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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1386/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1386/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Manuela Capogreco, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 152, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F.: ), contumace Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.12.2025, per , l'Avv. Manuela Capogreco insiste nel ricorso: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
premessa l'istruttoria occorrente nonché accertati i fatti di cui in narrativa, revocare formalmente l'odierno ricorrente dalla carica di liquidatore della corrente in Controparte_3 N. 1386/2025 R.G. 2 / 5
RO d'BI (SI), Via Cassia Nord, 145, CF e PI . Con vittoria P.IVA_1 di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena, Volontaria Giurisdizione, il
17.06.2025 (procedimento n. 2248/2025 V.G.), esponeva di Parte_1 essere stato nominato liquidatore della in data Controparte_1
26.2.2015 e di avere comunicato la propria rinuncia in data 25-29.9.2015 ma di avere recentemente scoperto, a seguito della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sua datrice di lavoro, che la società non aveva provveduto a sostituirlo;
sosteneva di essere legittimato ad agire, nell'inerzia dell'assemblea dei soci, in applicazione analogica del principio secondo cui il liquidatore dimissionario non poteva essere ritenuto in regime di prorogatio a tempo indeterminato, ricavabile dall'art. 2487 c.c.; concludeva chiedendo la propria revoca e/o la nomina di altro liquidatore.
Il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con decreto del 25.6.2025, ritenuto che il procedimento non avesse per oggetto la nomina di liquidatore ma la revoca, su cui non risultava l'unanimità dei soci, e che pertanto la domanda dovesse essere presentata in sede contenziosa ai sensi dell'art. 2275 c.c., rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale, il quale, a sua volta, disponeva l'iscrizione del procedimento al Contenzioso, salvi gli effetti della domanda.
Quindi, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 10.7.2025 dinanzi al
Tribunale di Siena, in sede contenziosa, il , richiamato il procedimento Parte_1 precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Siena, Volontaria Giurisdizione, concludeva perché il Tribunale lo revocasse dalla carica di liquidatore, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, i convenuti il socio accomandatario Controparte_1 CP_1
e la socia accomandante non si costituivano.
[...] Controparte_2 N. 1386/2025 R.G. 3 / 5
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 281- duodecies comma 1° c.p.c. del 3.12.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa;
il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda volta ad ottenere la revoca di Parte_2 se stesso dalla carica di liquidatore della società convenuta.
L'art. 2275 comma 2° c.c., dettato in materia di società semplice ed applicabile a tutte le società di persone, ivi compresa la società in accomandita semplice ai sensi degli artt. 2292 e 2315 c.c., e richiamato nel decreto emesso all'esito del procedimento di Volontaria Giurisdizione per giustificare la necessità di proporre la domanda in sede contenziosa, dispone che “i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci”.
Nel caso di specie, per la verità, più che di una revoca per giusta causa, la quale presuppone un comportamento del liquidatore contrario alla legge o all'atto costitutivo della società o un comportamento contrario alla diligenza del buon padre di famiglia e comunque tale che la permanenza del liquidatore risulti pregiudizievole per la società, si tratta di una rinuncia da parte del liquidatore all'incarico conferitogli.
In questo quadro, nel silenzio della legge, che non regola espressamente la fattispecie, si sono affermate varie tesi, sia in dottrina che in giurisprudenza.
In particolare, secondo una prima tesi, in caso di rinuncia del liquidatore, troverebbe applicazione il principio della prorogatio, per il quale la cessazione dell'incarico si avrebbe solo con la sostituzione del liquidatore dimissionario.
Tuttavia, come sostenuto dall'odierno ricorrente ed affermato anche da altra parte della giurisprudenza di merito che si è occupata della questione, tale proroga dell'incarico a tempo indeterminato non risulta prevista da alcuna norma di legge e N. 1386/2025 R.G. 4 / 5
appare contrastante con i principi ricavabili dalla disciplina del mandato, laddove la rinuncia del mandatario è espressamente prevista come causa di estinzione del mandato, ai sensi dell'art. 1722 n. 3 c.c., seppure con le accortezze previste dall'art. 1727 c.c..
In questa prospettiva, deve ritenersi possibile per il liquidatore rinunciare all'incarico e, laddove i soci non provvedano alla sua sostituzione, adire il
Tribunale per far pronunciare la sua cessazione dalla carica.
Ciò detto in generale, nel caso di specie, si deve prendere atto del fatto che l'odierno attore aveva comunicato alla società la propria rinuncia all'incarico di liquidatore già con nota del 25-30.9.2015 (doc. 2 fasc.VG.ricorrente) e che la società, nonostante ciò, è rimasta inerte nella sua sostituzione, come emergente dalla visura camerale in cui il è ancora indicato come liquidatore della Parte_2 società stessa (doc. 1 fasc.VG.ricorrente).
Alla luce di quanto appena evidenziato, ai fini dell'intervento del Tribunale, non appare necessario che il ricorrente convochi l'assemblea dei soci, in quanto il lungo tempo trascorso dalla comunicazione senza che i soci abbiano mai provveduto alla sua sostituzione ovvero alla contestazione della sua rinuncia, induce a ritenere sussistente il presupposto dell'inerzia dei soci.
Dunque, in conclusione, si deve pronunciare la cessazione dell'attore
[...] dalla carica di liquidatore della CP_4 Controparte_1
* * * * * * *
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, dell'oggettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e della mancata costituzione dei resistenti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, Con pronuncia la cessazione di dalla carica di liquidatore della Controparte_4 N. 1386/2025 R.G. 5 / 5
Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 17 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1386/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Manuela Capogreco, presso il cui studio in Siena, Via Montanini n. 152, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F.: ), contumace Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.12.2025, per , l'Avv. Manuela Capogreco insiste nel ricorso: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
premessa l'istruttoria occorrente nonché accertati i fatti di cui in narrativa, revocare formalmente l'odierno ricorrente dalla carica di liquidatore della corrente in Controparte_3 N. 1386/2025 R.G. 2 / 5
RO d'BI (SI), Via Cassia Nord, 145, CF e PI . Con vittoria P.IVA_1 di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena, Volontaria Giurisdizione, il
17.06.2025 (procedimento n. 2248/2025 V.G.), esponeva di Parte_1 essere stato nominato liquidatore della in data Controparte_1
26.2.2015 e di avere comunicato la propria rinuncia in data 25-29.9.2015 ma di avere recentemente scoperto, a seguito della segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sua datrice di lavoro, che la società non aveva provveduto a sostituirlo;
sosteneva di essere legittimato ad agire, nell'inerzia dell'assemblea dei soci, in applicazione analogica del principio secondo cui il liquidatore dimissionario non poteva essere ritenuto in regime di prorogatio a tempo indeterminato, ricavabile dall'art. 2487 c.c.; concludeva chiedendo la propria revoca e/o la nomina di altro liquidatore.
Il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con decreto del 25.6.2025, ritenuto che il procedimento non avesse per oggetto la nomina di liquidatore ma la revoca, su cui non risultava l'unanimità dei soci, e che pertanto la domanda dovesse essere presentata in sede contenziosa ai sensi dell'art. 2275 c.c., rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale, il quale, a sua volta, disponeva l'iscrizione del procedimento al Contenzioso, salvi gli effetti della domanda.
Quindi, con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 10.7.2025 dinanzi al
Tribunale di Siena, in sede contenziosa, il , richiamato il procedimento Parte_1 precedentemente instaurato dinanzi al Tribunale di Siena, Volontaria Giurisdizione, concludeva perché il Tribunale lo revocasse dalla carica di liquidatore, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, i convenuti il socio accomandatario Controparte_1 CP_1
e la socia accomandante non si costituivano.
[...] Controparte_2 N. 1386/2025 R.G. 3 / 5
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 281- duodecies comma 1° c.p.c. del 3.12.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa;
il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda volta ad ottenere la revoca di Parte_2 se stesso dalla carica di liquidatore della società convenuta.
L'art. 2275 comma 2° c.c., dettato in materia di società semplice ed applicabile a tutte le società di persone, ivi compresa la società in accomandita semplice ai sensi degli artt. 2292 e 2315 c.c., e richiamato nel decreto emesso all'esito del procedimento di Volontaria Giurisdizione per giustificare la necessità di proporre la domanda in sede contenziosa, dispone che “i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci”.
Nel caso di specie, per la verità, più che di una revoca per giusta causa, la quale presuppone un comportamento del liquidatore contrario alla legge o all'atto costitutivo della società o un comportamento contrario alla diligenza del buon padre di famiglia e comunque tale che la permanenza del liquidatore risulti pregiudizievole per la società, si tratta di una rinuncia da parte del liquidatore all'incarico conferitogli.
In questo quadro, nel silenzio della legge, che non regola espressamente la fattispecie, si sono affermate varie tesi, sia in dottrina che in giurisprudenza.
In particolare, secondo una prima tesi, in caso di rinuncia del liquidatore, troverebbe applicazione il principio della prorogatio, per il quale la cessazione dell'incarico si avrebbe solo con la sostituzione del liquidatore dimissionario.
Tuttavia, come sostenuto dall'odierno ricorrente ed affermato anche da altra parte della giurisprudenza di merito che si è occupata della questione, tale proroga dell'incarico a tempo indeterminato non risulta prevista da alcuna norma di legge e N. 1386/2025 R.G. 4 / 5
appare contrastante con i principi ricavabili dalla disciplina del mandato, laddove la rinuncia del mandatario è espressamente prevista come causa di estinzione del mandato, ai sensi dell'art. 1722 n. 3 c.c., seppure con le accortezze previste dall'art. 1727 c.c..
In questa prospettiva, deve ritenersi possibile per il liquidatore rinunciare all'incarico e, laddove i soci non provvedano alla sua sostituzione, adire il
Tribunale per far pronunciare la sua cessazione dalla carica.
Ciò detto in generale, nel caso di specie, si deve prendere atto del fatto che l'odierno attore aveva comunicato alla società la propria rinuncia all'incarico di liquidatore già con nota del 25-30.9.2015 (doc. 2 fasc.VG.ricorrente) e che la società, nonostante ciò, è rimasta inerte nella sua sostituzione, come emergente dalla visura camerale in cui il è ancora indicato come liquidatore della Parte_2 società stessa (doc. 1 fasc.VG.ricorrente).
Alla luce di quanto appena evidenziato, ai fini dell'intervento del Tribunale, non appare necessario che il ricorrente convochi l'assemblea dei soci, in quanto il lungo tempo trascorso dalla comunicazione senza che i soci abbiano mai provveduto alla sua sostituzione ovvero alla contestazione della sua rinuncia, induce a ritenere sussistente il presupposto dell'inerzia dei soci.
Dunque, in conclusione, si deve pronunciare la cessazione dell'attore
[...] dalla carica di liquidatore della CP_4 Controparte_1
* * * * * * *
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, dell'oggettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e della mancata costituzione dei resistenti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, Con pronuncia la cessazione di dalla carica di liquidatore della Controparte_4 N. 1386/2025 R.G. 5 / 5
Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 17 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi