Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4453/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 19.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
TO (PZ) in data 8.12.1968 e ivi residente alla Contrada Trifoggio I°, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE DELLORUSSO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Montalbano Jonico alla via Como n. 21 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: , nato a [...] il CP C.F._3
3.5.1963 e ivi residente alla Contrada Trifoggio n. 1, cittadino italiano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GIUSEPPE TRIVIGNO
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 Controparte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
Policoro (MT) alla via Medaglia d'Oro Sinisi n. 43 presso lo studio dei difensori, pec: Email_2
1
-RESISTENTE-
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da verbale di udienza del 19.2.2025; per il Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 15.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accettazione da parte del resistente della proposta conciliativa formulata dal
Giudice con ordinanza del 16.3.2024 e, di contro, della mancata adesione della ricorrente, a causa del perdurante inadempimento di controparte al versamento dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento previsto con l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, è stata fissata l'udienza del 19.2.2025, disponendo la comparizione personale dei coniugi innanzi al giudicante.
All'udienza del 19.2.2025, sentite le parti, preso atto dell'accettazione anche da parte della ricorrente della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del
16.3.2024, avendo il resistente provveduto a corrispondere tutte le somme arretrate a titolo di contribuzione al mantenimento, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la definizione del giudizio in conformità alle condizioni di cui alla proposta, che di seguito si riportano:
«1. autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2. dichiara il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale;
3. determina in euro 300,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), il contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie CP
, da corrispondere a quest'ultima presso il di lei Parte_1
domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da dicembre 2023».
II Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la
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riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, l'indisponibilità alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata dalle parti (si dà atto che il verbale di udienza del
19.2.2025 è stato sottoscritto personalmente dai coniugi per accettazione della formulata proposta conciliativa), il Collegio ritiene che esse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che - a ragione di ciò- possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4453 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , con Parte_1 CP
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata a [...]
[...] C.F._1
l'8.12.1968, e (C.F.: , nato a CP C.F._3
TO (PZ) il 3.5.1963, i quali hanno contratto matrimonio in TO il
31.12.1986;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di TO in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto N. 14, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 24.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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