiaco. L'allegazione, tuttavia, è totalmente generica e non congruente con quanto rilevabile dal tracciato dell'ECG. Gli appellanti non hanno provato che il tracciato ECG, di cui non hanno messo in discussione la correttezza diagnostica, è stato male interpretato. I CTU, peraltro, hanno evidenziato che dallo stesso non emergeva alcuna anomalia, né hanno individuato alcun errore nella refertazione. Pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile alla sotto tale profilo. CP_3
Inoltre, la Corte si limita ad osservare che, non essendovi alcun fatto addebitabile a , l'ente non CP_5 può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Quanto alla di e per essa del , la Corte respinge le Controparte_7 CP_4 Controparte_1 deduzioni degli appellanti e osserva, in primo luogo, come in forza dell'impianto normativo vigente
(D.P.C.M. 1° aprile 2008,nelle attribuzioniione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 244/2007) le funzioni sanitarie del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rientrano nelle attribuzione del
Servizio SAitario Nazionale, che ne assicura l'adempimento per il tramite delle Regioni e delle
Aziende SAitarie Locali competenti. Dal momento che il personale medico, operante negli istituti Cont penitenziari, non è alle dipendenze del , ma delle l'amministrazione Controparte_1 penitenziaria non può essere ritenuta responsabile per eventuali carenze o inefficienze delle cure sanitarie prestate dal personale medico penitenziario.
pagina 38 di 40 In secondo luogo, l'amministrazione penitenziaria si limita a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria, quanto alla tipologia di sanzione. In particolare, compete all'A.G. la scelta di riservare al soggetto il regime di detenzione in carcere ovvero l'adozione di misure alternative alla Con detenzione. La valutazione di compatibilità di con il regime detentivo è stata presa dall' Persona_1 che, pochi mesi prima della morte, aveva disposto una perizia medico-legale per valutare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con lo stato di detenzione in carcere;
sulla scorta delle conclusioni peritali aveva disposto il rigetto della domanda di di revoca della misura Persona_1 cautelare custodiale (vd. all. 2 e 3 alla costituzione in giudizio di primo grado del ). CP_1
In terzo luogo, la Corte osserva il mancato riscontro probatorio delle allegazioni, peraltro generiche, degli appellanti, che avevano l'onere assertivo e probatorio al riguardo circa l'inadeguatezza della
[...]
di a rendere assistenza sanitaria a soggetti cardiopatici. CP_7 CP_4
Gli appellanti si sono limitati ad asserire che la di e per essa il Controparte_7 CP_4 [...]
, fosse inadeguata alla gestione di soggetti cardiopatici, in quanto era Controparte_1 Persona_1 deceduto all'interno dell'istituto penitenziario. Gli appellanti avrebbero dovuto allegare le circostanze specifiche che renderebbero inadeguata la casa circondariale di in seguito, avrebbero dovuto CP_4 dare la prova che è deceduto a causa dell'inadeguatezza della struttura penitenziaria, e non, Persona_1 come hanno fatto, dedurre l'asserita inidoneità della di dalla morte del Controparte_7 CP_4 medesimo. Il fatto che la Casa Circondariale di sia dotata di strumentistica diagnostica adeguata CP_4
(ECG); che sia sita vicino all'OS SA ER di dotato di un reparto di cardiologia;
la CP_4 tempestività, non contestata, delle cure apprestate da e dal personale del carcere, dimostrano CP_5
l'adeguatezza del medesimo rispetto alle censure sollevate dagli appellanti.
In conclusione, alla luce di tutte considerazioni che precedono, i motivi di appello sono infondati e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Alla rifusione delle spese del presente grado, attesa la loro totale soccombenza, sono condannati in solido gli appellanti. Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, come modificato, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi in grado di appello. Gli appellanti, dunque devono essere condannati, in solido tra loro, a versare € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge al Ministero della Giustizia;
€ 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge alla € 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_3
pagina 39 di 40 come per legge, a;
€ 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA CP_5 come per legge ad CP_6
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n.
115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio
2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
I. rigetta l'appello, e conferma integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano n. 8983/2024;
II. condanna , , Parte_9 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, ed Parte_12 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del , della
[...] Controparte_1 [...]
di e di , delle spese di lite Controparte_3 CP_5 Controparte_6 del presente grado, che si liquidano, per ciascuno degli appellati, in euro 8.470,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
III. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il Consigliere rel. est.
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot dr. Andrea Vischi pagina 40 di 40