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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Piermaria Sciullo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Valentini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.06.24, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Tarquinia (VT) il 10.05.2014 con , registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno Controparte_1
2014, atto n.4, parte II, serie A;
- che dalla loro unione sono nati in Tarquinia i figli in data Persona_1
13.12.2010 e in data 5.11.2012; Persona_2
- che il nucleo familiare ha la propria residenza nell'appartamento sito in Via
Sutri n. 13, il quale risulta gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 445,18 con scadenza al 30.06.2037;
- di svolgere attività lavorativa in qualità di artigiano edile, titolare di ditta individuale;
- che la sig.ra svolge attività lavorativa come cameriera Controparte_1 dipendente presso il ristorante “Ambaradam” sito in Tarquinia, piazza G. Matteotti
n 14;
- che a inizio anno 2023 è venuto meno l'affectio coniugalis tra i coniugi;
- che la crisi matrimoniale ha trovato origine nei comportamenti della moglie contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
- che la si è assentata dalla casa coniugale rientrando in piena notte, CP_1 senza informare né il marito né i figli e senza provvedere alle necessità familiari di sua spettanza;
- di essersi rivolto all' Agenzia di Investigazioni Grazzini di Gian Carlo
Grazzini, la quale ha svolto indagini che hanno provato ed accertato la relazione extraconiugale della moglie con il sig. ; CP_2
- di aver presentato alla Stazione Carabinieri di Tarquinia due esposti rispettivamente datati 17.03.24 e 10.06.24;
2 - di aver sottoscritto richiesta di finanziamento pari ad € 4.800,00 per le cure odontoiatriche del figlio.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie, disporsi l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento alternato tra i genitori in base alle organizzazioni dei coniugi, oltre all' assegnazione della casa coniugale in suo favore con ripartizione al 50 % delle spese straordinarie per i figli.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 15.11.23 si è costituita la resistente che ha aderito alla domanda di separazione avanzando richiesta di addebito in capo al marito ed ha concluso chiedendo al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo dei figli in suo favore con collocamento presso di sé, statuirsi in capo al l'importo di € Pt_1
350,00 per il mantenimento di ciascun figlio e l'obbligo al pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale, disporsi a carico del l'accredito in suo Pt_1 favore della somma di € 10.000,00 pari alla metà di quanto prelevato dal conto corrente BNL, disciplina del diritto di visita paterno ed il pagamento del 50 % delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza, mentre parte resistente chiedeva un termine per valutarne l'adesione ed il G.I, preso atto, rinviava all'udienza cartolare del 15.01.2025 con deposito di note scritte.
Nelle more del procedimento parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice, fermo restando la possibilità della resistente di fare valere in altra sede i propri diritti in merito al prelievo delle somme da parre del ricorrente sul cono cointestato, chiedendo trattenersi la causa in decisione al
Collegio per l'emissione della sentenza di separazione.
Il Tribunale ritiene che le condizioni proposte ed accettate dalle parti siano conformi all'interesse dei coniugi e dei figli minori e tenuto conto che le parti hanno rinunciato rispettivamente alle domane di addebito o alle ulteriori domande non riportate nell'accordo.
3 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1428/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Controparte_1
Tarquinia (VT) il 27.01.1989 e , nato a [...] il Parte_1
14.04.1982, aventi contratto matrimonio in Tarquinia il 10.05.2014, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2014, atto n. 4, parte II, serie A;
B) dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
C) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minori, statuendo che il provveda a prelevare i Pt_1 propri beni personali entro 60 giorni dalla udienza del 15.1.2025;
D) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, nei week end alternati dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00,
e che nelle vacanze di Natale i figli trascorreranno le vacanze metà con un genitore e metà con l'altro facendo in modo che, ad anni alterni, passino con uno il periodo dal 23 dicembre al 30 e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno i giorni ad anni alterni con i genitori;
nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
E) dispone che il corrisponda alla un assegno di mantenimento per Pt_1 CP_1
i figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) con decorrenza da mese di gennaio 2025, con versamento entro il giorno 20 di ciascun mese ed aggiornamento Istat, con bonifico sul conto corrente che la CP_1 comunicherà al Pt_1
F) dispone che la rinunci alla quota relativa all'assegno unico familiare per CP_1
4 i figli e che il continui a corrispondere la rata di mutuo per l'abitazione Pt_1 coniugale;
G) dispone la divisione al 50 per cento tra le parti delle spese straordinarie necessarie per i figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia;
H) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 24 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1428 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Piermaria Sciullo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Valentini, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 15 gennaio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.06.24, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in Tarquinia (VT) il 10.05.2014 con , registrato agli atti dello Stato civile del Comune all'anno Controparte_1
2014, atto n.4, parte II, serie A;
- che dalla loro unione sono nati in Tarquinia i figli in data Persona_1
13.12.2010 e in data 5.11.2012; Persona_2
- che il nucleo familiare ha la propria residenza nell'appartamento sito in Via
Sutri n. 13, il quale risulta gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 445,18 con scadenza al 30.06.2037;
- di svolgere attività lavorativa in qualità di artigiano edile, titolare di ditta individuale;
- che la sig.ra svolge attività lavorativa come cameriera Controparte_1 dipendente presso il ristorante “Ambaradam” sito in Tarquinia, piazza G. Matteotti
n 14;
- che a inizio anno 2023 è venuto meno l'affectio coniugalis tra i coniugi;
- che la crisi matrimoniale ha trovato origine nei comportamenti della moglie contrari ai doveri nascenti dal matrimonio;
- che la si è assentata dalla casa coniugale rientrando in piena notte, CP_1 senza informare né il marito né i figli e senza provvedere alle necessità familiari di sua spettanza;
- di essersi rivolto all' Agenzia di Investigazioni Grazzini di Gian Carlo
Grazzini, la quale ha svolto indagini che hanno provato ed accertato la relazione extraconiugale della moglie con il sig. ; CP_2
- di aver presentato alla Stazione Carabinieri di Tarquinia due esposti rispettivamente datati 17.03.24 e 10.06.24;
2 - di aver sottoscritto richiesta di finanziamento pari ad € 4.800,00 per le cure odontoiatriche del figlio.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie, disporsi l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento alternato tra i genitori in base alle organizzazioni dei coniugi, oltre all' assegnazione della casa coniugale in suo favore con ripartizione al 50 % delle spese straordinarie per i figli.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c., onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 15.11.23 si è costituita la resistente che ha aderito alla domanda di separazione avanzando richiesta di addebito in capo al marito ed ha concluso chiedendo al Tribunale disporsi l'affidamento esclusivo dei figli in suo favore con collocamento presso di sé, statuirsi in capo al l'importo di € Pt_1
350,00 per il mantenimento di ciascun figlio e l'obbligo al pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale, disporsi a carico del l'accredito in suo Pt_1 favore della somma di € 10.000,00 pari alla metà di quanto prelevato dal conto corrente BNL, disciplina del diritto di visita paterno ed il pagamento del 50 % delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza, mentre parte resistente chiedeva un termine per valutarne l'adesione ed il G.I, preso atto, rinviava all'udienza cartolare del 15.01.2025 con deposito di note scritte.
Nelle more del procedimento parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice, fermo restando la possibilità della resistente di fare valere in altra sede i propri diritti in merito al prelievo delle somme da parre del ricorrente sul cono cointestato, chiedendo trattenersi la causa in decisione al
Collegio per l'emissione della sentenza di separazione.
Il Tribunale ritiene che le condizioni proposte ed accettate dalle parti siano conformi all'interesse dei coniugi e dei figli minori e tenuto conto che le parti hanno rinunciato rispettivamente alle domane di addebito o alle ulteriori domande non riportate nell'accordo.
3 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1428/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Controparte_1
Tarquinia (VT) il 27.01.1989 e , nato a [...] il Parte_1
14.04.1982, aventi contratto matrimonio in Tarquinia il 10.05.2014, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2014, atto n. 4, parte II, serie A;
B) dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
C) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minori, statuendo che il provveda a prelevare i Pt_1 propri beni personali entro 60 giorni dalla udienza del 15.1.2025;
D) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, nei week end alternati dal venerdì alle 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00,
e che nelle vacanze di Natale i figli trascorreranno le vacanze metà con un genitore e metà con l'altro facendo in modo che, ad anni alterni, passino con uno il periodo dal 23 dicembre al 30 e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze di Pasqua i figli trascorreranno i giorni ad anni alterni con i genitori;
nel periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;
E) dispone che il corrisponda alla un assegno di mantenimento per Pt_1 CP_1
i figli di € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio) con decorrenza da mese di gennaio 2025, con versamento entro il giorno 20 di ciascun mese ed aggiornamento Istat, con bonifico sul conto corrente che la CP_1 comunicherà al Pt_1
F) dispone che la rinunci alla quota relativa all'assegno unico familiare per CP_1
4 i figli e che il continui a corrispondere la rata di mutuo per l'abitazione Pt_1 coniugale;
G) dispone la divisione al 50 per cento tra le parti delle spese straordinarie necessarie per i figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia;
H) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 24 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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