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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 402/2021 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, rappresentata e difesa dall' avv.to Antonio Sasso , domiciliata come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e soc. . in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata in difesa “in bonis “ dagli Controparte_1
Avv.ti Alfonso Pisanzio e Massimiliano Cesare.
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 30 ottobre 2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 2111-2020, emesso in data 01 12 2020 da Tribunale di Nola , a mezzo del quale la soc. ,assuntasi creditrice, richiedeva ed otteneva CP_1
l'ingiunzione della somma ammontante ad € 11.365,52 supportata da fatture commerciali per forniture.
Deduceva l'opponente che il credito vantato fosse del tutto infondato, stante il pagamento dell'importo ingiunto, eccependo, oltretutto, la improcedibilità della azione proposta per carenza di instaurazione 'della procedura deflattiva ex Dl n. 132 -2014 ( negoziazione assistita). Dichiarata nel corso del procedimento , con ordinanza ex art. 648 cpc, la provvisoria esecuzione delle somme ingiunte, ritenuto, altresì, che la natura prettamente documentale del processo non comportasse alcuna ulteriore indagine istruttoria, il giudizio veniva introitato in decisione con il favore dei termini ordinari ex art. 190 cpc..
QUESTIONI PRELIMIARI.
In prima battuta l'opponente eccepisce la improcedibilità della azione promossa per carenze procedurali afferenti la negoziazione assistita.
Assume rilievo la disposizione del Decreto legge. n. 132/2014 art. 3 co. 1 e 3 il quale stabilisce che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione «inclusa l'opposizione», senza nessuna eccezione.
All'uopo, le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto interpretativo circa l'individuazione della parte onerata all'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria a norma dell'art. 5, comma
4, lett. a) del d.lgs. 28/2010, nel testo modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito dalla legge n. 98/2013, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, stante la mancanza, nel testo normativo, di una precisa indicazione.
Il Supremo Consesso, discostandosi dall'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte, ha ritenuto che tale onere debba gravare non sul debitore opponente ma bensì sul creditore opposto, con la conseguenza che, in caso di mancata instaurazione debba declararsi la improcedibilità della domanda espressa (Sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Ciò posto, questo giudice, ha , in ogni caso, con ordinanza del 01 08 2022 , disposto la mediazione ex art 5 della dlgs n. 28 -2010 l., procedura deflattiva avente il medesimo scopo preposto dal dl n. 132 -2014, con esito negativo, stante la mancata volontà dei contendenti ad addivenire ad una soluzione mediata ( v verbale negativo redatto dall'Organismo di mediazione ADR Intesa del 26 09 2022 versati in atti di parte opposta.)
Ne consegue che il giudizio va affrontato nel merito decisorio.
NEL MERITO .
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi sui diritti di obbligazione pecuniari, può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
Orbene, stante la natura prettamente documentale , pur non contestando i rapporti commerciali intercorsi tra i contendenti del giudizio parte opponente non versa in atti prova dell'avvenuta estinzione delle partite di credito vantate dalla opposta che, per la loro natura e collocazione temporale, verosimilmente si riferiscono alla pretesa creditoria fondata sulle fatture poste alla base del provvedimento monitorio.
All'uopo, la giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito.
Tale principio non appare ragionevolmente speso dalla odierna opponente , tanto in virtù del fatto che alcuna prova della assunta ragione estintiva del credito è stata evidenziata in atti.
Di contro, a mente di quanto disposto dall'art .2710 c.c …” I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa…”
Tale disposizione eccezionale esige il requisito fondamentale della tenuta corretta e regolare dei registri contabili degli imprenditori coinvolti;
nel caso in cui difetti una qualsiasi delle formalità richieste dalla norma, tornerà automaticamente in vigore il principio generale, che ex art. 2709 sancisce il valore di prova dei documenti contabili unicamente a sfavore dell'imprenditore sottoscrivente.
Nel caso in esame si evince la corretta tenuta delle scritture contabili versate in atti .
Ovvero, secondo un orientamento di legittimità ormai asseverato…” Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710
c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio…( Cass. n. 9968-
2016).
Ciò posto ,, non può revocarsi in dubbio che , a fronte della regolare tenuta delle scritture contabili ed in assenza di prove di natura contraria, l'opposizione non ha scalfito il diritto alla esazione dei crediti vantati dalla opposta.
Ne consegue che l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2111/2020 emesso dal Tribunale di
Nola va dichiarato definitivamente esecutivo.
Circa il regime delle spese di lite non sussistono ragioni avverse alla applicazione dei principi dispositivi di cui all'art. 91 cpc, tenendo, tuttavia, conto del fatto che , in assenza di una fase istruttoria piena, i parametri di cui al DM n. 55 2014 dovranno proporzionalmente essere ridotti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 402/2021 di R.G. , così provvede :
- Rigetta l'opposizione;
- In accoglimento della domanda di pagamento conferma il decreto ingiuntivo n. 2111- 2020 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento , in favore , dell' opposta , delle competenze di lite che liquida in € 3.376,00, oltre accessori di legge con attribuzione ex art .93 cpc. -
così deciso in Nola, lì 08 gennaio 2025
Il G.U
dott. Alfredo Granata