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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3540 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle lite depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Claudio Scognamiglio e
RO AG, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello dall'avvocato Giosafat Riganò, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
NONCHÉ
, Controparte_2 Controparte_3
HA CA, SP 01 CA
-APPELLATE CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4967/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 24.5.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 18.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Pag. 1 a 16
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., , dopo aver dedotto di essere Parte_1 stato formalmente dipendente di HA CA (dal 19.5.2010 al 2.9.01), della oramai cancellata società cooperativa WE (dal 3.9.01 al 3.2.2013) e della società cooperativa SP 01 (dal 4.9.01 al 8.1.2018) e dopo aver allegato che egli sin dal 19.5.2010 aveva sempre prestato la propria opera lavorativa presso la Filiale
Roma 4 (Fiumicino) della svolgendo le mansioni di controllo Controparte_1 delle merci in entrata ed in uscita e di consegna vera e propria dei colli, secondo un orario di 12/13 ore giornaliere (per cinque giorni alla settimana più due sabati al mese), affermava la natura meramente fittizia (simulata, secondo la terminologia del ricorrente) dei contratti di lavoro con le cooperative sopra indicate e identificava il suo effettivo datore di lavoro nelle appaltatrici e società cooperativa Controparte_2
Oasi Servizi e nella stessa committente prospettando sia Controparte_1
l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi e sia un'interposizione fittizia di manodopera. Sulla base di queste premesse, dopo aver altresì lamentato di essere stato vittima di plurime condotte vessatorie, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: «
1. In via principale Previo accertamento della natura simulatoria dei contratti stipulati tra il ricorrente e le società cooperative HA, WE e SP 01,accertare e dichiarare l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, riferibile ad un unico centro di imputazione, cui fanno capo Oasi Servizi soc. coop. in liquidazione, nonché da un lato, ed il signor , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 dall'altro; accertare che quest'ultimo, in virtù della mansione effettivamente svolta e del C.C.N.L. applicabile alla fattispecie, come sopra specificato, per le causali di cui in narrativa, ha maturato il diritto a percepire da , e Parte_2 Controparte_2 [...]
la somma di euro 155.193,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, per Controparte_1
l'effetto, condannarle, in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed in solido tra loro, a pagare al ricorrente tale importo, o quello diverso accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
accertare l'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare Oasi Servizi soc. coop. in liquidazione,
e in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_2 Controparte_1 ed in solido tra loro, al versamento del dovuto;
accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, con condanna di Oasi Servizi soc. coop. in liquidazione, via solidale, al suo Controparte_2 pagamento.
2. In via subordinata previo accertamento di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, condannare Oasi Servizi soc. e Parte_2 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed in solido, al pagamento della somma di euro
155.193,69 oltre interessi e rivalutazione monetaria o quello diverso accertato in corso di causa
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o ritenuto di giustizia;
condannare e CP_2 Parte_2 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed in via solidale, ad integrare il versamento dei contributi previdenziali dovuti;
condannare, altresì, Oasi Servizi soc. coop. in liquidazione e
in persona dei legali rappresentanti pro tempore ed in solido, al Controparte_2 pagamento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa. 3.
In via ancor più subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ravvisasse la simulazione dei contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente, accertare che il rapporto di lavoro
è intercorso tra quest'ultimo e le società cooperative HA e SP 01, con successione temporale e, per l'effetto, condannare la prima, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare la somma di euro 51.188,50 risultante dal conteggio allegato, con riferimento al periodo dal 19.05.2010 al 02.09.01, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
la seconda, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 94.787,00, risultante dal conteggio allegato, con riferimento al periodo dal 04.02.2013 al 08.01.2018, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannarle, altresì, al versamento di contributi previdenziali non versati;
condannarle, infine, al pagamento del danno non patrimoniale in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.
4. In ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità Controparte_1 di committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003, a pagare al ricorrente la somma di euro 155.193,69, o la diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in via solidale con il datore di lavoro-appaltatore; condannarla, nella qualità di cui sopra, al versamento dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro, in via solidale con lo stesso».
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, all'esito dell'istruttoria, ha respinto integralmente il ricorso, condannando altresì il lavoratore alla refusione delle spese di lite.
interpone appello contro questa decisione, alla quale addebita: Parte_1
(I) di non aver ritenuto provata l'imputabilità del rapporto di lavoro alle resistenti
[...]
società cooperativa Oasi Servizi, così Controparte_1 CP_2 CP_4 non attribuendo la dovuta rilevanza al dato fattuale dello svolgimento continuativo di attività lavorativa per la stessa e dell'assenza di un titolo Controparte_1 giustificante la dissociazione tra detta effettiva destinataria della prestazione lavorativa e le formali datrici di lavoro;
(II) di aver omesso di accertare sia la natura comunque illecita dell'appalto intercorso tra il e la società cooperativa Oasi Controparte_2
Servizi, da un lato, e dall'altro e sia l'esistenza di un unico Controparte_1 centro di imputazione tra le due appaltatrici;
(III) di aver negato la sussistenza della responsabilità solidale della committente ex art 29 d.lgs. 276/2003, quanto meno in
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relazione ai crediti maturati presso la società cooperativa SP 01; (IV) di aver respinto ingiustamente e contro le risultanze dell'istruttoria il capo di domanda avente ad oggetto il compenso per il lavoro straordinario e prestato oltre l'orario contrattualmente pattuito;
(V) di aver conseguentemente disatteso la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale;
(VI) di non essersi avveduta (e quindi di non aver esaminato) la domanda subordinata con la quale chiedeva condannarsi la società cooperativa SP 01 al pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto con quest'ultima. Sulla base di detti motivi, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso.
Nel giudizio di impugnazione si costituivano e il Controparte_1
che sulla base di differenti ed articolati motivi, chiedevano Controparte_2 respingersi l'impugnazione, mentre restavano contumaci le altre società appellate.
Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado ed invitato l'appellante alla riformulazione dei conteggi, all'udienza del 13.2.2025 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, stante l'intervenuta sottoposizione del a procedura concorsuale. Controparte_2
riassumeva tempestivamente il giudizio, espressamente dichiarando Parte_1 di rinunciare a tutte le «domande di condanna al pagamento di differenze retributive ovvero di risarcimento del danno, o comunque di aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro, ove rivolte al . Controparte_2
Costituitasi la sola a seguito dell'intervenuta Controparte_1 riassunzione, all'udienza del 18.9.2025, dopo che l'appellante aveva personalmente rinunciato alla domanda
contro
HA CA e SP 01 CA, l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La rinuncia alla domanda nei confronti HA CA e SP 01 CA, effettuata dall'appellante e dal suo procuratore all'udienza del 18.9.2025, sottrae alla cognizione della Corte le domande subordinate di cui al punto 3) delle conclusioni di primo grado, ma non spiega effetto sulle residue pretese dell'impugnante.
Tanto precisato, deve poi essere respinta la tesi difensiva con la quale
[...]
(d'ora in poi, breviter, denuncia «l'inammissibile tentativo di CP_1 CP_1 controparte di identificare, solo in grado di appello (in violazione degli articoli 414, 420 Contr e 437 cod. proc. civ.), in il soggetto che sarebbe asseritamente il titolare del rapporto di lavoro».
L'appellata, infatti, erra allorché appare affermare che la sua identificazione quale
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reale datrice di lavoro sarebbe avvenuta soltanto in appello.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c., infatti, non solo aveva Parte_1 espressamente affermato l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi (e quindi di un unico datore di lavoro) rappresentato dal dalla Controparte_2 cooperativa Oasi Servizi e da e chiesto condanna in solido di dette parti, CP_1 proprio nella loro qualità di codatori di lavoro, al pagamento del risarcimento del danno e delle differenze di retribuzione reclamate in primo grado, ma aveva altresì espressamente prospettato la sussistenza di una fattispecie di interposizione fittizia di manodopera in favore dell'utilizzatore finale rappresentato da (cfr. pagg. 8 CP_1
e ss. del ricorso di primo grado).
Allo stesso tempo erra anche allorché cerca di accreditare la tesi della CP_1 mancata impugnazione della sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la riconducibilità del rapporto di lavoro ad essa appellata.
Il primo motivo di appello, infatti, contesta la sentenza appellata affermando sia che: (a) non gravava sul lavoratore dimostrare l'esistenza del fenomeno interpositorio, ma semmai spettava a in favore della quale aveva reso la prestazione sin CP_1 dal 19.5.2010 presso la Filiale Roma 4 in Fiumicino, allegare e provare il legittimo titolo di dissociazione tra utilizzatore dell'attività lavorativa e titolarità formale del rapporto:
(b) detto legittimo titolo era nella specie insussistente;
(c) in ogni caso tra CP_1
e appaltatrici vi era un uso promiscuo della manodopera.
L'appellante, dopo aver asserito che egli aveva «offerto tutti gli elementi tali da Contr fondare l'imputazione del rapporto di lavoro in capo a , così sintetizza l'errore di diritto (in tesi) compiuto dalla decisione gravata: «mancato accertamento di un rapporto Contr di lavoro subordinato tra il sig. e la in ragione dello svolgimento di attività Pt_1 lavorativa, in favore della medesima, e comunque presso in suoi locali e per la realizzazione di servizi dalla stessa offerti, in assenza di un titolo legittimante tale prestazione lavorativa», la cui esistenza, deduce l'impugnate, doveva essere provata da CP_1
Il secondo motivo di appello, a sua volta, per quel che per il momento qui interessa, riprendendo le argomentazioni svolte nell'ambito della prima censura, addebita alla sentenza gravata di non essersi avveduta dell'assoluta inesistenza di contratti di appalto
(o di altro titolo negoziale) stipulati tra le sue formali datrici di lavoro e la Cooperativa
Oasi Servizi e il e, quindi ancora una volta dell'inesistenza di un Controparte_2 titolo contrattuale che giustificasse l'utilizzazione della sua prestazione lavorativa in
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favore di CP_1
Trattasi di censure astrattamente idonee ad incrinare e a travolgere non solo i punti della motivazione di primo grado espressamente censurati dall'impugnante, ma anche l'intero impianto motivazionale della decisione gravata, stante l'evidente rapporto di incompatibilità logico giuridica tra l'ipotetica accertamento della sussistenza tra e di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 19.5.2010 al 9.1.2018 Pt_1 CP_1
(difetta, infatti, l'allegazione e la prova di antecedenti cause risolutive, eccezion fatta per le dimissioni del 9.1.2018, (presentate soltanto alla formale datrice di lavoro
SP 01, ma i cui effetti l'appellante estende anche a senza CP_1 opposizione da parte di quest'ultima) e le ulteriore affermazioni e gli ulteriori accertamenti in fatto della decisione impugnata.
3. inoltre, erra anche nella parte in cui cerca di accreditare la tesi per CP_1 cui il lavoratore non avrebbe contestato che il contratto concluso tra essa appellata e «i datori di lavoro del signor » doveva qualificarsi, come ritenuto dalla sentenza Pt_1 impugnata, quale trasporto e non come appalto di servizi.
Detta tesi, che si riferisce al contratto di trasporto concluso con il Controparte_2
(e non, come afferma con le datrici di lavoro dell'appellante), riposa
[...] CP_1 sull'unico rilievo per cui in primo grado il lavoratore non avrebbe contestato Contr l'affermazione di controparte per cui « non ha concluso alcun contratto di appalto, quanto, piuttosto, ma un contratto di trasporto merci».
Il rilievo non è condivisibile, poiché l'onere di non contestazione, il cui mancato assolvimento rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., attiene alle circostanze di fatto dedotte dalla controparte e non si estende alla qualificazione giuridica delle stesse (ex multis Cass.
4.4.2024 n. 8967; Cass. 17.7.2020 n. 15339).
Non vi è dubbio, poi, da un lato, che la qualificazione giuridica come trasporto è espressamente censurata nell'ambito del secondo motivo di appello e, dall'altro, che il Contr contratto concluso tra e il (doc. 3 fasc. I grado , CP_1 Controparte_2 diversamente da quanto opina la decisione impugnata, deve essere ricondotto all'appalto di servizi e non al trasporto.
È, infatti, configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore,
l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del
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committente (ex Cass.
6.3.2020 n. 6449; Cass. 14.7.2015 n. 14670).
Allo stesso tempo, i connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. 14.7.2015 n. 14670, in motivazione).
Il contratto qui in esame, per
contro
: (I) obbligava il ad Controparte_2 effettuare tutti i trasporti di documenti, plichi o pacchi commissionatigli da CP_1 nell'arco di vigenza del rapporto negoziale, che si assume protrattosi quanto meno dal
1.11.01 in poi;
(II) specificava espressamente che la ditta (ossia il Controparte_2
dichiarava di operare «esclusivamente con mezzi, organizzazione e
[...] responsabilità propria» e con gestione a proprio totale rischio, carico e responsabilità;
(III) appare determinare il corrispettivo spettante all'appaltatore (non prodotto l'allegato III nel quale era più specificamente determinati) in maniera unitaria per tutti i trasporti eseguiti nell'arco temporale, senza necessità alcuna di negoziarlo volta per volta in ragione della tipologia di merce da consegnare e della distanza del luogo di destinazione, tanto è vero che si prevede l'emissione di fatture mensili e tanto è vero che la clausola 26 espressamente sottoponeva ad autonoma disciplina la diversa fattispecie dei trasporti occasionali.
Il regolamento negoziale, dunque, alla luce di quanto sopra rilevato, presenta tutte le caratteristiche proprie dell'appalto di servizi di trasporto e di quelle della fattispecie legale di cui all'art. 1678 c.c.
4. Tanto puntualizzato, può ora esaminarsi il primo motivo di appello, che censura la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto che non avesse Parte_1 dimostrato la dissociazione tra datore di lavoro in senso meramente formale e datore di lavoro effettivo ed in particolare l'effettiva imputazione del rapporto lavorativo al alla cooperativa Oasi Servizi e a Controparte_2 Controparte_1
L'appellante deduce, a sostegno della sua censura, che: (a) lo svolgimento sin dal
19.5.2010 di attività lavorativa presso la filiale di Fiumicino Controparte_5
(c.d. Roma 4) era ed è pacifica tra le parti;
(b) l'affermazione di una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative esige la prova, da parte dello stesso utilizzatore, della riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate;
(c) nessuna delle convenute ha allegato o provato siffatto legittimo titolo e tanto è sufficiente per imputare il rapporto
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di lavoro a o in via subordinata al Consorzio Oasi Servizi e Controparte_1 alla Cooperativa Oasi Servizi (cfr. § 2 dell'atto di appello).
I rilievi dell'appellante, che chiaramente chiede in appello di riconoscere in via principale quale reale datrice di lavoro, sono fondati. CP_1
, infatti, aveva dedotto in primo grado di aver prestato Parte_1
«ininterrottamente il proprio lavoro dal 19.05.2010 al 08.01.2018 (salvo un periodo di congedo straordinario ai sensi della legge n. 104/1992, dal 01.12.2015 al 29.11.2017), presso la filiale Roma 4 di (d'ora in poi per brevità detta Controparte_1
Contr
, in Fiumicino (Rm), Via delle Arti n. 101, formalmente alle dipendenze di più società, con contratti di lavoro subordinato, succedutisi negli anni».
Il dato storico dell'inizio della prestazione lavorativa al 19.5.2010 e il suo svolgersi presso la filiale Roma 4 di come rettamente deduce Controparte_1
l'appellante. non sono stati contestati in primo grado dal soggetto che aveva interesse a contraddirle, ossia dalla stessa che non ha allegato Controparte_1 neppure una diversa data di inizio della prestazione lavorativa.
L'appello, inoltre, è condivisibile anche nella parte in cui afferma che siffatte circostanze dovevano ritenersi anche documentalmente provate, emergendo esse dalle schede di presenze giornaliere prodotte in primo grado (doc. 4 fasc. I grado ). Pt_1
Nell'originaria prospettazione di primo grado del lavoratore, infatti, dette schede - che comunque recano l'intestazione riportano il nominativo di Controparte_1
come corriere, con specifica indicazione della Filiale di Roma 4 ed Parte_1 indicazione del livello di servizio del corriere - gli venivano consegnate quotidianamente dalla e rappresentavano il sunto della sua prestazione Controparte_1 giornaliera, riportando consegne e ritiri eseguito nel corso della giornata.
per contro, non ha mai contestato in primo grado siffatta espressa CP_1 allegazione della controparte, né tanto meno ha mai preso una qualche posizione (o offerto spiegazione) su detti documenti, che pertanto non possono che essere letti nel senso voluto dal lavoratore.
Tanto premesso, l'impugnazione coglie nel segno anche nella parte in cui addebita alla decisione gravata di non essersi avveduta dell'assoluta inesistenza di un qualsivoglia legittimo titolo giuridico in forza del quale l'appellante, formalmente dipendente da altre società, rendeva la propria prestazione in favore della Controparte_1
Quest'ultima, infatti, si è limitata a produrre (e a richiamare nella propria comparsa di costituzione di primo grado) un contratto di trasporto (in realtà, di appalto di servizi,
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per le ragioni già illustrate al § 3 che precede), che tuttavia, da un lato, è concluso soltanto con il ossia con soggetto diverso da quelli che sono Controparte_2 stati, per tutto il periodo dal 19.5.2019 al 8.1.2018, i formali datori di lavoro di Parte_1
Contr
e, dall'altro, reca la data del 1.11.01 (cfr. doc. 2 fasc. I grado , sicché
[...] esso è successivo al 19.5.2010, ossia all'effettivo inizio della prestazione lavorativa dell'appellante.
La Corte non ignora la produzione, da parte di (doc. 3 fasc. I grado), CP_1 di un atto denominato cessione del contratto di trasporto, concluso tra detta società, da un lato, e il Consorzio Oasi Servizi e la Cooperativa Oasi Servizi, dall'altro, con il quale la prima autorizza la Cooperativa e cedere al il contratto di trasporto concluso CP_2 inter partes in data 29.4.2009, ma osserva che detta produzione non giova alla parte appellata e non contraddice la tesi dell'appellante in punto di inesistenza di un valido titolo in forza del quale avrebbe beneficiato della sua prestazione sin dal CP_1
19.5.2010.
In primo luogo, infatti, il contratto del 29.4.2009 non è prodotto in giudizio, sicché il suo regolamento negoziale resta ignoto, difettando peraltro sufficienti elementi (ad eccezione di una mera contiguità temporale tra il prodursi degli effetti della cessione dal
1.11.01 e la data di sottoscrizione del contratto con la Cooperativa Oasi) per ritenerlo coincidente con quello dell'appalto di servizi in precedenza esaminato (ossia, per chiarezza, quello tra e il , che peraltro non accenna CP_1 Controparte_2 all'avvenuta cessione in nessuna delle sue clausole;
con l'evidente corollario per cui difetta la prova circa la riconducibilità della prestazione lavorativa dell'appellante all'oggetto di quel (ignoto) contratto.
In secondo luogo, non vi è prova che il rapporto negoziale fosse effettivamente vigente alla data del 29.4.2009 o comunque da data antecedente o coeva al 19.5.2010, sol che si rifletta che: (a) l'indicazione temporale dei contraenti non produce effetto alcuno nei confronti di , all'evidenza terzo rispetto all'accordo; (b) Parte_1
l'indicazione della data del 29.4.2009 di cui al punto 1) delle premesse - nella quale le ultime due cifre dell'anno appaiono manoscritte (e non dattiloscritte, come il residuo documento negoziale) - appare contrastare con le successive clausole negoziali ed in particolare il primo capoverso del punto 10), nel quale ci si riferisce al contratto ceduto del 29.4.01, così rendendo impossibile - nessuna prova orale articolata sul punto, non prospettato l'errore materiale di questa seconda indicazione e neppure dedotto l'esistenza di un diverso ed ulteriore contratto ceduto – l'esatta identificazione del
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momento temporale in cui ebbe inizio il rapporto negoziale tra e la CP_1
Cooperativa Oasi Servizi.
In terzo luogo, infine, anche a voler diversamente opinare, continuerebbe pur sempre ad essere carente la prova dello specifico titolo in forza del quale si possa giustificare l'utilizzazione da parte di della prestazione lavorativa di CP_1 Parte_1
, sebbene egli all'epoca (ossia dal 19.5.2010 al 2.9.01) fosse formalmente
[...] dipendente della HA CA
Non solo, infatti, non vi è prova alcuna di un contratto di appalto concluso tra la formale datrice di lavoro e la HA CA (ed anzi, non vi è prova della conclusione di alcun contratto di qualsivoglia tipo), ma difetta anche la prova di un rapporto di sub appalto (o sub trasporto) intercorso con tale ultima società, non essendo stato prodotto alcun contratto di appalto (o di altra tipologia negoziale) tra la HA CA e la
Cooperativa Oasi Servizi (o anche tra HA CA e il , la cui Controparte_2 esistenza, a ben vedere, non è neppure mai stata dedotta dalle parti.
infatti, nell'atto di costituzione per il giudizio di primo grado, è rimasta CP_1 del tutto silente sul punto, e ugualmente in appello non ha mai puntualmente riferito di un rapporto di (sub)appalto o quanto meno di (sub)trasporto intercorso tra le formali datrici di lavoro dell'appellante, da un lato, e il Consorzio Oasi Servizi o la Cooperativa
Oasi Servizi, dall'altro.
Allo stesso tempo, il (la Cooperativa Oasi Servizi è rimasta Controparte_2 contumace sia in primo grado sia in appello), innanzi al Tribunale, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione passiva ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di (sic!), CP_1 aveva a suo tempo espressamente affermato che «il avesse il Controparte_2 compito di partecipare alle gare di appalto, stipulare con le committenti i relativi contratti, di seguito assegnati ed interamente eseguiti dalla cooperativa SP
01 associata all'epoca di prestazione di lavoro del ricorrente».
Tale ultima allegazione, anche a volerla reputare assolutamente veridica, è in primo luogo inconferente, perché: (I) priva di efficacia dimostrativa in relazione al lasso temporale dal 19.5.2010 al 3.2.2013, in cui risultava formalmente Parte_1 assunto da HA CA e dalla Società Cooperativa WE;
(II) inidonea a provare per tale periodo l'esistenza di un qualsivoglia rapporto negoziale tra queste due società e il e (III) conseguentemente non idonea a giustificare Controparte_2 CP_1 legittimamente la presenza di presso la Filiale n. 4 Fiumicino della Parte_1 stessa e il fatto che questi rendesse la prestazione di attività lavorativa in CP_1
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favore di quest'ultima società; (IV) inidonea in radice a fornire siffatta prova in relazione al periodo antecedente al 1.11.01, in cui non sussisteva il rapporto di appalto tra
[...]
e il CP_1 Controparte_2
Erra, poi, laddove afferma che l'esistenza dell'appalto era stata CP_1 ammessa dallo stesso lavoratore.
L'affermazione contenuta nel ricorso di primo grado, per cui «ha Parte_1
Contr lavorato nell'ambito di un contratto di appalto tra la società appaltante, e le società appaltatrici, Oasi Servizi dapprima e deve essere letta Controparte_2 all'interno del contesto in cui è inserita (e non enucleandola da esso), ossia nell'ambito di una domanda di primo grado fondata anche sull'interposizione illecita di mano d'opera e nella quale il lavoratore negava l'esistenza di rapporti tra le proprie formali datrici di lavoro e l'utilizzatrice della sua prestazione lavoartiva.
La riporta locuzione, dunque, si riferisce all'apparenza del rapporto tra CP_1
e le appaltatrici, ma non può essere letta come ammissione dell'esistenza del rapporto di appalto, né tanto meno come ammissione della sua genuinità.
A ciò aggiungasi che l'esistenza di un fenomeno interpositorio nel lasso temporale in cui appariva formalmente dipendente di Transpoter 01 CA può Parte_1 reputarsi addirittura documentalmente dimostrato.
La stessa infatti, ha depositato una dichiarazione scritta del CP_1 [...] datata 27.11.2013 ed indirizzata proprio a la cui non veridicità CP_2 CP_1 non è mai allegata dalla parte che l'ha prodotta, nella quale il , dopo aver CP_2 riferito di essere costituito dalle Cooperative Oasi Servizi, SP 01, Smart Work
e WE, dichiara testualmente che nella struttura Roma 4 operano la CP_2 società cooperativa fornitrice dei mezzi sia di proprietà che a noleggio o leasing e la
SP 01 fornitrice del personale dipendente; e non vi è dubbio che la fornitura di mero personale rappresenti ex se la fattispecie interpositoria vietata dalla legge.
Tale prova documentale - che dimostra allo stesso tempo sia l'illecita intermediazione di manodopera e sia la partecipazione di al fenomeno CP_1 interpositorio, così consentendo anche per questa via di individuarla quale unico beneficiario delle prestazioni dei lavoratori interposti - per la sua oggettività e perché il documento è stato redatto in epoca ben antecedente all'introduzione della lite, presenta un grado di attendibilità ben maggiore delle soggettive, non puntuali e generiche
(soprattutto quanto all'esatta collocazione temporale degli eventi narrati) dichiarazioni dei testi sentiti in primo grado.
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In definitiva, le sopra riportate considerazioni portano ad accogliere i primi due motivi di appello, con assorbimento del terzo e del quarto (che lamenta la pronunciata decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per il periodo ante febbraio 2013), e così ad affermare l'esistenza di un fenomeno di interposizione di manodopera e ad individuare in l'unico datore di lavoro di per l'intero Controparte_1 Parte_1 periodo dal 19.5.2010 al 9.1.2018.
5. Le sopra riportate conclusioni impongono il riesame delle domande, già formulate in primo grado, aventi ad oggetto il pagamento delle differenze retributive ed il risarcimento del danno.
A tal proposito, tuttavia, occorre operare una distinzione tra il periodo dal
19.5.2010 al 3.2.2013, in relazione al quale il Tribunale si è limitato a pronunciare la decadenza es art. 29 d.lgs. 276/2003, senza compiere alcun ulteriore accertamento fattuale, giacché detta statuizione è indubbiamente travolta dalla riforma della decisione di prime cure in punto di individuazione dell'effettivo datore di lavoro ed il i periodo dal
4.2.2013 al 8.1.2018, le cui modalità di svolgimento della prestazione sono state compiutamente accertate dal primo giudice, con conseguente onere dell'appellante di censurare espressamente detto accertamento fattuale.
5.1. Tanto precisato, non può non evidenziarsi che, in relazione a tale ultimo lasso temporale, la decisione impugnata resta ferma nella parte in cui ha dichiarato di respingere «la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento in virtù delle effettive mansioni», così in sintesi negando il diritto di alla Parte_1 percezione del trattamento retributivo proprio del IV livello Super CCNL Trasporto Merci
e Spedizioni, sulla scorta del quale erano stati redatti i conteggi depositati unitamente al ricorso di primo grado.
Tale statuizione, infatti, non è in nulla contrastata dall'appellante.
5.2. La decisione impugnata, poi, ha negato che il lavoratore avesse osservato un orario lavorativo diverso ed ulteriore rispetto a quello di 20 ore settimanali, ripartito su
5 giorni lavorativi, previsto dal contratto di lavoro in atti, così respingendo sia la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sia quella per conseguire il compenso per il lavoro straordinario prestato.
censura tale statuizione unicamente sotto il profilo della non Parte_1 corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
La censura non ha pregio.
Il teste infatti, lungi dall'essere attendibile (come postula Tes_1
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l'appellante in dissenso dalla decisione gravata), ha mostrato (e correttamente rappresentato al giudice) evidenti difficoltà nella memoria rievocatrice (egli, infatti, chiesto di riferire quando ebbe a lavorare insieme con a Fiumicino, ha Parte_1 risposto: «non so dire il periodo, potrebbero essere 4 o 5 anni non lo ricordo […] ho visto un fiume di persone»); la stessa identificazione del momento finale della prestazione lavorativa, poi, è accompagnata da molteplici espressioni di perplessità
(fino a quando poteva, a volte prima, dipendeva dal lavoro, che era un giorno più un giorno meno), che palesano, come pure affermato dalla decisione gravata seppur sulla base di altre considerazioni, un'evidente labilità e inattendibilità della memoria rievocatrice ed in definitiva del teste stesso.
Il teste , poi, come rettamente ha osservato la decisione Testimone_2 impugnata, non solo non è stato in grado di collocare temporalmente le circostanze narrate (egli ha parlato di un arco temporale di quattro anni, senza ulteriore precisazione), ma (aggiunge la Corte) non ha potuto riferire sul momento inziale della prestazione lavorativa giornaliera di ed è stato altresì generico Parte_1 sull'orario di fine della stessa, che il teste colloca indifferentemente in una fascia oraria di circa due ore.
Tale testimonianza, al pari di quella di (che nulla ha potuto riferire), Tes_3 non è idonea a dimostrare l'assunto del lavoratore, che non è supportato neppure dalla prova documentale che la censura in esame invoca, ossia dai fogli presenza rilasciati da
(ossia i docc. da 4.1. a 4.8), poiché essi riportano il solo orario della stampa CP_1 del riepilogo delle consegne, che non coincide e ben può essere di gran lunga successivo con il diverso orario in cui il prestatore d'opera ha cessato l'attività giornaliera.
Allo stesso tempo non giovano i c.d. fogli delle performances, posto che il mero dato numerico delle consegne resta neutro sotto il profilo dell'individuazione dell'orario lavorativo, essendo rimasto ignoto il tempo (quanto meno n media) richiesto da ogni singolo recapito.
Tale carenza probatoria si riflette negativamente anche sul capo di domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per il lavoro festivo e di quello prestato nella giornata del sabato, facendo ritenere, come già affermato dal primo giudice, non dimostrate dette prestazioni.
Ne segue la conferma della sentenza appellata nella parte in cui ha limitato a 20 ore settimanali l'orario lavorativo concretamente osservato, con conseguente reiezione del motivo di appello (il n. 5) che sul punto la contesta.
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5.3. Le considerazioni che precedono portano alla conferma della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in primo grado, con conseguente reiezione del sesto motivo di appello.
L'appello, infatti, identifica l'illecito datoriale nell'imposizione di un orario lavorativo usurante, perché pari a 12/13 ore a settimana, nella mancata concessione di riposi e permessi e nella continua reperibilità telefonica, ossia in circostanze escluse dalla sentenza appellata (l'orario lavorativo usurante e il mancato riconoscimento del riposo settimanale), non provate (la continua reperibilità telefonica) e comunque contraddette dalle allegazioni dello stesso appellante (il mancato riconoscimento dei permessi di cui alla l. , atteso che lo stesso afferma averne fruito dal Numer_1 Parte_1
01.12.2015 al 29.11.2017 e non constano ulteriori dinieghi).
La pretesa condotta mobbizzante, già genericamente allegata in primo grado, non
è più menzionata in appello, così dovendo ritenersi rinunciata.
6. Le considerazioni sin qui svolte, relative al lasso temporale successivo al
4.2.2013, possono essere tenute ferme anche in relazione al periodo antecedente.
La prospettazione di primo grado del lavoratore, alla quale la Corte è comunque vincolata, fu che, a fronte di contratti di lavoro formalmente part time, egli in realtà avrebbe prestato la propria opera per un lasso temporale maggiore del pattuito.
Detta circostanza deve ritenersi indimostrata per le ragioni già espresse al precedente § 5.2, che qui, per quanto possa occorrere, si richiamano
Il riconoscimento del IV livello Super, sulla base del quale è elaborato il conteggio posto a base della domanda avente ad oggetto le reclamate differenze retributive, va negato, perché: (a) sotto il profilo allegatorio, nell'atto introduttivo della lite di primo grado il lavoratore non prospetta l'erroneità dell'inquadramento a suo tempo ricevuto
(ossia nel IV livello), né indica le ragioni per le quali gli spetterebbe detto maggior livello;
(b) sotto il profilo probatorio, l'appellante si limita alla produzione di un CCNL
Logistica Trasporto Merci e Spedizioni del 2013, diverso da quello indicato nel contratto di lavoro, successivo al periodo lavorativo che qui rileva e soprattutto che non prevede il livello IV super, ma solo il IV e l'inferiore IV junior.
La domanda risarcitoria, infine, deve essere respinta per le medesime ragioni già illustrate al precedente § 5.3, alle quali si rinvia.
7. L'unica pretesa creditoria che può essere riconosciuta in favore di Parte_1
, dunque, è quella avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato durante
[...]
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l'intero periodo lavorativo dal 19.5.2010 al 8.1.2018, al cui pagamento deve essere condannato l'effettiva datrice di lavoro, ossia e rispetto al Controparte_1 quale è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da detta società, posto che il termine estintivo, computato dalla cessazione del rapporto di lavoro, non era decorso alla data di notifica del ricorso introduttivo della lite di primo grado.
L'importo dovuto deve essere calcolato, per quanto in precedenza esposto, tenendo conto dell'orario lavorativo e dell'inquadramento risultante dai contratti di lavoro in atti, tenendo conto del periodo di congedo straordinario che il lavoratore indica come goduto dal 01.12.2015 al 29.11.2017 e previa detrazione di quanto ricevuto dalle formali datrici di lavoro in relazione alla Controparte_6 cessazione da un punto di vista meramente formale del rapporto di lavoro con loro, da medesimo punto di vista formale, intercorso.
Detto credito ammonta ad € 8.135,95, secondo il calcolo dell'appellante, conforme a detti criteri e non contestato da CP_1
Ne consegue che in parziale riforma della sentenza Controparte_1 appellata, deve essere condannata a pagare all'appellante detta somma, maggiorata degli accessori di cui all'art. 429 c.p.c., ossia degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Restano così assorbite le ulteriori domande proposte dall'appellante in via gradata.
Nel rapporto tra l'appellante e la le spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio debbono compensarsi nella misura della metà, atteso il solo parziale accoglimento delle domande attore, con conseguente condanna della società appellata alla refusione della residua metà.
Le spese del presente grado ben possono interamente compensarsi nel rapporto tra l'appellante e le residue appellate, atteso l'esito complessivo del giudizio, che vede riconosciuto la titolarità del rapporto di lavoro in capo a e la condotta CP_1 processuale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, condanna a pagare a Controparte_1
la somma di € 8.135,95, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 dalla cessazione del rapporto di lavoro;
B) condanna a rifondere a la metà Controparte_1 Parte_1
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delle spese del doppio grado, così dichiarando compensata la residua metà, che liquida per l'intero in € 6.000,00 per il giudizio innanzi al Tribunale ed in € 9.000,00 per il grado di appello;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge;
C) dichiara interamente compensate le spese del presente grado nel rapporto tra l'appellante e le residue appellate.
Roma, il 18.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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