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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00766/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Fiorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di reiezione del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - nr. -OMISSIS- avente protocollo nr. -OMISSIS-in data -OMISSIS-e notificato a mani all’interessato in data -OMISSIS-con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della partita iva “agricola” finalizzata al subentro nella gestione dell'azienda agricola familiare dopo il -OMISSIS-in quanto « la titolarità di partita iva può abilitare tale personale, quanto meno in astratto, ad esercitare attività che l'ordinamento di settore espressamente indica come incompatibili »;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, del preavviso di rigetto nr. -OMISSIS- avente protocollo nr. -OMISSIS-;
- nonché ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo, obiettivo indicato nella richiesta di autorizzazione del ricorrente (“ intenzionato a subentrare nell’azienda familiare ” – vd. istanza del 24 febbraio 2021), atteso il carattere professionale della stessa (che implica, ai sensi dell’art. 1, D. Lgs. n. 99 del 2004, un impegno pari ad “ almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ” e dalla produzione di ricavi dalle occupazioni agricole di cui all’art. 2135 c.c. pari ad “ almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ”), appare, anche per la sua preponderanza rispetto al servizio, incompatibile con l’appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato, confliggendo con l’osservanza del principio di esclusività sancito dall’art. 98 Cost.;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 50, comma 1, dell’Ordinamento della Polizia di Stato (D.P.R. n. 335 del 1982) “ il personale […] non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali ”, sicché l’esercizio professionale, nel senso sopra precisato, dell’attività agricola deve essere ritenuto incompatibile con il rapporto di impiego, potendosi ritenere ammesso “ solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno ”, restando tuttavia salva la valutazione, strettamente discrezionale, dell’Amministrazione riguardo all’ammissibilità nel concreto di tale minore impegno rispetto alle preminenti esigenze del servizio (vd. Circ. Dipartimento Funzione Pubblica, 18 luglio 1987, n. 6/1997);
Considerato che – non risultando dalla domanda del ricorrente il rispetto dei limiti anzidetti - i rilievi esposti non permettono di apprezzare favorevolmente i motivi di gravame, ai fini del vaglio della domanda cautelare;
Ritenuto di respingere conseguentemente la richiesta di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti in epigrafe descritti, nonché di compensare le spese della presente fase anche in considerazione della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni esaminate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.