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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6437 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15675/24 promossa da:
nato in [...] l'[...], C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
Sara Di Veroli e dall'avv. Romelda Prence;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Latina in data 22.01.24 e notificato il 13.03.24. Si legge nel provvedimento impugnato che la rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_3
protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del parere non favorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 21.06.23.
Nel parere negativo la Commissione territoriale dichiara che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
pagina 1 di 5 politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU “dal momento che tenuto conto dell'assenza di legami familiari e dagli atti allegati non emerge che lo stesso abbia intrapreso uno stabile percorso di integrazione in quanto priva di documentazione che attesti un inserimento in contesto lavorativo”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. ”. CP_1
Il ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, copia del fascicolo dell'istanza di protezione, certificato di residenza e del certificato di nascita della figlia del ricorrente, documento di identità della figlia, contratto di locazione, contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga 2023, dichiarazione di inizio attività, ospitalità, fattura del 20.10.23- del 30.11.23- del
22.12.23, bilancio 2023, partita iva.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 22.04.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa e dei legami familiari del ricorrente”.
Con le note di trattazione del 15.04.24, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, insistendo sull'elevato grado di integrazione in ragione dell'elevato tempo trascorso in
Italia (17 anni). Deposita, inoltre, la seguente documentazione: certificato di matrimonio, contratto di lavoro della moglie.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei pagina 2 di 5 percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e LI c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_4
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e SA Oy c. Per_8 Per_9 Parte_1
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che
Per_1 depongano a favore dell'esclusione ( da e c. Paesi Bassi, § 38; e altri Per_10 Pt_2 Per_11
c. Regno Unito (dec.); c. Paesi Bassi (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del Per_13
pagina 3 di 5 genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e
Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_3 Pt_4 Pt_5
[GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ). Il Collegio ritiene che il rimpatrio del ricorrente, che ha raggiunto sul territorio un'efficace integrazione lavorativa, comporterebbe, inoltre, una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass., 08/07/2021, n.
19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347). La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza sul territorio di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzare la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass.,
18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).
Nel caso di specie, il ricorrente allega di dimorare in Italia dal 2013 quando, all'età di 17 anni, dove si trasferiva al seguito dei familiari e di essere stato titolare di un permesso di soggiorno, che tuttavia non riusciva a rinnovare a causa dell'assenza di lavoro.
Inoltre, dal 2017 il ricorrente è padre di una bambina (doc.
3.3 certificato di nascita) avuta da una connazionale e attualmente residente a [...](doc.
3.4 certificato di residenza). Da ultimo, il ricorrente ha instaurato una relazione con una cittadina italiana con la quale convive dal 29.01.24
(all.11 dichiarazione di ospitalità dal 29.01.24 al 29.03.24) e in data 23.01.25 ha contratto matrimonio
(certificato di matrimonio, atto di matrimonio tradotto e con apostille).
Quanto alla posizione lavorativa, il ricorrente allega e documenta l'attività lavorativa- come installatore di infissi- iniziata a seguito della proposizione della domanda di protezione speciale e l'ottenimento del permesso di soggiorno provvisorio, mediante regolare contratto a tempo determinato dal 21.11.22
(doc.8 Unilav dal 21.11.22 al 31.10.23, doc.9 buste paga da novembre 2022 a aprile 2023). Inoltre, in pagina 4 di 5 data 27.09.23 il ricorrente ha avviato una propria azienda operante nel settore dell'installazione di infissi (doc. 10-12-13-14-15-16 dichiarazione di inizio attività, fatture, bilancio 2023)
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia in ragione dell'integrazione lavorativa e degli importanti legami familiari sul territorio ( figlia minore e moglie ) e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda parzialmente su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma, 24 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15675/24 promossa da:
nato in [...] l'[...], C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
Sara Di Veroli e dall'avv. Romelda Prence;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Latina in data 22.01.24 e notificato il 13.03.24. Si legge nel provvedimento impugnato che la rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per CP_3
protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 sulla base del parere non favorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 21.06.23.
Nel parere negativo la Commissione territoriale dichiara che non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
pagina 1 di 5 politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” così come sancito al comma 1 dell'art. 19 del
d.lgs. 286 del 1998”. Inoltre, la Commissione territoriale non ravvisa fondati motivi “tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto al novellato comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'art.19 del D.lgs. 286/98, non integrando l'ipotesi una violazione di cui all'art. 8 CEDU “dal momento che tenuto conto dell'assenza di legami familiari e dagli atti allegati non emerge che lo stesso abbia intrapreso uno stabile percorso di integrazione in quanto priva di documentazione che attesti un inserimento in contesto lavorativo”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. ”. CP_1
Il ricorrente deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, copia del fascicolo dell'istanza di protezione, certificato di residenza e del certificato di nascita della figlia del ricorrente, documento di identità della figlia, contratto di locazione, contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga 2023, dichiarazione di inizio attività, ospitalità, fattura del 20.10.23- del 30.11.23- del
22.12.23, bilancio 2023, partita iva.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 22.04.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato “in considerazione dell'allegata e documentata integrazione sociale e lavorativa e dei legami familiari del ricorrente”.
Con le note di trattazione del 15.04.24, il ricorrente si riporta alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, insistendo sull'elevato grado di integrazione in ragione dell'elevato tempo trascorso in
Italia (17 anni). Deposita, inoltre, la seguente documentazione: certificato di matrimonio, contratto di lavoro della moglie.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei pagina 2 di 5 percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 Per_2 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). Per_3
( e LI c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_4
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_5 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Romania [GC], § 71; Persona_6 Per_7
e c. , § 42) o commerciali ( e SA Oy c. Per_8 Per_9 Parte_1
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf
).
Per quanto concerne la portata del concetto di vita familiare ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, la giurisprudenza europea ha affermato che “per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità da accordare allo Stato nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 occorre tener conto di diversi fattori (…) ad esempio in quale misura sia effettivamente compromessa la vita familiare, la portata dei legami con lo Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che
Per_1 depongano a favore dell'esclusione ( da e c. Paesi Bassi, § 38; e altri Per_10 Pt_2 Per_11
c. Regno Unito (dec.); c. Paesi Bassi (dec.). La Corte riconosce che “il godimento da parte del Per_13
pagina 3 di 5 genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (Monory c. Romania e
Ungheria, § 70; c . Serbia, § 68; c . Germania, § 58; c . Germania Parte_3 Pt_4 Pt_5
[GC], § 43; K. e T. c. Finlandia [GC], § 151)
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf ). Il Collegio ritiene che il rimpatrio del ricorrente, che ha raggiunto sul territorio un'efficace integrazione lavorativa, comporterebbe, inoltre, una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme “affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e ì membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass., 08/07/2021, n.
19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347). La Corte di Cassazione ha affermato che la presenza sul territorio di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzare la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana" (Cass.,
18667/2021, n.18667/2021; Cass., 26/02/2021 n. 5506).
Nel caso di specie, il ricorrente allega di dimorare in Italia dal 2013 quando, all'età di 17 anni, dove si trasferiva al seguito dei familiari e di essere stato titolare di un permesso di soggiorno, che tuttavia non riusciva a rinnovare a causa dell'assenza di lavoro.
Inoltre, dal 2017 il ricorrente è padre di una bambina (doc.
3.3 certificato di nascita) avuta da una connazionale e attualmente residente a [...](doc.
3.4 certificato di residenza). Da ultimo, il ricorrente ha instaurato una relazione con una cittadina italiana con la quale convive dal 29.01.24
(all.11 dichiarazione di ospitalità dal 29.01.24 al 29.03.24) e in data 23.01.25 ha contratto matrimonio
(certificato di matrimonio, atto di matrimonio tradotto e con apostille).
Quanto alla posizione lavorativa, il ricorrente allega e documenta l'attività lavorativa- come installatore di infissi- iniziata a seguito della proposizione della domanda di protezione speciale e l'ottenimento del permesso di soggiorno provvisorio, mediante regolare contratto a tempo determinato dal 21.11.22
(doc.8 Unilav dal 21.11.22 al 31.10.23, doc.9 buste paga da novembre 2022 a aprile 2023). Inoltre, in pagina 4 di 5 data 27.09.23 il ricorrente ha avviato una propria azienda operante nel settore dell'installazione di infissi (doc. 10-12-13-14-15-16 dichiarazione di inizio attività, fatture, bilancio 2023)
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia in ragione dell'integrazione lavorativa e degli importanti legami familiari sul territorio ( figlia minore e moglie ) e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda parzialmente su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate.
Roma, 24 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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