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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 780/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Italia, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 accertare il diritto del Sig. a percepire gli Assegni Parte_1 per il Nucleo Familiare, anche per i figli naturali e Persona_1 Per_2
in ricorso meglio declinati, quale lavoratore dipendente con decorrenza dal
[...]
25.06.2016 o in subordine quale lavoratore dipendente, per il periodo dal 01.08.2017 al 28.02.2022; condannare l' , in persona del suo Presidente pro-tempore, a CP_2 corrispondere la prestazione richiesta, con interessi. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per intervenuta decadenza dell'azione avversa.
2. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da Parte_1
e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
3. NEL MERITO, IN SUBORDINE, dichiarare la prescrizione totale o parziale delle invocate prestazioni.
4. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere cittadino italiano e titolare di rapporto di lavoro subordinato e che viveva in Italia con la moglie e due dei suoi figli, mentre altri due, avuti con altra donna ( e , nati il 15.11.2010) erano rimasti in Persona_2 Persona_3
Senegal. Deduceva che questi ultimi due fossero nullatenenti e vivessero con la madre
. Era stato loro attribuito il codice fiscale italiano dall'Agenzia delle Persona_4 entrate. Il 18.1.2023, la domanda amministrativa era stata rigettata, per non essere i due figli naturali residenti con il genitore, che chiedeva il pagamento degli ANF. Il ricorso amministrativo era stato respinto il 27.6.2024. Deduceva che la determinazione dell' contrastasse con la parificazione tra CP_2 figli nati dentro e fuori il matrimonio e che l'Istituto avesse posto in essere una discriminazione contro i nati in un Paese dove vigeva la poligamia. Quanto alla prova dei redditi, produceva le proprie dichiarazioni fiscali.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 16.4.2025. CP_2
Riferiva di avere provveduto all'erogazione degli ANF per i tre figli del ricorrente, nati dal matrimonio con e con il medesimo residenti in Italia. Persona_5
In data 31.5.2021, 24.10.2021, 17.8.2022, egli aveva presentato domanda di autorizzazione ANF per due figli naturali avuti con e con essa residenti in Persona_4
Senegal. Le domande erano state respinte, in quanto trattavasi di figli naturali. Argomentava nel senso che gli ANF spettassero ai soli figli nati all'interno di un matrimonio, trascritto nell'anagrafe italiana, ovvero residenti in Italia con il richiedente. Per i figli non residenti in Italia, la prestazione era stata riconosciuta per errore nei periodi di fruizione della NASpI ed era, quindi, stata richiesta la sua restituzione. Riepilogava le domande presentate dal ricorrente. Rammentava il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 e i casi in cui era necessaria l'autorizzazione per l'inclusione di familiari nel nucleo. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione e la decadenza dalla domanda proposta.
2 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza, proposta dall' . CP_2
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha da tempo statuito che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass., sez. lav, 18.8.2003, n. 12073). Il ritardo nella decisione dell' , così come la tardiva presentazione del ricorso CP_2 amministrativo, d'altro canto, pur consentendo di superare la condizione di procedibilità di cui all'art. 443, c.p.c., non determinano una proroga dei termini decadenziali. La S.C. ha osservato che “Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione....". E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010,
25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto
3 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni
o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa” (Cass., sez. lav., 6.4.2021, n. 9236). Il ricorrente agisce, in questa sede, in relazione a varie domande amministrative, di cui ha prodotto un estratto, da cui si evince la data di invio all' (doc. 6 ric.): CP_2
- la prima reca data di protocollo 18.6.2019;
- la seconda reca data di protocollo 23.6.2020
- la terza reca data di protocollo 17.6.2022;
- l'ultima reca data di protocollo 12.8.2022. L' , nella propria memoria, ha riferito che “Il ricorrente presentava in data CP_2
31/05/2021, 24/10/21 e 17/08/2022 domande di autorizzazione ANF per includere nel nucleo due figli naturali avuti con e residenti con quest'ultima in Persona_4
Senegal”.
Ora, anche a voler prendere in considerazione, ai fini del dies a quo, l'ultima di tali date (17.8.2022), il termine di un anno e trecento giorni è scaduto il 13.6.2024, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato l'8.7.2024. L'accertata decadenza assorbe qualsiasi ulteriore considerazione sul merito della domanda. 2. Dal momento che il ricorrente, soccombente, ha depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. (doc. 16 ric.), non vi è luogo a pronunciare condanna alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso il 24.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 24.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 780/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Italia, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 accertare il diritto del Sig. a percepire gli Assegni Parte_1 per il Nucleo Familiare, anche per i figli naturali e Persona_1 Per_2
in ricorso meglio declinati, quale lavoratore dipendente con decorrenza dal
[...]
25.06.2016 o in subordine quale lavoratore dipendente, per il periodo dal 01.08.2017 al 28.02.2022; condannare l' , in persona del suo Presidente pro-tempore, a CP_2 corrispondere la prestazione richiesta, con interessi. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2
1. IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per intervenuta decadenza dell'azione avversa.
2. NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da Parte_1
e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
3. NEL MERITO, IN SUBORDINE, dichiarare la prescrizione totale o parziale delle invocate prestazioni.
4. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere cittadino italiano e titolare di rapporto di lavoro subordinato e che viveva in Italia con la moglie e due dei suoi figli, mentre altri due, avuti con altra donna ( e , nati il 15.11.2010) erano rimasti in Persona_2 Persona_3
Senegal. Deduceva che questi ultimi due fossero nullatenenti e vivessero con la madre
. Era stato loro attribuito il codice fiscale italiano dall'Agenzia delle Persona_4 entrate. Il 18.1.2023, la domanda amministrativa era stata rigettata, per non essere i due figli naturali residenti con il genitore, che chiedeva il pagamento degli ANF. Il ricorso amministrativo era stato respinto il 27.6.2024. Deduceva che la determinazione dell' contrastasse con la parificazione tra CP_2 figli nati dentro e fuori il matrimonio e che l'Istituto avesse posto in essere una discriminazione contro i nati in un Paese dove vigeva la poligamia. Quanto alla prova dei redditi, produceva le proprie dichiarazioni fiscali.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 16.4.2025. CP_2
Riferiva di avere provveduto all'erogazione degli ANF per i tre figli del ricorrente, nati dal matrimonio con e con il medesimo residenti in Italia. Persona_5
In data 31.5.2021, 24.10.2021, 17.8.2022, egli aveva presentato domanda di autorizzazione ANF per due figli naturali avuti con e con essa residenti in Persona_4
Senegal. Le domande erano state respinte, in quanto trattavasi di figli naturali. Argomentava nel senso che gli ANF spettassero ai soli figli nati all'interno di un matrimonio, trascritto nell'anagrafe italiana, ovvero residenti in Italia con il richiedente. Per i figli non residenti in Italia, la prestazione era stata riconosciuta per errore nei periodi di fruizione della NASpI ed era, quindi, stata richiesta la sua restituzione. Riepilogava le domande presentate dal ricorrente. Rammentava il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 e i casi in cui era necessaria l'autorizzazione per l'inclusione di familiari nel nucleo. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione e la decadenza dalla domanda proposta.
2 All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va rigettato, dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza, proposta dall' . CP_2
In proposito, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha da tempo statuito che “Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisone, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass., sez. lav, 18.8.2003, n. 12073). Il ritardo nella decisione dell' , così come la tardiva presentazione del ricorso CP_2 amministrativo, d'altro canto, pur consentendo di superare la condizione di procedibilità di cui all'art. 443, c.p.c., non determinano una proroga dei termini decadenziali. La S.C. ha osservato che “Il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, prevede che "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta razione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 459 c.p.c., e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione....". E' stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 15969/2017, n. 7527/2010,
25670/2007 del 2007, SU 12718/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto
3 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni
o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti a decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa” (Cass., sez. lav., 6.4.2021, n. 9236). Il ricorrente agisce, in questa sede, in relazione a varie domande amministrative, di cui ha prodotto un estratto, da cui si evince la data di invio all' (doc. 6 ric.): CP_2
- la prima reca data di protocollo 18.6.2019;
- la seconda reca data di protocollo 23.6.2020
- la terza reca data di protocollo 17.6.2022;
- l'ultima reca data di protocollo 12.8.2022. L' , nella propria memoria, ha riferito che “Il ricorrente presentava in data CP_2
31/05/2021, 24/10/21 e 17/08/2022 domande di autorizzazione ANF per includere nel nucleo due figli naturali avuti con e residenti con quest'ultima in Persona_4
Senegal”.
Ora, anche a voler prendere in considerazione, ai fini del dies a quo, l'ultima di tali date (17.8.2022), il termine di un anno e trecento giorni è scaduto il 13.6.2024, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato l'8.7.2024. L'accertata decadenza assorbe qualsiasi ulteriore considerazione sul merito della domanda. 2. Dal momento che il ricorrente, soccombente, ha depositato autocertificazione ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. (doc. 16 ric.), non vi è luogo a pronunciare condanna alle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso il 24.6.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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