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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1019 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1019 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 27.06.2009, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove vorranno.
2. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed attitudini della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3. La causa coniugale, sita in Rimini, via Foglia n. 4, attualmente ceduta in proprietà alla Sig.ra e detenuta dai coniugi in comodato, resterà assegnata con quanto in essa contenuto Controparte_2 alla Sig.ra in attesa di ultimare i lavori di ristrutturazione della nuova abitazione acquistata, CP_1 previo consenso già acquisito dall'attuale proprietaria, mentre il coniuge trasferirà la propria residenza presso altra unità immobiliare facente parte dello stesso stabile condominiale in modo da mantenere quanto più possibile quotidiani contatti con la figlia intensificandone la Per_1 frequentazione.
4. La figlia risiederà in via prevalente presso la madre presso l'ex casa coniugale in Rimini, via Per_1
Foglia n. 4, mentre il padre trasferirà la propria residenza presso altro appartamento reperito in locazione all'interno del medesimo stabile condominiale in modo da garantire quanto più possibile la propria disponibilità e presenza nel preminente interesse della figlia e di agevolarne la permanenza presso la propria abitazione ogniqualvolta, previo accordo con la madre, potrà tenerla con sé.
5. I genitori intendono suddividere equamente tra loro il tempo di permanenza della figlia presso Per_1 di sé, concordando con la massima flessibilità e reciproca collaborazione il piano genitoriale già in atti (cfr.sub.doc.n.9 ricorso introduttivo).
6. Anche per quanto riguarda i periodi di vacanze, i genitori concordano di ripartire in maniera equilibrata il tempo di frequentazione con la figlia alternandosi di anno in anno. Per le vacanze natalizie i periodi comprendenti Natale e Capodanno saranno invertiti ad anni alterni tra i genitori, così come le festività scolastiche pasquali (oppure: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì con l'altro, per anni alterni).
Visto l'affidamento condiviso richiesto dai genitori, è sempre necessario il consenso di entrambi per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti.
7. Tenuto anche conto dell'equa distribuzione tra i genitori dei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno, gli stessi intendono provvedere al suo mantenimento in maniera diretta, mentre concordano di suddividere tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come individuate nell'allegato Protocollo del Tribunale di Bologna (doc. n. 10) a fare parte integrante del presente atto,
e per l'effetto il genitore che dovesse anticipare l'intera spesa potrà esigere il rimborso pro quota dall'altro genitore con le modalità prescritte dal citato Protocollo.
8. I Sigg.ri e dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere diritto Pt_1 CP_1 alla percezione dell'assegno perequativo.
L'indipendenza economica deriva, quanto al Sig. dallo svolgimento dell'attività Pt_1 professionale di ingegnere, quanto alla Sig.ra dai redditi da lavoro dipendente percepiti CP_1 presso l'istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A.
I coniugi dichiarano di avere già internamente regolato, in via definitiva, i propri rapporti patrimoniali.
9. I coniugi, pertanto, dichiarano che con il preciso adempimento delle condizioni di cui al presente accordo hanno risolto ogni questione personale ed economica tra loro intercorrente.
10. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
11. Le parti si faranno carico al 50% cadauna delle spese legali per addivenire al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 106 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1019 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. PETROLATI GUENDALINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 03/06/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 27.06.2009, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove vorranno.
2. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Per_1 importanza relative alla sua educazione, istruzione, salute e residenza abituale saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed attitudini della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3. La causa coniugale, sita in Rimini, via Foglia n. 4, attualmente ceduta in proprietà alla Sig.ra e detenuta dai coniugi in comodato, resterà assegnata con quanto in essa contenuto Controparte_2 alla Sig.ra in attesa di ultimare i lavori di ristrutturazione della nuova abitazione acquistata, CP_1 previo consenso già acquisito dall'attuale proprietaria, mentre il coniuge trasferirà la propria residenza presso altra unità immobiliare facente parte dello stesso stabile condominiale in modo da mantenere quanto più possibile quotidiani contatti con la figlia intensificandone la Per_1 frequentazione.
4. La figlia risiederà in via prevalente presso la madre presso l'ex casa coniugale in Rimini, via Per_1
Foglia n. 4, mentre il padre trasferirà la propria residenza presso altro appartamento reperito in locazione all'interno del medesimo stabile condominiale in modo da garantire quanto più possibile la propria disponibilità e presenza nel preminente interesse della figlia e di agevolarne la permanenza presso la propria abitazione ogniqualvolta, previo accordo con la madre, potrà tenerla con sé.
5. I genitori intendono suddividere equamente tra loro il tempo di permanenza della figlia presso Per_1 di sé, concordando con la massima flessibilità e reciproca collaborazione il piano genitoriale già in atti (cfr.sub.doc.n.9 ricorso introduttivo).
6. Anche per quanto riguarda i periodi di vacanze, i genitori concordano di ripartire in maniera equilibrata il tempo di frequentazione con la figlia alternandosi di anno in anno. Per le vacanze natalizie i periodi comprendenti Natale e Capodanno saranno invertiti ad anni alterni tra i genitori, così come le festività scolastiche pasquali (oppure: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì con l'altro, per anni alterni).
Visto l'affidamento condiviso richiesto dai genitori, è sempre necessario il consenso di entrambi per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti.
7. Tenuto anche conto dell'equa distribuzione tra i genitori dei tempi di permanenza della figlia presso ciascuno, gli stessi intendono provvedere al suo mantenimento in maniera diretta, mentre concordano di suddividere tra loro nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie come individuate nell'allegato Protocollo del Tribunale di Bologna (doc. n. 10) a fare parte integrante del presente atto,
e per l'effetto il genitore che dovesse anticipare l'intera spesa potrà esigere il rimborso pro quota dall'altro genitore con le modalità prescritte dal citato Protocollo.
8. I Sigg.ri e dichiarano di essere autonomi economicamente e di non avere diritto Pt_1 CP_1 alla percezione dell'assegno perequativo.
L'indipendenza economica deriva, quanto al Sig. dallo svolgimento dell'attività Pt_1 professionale di ingegnere, quanto alla Sig.ra dai redditi da lavoro dipendente percepiti CP_1 presso l'istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A.
I coniugi dichiarano di avere già internamente regolato, in via definitiva, i propri rapporti patrimoniali.
9. I coniugi, pertanto, dichiarano che con il preciso adempimento delle condizioni di cui al presente accordo hanno risolto ogni questione personale ed economica tra loro intercorrente.
10. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
11. Le parti si faranno carico al 50% cadauna delle spese legali per addivenire al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 106 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi