Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1985, n. 3119
CASS
Sentenza 23 maggio 1985

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, lo inadempimento non risolve di diritto il contratto, ma deve esserne considerata l'importanza in relazione all'economia del contratto stesso, non bastando l'accertamento della sola colpa previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. ( V 6827/83, mass n 431508; ( V 4591/83, mass n 429462; ( V 3478/71, mass n 355112).*

Commentario1

  • 1Cessione d'azienda: per la risoluzione non occorre il grave inadempimentoAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 6 ottobre 2015
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/1985, n. 3119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3119
Data del deposito : 23 maggio 1985

Testo completo