Versione
28 agosto 2004
28 agosto 2004
Art. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge devono intendersi:
a) per "acquirente", la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per "costruttore", l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per "situazione di crisi", la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
a) per "acquirente", la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche' non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
b) per "costruttore", l'imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per "situazione di crisi", la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Commentari • 7
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
I. In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210 , il contratto si intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto. I. In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. II. Qualora l'immobile sia stato oggetto …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5240Provvedimento: […] pagina 1 di 11 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via principale: accertare e dichiarare la nullità dei contratti preliminari di compravendita di immobile da costruire conclusi tra le parti in data 23/07/2012 e in data 02/07/2015 in quanto privi della garanzia fideiussoria ex Legge 210/2004 – art. 2 D. […]Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
- risoluzione contratto·
- D. Lgs 122/2005·
- nullità contratto preliminare·
- risarcimento danni·
- garanzia fideiussoria·
- incompetenza territoriale·
- cessazione materia del contendere·
- art. 1225 c.c.·
- soccombenza reciproca