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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/11/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CI LC Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
nella causa civile iscritta al n° 1052 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Motta elettivamente domiciliato presso la Sezione degli Affari Legali della Società sita in Palermo nella Via Epicarmo n.3 Appellante CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Montana, CP_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Email_1
Appellata All'udienza di discussione del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO I Con ricorso, depositato il 04.05.2022 presso il Tribunale G.L. di Palermo,
[...] chiedeva accertarsi la legittimità della sanzione disciplinare Parte_1 irrogata alla dipendente con provvedimento del 10.03.2022, CP_1 consistente nella sospensione di due giorni dal servizio con privazione della retribuzione, ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del vigente C.C.N.L. dei dipendenti di
Parte_1
Deduceva di avere introdotto il giudizio quale conseguenza dell'impugnazione, da parte della , della suddetta sanzione disciplinare dinanzi al Collegio CP_1
Arbitrale.
1 Rilevava che la lavoratrice, quale Specialista Consulente IA Dedicato presso l'Ufficio Postale di Palermo 4, si era resa responsabile di gravi inadempienze, di cui la società era venuta a conoscenza soltanto a seguito della denuncia, presentata alle FF.OO., di tale , che a sua insaputa, Persona_1 era stata indicata quale “garante” di un prestito, erogato presso il citato ufficio postale e lavorato, dalla stessa , in favore di . CP_1 Parte_2
La aveva, difatti, disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al Per_1 modulo della richiesta di finanziamento e sostenuto di non avere alcun rapporto di parentela e/o conoscenza con il predetto (nella pratica veniva indicata Pt_2 quale “nipote” del ). Pt_2
In particolare, nella contestazione formulata dalla società, ricevuta dalla dipendente il 17.02.2022, venivano addebitate le seguenti condotte:
“Abbiamo acquisito, di recente, gli accertamenti eseguiti dalla Struttura CA/GRG
-Fraud Management & Security Intelligence presso l'Ufficio Postale Palermo 4, ove Lei presta servizio nella qualità di Parte_3
.
[...]
L'intervento della funzione Fraud Management si è reso necessario a seguito della segnalazione effettuata dalla Parte_4
e scaturente dalla comunicazione proveniente dall'Istituto
[...]
Bancario circa un caso di sospetto di “furto d'identità” Parte_5 in danno di persona realmente esistente, la quale ha disconosciuto l'apposizione di firme a suo nome, in qualità di garante, su un contratto di finanziamento stipulato presso Palermo 4. CP_2
Le verifiche condotte, in particolare, hanno riguardato la pratica di prestito BancoPosta richiesto in data 16/09/2019 presso il citato UP (richiedente garante ), per la quale la predetta cliente Parte_2 Persona_1
Sig.ra ha presentato formale denuncia presso le FF.OO.. Per_1
In occasione degli accertamenti svolti sono stati reperiti i seguenti documenti: contratto “Prestito BancoPosta” concesso da modulo di Parte_5 verifica dei dati per la richiesta di finanziamento;
informazioni europee di base sul credito ai consumatori;
fotocopie della carta d'identità nr. e della Numero_1
Tessera Sanitaria nr. , entrambe riconducibili al sig. NumeroDiCartaIden_2
; prospetto riepilogativo delle pensioni per l'anno 2019 Parte_2 CP_3 spettanti al;
fotocopia della carta d'identità nr. e della Pt_2 Numero_3
Tessera Sanitaria nr. , entrambe riconducibili alla NumeroDiCartaIden_4 sig.ra , esibite ed acquisite per il riconoscimento della stessa;
Persona_1 busta paga del mese di agosto 2019 rilasciata da “Cavalluccio Marino SRLS” a favore della cliente . Persona_1
2 Dall'analisi di tale documentazione è innanzitutto stata accertata la coincidenza fra il documento di identità acquisito in fase di richiesta prestito e quello in possesso della sig.ra e dallo stesso prodotto in Per_1 occasione della presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria. Diversa, invece, è la Tessera Sanitaria: mentre all'atto della sottoscrizione del finanziamento in data 16/09/2019 è stata acquisita la tessera nr. 80380001900011870507, valida fino al 16/05/2011, quella presentata in fase di denuncia, nonché in occasione dell'audizione con i funzionari
[...]
è la nr. 80380001900308596468 con scadenza 25/05/2026. CP_4
Allo scopo di ottenere ulteriori chiarimenti in merito in data 30/11/2021, si è provveduto ad ascoltare la sig.ra , la quale, oltre a Persona_1 confermare quanto già dichiarato nella denuncia, ha specificato: “[...] Ribadisco di essere venuta a conoscenza del finanziamento solamente a seguito di una telefonata ricevuta dalla [...] Ribadisco di Parte_5 non conoscere nessun ed anche dopo aver visionato la Parte_2 fotografia del suo documento personale che mi mostrate confermo di non averlo mai visto. [...] Disconosco la firma apposta sul contratto di finanziamento che mi viene esibito oggi per la prima volta mentre confermo che la carta di identità acquisita per la richiesta di finanziamento è quella tutt'ora in mio possesso. Per quanto riguarda la tessera sanitaria che è stata usata nella richiesta di finanziamento, e che riporta la data di scadenza del 16/05/2011, non mi spiego come siano potuti entrare in possesso sia della stessa (che alla scadenza ricordo di aver custodito in casa), così come del mio documento d'identità. [...] Non sono stata mai impiegata presso “Il Cavalluccio Marino” di Isola delle Femmine né tantomeno presso altri datori di lavoro. Mi sono recata presso l'UP di Corso Pisani solamente per chiedere informazioni dopo la telefonata ricevuta dalla ma prima di quest'episodio non avevo mai Parte_5 frequentato i/ citato ufficio” Ed in effetti, le firme apposte sulla relativa modulistica di richiesta finanziamento, ad un mero esame visivo e comparativo (seppur non tecnico-professionale) svolto dalla Funzione FMSI, sono apparse verosimilmente difformi da quelle autografe presenti sulla carta d'identità, sulla denuncia e sullo stesso verbale di ricevimento dichiarazione, sottoscritti dalla sig.ra . Per_1
E' stato, inoltre, rilevato che, secondo quanto dichiarato dalla cliente
, la stessa risiede in via Amilcare Ponchielli solamente da circa Per_1 quattro anni e che l'abitazione è in affitto, la stessa, inoltre, sarebbe
3 coniugata dal 2015 ed all'epoca della richiesta del finanziamento il proprio nucleo familiare sarebbe stato composto da quattro persone. Le citate informazioni, necessarie, oltre a quelle relative al reddito, ai fini della valutazione del merito creditizio del garante, sono risultate discordanti rispetto a quanto riportato sul “modulo di richiesta Prestito BancoPosta”, da cui si evince, invece, che la sig.ra Persona_1 risiederebbe in via Amilcare Ponchielli da ben 19 anni e 8 mesi in abitazione di proprietà, che la stessa sarebbe nubile e che il suo nucleo familiare sarebbe composto da tre persone. Altro fondamentale elemento risultato divergente tra la dichiarazione della sig.ra e quanto acquisito in fase di richiesta prestito è quello Per_1 relativo al reddito del garante. Presso l' è stata acquisita una CP_5 busta paga relativa al mese di agosto 2019, rilasciata dalla ditta
“Cavalluccio Marino SRLS”, in cui risulterebbe Persona_1 applicata come “Operaio Livello 5 — Addetta Sala” dal 10/10/2015, percependo un reddito di € 1.311,00, la cliente al riguardo ha, invece, tenuto a precisare che “[...] Non sono stata mai impiegata presso “Il Cavalluccio Marino” di Isola delle Femmine né tantomeno presso altri datori di lavoro”. Il prestito in esame, dell'importo di € 10.000,00, è stato richiesto, dal cliente , residente a [...]
130, che è risultato titolare di rapporti aperti prevalentemente presso 1'UP di Roccamonreale;
la richiesta di finanziamento è, invece, stata presentata presso l' . CP_5
E' pure opportuno rappresentare che una prima richiesta di prestito era stata effettuata in data 04/09/2019 dal solo cliente e Pt_2 successivamente - a seguito di una nota di in cui veniva Parte_5 richiesto l'inserimento di un idoneo garante - la pratica è stata da Lei caricata a sistema in data 16/09/2019 con l'inserimento della sig.ra
[...]
, in qualità di fideiussore. Persona_1
Il finanziamento è stato infine erogato il 19/09/2019 sul conto corrente nr. 1023784752 intestato al su cui confluiva mensilmente l'accredito Pt_2 della pensione da parte dell' e dove veniva addebitata la rata del CP_3 suddetto prestito pari a € 182,75. Dopo diversi ed infruttuosi tentativi di prendere contatti con il sig.
, i funzionari di Fraud sono riusciti ad interloquire Parte_2 telefonicamente con la figlia, sig.ra , che ha riferito del Persona_2
4 decesso del padre avvenuto in data 24/03/2021 ed ha altresì confermato che l'ufficio di riferimento del sig. era quello di Roccamonreale. Pt_2
In conseguenza delle evidenze documentati appena descritte Lei è stata ascoltata in data 10/12/2021 ed in proposito ha dichiarato di ricordare
“[...] del sig. come cliente che frequentava saltuariamente Pt_2
l'ufficio e vagamente della pratica che mi viene posta in visione, in quanto sono passati 2 anni dall'inserimento”. Dall'analisi della documentazione sono emersi alcuni elementi significati(vi) rispetto allo scarso grado di attenzione da Lei posto in essere nella valutazione di alcuni aspetti di carattere formale e sostanziale, relativi proprio alla figura del garante. In particolare, si fa riferimento al “modulo di richiesta Prestito BancoPosta”, in cui, nell'apposita sezione dedicata al garante, risulta essere indicato, come specifica del rapporto di parentela con il richiedente, la dicitura “altro”, si è poi appurato che sull'applicativo il Per_3 campo libero “altro rapporto di parentela” è stato compilato con la voce
“nipote”. A tal proposito, si segnala che alla Scheda GV 1 9/29 del Manuale Prestiti Bancoposta in vigore al momento dell'inserimento della richiesta (versione valida dal 09/07/2019), è specificato che “Il garante deve essere una persona fisica coniuge, convivente o familiare convivente con il richiedente il prestito. Risulta valutabile l'inserimento di un garante non convivente solo in presenza di un rapporto di parentela di primo grado tra il richiedente ed il relativo garante (genitore/figlio e figlio/genitore)”. Sul punto Lei ha riferito: “[...] Nel caso in cui è necessario inserire il garante consiglio di inserire un familiare convivente, ma se ciò non è possibile lascio libero il cliente di indicare quale garante chi vuole lui. Non ricordo che l'azienda abbia previsto particolari requisiti circa l'inserimento del garante nelle richieste di finanziamento”. Sempre il citato Manuale Prestiti BancoPosta alla Scheda GV 1 13/29 prevede, a proposito dei documenti di identificazione del garante, che:
“Nel caso in cui la residenza sia diversa da quella indicata nel modulo o abbiano fornito un documento in cui non si evinca la residenza (es. passaporto), può essere accettato uno dei seguenti documenti: Bolletta di utenza domestica;
Idonea documentazione del comune che attesti la richiesta della variazione di residenza o l'avvenuta variazione (es certificato di residenza)”.
5 Quest'ultima circostanza si è verificata proprio nel caso della cliente
, il cui documento d'identità riporta un indirizzo di residenza Per_1 diverso da quello dichiarato nel modulo di richiesta prestito;
tuttavia, nessuna documentazione aggiuntiva tra quelle previste nel citato manuale è stata da Lei richiesta ed acquisita in ufficio postale. Su tale circostanza Lei ha precisato che “[...] Non siamo soliti chiedere documentazione aggiuntiva riguardo al fatto che sul documento d'identità sia indicato un indirizzo di residenza diverso da quello dichiarato dal cliente, non credo sia previsto e chiediamo documentazione aggiuntiva solo se ce lo chiede la Banca”. Va segnalato altresì che nel modulo di richiesta del finanziamento è stato dichiarato che la sig.ra risiede in via Amilcare Ponchielli da 19 Per_1 anni e 8 mesi, circostanza però incompatibile con il fatto che sul documento d'identità, rilasciato nel 2015 (ossia quattro anni prima della richiesta), fosse indicato un altro indirizzo. Infine è stato rilevato che la tessera sanitaria della garante Persona_1
, inserita all'interno del dossier del finanziamento, riporta come
[...] data di scadenza quella del 16/05/2011; ne consegue che Lei ha acquisito in fase di identificazione un documento scaduto da ben otto anni e quattro mesi. A tale riguardo, si segnala quanto previsto dal Manuale Prestiti BancoPosta in vigore all'epoca dei fatti, che alla Scheda PI — B.1 prevedeva che “Per procedere con la richiesta di Prestito BP, 1'operatore deve identificare in maniera certa il richiedente ed eventuale coobbligato, mediante documento di riconoscimento e Codice Fiscale (CF), entrambi in corso di validità”. In merito a quest'ultimo aspetto, Lei ha ammesso: “[...] Mi accorgo solo ora che la tessera sanitaria presentata dalla RZ era scaduta da circa otto anni al momento del finanziamento e non me ne sono accorta quando ho inserimento a suo tempo la pratica di finanziamento”. A ciò si aggiunge che nella copia fotostatica del documento di identità e tessera sanitaria del garante Lei non ha apposto la dicitura “visto l'originale”, la data di acquisizione e la fìrma dell'incaricato di così Pt_1 come prevede la già citata Scheda PI B.1 del Manuale Prestiti BancoPosta. Le evidenze suesposte, oltre ad essere in palese contrasto con quanto previsto dal citato Manuale Prestiti BancoPosta (edizione luglio 2019), denotano in ogni caso una carenza di attenzione e di sensibilità verso alcuni parametri, che la giusta diligenza professionale avrebbe richiesto.
6 Una maggiore attenzione da parte Sua rispetto agli aspetti appena descritti, peraltro disciplinati dai manuali di prodotto, avrebbe quantomeno ostacolato, se non addirittura scoraggiato, l'intento fraudolento di chi si sarebbe sostituito alla reale . Persona_1
Un maggiore rigore etico e professionale, oltre che essere richiesto, come già detto, dalla normativa interna, sarebbe stato opportuno nei confronti di in virtù dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza con Parte_5 cui devono essere impostati, secondo il Codice Etico aziendale, i rapporti verso fornitori e partners da parte di tutto il personale dipendente. Invece, dalla dichiarazione da Lei resa si evince la convinzione che il consulente possa limitarsi a raccogliere e trasmettere al partner la documentazione minima necessaria per inoltrare la richiesta di finanziamento, trasferendo quindi interamente alla banca erogante ogni ulteriore valutazione: “[...] Nel caso in cui è necessario inserire il garante consiglio di inserire un familiare convivente, ma se ciò non è possibile lascio libero il cliente di indicare quale garante chi vuole lui. [...] chiediamo documentazione aggiuntiva solo se ce lo chiede la Banca”. Rispetto agli eventi accertati dal Servizio Ispettivo Aziendale, appare chiaro che la Sua condotta è stata caratterizzata da negligenza e imperizia per non aver operato secondo la normale diligenza e, dunque, secondo la cura, la cautela, le specifiche conoscenze e la perizia attese dal Suo ruolo di Specialista e Consulente per la concessione dei finanziamenti offerti dalla Società, risultando carente nel modus operandi posto in essere nelle specifiche situazioni 1'adozione dello sforzo diligente dovuto, ossia delle accortezze necessarie - in fase di verifica della regolarità formale della documentazione esibitaLe all'atto della richiesta del prestito - tese ad escludere la contraffazione e/o 1'imperfezione dei documenti stessi. I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente e si pongono in contrasto con i principi dettati dal Codice Etico vigente in Azienda che impongono a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento nei confronti del servizio reso ai clienti ai principi di integrità, correttezza, qualità, diligenza, competenza, professionalità e che prescrivono che i rapporti con i fornitori e i partner si svolgano nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà, correttezza,
7 evitando situazioni che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse. Nel formularLe sin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per qualunque tipo di danno attuale, sia materiale che immateriale, derivante dalla Sua condotta e fatte salve le eventuali ulteriori evidenze che dovessero ancora emergere, Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, e La invitiamo a produrre le Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, presso il Suo Ufficio di applicazione o, in alternativa, al seguente indirizzo: Macro Controparte_6
Area Risorse Umane Sicilia - Relazioni Industriali Via A. De Gasperi n. 103 90146 Palermo, e/o a mezzo faxserver al n. 0698681060. Facciamo, altresì, espressa riserva di ogni eventuale/ulteriore azione, qualora le indagini della Autorità Giudiziaria dovessero fare emergere ulteriori profili di responsabilità a Lei riconducibili, al momento non noti. Formuliamo, infine e sin d'ora, ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società anche sotto il profilo patrimoniale.(v. doc. n. 2 fascicolo parte appellante). Nonostante le difese articolate dalla , in sede di audizione, veniva irrogata CP_1 alla dipendente, con atto del 10.03.2022, la sanzione disciplinare oggetto dell'odierna impugnazione. Si costituiva in giudizio , sostenendo la illegittimità della sanzione CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, contestava la legittimità della sanzione sotto il profilo della proporzionalità, sostenendo che il principale addebito, ovverosia l'avere inserito un soggetto cui non è consentito assumere la posizione di garante di un prestito (non essendo parente di primo grado e non essendo convivente) dovesse ritenersi di non particolare gravità. Secondo la prospettazione della dipendente, la piattaforma informatica, che individua la possibilità di inserire nel campo “altro” soggetti estranei, non indicati nel manuale operativo, ammetterebbe tale opzione. Con sentenza n. 1333/2023 emessa il 19.04.2023, istruita la causa con l'audizione del teste di parte ricorrente, il Tribunale rigettava il ricorso della società ritenendo illegittima la sanzione irrogata perché sproporzionata.
8 Riteneva, in particolare, il Giudice, che, quanto al suddetto addebito, anche dalle dichiarazioni rese dal teste era emerso che l'inserimento di un Testimone_1 soggetto estraneo quale garante di un prestito fosse ammesso dal sistema informatico. Il Tribunale giudicava, poi, “mere irregolarità formali” le altre contestazioni mosse alla , in specie l'aver acquisito alla pratica una tessera sanitaria CP_1 scaduta da oltre otto anni e la discrepanza tra l'indirizzo di residenza, indicato nel modulo di richiesta del finanziamento, e la carta di identità. Aggiungeva, peraltro, richiamando l'art. 54 comma III lett.F) del C.c.n.l. che “la società ha del tutto omesso di allegare quale sia stato in concreto il pregiudizio alla regolarità del servizio o agli interessi della società che la condotta della dipendente accertata qui come di mera irregolarità formale nella procedura - avrebbe causato;
neppure risulta allegato di quale vantaggio la ricorrente o terzi avrebbero fruito in conseguenza della realizzazione di quelle condotte contestate che sono risultate accertate nei limiti di cui infra”. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 12.10.2023. Con l'unico motivo di gravame si duole della erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, censurando la ritenuta infondatezza della prima contestazione, relativa alla inosservanza delle disposizioni previste dal Manuale Prestiti Bancoposta, che esclude l'inserimento di un soggetto estraneo quale garante del prestito, a nulla rilevando, secondo , la circostanza che il sistema Pt_1 informatico permetta di indicare un soggetto non previsto dalla normativa interna, essendo, piuttosto, compito del dipendente appurare che il garante presenti i requisiti di idoneità richiesti dalla norma regolamentare. Osserva Poste che, quanto alle altre contestazioni, la stessa dipendente aveva ammesso di non avere verificato la correttezza dei documenti allegati alla domanda di prestito riferiti alla garante né, come invece previsto nel predetto manuale, chiesto ulteriore documentazione (tessera sanitaria non scaduta e documenti attestanti la residenza della ); né aveva negato di non avere Per_1 apposto l'annotazione “conforme all'originale” sui suddetti documenti.
si è ritualmente costituita in giudizio con memoria dell'08.09.2025, CP_1 sostenendo l'infondatezza del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 23 ottobre 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce. II
9 è dipendente di con mansioni di CP_1 Parte_1
(livello B) presso l'Ufficio postale Parte_3 di Palermo 4. Pertanto, nel valutare gli addebiti mossi alla dipendente in riferimento al prestito erogato in favore di richiesto il 16.09.2019, occorre Parte_2 verificare se, in tale qualità, la stessa abbia rispettato le disposizioni aziendali previste dal Manuale Prestiti Banco Posta. In altri termini, la mancata diligenza della dipendente deve essere necessariamente parametrata alla sua qualifica professionale e ai compiti affidati. La prima e principale contestazione formulata dalla società riguarda l'inserimento, nel predetto modulo di richiesta, quale garante, di un soggetto non abilitato a tale ruolo secondo quanto previsto dal manuale della società. La contestazione è fondata. Nel citato Manuale Prestiti Banco Posta (Scheda GV 1 13/29) si prevede, infatti, che “Il garante deve essere una persona fisica coniuge, convivente o familiare convivente con il richiedente il prestito. Risulta valutabile l'inserimento di un garante non convivente solo in presenza di un rapporto di parentela di primo grado tra il richiedente ed il relativo garante (genitore/figlio e figlio/genitore)” (v. doc. n. 11 fascicolo di primo grado di ). Pt_1
All' esito dell'indagine interna, era risultato che la era stata Per_1 inserita nel sistema utilizzando la voce “ALTRO” (prevista nel menù a tendina dell'applicativo) ed indicata quale “nipote” del . Pt_2
La , in sede di audizione, aveva dichiarato che, proprio in virtù di CP_1 tale possibilità offerta dal sistema, aveva ritenuto di potere indicare la Per_1 quale garante “pur non rispettando i requisiti previsti dal manuale” e aveva aggiunto che la aveva, comunque, approvato l'erogazione del Parte_5 prestito;
ha poi, pacificatamene, ammesso di non conoscere le disposizioni aziendali, dichiarando che “[...] Nel caso in cui è necessario inserire il garante consiglio di inserire un familiare convivente, ma se ciò non è possibile lascio libero il cliente di indicare quale garante chi vuole lui. Non ricordo che l'azienda abbia previsto particolari requisiti circa l'inserimento del garante nelle richieste di finanziamento Il teste funzionario di Fraud Management che si è occupato Testimone_1 delle indagini ispettive a seguito della denuncia presentata dalla (in data Per_1
17.09.2021) indicata quale garante del finanziamento (richiesto dal il Pt_2
17.09.2019), in merito a tale contestazione, all'udienza del 20.01.2023, ha dichiarato che “Nel manuale di processo del finanziamento banco posta si
10 prevede che vengano indicati come garanti il coniuge o un familiare convivente o un parente di primo grado”. Ha, poi, aggiunto che “Questo è previsto mentre non è vietato che sia garante un estraneo, tanto che il sistema informatico ne consente l inserimento. E
emerso dall'indagine che abbiamo fatto limitata alla denuncia e alla documentazione allegata alla pratica che la era indicata come nipote Per_1 non convivente del mentre lei negava addirittura di conoscerlo;
non Pt_2 abbiamo potuto accertare se vi fosse o meno detto grado di parentela”. La su citata normativa aziendale non lascia, tuttavia, alcuno spazio ad interpretazioni difformi da quella letterale, da cui si trae che l'unica ipotesi consentita di inserimento di un garante non convivente è limitata ai parenti di primo grado (genitore/figlio e figlio/genitore)”. Sicché, le giustificazioni fornite dalla non paiono idonee a CP_1 legittimarne la condotta, derubricandola a “mera irregolarità formale” avendo costei agito disattendendo le disposizioni interne, il cui scopo è, all'evidenza, quello di limitare la figura del “garante” ai soli componenti il nucleo familiare del richiedente, a nulla rilevando che di fatto l'applicativo informatico consentisse di indicare un soggetto “altro” ossia asseritamente estraneo a detto nucleo. In realtà, nell'applicativo la dicitura “ALTRO” si riferisce chiaramente all'ipotesi in cui, in assenza di familiare convivente, (prima ipotesi indicata nel Manuale Prestiti Banco Posta- Scheda GV 1 13/29), si debba ricorrere ad un garante non convivente, ma pur sempre legato al richiedente da un vincolo di parentela di primo grado. Parimenti fondati risultano gli ulteriori rilievi che neppure la dipendente ha contestato nel corso della sua audizione. Le si addebitava di non avere osservato le prescrizioni previste nel predetto manuale nel caso in cui vi sia un contrasto nell'indicazione dei dati anagrafici;
in particolare, l'operatrice in sede di lavorazione della pratica di finanziamento, verificata la discrepanza tra la residenza anagrafica della garante indicata Per_1 nel modulo di richiesta (da cui risultava risiedere in via Amilcare Ponchielli da 19 anni e 8 mesi) e quella risultante dal documento di identità allegato alla richiesta di finanziamento (rilasciata nel 2015, ossia quattro anni prima), era tenuta a chiedere al un'integrazione documentale che attestasse l'avvenuta Pt_2 variazione di residenza. Sul punto, il citato Manuale Prestiti BancoPosta alla Scheda GV 1 13/29 prevede, a proposito dei documenti di identificazione del garante, che: “Nel caso in cui la residenza sia diversa da quella indicata nel modulo o abbiano fornito un documento in cui non si evinca la residenza (es. passaporto), può essere
11 accettato uno dei seguenti documenti: Bolletta di utenza domestica;
Idonea documentazione del comune che attesti la richiesta della variazione di residenza o l'avvenuta variazione (es certificato di residenza)”. Anche in quest'occasione, la dipendente ha ammesso di non conoscere tale disposizione (“non credo sia previsto”) e di essere solita richiedere un'integrazione documentale solo su impulso della Banca, laddove, piuttosto, avrebbe dovuto a maggior ragione chiedere chiarimenti su una evidente difformità di dati. E' stato, ancora, contestato alla di avere allegato alla pratica di CP_1 finanziamento la tessera sanitaria della scaduta da oltre otto anni, Per_1 violando quanto disposto dal predetto manuale alla scheda PI – B.1: “Per procedere con la richiesta di Prestito BP, 1'operatore deve identificare in maniera certa il richiedente ed eventuale coobbligato, mediante documento di riconoscimento e Codice Fiscale (CF), entrambi in corso di validità”; nonché di non avere apposto la conformità all'originale sui documenti della garante, allegati in fotocopia, come invece espressamente previsto dal citato manuale. In proposito, il teste ha confermato la fondatezza degli addebiti, Tes_1 riferendo che: “Il manuale prevede che sia la carta d'identità che la tessera sanitaria debbano essere in corso di validità, mentre verificammo che la tessera sanitaria della allegata alla pratica era scaduta da circa otto anni. Per_1
Rilevammo poi che la non appose sulla copia dei documenti di CP_1 identità del garante l attestazione di conformità all'originale, prevista dal manuale….. Il timbro di conformità all'originale sulla fotocopia del documento del garante viene apposta con le seguenti modalità: l'operatore esamina il documento di identità, ne fa una fotocopia, appone sulla fotocopia il timbro di conformità all'originale e poi scannerizza la medesima nel sistema, inserendola nella pratica”. In merito alla detta difformità il teste ha precisato: ”Dalla carta d'identità della ella risultava residente in [...] di finanziamento indicò come residenza Via Ponchielli (comunque diversa da quella del , garantito), mentre nella pratica non venne inserita una Pt_2 bolletta di un utenza (luce, acqua o gas) né un certificato di residenza, come invece alternativamente previsto dal manuale”. Neppure in questo caso, in sede di audizione, la ha negato gli CP_1 addebiti, limitandosi ad asserire che“[...] Mi accorgo solo ora che la tessera sanitaria presentata dalla RZ era scaduta da circa otto anni al momento
12 del finanziamento e non me ne sono accorta quando ho inserimento a suo tempo la pratica di finanziamento”. Si tratta di evidenti violazioni delle norme aziendali, di particolare gravità soprattutto in ragione del profilo professionale della (Consulente CP_1
IA ) che avrebbe richiesto un maggior grado di attenzione e di Pt_3 diligenza nello svolgimento di compiti che, riguardando proprio le funzioni di detto profilo, ella avrebbe dovuto conoscere ed applicare, e che integrano l'inosservanza dell'art. 52 del C.C.N.L. di , secondo cui: “Il dipendente è Pt_1 tenuto. omissis... in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile a tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione dell'attività assegnatagli, ed in particolare a svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli ...”. Tali condotte hanno comportato un grave pregiudizio alla società, indotta ad erogare un prestito dall'apparente esistenza di un garante. L'art. 54, III lett. F) del C.C.N.L. prevede che: “Si applica la sanzione disciplinare della sospensione servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni:… lett.f) per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile”. L'erogazione di un prestito ad un soggetto che non presentava adeguate credenziali, tanto che in un primo momento la domanda era stata respinta, costituisce senza dubbio, un danno per la società, i cui operatori addetti all'inoltro delle richieste di finanziamento sono delegati a verificare che le domande rispondano a precisi criteri di affidabilità, atteso che in particolare, il garante assume di fatto gli oneri di rimborso del garantito ove costui (come nel caso di specie) non ottemperi alla restituzione del prestito. Ancorché non sia certa la consapevolezza e la volontà della dipendente di non attenersi alle regole impostele nella sua qualità di Parte_3
, le predette condotte (accertate e neppure contestate dalla
[...]
nella loro realtà fattuale) caratterizzate da grave negligenza rilevano, CP_1 indubbiamente, quali inadempienze che configurano una notevole “inosservanza” dei doveri e degli obblighi di servizio cui la medesima era tenuta, che rendono, certamente, legittima e, altresì, proporzionata la sanzione irrogata dalla società. Invero, l'art. 53 del C.C.N.L. stabilisce “… Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con quanto previsto nell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, l'entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinata in relazione: - alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza,
13 imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; - al concorso, nella mancanza, di più lavoratori in accordo tra loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio…”. Tanto premesso, i plurimi addebiti mossi alla denotano che la CP_1 dipendente abbia di fatto ignorato le principali norme che preservano la società dal rischio di accordare finanziamenti a soggetti che non ne avrebbero altrimenti diritto in assenza di un soggetto terzo che acconsenta ad essere indicato quale garante della richiesta. La sanzione (rubricata in quattro giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione) è stata, peraltro, applicata dalla società nella misura minima. In riforma della sentenza, la domanda di va, quindi, accolta con le Pt_1 statuizioni di cui in dispositivo.
III Residua il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio che, in ragione della soccombenza, vanno poste a carico di , ed in favore CP_1 della parte appellante e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1333/2023 emessa il 19.04.2023, accoglie il ricorso di e dichiara legittima la sanzione disciplinare irrogata Parte_1 all'appellata con provvedimento del 10.03.2022. Condanna , al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 che liquida, per il primo, in complessivi euro 3.809,00 e, per il secondo, in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge. Così deciso in Palermo il 23 ottobre 2025 Il Presidente estensore
CI LC
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