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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/10/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 937/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 937/2024 R.G., vertente tra
(c.f. e P. IVA ), in persona del curatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lucia Laurenzi del Foro di L'Aquila (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in L'Aquila, Corso C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 95, giusta procura in atti;
appellanti e
, ; CP_1 Controparte_2 appellati – non costituiti nonchè
Controparte_3 altra appellata – non costituita
CONCLUSIONI: per parte appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis previa ogni necessaria declaratoria anche sulla lesività per gli interessi della Curatela Fallimentare e del Pt_2
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creditorio degli atti di cessione posti in essere dagli odierni appellati: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 593/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Giudice Dott.ssa Maura
Manzi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1845/2020, depositata in cancelleria in data 18.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, A) revocare, anche ai sensi dell'art. 69 L.F., dichiarandole inefficaci nei confronti del i) la Controparte_4 cessione di quote della società da a , di cui all'atto Parte_1 Controparte_2 CP_1 stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila l'08.01.2016 (Rep. n. 91838; Racc. n. Persona_1
25007); ii) la cessione dei rami di azienda della società a , quale Parte_1 Controparte_2
Amministratore Unico di di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio Controparte_3 Per_1 in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454); B) per l'effetto, i) condannare i
[...] convenuti e alla restituzione in favore della Curatela Controparte_3 Controparte_2 fallimentare di di tutti i beni oggetto delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Parte_1
Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454); ii) Persona_1 condannare i convenuti e a corrispondere alla Controparte_3 Controparte_2 CP_5
Fallimentare i frutti maturati in conseguenza delle cessioni di cui all'atto stipulato Controparte_4 dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454) per Persona_1 un importo pari ad €. 179.700,00 S.E.&O. OLTRE IVA, per le causali di cui in narrativa, calcolati fino al mese di novembre 2020, OLTRE ovviamente le eventuali differenze incassate da CP_3
a far data dal mese di dicembre 2020 e fino alla restituzione dei rami di azienda oggetto di
[...] revocatoria, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
C) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia possibile restituire i beni aziendali delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. Persona_1
92538; Racc. n. 25454), condannare i convenuti, ognuno in relazione ai propri titoli di responsabilità ed eventualmente con vincolo solidale, al pagamento in favore del
[...] del valore degli stessi che, in via cautelativa, si quantifica nell'importo di complessivi Controparte_4 di €. 24.300,00 (quale valore della cessione medesima) o nella minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia. In via istruttoria, si insiste nuovamente per l'ammissione dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 e s.s. c.p.c. a: 1) delle scritture contabili e del Controparte_3 libro cespiti;
2) ditta RA UL delle scritture contabili relativamente all'arco temporale interessato dal contratto di affitto di ramo d'azienda con di cui al DOC. 8 Controparte_3
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fascicolo di I^ grado;
3) ditta D'AN PI delle scritture contabili relativamente all'arco temporale interessato dal contratto di affitto di ramo d'azienda con di cui al Controparte_3
DOC. 9 fascicolo di I^ grado;
4) delle scritture contabili relativamente all'arco Controparte_6 temporale interessato dal contratto di affitto di ramo d'azienda con di cui al Controparte_3
DOC. 10 fascicolo di I^ grado. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 593/2024 pubblicata in data 18.09.2024, avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare ex artt. 67 e 69 L.F.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 593/2024 pubblicata il 18.09.2024, il Tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibili le domande proposte dalla nei confronti di Parte_3
e e volte ad ottenere la dichiarazione di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 inefficacia, ex 69 L.F. del contratto di cessione di quote della stipulato in data 8.01.2016 Pt_1
- per atto a rogito (Rep. n. 91838; Racc. 25007) del Notar tra Persona_1 CP_2
, in qualità di cedente, a , in qualità di cessionario, nonché del contratto di
[...] CP_1 cessione dei rami d'azienda, stipulato in data 10.05.2016 - per atto a rogito (Rep. n. 92538; Racc. 25454) del Notar tra la in qualità di cedente e in Persona_1 Pt_1 CP_3 qualità di cessionaria, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione di tutti i beni oggetto delle cessioni e dei frutti maturati o, in subordine, la condanna di questi ultimi al pagamento di una somma pari al valore dei beni. A sostegno della propria domanda, parte attrice rappresentava che:
- la società , era stata dichiarata fallita in data 20.11.2017, con sentenza del Controparte_7 Tribunale di L'Aquila;
- precedentemente al fallimento, la era di titolarità dei convenuti e Pt_1 CP_1
, all'epoca uniti in matrimonio, titolari ciascuno di quota del 50%; Controparte_2
- in data 08.01.2016, in vista della successiva separazione dal coniuge, aveva Controparte_2 ceduto le proprie quote all'allora marito così dismettendo interamente la sua CP_1 partecipazione nella . A fronte di tale cessione, la avrebbe dovuto Parte_1 CP_2 incassare la somma di euro 36.607,50, prezzo concordato tra le parti ma mai effettivamente corrisposto dal come affermato dalla stessa nelle dichiarazioni rese alla CP_1 CP_2 Curatrice;
- in data 10.05.2016, in esecuzione dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di L'Aquila il 7.5.2016, , in qualità di amministratore unico dell'allora CP_1 in bonis, aveva ceduto alla società di titolarità della ex coniuge, i Parte_1 Controparte_3 rami d'azienda della aventi ad oggetto l'attività di macelleria e rosticceria. Tale Parte_1 cessione ara avvenuta a titolo sostituivo del mantenimento, in modo da assicurare alla moglie, anch'essa imprenditrice una fonte di sostentamento per sé e per i figli;
- l'intera operazione economica era, tuttavia, simulata e assurgeva all'unico scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori della essendo certamente noto alla lo Parte_1 CP_2
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stato di decozione della come dalla stessa ammesso in sede di interrogatorio con la CP_7 Curatrice. Inoltre, tutti gli atti erano stati compiuti dal e dalla in costanza di CP_1 CP_2 matrimonio e nel pieno svolgimento di attività di impresa;
- dai rami d'azienda acquisiti dalla la aveva percepito frutti per euro Parte_1 CP_3 179.700,00, a titolo di canone d'affitto, riscosso in forza di tre contratti di affitto d'azienda stipulati con terzi affittuari. Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e concludendo per il CP_1 rigetto della domanda attorea. Non si costituivano i convenuti e nei cui confronti veniva Controparte_2 Controparte_3 dichiarata la contumacia. All'esito di un articolato iter processuale, la causa veniva infine trattenuta in decisione con ordinanza del 12.03.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 1.1Ai fini che qui rilevano, la motivazione esplicitata nella sentenza di rigetto qui impugnata era consistita: a) quanto all'atto di cessione di quote della da a del Pt_1 CP_8 CP_1 8.01.2016, nella non riconducibilità di tale atto nell'ambito di applicazione dell'azione revocatoria ex artt. 66 e 67 L.F, atteso che il positivo esperimento da parte del creditore presuppone sempre, tra l'altro, il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, pregiudizievole per le ragioni creditorie. Invero, a prescindere dall'avvenuto o meno pagamento del corrispettivo, quest'ultimo nulla aveva a che fare con il patrimonio della fallita, non configurando un atto dispositivo della idoneo dunque a incidere sulla garanzia patrimoniale dei creditori, bensì una cessione Pt_1 di quote tra due soggetti, e distinti dalla società in bonis, la Controparte_2 CP_1 quale è “colpita” dall'atto nella sola misura in cui dall'essere partecipata da due soci, ciascuno al cinquanta per cento, è divenuta una società a socio unico. Peraltro, alcuna utilità sarebbe derivata al dall'eventuale accoglimento della domanda poichè, anche dichiarandosi CP_4 inefficace la cessione, la partecipazione sociale tornerebbe nel patrimonio della cedente CP_2 e non già in quello della la quale risulterebbe invece completamente indifferente agli Pt_1 effetti del negozio;
b) quanto al contratto del 10.05.2016 avente ad oggetto la cessione dei rami d'azienda dalla a nella considerazione circa l'assoluta estraneità della fattispecie de qua Pt_1 CP_3 all'alveo dell'art. 69 l. fall, atteso che l'atto del quale l'attore chiedeva la revocatoria configurava, non “un atto tra coniugi”, uno dei quali fallito, bensì un atto di una società a responsabilità limitata, la proprietaria dei rami d'azienda, che era fallita ed aveva ceduto gli stessi ad Pt_1 un'altra società a responsabilità limitata, la D'altro canto, la circostanza che la società CP_3 in bonis fosse interamente di titolarità del mentre la fosse della di lui CP_1 CP_3 coniuge non valeva a mutare la natura dell'atto, essendo il negozio intervenuto, non tra CP_2 due coniugi, bensì tra due società, ciascuna dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale. In ogni caso, le circostanze temporali dell'operazione economica escludevano altresì l'applicazione dell'art. 67 L.F. dal momento che la cessione (avvenuta in data 10.05.2016) era stata posta in essere oltre un anno prima rispetto alla data della dichiarazione di fallimento della società (20.11.2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la del quale Parte_4 ha chiesto la integrale riforma, con accoglimento delle domande svolte in primo grado, censurando la decisione sulla scorta di due motivi di gravame.
2.1. In particolare, il primo motivo è volto a lamentare violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione conseguente al malgoverno delle risultanze istruttorie.
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Invero, seppur le domande svolte avrebbero richiesto un accertamento incidentale e preliminare relativo alla lesività degli atti posti in essere dalla società fallita e dal proprio amministratore per gli interessi della massa creditoria, il primo giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, limitandosi ad un laconico riferimento alla inidoneità degli atti compiuti a pregiudicare gli interessi della Curatela. Anche a prescindere da ciò, la motivazione posta dal primo giudice alla base del rigetto si sostanzierebbe in una mera esposizione di principi privi di contestualizzazione. Il Tribunale non prenderebbe infatti posizione sull'idoneità dell'atto dispositivo ad incidere negativamente sulle sorti della società poi fallita, né porrebbe argomentazioni idonee ad escludere la dedotta lesività, né – ancora – valuterebbe in alcun modo la sussistenza degli elementi tipici per l'accoglimento della domanda proposta.
2.2. Il secondo motivo è invece volto a lamentare violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.. In particolare, si censura la decisione nelle parti in cui veniva ritenuta, da un lato la irrilevanza per gli interessi della Curatela e del ceto creditorio dell'atto di cessione delle quote e, dall'altro, la impossibilità di considerare la cessione dei rami d'azienda, quale atto compiuto fra coniugi, oltre alla irrilevanza della medesima cessione per gli interessi della Curatela. Quanto al primo profilo, il primo giudice avrebbe errato, dapprima prospettando una ricostruzione storica non corrisponde alle risultanze di fatto e, successivamente, nel ritenere irrilevante un atto che, a ben vedere, costituiva il presupposto di quello successivo e che, come tale, avrebbe dovuto essere considerato nel suo complesso. L'atto di cessione delle quote sarebbe infatti finalizzato alla fuoriuscita della dalla CP_2 società oggi fallita, “ripulendone” la posizione al solo fine di porre le basi di un successivo atto (la cessione di rami d'azienda) che, per di più, si concretizzerebbe in una sorta di dazione liberale, attesa la sua completa gratuità; il tutto in adempimento di un'obbligazione personale del in favore della benché “mascherato” come atto fra compagini societarie. CP_1 CP_2 Pertanto, seppur l'atto di disposizione non leda in maniera diretta gli interessi della Curatela, costituirebbe comunque il presupposto per “blindare” il successivo negozio (questo sì lesivo degli interessi del fallimento e della massa creditoria). Quanto alla eventuale utilità sottesa all'annullamento dell'atto, viene sostenuto come “l'avere la nel novero dei soci della CP_2 compagine associativa fallita”, avrebbe aperto l'adito a possibili valutazioni circa l'eventuale responsabilità dei soci nell'amministrazione del patrimonio societario, consentendo di intraprendere le relative azioni Quanto alla lesività sottesa al disegno sopra decritto, si argomenta come l'atto – anche se non direttamente – sarebbe mediatamente idoneo a negare una tutela alla massa creditoria, impedendo ogni azione contro un soggetto che, in quanto ex socio, beneficerebbe delle guarentigie date dall'estraneità rispetto la compagine fallita, consentendogli di godere le uniche utilità che la società fallita produceva. Per quanto invece concerne il secondo profilo, relativo alla cessione dei rami di azienda, l'errore di valutazione da parte del primo giudice si sostanzierebbe, sia nell'aver escluso in maniera aprioristica l'applicazione del disposto dell'art. 69 l.f., sia nel non aver colto la indubbia elusività di un atto gratuito idoneo, come tale, a determinare un irreversibile depauperamento del patrimonio aziendale, per di più in adempimento di un'obbligazione personale assolta attraverso l'utilizzo di beni societari (circostanza quest'ultima non contestata ed ammessa dallo stesso oltre che evincibile dall'esame dell'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai CP_1 coniugi). Parimenti evidente risulterebbe la piena conoscenza dello stato di decozione in cui versava la da parte della beneficiaria dell'atto (cfr. dichiarazioni della stessa Pt_1 CP_2 che, convocata dal Curatore Fallimentare, affermava di non aver preteso il pagamento delle pagina 5 di 18 6
quote cedute al essendo a conoscenza dello stato di in cui versava la società e CP_1 l'amministratore). Viene infine lamentata la mancata considerazione circa il carattere chiaramente elusivo dell'atto, il quale avrebbe indubbiamente depauperato le “casse societarie” attraverso la cessione a titolo gratuito di rami di azienda e relative attrezzature e, di fatto, svuotando la società dei propri cespiti.
3. Nessuna delle parti appellate provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio, benché regolarmente citate, dovendo pertanto dichiararsene la contumacia.
4. Con ordinanza del 26.02.2025, questa Corte fissava udienza al 22.10.2025 per la rimessione in decisione della causa, sostituita mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
5.L'appello è fondato.
5.1Nell'atto di citazione, il Fallimento istante in più occasioni faceva riferimento ad un invocato riconoscimento della natura “simulata” dell'intera operazione posta in essere dai coniugi, anche mediante utilizzo dello schermo costituito dalla società poi risultata cessionaria del ramo di azienda, invocando l'adozione di un provvedimento di “inefficacia” (genus) dell'operazione, ivi contrapposta alla pur poi solo formalmente in conclusioni invocata revocabilità (species, formalmente richiamata sub articolo 69 legge fall) dei singoli atti. Nell'atto introduttivo in particolare quella difesa esponeva i seguenti fatti:
“-con atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila l'08.01.2016 (Racc. n. Persona_1 25007; Rep. n. 91838) Sig.ra ha ceduto e venduto al Sig. la sua intera quota di CP_2 CP_1 partecipazione di pari al 50%1, al prezzo di €. 36.607,50, da pagare entro un anno Parte_1 dalla stipula dell'atto. Tale corrispettivo, però, non è mai stato versato da alla moglie;
CP_1
-con successivo atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 Persona_1 (cfr. Rep. 92538; Racc. 25454 – DOC. 6) tra , in proprio e quale Amministratore CP_1 Unico di e in proprio e quale Amministratore Unico della Società Parte_1 Controparte_2
i coniugi, in esecuzione dell'omologa della loro separazione avvenuta il Controparte_3 07.05.2016 (cfr. DOC. 7), hanno effettuato le seguenti cessioni: A) omissis B) in persona dell'Amministratore Unico ha trasferito a Parte_1 CP_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico “… l'azienda avente ad CP_3 Controparte_2 oggetto l'attività di macelleria e rosticceria dalla cedente gestita in L'Aquila (AQ), Via Panella … La cessione comprende la licenza relativa all'esercizio dell'azienda ceduta e le attrezzature meglio indicate nell'elenco che previa verifica dei comparenti e loro sottoscrizione con me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “C”. S'intendono invece esclusi i debiti ed i crediti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore del cedente, obbligandosi il medesimo a rifondere all'acquirente quanto lo stesso fosse tenuto a pagare nei confronti dei creditori dell'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c.. Ai fini fiscali dichiarano le parti di attribuire alla presente cessione il valore di Euro 24.300,00 (ventiquattromilatrecento/00). …”. Anche in relazione a tale cessione difetta la prova di qualsiasi pagamento da parte della cessionaria ed in favore della cedente.” In relazione a tale seconda operazione in particolare la difesa del Fallimento faceva subito rilevare l'evidente anomalia costituita dal fatto che “nonostante tale cessione sia avvenuta in adempimento di un accordo di separazione, quale adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli (per così dire forfettizzato e corrisposto in un'unica soluzione), DI FATTO LA CESSIONE DE QUA SI È PERFEZIONATA DA UNA SOCIETÀ ( AD UN'ALTRA ( .” Parte_1 Controparte_3
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Più in là con riferimento a tale atto, quella difesa ulteriormente esponeva le seguenti considerazioni “anche a tacere della generale illegittimità, ergo inefficacia dell'atto per aver il adempiuto ad una obbligazione personale con la cessione di beni societari, vuoi che CP_1 l'atto sia considerabile come “pagamento anticipato di future obbligazioni”, vuoi che si possa ritenere atto a titolo gratuito, le conseguenze non mutano: il negozio sarà assoggettabile al regime della revocatoria ovvero sarà investito dalla più generale inefficacia propria degli atti compiuti a titolo gratuito.” Di seguito quella difesa esplicitamente invocava il riconoscimento della natura “simulata” dell'intera operazione posta in essere dai coniugi, anche mediante avvalimento del soggetto societario risultante cessionario. Si legge infatti alla pg 7 dell'atto di citazione “Quanto precede pone in evidenza la natura simulata dell'intera operazione posta in essere dai coniugi che assurge a Parte_5 disegno unitario: la cessione delle quote da parte della moglie a favore del marito (che, per altro non ha corrisposto il prezzo della cessione entro un anno dalla stipula dell'atto, così come contrattualmente era stabilito), la conoscenza da parte della moglie dello stato di decozione di (come si evince dall'interrogatorio reso il 17.01.20192), l'accordo di separazione e Parte_1 la cessione degli unici rami di azienda attivi, quale controvalore del mantenimento del coniuge e dei figli, sono tutti tasselli di uno stesso puzzle, costruito e curato nei minimi particolari dai coniugi in frode ai creditori della società fallita.”. E più oltre “Insomma, per entrambi i negozi intercorsi fra i coniugi e CP_1 CP_2 pacificamente compiuti all'interno del c.d. periodo sospetto (e nella piena consapevolezza dello status decotionis) ed entrambi atti a titolo gratuito, la conseguenza non potrà che essere quelle della inefficacia del negozio, ovvero della revocabilità dello stesso, a ciò non ostando neanche il vincolo dell'adempimento di obbligazione alimentare. Il collegamento fra i detti negozi (avvenuti a brevissimo tempo l'uno dall'altro) è evidente, al pari dell'evidenza degli intenti perseguiti dai coniugi: quello di sottrarre all'imminente fallimento gli unici rami d'azienda ancora in attivo. Sicché, con il primo atto si determina la fuoriuscita del socio da una compagine CP_2 societaria oramai in palese ed irreversibile stato di decozione;
con il secondo, si sottrae alla garanzia creditoria gli unici rami d'azienda ancora in attivo, con conseguente svuotamento della società poi fallita anche dei beni e delle attrezzature che transitano nella S.r.l.s. intestata alla Sig.ra CP_2 Non v'è, a tal punto, chi non veda la palese strumentalità di tale operazione e l'evidente danno che dalla stessa deriva al ceto creditorio, evenienza che legittima (rectius, rende necessaria) l'azione oggi promossa.”. Prima delle formali conclusioni, la curatela istante poi così compendiava la propria domanda sostanziale “gli atti palesemente compiuti a titolo gratuito non potranno che essere dichiarati inefficaci, con la conseguenza della inopponibilità degli stessi al fallimento e con la retroazione in capo al (simulato) cedente degli stessi”.
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5.2 L'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui “in alcun modo potrebbe dichiararsi la revocatoria dell'atto di cessione di quote della da a Pt_1 CP_8 CP_1 Tale negozio, infatti, a prescindere dall'avvenuto o meno pagamento del corrispettivo su cui parte attrice tanto argomenta, nulla ha a che fare con il patrimonio della fallita, non configurando un atto dispositivo della idoneo dunque a incidere sulla garanzia Pt_1 patrimoniale dei creditori, bensì una cessione di quote tra due soggetti, e Controparte_2
distinti dalla società in bonis, la quale è “colpita” dall'atto nella sola misura in CP_1 cui dall'essere partecipata da due soci, ciascuno al cinquanta per cento, è divenuta una società a socio unico”, non può essere minimamente condivisa, in quanto prescinde completamente da quella pur, come visto, invocata lettura complessiva della operazione. Ignora, la lettura compiuta dal Giudice di prime cure, che quella cessione era evidentemente propedeutica alla fuoriuscita della socia, in vista dell'evidentemente già programmata cessione in favore di società unipersonale amministrata dalla stessa dell'azienda, poi in effetti consumatasi a distanza di qualche mese da quella cessione tra soci. Altrettanto non condivisibile è l'affermazione resa dal Giudice di prime cure e secondo cui anche la domanda di revocatoria relativa al contratto del 10.05.2016 sarebbe inammissibile, in quanto il negozio in discorso non configura “un atto tra coniugi”, uno dei quali sia fallito, bensì un atto di una società a responsabilità limitata, la proprietaria dei rami d'azienda, che è fallita ed Pt_1 ha ceduto gli stessi ad un'altra società a responsabilità limitata, la CP_3 Anche questa lettura omette ogni considerazione sul portato complessivo della operazione e sul ruolo sostanziale ricoperto dai soci-coniugi. La valutazione atomistica, semplicistica ed estremamente formalistica adottata dal Giudice nella sentenza qui gravata, non può essere minimamente condivisa, in prima battuta perché la complessità degli eventi dedotti in citazione, avrebbe dovuto imporre in capo a quel decisore, a prescindere dal formale richiamo contenuto nelle conclusioni riportate nell'atto introduttivo, uno doveroso sforzo interpretativo nella individuazione della effettiva domanda sottoposta alla sua cognizione. Non pare allora avere fatto quel Giudice corretta applicazione dei principi in materia di qualificazione della domanda principale, che di seguito occorre allora ricordare. Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte attrice, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. Infatti, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa . Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, pagina 8 di 18 9
trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi" . Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c, appare allora non vincolante per il giudice la indicazione nominalistica dell'intrapresa azione ed il suo referente normativo, dovendo ricordare come anche il principio iura novit curia imponga al giudicante una prioritaria qualificazione dell'azione in ragione dei fatti dedotti ed una conseguente applicazione degli strumenti legislativi che ritiene più opportuni per il caso di specie, pur sempre rimanendo nel circoscritto ambito operativo delineato dalle condizioni dell'azione.
5.3 Al di là allora del mero richiamo letterale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione originario ad una “revoca, ai sensi dell'art. 69 L.F. dichiarandole inefficaci nei confronti del
, appariva già evidente, dalla lettura complessiva dell'atto Controparte_4 introduttivo, contenente espliciti richiami anche alla categoria generale della inefficacia degli atti, considerati non singolarmente ma come espressione di un unico disegno, come la parte istante invocasse anche il riconoscimento della natura simulata dell'intera operazione, comprensiva dei due atti impugnati ed eseguita anche mediante interposizione fittizia di altro soggetto, la società cessionaria (qui pure convenuta), amministrata dalla coniuge già socia, cedente le proprie quote;
operazione al termine della quale veniva sottratto dal patrimonio della società, che poi di lì a breve sarebbe fallita, l'unico ramo di azienda ancora fruttuoso, transitato fittiziamente - allora è da ritenersi - in capo ad altra società unipersonale amministrata dalla coniuge non ancora separata dell'amministratore e unico socio della fallita, già socia della fallita e cedente la propria quota al proprio coniuge qualche mese prima della cessione predisposta tra le due società e quando la fallenda era in piena decozione. E' lo stesso Giudice del primo grado, nel ricostruire in sentenza la portata delle rispettive posizioni a mostrare di avere inteso che “l'intera operazione economica era, tuttavia, simulata e assurgeva all'unico scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori della Parte_1 essendo certamente noto alla lo stato di decozione della come dalla stessa CP_2 CP_7 ammesso in sede di interrogatorio con la Curatrice. Inoltre, tutti gli atti erano stati compiuti dal e dalla in costanza di CP_1 CP_2 matrimonio e nel pieno svolgimento di attività di impresa” 5.4 L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere d'altra parte posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17867, Cassazione civile 15 febbraio 2011 n. 3676 sez. III Cassazione civile 10 ottobre 2008 n. 25016 sez. III).
5.4.1 Nella fattispecie, nell'ambito di quella doverosa attività di ricostruzione della domanda che il Giudice deve compiere, è evidente come la parte istante abbia avuto intenzione, al di là di quel richiamo meramente formale contenuto nelle conclusioni all'art. 69 L.F (ma in presenza di quegli espliciti rimandi alla natura “simulata” della complessiva operazione e della invocazione esplicita dell'inefficacia degli atti impugnati come contrapposta – “ovvero” - alla pagina 9 di 18 10
loro revocabilità), di rimettere al giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, perseguendo quella parte in sostanze l'adozione di un provvedimento di “inefficacia” delle cessioni e almeno nei suoi confronti. D'altra parte, la stessa direzione soggettiva impressa dalla curatela istante alla propria domanda, doveva indurre quel Giudice, non a ritenere inammissibile l'impugnazione del secondo atto, in quanto evidentemente appunto non “proprio” dei coniugi ma intercorso tra due società e dunque formalmente estraneo alla sfera di operatività dell'art. 69 cit., ma appunto a cogliere l'essenza della iniziativa stessa, che invocava il riconoscimento della natura simulata o comunque fraudolenta dell'intera operazione, compiuta ed ideata sì tra i coniugi, ma interponendo anche la società poi risultata cessionaria dell'azienda; il tutto evidentemente in danno del ceto creditorio della società in manifesta decozione già al momento della adozione del meccanismo.
5.5 Tanto premesso, va successivamente evidenziato come la domanda non esplicitata, ma da rinvenirsi nel contenuto dell'atto, di accertamento della simulazione, dell'intera operazione e non dei singoli atti semplicisticamente valutati come tali dal Giudice di primo grado, fosse manifestamente fondata. Perché l'accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l'effettiva realtà negoziale, da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio, nel senso che essa venga meno o diminuisca nella sua consistenza e divenga difficilmente attuabile in concreto in conseguenza del permanere dell'accordo simulatorio o del discoprimento della simulazione con la conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell'accordo simulatorio (Cass. III^ nr. 338/01). L'azione da parte del terzo postula dunque un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e cioè un pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento, che va provato dall'istante e riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cass. II^ nr. 1690/91). Rilevato che in relazione al negozio simulato concluso dal fallito (e tanto più per quelli conclusi da altri soggetti, nella specie i soci) e che si intende inficiare, la curatela fallimentare assume la posizione di terzietà, ai sensi dell'art. 1417 c.c. essa può fornire prova dell'avvenuta simulazione con ogni mezzo, e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni. Nella specie, ritenuto che il giudizio in ordine alla simulatorietà dell'atto deve rispondere unicamente a criteri di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit", può concludersi che gravità, precisione e concordanza degli elementi emersi nel corso del giudizio e il contestuale difetto di prova del convenuto in ordine alle circostanze essenziali della vicenda, devono far ritenere raggiunta la prova in ordine alla simulazione assoluta di entrambi gli atti impugnati impugnati, i quali vanno pertanto dichiarati inefficaci.
5.5.1 In tale prospettiva, quali indici evidenti della natura simulata dell'intero congegno negoziale, devono essere valorizzati i seguenti, inequivoci elementi: in data 8.1.2016 i coniugi, all'epoca dei fatti uniti in matrimonio, attuano la cessione del 50% delle quote della società da a;
Parte_1 Controparte_2 CP_1 viene convenuto a titolo di corrispettivo il versamento del prezzo di €. 36.607,50, da pagare entro un anno dalla stipula dell'atto; non risulta che tale corrispettivo sia mai stato pagato;
risulta anzi “confessato” stragiudizialmente alla curatela da parte della non solo il CP_2 mancato trasferimento del denaro, ma anche la piena consapevolezza in capo alla cedente dello pagina 10 di 18 11
stato di decozione della società (verbale di interrogatorio della Sig.ra redatto dalla CP_2 Curatrice in data 17.01.2019 (cfr. DOC. 5 fascicolo di primo grado); a distanza di pochi mesi, con atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il Persona_1 10.05.2016 (cfr. Rep. 92538; Racc. 25454 – DOC. 6 fascicolo di primo grado) intercorso tra
, in proprio e quale Amministratore Unico di e CP_1 Parte_1 Controparte_2 in proprio e quale Amministratore Unico della Società SASA NI S.r.l.s., i coniugi, in esecuzione dell'omologa della loro separazione avvenuta il 07.05.2016 (cfr. DOC. 7 fascicolo di primo grado), hanno effettuato le seguenti cessioni:
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A) omissis B) in persona dell'Amministratore Unico ha trasferito a Parte_1 CP_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico “… l'azienda avente ad CP_3 Controparte_2 oggetto l'attività di macelleria e rosticceria dalla cedente gestita in L'Aquila (AQ), Via Panella … La cessione comprende la licenza relativa all'esercizio dell'azienda ceduta e le attrezzature meglio indicate nell'elenco che previa verifica dei comparenti e loro sottoscrizione con me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “C”. S'intendono invece esclusi i debiti ed i crediti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore del cedente, obbligandosi il medesimo a rifondere all'acquirente quanto lo stesso fosse tenuto a pagare nei confronti dei creditori dell'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c.. Ai fini fiscali dichiarano le parti di attribuire alla presente cessione il valore di Euro 24.300,00 (ventiquattromilatrecento/00). …”; la pretesa cessione tra società pertanto veniva utilizzata per estinguere un debito personale dell'amministratore, quello per il mantenimento derivante dalla asserita separazione,
“forfettizzato” in un valore, corrisposto “una tantum”, pari a circa euro 24.000,00; nello stesso accordo di separazione, successivo al ricorso depositato in data 27.2.2016, i coniugi davano atto di essere ancora “contitolari” della azienda poi fallita, così confermando loro stessi la fittizietà dell'operazione di fuoriuscita della moglie, formalmente attuata nel gennaio;
in altro punto dell'accordo si prevedeva comunque la corresponsione da parte del padre di un contributo per il mantenimento dei minori pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, elemento che rende ancor più incomprensibile allora quella cessione di azienda;
ancora dalla lettura dell'accordo di separazione si evince che la costituzione della nuova società da parte della moglie, fosse stata attuata in pari data rispetto a quella cessione dell'8.1.2016; La valutazione di tali univoche emergenze, in combinato disposto tra loro, induce a ritenere fondata quella domanda di accertamento della inefficacia di entrambi gli atti impugnati con la conseguente “retroazione in capo al (simulato) cedente” dei beni oggetto di apparente cessione.
6.6 Invoca la parte attrice la corresponsione a titolo di frutti indebitamente percepiti dei proventi asseritamente percepiti dai contratti di affitto aventi ad oggetto i due rami in questione, stipulati dalla stessa con diverse ditte/società nel periodo susseguente alla cessione di Controparte_3 cui si chiede la revoca. Il primo contratto di affitto di ramo d'azienda da considerare è quello stipulato da CP_3 con la ditta RA UL in data 05.10.2016, avente ad oggetto il ramo d'azienda
[...] RR per la durata di DUE anni (con scadenza al 4 ottobre 2018) al canone annuo di
€. 26.400,00 OLTRE IVA (cfr. DOC. 8). Segue un secondo contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato da con la Controparte_3 ditta D'AN PI in data 05.05.2017, avente ad oggetto il ramo d'azienda MACELLERIA per la durata di TRE anni e prorogabile tacitamente di tre anni in tre anni, al canone annuo di €. 28.200,00 OLTRE IVA PER I PRIMI DUE ANNI e di €. 34.200,00 A PARTIRE DAL TERZO ANNO (cfr. DOC. 9). V'è poi un terzo contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato conseguentemente alla scadenza del primo, da con in data 02.03.2018, avente ad Controparte_3 Controparte_9 oggetto il ramo d'azienda RR per la durata di 1 anno (con scadenza al 1 marzo 2019) al canone annuo di €. 21.000,00 OLTRE IVA, di cui €. 13.800,00 oltre IVA da corrispondere direttamente ai proprietari delle mura (tali Sigg.ri e ) ed €. Pt_6 Parte_7 7.200,00 oltre IVA a (cfr. DOC. 10). Controparte_3
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A fronte di tale specifica domanda restitutoria, adeguatamente comprovata mediante allegazione fattuale e probatoria dei relativi contratti, la parte convenuta costituita (vale a dire peraltro il soggetto apparentemente estraneo alla , a tanto evidentemente onerata giusta il CP_3 disposto di cui all'art. 2697 secondo comma cc, costituendosi allegava quanto segue: Il primo cessionario (tale RA) non ha pagato i canoni;
il locale è stato riconsegnato e la vecchia attrezzatura ivi giacente è stata dismessa. Il contratto con si è interrotto prima del termine. Parte_8 Infine, quello con non è quasi neppure partito ed ha subito la stessa sorte di quello CP_6 con RA. Non risulta che la difesa della parte convenuta avesse depositato la prima memoria ex art. 183 cpc, al fine di integrare quella generica allegazione fattuale contenuta in comparsa. Come visto infatti in relazione al primo contratto di affitto, non si indicava alcuna data di riconsegna dei locali, mentre la negazione sulla ricezione di alcun canone sarebbe stata smentita poi dal contenuto del capitolo di cui infra;
in relazione al secondo contratto di affitto non veniva specificata alcuna data di pretesa interruzione del rapporto;
analogamente per il terzo si riconosceva l'effettività del rapporto, ma non se ne indicava la cessazione. Solo nell'ambito delle richieste istruttorie, contenute nella seconda memoria ex art. 183 cpc, la parte convenuta, chiedeva di comprovare le seguenti circostanze: Pratica RA: PRODUZIONI DOCUMENTALI a)- Diffida del sottoscritto procuratore e risposta Avv. Iannella TESTIMONIANZE Si chiede prova testimoniale a mezzo di Avv. Marco Colantonio sulla seguente circostanza: a1)- “Vero che il contratto intercorso con è cessato alla data del 15.02.2018 e che in CP_3 canoni dovuti a a partire da quello di ottobre 2017 non sono stati pagati essendo CP_3 pendenti delle contestazioni sui macchinari che erano in uso”. Pratica D'AN: PRODUZIONI DOCUMENTALI b)- Fattura di vendita delle attrezzature a D'AN PI;
TESTIMONIANZE Si chiede prova testimoniale a mezzo di D'AN PI sulla seguente circostanza: b1)- “Vero che il contratto di affitto d'azienda tra PI D'AN e è cessato CP_3 alla data del 10.12.2018 a seguito di acquisto delle attrezzature da parte del sig. PI D'AN”. Pratica Galletto d'Oro: PRODUZIONI DOCUMENTALI c)- Scia inizio attività; cc)- Distinta riepilogativa SUAP;
TESTIMONIANZE Si chiede prova testimoniale a mezzo di sulla seguente circostanza: Testimone_1
“Vero che il contratto di affitto d'azienda tra AS NI SR e decorrente dal Controparte_6 10.03.2018, è cessato per mutuo consenso in data 31.12.2018 senza che sia stato pagato alcun canone di affitto in quanto ha affermato l'impossibilità di pagare alcun affitto per CP_6 mancanza di incassi”.
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A fronte allora di tale quadro, correttamente il Giudice di prime cure aveva, nell'ambito del provvedimento istruttorio ex art. 184 cpc, ritenuto che “considerato che la prova per testi articolata dal convenuto non può essere ammessa in considerazione del principio, vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), secondo il quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e quindi a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.”
5.6.1 Nel sistema processuale italiano, la tempestività e la specificità rappresentano le due direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non sarebbe possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Nel caso di specie vi sono state allegazioni fattuali ulteriori (rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione) introdotte attraverso il deposito della seconda memoria, perciò inammissibili, in quanto per le ragioni suesposte il thema decidendum doveva essere circoscritto nell'atto di citazione o al più tardi nell'ultimo atto precedente le preclusioni di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. In riferimento a quanto esposto in precedenza, è utile chiarire come la finalità della prima memoria (nel caso in esame non depositata) sia quella di precisare e sostanzialmente di continuare un discorso già iniziato negli atti introduttivi, svolgendo le considerazioni di merito sulle proprie ragioni, sempre sulla base delle allegazioni fattuali introdotte nell'atto di citazione. Dagli atti di causa si evince, invece, come vi sia stato un ampliamento delle allegazioni fattuali da ritenersi del tutto inammissibile, in quanto le stesse dovevano essere esposte nell'atto di citazione e solo poi in relazione a quelle avrebbero potuto essere formulate le relative istanze istruttorie di eventuale conferma a dimostrare quelle allegazioni fattuali indicate nell'atto di citazione 5.7 Correttamente pertanto quel Giudice non ha dato seguito a quella richiesta istruttoria, con cui in realtà quella difesa pretendeva di introdurre nel processo fatti non tempestivamente dedotti entro il termine preclusivo assertivo costituito dalla prima memoria ex art. 183 cpc. Non risulta in particolare che la parte convenuta, ancora in sede di costituzione e vertendosi oltretutto in materia di rapporto di affitto di azienda, abbia contestato il conteggio esposto sin dall'atto di citazione, con riferimento ai canoni maturati in forza di quei rapporti, comprovati dalla produzione dei titoli contrattuali. A fronte di tale chiara allegazione, era allora onere della parte convenuta non di limitarsi ad una generica, e peraltro infondata, eccezione di non certezza del credito, ma di offrire, sulla scorta della documentazione, come detto, all'evidenza in suo possesso, un vero e proprio
contro
- conteggio, idoneo a confutare nel merito quella pretesa. Parte convenuta era infatti pienamente in grado di conoscere, dai dati in proprio possesso, sia la durata dei contratti sia gli importi ivi convenuti a titolo di affitto e pertanto ben avrebbe potuto – e dovuto allora – contrastare quella richiesta allegando, e comprovando documentalmente, o una diversa durata del contratto (come visto) ovvero una erronea indicazione degli importi. A tanto, ancora in questa sede la convenuta/appellata non ha minimante provveduto. E' noto invece che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto pagina 14 di 18 15
allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste proprio per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè proprio nell'ipotesi di fatti noti alla parte (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO).
Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Quel principio di non contestazione poi, in materia di esposizione, come nella fattispecie al vaglio, di analitici conteggi si traduce nel più specifico principio che afferma come sia onere della parte destinataria di una richiesta analiticamente formulata, attraverso l'esposizione dei criteri che conducono poi alla formazione di un conteggio analitico, di contestare la correttezza del conteggio stesso, anche quando il preteso debitore contesti in radice l'esistenza del credito dedotto, in quanto la contestazione dell'esattezza dei conteggi ha una sua funzione autonoma (sia pure subordinata) rispetto alla contestazione della sussistenza del debito. Tale principio, sorto in ambito strettamente laburistico, ha poi trovato applicazione anche in altri settori dell'ordinamento, quali i rapporti bancari, di locazione, di appalti pure pubblici ovvero ancora i rapporti tributari, nonché in materia di rapporti derivanti da contratti d'opera (si veda da ultimo Corte di Appello di Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 n. 14 del 13-01-2025). Proprio con riferimento a tale ultima tipologia di rapporto, la stessa Suprema Corte ha ben chiarito che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla pagina 15 di 18 16
base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (Cass. civ., sez. II, ord., 1° dicembre 2021, n. 37788). Nella fattispecie allora al vaglio di questa Corte: parte convenuta/appellata non ha minimamente contestato i dati posti a sostegno del conteggio, pur evidentemente essendone in possesso;
non ha minimante contestato l'analitico e puntuale conteggio come dedotto per formulato sulla scorta di quegli stessi (non contestati) dati.
5.8 In accoglimento allora delle iniziali domande, per come ricostruite in questa sede (ma senza la possibilità di estendere d'ufficio la direzione soggettiva della domanda di ripetizione), occorre procedere a 1) dichiarare inefficaci nei confronti del come da specifica Controparte_4 richiesta, a) la cessione di quote della società da a Parte_1 Controparte_2 [...]
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila CP_1 Persona_1 l'08.01.2016 (Rep. n. 91838; Racc. n. 25007); b) la cessione dei rami di azienda della società a , quale Amministratore Unico di Parte_1 Controparte_2 CP_3
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il
[...] Persona_1 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454); 2) condannare i convenuti e alla restituzione in favore Controparte_3 Controparte_2 della Curatela fallimentare di di tutti i beni oggetto delle cessioni di cui Parte_1 all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. Persona_1 92538; Racc. n. 25454); 3) condannare i convenuti e a corrispondere alla Controparte_3 Controparte_2
i frutti maturati in conseguenza delle cessioni di Controparte_10 cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. Persona_1 n. 92538; Racc. n. 25454) per un importo pari ad €. 179.700,00 S.E.&O. OLTRE IVA, per le causali di cui alla parte motiva e sino alla cessione dei suddetti rapporti di affitto;
4) nell'ipotesi in cui non sia possibile restituire i beni aziendali delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Persona_1 Racc. n. 25454), condannare i convenuti con vincolo solidale, al pagamento in favore del del valore degli stessi che si quantifica nell'importo di Controparte_4 complessivi di €. 24.300,00;
5) condannare i destinatari dei precedenti capi a corrispondere sugli importi così determinati di interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla maturazione dei crediti e sino al soddisfo;
6) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass.nr. 37824/22), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, per il presente grado. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nell'atto, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella pagina 16 di 18 17
recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 593/2024 del 18.09.2024 Tribunale Ordinario di L'Aquila, nella causa civile iscritta al R.G. n. 1845/2020, in accoglimento delle originarie domande:
1 dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento di come da specifica Parte_1 richiesta, a) la cessione di quote della società da a Parte_1 Controparte_2
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in CP_1 Persona_1 L'Aquila l'08.01.2016 (Rep. n. 91838; Racc. n. 25007); b) la cessione dei rami di azienda della società a , quale Amministratore Unico di Parte_1 Controparte_2
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in Controparte_3 Persona_1 L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454);
2 condanna i convenuti e alla restituzione in favore Controparte_3 Controparte_2 della Curatela fallimentare di tutti i beni oggetto delle cessioni di cui Controparte_4 all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. Persona_1 n. 92538; Racc. n. 25454);
3 condanna i convenuti e in solido a corrispondere Controparte_3 Controparte_2 alla i frutti maturati in conseguenza delle Controparte_10 cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il Persona_1 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454) per un importo pari ad €. 179.700,00 S.E.&O. OLTRE IVA, per le causali di cui alla parte motiva e sino alla cessione dei suddetti rapporti di affitto;
4 nell'ipotesi in cui non sia possibile restituire i beni aziendali delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. Persona_1 n. 92538; Racc. n. 25454), condanna i convenuti con vincolo solidale, al pagamento in favore del del valore degli stessi che si quantifica Controparte_4 nell'importo di complessivi di €. 24.300,00;
5 condanna i destinatari dei precedenti capi alla corresponsione sugli importi così determinati di interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla maturazione dei crediti e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass. SSUU nr. 1712/95;
6 visto l'art. 133 TUSG condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato che liquida: per il primo grado negli esborsi prenotati pagina 17 di 18 18
a debito ed in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti;
per il secondo grado negli esborsi prenotati a debito ed in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti. Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 937/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 937/2024 R.G., vertente tra
(c.f. e P. IVA ), in persona del curatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lucia Laurenzi del Foro di L'Aquila (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in L'Aquila, Corso C.F._1
Vittorio Emanuele II n. 95, giusta procura in atti;
appellanti e
, ; CP_1 Controparte_2 appellati – non costituiti nonchè
Controparte_3 altra appellata – non costituita
CONCLUSIONI: per parte appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis previa ogni necessaria declaratoria anche sulla lesività per gli interessi della Curatela Fallimentare e del Pt_2
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creditorio degli atti di cessione posti in essere dagli odierni appellati: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 593/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Giudice Dott.ssa Maura
Manzi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1845/2020, depositata in cancelleria in data 18.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, A) revocare, anche ai sensi dell'art. 69 L.F., dichiarandole inefficaci nei confronti del i) la Controparte_4 cessione di quote della società da a , di cui all'atto Parte_1 Controparte_2 CP_1 stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila l'08.01.2016 (Rep. n. 91838; Racc. n. Persona_1
25007); ii) la cessione dei rami di azienda della società a , quale Parte_1 Controparte_2
Amministratore Unico di di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio Controparte_3 Per_1 in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454); B) per l'effetto, i) condannare i
[...] convenuti e alla restituzione in favore della Curatela Controparte_3 Controparte_2 fallimentare di di tutti i beni oggetto delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Parte_1
Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454); ii) Persona_1 condannare i convenuti e a corrispondere alla Controparte_3 Controparte_2 CP_5
Fallimentare i frutti maturati in conseguenza delle cessioni di cui all'atto stipulato Controparte_4 dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454) per Persona_1 un importo pari ad €. 179.700,00 S.E.&O. OLTRE IVA, per le causali di cui in narrativa, calcolati fino al mese di novembre 2020, OLTRE ovviamente le eventuali differenze incassate da CP_3
a far data dal mese di dicembre 2020 e fino alla restituzione dei rami di azienda oggetto di
[...] revocatoria, ovvero alla maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
C) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia possibile restituire i beni aziendali delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. Persona_1
92538; Racc. n. 25454), condannare i convenuti, ognuno in relazione ai propri titoli di responsabilità ed eventualmente con vincolo solidale, al pagamento in favore del
[...] del valore degli stessi che, in via cautelativa, si quantifica nell'importo di complessivi Controparte_4 di €. 24.300,00 (quale valore della cessione medesima) o nella minore o maggiore somma che dovesse risultare di giustizia. In via istruttoria, si insiste nuovamente per l'ammissione dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 e s.s. c.p.c. a: 1) delle scritture contabili e del Controparte_3 libro cespiti;
2) ditta RA UL delle scritture contabili relativamente all'arco temporale interessato dal contratto di affitto di ramo d'azienda con di cui al DOC. 8 Controparte_3
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fascicolo di I^ grado;
3) ditta D'AN PI delle scritture contabili relativamente all'arco temporale interessato dal contratto di affitto di ramo d'azienda con di cui al Controparte_3
DOC. 9 fascicolo di I^ grado;
4) delle scritture contabili relativamente all'arco Controparte_6 temporale interessato dal contratto di affitto di ramo d'azienda con di cui al Controparte_3
DOC. 10 fascicolo di I^ grado. Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 593/2024 pubblicata in data 18.09.2024, avente ad oggetto “Azione revocatoria fallimentare ex artt. 67 e 69 L.F.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 593/2024 pubblicata il 18.09.2024, il Tribunale di L'Aquila dichiarava inammissibili le domande proposte dalla nei confronti di Parte_3
e e volte ad ottenere la dichiarazione di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 inefficacia, ex 69 L.F. del contratto di cessione di quote della stipulato in data 8.01.2016 Pt_1
- per atto a rogito (Rep. n. 91838; Racc. 25007) del Notar tra Persona_1 CP_2
, in qualità di cedente, a , in qualità di cessionario, nonché del contratto di
[...] CP_1 cessione dei rami d'azienda, stipulato in data 10.05.2016 - per atto a rogito (Rep. n. 92538; Racc. 25454) del Notar tra la in qualità di cedente e in Persona_1 Pt_1 CP_3 qualità di cessionaria, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione di tutti i beni oggetto delle cessioni e dei frutti maturati o, in subordine, la condanna di questi ultimi al pagamento di una somma pari al valore dei beni. A sostegno della propria domanda, parte attrice rappresentava che:
- la società , era stata dichiarata fallita in data 20.11.2017, con sentenza del Controparte_7 Tribunale di L'Aquila;
- precedentemente al fallimento, la era di titolarità dei convenuti e Pt_1 CP_1
, all'epoca uniti in matrimonio, titolari ciascuno di quota del 50%; Controparte_2
- in data 08.01.2016, in vista della successiva separazione dal coniuge, aveva Controparte_2 ceduto le proprie quote all'allora marito così dismettendo interamente la sua CP_1 partecipazione nella . A fronte di tale cessione, la avrebbe dovuto Parte_1 CP_2 incassare la somma di euro 36.607,50, prezzo concordato tra le parti ma mai effettivamente corrisposto dal come affermato dalla stessa nelle dichiarazioni rese alla CP_1 CP_2 Curatrice;
- in data 10.05.2016, in esecuzione dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di L'Aquila il 7.5.2016, , in qualità di amministratore unico dell'allora CP_1 in bonis, aveva ceduto alla società di titolarità della ex coniuge, i Parte_1 Controparte_3 rami d'azienda della aventi ad oggetto l'attività di macelleria e rosticceria. Tale Parte_1 cessione ara avvenuta a titolo sostituivo del mantenimento, in modo da assicurare alla moglie, anch'essa imprenditrice una fonte di sostentamento per sé e per i figli;
- l'intera operazione economica era, tuttavia, simulata e assurgeva all'unico scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori della essendo certamente noto alla lo Parte_1 CP_2
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stato di decozione della come dalla stessa ammesso in sede di interrogatorio con la CP_7 Curatrice. Inoltre, tutti gli atti erano stati compiuti dal e dalla in costanza di CP_1 CP_2 matrimonio e nel pieno svolgimento di attività di impresa;
- dai rami d'azienda acquisiti dalla la aveva percepito frutti per euro Parte_1 CP_3 179.700,00, a titolo di canone d'affitto, riscosso in forza di tre contratti di affitto d'azienda stipulati con terzi affittuari. Si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti e concludendo per il CP_1 rigetto della domanda attorea. Non si costituivano i convenuti e nei cui confronti veniva Controparte_2 Controparte_3 dichiarata la contumacia. All'esito di un articolato iter processuale, la causa veniva infine trattenuta in decisione con ordinanza del 12.03.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 1.1Ai fini che qui rilevano, la motivazione esplicitata nella sentenza di rigetto qui impugnata era consistita: a) quanto all'atto di cessione di quote della da a del Pt_1 CP_8 CP_1 8.01.2016, nella non riconducibilità di tale atto nell'ambito di applicazione dell'azione revocatoria ex artt. 66 e 67 L.F, atteso che il positivo esperimento da parte del creditore presuppone sempre, tra l'altro, il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, pregiudizievole per le ragioni creditorie. Invero, a prescindere dall'avvenuto o meno pagamento del corrispettivo, quest'ultimo nulla aveva a che fare con il patrimonio della fallita, non configurando un atto dispositivo della idoneo dunque a incidere sulla garanzia patrimoniale dei creditori, bensì una cessione Pt_1 di quote tra due soggetti, e distinti dalla società in bonis, la Controparte_2 CP_1 quale è “colpita” dall'atto nella sola misura in cui dall'essere partecipata da due soci, ciascuno al cinquanta per cento, è divenuta una società a socio unico. Peraltro, alcuna utilità sarebbe derivata al dall'eventuale accoglimento della domanda poichè, anche dichiarandosi CP_4 inefficace la cessione, la partecipazione sociale tornerebbe nel patrimonio della cedente CP_2 e non già in quello della la quale risulterebbe invece completamente indifferente agli Pt_1 effetti del negozio;
b) quanto al contratto del 10.05.2016 avente ad oggetto la cessione dei rami d'azienda dalla a nella considerazione circa l'assoluta estraneità della fattispecie de qua Pt_1 CP_3 all'alveo dell'art. 69 l. fall, atteso che l'atto del quale l'attore chiedeva la revocatoria configurava, non “un atto tra coniugi”, uno dei quali fallito, bensì un atto di una società a responsabilità limitata, la proprietaria dei rami d'azienda, che era fallita ed aveva ceduto gli stessi ad Pt_1 un'altra società a responsabilità limitata, la D'altro canto, la circostanza che la società CP_3 in bonis fosse interamente di titolarità del mentre la fosse della di lui CP_1 CP_3 coniuge non valeva a mutare la natura dell'atto, essendo il negozio intervenuto, non tra CP_2 due coniugi, bensì tra due società, ciascuna dotata di propria autonomia giuridica e patrimoniale. In ogni caso, le circostanze temporali dell'operazione economica escludevano altresì l'applicazione dell'art. 67 L.F. dal momento che la cessione (avvenuta in data 10.05.2016) era stata posta in essere oltre un anno prima rispetto alla data della dichiarazione di fallimento della società (20.11.2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la del quale Parte_4 ha chiesto la integrale riforma, con accoglimento delle domande svolte in primo grado, censurando la decisione sulla scorta di due motivi di gravame.
2.1. In particolare, il primo motivo è volto a lamentare violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione conseguente al malgoverno delle risultanze istruttorie.
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Invero, seppur le domande svolte avrebbero richiesto un accertamento incidentale e preliminare relativo alla lesività degli atti posti in essere dalla società fallita e dal proprio amministratore per gli interessi della massa creditoria, il primo giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, limitandosi ad un laconico riferimento alla inidoneità degli atti compiuti a pregiudicare gli interessi della Curatela. Anche a prescindere da ciò, la motivazione posta dal primo giudice alla base del rigetto si sostanzierebbe in una mera esposizione di principi privi di contestualizzazione. Il Tribunale non prenderebbe infatti posizione sull'idoneità dell'atto dispositivo ad incidere negativamente sulle sorti della società poi fallita, né porrebbe argomentazioni idonee ad escludere la dedotta lesività, né – ancora – valuterebbe in alcun modo la sussistenza degli elementi tipici per l'accoglimento della domanda proposta.
2.2. Il secondo motivo è invece volto a lamentare violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.. In particolare, si censura la decisione nelle parti in cui veniva ritenuta, da un lato la irrilevanza per gli interessi della Curatela e del ceto creditorio dell'atto di cessione delle quote e, dall'altro, la impossibilità di considerare la cessione dei rami d'azienda, quale atto compiuto fra coniugi, oltre alla irrilevanza della medesima cessione per gli interessi della Curatela. Quanto al primo profilo, il primo giudice avrebbe errato, dapprima prospettando una ricostruzione storica non corrisponde alle risultanze di fatto e, successivamente, nel ritenere irrilevante un atto che, a ben vedere, costituiva il presupposto di quello successivo e che, come tale, avrebbe dovuto essere considerato nel suo complesso. L'atto di cessione delle quote sarebbe infatti finalizzato alla fuoriuscita della dalla CP_2 società oggi fallita, “ripulendone” la posizione al solo fine di porre le basi di un successivo atto (la cessione di rami d'azienda) che, per di più, si concretizzerebbe in una sorta di dazione liberale, attesa la sua completa gratuità; il tutto in adempimento di un'obbligazione personale del in favore della benché “mascherato” come atto fra compagini societarie. CP_1 CP_2 Pertanto, seppur l'atto di disposizione non leda in maniera diretta gli interessi della Curatela, costituirebbe comunque il presupposto per “blindare” il successivo negozio (questo sì lesivo degli interessi del fallimento e della massa creditoria). Quanto alla eventuale utilità sottesa all'annullamento dell'atto, viene sostenuto come “l'avere la nel novero dei soci della CP_2 compagine associativa fallita”, avrebbe aperto l'adito a possibili valutazioni circa l'eventuale responsabilità dei soci nell'amministrazione del patrimonio societario, consentendo di intraprendere le relative azioni Quanto alla lesività sottesa al disegno sopra decritto, si argomenta come l'atto – anche se non direttamente – sarebbe mediatamente idoneo a negare una tutela alla massa creditoria, impedendo ogni azione contro un soggetto che, in quanto ex socio, beneficerebbe delle guarentigie date dall'estraneità rispetto la compagine fallita, consentendogli di godere le uniche utilità che la società fallita produceva. Per quanto invece concerne il secondo profilo, relativo alla cessione dei rami di azienda, l'errore di valutazione da parte del primo giudice si sostanzierebbe, sia nell'aver escluso in maniera aprioristica l'applicazione del disposto dell'art. 69 l.f., sia nel non aver colto la indubbia elusività di un atto gratuito idoneo, come tale, a determinare un irreversibile depauperamento del patrimonio aziendale, per di più in adempimento di un'obbligazione personale assolta attraverso l'utilizzo di beni societari (circostanza quest'ultima non contestata ed ammessa dallo stesso oltre che evincibile dall'esame dell'accordo di separazione consensuale sottoscritto dai CP_1 coniugi). Parimenti evidente risulterebbe la piena conoscenza dello stato di decozione in cui versava la da parte della beneficiaria dell'atto (cfr. dichiarazioni della stessa Pt_1 CP_2 che, convocata dal Curatore Fallimentare, affermava di non aver preteso il pagamento delle pagina 5 di 18 6
quote cedute al essendo a conoscenza dello stato di in cui versava la società e CP_1 l'amministratore). Viene infine lamentata la mancata considerazione circa il carattere chiaramente elusivo dell'atto, il quale avrebbe indubbiamente depauperato le “casse societarie” attraverso la cessione a titolo gratuito di rami di azienda e relative attrezzature e, di fatto, svuotando la società dei propri cespiti.
3. Nessuna delle parti appellate provvedeva a costituirsi nel presente grado di giudizio, benché regolarmente citate, dovendo pertanto dichiararsene la contumacia.
4. Con ordinanza del 26.02.2025, questa Corte fissava udienza al 22.10.2025 per la rimessione in decisione della causa, sostituita mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
5.L'appello è fondato.
5.1Nell'atto di citazione, il Fallimento istante in più occasioni faceva riferimento ad un invocato riconoscimento della natura “simulata” dell'intera operazione posta in essere dai coniugi, anche mediante utilizzo dello schermo costituito dalla società poi risultata cessionaria del ramo di azienda, invocando l'adozione di un provvedimento di “inefficacia” (genus) dell'operazione, ivi contrapposta alla pur poi solo formalmente in conclusioni invocata revocabilità (species, formalmente richiamata sub articolo 69 legge fall) dei singoli atti. Nell'atto introduttivo in particolare quella difesa esponeva i seguenti fatti:
“-con atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila l'08.01.2016 (Racc. n. Persona_1 25007; Rep. n. 91838) Sig.ra ha ceduto e venduto al Sig. la sua intera quota di CP_2 CP_1 partecipazione di pari al 50%1, al prezzo di €. 36.607,50, da pagare entro un anno Parte_1 dalla stipula dell'atto. Tale corrispettivo, però, non è mai stato versato da alla moglie;
CP_1
-con successivo atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 Persona_1 (cfr. Rep. 92538; Racc. 25454 – DOC. 6) tra , in proprio e quale Amministratore CP_1 Unico di e in proprio e quale Amministratore Unico della Società Parte_1 Controparte_2
i coniugi, in esecuzione dell'omologa della loro separazione avvenuta il Controparte_3 07.05.2016 (cfr. DOC. 7), hanno effettuato le seguenti cessioni: A) omissis B) in persona dell'Amministratore Unico ha trasferito a Parte_1 CP_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico “… l'azienda avente ad CP_3 Controparte_2 oggetto l'attività di macelleria e rosticceria dalla cedente gestita in L'Aquila (AQ), Via Panella … La cessione comprende la licenza relativa all'esercizio dell'azienda ceduta e le attrezzature meglio indicate nell'elenco che previa verifica dei comparenti e loro sottoscrizione con me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “C”. S'intendono invece esclusi i debiti ed i crediti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore del cedente, obbligandosi il medesimo a rifondere all'acquirente quanto lo stesso fosse tenuto a pagare nei confronti dei creditori dell'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c.. Ai fini fiscali dichiarano le parti di attribuire alla presente cessione il valore di Euro 24.300,00 (ventiquattromilatrecento/00). …”. Anche in relazione a tale cessione difetta la prova di qualsiasi pagamento da parte della cessionaria ed in favore della cedente.” In relazione a tale seconda operazione in particolare la difesa del Fallimento faceva subito rilevare l'evidente anomalia costituita dal fatto che “nonostante tale cessione sia avvenuta in adempimento di un accordo di separazione, quale adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli (per così dire forfettizzato e corrisposto in un'unica soluzione), DI FATTO LA CESSIONE DE QUA SI È PERFEZIONATA DA UNA SOCIETÀ ( AD UN'ALTRA ( .” Parte_1 Controparte_3
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Più in là con riferimento a tale atto, quella difesa ulteriormente esponeva le seguenti considerazioni “anche a tacere della generale illegittimità, ergo inefficacia dell'atto per aver il adempiuto ad una obbligazione personale con la cessione di beni societari, vuoi che CP_1 l'atto sia considerabile come “pagamento anticipato di future obbligazioni”, vuoi che si possa ritenere atto a titolo gratuito, le conseguenze non mutano: il negozio sarà assoggettabile al regime della revocatoria ovvero sarà investito dalla più generale inefficacia propria degli atti compiuti a titolo gratuito.” Di seguito quella difesa esplicitamente invocava il riconoscimento della natura “simulata” dell'intera operazione posta in essere dai coniugi, anche mediante avvalimento del soggetto societario risultante cessionario. Si legge infatti alla pg 7 dell'atto di citazione “Quanto precede pone in evidenza la natura simulata dell'intera operazione posta in essere dai coniugi che assurge a Parte_5 disegno unitario: la cessione delle quote da parte della moglie a favore del marito (che, per altro non ha corrisposto il prezzo della cessione entro un anno dalla stipula dell'atto, così come contrattualmente era stabilito), la conoscenza da parte della moglie dello stato di decozione di (come si evince dall'interrogatorio reso il 17.01.20192), l'accordo di separazione e Parte_1 la cessione degli unici rami di azienda attivi, quale controvalore del mantenimento del coniuge e dei figli, sono tutti tasselli di uno stesso puzzle, costruito e curato nei minimi particolari dai coniugi in frode ai creditori della società fallita.”. E più oltre “Insomma, per entrambi i negozi intercorsi fra i coniugi e CP_1 CP_2 pacificamente compiuti all'interno del c.d. periodo sospetto (e nella piena consapevolezza dello status decotionis) ed entrambi atti a titolo gratuito, la conseguenza non potrà che essere quelle della inefficacia del negozio, ovvero della revocabilità dello stesso, a ciò non ostando neanche il vincolo dell'adempimento di obbligazione alimentare. Il collegamento fra i detti negozi (avvenuti a brevissimo tempo l'uno dall'altro) è evidente, al pari dell'evidenza degli intenti perseguiti dai coniugi: quello di sottrarre all'imminente fallimento gli unici rami d'azienda ancora in attivo. Sicché, con il primo atto si determina la fuoriuscita del socio da una compagine CP_2 societaria oramai in palese ed irreversibile stato di decozione;
con il secondo, si sottrae alla garanzia creditoria gli unici rami d'azienda ancora in attivo, con conseguente svuotamento della società poi fallita anche dei beni e delle attrezzature che transitano nella S.r.l.s. intestata alla Sig.ra CP_2 Non v'è, a tal punto, chi non veda la palese strumentalità di tale operazione e l'evidente danno che dalla stessa deriva al ceto creditorio, evenienza che legittima (rectius, rende necessaria) l'azione oggi promossa.”. Prima delle formali conclusioni, la curatela istante poi così compendiava la propria domanda sostanziale “gli atti palesemente compiuti a titolo gratuito non potranno che essere dichiarati inefficaci, con la conseguenza della inopponibilità degli stessi al fallimento e con la retroazione in capo al (simulato) cedente degli stessi”.
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5.2 L'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui “in alcun modo potrebbe dichiararsi la revocatoria dell'atto di cessione di quote della da a Pt_1 CP_8 CP_1 Tale negozio, infatti, a prescindere dall'avvenuto o meno pagamento del corrispettivo su cui parte attrice tanto argomenta, nulla ha a che fare con il patrimonio della fallita, non configurando un atto dispositivo della idoneo dunque a incidere sulla garanzia Pt_1 patrimoniale dei creditori, bensì una cessione di quote tra due soggetti, e Controparte_2
distinti dalla società in bonis, la quale è “colpita” dall'atto nella sola misura in CP_1 cui dall'essere partecipata da due soci, ciascuno al cinquanta per cento, è divenuta una società a socio unico”, non può essere minimamente condivisa, in quanto prescinde completamente da quella pur, come visto, invocata lettura complessiva della operazione. Ignora, la lettura compiuta dal Giudice di prime cure, che quella cessione era evidentemente propedeutica alla fuoriuscita della socia, in vista dell'evidentemente già programmata cessione in favore di società unipersonale amministrata dalla stessa dell'azienda, poi in effetti consumatasi a distanza di qualche mese da quella cessione tra soci. Altrettanto non condivisibile è l'affermazione resa dal Giudice di prime cure e secondo cui anche la domanda di revocatoria relativa al contratto del 10.05.2016 sarebbe inammissibile, in quanto il negozio in discorso non configura “un atto tra coniugi”, uno dei quali sia fallito, bensì un atto di una società a responsabilità limitata, la proprietaria dei rami d'azienda, che è fallita ed Pt_1 ha ceduto gli stessi ad un'altra società a responsabilità limitata, la CP_3 Anche questa lettura omette ogni considerazione sul portato complessivo della operazione e sul ruolo sostanziale ricoperto dai soci-coniugi. La valutazione atomistica, semplicistica ed estremamente formalistica adottata dal Giudice nella sentenza qui gravata, non può essere minimamente condivisa, in prima battuta perché la complessità degli eventi dedotti in citazione, avrebbe dovuto imporre in capo a quel decisore, a prescindere dal formale richiamo contenuto nelle conclusioni riportate nell'atto introduttivo, uno doveroso sforzo interpretativo nella individuazione della effettiva domanda sottoposta alla sua cognizione. Non pare allora avere fatto quel Giudice corretta applicazione dei principi in materia di qualificazione della domanda principale, che di seguito occorre allora ricordare. Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. Spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte attrice, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. Infatti, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa . Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, pagina 8 di 18 9
trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi" . Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c, appare allora non vincolante per il giudice la indicazione nominalistica dell'intrapresa azione ed il suo referente normativo, dovendo ricordare come anche il principio iura novit curia imponga al giudicante una prioritaria qualificazione dell'azione in ragione dei fatti dedotti ed una conseguente applicazione degli strumenti legislativi che ritiene più opportuni per il caso di specie, pur sempre rimanendo nel circoscritto ambito operativo delineato dalle condizioni dell'azione.
5.3 Al di là allora del mero richiamo letterale contenuto nelle conclusioni dell'atto di citazione originario ad una “revoca, ai sensi dell'art. 69 L.F. dichiarandole inefficaci nei confronti del
, appariva già evidente, dalla lettura complessiva dell'atto Controparte_4 introduttivo, contenente espliciti richiami anche alla categoria generale della inefficacia degli atti, considerati non singolarmente ma come espressione di un unico disegno, come la parte istante invocasse anche il riconoscimento della natura simulata dell'intera operazione, comprensiva dei due atti impugnati ed eseguita anche mediante interposizione fittizia di altro soggetto, la società cessionaria (qui pure convenuta), amministrata dalla coniuge già socia, cedente le proprie quote;
operazione al termine della quale veniva sottratto dal patrimonio della società, che poi di lì a breve sarebbe fallita, l'unico ramo di azienda ancora fruttuoso, transitato fittiziamente - allora è da ritenersi - in capo ad altra società unipersonale amministrata dalla coniuge non ancora separata dell'amministratore e unico socio della fallita, già socia della fallita e cedente la propria quota al proprio coniuge qualche mese prima della cessione predisposta tra le due società e quando la fallenda era in piena decozione. E' lo stesso Giudice del primo grado, nel ricostruire in sentenza la portata delle rispettive posizioni a mostrare di avere inteso che “l'intera operazione economica era, tuttavia, simulata e assurgeva all'unico scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori della Parte_1 essendo certamente noto alla lo stato di decozione della come dalla stessa CP_2 CP_7 ammesso in sede di interrogatorio con la Curatrice. Inoltre, tutti gli atti erano stati compiuti dal e dalla in costanza di CP_1 CP_2 matrimonio e nel pieno svolgimento di attività di impresa” 5.4 L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere d'altra parte posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (Cassazione civile, sez. III, 22/08/2007, n. 17867, Cassazione civile 15 febbraio 2011 n. 3676 sez. III Cassazione civile 10 ottobre 2008 n. 25016 sez. III).
5.4.1 Nella fattispecie, nell'ambito di quella doverosa attività di ricostruzione della domanda che il Giudice deve compiere, è evidente come la parte istante abbia avuto intenzione, al di là di quel richiamo meramente formale contenuto nelle conclusioni all'art. 69 L.F (ma in presenza di quegli espliciti rimandi alla natura “simulata” della complessiva operazione e della invocazione esplicita dell'inefficacia degli atti impugnati come contrapposta – “ovvero” - alla pagina 9 di 18 10
loro revocabilità), di rimettere al giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, perseguendo quella parte in sostanze l'adozione di un provvedimento di “inefficacia” delle cessioni e almeno nei suoi confronti. D'altra parte, la stessa direzione soggettiva impressa dalla curatela istante alla propria domanda, doveva indurre quel Giudice, non a ritenere inammissibile l'impugnazione del secondo atto, in quanto evidentemente appunto non “proprio” dei coniugi ma intercorso tra due società e dunque formalmente estraneo alla sfera di operatività dell'art. 69 cit., ma appunto a cogliere l'essenza della iniziativa stessa, che invocava il riconoscimento della natura simulata o comunque fraudolenta dell'intera operazione, compiuta ed ideata sì tra i coniugi, ma interponendo anche la società poi risultata cessionaria dell'azienda; il tutto evidentemente in danno del ceto creditorio della società in manifesta decozione già al momento della adozione del meccanismo.
5.5 Tanto premesso, va successivamente evidenziato come la domanda non esplicitata, ma da rinvenirsi nel contenuto dell'atto, di accertamento della simulazione, dell'intera operazione e non dei singoli atti semplicisticamente valutati come tali dal Giudice di primo grado, fosse manifestamente fondata. Perché l'accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l'effettiva realtà negoziale, da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio, nel senso che essa venga meno o diminuisca nella sua consistenza e divenga difficilmente attuabile in concreto in conseguenza del permanere dell'accordo simulatorio o del discoprimento della simulazione con la conseguente manifestazione esteriore della effettiva realtà giuridica esistente tra le parti dell'accordo simulatorio (Cass. III^ nr. 338/01). L'azione da parte del terzo postula dunque un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e cioè un pregiudizio del creditore stesso, ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile o comunque oneroso il soddisfacimento, che va provato dall'istante e riscontrato con riferimento al momento della decisione (Cass. II^ nr. 1690/91). Rilevato che in relazione al negozio simulato concluso dal fallito (e tanto più per quelli conclusi da altri soggetti, nella specie i soci) e che si intende inficiare, la curatela fallimentare assume la posizione di terzietà, ai sensi dell'art. 1417 c.c. essa può fornire prova dell'avvenuta simulazione con ogni mezzo, e dunque anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni. Nella specie, ritenuto che il giudizio in ordine alla simulatorietà dell'atto deve rispondere unicamente a criteri di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit", può concludersi che gravità, precisione e concordanza degli elementi emersi nel corso del giudizio e il contestuale difetto di prova del convenuto in ordine alle circostanze essenziali della vicenda, devono far ritenere raggiunta la prova in ordine alla simulazione assoluta di entrambi gli atti impugnati impugnati, i quali vanno pertanto dichiarati inefficaci.
5.5.1 In tale prospettiva, quali indici evidenti della natura simulata dell'intero congegno negoziale, devono essere valorizzati i seguenti, inequivoci elementi: in data 8.1.2016 i coniugi, all'epoca dei fatti uniti in matrimonio, attuano la cessione del 50% delle quote della società da a;
Parte_1 Controparte_2 CP_1 viene convenuto a titolo di corrispettivo il versamento del prezzo di €. 36.607,50, da pagare entro un anno dalla stipula dell'atto; non risulta che tale corrispettivo sia mai stato pagato;
risulta anzi “confessato” stragiudizialmente alla curatela da parte della non solo il CP_2 mancato trasferimento del denaro, ma anche la piena consapevolezza in capo alla cedente dello pagina 10 di 18 11
stato di decozione della società (verbale di interrogatorio della Sig.ra redatto dalla CP_2 Curatrice in data 17.01.2019 (cfr. DOC. 5 fascicolo di primo grado); a distanza di pochi mesi, con atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il Persona_1 10.05.2016 (cfr. Rep. 92538; Racc. 25454 – DOC. 6 fascicolo di primo grado) intercorso tra
, in proprio e quale Amministratore Unico di e CP_1 Parte_1 Controparte_2 in proprio e quale Amministratore Unico della Società SASA NI S.r.l.s., i coniugi, in esecuzione dell'omologa della loro separazione avvenuta il 07.05.2016 (cfr. DOC. 7 fascicolo di primo grado), hanno effettuato le seguenti cessioni:
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A) omissis B) in persona dell'Amministratore Unico ha trasferito a Parte_1 CP_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico “… l'azienda avente ad CP_3 Controparte_2 oggetto l'attività di macelleria e rosticceria dalla cedente gestita in L'Aquila (AQ), Via Panella … La cessione comprende la licenza relativa all'esercizio dell'azienda ceduta e le attrezzature meglio indicate nell'elenco che previa verifica dei comparenti e loro sottoscrizione con me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “C”. S'intendono invece esclusi i debiti ed i crediti aziendali, i quali resteranno rispettivamente a carico ed a favore del cedente, obbligandosi il medesimo a rifondere all'acquirente quanto lo stesso fosse tenuto a pagare nei confronti dei creditori dell'azienda per effetto dell'art. 2560 c.c.. Ai fini fiscali dichiarano le parti di attribuire alla presente cessione il valore di Euro 24.300,00 (ventiquattromilatrecento/00). …”; la pretesa cessione tra società pertanto veniva utilizzata per estinguere un debito personale dell'amministratore, quello per il mantenimento derivante dalla asserita separazione,
“forfettizzato” in un valore, corrisposto “una tantum”, pari a circa euro 24.000,00; nello stesso accordo di separazione, successivo al ricorso depositato in data 27.2.2016, i coniugi davano atto di essere ancora “contitolari” della azienda poi fallita, così confermando loro stessi la fittizietà dell'operazione di fuoriuscita della moglie, formalmente attuata nel gennaio;
in altro punto dell'accordo si prevedeva comunque la corresponsione da parte del padre di un contributo per il mantenimento dei minori pari ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio, elemento che rende ancor più incomprensibile allora quella cessione di azienda;
ancora dalla lettura dell'accordo di separazione si evince che la costituzione della nuova società da parte della moglie, fosse stata attuata in pari data rispetto a quella cessione dell'8.1.2016; La valutazione di tali univoche emergenze, in combinato disposto tra loro, induce a ritenere fondata quella domanda di accertamento della inefficacia di entrambi gli atti impugnati con la conseguente “retroazione in capo al (simulato) cedente” dei beni oggetto di apparente cessione.
6.6 Invoca la parte attrice la corresponsione a titolo di frutti indebitamente percepiti dei proventi asseritamente percepiti dai contratti di affitto aventi ad oggetto i due rami in questione, stipulati dalla stessa con diverse ditte/società nel periodo susseguente alla cessione di Controparte_3 cui si chiede la revoca. Il primo contratto di affitto di ramo d'azienda da considerare è quello stipulato da CP_3 con la ditta RA UL in data 05.10.2016, avente ad oggetto il ramo d'azienda
[...] RR per la durata di DUE anni (con scadenza al 4 ottobre 2018) al canone annuo di
€. 26.400,00 OLTRE IVA (cfr. DOC. 8). Segue un secondo contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato da con la Controparte_3 ditta D'AN PI in data 05.05.2017, avente ad oggetto il ramo d'azienda MACELLERIA per la durata di TRE anni e prorogabile tacitamente di tre anni in tre anni, al canone annuo di €. 28.200,00 OLTRE IVA PER I PRIMI DUE ANNI e di €. 34.200,00 A PARTIRE DAL TERZO ANNO (cfr. DOC. 9). V'è poi un terzo contratto di affitto di ramo d'azienda, stipulato conseguentemente alla scadenza del primo, da con in data 02.03.2018, avente ad Controparte_3 Controparte_9 oggetto il ramo d'azienda RR per la durata di 1 anno (con scadenza al 1 marzo 2019) al canone annuo di €. 21.000,00 OLTRE IVA, di cui €. 13.800,00 oltre IVA da corrispondere direttamente ai proprietari delle mura (tali Sigg.ri e ) ed €. Pt_6 Parte_7 7.200,00 oltre IVA a (cfr. DOC. 10). Controparte_3
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A fronte di tale specifica domanda restitutoria, adeguatamente comprovata mediante allegazione fattuale e probatoria dei relativi contratti, la parte convenuta costituita (vale a dire peraltro il soggetto apparentemente estraneo alla , a tanto evidentemente onerata giusta il CP_3 disposto di cui all'art. 2697 secondo comma cc, costituendosi allegava quanto segue: Il primo cessionario (tale RA) non ha pagato i canoni;
il locale è stato riconsegnato e la vecchia attrezzatura ivi giacente è stata dismessa. Il contratto con si è interrotto prima del termine. Parte_8 Infine, quello con non è quasi neppure partito ed ha subito la stessa sorte di quello CP_6 con RA. Non risulta che la difesa della parte convenuta avesse depositato la prima memoria ex art. 183 cpc, al fine di integrare quella generica allegazione fattuale contenuta in comparsa. Come visto infatti in relazione al primo contratto di affitto, non si indicava alcuna data di riconsegna dei locali, mentre la negazione sulla ricezione di alcun canone sarebbe stata smentita poi dal contenuto del capitolo di cui infra;
in relazione al secondo contratto di affitto non veniva specificata alcuna data di pretesa interruzione del rapporto;
analogamente per il terzo si riconosceva l'effettività del rapporto, ma non se ne indicava la cessazione. Solo nell'ambito delle richieste istruttorie, contenute nella seconda memoria ex art. 183 cpc, la parte convenuta, chiedeva di comprovare le seguenti circostanze: Pratica RA: PRODUZIONI DOCUMENTALI a)- Diffida del sottoscritto procuratore e risposta Avv. Iannella TESTIMONIANZE Si chiede prova testimoniale a mezzo di Avv. Marco Colantonio sulla seguente circostanza: a1)- “Vero che il contratto intercorso con è cessato alla data del 15.02.2018 e che in CP_3 canoni dovuti a a partire da quello di ottobre 2017 non sono stati pagati essendo CP_3 pendenti delle contestazioni sui macchinari che erano in uso”. Pratica D'AN: PRODUZIONI DOCUMENTALI b)- Fattura di vendita delle attrezzature a D'AN PI;
TESTIMONIANZE Si chiede prova testimoniale a mezzo di D'AN PI sulla seguente circostanza: b1)- “Vero che il contratto di affitto d'azienda tra PI D'AN e è cessato CP_3 alla data del 10.12.2018 a seguito di acquisto delle attrezzature da parte del sig. PI D'AN”. Pratica Galletto d'Oro: PRODUZIONI DOCUMENTALI c)- Scia inizio attività; cc)- Distinta riepilogativa SUAP;
TESTIMONIANZE Si chiede prova testimoniale a mezzo di sulla seguente circostanza: Testimone_1
“Vero che il contratto di affitto d'azienda tra AS NI SR e decorrente dal Controparte_6 10.03.2018, è cessato per mutuo consenso in data 31.12.2018 senza che sia stato pagato alcun canone di affitto in quanto ha affermato l'impossibilità di pagare alcun affitto per CP_6 mancanza di incassi”.
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A fronte allora di tale quadro, correttamente il Giudice di prime cure aveva, nell'ambito del provvedimento istruttorio ex art. 184 cpc, ritenuto che “considerato che la prova per testi articolata dal convenuto non può essere ammessa in considerazione del principio, vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), secondo il quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e quindi a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.”
5.6.1 Nel sistema processuale italiano, la tempestività e la specificità rappresentano le due direttrici di cui bisogna tener conto nel momento in cui, chiusa la fase assertiva, attraverso la fissazione del thema decidendum, ovvero la cristallizzazione dei fatti costitutivi delle domande ed eccezioni delle parti, che delimitano l'oggetto del giudizio, si passa alla successiva fase della fissazione del thema probandum, finalizzata a fornire il relativo supporto probatorio. Il nesso tra attività assertiva e probatoria conduce all'affermazione secondo cui non sarebbe possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. Per cui l'allegazione tempestiva del fatto (negli atti introduttivi) determina la rilevanza probatoria dello stesso e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza. Nel caso di specie vi sono state allegazioni fattuali ulteriori (rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione) introdotte attraverso il deposito della seconda memoria, perciò inammissibili, in quanto per le ragioni suesposte il thema decidendum doveva essere circoscritto nell'atto di citazione o al più tardi nell'ultimo atto precedente le preclusioni di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. In riferimento a quanto esposto in precedenza, è utile chiarire come la finalità della prima memoria (nel caso in esame non depositata) sia quella di precisare e sostanzialmente di continuare un discorso già iniziato negli atti introduttivi, svolgendo le considerazioni di merito sulle proprie ragioni, sempre sulla base delle allegazioni fattuali introdotte nell'atto di citazione. Dagli atti di causa si evince, invece, come vi sia stato un ampliamento delle allegazioni fattuali da ritenersi del tutto inammissibile, in quanto le stesse dovevano essere esposte nell'atto di citazione e solo poi in relazione a quelle avrebbero potuto essere formulate le relative istanze istruttorie di eventuale conferma a dimostrare quelle allegazioni fattuali indicate nell'atto di citazione 5.7 Correttamente pertanto quel Giudice non ha dato seguito a quella richiesta istruttoria, con cui in realtà quella difesa pretendeva di introdurre nel processo fatti non tempestivamente dedotti entro il termine preclusivo assertivo costituito dalla prima memoria ex art. 183 cpc. Non risulta in particolare che la parte convenuta, ancora in sede di costituzione e vertendosi oltretutto in materia di rapporto di affitto di azienda, abbia contestato il conteggio esposto sin dall'atto di citazione, con riferimento ai canoni maturati in forza di quei rapporti, comprovati dalla produzione dei titoli contrattuali. A fronte di tale chiara allegazione, era allora onere della parte convenuta non di limitarsi ad una generica, e peraltro infondata, eccezione di non certezza del credito, ma di offrire, sulla scorta della documentazione, come detto, all'evidenza in suo possesso, un vero e proprio
contro
- conteggio, idoneo a confutare nel merito quella pretesa. Parte convenuta era infatti pienamente in grado di conoscere, dai dati in proprio possesso, sia la durata dei contratti sia gli importi ivi convenuti a titolo di affitto e pertanto ben avrebbe potuto – e dovuto allora – contrastare quella richiesta allegando, e comprovando documentalmente, o una diversa durata del contratto (come visto) ovvero una erronea indicazione degli importi. A tanto, ancora in questa sede la convenuta/appellata non ha minimante provveduto. E' noto invece che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto, Cass. n. 8647 del 2016) un onere di allegazione (e/o prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto pagina 14 di 18 15
allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. n. 5191 del 2008; cfr. anche Cass. n. 1540 del 2007; Cass. n. 12636 del 2005; Cass. n. 3245 del 2003)”. Tale principio (che riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese: Cass. n. 17966 del 2016), sussiste proprio per i fatti noti alla parte, e non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016 e da ultimo ordinanza n. 19490/2018 la Seconda Sezione della Cassazione). L'onere di contestazione (la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova), si verifica cioè proprio nell'ipotesi di fatti noti alla parte (Cassazione civile sez. VI, 01/04/2022, n.10589). In dottrina, poi, si afferma – condivisibilmente - che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Viene richiamata, a tale proposito, la regola enunciata dal diritto processuale tedesco, secondo cui la dichiarazione di non sapere può assolvere l'onere di contestazione in relazione a fatti che non siano consistiti in un comportamento proprio delle parti né siano oggetto di percezione diretta del dichiarante (par. 138, IV ZPO).
Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere, in via alternativa:
• a) in un fatto proprio;
• b) in un fatto comune alle parti;
• c) in un fatto cadente sotto la propria percezione.
Quel principio di non contestazione poi, in materia di esposizione, come nella fattispecie al vaglio, di analitici conteggi si traduce nel più specifico principio che afferma come sia onere della parte destinataria di una richiesta analiticamente formulata, attraverso l'esposizione dei criteri che conducono poi alla formazione di un conteggio analitico, di contestare la correttezza del conteggio stesso, anche quando il preteso debitore contesti in radice l'esistenza del credito dedotto, in quanto la contestazione dell'esattezza dei conteggi ha una sua funzione autonoma (sia pure subordinata) rispetto alla contestazione della sussistenza del debito. Tale principio, sorto in ambito strettamente laburistico, ha poi trovato applicazione anche in altri settori dell'ordinamento, quali i rapporti bancari, di locazione, di appalti pure pubblici ovvero ancora i rapporti tributari, nonché in materia di rapporti derivanti da contratti d'opera (si veda da ultimo Corte di Appello di Campobasso, sentenza 13 gennaio 2025 n. 14 del 13-01-2025). Proprio con riferimento a tale ultima tipologia di rapporto, la stessa Suprema Corte ha ben chiarito che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., comma 1, (criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla pagina 15 di 18 16
base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (Cass. civ., sez. II, ord., 1° dicembre 2021, n. 37788). Nella fattispecie allora al vaglio di questa Corte: parte convenuta/appellata non ha minimamente contestato i dati posti a sostegno del conteggio, pur evidentemente essendone in possesso;
non ha minimante contestato l'analitico e puntuale conteggio come dedotto per formulato sulla scorta di quegli stessi (non contestati) dati.
5.8 In accoglimento allora delle iniziali domande, per come ricostruite in questa sede (ma senza la possibilità di estendere d'ufficio la direzione soggettiva della domanda di ripetizione), occorre procedere a 1) dichiarare inefficaci nei confronti del come da specifica Controparte_4 richiesta, a) la cessione di quote della società da a Parte_1 Controparte_2 [...]
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila CP_1 Persona_1 l'08.01.2016 (Rep. n. 91838; Racc. n. 25007); b) la cessione dei rami di azienda della società a , quale Amministratore Unico di Parte_1 Controparte_2 CP_3
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il
[...] Persona_1 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454); 2) condannare i convenuti e alla restituzione in favore Controparte_3 Controparte_2 della Curatela fallimentare di di tutti i beni oggetto delle cessioni di cui Parte_1 all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. Persona_1 92538; Racc. n. 25454); 3) condannare i convenuti e a corrispondere alla Controparte_3 Controparte_2
i frutti maturati in conseguenza delle cessioni di Controparte_10 cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. Persona_1 n. 92538; Racc. n. 25454) per un importo pari ad €. 179.700,00 S.E.&O. OLTRE IVA, per le causali di cui alla parte motiva e sino alla cessione dei suddetti rapporti di affitto;
4) nell'ipotesi in cui non sia possibile restituire i beni aziendali delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Persona_1 Racc. n. 25454), condannare i convenuti con vincolo solidale, al pagamento in favore del del valore degli stessi che si quantifica nell'importo di Controparte_4 complessivi di €. 24.300,00;
5) condannare i destinatari dei precedenti capi a corrispondere sugli importi così determinati di interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla maturazione dei crediti e sino al soddisfo;
6) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass.nr. 37824/22), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi, per il presente grado. Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, nell'atto, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella pagina 16 di 18 17
recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – oserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza n. 593/2024 del 18.09.2024 Tribunale Ordinario di L'Aquila, nella causa civile iscritta al R.G. n. 1845/2020, in accoglimento delle originarie domande:
1 dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento di come da specifica Parte_1 richiesta, a) la cessione di quote della società da a Parte_1 Controparte_2
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in CP_1 Persona_1 L'Aquila l'08.01.2016 (Rep. n. 91838; Racc. n. 25007); b) la cessione dei rami di azienda della società a , quale Amministratore Unico di Parte_1 Controparte_2
di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in Controparte_3 Persona_1 L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454);
2 condanna i convenuti e alla restituzione in favore Controparte_3 Controparte_2 della Curatela fallimentare di tutti i beni oggetto delle cessioni di cui Controparte_4 all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. Persona_1 n. 92538; Racc. n. 25454);
3 condanna i convenuti e in solido a corrispondere Controparte_3 Controparte_2 alla i frutti maturati in conseguenza delle Controparte_10 cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il Persona_1 10.05.2016 (Rep. n. 92538; Racc. n. 25454) per un importo pari ad €. 179.700,00 S.E.&O. OLTRE IVA, per le causali di cui alla parte motiva e sino alla cessione dei suddetti rapporti di affitto;
4 nell'ipotesi in cui non sia possibile restituire i beni aziendali delle cessioni di cui all'atto stipulato dinanzi al Notaio in L'Aquila il 10.05.2016 (Rep. Persona_1 n. 92538; Racc. n. 25454), condanna i convenuti con vincolo solidale, al pagamento in favore del del valore degli stessi che si quantifica Controparte_4 nell'importo di complessivi di €. 24.300,00;
5 condanna i destinatari dei precedenti capi alla corresponsione sugli importi così determinati di interessi e rivalutazione, senza esclusione del cumulo, vertendosi in ipotesi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dalla maturazione dei crediti e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass. SSUU nr. 1712/95;
6 visto l'art. 133 TUSG condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato che liquida: per il primo grado negli esborsi prenotati pagina 17 di 18 18
a debito ed in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti;
per il secondo grado negli esborsi prenotati a debito ed in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori se dovuti. Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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