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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del
Lavoro, all' esito dell' udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Erriquez Parte_1
Giuseppe
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Raho Marcello e Lupoli Maria
RESISTENTE
nonché contro
, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Rita
Cacciapaglia
RESISTENTE Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920229002647449000 limitatamente agli avvisi di addebito:
1) 35920140005153540000; n. 2) 35920150002353819000; n. 3)
35920160001714829000 per contributi CP_1
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro al fine di accertare l' illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 05920229002647449000 notificata in data
26.5.2022 limitatamente agli avvisi di addebito: 1)
35920140005153540000; n. 2) 35920150002353819000; n. 3)
35920160001714829000 per contributi CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva con memoria nella quale deduceva la CP_1 regolare notifica degli avvisi di addebito e contestava gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva con Controparte_3 memoria nella quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art 24 d.lgs.
46/1999 e la carenza di legittimazione passiva del
Concessionario. Deduceva la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 11.06.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente, si osserva che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione
"e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi
(di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90.
Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, si osserva che gli avvisi di addebito 1)
35920140005153540000; n. 2) 35920150002353819000; n. 3)
35920160001714829000 risultano regolarmente notificati a mezzo racc. a.r. rispettivamente il 14.01.2015, il
18.11.2015 ed il 06.06.2016.
Con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito n. 2) 35920150002353819000 il termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto in data 13.04.2016 con la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 05980201600005515000 (v AR ricevuta da familiare convivente marito) e successivamente con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
05920189001536979000 (effettuata in data 11.05.2018 a mani di persona di famiglia), nonché con la notifica dell'intimazione oggetto del presente giudizio, sicché per detti crediti alcuna prescrizione appare maturata.
Con riferimento ai contributi richiesti con gli avvisi di addebito n. 1) 3592014000515354000 e n. 3)
35920160001714829000, il termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920189001536979000 effettuata a mezzo racc. a.r. in data 11.05.2018 a mani di persona di famiglia e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione impugnata, sicché deve ritenersi infondata l' eccezione di prescrizione.
Appare infine inconferente l' eccezione formulata dalla ricorrente di disconoscimento della firma apposta sugli avvisi di ricevimento degli AVA n 1) 35920140005153540000;
n. 2) 35920150002353819000 e n. 3) 35920160001714829000 nonché sull' avviso di ricevimento dell' intimazione di pagamento n 05920189001536979000 atteso che gli avvisi di addebito n 1) 35920140005153540000 e n. 2)
Co 35920150002353819000 risultano notificati con a firma del marito della ricorrente laddove l' intimazione di pagamento n 05920189001536979000 risulta ricevuta da persona di famiglia.
L' unico avviso di addebito notificato a firma della ricorrente è l' avviso di addebito n 3) 35920160001714829000 che, a prescindere dalla regolarità della predetta notifica, si riferisce a contributi anno 2015 la cui prescrizione non sarebbe comunque maturata in virtù della notifica in data
11.5.2018 dell' intimazione di pagamento
05920189001536979000.
Alla luce di quanto sopra esposto ed assorbita ogni altra eccezione e deduzione, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
25.07.2022 da contro l' e Parte_1 CP_1 [...]
così decide: Controparte_2
- rigetta il ricorso;
-- condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute dall' liquidate in € 800,00 oltre CP_1 rimborso spese generali, IVA e CPA;
- condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute da Controparte_2 liquidate in € 800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Costa