Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 207
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale normativa sanzionatoria

    La Corte ritiene generiche le contestazioni relative alla presunta illegittimità costituzionale della normativa sanzionatoria, la quale è legittimamente volta a sanzionare il comportamento del CAF per l'apposizione di un visto di conformità errato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata comunicazione al contribuente

    Il ricorrente non ha documentato la corretta e valida notifica della comunicazione al contribuente, mancando la prova della ricezione dell'atto al domicilio del destinatario.

  • Accolto
    Illegittimità della sanzione per violazione del principio del favor rei

    La sanzione è stata applicata in applicazione di una norma meno favorevole al ricorrente, essendo intervenuta una modifica del regime sanzionatorio.

  • Accolto
    Legittimità iscrizione a ruolo all'esito del controllo formale

    La cartella è legittima anche sotto il profilo dell'iscrizione al ruolo effettuata all'esito del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73. Non trovano applicazione i principi in materia di contraddittorio di cui al D.lgs. 472/97, ma solo l'onere per l'Amministrazione finanziaria di inviare una comunicazione di irregolarità il cui inadempimento non è sanzionato con la nullità dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 207
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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