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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Piazza Marconi 3 71043 Manfredonia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021-550057 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- RUOLO n. 2021-550057 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il CAF ricorrente impugnava la cartella indicata in epigrafe (unitamente al ruolo reso esecutivo dall'ADE DP di Foggia) la cartella di pagamento indicata in epigrafe e notificata, il 23.3.22, al CAF Nazionale del Lavoro S.p.A. in qualità di coobbligato.
La cartella è stata emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 CAF/Professionisti per il periodo d'imposta 2016 Dichiarazione Modello 730/2017 per l'importo, comprensivo di sanzioni ed oneri accessori di € 1796,35 per le somme dovute ex art. 30 co. 1 D.lgs. 241/1997 e dell'art. 26 commi 3 ter e 3 quater D.M. 164/1999 per il rilascio del visto di conformità infedele.
Il ricorrente, dunque, dopo aver posto la questione dell'illegittimità costituzionale della normativa sanzionatoria applicata, deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) inesistenza violazione per invio al contribuente della comunicazione contenente invito a presentare una nuova dichiarazione correggendo gli errori dichiarativi;
-2) illegittimità della sanzione per violazione del principio del favor rei attesa la modifica della sanzione irrogabile ex art. 36 ter DPR 600/73 nella più mite misura prevista dall'art. 30 D.lgs. 241/1997.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda, della quale chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato per i motivi che seguono.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Invero, il ricorrente, pur avendo allegato la comunicazione presuntivamente inviata al contribuente contenente l'invito a correggere la Dichiarazione Mod. 770 in esame ed a a presentare una nuova dichiarazione, non ha documentato di aver correttamente e validamente notificato e/o recapitato tale comunicazione, nonostante il fatto che l'Ufficio resistente abbia contestato in modo specifico la mancata prova di tale circostanza. La prova della ricezione dell'atto al domicilio del destinatario manca, atteso che l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata non è compilato e la busta che dovrebbe contenere il plico non reca alcuna relata di notifica, ma meri dati e linee equivoci scritti a penna.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 39 co. 1 lett. a) D.Lgs. 241/97 prevede che nell'ipotesi di apposizione del visto di conformità infedele da parte del RAF, l'Ufficio Territorialmente competente ai controlli ed alla conseguente iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di imposta deve necessariamente essere quello individuabile in base al domicilio fiscale del contribuente.
Poi, va rilevata la genericità delle contestazioni attinenti alla presunta illegittimità costituzionale della normativa sanzionatoria applicata dall'A.F., che è legittimamente volta a sanzionare il comportamento del
CAF per apposizione del visto di conformità errato a tutela di un superiore interesse pubblicistico alla correttezza del contenuto delle dichiarazioni inviate dai contribuenti tramite il CAF.
Le argomentazioni del ricorrente si pongono i contrasto con il quadro normativo di riferimento e non sono avallate da alcuna pronuncia giurisprudenziale.
La cartella è legittima anche sotto il profilo dell'l'iscrizione al ruolo effettuata all'esito del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73. Non trovano applicazione i principi in materia di contraddittorio di cui al D.lgs.
472/97, ma solo l'onere per l'Amministrazione finanziaria di inviare una comunicazione di irregolarità il cui inadempimento non è sanzionato con la nullità dell'atto come affermato in modo pacifico dalla giurisprudenza di legittimità.
Appare, infine, fondato solo il motivo di ricorso attinente alla violazione del principio del c.d. favor rei. É, infatti, evidente che la sanzione è stata applicata in applicazione di una norma meno favorevole al ricorrente.
L'art. 7 bis co. 1 lett. a) D.L. n. 4 /2019 convertito con modificazioni nella L. n. 26/2019 ha modificato il regime sanzionatorio applicabile e l'art. 39 co. 1 D.lgs. 241/199.
Orbene, per i motivi illustrati, l'atto impugnato va in parte annullato limitatamente all'importo della sanzione irrogata.
Sussistono gravi motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1478/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Piazza Marconi 3 71043 Manfredonia FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2021-550057 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- RUOLO n. 2021-550057 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, il CAF ricorrente impugnava la cartella indicata in epigrafe (unitamente al ruolo reso esecutivo dall'ADE DP di Foggia) la cartella di pagamento indicata in epigrafe e notificata, il 23.3.22, al CAF Nazionale del Lavoro S.p.A. in qualità di coobbligato.
La cartella è stata emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 CAF/Professionisti per il periodo d'imposta 2016 Dichiarazione Modello 730/2017 per l'importo, comprensivo di sanzioni ed oneri accessori di € 1796,35 per le somme dovute ex art. 30 co. 1 D.lgs. 241/1997 e dell'art. 26 commi 3 ter e 3 quater D.M. 164/1999 per il rilascio del visto di conformità infedele.
Il ricorrente, dunque, dopo aver posto la questione dell'illegittimità costituzionale della normativa sanzionatoria applicata, deduceva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) inesistenza violazione per invio al contribuente della comunicazione contenente invito a presentare una nuova dichiarazione correggendo gli errori dichiarativi;
-2) illegittimità della sanzione per violazione del principio del favor rei attesa la modifica della sanzione irrogabile ex art. 36 ter DPR 600/73 nella più mite misura prevista dall'art. 30 D.lgs. 241/1997.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda, della quale chiedeva il rigetto siccome inammissibile ed infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato per i motivi che seguono.
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Invero, il ricorrente, pur avendo allegato la comunicazione presuntivamente inviata al contribuente contenente l'invito a correggere la Dichiarazione Mod. 770 in esame ed a a presentare una nuova dichiarazione, non ha documentato di aver correttamente e validamente notificato e/o recapitato tale comunicazione, nonostante il fatto che l'Ufficio resistente abbia contestato in modo specifico la mancata prova di tale circostanza. La prova della ricezione dell'atto al domicilio del destinatario manca, atteso che l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata non è compilato e la busta che dovrebbe contenere il plico non reca alcuna relata di notifica, ma meri dati e linee equivoci scritti a penna.
In punto di diritto, giova evidenziare come l'art. 39 co. 1 lett. a) D.Lgs. 241/97 prevede che nell'ipotesi di apposizione del visto di conformità infedele da parte del RAF, l'Ufficio Territorialmente competente ai controlli ed alla conseguente iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di imposta deve necessariamente essere quello individuabile in base al domicilio fiscale del contribuente.
Poi, va rilevata la genericità delle contestazioni attinenti alla presunta illegittimità costituzionale della normativa sanzionatoria applicata dall'A.F., che è legittimamente volta a sanzionare il comportamento del
CAF per apposizione del visto di conformità errato a tutela di un superiore interesse pubblicistico alla correttezza del contenuto delle dichiarazioni inviate dai contribuenti tramite il CAF.
Le argomentazioni del ricorrente si pongono i contrasto con il quadro normativo di riferimento e non sono avallate da alcuna pronuncia giurisprudenziale.
La cartella è legittima anche sotto il profilo dell'l'iscrizione al ruolo effettuata all'esito del controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73. Non trovano applicazione i principi in materia di contraddittorio di cui al D.lgs.
472/97, ma solo l'onere per l'Amministrazione finanziaria di inviare una comunicazione di irregolarità il cui inadempimento non è sanzionato con la nullità dell'atto come affermato in modo pacifico dalla giurisprudenza di legittimità.
Appare, infine, fondato solo il motivo di ricorso attinente alla violazione del principio del c.d. favor rei. É, infatti, evidente che la sanzione è stata applicata in applicazione di una norma meno favorevole al ricorrente.
L'art. 7 bis co. 1 lett. a) D.L. n. 4 /2019 convertito con modificazioni nella L. n. 26/2019 ha modificato il regime sanzionatorio applicabile e l'art. 39 co. 1 D.lgs. 241/199.
Orbene, per i motivi illustrati, l'atto impugnato va in parte annullato limitatamente all'importo della sanzione irrogata.
Sussistono gravi motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
compensa le spese di lite.