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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 6461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6461 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente est.
Consigliere Dott.ssa Giovanna Giani
Consigliere rel. Dott.ssa Rossella Verderosa
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6686/21 posta in deliberazione all'udienza del 16.07.2025
TRA
Parte 1
Avv. Passi Massimiliano
E
CP 1
Avv. Ferrara Fabio e Di Carlo Carmen
E
CP_2
Avv. Giuseppe Allocca
E
Controparte_3
[...]
Avv. Luigi Pamphili.
E
CP 4 gli Avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 15437/21 del Tribunale Ordinario di Roma MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 15437/21, che aveva Parte 1
così statuito: "il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta ogni domanda della parte attrice;
Parte 2 e la CP 5b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in solido, che si liquidano in euro 6.000,00 per ciascuna parte convenuta (tre), oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge."
Si sono costituite in giudizio le parti appellate, instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c. cui è seguita la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Preliminarmente viene disposto l' affidamento della estensione della sentenza al presidente del collegio ex art 276 ultimo comma c.p.c., stante l'eccessivo carico di ruolo decisorio del consigliere relatore.
2.L'appello è manifestamente infondato per le seguenti dirimenti ragioni.
Rilievo decisivo, al di là delle questioni inerenti all'accreditamento, è l'assenza di un
Contr accordo tra la Parte 1 e la ovvero la CP 2 già evidenziata dal Tribunale:
"Parte attrice ha omesso di indicare la fonte dell'obbligazione, in particolare il provvedimento di accreditamento della struttura con il SSR o convenzione e/o accordo
Cont con di riferimento per l'erogazione delle stesse sul territorio.
In buona sostanza manca la documentale prova sia della erogazione delle prestazioni, sia del titolo contrattuale in forza del quale le convenute debbano ritenersi obbligate al preteso pagamento."
A tale proposito si richiamano le più recenti pronunzie della Corte di Cassazione sul tema: Contr Sez. 3 , Ordinanza n. 5213 del 27/02/2025: "In tema di convenzionamento tra e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.
Sez. 3 , Ordinanza n. 20997 del 26/07/2024: "Il regime transitorio - dettato dall'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994 e relativo al passaggio dei soggetti privati già convenzionati dal regime di convenzionamento esterno al nuovo sistema dell'accreditamento, previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - consente la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie, in attesa dei provvedimenti di Contr accreditamento, subordinatamente alla stipula di un contratto con l con il quale la struttura accetta il sistema di remunerazione sulla base delle tariffe regionali, con la conseguenza che la fonte del rapporto con l'azienda sanitaria non è più la convenzione precedentemente stipulata in base alla l. n. 833 del 1978. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato a una casa di cura il pagamento di somme, a titolo di differenze tariffarie, per le prestazioni erogate nell'anno 1995, correttamente individuando la fonte regolatrice dei rapporti nell'accordo inter partes, anziché nella convenzione originaria, integrata ex lege, ai sensi dell'art. 1339 c.c., mediante l'inserimento automatico dei nomenclatori tariffari vigenti)." 66Sez. 1-, Ordinanza n. 16683 del 22/06/2025 " Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del dall'autorizzazione sanitaria1992, all'esercizio dell'attività e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt.
8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge.
3. Per quanto attiene alla domanda ex art 2041 c.c. si verte indubbiamente in una ipotesi di arricchimento imposto: i contrasti sull'accreditamento escludono in radice che non si versi in una ipotesi di arricchimento imposto dal privato alla CP 2 che ha sempre inteso rifiutare - legittimamente o meno sotto tale profilo non rileva - le prestazioni fornite dalla struttura di via Giolitti Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 14735 del 27/05/2024: Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
4.Ogni altra domanda è assorbita, alla stregua di quanto sopra esposto, e le istanze istruttorie sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna Parte 1 alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna di essi in € 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
Roma, 5.11.2025
il Presidente
dott. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente est.
Consigliere Dott.ssa Giovanna Giani
Consigliere rel. Dott.ssa Rossella Verderosa
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6686/21 posta in deliberazione all'udienza del 16.07.2025
TRA
Parte 1
Avv. Passi Massimiliano
E
CP 1
Avv. Ferrara Fabio e Di Carlo Carmen
E
CP_2
Avv. Giuseppe Allocca
E
Controparte_3
[...]
Avv. Luigi Pamphili.
E
CP 4 gli Avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 15437/21 del Tribunale Ordinario di Roma MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 15437/21, che aveva Parte 1
così statuito: "il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta ogni domanda della parte attrice;
Parte 2 e la CP 5b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in solido, che si liquidano in euro 6.000,00 per ciascuna parte convenuta (tre), oltre spese generali (15%) ed accessori come per legge."
Si sono costituite in giudizio le parti appellate, instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c. cui è seguita la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Preliminarmente viene disposto l' affidamento della estensione della sentenza al presidente del collegio ex art 276 ultimo comma c.p.c., stante l'eccessivo carico di ruolo decisorio del consigliere relatore.
2.L'appello è manifestamente infondato per le seguenti dirimenti ragioni.
Rilievo decisivo, al di là delle questioni inerenti all'accreditamento, è l'assenza di un
Contr accordo tra la Parte 1 e la ovvero la CP 2 già evidenziata dal Tribunale:
"Parte attrice ha omesso di indicare la fonte dell'obbligazione, in particolare il provvedimento di accreditamento della struttura con il SSR o convenzione e/o accordo
Cont con di riferimento per l'erogazione delle stesse sul territorio.
In buona sostanza manca la documentale prova sia della erogazione delle prestazioni, sia del titolo contrattuale in forza del quale le convenute debbano ritenersi obbligate al preteso pagamento."
A tale proposito si richiamano le più recenti pronunzie della Corte di Cassazione sul tema: Contr Sez. 3 , Ordinanza n. 5213 del 27/02/2025: "In tema di convenzionamento tra e istituzioni sanitarie di carattere privato, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente ai fini dell'insorgenza del rapporto, di cui è un mero presupposto, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto per vincolare le parti reciprocamente: la struttura privata al rispetto delle tariffe, delle condizioni di determinazione della regressione tariffaria e dei limiti di prestazioni erogabili e l'ente pubblico al pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli utenti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.
Sez. 3 , Ordinanza n. 20997 del 26/07/2024: "Il regime transitorio - dettato dall'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994 e relativo al passaggio dei soggetti privati già convenzionati dal regime di convenzionamento esterno al nuovo sistema dell'accreditamento, previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 - consente la prosecuzione dell'attività di erogazione delle prestazioni sanitarie, in attesa dei provvedimenti di Contr accreditamento, subordinatamente alla stipula di un contratto con l con il quale la struttura accetta il sistema di remunerazione sulla base delle tariffe regionali, con la conseguenza che la fonte del rapporto con l'azienda sanitaria non è più la convenzione precedentemente stipulata in base alla l. n. 833 del 1978. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva negato a una casa di cura il pagamento di somme, a titolo di differenze tariffarie, per le prestazioni erogate nell'anno 1995, correttamente individuando la fonte regolatrice dei rapporti nell'accordo inter partes, anziché nella convenzione originaria, integrata ex lege, ai sensi dell'art. 1339 c.c., mediante l'inserimento automatico dei nomenclatori tariffari vigenti)." 66Sez. 1-, Ordinanza n. 16683 del 22/06/2025 " Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del dall'autorizzazione sanitaria1992, all'esercizio dell'attività e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt.
8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge.
3. Per quanto attiene alla domanda ex art 2041 c.c. si verte indubbiamente in una ipotesi di arricchimento imposto: i contrasti sull'accreditamento escludono in radice che non si versi in una ipotesi di arricchimento imposto dal privato alla CP 2 che ha sempre inteso rifiutare - legittimamente o meno sotto tale profilo non rileva - le prestazioni fornite dalla struttura di via Giolitti Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 14735 del 27/05/2024: Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".
4.Ogni altra domanda è assorbita, alla stregua di quanto sopra esposto, e le istanze istruttorie sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna Parte 1 alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna di essi in € 16.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002
Roma, 5.11.2025
il Presidente
dott. Diego Rosario Antonio Pinto