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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 759/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di titolare della ditta individuale Costruzioni MCG, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via A. Spinelli, presso lo studio dell'avv. Massara Iconio (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di inviti a regolarizzare Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento negativo delle poste di debito richiamate negli inviti a regolarizzare opposti notificati il 21.03.2019 e il 28.03.2019, relativi rispettivamente il primo al periodo contributivo dal 6/2018 al 12/2018 e il secondo per il medesimo periodo e per quelli 04/2014, 05/2014, 06/2014 da 07/2014 a 05/2015, 12/2015, 01/2016, da 05/2016 a 08/2016; da 08/2016 a 12/2016, da 12/2016 a 03/2017, da 04/2017 a 05/2017, oltre a contributi fissi 2014, 2015 e 2016, e contributi % per il 2015, tutte ritenute aperte per una presunta e non specificata “compensazione indebita”;
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento parziale delle somme pretese a mezzo degli inviti gravati, per come documentate;
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute negli atti impugnati, sia per vizi di carattere formale, che per tutte le ragioni specificate in atti, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente. In via subordinata:
3. Accertare e dichiarare l'esatto ammontare della pretesa, al netto delle somme già versate. In via di estremo subordine:
4. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
5. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Parte ricorrente contesta la debenza delle somme richieste con gli atti impugnati poiché la società ricorrente avrebbe pagato in compensazione una parte delle posizioni contestate per un totale di € 13.819,62, (fasc. ric. - all.
2 -modelli F24 datati 04.04.2019 e 05.04.2019) a copertura di tutto il periodo da 6/2018 al 12/2018 e per l'atra avrebbe prodotto prova dell'adempimento parziale con il pagamento dell'importo di € 1.222,83 della cartella esattoriale corrispondente al primo invito a regolarizzare del 21.03.2019 (fasc. ric. - All. 4 quietanza di pagamento).
3. Tuttavia, l' ha dedotto e documentato come le richieste oggi contestate siano CP_1 scaturite dalla comunicazione ricevuta dall'Agenzia dell'Entrate (all. 4 fasc. res.) con la quale veniva comunicata l'inesistenza, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa parte ricorrente, degli importi oggetto di compensazione. Pertanto, l'invito a regolarizzare del 21/03/2019 (all. 6 – fasc res.) conteneva, alla voce denuncia “non presentata”, tutti i flussi bloccati dalla procedura per il periodo d'interesse (06/18 – 12/18) alla data di emissione, e l'invito a regolarizzare successivo del 28/03/2019 conteneva in aggiunta, alla voce “compensazione indebita” le inadempienze scaturite dagli importi compensati indebitamente con i modd. F24 relativi ai periodi accertati dall'Agenzia delle Entrate. Circostanze quest'ultime non specificatamente contestate dalla ricorrente la quale si è limitata a contestare l'omissione di pari comunicazione alla ricorrente da parte di Agenzia delle Entrate.
4. Ne discende il rigetto della domanda, per le motivazioni suddette.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, nel merito la domanda;
2 - condanna , in qualità di titolare della ditta individuale Costruzioni Parte_1
MCG, alla rifusione delle spese di lite di liquidate complessivamente, in 1.400,00 CP_1 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di titolare della ditta individuale Costruzioni MCG, Parte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via A. Spinelli, presso lo studio dell'avv. Massara Iconio (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione di inviti a regolarizzare Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'accertamento negativo delle poste di debito richiamate negli inviti a regolarizzare opposti notificati il 21.03.2019 e il 28.03.2019, relativi rispettivamente il primo al periodo contributivo dal 6/2018 al 12/2018 e il secondo per il medesimo periodo e per quelli 04/2014, 05/2014, 06/2014 da 07/2014 a 05/2015, 12/2015, 01/2016, da 05/2016 a 08/2016; da 08/2016 a 12/2016, da 12/2016 a 03/2017, da 04/2017 a 05/2017, oltre a contributi fissi 2014, 2015 e 2016, e contributi % per il 2015, tutte ritenute aperte per una presunta e non specificata “compensazione indebita”;
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via principale, nel merito:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento parziale delle somme pretese a mezzo degli inviti gravati, per come documentate;
2. Accertare l'infondatezza delle pretese creditorie degli Enti accertatori contenute negli atti impugnati, sia per vizi di carattere formale, che per tutte le ragioni specificate in atti, statuendo che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente. In via subordinata:
3. Accertare e dichiarare l'esatto ammontare della pretesa, al netto delle somme già versate. In via di estremo subordine:
4. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
5. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Parte ricorrente contesta la debenza delle somme richieste con gli atti impugnati poiché la società ricorrente avrebbe pagato in compensazione una parte delle posizioni contestate per un totale di € 13.819,62, (fasc. ric. - all.
2 -modelli F24 datati 04.04.2019 e 05.04.2019) a copertura di tutto il periodo da 6/2018 al 12/2018 e per l'atra avrebbe prodotto prova dell'adempimento parziale con il pagamento dell'importo di € 1.222,83 della cartella esattoriale corrispondente al primo invito a regolarizzare del 21.03.2019 (fasc. ric. - All. 4 quietanza di pagamento).
3. Tuttavia, l' ha dedotto e documentato come le richieste oggi contestate siano CP_1 scaturite dalla comunicazione ricevuta dall'Agenzia dell'Entrate (all. 4 fasc. res.) con la quale veniva comunicata l'inesistenza, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa parte ricorrente, degli importi oggetto di compensazione. Pertanto, l'invito a regolarizzare del 21/03/2019 (all. 6 – fasc res.) conteneva, alla voce denuncia “non presentata”, tutti i flussi bloccati dalla procedura per il periodo d'interesse (06/18 – 12/18) alla data di emissione, e l'invito a regolarizzare successivo del 28/03/2019 conteneva in aggiunta, alla voce “compensazione indebita” le inadempienze scaturite dagli importi compensati indebitamente con i modd. F24 relativi ai periodi accertati dall'Agenzia delle Entrate. Circostanze quest'ultime non specificatamente contestate dalla ricorrente la quale si è limitata a contestare l'omissione di pari comunicazione alla ricorrente da parte di Agenzia delle Entrate.
4. Ne discende il rigetto della domanda, per le motivazioni suddette.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, nel merito la domanda;
2 - condanna , in qualità di titolare della ditta individuale Costruzioni Parte_1
MCG, alla rifusione delle spese di lite di liquidate complessivamente, in 1.400,00 CP_1 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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