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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
N. 1081/2025 V.G.
Il Tribunale di Massa, nella persona dei magistrati: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO di autorizzazione alla vendita di beni ereditari nell'ambito di eredità accettata con beneficio di inventario.
- visto il ricorso depositato (c.f. in qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di (c.f. ); Parte_2 C.F._2
- rilevato, in particolare, che risulta proprietaria per 1\2, a fronte di Parte_2
successione ereditaria del padre, di un fabbricato e alcuni terreni siti in via Madielle n.
33, catastalmente distinti come segue:
- rilevato che in ricorso si dà atto che la titolarità di tali beni, oltre a non apportare entrate reddituali, risulta fonte di significative uscite a titolo di spese ed imposte e si chiede, pertanto, che il Tribunale voglia autorizzarne la vendita, ad un prezzo non inferiore a quello di cui alla perizia di stima versata in atti, pari ad € 60.000,00; - esaminata la documentazione in atti e, in particolare, la perizia giurata del Geom. del 30.4.2025; Persona_1
- esaminata l'ulteriore documentazione relativa all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente, con beneficio di inventario, dell'eredità di , nato a [...] il Persona_2
24.4.1961 e deceduto in Massa il 5.11.2022;
- visto il parere favorevole emesso in data 8.5.2025 dal Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Massa;
- rilevato che il PM, informato in ordine al ricorso, nulla ha opposto;
- ritenuto che sussista la competenza di questo Tribunale, in composizione collegiale, ex artt. 747 e 783 c.p.c, posto che: “la competenza per l'autorizzazione alla vendita dei beni mobili o immobili di una eredità beneficiata si determina con riferimento al luogo della apertura della successione che è stata accettata con il beneficio di inventario anche quando, per effetto di successiva delazione, questi beni siano entrati a fare parte di una eredità accettata puramente e semplicemente”
(v. Cass. 5 ottobre 1993, n. 9842);
- ritenuto che: “in caso di accettazione con beneficio d'inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione” (cfr.
Cassazione, sentenza 25 ottobre 2013, n.24171);
- ritenuto di condividere le argomentazioni della parte ricorrente in ordine alla convenienza di procedere alla vendita dei beni di che trattasi ad un prezzo non inferiore a quello di cui alla perizia di stima in atti;
P.Q.M.
autorizza (c.f. in qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno di (c.f. ) ad alienare la quota di Parte_2 C.F._2
proprietà pari a 1\2 del compendio immobiliare descritto in parte motiva, a fronte di un corrispettivo non inferiore a quello di cui alla perizia giurata in atti;
pag. 2 di 3 dispone che il corrispettivo della vendita resti nella disponibilità della massa ereditaria e sia versato su conto corrente riferibile alla procedura;
Si comunichi.
Massa, così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
pag. 3 di 3
N. 1081/2025 V.G.
Il Tribunale di Massa, nella persona dei magistrati: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO di autorizzazione alla vendita di beni ereditari nell'ambito di eredità accettata con beneficio di inventario.
- visto il ricorso depositato (c.f. in qualità di Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di (c.f. ); Parte_2 C.F._2
- rilevato, in particolare, che risulta proprietaria per 1\2, a fronte di Parte_2
successione ereditaria del padre, di un fabbricato e alcuni terreni siti in via Madielle n.
33, catastalmente distinti come segue:
- rilevato che in ricorso si dà atto che la titolarità di tali beni, oltre a non apportare entrate reddituali, risulta fonte di significative uscite a titolo di spese ed imposte e si chiede, pertanto, che il Tribunale voglia autorizzarne la vendita, ad un prezzo non inferiore a quello di cui alla perizia di stima versata in atti, pari ad € 60.000,00; - esaminata la documentazione in atti e, in particolare, la perizia giurata del Geom. del 30.4.2025; Persona_1
- esaminata l'ulteriore documentazione relativa all'accettazione da parte dell'odierna ricorrente, con beneficio di inventario, dell'eredità di , nato a [...] il Persona_2
24.4.1961 e deceduto in Massa il 5.11.2022;
- visto il parere favorevole emesso in data 8.5.2025 dal Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Massa;
- rilevato che il PM, informato in ordine al ricorso, nulla ha opposto;
- ritenuto che sussista la competenza di questo Tribunale, in composizione collegiale, ex artt. 747 e 783 c.p.c, posto che: “la competenza per l'autorizzazione alla vendita dei beni mobili o immobili di una eredità beneficiata si determina con riferimento al luogo della apertura della successione che è stata accettata con il beneficio di inventario anche quando, per effetto di successiva delazione, questi beni siano entrati a fare parte di una eredità accettata puramente e semplicemente”
(v. Cass. 5 ottobre 1993, n. 9842);
- ritenuto che: “in caso di accettazione con beneficio d'inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione” (cfr.
Cassazione, sentenza 25 ottobre 2013, n.24171);
- ritenuto di condividere le argomentazioni della parte ricorrente in ordine alla convenienza di procedere alla vendita dei beni di che trattasi ad un prezzo non inferiore a quello di cui alla perizia di stima in atti;
P.Q.M.
autorizza (c.f. in qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno di (c.f. ) ad alienare la quota di Parte_2 C.F._2
proprietà pari a 1\2 del compendio immobiliare descritto in parte motiva, a fronte di un corrispettivo non inferiore a quello di cui alla perizia giurata in atti;
pag. 2 di 3 dispone che il corrispettivo della vendita resti nella disponibilità della massa ereditaria e sia versato su conto corrente riferibile alla procedura;
Si comunichi.
Massa, così deciso nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente Il Giudice est. dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
pag. 3 di 3