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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. il 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1149/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
Giulianella n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio SANTONASTASO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via Tommaso Campanella n. 15, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale ivi in Piazza Municipio, in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bellona, alla via Aldo Moro, P.co Mary Anna, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Gioconda CIMMINO, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: indennità retributive nel pubblico impiego
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 14/02/2022, l'odierno ricorrente, premesso di essere dipendente del e di aver svolto in favore dell'Ente negli anni Controparte_1
2015 – 2016 - 2017 mansioni rientranti nelle cc.dd. “specifiche responsabilità” di cui all'art. 17, co. 2, lett. f), CCNL Enti Locali 01.04.1999, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere – previo accertamento del suo diritto alla corresponsione del relativo compenso, in misura pari ad € 2.000,00 annui (come prescritto dall'art. 7, co.1, CCNL Enti Locali 09.05.2006) – la condanna del al pagamento in proprio favore della CP_1 complessiva somma di € 6.000,00. Vinte le spese di lite, con distrazione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 che resisteva all'avverso ricorso difendendo la legittimità del proprio operato e deducendo l'infondatezza della domanda, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva. Ha concluso come in atti per il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione, in accordo con quanto statuito da altri magistrati della Sezione, dott.ssa A. Cozzolino (cfr. sentenza n. 695/2025 pubbl. il 02/04/2025) e dott.ssa R. Gambardella, in altri giudizi analoghi (nn. R.G. 1144/2022 e 1061/2022), il cui ragionamento è integralmente condiviso ex artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Giova prendere le mosse dall'art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 01.04.1999 del personale appartenente al comparto Regioni ed Enti Locali, ai sensi del quale le risorse economiche del fondo di finanziamento del salario accessorio regolato dall'articolo 15 dello stesso CCNL sono utilizzate, tra le altre destinazioni, per “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del Ccnl del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del Ccnl del 31 marzo 1999 in misura non superiore a L.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti […]. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”.
Nel corso del tempo tale norma ha subito lievi modifiche: in particolare, la sua misura è stata modificata una prima volta dal CCNL 22.01.2004 che, con l'articolo 36, comma 1, ha fissato per gli Enti Locali la forbice tra € 1.000,00 e 2.000,00, ed una seconda volta dal CCNL 09.04.2006, che ha da un lato abolito l'importo minimo e dall'altro aumentato quello massimo ad € 2.500,00. Le modifiche apportate non hanno, in generale, alterato sostanza e finalità della norma, né hanno rimosso i vincoli precedentemente dettati. L'art. 4, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL rimette, poi, alla contrattazione decentrata integrativa di individuare “[…] le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)”.
Dunque, l'indennità per cui è causa trova la sua specifica regolamentazione nella contrattazione decentrata, cui (nei limiti imposti dalla contrattazione nazionale) è demandato il compito di individuare: le fattispecie di responsabilità cui collegare l'attribuzione dell'istituto economico accessorio;
i criteri di riconoscimento e di attribuzione dello stesso;
i valori di erogazione, laddove non prescritti già dall'ordinamento contrattuale nazionale;
le procedure per l'individuazione e corresponsione dei compensi dovuti a tale titolo.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente fonda la propria pretesa retributiva sulle seguenti allegazioni (supportate da altrettanti riscontri documentali):
1) Che con decreto prot. int. Uff. n. 15 dell'8.1.2018 (doc.3), i Responsabili dell'
[...]
, Dott.ssa (dall'1.1.2015 al Controparte_2 Persona_1
14.4.2016), ed Ing. (dal 15.4.2016 in poi), con specifico Persona_2 riferimento alla “ricognizione e conferma delle attribuzioni di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità al personale di categoria C assegnato all'
[...]
, avevano, tra l'altro, premesso “[…] che la delegazione trattante CP_2
[…], sulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 236/2004 di approvazione del Contratto Decentrato Integrativo, con il Verbale n. 19 del 19.10.2009 (doc. 4: contenuto nella deliberazione n.79 del 10.3.2010) – debitamente da tutti sottoscritto – ha individuato in modo preciso e analitico i criteri e le Categorie interessate per l'erogazione delle specifiche responsabilità […] che per gli anni successivi al 2009, i contratti decentrati, nella logica dell'economia dell'azione amministrativa, richiamano i criteri vigenti, i criteri stabili nel contratto decentrato del 2009, ovvero danno per scontato che si applicano i criteri già approvati”, e che “per quanto riguarda gli anni 2015, 2016 e 2017, a causa di particolari condizioni organizzative, relazioni sindacali, tempistica dei Bilanci e costituzione del Fondo di Produttività, non è stato possibile formalizzare in decreti preventivi la formale attribuzione”, dando comunque atto che “il dipendente Cat. “C5”, Istruttore Amministrativo, responsabile Parte_1 dell'Ufficio manutenzione fogne e strade (disposizione di servizio prot. 290 del 18/08/2015) e dei procedimenti ad esso collegati, nonché ricerche catastali tramite banca dati sister (direttiva Sindacale n.304 del 14/10/2016), già precedentemente designato (giusto Decreti in data 04/03/2005 confermati con prot.2837 del 01/12/2008), Responsabile dei procedimenti dell'Ufficio fognature e istruttore tecnico contabile per la realizzazione di OO.PP. (progettazione e direzione lavori), ha continuato a svolgere le funzioni attribuite, caratterizzate da particolari complessità e specifiche responsabilità in relazione alle precise esigenze organizzative e produttive dell'Ente come disposte dal responsabile di Area, dal PEG e dagli Atti di indirizzo degli Organi di Governo;
[…]”;
2) che, quanto alla effettiva sussistenza dei fondi per la retribuzione delle specifiche responsabilità inerenti agli anni 2015, 2016 e 2017, con verbale n. 2 del 23.12.2015 (doc. 5) la delegazione trattante costituiva e ripartiva il fondo per l'anno 2015, alla stregua del prospetto predisposto dall'ufficio Ragioneria, raccolto nella determina n. 1380 del 14.12.2015, e con deliberazione n. 126 del 30.06.2015 la Giunta Comunale di prendeva atto della costituzione del CP_1 fondo per l'anno 2015, con parere favorevole di regolarità contabile (doc. 6); con deliberazione n. 69 del 15.12.2016, il Segretario Generale Responsabile dell'Area ostituiva il fondo per l'anno 2016 (doc. 7), e con CP_3 CP_4 verbale n. 3 del 19.12.2016 la delegazione trattante ripartiva il fondo per l'anno 2016 (doc. 8); con deliberazione n. 64 del 14.12.2017, il Segretario Generale Responsabile dell'Area ostituiva il fondo per l'anno 2017 CP_3 CP_4
(doc. 9) e con verbale n. 3 del 18.12.2017 (doc. 10) la delegazione trattante ripartiva il fondo per l'anno 2017;
3) che con decreto n. prot. int. Uff. n. 15 dell'8.1.2018 (doc.3), il Controparte_1 medesimo rappresentava di “confermare, a seguito degli accertamenti ricognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, l'individuazione e l'attribuzione al dipendente , come sopra individuato, i compiti comportanti Parte_1 specifiche responsabilità (Responsabile dell'ufficio manutenzione fogne e strade e procedimenti collegati ai compiti dell'ufficio; ulteriore responsabilità di attività supporto al comando di polizia municipale […]).
Orbene, appare evidente in base alla prospettazione attorea che la rivendicazione retributiva formulata in ricorso poggia su disposizioni datoriali illegittime.
Le delibere della giunta comunale e i decreti dirigenziali che hanno sostanzialmente previsto, per le annualità in contestazione, il menzionato trattamento economico aggiuntivo, non rinvengono supporto nella contrattazione collettiva di comparto (nazionale e decentrata): essi, infatti, si limitano ad un generico richiamo al Contratto Decentrato Integrativo asseritamente approvato nel 2004 con Deliberazione di G.C. n. 236/2004 (di cui non vi è traccia in atti), rinviando, per il resto, esclusivamente al verbale n. 19 del 19.10.2009 che avrebbe individuato “in modo preciso e analitico i criteri e le Categorie interessate per l'erogazione delle specifiche responsabilità”; inoltre, negli stessi documenti testé menzionati si afferma – in maniera del tutto apodittica e indimostrata – che per gli anni successivi al 2009 i “contratti decentrati” (non si specifica quali, né se ne fornisce prova) richiamerebbero a loro volta i criteri precedentemente stabili, o addirittura darebbero
“per scontato che si applicano i criteri già approvati”.
Del resto, il parere Applicativi, in punto di specifiche Controparte_5 responsabilità ed erogazione dell'indennità relativa, ha chiarito che: “In relazione alla disciplina dell'art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrata dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006, si ritiene utile precisare quanto segue: spetta alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL (€.2500); […]”.
Peraltro, è d'uopo evidenziare che l'assenza di una fonte attributiva del diritto all'indennità in questione è finanche avvalorata dalle medesime disposizioni datoriali individuate a supporto delle deduzioni di parte istante, laddove si legge che “per quanto riguarda gli anni 2015, 2016 e 2017, a causa di particolari condizioni organizzative, relazioni sindacali, tempistica dei Bilanci e costituzione del Fondo di Produttività, non è stato possibile formalizzare in decreti preventivi la formale attribuzione”.
Neppure parte ricorrente, del resto, specifica su quali disposizioni (annualmente applicabili) della contrattazione collettiva decentrata si fonderebbe l'attribuzione del trattamento economico accessorio in questa sede rivendicato (né tantomeno le produce), desumendo il diritto di credito azionato esclusivamente dai predetti atti dell'Amministrazione datrice di lavoro. Sicché, tali determinazioni datoriali, nella parte in cui sono attributive di trattamenti individuali migliorativi non previsti dalla contrattazione collettiva, non risultano conformi al principio di omnicomprenvisità che caratterizza il regime retributivo dei dipendenti pubblici e, di conseguenza, sono inefficaci1.
Invero, sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 24807/2023, ha ribadito il già affermato principio di diritto per cui, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, “la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, unica abilitata in materia” (cfr. Cass. n. 21316/2022). È stato rimarcato, quindi, che la contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima: in particolare, come prescritto dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 bis, essa deve rispettare il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5, ed i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione ed assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. L'art. 7, comma 5, citato precisa, coerentemente, che “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.
Ne consegue che sono nulle, per violazione dell'art. 1419 c.c., comma 2, le clausole dei contratti collettivi integrativi che – in violazione del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, 40 e 40 bis sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile – riconoscano ai dipendenti un trattamento economico di migliore favore, comportando oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione (cfr. Cass., Sez. L, n. 14530 del 26 giugno 2014; Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021; Cass., Sez. L, n. 2718 del 5 febbraio 2020).
Ciò consente di utilizzare l'argomento a fortiori: nel senso che se le clausole di uno strumento istituzionalizzato, come il contratto integrativo, che siano difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali, sono colpite da nullità e inapplicabilità, a maggior ragione deve ritenersi che identica sorte debba essere riservata alle clausole dei contratti individuali di lavoro e, vieppiù, alle determinazioni unilaterali dell'Amministrazione, che si pongano in violazione dei vincoli risultanti dai contratti nazionali2.
Appare, dunque, di fondamentale importanza il rilievo per cui le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli Enti (art. 31, comma 1 CCNL 22/1/2004); con particolare riguardo, poi, alle risorse variabili – che comprendono le fonti di finanziamento eventuali e variabili indicate nell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/1/2004 – la loro parte più consistente dipende da un apprezzamento istituzionale, che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione (motivata) nel bilancio dell'Ente (art. 48, comma 2, del D.lgs.n.165/2001). Si tratta, cioè, di una tipologia di risorse eventuali che, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio.
In definitiva – tornando al caso di specie – non vi è prova che il abbia Controparte_1 sottoscritto gli accordi decentrati integrativi per gli esercizi finanziari corrispondenti agli anni 2015-2021, con cui siano state effettivamente individuate, per ciascuno degli anni oggetto di causa, le risorse finanziarie decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, stabilendone il relativo impiego. Solo nei limiti della suddetta ripartizione delle risorse (e tenuto conto della distribuzione delle stesse tra tutti gli aventi diritto), sarebbe stato possibile stabilire se (ed in che misura) il ricorrente rientrasse tra i beneficiari dell'indennità di cui all'art. 17, lett. f): in astratto, infatti, la mancata erogazione può dipendere dal non verificarsi delle condizioni di cui al contratto decentrato, ovvero dalla carenza di risorse destinate (in sede di contrattazione decentrata) a finanziare l'indennità in parola. Insomma, in siffatto contesto, non può assumere alcun rilievo la circostanza che per alcuni anni l'importo sia inferiore a quello riconosciuto negli anni precedenti, o sia subordinato al verificarsi di specifiche condizioni o, ancora, che sia del tutto esclusa l'erogazione di somme a tale titolo.
Non pare ultroneo osservare, d'altra parte, che la garanzia dell'art. 36 Cost., come pure il divieto di riduzione dei livelli retributivi in godimento, non possono trovare applicazione per il trattamento economico accessorio, costituito, nella specie, dalla indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, lett. f) (la cui determinazione - si ribadisce - è rimessa integralmente alla contrattazione decentrata con il solo limite massimo fissato dal CCNL).
Sul punto è opportuno richiamare il già citato principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, che trova fondamento nel D.lgs. n. 165/2001, agli artt. 2, co. 3, 24, co. 3 (per il personale dirigente) e art. 45 (per il personale non dirigente), ai sensi dei quali nulla è dovuto al dipendente oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio, in relazione al rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza;
le fonti della retribuzione sono, dunque, la legge e il contratto collettivo nazionale e - per quanto di competenza - il contratto decentrato;
con l'ulteriore precisazione che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile – la regola dell'onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non va ricollegata soltanto ai compiti direttamente riconducibili alla qualifica e all'ufficio ricoperto, bensì anche a quelli comunque connessi ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell'Amministrazione pubblica da cui l'impiegato dipende (Sez. II centrale n. 447/2008, Sez. Puglia n. 1547/2013). Per tutte le suesposte ed assorbenti considerazioni, il ricorso va quindi rigettato.
La novità e la natura interpretativa - e, dunque, ontologicamente opinabile - delle questioni giuridiche decisive del merito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio di onnicomprensività della retribuzione che vige nel pubblico impiego, è dettato: dall'art. 2, c. 3, del d.lgs. n. 165/2001, che demanda all'esclusiva competenza dei contratti collettivi l'attribuzione dei trattamenti economici, riconoscendo quale fonte anche i contratti individuali, ma solo alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva [così in dottrina: Resta comunque fermo che, sul piano economico, eventuali trattamenti retributivi particolari possono essere disposti solo quando ciò sia previsto (e alle condizioni previste) dal contratto collettivo (così dispone, infatti, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165). Ne consegue che, in tal caso, la previsione di simili trattamenti particolari, in realtà, non costituisce effetto dell'esercizio di una autonomia negoziale riconosciuta in generale in capo alle parti del rapporto, trattandosi di null'altro che di applicazione, al negozio individuale, degli effetti di clausole stabilite da quello collettivo]; dall'art. 45, c. 1, del medesimo testo legislativo, che ribadisce come il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici debba essere definito dai contratti collettivi. 2 In argomento v. Corte dei Conti Sez. Giur. - sentenza 5 ottobre 2010 n. 615. CP_6
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. il 12.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1149/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente ivi in via Parte_1
Giulianella n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio SANTONASTASO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via Tommaso Campanella n. 15, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale ivi in Piazza Municipio, in persona del Controparte_1
Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bellona, alla via Aldo Moro, P.co Mary Anna, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Gioconda CIMMINO, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: indennità retributive nel pubblico impiego
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 14/02/2022, l'odierno ricorrente, premesso di essere dipendente del e di aver svolto in favore dell'Ente negli anni Controparte_1
2015 – 2016 - 2017 mansioni rientranti nelle cc.dd. “specifiche responsabilità” di cui all'art. 17, co. 2, lett. f), CCNL Enti Locali 01.04.1999, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere – previo accertamento del suo diritto alla corresponsione del relativo compenso, in misura pari ad € 2.000,00 annui (come prescritto dall'art. 7, co.1, CCNL Enti Locali 09.05.2006) – la condanna del al pagamento in proprio favore della CP_1 complessiva somma di € 6.000,00. Vinte le spese di lite, con distrazione per anticipo fattone.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 che resisteva all'avverso ricorso difendendo la legittimità del proprio operato e deducendo l'infondatezza della domanda, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva. Ha concluso come in atti per il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione, in accordo con quanto statuito da altri magistrati della Sezione, dott.ssa A. Cozzolino (cfr. sentenza n. 695/2025 pubbl. il 02/04/2025) e dott.ssa R. Gambardella, in altri giudizi analoghi (nn. R.G. 1144/2022 e 1061/2022), il cui ragionamento è integralmente condiviso ex artt. 118 disp. att. e 132 c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Giova prendere le mosse dall'art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 01.04.1999 del personale appartenente al comparto Regioni ed Enti Locali, ai sensi del quale le risorse economiche del fondo di finanziamento del salario accessorio regolato dall'articolo 15 dello stesso CCNL sono utilizzate, tra le altre destinazioni, per “compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del Ccnl del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del Ccnl del 31 marzo 1999 in misura non superiore a L.
3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti […]. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”.
Nel corso del tempo tale norma ha subito lievi modifiche: in particolare, la sua misura è stata modificata una prima volta dal CCNL 22.01.2004 che, con l'articolo 36, comma 1, ha fissato per gli Enti Locali la forbice tra € 1.000,00 e 2.000,00, ed una seconda volta dal CCNL 09.04.2006, che ha da un lato abolito l'importo minimo e dall'altro aumentato quello massimo ad € 2.500,00. Le modifiche apportate non hanno, in generale, alterato sostanza e finalità della norma, né hanno rimosso i vincoli precedentemente dettati. L'art. 4, comma 2, lett. c) del medesimo CCNL rimette, poi, alla contrattazione decentrata integrativa di individuare “[…] le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g)”.
Dunque, l'indennità per cui è causa trova la sua specifica regolamentazione nella contrattazione decentrata, cui (nei limiti imposti dalla contrattazione nazionale) è demandato il compito di individuare: le fattispecie di responsabilità cui collegare l'attribuzione dell'istituto economico accessorio;
i criteri di riconoscimento e di attribuzione dello stesso;
i valori di erogazione, laddove non prescritti già dall'ordinamento contrattuale nazionale;
le procedure per l'individuazione e corresponsione dei compensi dovuti a tale titolo.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente fonda la propria pretesa retributiva sulle seguenti allegazioni (supportate da altrettanti riscontri documentali):
1) Che con decreto prot. int. Uff. n. 15 dell'8.1.2018 (doc.3), i Responsabili dell'
[...]
, Dott.ssa (dall'1.1.2015 al Controparte_2 Persona_1
14.4.2016), ed Ing. (dal 15.4.2016 in poi), con specifico Persona_2 riferimento alla “ricognizione e conferma delle attribuzioni di compiti e funzioni comportanti specifiche responsabilità al personale di categoria C assegnato all'
[...]
, avevano, tra l'altro, premesso “[…] che la delegazione trattante CP_2
[…], sulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 236/2004 di approvazione del Contratto Decentrato Integrativo, con il Verbale n. 19 del 19.10.2009 (doc. 4: contenuto nella deliberazione n.79 del 10.3.2010) – debitamente da tutti sottoscritto – ha individuato in modo preciso e analitico i criteri e le Categorie interessate per l'erogazione delle specifiche responsabilità […] che per gli anni successivi al 2009, i contratti decentrati, nella logica dell'economia dell'azione amministrativa, richiamano i criteri vigenti, i criteri stabili nel contratto decentrato del 2009, ovvero danno per scontato che si applicano i criteri già approvati”, e che “per quanto riguarda gli anni 2015, 2016 e 2017, a causa di particolari condizioni organizzative, relazioni sindacali, tempistica dei Bilanci e costituzione del Fondo di Produttività, non è stato possibile formalizzare in decreti preventivi la formale attribuzione”, dando comunque atto che “il dipendente Cat. “C5”, Istruttore Amministrativo, responsabile Parte_1 dell'Ufficio manutenzione fogne e strade (disposizione di servizio prot. 290 del 18/08/2015) e dei procedimenti ad esso collegati, nonché ricerche catastali tramite banca dati sister (direttiva Sindacale n.304 del 14/10/2016), già precedentemente designato (giusto Decreti in data 04/03/2005 confermati con prot.2837 del 01/12/2008), Responsabile dei procedimenti dell'Ufficio fognature e istruttore tecnico contabile per la realizzazione di OO.PP. (progettazione e direzione lavori), ha continuato a svolgere le funzioni attribuite, caratterizzate da particolari complessità e specifiche responsabilità in relazione alle precise esigenze organizzative e produttive dell'Ente come disposte dal responsabile di Area, dal PEG e dagli Atti di indirizzo degli Organi di Governo;
[…]”;
2) che, quanto alla effettiva sussistenza dei fondi per la retribuzione delle specifiche responsabilità inerenti agli anni 2015, 2016 e 2017, con verbale n. 2 del 23.12.2015 (doc. 5) la delegazione trattante costituiva e ripartiva il fondo per l'anno 2015, alla stregua del prospetto predisposto dall'ufficio Ragioneria, raccolto nella determina n. 1380 del 14.12.2015, e con deliberazione n. 126 del 30.06.2015 la Giunta Comunale di prendeva atto della costituzione del CP_1 fondo per l'anno 2015, con parere favorevole di regolarità contabile (doc. 6); con deliberazione n. 69 del 15.12.2016, il Segretario Generale Responsabile dell'Area ostituiva il fondo per l'anno 2016 (doc. 7), e con CP_3 CP_4 verbale n. 3 del 19.12.2016 la delegazione trattante ripartiva il fondo per l'anno 2016 (doc. 8); con deliberazione n. 64 del 14.12.2017, il Segretario Generale Responsabile dell'Area ostituiva il fondo per l'anno 2017 CP_3 CP_4
(doc. 9) e con verbale n. 3 del 18.12.2017 (doc. 10) la delegazione trattante ripartiva il fondo per l'anno 2017;
3) che con decreto n. prot. int. Uff. n. 15 dell'8.1.2018 (doc.3), il Controparte_1 medesimo rappresentava di “confermare, a seguito degli accertamenti ricognitivi suddetti, per gli anni 2015-2016-2017, l'individuazione e l'attribuzione al dipendente , come sopra individuato, i compiti comportanti Parte_1 specifiche responsabilità (Responsabile dell'ufficio manutenzione fogne e strade e procedimenti collegati ai compiti dell'ufficio; ulteriore responsabilità di attività supporto al comando di polizia municipale […]).
Orbene, appare evidente in base alla prospettazione attorea che la rivendicazione retributiva formulata in ricorso poggia su disposizioni datoriali illegittime.
Le delibere della giunta comunale e i decreti dirigenziali che hanno sostanzialmente previsto, per le annualità in contestazione, il menzionato trattamento economico aggiuntivo, non rinvengono supporto nella contrattazione collettiva di comparto (nazionale e decentrata): essi, infatti, si limitano ad un generico richiamo al Contratto Decentrato Integrativo asseritamente approvato nel 2004 con Deliberazione di G.C. n. 236/2004 (di cui non vi è traccia in atti), rinviando, per il resto, esclusivamente al verbale n. 19 del 19.10.2009 che avrebbe individuato “in modo preciso e analitico i criteri e le Categorie interessate per l'erogazione delle specifiche responsabilità”; inoltre, negli stessi documenti testé menzionati si afferma – in maniera del tutto apodittica e indimostrata – che per gli anni successivi al 2009 i “contratti decentrati” (non si specifica quali, né se ne fornisce prova) richiamerebbero a loro volta i criteri precedentemente stabili, o addirittura darebbero
“per scontato che si applicano i criteri già approvati”.
Del resto, il parere Applicativi, in punto di specifiche Controparte_5 responsabilità ed erogazione dell'indennità relativa, ha chiarito che: “In relazione alla disciplina dell'art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrata dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006, si ritiene utile precisare quanto segue: spetta alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL (€.2500); […]”.
Peraltro, è d'uopo evidenziare che l'assenza di una fonte attributiva del diritto all'indennità in questione è finanche avvalorata dalle medesime disposizioni datoriali individuate a supporto delle deduzioni di parte istante, laddove si legge che “per quanto riguarda gli anni 2015, 2016 e 2017, a causa di particolari condizioni organizzative, relazioni sindacali, tempistica dei Bilanci e costituzione del Fondo di Produttività, non è stato possibile formalizzare in decreti preventivi la formale attribuzione”.
Neppure parte ricorrente, del resto, specifica su quali disposizioni (annualmente applicabili) della contrattazione collettiva decentrata si fonderebbe l'attribuzione del trattamento economico accessorio in questa sede rivendicato (né tantomeno le produce), desumendo il diritto di credito azionato esclusivamente dai predetti atti dell'Amministrazione datrice di lavoro. Sicché, tali determinazioni datoriali, nella parte in cui sono attributive di trattamenti individuali migliorativi non previsti dalla contrattazione collettiva, non risultano conformi al principio di omnicomprenvisità che caratterizza il regime retributivo dei dipendenti pubblici e, di conseguenza, sono inefficaci1.
Invero, sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 24807/2023, ha ribadito il già affermato principio di diritto per cui, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, “la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, unica abilitata in materia” (cfr. Cass. n. 21316/2022). È stato rimarcato, quindi, che la contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima: in particolare, come prescritto dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 bis, essa deve rispettare il D.lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 5, ed i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione ed assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. L'art. 7, comma 5, citato precisa, coerentemente, che “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.
Ne consegue che sono nulle, per violazione dell'art. 1419 c.c., comma 2, le clausole dei contratti collettivi integrativi che – in violazione del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 2, 40 e 40 bis sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile – riconoscano ai dipendenti un trattamento economico di migliore favore, comportando oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione (cfr. Cass., Sez. L, n. 14530 del 26 giugno 2014; Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021; Cass., Sez. L, n. 2718 del 5 febbraio 2020).
Ciò consente di utilizzare l'argomento a fortiori: nel senso che se le clausole di uno strumento istituzionalizzato, come il contratto integrativo, che siano difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali, sono colpite da nullità e inapplicabilità, a maggior ragione deve ritenersi che identica sorte debba essere riservata alle clausole dei contratti individuali di lavoro e, vieppiù, alle determinazioni unilaterali dell'Amministrazione, che si pongano in violazione dei vincoli risultanti dai contratti nazionali2.
Appare, dunque, di fondamentale importanza il rilievo per cui le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli Enti (art. 31, comma 1 CCNL 22/1/2004); con particolare riguardo, poi, alle risorse variabili – che comprendono le fonti di finanziamento eventuali e variabili indicate nell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/1/2004 – la loro parte più consistente dipende da un apprezzamento istituzionale, che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione (motivata) nel bilancio dell'Ente (art. 48, comma 2, del D.lgs.n.165/2001). Si tratta, cioè, di una tipologia di risorse eventuali che, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio.
In definitiva – tornando al caso di specie – non vi è prova che il abbia Controparte_1 sottoscritto gli accordi decentrati integrativi per gli esercizi finanziari corrispondenti agli anni 2015-2021, con cui siano state effettivamente individuate, per ciascuno degli anni oggetto di causa, le risorse finanziarie decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, stabilendone il relativo impiego. Solo nei limiti della suddetta ripartizione delle risorse (e tenuto conto della distribuzione delle stesse tra tutti gli aventi diritto), sarebbe stato possibile stabilire se (ed in che misura) il ricorrente rientrasse tra i beneficiari dell'indennità di cui all'art. 17, lett. f): in astratto, infatti, la mancata erogazione può dipendere dal non verificarsi delle condizioni di cui al contratto decentrato, ovvero dalla carenza di risorse destinate (in sede di contrattazione decentrata) a finanziare l'indennità in parola. Insomma, in siffatto contesto, non può assumere alcun rilievo la circostanza che per alcuni anni l'importo sia inferiore a quello riconosciuto negli anni precedenti, o sia subordinato al verificarsi di specifiche condizioni o, ancora, che sia del tutto esclusa l'erogazione di somme a tale titolo.
Non pare ultroneo osservare, d'altra parte, che la garanzia dell'art. 36 Cost., come pure il divieto di riduzione dei livelli retributivi in godimento, non possono trovare applicazione per il trattamento economico accessorio, costituito, nella specie, dalla indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, lett. f) (la cui determinazione - si ribadisce - è rimessa integralmente alla contrattazione decentrata con il solo limite massimo fissato dal CCNL).
Sul punto è opportuno richiamare il già citato principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, che trova fondamento nel D.lgs. n. 165/2001, agli artt. 2, co. 3, 24, co. 3 (per il personale dirigente) e art. 45 (per il personale non dirigente), ai sensi dei quali nulla è dovuto al dipendente oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio, in relazione al rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza;
le fonti della retribuzione sono, dunque, la legge e il contratto collettivo nazionale e - per quanto di competenza - il contratto decentrato;
con l'ulteriore precisazione che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile – la regola dell'onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti non va ricollegata soltanto ai compiti direttamente riconducibili alla qualifica e all'ufficio ricoperto, bensì anche a quelli comunque connessi ai fini istituzionali, unitariamente considerati, dell'Amministrazione pubblica da cui l'impiegato dipende (Sez. II centrale n. 447/2008, Sez. Puglia n. 1547/2013). Per tutte le suesposte ed assorbenti considerazioni, il ricorso va quindi rigettato.
La novità e la natura interpretativa - e, dunque, ontologicamente opinabile - delle questioni giuridiche decisive del merito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio di onnicomprensività della retribuzione che vige nel pubblico impiego, è dettato: dall'art. 2, c. 3, del d.lgs. n. 165/2001, che demanda all'esclusiva competenza dei contratti collettivi l'attribuzione dei trattamenti economici, riconoscendo quale fonte anche i contratti individuali, ma solo alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva [così in dottrina: Resta comunque fermo che, sul piano economico, eventuali trattamenti retributivi particolari possono essere disposti solo quando ciò sia previsto (e alle condizioni previste) dal contratto collettivo (così dispone, infatti, l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165). Ne consegue che, in tal caso, la previsione di simili trattamenti particolari, in realtà, non costituisce effetto dell'esercizio di una autonomia negoziale riconosciuta in generale in capo alle parti del rapporto, trattandosi di null'altro che di applicazione, al negozio individuale, degli effetti di clausole stabilite da quello collettivo]; dall'art. 45, c. 1, del medesimo testo legislativo, che ribadisce come il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici debba essere definito dai contratti collettivi. 2 In argomento v. Corte dei Conti Sez. Giur. - sentenza 5 ottobre 2010 n. 615. CP_6