Sentenza 23 maggio 1985
Massime • 1
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, lo inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. ( V 6827/83, mass n 431508; ( V 4591/83, mass n 429462; ( V 3478/71, mass n 355112).*
Commentario • 1
- 1. Cessione d'azienda: per la risoluzione non occorre il grave inadempimentoAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 6 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1985, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 1985 |
Testo completo
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, lo inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. ( V 6827/83, mass n 431508; ( V 4591/83, mass n 429462; ( V 3478/71, mass n 355112).*