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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1177/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di ConIGlio e composta dai Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI ConIGliere
Dr. Vincenzo SAVOIA ConIGliere rel.
nella causa in grado di appello, promossa da
Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI, precisate con note di trattazione dalla solo parte appellante attesa la contumacia delle parti appellate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'appellata sentenza:
In via istruttoria: - stanti le osservazioni/contestazioni alla CTU formulate da parte attrice in primo grado, oggi appellante, come richiamate nella CTU a firma della Dr.ssa Persona_1 in data 15.5.19 (denominate “Conclusioni del CTU con replica alle osservazioni del CTP di parte attrice”) e stante la evidente insufficiente risposta/replica in relazione alle stesse ed infatti oggetto di successiva contestazione all'udienza del 19 giugno 2019 qui richiamate, si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con la formulazione dei quesiti in primo grado.
Nel merito:
- condannare la IG.ra alla restituzione, a favore di essa appellante e Controparte_1 per la percentuale ereditaria, delle somme di cui ai n. 20 buoni postali fruttiferi oltre interessi di legge, decorrenti dai relativi incassi e fino al saldo effettivo, come indicato nel punto A dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare in solido e alla restituzione, per la propria Controparte_1 Controparte_2 quota ereditaria, ad essa appellante delle somme riscosse per i n. 10 buoni postali fruttiferi, oltre interessi di legge dalle riscossioni al soddisfo, di cui al punto B dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare in solido e alla restituzione, per la propria Controparte_1 Controparte_2 quota ereditaria pari ad € 721,83 (1/9), ad essa appellante oltre interessi di legge dalle riscossioni al soddisfo, relativamente a n. 2 libretti di risparmio NR 000027461330 e NR
000027527359 cointestati tra , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 di cui al punto C dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare in solido e alla restituzione, per la propria Controparte_1 Controparte_2 quota ereditaria, ad essa appellante delle somme riscosse da esse convenute - oltre interessi di legge dalle riscossioni al soddisfo - relativamente ai libretti postali: n. 11594080 aperto a ufficio Postale Serre di Rapolano ed estinto il 16.5.05; n. 11602484 aperto a CP_3
ed estinto il 28.8.07 per € 45.000; n. 22800894 aperto a ed
[...] Controparte_3 estinto il 9.4.08 per € 40.000 all'esito della dichiarazione di inefficacia ex artt. 553 e segg. cc del primo di cui al punto D dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare le IGnore e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 di parte appellante della somma di € 3.232,21 quali canoni di locazione dal maggio 2014 al gennaio 2017, aumentata degli interessi di legge e al pagamento con obbligo per le stesse di corrispondere ad essa attrice i canoni, pro quota, a venire, come riportato nel punto E dell'atto di citazione in primo grado.
- condannare in solido le IGnore e alla consegna, Controparte_1 Controparte_2
a favore di essa appellante, di uno dei seguenti beni: tavolo, vetrina e canterano o il loro controvalore in virtù della propria quota ereditaria.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio le Parte_1 sorelle e rappresentando quanto segue. In data 8 maggio 1992 decedeva CP_2 CP_1
fratello delle attuali parti in causa, titolare di una polizza vita;
alla sua Controparte_4 morte, i genitori, e rinunciarono all'eredità a CP_5 Parte_2 beneficio delle tre figlie: , e L'indennizzo assicurativo Pt_1 CP_2 CP_1 ammontava a 171 milioni di lire, suddiviso in tre quote da 57 milioni ciascuna. Due sorelle,
e , investirono le rispettive somme in buoni postali fruttiferi, Pt_1 CP_2 cointestandoli con i genitori. invece, optò per non investire nei buoni, poiché CP_1 necessitava del denaro per l'acquisto di un immobile. Nel 2002, riscattò parte del Pt_1 proprio investimento per l'importo di 28 milioni. Dopo il decesso del padre, avvenuto il 12 gennaio 2007, e riferirono alla sorella che la madre non CP_2 CP_1 Pt_1 desiderava che i buoni fossero riscossi prima della propria morte, che avvenne solo nel novembre 2013. Dopo tale evento, iniziò ricerche presso gli uffici postali, ottenendo Pt_1 solo nel 2015, e con difficoltà, un elenco aggiornato dei buoni ancora esistenti tra i quali vi erano buoni ancora cointestati. A seguito di tali ricerche, richiese il duplicato Pt_1 dei titoli, poiché le sorelle affermavano di non esserne in possesso. CP_6 acconsentì, ma subordinò la procedura alla controfirma anche di e che CP_2 CP_1 solo nel 2016 aderirono, consentendo infine l'incasso secondo le quote ereditarie. Solo successivamente apprese che aveva già riscosso autonomamente 20 buoni Pt_1 CP_1 postali, buoni cointestati anche ai genitori;
parte attrice asseriva dunque che tali riscossioni sarebbero avvenute illegittimamente senza rispettare le quote dei coeredi e dunque appropriandosi anche della quota di sua spettanza;
vi era inoltre il sospetto che le firme in calce fossero false o comunque non genuine. scoprì anche che, nel corso Pt_1 degli anni, erano stati aperti due libretti postali, cointestati tra la madre e le sorelle, su cui risultavano consistenti prelievi non condivisi per euro € 45.000 e € 40.000. Inoltre, tra i buoni postali ancora esistenti, ve ne erano 14 cointestati a e ai genitori, 8 dei quali Pt_1 risultavano già prescritti nel 2015, ma che avrebbe tenuto in vita ancora per CP_6 qualche tempo. Esistevano altresì nell'asse ereditario due immobili siti in CP_3
; tali immobili erano stati dati in locazione da e senza la
[...] CP_2 CP_1 partecipazione o autorizzazione di e i canoni versati all'appellante erano inferiori Pt_1 al dovuto. Venivano indicati due contratti di affitto, con corrispettivi registrati pari a €
3.960 e € 5.640, con corresponsione a della somma di € 3.886,12 invece dei circa Pt_1
€ 7.100 cui aveva diritto. Nell'asse ereditario rientravano, inoltre, tre beni mobili del valore stimato di € 500,00 ciascuno. conveniva in giudizio le sorelle e chiedendo la Parte_1 CP_2 CP_1 restituzione delle somme incassate indebitamente, il pagamento della differenza dei canoni che le spettavano e la consegna (o compensazione) dei beni mobili. La convenuta CP_1 si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della
[...] domanda;
in via riconvenzionale agiva chiedendo, previo riconoscimento delle spese sostenute per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili caduti in successione, la compensazione di tali importi con i canoni versati dai conduttori, fino alla concorrenza delle somme anticipate dalla RA , oltre che dalla RA Controparte_1
, con condanna al versamento delle eventuali somme residue;
chiedeva, Controparte_2 inoltre, previo accertamento della natura ereditaria dei buoni postali ricossi dalle parti nel gennaio 2016, di condannare la RA alla restituzione, in favore della Parte_1 IGnora della somma di € 4.734,00. Si costituiva Controparte_1 Controparte_2 contestando la ricostruzione dei fatti come riportata dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la compensazione dei reciproci crediti. Su istanza di parte attrice, veniva ordinata l'acquisizione ex art. 210, poi oggetto di conforme produzione da parte di;
veniva dato sfogo a prove orali e disposta CTU. CP_6
Precisate le conclusioni, veniva emessa sentenza n. 855/20 con il seguente dispositivo “Il
Giudice del Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
30,58, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
- accerta che ha un debito verso di € 2.209,31; Parte_1 Controparte_2
- compensa per un quarto le spese di lite fra e condanna la Parte_1 Controparte_1 parte attrice alla rifusione dei restanti due terzi delle spese in favore di che Controparte_1 liquida, per intero, in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 che liquida in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cpa come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice.”
In estrema sintesi, le motivazioni poste dal Giudice sono le seguenti. Preliminarmente, il
Giudice osservava che la controversia riguarda il diritto, rivendicato da Parte_1 alla restituzione di somme prelevate dalle sorelle convenute dai libretti postali n.
11594080, n. 11602484 e n. 22800894, nonché alla restituzione della quota dei buoni fruttiferi postali cointestati con i genitori defunti e delle somme incassate dalle sorelle a titolo di canoni di locazione di immobili in comunione, non versati all'attrice, oltre a beni mobili non restituiti. Evidenziava che la domanda attorea non configurava una petizione ereditaria, poiché non riguarda il recupero di beni ereditari detenuti senza titolo, bensì crediti pecuniari derivanti dalla presunta indebita percezione di somme da parte delle convenute, a seguito della liquidazione di . Sulla base della consulenza CP_6 tecnica contabile disposta emergeva che l'investimento complessivo in buoni fruttiferi ammontava a lire 185.500.000, interamente intestati ai genitori delle parti, mentre le figlie risultavano cointestatarie per importi variabili. Il CTU ha ricostruito le quote ereditarie spettanti a ciascuna delle figlie, in base ai decessi dei genitori (prima il padre, CP_5
nel 2007, poi la madre, nel 2013). I risultati sono stati i
[...] Parte_2 seguenti: è debitrice verso per € 2.209,31 (oltre interessi); Parte_1 CP_2
è debitrice verso per € 30,58 (oltre interessi); è Controparte_1 Pt_1 Controparte_2 creditrice complessiva per € 3.557,85. Quanto ai libretti di risparmio n. 27527359 e n.
27461330, cointestati tra la madre e le figlie e il giudice ha rilevato che CP_2 CP_1
l'onere della prova in merito a prelievi indebiti incombe sull'attrice. aveva indicato Pt_1 genericamente “movimenti abusivi” dopo la morte della madre, senza inizialmente specificare i dettagli, poi chiariti solo in sede di memoria integrativa. Il CTU ha comunque calcolato le spettanze ereditarie: risulta creditrice, mentre deve restituire CP_2 CP_1 solo € 30,58. In merito ai canoni di locazione degli immobili in via Paganini, non Pt_1 ha prodotto i contratti né fornito prove concrete della gestione arbitraria da parte delle sorelle, rendendo impossibile stabilire l'ammontare delle somme eventualmente spettanti.
Infine, in sentenza si evidenziava che nessuna prova è stata fornita riguardo ai beni mobili non restituiti, mancandone persino la descrizione, la documentazione e la stima del valore.
II Avverso tale sentenza ha proposto atto di appello per i seguenti motivi: Parte_1
1)errata qualificazione della domanda attorea da parte del giudice. Sul punto parte appellante evidenzia che la propria domanda investe massivamente i propri diritti ereditari pretermessi e l'appellante agisce sia in proprio e sia quale erede dei genitori: la domanda andrebbe dunque qualificata come rivendica ereditaria.
2)acritica adesione da parte del giudice alle risultanze della CTU, pur contestate dall'appellante, e senza argomentare in ordine ai motivi della reiezione delle contestazioni.
In particolare
-il CTU non avrebbe spiegato come abbia identificato la riscossione della somma dei buoni postali per L. 16.666.670 da parte di all'esito del decesso della madre;
Parte_1
-la ricostruzione contabile degli investimenti in buoni postali, pari a 185.500.000 lire, includeva 14.500.000 lire di somme ulteriori che, secondo , erano anch'esse da Pt_1 considerare parte del patrimonio dei genitori, e quindi da suddividere tra gli eredi. Il CTU avrebbe imputato tali somme in modo diseguale tra le sorelle, senza fornire adeguata giustificazione;
persino nella replica alle osservazioni, la CTU ammetteva che un'assegnazione più equa avrebbe comportato una riduzione del debito di e Pt_1 tuttavia il giudice non ne ha tenuto conto;
-per quanto concerne i libretti postali, il CTU si è limitato a prendere atto del solo saldo finale, mancando ogni accertamento sulle movimentazioni intervenute su di essi, anche al fine di individuare eventuali “movimenti anomali”: ad esempio il versamento in data
19/01/11 sul libretto nr. 27461330 di € 28.405,12 quale netto ricavo dell'estinzione dei
Buoni Postali nr. 5340324 – 325 – 351 – 352 (di nominali complessivi 20.000.000 di lire) effettuata dalla IGnora ed i successivi due “addebiti” di € 14.000,00 ciascuno Pt_2 effettuati il giorno seguente per i quali nulla si evidenzia;
oppure, sul libretto nr. 11602484, il versamento in data 06/02/04 di € 45.510,04 ed i successivi prelievi di € 20.000,00 in data 16/02/04 e di € 25.000,00 in data 19/02/04, ed il versamento in data 05/11/04 di € 38.088,70 con il successivo prelievo di €40.000,00 in data 08/11/04: movimenti questi ultimi che, non essendo in alcun modo riconducibili alla movimentazione dei Buoni Postali come analiticamente indicati in CTU, dovrebbero in qualche maniera far pensare ad ulteriori disponibilità dei coniugi che sicuramente rientrano in ambito Persona_2
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla sussistenza di un obbligo restitutorio della quota parte dei canoni di locazione per i quali parte attrice è stata pretermessa. Parte appellante contesta che la gestione degli immobili ereditati, siti in via
Paganini n. 13 e 15 a , è stata condotta esclusivamente dalle sorelle Controparte_3
e senza alcun coinvolgimento da parte sua. In particolare, gli immobili CP_2 CP_1 sono stati dati in locazione attraverso due contratti registrati presso l'Agenzia delle Entrate:
Contratto registrato il 25 settembre 2015 (cod. TZ915T005789000OF), con durata dal
1.09.2015 al 30.08.2019 e canone annuo di € 3.960;
Contratto registrato l'8 maggio 2014 (cod. TZ914T001155000HH), con durata dal
15.04.2014 al 14.04.2018 e canone annuo di € 5.640.
A fronte di questi introiti, ha ricevuto solo € 3.886,12, cifra nettamente inferiore a Pt_1 quanto le spettava in proporzione alla propria quota ereditaria. Il Tribunale ha tuttavia respinto la domanda ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova del proprio diritto, sostenendo – erroneamente – che avesse sottoscritto uno dei contratti di locazione, Pt_1 fatto mai avvenuto e nemmeno dimostrato.
4)erronea valutazione in ordine alla sussistenza di un difetto probatorio relativamente alla domanda restitutoria/compensatoria concernente i beni mobili del valore di 500 euro (un tavolo, una vetrina e un canterano) non restituiti all'appellante.
5)mancata constatazione della inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da tenuto conto che la stessa si è costituita tardivamente: dalla tardività Controparte_2 della costituzione rispetto alle previsioni di cui agli artt. 166 e 167 cpc discenderebbe la decadenza ex art. 167 comma 2 cpc e, pertanto, l'errata decisione del giudice che ha statuito che è creditrice di della sorella per la somma di euro Controparte_2 Pt_1
2.209,31 (in motivazione) e che ha “accertato” che ha un debito verso Parte_1
di € 2.209,31 (in dispositivo) e ha statuito la condanna alle spese a favore di CP_2
e a carico dell'odierna appellante per € 10.343 oltre accessori;
Controparte_2
Sulla scorta di tali argomentazioni parte appellante concludeva come da conclusioni supra riportate
III Con ordinanza depositata il 7.7.24 venivano rigettate le richieste istruttorie e con ordinanza del 19.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 18.02.2025, la Corte dichiarava la contumacia delle appellate e tratteneva la causa in decisione, con assegnazione all'appellante del termine per comparsa conclusionale.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
1.Il primo motivo di impugnazione attiene all'asserita errata qualificazione della domanda attorea da parte del giudice di primo grado e va ritenuto inammissibile per carenza di interesse.
L'appellante sostiene che la domanda proposta avrebbe dovuto essere qualificata come petizione ereditaria in quanto volta a far valere diritti ereditari pretermessi, agendo in proprio e quale erede dei propri genitori. Tuttavia, tale censura non è accompagnata da una puntuale deduzione circa l'incidenza concreta della diversa qualificazione sul decisum, né viene illustrato in che misura il diverso inquadramento giuridico della domanda avrebbe comportato un diverso esito della lite. Vale la pena evidenziare che la qualificazione giuridica della domanda è rimessa al giudice;
nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente esaminato il contenuto sostanziale della domanda attorea e ha pronunciato una decisione coerente con i fatti dedotti e con le richieste di parte. La parte nulla ha dedotto in relazione al fatto che l'eventuale inquadramento della domanda nell'ambito della petizione ereditaria avrebbe inciso sulla decisione di primo grado e pertanto la doglianza appare inammissibile, risolvendosi in una mera censura teorica priva di riflessi concreti.
2.Con il secondo motivo di impugnazione, sotto articolato in più contestazioni, l'appellante lamenta l'acritica adesione del primo giudice alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che il giudice di primo grado avrebbe trasfuso senza tenere conto delle contestazioni formulate dalla parte in sede di osservazioni alla ctu.
Lamenta parte appellante che le proprie contestazioni alla ctu non sarebbero state considerate e che il giudice di primo grado avrebbe recepito in modo automatico e immotivato le conclusioni peritali da ritenersi erronee.
In primo luogo, l'appellante contesta la ctu nella parte in cui asserisce la riscossione di buoni postali per L. 16.666.670 da parte di all'esito del decesso della Parte_1 madre, non avendo il CTU spiegato coma abbia evinto tale circostanza. Rispetto a tale contestazione va in via preliminare evidenziato che la stessa -a differenza delle successive- non è stata oggetto di osservazioni al CTU in primo grado, ma solo di successiva allegazione nelle memorie conclusionali. Ad ogni buon conto la contestazione non appare fondata tenuto conto che il consulente ha chiaramente indicato le fonti da cui ha tratto i propri accertamenti, specificando di aver tenuto conto di tutte le informazioni disponibili nel fascicolo, comprese le copie dei titoli allegate all'atto di citazione, la documentazione acquisita da e, in mancanza di copie dei titoli cointestati, della dichiarazione CP_6 in atti sottoscritta proprio dalla IGnora A ciò si aggiunga che lo stesso Parte_1 atto di citazione dell'attrice contiene una descrizione della modalità di incasso dei buoni avvenuta nel 2016, con un dettaglio delle quote suddivise tra gli eredi “(cfr pag 2 atto di citazione Finalmente, a gennaio 2016, dopo aver ricevuto i duplicati, effettuata la procedura asseverante la successione presso , i buoni cointestati tra essa attrice e i CP_6 genitori, venivano pagati seguendo le quote ereditarie: un terzo in aggiunta ad un altro terzo dei restanti due terzi a . Il resto veniva ripartito tra e .”) Parte_1 CP_2 CP_1
Peraltro, non può non evidenziarsi, al fine di ritenere incontestata la circostanza, che la somma di euro 16.666,67 compare nella tabella prodotta dall'appellante stesso in primo grado, in allegato alle osservazioni alla CTU.
Alla luce di ciò, non vi è alcun elemento che deponga nel senso dell'erroneità o inattendibilità della CTU.
L'ulteriore contestazione veicolata con il motivo di impugnazione in esame attiene alla ricostruzione contabile degli investimenti in buoni postali, pari a complessive lire
185.500.000: l'appellante contesta l'imputazione delle somme ulteriori di lire 14.500.000, che, secondo , dovrebbero essere considerate parte del patrimonio dei genitori e, di Pt_1 conseguenza, divise tra tutti gli eredi.
Il CTU ha ricostruito i buoni postali emessi nel periodo 1994-2001, precisando che
171.000.000 di lire erano relativi all'indennizzo assicurativo ricevuto in qualità di eredi del
SI , fratello delle attuali parti in causa;
questo importo, correttamente, Controparte_4
è stato suddiviso tra le sorelle ed i genitori superstiti secondo quanto disposto dalle norme in tema di successione legittima. Tuttavia, per i restanti 14.500.000 lire, il CTU ha imputato tali somme in quote diverse, in base al nominativo della sorella che di volta in volta si affiancava a quello dei genitori. L'appellante contesta tale criterio perché ritiene che gli importi ulteriori, se non diversamente provato, debbano rientrare interamente nel patrimonio dei genitori e quindi essere distribuiti in successione.
Al riguardo, il CTU replica testualmente: “considerato che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili e che l'unica possibilità di trasferimento si ha in caso di morte di un intestatario, per la sola quota che sarebbe spettata al defunto, la sottoscritta insiste nella correttezza del proprio operato che, si vuol far notare, rispecchia fedelmente la modalità adottata dalla stessa parte attrice nell'incasso dei 'duplicati' dei titoli ricevuti a gennaio
2016”.
Le controdeduzioni del ctu colgono nel segno e la contestazione appare infondata. In tal senso non emerge alcun elemento che possa far ritenere che la quota del buono cointestato tra i genitori e una sorella debba rientrare in successione anche nella parte spettante alla sorella stessa e non soltanto in quella riconducibile ai genitori superstiti. Il ragionamento dell'avvocato dell'appellante parrebbe basarsi sull'esistenza e il conseguente accertamento di una donazione, in realtà mai allegata e ancor meno dimostrata, tenuto conto che in primo grado infatti è stata solo genericamente richiesta la corresponsione pro quota ereditaria dei buoni cointestati tra genitori e sorelle, senza alcun elemento probatorio aggiuntivo.
In ultimo, nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta che il CTU si sarebbe limitato a prendere atto del saldo finale dei libretti postali, omettendo ogni verifica sulle relative movimentazioni, anche al fine di accertare eventuali “movimenti anomali”. Anche in questo caso, la censura si fonda su mere supposizioni e su una generica contestazione di presunti “movimenti anomali”, senza che siano state allegate – e tanto meno provate – circostanze specifiche idonee a qualificare in modo puntuale le operazioni indicate né a dimostrarne l'anomalia. Il CTU, in linea con l'incarico conferito e con i limiti dell'indagine tecnica contabile, ha correttamente operato una ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti sulla base delle evidenze documentali. Come da lui chiaramente precisato, le operazioni di prelievo contestate (tra cui quelle sul libretto n. 27461330 del
20.01.2011, ciascuna di € 14.000,00) risultano accompagnate da causali generiche
(“addebito”) e non è possibile desumerne né la destinazione né i soggetti beneficiari.
Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata inclusione di ulteriori importi movimentati sui libretti n. 11602484 e 22800894, va ribadito che il CTU ha interpretato correttamente il quesito posto dall'Ill.mo Giudice, inteso a ricostruire contabilmente i rapporti patrimoniali tra le parti sulla base dei documenti agli atti, operando, al riguardo, un'attenta e completa verifica documentale e producendo un elaborato tecnico coerente con quanto accertabile sotto il profilo contabile.
Alla luce di quanto sopra, la censura deve essere disattesa, essendo l'operato del CTU immune da vizi logici e metodologici, ed essendo rimaste indimostrate le asserzioni dell'appellante.
3.Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza di un obbligo restitutorio relativo ai canoni di locazione percepiti per gli immobili ereditari siti in , via Paganini n. Controparte_3
13 e n. 15:
L'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un obbligo restitutorio a suo favore, lamentando che la gestione degli immobili ereditari sarebbe stata condotta in via esclusiva dalle sorelle e , Controparte_2 Controparte_1 le quali avrebbero concluso due contratti di locazione relativi agli immobili de quibus
(registrati presso l'Agenzia delle Entrate in data 8.05.2014 e 25.09.2015, per canoni annui di € 5.640,00 e € 3.960,00), senza alcun coinvolgimento da parte sua e senza corrisponderle la quota di competenza. A fronte di tali proventi locativi, la IG.ra Pt_1
afferma di avere ricevuto la sola somma di € 3.886,12, inferiore rispetto alla quota
[...] ereditaria di sua spettanza. Lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che ella avesse sottoscritto uno dei contratti di locazione, circostanza che ritiene non provata.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevato che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierna appellante risulta formulata in modo generico e priva di adeguato supporto istruttorio. Pur essendo pacifica la stipula di contratti di locazione relativi agli immobili ereditati (come dimostrato dalle note di registrazione depositate in atti), l'attrice non ha prodotto copia integrale dei contratti medesimi, né ha avanzato istanza istruttoria volta alla loro acquisizione, rendendo pertanto impossibile al giudicante accertare l'effettivo contenuto delle pattuizioni – ivi compresi l'importo e la ripartizione del canone – e, conseguentemente,
l'entità di eventuali crediti a suo favore.
Quanto all'asserita estraneità dell'appellante alla gestione dei beni locati, va osservato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che era stato dedotto da controparte che la IG.ra avesse sottoscritto uno dei contratti di locazione, circostanza che la Parte_1 medesima non ha specificamente contestato nella memoria di replica, con conseguente presunzione di veridicità ex art. 115 c.p.c. In difetto di idonee allegazioni e prove contrarie, deve dunque ritenersi che almeno uno dei contratti sia stato sottoscritto anche dalla IG.ra
, la quale non ha fornito elementi né documentali né testimoniali atti a Parte_1 dimostrare che i canoni siano stati integralmente incassati dalle sole convenute.
Neppure risulta allegato, in modo chiaro e circostanziato, alcun criterio di ripartizione dei proventi locativi tra i coeredi, di talchè il Tribunale ha escluso la possibilità di valutare le somme spettanti alle parti anche in ragione dell'eventuale compensazione con le spese asseritamente sostenute dalle controparti per la manutenzione degli immobili,
4.Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza di un difetto probatorio relativamente alla domanda restitutoria/compensatoria avente ad oggetto beni mobili del valore complessivo di €
500,00 (un tavolo, una vetrina e un canterano).
Nello specifico, parte appellante censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere la restituzione ovvero la compensazione del valore di alcuni beni mobili di cui assume la mancata consegna da parte delle convenute, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provata né
l'esistenza né il valore dei beni in questione. Sostiene, a tal fine, che l'esistenza e l'appartenenza dei beni all'asse ereditario sarebbero state riconosciute dalle convenute nella comparsa di risposta, laddove si afferma che il canterano era stato messo a disposizione della IG.ra , che non avrebbe provveduto a ritirarlo, e che gli Parte_1 altri beni erano stati oggetto di restauro a spese delle convenute. Il motivo non merita accoglimento.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo non adeguatamente assolto l'onere della prova in ordine sia all'effettiva esistenza dei beni al momento dell'apertura della successione, sia al loro valore, sia infine alla mancata disponibilità in capo alla IG.ra . Parte_1
È vero che le convenute, nella comparsa di risposta, hanno fatto riferimento all'esistenza dei beni e alla loro appartenenza all'asse ereditario;
tuttavia, risulta altrettanto vero che esse hanno espressamente dichiarato di aver messo a disposizione dell'attrice almeno uno di tali beni (il canterano), e di aver restaurato gli altri. A fronte di tali deduzioni difensive, parte attrice – nelle proprie successive difese, ivi compresa la prima memoria ex art. 183 – non ha in alcun modo contestato la circostanza che il canterano fosse stato effettivamente messo a sua disposizione, né ha allegato elementi specifici per comprovare che vi fosse stato un diniego di consegna da parte delle convenute. In mancanza di contestazione specifica, tale circostanza deve ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In definitiva, correttamente il Tribunale ha ritenuto del tutto sfornita di prova la domanda dell'odierna appellante.
5.Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la mancata constatazione della inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_2 ragione della tardiva costituzione in giudizio, nella misura in cui riverbera sulla condanna alle spese. Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da sul Controparte_2 presupposto che quest'ultima si sia costituita tardivamente – in data 10 maggio 2017 – rispetto al termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., fissato in funzione dell'udienza di prima comparizione del 23 maggio 2017. Secondo l'appellante, tale tardività avrebbe determinato la decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c., con effetti anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in appello, non risulta che abbia spiegato una domanda riconvenzionale in senso proprio, bensì Controparte_2 un'eccezione riconvenzionale di compensazione;
lo stesso Tribunale, nella motivazione della sentenza, dà atto che nessuna condanna poteva essere inflitta in favore della convenuta in mancanza di domanda formalmente proposta. Pertanto, anche a voler ritenere tardiva la costituzione della convenuta rispetto ai termini di legge, tale circostanza non assume rilievo decisivo, atteso che l'eccezione riconvenzionale – oltre a non avere avuto alcuna incidenza sulla decisione nel merito – non ha determinato l'accoglimento di alcuna domanda in favore della convenuta, né ha mutato gli esiti in relazione alla soccombenza dell'odierna appellante conseguente alla reiezione delle domande dalla stessa avanzate contro la sorella . Da tanto discende che con riferimento alla regolamentazione CP_2 delle spese di lite, il giudice ha congruamente compensato nella misura di un quarto le spese tra e -in ragione della condanna di quest'ultima al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro € 30,58 oltre interessi- e ha condannato Parte_1 al pagamento delle spese in favore di tenuto conto dell'integrale reiezione Controparte_2 delle domande.
L'appello avanzato da deve in definitiva integralmente respingersi e di Parte_1 conseguenza la sentenza di primo grado va confermata.
Nulla deve disporsi sulle spese tenuto conto della contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 contumaci): Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 855/2020 del Tribunale di Siena;
- nulla sulle spese.
- raddoppio del contributo unificato se dovuto
Firenze, lì 2.07.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di ConIGlio e composta dai Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI ConIGliere
Dr. Vincenzo SAVOIA ConIGliere rel.
nella causa in grado di appello, promossa da
Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI, precisate con note di trattazione dalla solo parte appellante attesa la contumacia delle parti appellate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'appellata sentenza:
In via istruttoria: - stanti le osservazioni/contestazioni alla CTU formulate da parte attrice in primo grado, oggi appellante, come richiamate nella CTU a firma della Dr.ssa Persona_1 in data 15.5.19 (denominate “Conclusioni del CTU con replica alle osservazioni del CTP di parte attrice”) e stante la evidente insufficiente risposta/replica in relazione alle stesse ed infatti oggetto di successiva contestazione all'udienza del 19 giugno 2019 qui richiamate, si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio con la formulazione dei quesiti in primo grado.
Nel merito:
- condannare la IG.ra alla restituzione, a favore di essa appellante e Controparte_1 per la percentuale ereditaria, delle somme di cui ai n. 20 buoni postali fruttiferi oltre interessi di legge, decorrenti dai relativi incassi e fino al saldo effettivo, come indicato nel punto A dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare in solido e alla restituzione, per la propria Controparte_1 Controparte_2 quota ereditaria, ad essa appellante delle somme riscosse per i n. 10 buoni postali fruttiferi, oltre interessi di legge dalle riscossioni al soddisfo, di cui al punto B dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare in solido e alla restituzione, per la propria Controparte_1 Controparte_2 quota ereditaria pari ad € 721,83 (1/9), ad essa appellante oltre interessi di legge dalle riscossioni al soddisfo, relativamente a n. 2 libretti di risparmio NR 000027461330 e NR
000027527359 cointestati tra , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 di cui al punto C dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare in solido e alla restituzione, per la propria Controparte_1 Controparte_2 quota ereditaria, ad essa appellante delle somme riscosse da esse convenute - oltre interessi di legge dalle riscossioni al soddisfo - relativamente ai libretti postali: n. 11594080 aperto a ufficio Postale Serre di Rapolano ed estinto il 16.5.05; n. 11602484 aperto a CP_3
ed estinto il 28.8.07 per € 45.000; n. 22800894 aperto a ed
[...] Controparte_3 estinto il 9.4.08 per € 40.000 all'esito della dichiarazione di inefficacia ex artt. 553 e segg. cc del primo di cui al punto D dell'atto di citazione in primo grado;
- condannare le IGnore e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 di parte appellante della somma di € 3.232,21 quali canoni di locazione dal maggio 2014 al gennaio 2017, aumentata degli interessi di legge e al pagamento con obbligo per le stesse di corrispondere ad essa attrice i canoni, pro quota, a venire, come riportato nel punto E dell'atto di citazione in primo grado.
- condannare in solido le IGnore e alla consegna, Controparte_1 Controparte_2
a favore di essa appellante, di uno dei seguenti beni: tavolo, vetrina e canterano o il loro controvalore in virtù della propria quota ereditaria.
Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio le Parte_1 sorelle e rappresentando quanto segue. In data 8 maggio 1992 decedeva CP_2 CP_1
fratello delle attuali parti in causa, titolare di una polizza vita;
alla sua Controparte_4 morte, i genitori, e rinunciarono all'eredità a CP_5 Parte_2 beneficio delle tre figlie: , e L'indennizzo assicurativo Pt_1 CP_2 CP_1 ammontava a 171 milioni di lire, suddiviso in tre quote da 57 milioni ciascuna. Due sorelle,
e , investirono le rispettive somme in buoni postali fruttiferi, Pt_1 CP_2 cointestandoli con i genitori. invece, optò per non investire nei buoni, poiché CP_1 necessitava del denaro per l'acquisto di un immobile. Nel 2002, riscattò parte del Pt_1 proprio investimento per l'importo di 28 milioni. Dopo il decesso del padre, avvenuto il 12 gennaio 2007, e riferirono alla sorella che la madre non CP_2 CP_1 Pt_1 desiderava che i buoni fossero riscossi prima della propria morte, che avvenne solo nel novembre 2013. Dopo tale evento, iniziò ricerche presso gli uffici postali, ottenendo Pt_1 solo nel 2015, e con difficoltà, un elenco aggiornato dei buoni ancora esistenti tra i quali vi erano buoni ancora cointestati. A seguito di tali ricerche, richiese il duplicato Pt_1 dei titoli, poiché le sorelle affermavano di non esserne in possesso. CP_6 acconsentì, ma subordinò la procedura alla controfirma anche di e che CP_2 CP_1 solo nel 2016 aderirono, consentendo infine l'incasso secondo le quote ereditarie. Solo successivamente apprese che aveva già riscosso autonomamente 20 buoni Pt_1 CP_1 postali, buoni cointestati anche ai genitori;
parte attrice asseriva dunque che tali riscossioni sarebbero avvenute illegittimamente senza rispettare le quote dei coeredi e dunque appropriandosi anche della quota di sua spettanza;
vi era inoltre il sospetto che le firme in calce fossero false o comunque non genuine. scoprì anche che, nel corso Pt_1 degli anni, erano stati aperti due libretti postali, cointestati tra la madre e le sorelle, su cui risultavano consistenti prelievi non condivisi per euro € 45.000 e € 40.000. Inoltre, tra i buoni postali ancora esistenti, ve ne erano 14 cointestati a e ai genitori, 8 dei quali Pt_1 risultavano già prescritti nel 2015, ma che avrebbe tenuto in vita ancora per CP_6 qualche tempo. Esistevano altresì nell'asse ereditario due immobili siti in CP_3
; tali immobili erano stati dati in locazione da e senza la
[...] CP_2 CP_1 partecipazione o autorizzazione di e i canoni versati all'appellante erano inferiori Pt_1 al dovuto. Venivano indicati due contratti di affitto, con corrispettivi registrati pari a €
3.960 e € 5.640, con corresponsione a della somma di € 3.886,12 invece dei circa Pt_1
€ 7.100 cui aveva diritto. Nell'asse ereditario rientravano, inoltre, tre beni mobili del valore stimato di € 500,00 ciascuno. conveniva in giudizio le sorelle e chiedendo la Parte_1 CP_2 CP_1 restituzione delle somme incassate indebitamente, il pagamento della differenza dei canoni che le spettavano e la consegna (o compensazione) dei beni mobili. La convenuta CP_1 si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della
[...] domanda;
in via riconvenzionale agiva chiedendo, previo riconoscimento delle spese sostenute per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili caduti in successione, la compensazione di tali importi con i canoni versati dai conduttori, fino alla concorrenza delle somme anticipate dalla RA , oltre che dalla RA Controparte_1
, con condanna al versamento delle eventuali somme residue;
chiedeva, Controparte_2 inoltre, previo accertamento della natura ereditaria dei buoni postali ricossi dalle parti nel gennaio 2016, di condannare la RA alla restituzione, in favore della Parte_1 IGnora della somma di € 4.734,00. Si costituiva Controparte_1 Controparte_2 contestando la ricostruzione dei fatti come riportata dall'attrice e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la compensazione dei reciproci crediti. Su istanza di parte attrice, veniva ordinata l'acquisizione ex art. 210, poi oggetto di conforme produzione da parte di;
veniva dato sfogo a prove orali e disposta CTU. CP_6
Precisate le conclusioni, veniva emessa sentenza n. 855/20 con il seguente dispositivo “Il
Giudice del Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
30,58, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
- accerta che ha un debito verso di € 2.209,31; Parte_1 Controparte_2
- compensa per un quarto le spese di lite fra e condanna la Parte_1 Controparte_1 parte attrice alla rifusione dei restanti due terzi delle spese in favore di che Controparte_1 liquida, per intero, in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 che liquida in € 10.343,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cpa come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice.”
In estrema sintesi, le motivazioni poste dal Giudice sono le seguenti. Preliminarmente, il
Giudice osservava che la controversia riguarda il diritto, rivendicato da Parte_1 alla restituzione di somme prelevate dalle sorelle convenute dai libretti postali n.
11594080, n. 11602484 e n. 22800894, nonché alla restituzione della quota dei buoni fruttiferi postali cointestati con i genitori defunti e delle somme incassate dalle sorelle a titolo di canoni di locazione di immobili in comunione, non versati all'attrice, oltre a beni mobili non restituiti. Evidenziava che la domanda attorea non configurava una petizione ereditaria, poiché non riguarda il recupero di beni ereditari detenuti senza titolo, bensì crediti pecuniari derivanti dalla presunta indebita percezione di somme da parte delle convenute, a seguito della liquidazione di . Sulla base della consulenza CP_6 tecnica contabile disposta emergeva che l'investimento complessivo in buoni fruttiferi ammontava a lire 185.500.000, interamente intestati ai genitori delle parti, mentre le figlie risultavano cointestatarie per importi variabili. Il CTU ha ricostruito le quote ereditarie spettanti a ciascuna delle figlie, in base ai decessi dei genitori (prima il padre, CP_5
nel 2007, poi la madre, nel 2013). I risultati sono stati i
[...] Parte_2 seguenti: è debitrice verso per € 2.209,31 (oltre interessi); Parte_1 CP_2
è debitrice verso per € 30,58 (oltre interessi); è Controparte_1 Pt_1 Controparte_2 creditrice complessiva per € 3.557,85. Quanto ai libretti di risparmio n. 27527359 e n.
27461330, cointestati tra la madre e le figlie e il giudice ha rilevato che CP_2 CP_1
l'onere della prova in merito a prelievi indebiti incombe sull'attrice. aveva indicato Pt_1 genericamente “movimenti abusivi” dopo la morte della madre, senza inizialmente specificare i dettagli, poi chiariti solo in sede di memoria integrativa. Il CTU ha comunque calcolato le spettanze ereditarie: risulta creditrice, mentre deve restituire CP_2 CP_1 solo € 30,58. In merito ai canoni di locazione degli immobili in via Paganini, non Pt_1 ha prodotto i contratti né fornito prove concrete della gestione arbitraria da parte delle sorelle, rendendo impossibile stabilire l'ammontare delle somme eventualmente spettanti.
Infine, in sentenza si evidenziava che nessuna prova è stata fornita riguardo ai beni mobili non restituiti, mancandone persino la descrizione, la documentazione e la stima del valore.
II Avverso tale sentenza ha proposto atto di appello per i seguenti motivi: Parte_1
1)errata qualificazione della domanda attorea da parte del giudice. Sul punto parte appellante evidenzia che la propria domanda investe massivamente i propri diritti ereditari pretermessi e l'appellante agisce sia in proprio e sia quale erede dei genitori: la domanda andrebbe dunque qualificata come rivendica ereditaria.
2)acritica adesione da parte del giudice alle risultanze della CTU, pur contestate dall'appellante, e senza argomentare in ordine ai motivi della reiezione delle contestazioni.
In particolare
-il CTU non avrebbe spiegato come abbia identificato la riscossione della somma dei buoni postali per L. 16.666.670 da parte di all'esito del decesso della madre;
Parte_1
-la ricostruzione contabile degli investimenti in buoni postali, pari a 185.500.000 lire, includeva 14.500.000 lire di somme ulteriori che, secondo , erano anch'esse da Pt_1 considerare parte del patrimonio dei genitori, e quindi da suddividere tra gli eredi. Il CTU avrebbe imputato tali somme in modo diseguale tra le sorelle, senza fornire adeguata giustificazione;
persino nella replica alle osservazioni, la CTU ammetteva che un'assegnazione più equa avrebbe comportato una riduzione del debito di e Pt_1 tuttavia il giudice non ne ha tenuto conto;
-per quanto concerne i libretti postali, il CTU si è limitato a prendere atto del solo saldo finale, mancando ogni accertamento sulle movimentazioni intervenute su di essi, anche al fine di individuare eventuali “movimenti anomali”: ad esempio il versamento in data
19/01/11 sul libretto nr. 27461330 di € 28.405,12 quale netto ricavo dell'estinzione dei
Buoni Postali nr. 5340324 – 325 – 351 – 352 (di nominali complessivi 20.000.000 di lire) effettuata dalla IGnora ed i successivi due “addebiti” di € 14.000,00 ciascuno Pt_2 effettuati il giorno seguente per i quali nulla si evidenzia;
oppure, sul libretto nr. 11602484, il versamento in data 06/02/04 di € 45.510,04 ed i successivi prelievi di € 20.000,00 in data 16/02/04 e di € 25.000,00 in data 19/02/04, ed il versamento in data 05/11/04 di € 38.088,70 con il successivo prelievo di €40.000,00 in data 08/11/04: movimenti questi ultimi che, non essendo in alcun modo riconducibili alla movimentazione dei Buoni Postali come analiticamente indicati in CTU, dovrebbero in qualche maniera far pensare ad ulteriori disponibilità dei coniugi che sicuramente rientrano in ambito Persona_2
3) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla sussistenza di un obbligo restitutorio della quota parte dei canoni di locazione per i quali parte attrice è stata pretermessa. Parte appellante contesta che la gestione degli immobili ereditati, siti in via
Paganini n. 13 e 15 a , è stata condotta esclusivamente dalle sorelle Controparte_3
e senza alcun coinvolgimento da parte sua. In particolare, gli immobili CP_2 CP_1 sono stati dati in locazione attraverso due contratti registrati presso l'Agenzia delle Entrate:
Contratto registrato il 25 settembre 2015 (cod. TZ915T005789000OF), con durata dal
1.09.2015 al 30.08.2019 e canone annuo di € 3.960;
Contratto registrato l'8 maggio 2014 (cod. TZ914T001155000HH), con durata dal
15.04.2014 al 14.04.2018 e canone annuo di € 5.640.
A fronte di questi introiti, ha ricevuto solo € 3.886,12, cifra nettamente inferiore a Pt_1 quanto le spettava in proporzione alla propria quota ereditaria. Il Tribunale ha tuttavia respinto la domanda ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova del proprio diritto, sostenendo – erroneamente – che avesse sottoscritto uno dei contratti di locazione, Pt_1 fatto mai avvenuto e nemmeno dimostrato.
4)erronea valutazione in ordine alla sussistenza di un difetto probatorio relativamente alla domanda restitutoria/compensatoria concernente i beni mobili del valore di 500 euro (un tavolo, una vetrina e un canterano) non restituiti all'appellante.
5)mancata constatazione della inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da tenuto conto che la stessa si è costituita tardivamente: dalla tardività Controparte_2 della costituzione rispetto alle previsioni di cui agli artt. 166 e 167 cpc discenderebbe la decadenza ex art. 167 comma 2 cpc e, pertanto, l'errata decisione del giudice che ha statuito che è creditrice di della sorella per la somma di euro Controparte_2 Pt_1
2.209,31 (in motivazione) e che ha “accertato” che ha un debito verso Parte_1
di € 2.209,31 (in dispositivo) e ha statuito la condanna alle spese a favore di CP_2
e a carico dell'odierna appellante per € 10.343 oltre accessori;
Controparte_2
Sulla scorta di tali argomentazioni parte appellante concludeva come da conclusioni supra riportate
III Con ordinanza depositata il 7.7.24 venivano rigettate le richieste istruttorie e con ordinanza del 19.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del 18.02.2025, la Corte dichiarava la contumacia delle appellate e tratteneva la causa in decisione, con assegnazione all'appellante del termine per comparsa conclusionale.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
1.Il primo motivo di impugnazione attiene all'asserita errata qualificazione della domanda attorea da parte del giudice di primo grado e va ritenuto inammissibile per carenza di interesse.
L'appellante sostiene che la domanda proposta avrebbe dovuto essere qualificata come petizione ereditaria in quanto volta a far valere diritti ereditari pretermessi, agendo in proprio e quale erede dei propri genitori. Tuttavia, tale censura non è accompagnata da una puntuale deduzione circa l'incidenza concreta della diversa qualificazione sul decisum, né viene illustrato in che misura il diverso inquadramento giuridico della domanda avrebbe comportato un diverso esito della lite. Vale la pena evidenziare che la qualificazione giuridica della domanda è rimessa al giudice;
nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente esaminato il contenuto sostanziale della domanda attorea e ha pronunciato una decisione coerente con i fatti dedotti e con le richieste di parte. La parte nulla ha dedotto in relazione al fatto che l'eventuale inquadramento della domanda nell'ambito della petizione ereditaria avrebbe inciso sulla decisione di primo grado e pertanto la doglianza appare inammissibile, risolvendosi in una mera censura teorica priva di riflessi concreti.
2.Con il secondo motivo di impugnazione, sotto articolato in più contestazioni, l'appellante lamenta l'acritica adesione del primo giudice alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che il giudice di primo grado avrebbe trasfuso senza tenere conto delle contestazioni formulate dalla parte in sede di osservazioni alla ctu.
Lamenta parte appellante che le proprie contestazioni alla ctu non sarebbero state considerate e che il giudice di primo grado avrebbe recepito in modo automatico e immotivato le conclusioni peritali da ritenersi erronee.
In primo luogo, l'appellante contesta la ctu nella parte in cui asserisce la riscossione di buoni postali per L. 16.666.670 da parte di all'esito del decesso della Parte_1 madre, non avendo il CTU spiegato coma abbia evinto tale circostanza. Rispetto a tale contestazione va in via preliminare evidenziato che la stessa -a differenza delle successive- non è stata oggetto di osservazioni al CTU in primo grado, ma solo di successiva allegazione nelle memorie conclusionali. Ad ogni buon conto la contestazione non appare fondata tenuto conto che il consulente ha chiaramente indicato le fonti da cui ha tratto i propri accertamenti, specificando di aver tenuto conto di tutte le informazioni disponibili nel fascicolo, comprese le copie dei titoli allegate all'atto di citazione, la documentazione acquisita da e, in mancanza di copie dei titoli cointestati, della dichiarazione CP_6 in atti sottoscritta proprio dalla IGnora A ciò si aggiunga che lo stesso Parte_1 atto di citazione dell'attrice contiene una descrizione della modalità di incasso dei buoni avvenuta nel 2016, con un dettaglio delle quote suddivise tra gli eredi “(cfr pag 2 atto di citazione Finalmente, a gennaio 2016, dopo aver ricevuto i duplicati, effettuata la procedura asseverante la successione presso , i buoni cointestati tra essa attrice e i CP_6 genitori, venivano pagati seguendo le quote ereditarie: un terzo in aggiunta ad un altro terzo dei restanti due terzi a . Il resto veniva ripartito tra e .”) Parte_1 CP_2 CP_1
Peraltro, non può non evidenziarsi, al fine di ritenere incontestata la circostanza, che la somma di euro 16.666,67 compare nella tabella prodotta dall'appellante stesso in primo grado, in allegato alle osservazioni alla CTU.
Alla luce di ciò, non vi è alcun elemento che deponga nel senso dell'erroneità o inattendibilità della CTU.
L'ulteriore contestazione veicolata con il motivo di impugnazione in esame attiene alla ricostruzione contabile degli investimenti in buoni postali, pari a complessive lire
185.500.000: l'appellante contesta l'imputazione delle somme ulteriori di lire 14.500.000, che, secondo , dovrebbero essere considerate parte del patrimonio dei genitori e, di Pt_1 conseguenza, divise tra tutti gli eredi.
Il CTU ha ricostruito i buoni postali emessi nel periodo 1994-2001, precisando che
171.000.000 di lire erano relativi all'indennizzo assicurativo ricevuto in qualità di eredi del
SI , fratello delle attuali parti in causa;
questo importo, correttamente, Controparte_4
è stato suddiviso tra le sorelle ed i genitori superstiti secondo quanto disposto dalle norme in tema di successione legittima. Tuttavia, per i restanti 14.500.000 lire, il CTU ha imputato tali somme in quote diverse, in base al nominativo della sorella che di volta in volta si affiancava a quello dei genitori. L'appellante contesta tale criterio perché ritiene che gli importi ulteriori, se non diversamente provato, debbano rientrare interamente nel patrimonio dei genitori e quindi essere distribuiti in successione.
Al riguardo, il CTU replica testualmente: “considerato che i buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili e che l'unica possibilità di trasferimento si ha in caso di morte di un intestatario, per la sola quota che sarebbe spettata al defunto, la sottoscritta insiste nella correttezza del proprio operato che, si vuol far notare, rispecchia fedelmente la modalità adottata dalla stessa parte attrice nell'incasso dei 'duplicati' dei titoli ricevuti a gennaio
2016”.
Le controdeduzioni del ctu colgono nel segno e la contestazione appare infondata. In tal senso non emerge alcun elemento che possa far ritenere che la quota del buono cointestato tra i genitori e una sorella debba rientrare in successione anche nella parte spettante alla sorella stessa e non soltanto in quella riconducibile ai genitori superstiti. Il ragionamento dell'avvocato dell'appellante parrebbe basarsi sull'esistenza e il conseguente accertamento di una donazione, in realtà mai allegata e ancor meno dimostrata, tenuto conto che in primo grado infatti è stata solo genericamente richiesta la corresponsione pro quota ereditaria dei buoni cointestati tra genitori e sorelle, senza alcun elemento probatorio aggiuntivo.
In ultimo, nell'ambito del secondo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta che il CTU si sarebbe limitato a prendere atto del saldo finale dei libretti postali, omettendo ogni verifica sulle relative movimentazioni, anche al fine di accertare eventuali “movimenti anomali”. Anche in questo caso, la censura si fonda su mere supposizioni e su una generica contestazione di presunti “movimenti anomali”, senza che siano state allegate – e tanto meno provate – circostanze specifiche idonee a qualificare in modo puntuale le operazioni indicate né a dimostrarne l'anomalia. Il CTU, in linea con l'incarico conferito e con i limiti dell'indagine tecnica contabile, ha correttamente operato una ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti sulla base delle evidenze documentali. Come da lui chiaramente precisato, le operazioni di prelievo contestate (tra cui quelle sul libretto n. 27461330 del
20.01.2011, ciascuna di € 14.000,00) risultano accompagnate da causali generiche
(“addebito”) e non è possibile desumerne né la destinazione né i soggetti beneficiari.
Quanto poi alla doglianza relativa alla mancata inclusione di ulteriori importi movimentati sui libretti n. 11602484 e 22800894, va ribadito che il CTU ha interpretato correttamente il quesito posto dall'Ill.mo Giudice, inteso a ricostruire contabilmente i rapporti patrimoniali tra le parti sulla base dei documenti agli atti, operando, al riguardo, un'attenta e completa verifica documentale e producendo un elaborato tecnico coerente con quanto accertabile sotto il profilo contabile.
Alla luce di quanto sopra, la censura deve essere disattesa, essendo l'operato del CTU immune da vizi logici e metodologici, ed essendo rimaste indimostrate le asserzioni dell'appellante.
3.Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza di un obbligo restitutorio relativo ai canoni di locazione percepiti per gli immobili ereditari siti in , via Paganini n. Controparte_3
13 e n. 15:
L'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha escluso l'esistenza di un obbligo restitutorio a suo favore, lamentando che la gestione degli immobili ereditari sarebbe stata condotta in via esclusiva dalle sorelle e , Controparte_2 Controparte_1 le quali avrebbero concluso due contratti di locazione relativi agli immobili de quibus
(registrati presso l'Agenzia delle Entrate in data 8.05.2014 e 25.09.2015, per canoni annui di € 5.640,00 e € 3.960,00), senza alcun coinvolgimento da parte sua e senza corrisponderle la quota di competenza. A fronte di tali proventi locativi, la IG.ra Pt_1
afferma di avere ricevuto la sola somma di € 3.886,12, inferiore rispetto alla quota
[...] ereditaria di sua spettanza. Lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che ella avesse sottoscritto uno dei contratti di locazione, circostanza che ritiene non provata.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va rilevato che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierna appellante risulta formulata in modo generico e priva di adeguato supporto istruttorio. Pur essendo pacifica la stipula di contratti di locazione relativi agli immobili ereditati (come dimostrato dalle note di registrazione depositate in atti), l'attrice non ha prodotto copia integrale dei contratti medesimi, né ha avanzato istanza istruttoria volta alla loro acquisizione, rendendo pertanto impossibile al giudicante accertare l'effettivo contenuto delle pattuizioni – ivi compresi l'importo e la ripartizione del canone – e, conseguentemente,
l'entità di eventuali crediti a suo favore.
Quanto all'asserita estraneità dell'appellante alla gestione dei beni locati, va osservato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che era stato dedotto da controparte che la IG.ra avesse sottoscritto uno dei contratti di locazione, circostanza che la Parte_1 medesima non ha specificamente contestato nella memoria di replica, con conseguente presunzione di veridicità ex art. 115 c.p.c. In difetto di idonee allegazioni e prove contrarie, deve dunque ritenersi che almeno uno dei contratti sia stato sottoscritto anche dalla IG.ra
, la quale non ha fornito elementi né documentali né testimoniali atti a Parte_1 dimostrare che i canoni siano stati integralmente incassati dalle sole convenute.
Neppure risulta allegato, in modo chiaro e circostanziato, alcun criterio di ripartizione dei proventi locativi tra i coeredi, di talchè il Tribunale ha escluso la possibilità di valutare le somme spettanti alle parti anche in ragione dell'eventuale compensazione con le spese asseritamente sostenute dalle controparti per la manutenzione degli immobili,
4.Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione in ordine alla sussistenza di un difetto probatorio relativamente alla domanda restitutoria/compensatoria avente ad oggetto beni mobili del valore complessivo di €
500,00 (un tavolo, una vetrina e un canterano).
Nello specifico, parte appellante censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda volta ad ottenere la restituzione ovvero la compensazione del valore di alcuni beni mobili di cui assume la mancata consegna da parte delle convenute, lamentando che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provata né
l'esistenza né il valore dei beni in questione. Sostiene, a tal fine, che l'esistenza e l'appartenenza dei beni all'asse ereditario sarebbero state riconosciute dalle convenute nella comparsa di risposta, laddove si afferma che il canterano era stato messo a disposizione della IG.ra , che non avrebbe provveduto a ritirarlo, e che gli Parte_1 altri beni erano stati oggetto di restauro a spese delle convenute. Il motivo non merita accoglimento.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo non adeguatamente assolto l'onere della prova in ordine sia all'effettiva esistenza dei beni al momento dell'apertura della successione, sia al loro valore, sia infine alla mancata disponibilità in capo alla IG.ra . Parte_1
È vero che le convenute, nella comparsa di risposta, hanno fatto riferimento all'esistenza dei beni e alla loro appartenenza all'asse ereditario;
tuttavia, risulta altrettanto vero che esse hanno espressamente dichiarato di aver messo a disposizione dell'attrice almeno uno di tali beni (il canterano), e di aver restaurato gli altri. A fronte di tali deduzioni difensive, parte attrice – nelle proprie successive difese, ivi compresa la prima memoria ex art. 183 – non ha in alcun modo contestato la circostanza che il canterano fosse stato effettivamente messo a sua disposizione, né ha allegato elementi specifici per comprovare che vi fosse stato un diniego di consegna da parte delle convenute. In mancanza di contestazione specifica, tale circostanza deve ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In definitiva, correttamente il Tribunale ha ritenuto del tutto sfornita di prova la domanda dell'odierna appellante.
5.Con l'ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha dedotto la mancata constatazione della inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_2 ragione della tardiva costituzione in giudizio, nella misura in cui riverbera sulla condanna alle spese. Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da sul Controparte_2 presupposto che quest'ultima si sia costituita tardivamente – in data 10 maggio 2017 – rispetto al termine di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., fissato in funzione dell'udienza di prima comparizione del 23 maggio 2017. Secondo l'appellante, tale tardività avrebbe determinato la decadenza ex art. 167, comma 2, c.p.c., con effetti anche in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in appello, non risulta che abbia spiegato una domanda riconvenzionale in senso proprio, bensì Controparte_2 un'eccezione riconvenzionale di compensazione;
lo stesso Tribunale, nella motivazione della sentenza, dà atto che nessuna condanna poteva essere inflitta in favore della convenuta in mancanza di domanda formalmente proposta. Pertanto, anche a voler ritenere tardiva la costituzione della convenuta rispetto ai termini di legge, tale circostanza non assume rilievo decisivo, atteso che l'eccezione riconvenzionale – oltre a non avere avuto alcuna incidenza sulla decisione nel merito – non ha determinato l'accoglimento di alcuna domanda in favore della convenuta, né ha mutato gli esiti in relazione alla soccombenza dell'odierna appellante conseguente alla reiezione delle domande dalla stessa avanzate contro la sorella . Da tanto discende che con riferimento alla regolamentazione CP_2 delle spese di lite, il giudice ha congruamente compensato nella misura di un quarto le spese tra e -in ragione della condanna di quest'ultima al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di euro € 30,58 oltre interessi- e ha condannato Parte_1 al pagamento delle spese in favore di tenuto conto dell'integrale reiezione Controparte_2 delle domande.
L'appello avanzato da deve in definitiva integralmente respingersi e di Parte_1 conseguenza la sentenza di primo grado va confermata.
Nulla deve disporsi sulle spese tenuto conto della contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 contumaci): Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n. 855/2020 del Tribunale di Siena;
- nulla sulle spese.
- raddoppio del contributo unificato se dovuto
Firenze, lì 2.07.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia La Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani