CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1713/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5805/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051024058000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051024058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese;
DE non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 0051024058000, notificata in data 28\1\2023, con cui Agenzia delle entrate -riscossione chiede, per conto dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di
Acireale, la somma di € 311,26 a titolo di bollo auto anno 2015.
La ricorrente deduce: la mancata notifica dell'avviso di accertamento e l'inesistenza dell'azione esecutiva;
l'Intervenuta prescrizione dell'azione in capo ai resistenti;
che l'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito, la proroga dei termini per la notificazione, nel periodo compreso tra 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, degli atti individuati nei commi 1 e 2 “al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”;
L'Agenzia delle entrate controdeduce: che l'avviso n. 15011879 è stato correttamente notificato, all'indirizzo del destinatario in data 28/05/2018 con racc. n. ADERAUT2015000249805.
L'Agenzia entrate Riscossione controdeduce: eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo;
che la cartella di pagamento n
29320210051024058000, con ruolo consegnato in data 11/02/2021, è stata notificata tempestivamente in data 11/02/2023; che l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il giudice monocratico, all'udienza del 7.10.2024, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti prodotta dall'Agenzia delle entrate, e non contestata dalla ricorrente, risulta la notifica dell'avviso di accertamento che, non impugnato, è divenuto definitivo.
L'Art. 68, co. 1, D.L. 17-3-2020 n. 18 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il successivo comma 4-bis. Dispone che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'art. 12, co. 1, D.Lgs. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati”.
Quindi, con l'art. 68, commi 1 e 4bis, del citato decreto-legge, che richiamano l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 159, è stata disposta la sospensione dei termini della riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi.
La sospensione, richiamato l'art. 12 del d.lgs. 159 citato, vale per tutti gli enti impositori e quindi anche per gli enti locali.
Per quanto sopra, pertanto, la cartella impugnata, notificata in data 28.01.2023 (data pacifica tra le parti), avrebbe maturato il termine prescrizionale solamente in data 31/12/2023.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 15 d.lgs. 546/92, la ricorrente va condannata alle spese di lite che, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione del d.m. 55/2014, si liquidano, per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi euro 100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Avv. Ricorrente_1 con atto del 21 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Omessa valutazione delle prove e inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento.
L'appellante sostiene che la Corte di primo grado abbia erroneamente ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento sulla base della sola produzione di un avviso di ricevimento di raccomandata, senza che sia stato depositato in giudizio l'atto integrale dell'avviso di accertamento stesso. Secondo l'appellante, la prova della notifica di un atto deve avvenire mediante la produzione della copia integrale dell'atto notificato, non essendo sufficiente la mera esibizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata generica.
L'appellante richiama inoltre le proprie note conclusionali e il verbale d'udienza, nei quali aveva contestato espressamente la validità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Si lamenta quindi che il giudice abbia accolto le eccezioni dell'Ufficio senza una verifica effettiva della presenza in atti dell'avviso di accertamento. L'appellante ribadisce che, in assenza della notifica dell'avviso di accertamento, la cartella di pagamento è radicalmente nulla. Richiama giurisprudenza di merito secondo cui l'omessa notifica di un atto prodromico
(come l'avviso di accertamento) determina la nullità dell'atto consequenziale (la cartella di pagamento).
Sottolinea che la cartella impugnata costituisce l'unico atto notificato e che, in mancanza della notifica dell'atto presupposto, l'azione esecutiva è inesistente. L'appellante sostiene che, alla data della notifica della cartella
(28/01/2023), il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 fosse già decorso, essendo la cartella riferita al bollo auto per l'anno 2015. Secondo l'appellante, la sospensione e la proroga dei termini richiamate dalla sentenza di primo grado non sarebbero applicabili o, comunque, non sarebbero sufficienti a giustificare la tempestività della notifica della cartella.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 10
Ottobre 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio, nel corso del giudizio, ha sostenuto la piena regolarità della procedura seguita per la riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2015. In particolare, ha evidenziato come, agli atti del processo di primo grado, sia stata prodotta la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento.
Secondo l'Ufficio, tale documentazione è sufficiente a dimostrare che l'avviso è stato effettivamente notificato alla parte contribuente e che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo. La Corte di primo grado ha condiviso questa posizione, ritenendo che la parte ricorrente non abbia fornito elementi concreti per contestare la validità della notifica.
In merito alla questione della prescrizione, l'Ufficio ha richiamato la normativa emergenziale introdotta durante il periodo della pandemia da Covid-19. In particolare, sono stati citati l'articolo 68 del Decreto Legge 18/2020
e l'articolo 12 del Decreto Legislativo 159/2015, che hanno previsto la sospensione dei termini di versamento e la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, con ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021. Grazie a queste disposizioni, secondo l'Ufficio, la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 28 gennaio 2023 deve considerarsi tempestiva e pienamente legittima.
L'Ufficio ha inoltre sottolineato che la cartella di pagamento è stata emessa nel rispetto di tutte le norme procedurali e che non sussistono vizi tali da determinarne la nullità. La documentazione prodotta e la normativa applicata giustificano, a suo avviso, la correttezza dell'azione di riscossione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 08 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul motivo relativo alla mancata notifica dell'atto prodromico, il motivo è infondato. Dalle controdeduzioni dell'Ufficio e dalla documentazione in atti (già versata in primo grado e richiamata in appello) risulta che l'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento n.15011879 relativo a tassa automobilistica 2015 (veicolo targa Targa_1), è stato notificato alla contribuente in data 28/05/2018, a mezzo raccomandata n. ADERAUT2015000249805. Sul piano processuale, va ribadito che: l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto impone al giudice di verificare, alla luce degli atti prodotti, se l'Amministrazione abbia assolto l'onere di documentare l'attività notificatoria;
nella specie, l'Ufficio ha indicato numero dell'atto, data e modalità di notifica, nonché gli estremi della raccomandata, con produzione documentale già in atti. Ne consegue che l'assunto dell'appellante, secondo cui l'Ufficio avrebbe depositato “un mero avviso di ricevimento privo di riferibilità”, non scalfisce la ricostruzione operata dal primo giudice, fondata su elementi identificativi dell'atto e della notificazione ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. Inoltre, deve rilevarsi che, una volta validamente notificato l'avviso di accertamento, il suo mancato tempestivo gravame ne consolida gli effetti, legittimando la successiva iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella.
Sul motivo relativo a decadenza/prescrizione della pretesa (tassa automobilistica 2015), anche tale motivo
è infondato. L'Ufficio ha dato conto della notifica dell'avviso in data 28/05/2018, cioè entro i limiti temporali richiamati dalla disciplina applicabile alla tassa automobilistica (art. 5, comma 51, D. L9.53/1982, conv. in
L.53/1983, come modificato). Pertanto, risulta tempestivo l'esercizio del potere impositivo, con conseguente insussistenza della lamentata decadenza. In ogni caso, l'Ufficio ha correttamente richiamato la disciplina emergenziale che, per ragioni di ordine pubblico economico e di organizzazione amministrativa connesse alla pandemia, ha inciso sui termini di notificazione e riscossione. In particolare: l'art.157 D. L.34/2020 (conv. in L.77/2020) ha previsto misure di gestione dei termini di notificazione di determinati atti nel periodo 2020–
2021, al fine di scaglionare l'attività amministrativa;
inoltre, la disciplina emergenziale ha disposto periodi di sospensione dell'attività di riscossione (come richiamato dall'Ufficio: D. L.18/2020 e successivi interventi).
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, la pretesa non risulta colpita da prescrizione/decadenza come sostenuto dall'appellante, dovendosi considerare l'incidenza della normativa eccezionale sul computo dei termini.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5805/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051024058000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210051024058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese;
DE non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso è impugnata la cartella di pagamento n. 293 2021 0051024058000, notificata in data 28\1\2023, con cui Agenzia delle entrate -riscossione chiede, per conto dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di
Acireale, la somma di € 311,26 a titolo di bollo auto anno 2015.
La ricorrente deduce: la mancata notifica dell'avviso di accertamento e l'inesistenza dell'azione esecutiva;
l'Intervenuta prescrizione dell'azione in capo ai resistenti;
che l'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito, la proroga dei termini per la notificazione, nel periodo compreso tra 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, degli atti individuati nei commi 1 e 2 “al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”;
L'Agenzia delle entrate controdeduce: che l'avviso n. 15011879 è stato correttamente notificato, all'indirizzo del destinatario in data 28/05/2018 con racc. n. ADERAUT2015000249805.
L'Agenzia entrate Riscossione controdeduce: eccepisce, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti il merito, della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo;
che la cartella di pagamento n
29320210051024058000, con ruolo consegnato in data 11/02/2021, è stata notificata tempestivamente in data 11/02/2023; che l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il giudice monocratico, all'udienza del 7.10.2024, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti prodotta dall'Agenzia delle entrate, e non contestata dalla ricorrente, risulta la notifica dell'avviso di accertamento che, non impugnato, è divenuto definitivo.
L'Art. 68, co. 1, D.L. 17-3-2020 n. 18 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il successivo comma 4-bis. Dispone che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
L'art. 12, co. 1, D.Lgs. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati”.
Quindi, con l'art. 68, commi 1 e 4bis, del citato decreto-legge, che richiamano l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 159, è stata disposta la sospensione dei termini della riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021
e, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi.
La sospensione, richiamato l'art. 12 del d.lgs. 159 citato, vale per tutti gli enti impositori e quindi anche per gli enti locali.
Per quanto sopra, pertanto, la cartella impugnata, notificata in data 28.01.2023 (data pacifica tra le parti), avrebbe maturato il termine prescrizionale solamente in data 31/12/2023.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 15 d.lgs. 546/92, la ricorrente va condannata alle spese di lite che, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio, in applicazione del d.m. 55/2014, si liquidano, per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi euro 100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Avv. Ricorrente_1 con atto del 21 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Omessa valutazione delle prove e inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento.
L'appellante sostiene che la Corte di primo grado abbia erroneamente ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento sulla base della sola produzione di un avviso di ricevimento di raccomandata, senza che sia stato depositato in giudizio l'atto integrale dell'avviso di accertamento stesso. Secondo l'appellante, la prova della notifica di un atto deve avvenire mediante la produzione della copia integrale dell'atto notificato, non essendo sufficiente la mera esibizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata generica.
L'appellante richiama inoltre le proprie note conclusionali e il verbale d'udienza, nei quali aveva contestato espressamente la validità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Si lamenta quindi che il giudice abbia accolto le eccezioni dell'Ufficio senza una verifica effettiva della presenza in atti dell'avviso di accertamento. L'appellante ribadisce che, in assenza della notifica dell'avviso di accertamento, la cartella di pagamento è radicalmente nulla. Richiama giurisprudenza di merito secondo cui l'omessa notifica di un atto prodromico
(come l'avviso di accertamento) determina la nullità dell'atto consequenziale (la cartella di pagamento).
Sottolinea che la cartella impugnata costituisce l'unico atto notificato e che, in mancanza della notifica dell'atto presupposto, l'azione esecutiva è inesistente. L'appellante sostiene che, alla data della notifica della cartella
(28/01/2023), il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 fosse già decorso, essendo la cartella riferita al bollo auto per l'anno 2015. Secondo l'appellante, la sospensione e la proroga dei termini richiamate dalla sentenza di primo grado non sarebbero applicabili o, comunque, non sarebbero sufficienti a giustificare la tempestività della notifica della cartella.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 10
Ottobre 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio, nel corso del giudizio, ha sostenuto la piena regolarità della procedura seguita per la riscossione della tassa automobilistica relativa all'anno 2015. In particolare, ha evidenziato come, agli atti del processo di primo grado, sia stata prodotta la documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento.
Secondo l'Ufficio, tale documentazione è sufficiente a dimostrare che l'avviso è stato effettivamente notificato alla parte contribuente e che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo. La Corte di primo grado ha condiviso questa posizione, ritenendo che la parte ricorrente non abbia fornito elementi concreti per contestare la validità della notifica.
In merito alla questione della prescrizione, l'Ufficio ha richiamato la normativa emergenziale introdotta durante il periodo della pandemia da Covid-19. In particolare, sono stati citati l'articolo 68 del Decreto Legge 18/2020
e l'articolo 12 del Decreto Legislativo 159/2015, che hanno previsto la sospensione dei termini di versamento e la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, con ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021. Grazie a queste disposizioni, secondo l'Ufficio, la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 28 gennaio 2023 deve considerarsi tempestiva e pienamente legittima.
L'Ufficio ha inoltre sottolineato che la cartella di pagamento è stata emessa nel rispetto di tutte le norme procedurali e che non sussistono vizi tali da determinarne la nullità. La documentazione prodotta e la normativa applicata giustificano, a suo avviso, la correttezza dell'azione di riscossione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 08 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul motivo relativo alla mancata notifica dell'atto prodromico, il motivo è infondato. Dalle controdeduzioni dell'Ufficio e dalla documentazione in atti (già versata in primo grado e richiamata in appello) risulta che l'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento n.15011879 relativo a tassa automobilistica 2015 (veicolo targa Targa_1), è stato notificato alla contribuente in data 28/05/2018, a mezzo raccomandata n. ADERAUT2015000249805. Sul piano processuale, va ribadito che: l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto impone al giudice di verificare, alla luce degli atti prodotti, se l'Amministrazione abbia assolto l'onere di documentare l'attività notificatoria;
nella specie, l'Ufficio ha indicato numero dell'atto, data e modalità di notifica, nonché gli estremi della raccomandata, con produzione documentale già in atti. Ne consegue che l'assunto dell'appellante, secondo cui l'Ufficio avrebbe depositato “un mero avviso di ricevimento privo di riferibilità”, non scalfisce la ricostruzione operata dal primo giudice, fondata su elementi identificativi dell'atto e della notificazione ritenuti idonei a dimostrare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. Inoltre, deve rilevarsi che, una volta validamente notificato l'avviso di accertamento, il suo mancato tempestivo gravame ne consolida gli effetti, legittimando la successiva iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella.
Sul motivo relativo a decadenza/prescrizione della pretesa (tassa automobilistica 2015), anche tale motivo
è infondato. L'Ufficio ha dato conto della notifica dell'avviso in data 28/05/2018, cioè entro i limiti temporali richiamati dalla disciplina applicabile alla tassa automobilistica (art. 5, comma 51, D. L9.53/1982, conv. in
L.53/1983, come modificato). Pertanto, risulta tempestivo l'esercizio del potere impositivo, con conseguente insussistenza della lamentata decadenza. In ogni caso, l'Ufficio ha correttamente richiamato la disciplina emergenziale che, per ragioni di ordine pubblico economico e di organizzazione amministrativa connesse alla pandemia, ha inciso sui termini di notificazione e riscossione. In particolare: l'art.157 D. L.34/2020 (conv. in L.77/2020) ha previsto misure di gestione dei termini di notificazione di determinati atti nel periodo 2020–
2021, al fine di scaglionare l'attività amministrativa;
inoltre, la disciplina emergenziale ha disposto periodi di sospensione dell'attività di riscossione (come richiamato dall'Ufficio: D. L.18/2020 e successivi interventi).
Ne deriva che, anche sotto tale profilo, la pretesa non risulta colpita da prescrizione/decadenza come sostenuto dall'appellante, dovendosi considerare l'incidenza della normativa eccezionale sul computo dei termini.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE
RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)