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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 4127/23, avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma l.f., posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 10-9-25 con assegnazione alle parti di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
(c.f. Parte_1
), in persona del Curatore, Dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale ex art. 83, 3° co.,
c.p.c. e di autorizzazione del G.D. del 13.06.2023, dall'Avv. Nicola
IO (c.f. ; fax 081/5519937; PEC CodiceFiscale_1
, presso il cui Studio Email_1 elettivamente domicilia in Napoli, via Monteoliveto n.37;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
con sede sociale Controparte_1 in , P.zza Salimbeni n. 3, Codice Fiscale e n. iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Arezzo - – Gruppo IVA CP_1 P.IVA_2
Contr
- P. IVA , Aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_3
Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario – Codice Banca Controparte_1
1030.6 – Codice Gruppo 1030.6, in persona dell'Avv. CP_3 nato a [...] [...] (CF ), nella qualità di CP_1 C.F._2
Responsabile Livello 2 Procedimenti Giudiziari della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. Parte_3 notaio in , in data 17 aprile 2023 repertorio n. 42423 raccolta n. CP_1
21712 registrata in il 18 aprile 2023 al n. 2021 serie 1T, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Taccetti del Foro di Firenze
(C.F. – PEC C.F._3
elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 26, come da mandato agli atti.
CONVENUTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dichiarato il Parte_1
19.12.2003, con sentenza n. 8/2003, ha agito innanzi al Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti della e Controparte_4 della proponendo “azione Controparte_1 revocatoria fallimentare, sia ex art. 67, primo comma, che ex art. 67, secondo comma del R.D. 16.3.1942, n. 267, … per ottenere la revoca delle rimesse in conto corrente bancario nonché dei mandati irrevocabili all'incasso e dei relativi atti solutori nonché di ogni altro pagamento che dovesse risultare nel corso del giudizio a seguito di richiesta di esibizione di documentazione, esperendo se del caso anche azione cautelare”.
La causa, riservata una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza 05.06.2010, che ha disposto consulenza tecnica. Svolta la quale, all'udienza del 22.09.2011 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni.
In particolare, il ha concluso affinché: “1.- ai sensi dell'art. Parte_1
67, 1° co., n. 2 ed eventualmente nn. 3-4, l.f., siano revocati i pagamenti (come in atti puntualmente individuati e specificati, s. e. &
o. per complessivi € 2.448.397,75) effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento con le somme incassate in virtù degli effetti inizialmente accreditati sul c/c transitorio n. 2531.06 di
[...]
e comunque i sottostanti mandati irrevocabili all'incasso; 2.- CP_4 ai sensi dell'art. 67, 2° co., l.f. siano revocati i pagamenti effettuati dalla con le rimesse (come in atti Parte_1 puntualmente individuate e specificate, s. e. & o. per complessivi €
1.306.724,86) eseguite sul c/c n. 2530.27 acceso presso l'Agenzia di
Milano della nell'anno anteriore alla dichiarazione di CP_4 fallimento: e ciò integralmente o, quantomeno, nella misura in cui dette rimesse siano valse ad eliminare o ridurre il passivo o lo scoperto del suddetti conto;
3.- ai sensi delle predette disposizioni siano revocati tanto gli ulteriori mandati irrevocabili all'incasso e relativi atti solutori compresi nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
quanto le ulteriori rimesse solutorie confluite su c/c accesi presso la nell'anno anteriore alla dichiarazione CP_4 di fallimento: queste e quelli quali dovessero risultare in corso di causa;
4.- per l'effetto, venga pronunciata condanna delle Banche convenute in solido, ovvero di quella che risulterà tenuta, alla restituzione di tutti gli importi oggetto di revoca (beninteso senza duplicazioni per quelli revocati ai sensi tanto del 1° quanto del 2° co. dell'art. 67 l.f.), con l'aggiunta degli interessi nella misura e con la decorrenza di legge”;
Con sentenza n. 599/11 del 22.12.11 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in parziale accoglimento delle domande proposte dal
, ha revocato “le rimesse operate sul c/c intrattenuto tra Parte_1 la banca convenuta e la società fallita a partire dal 4.6.2003” ed ha condannato il alla restituzione in Controparte_1 favore del curatore del della Parte_1 somma di € 500.000,00, oltre accessori”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
Parte_4
Con la sentenza n. 1913/2016 la Corte distrettuale ha così statuito. “dichiara inefficaci, nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 67 comma l n. 2 l.f., in aggiunta a quelle che hanno già formato oggetto della sentenza di primo grado, le ulteriori rimesse, sopra specificamente indicate, intervenute sul conto corrente n. 2530, intrattenuto dalla presso la Parte_1 [...]
per complessivi euro 1.784.811,21; dichiara inefficaci, CP_4 nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 67 comma 2 1.f., in aggiunta a quelle che hanno già formato oggetto della sentenza di primo grado, le ulteriori rimesse sopra specificamente indicate intervenute sul conto corrente n. 2530, intrattenuto, dalla
[...] presso la per complessivi euro Parte_1 Controparte_4
30.050,00; condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore del Parte_1 in aggiunta a quanto ha già formato oggetto di condanna nella sentenza di primo grado, del complessivo importo di Euro
1.814.861,21, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma l° c.c. dal 10/11/2006, data della domanda”. Contr La ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
1913/2016 della Corte di Appello di Napoli, al quale la Curatela resisteva con controricorso formulando, a sua volta, ricorso incidentale.
Con ordinanza n. 14390/2023 del 27.03/24.05.2023 la S.C. ha respinto il ricorso principale e, ritenuto fondato il motivo di ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata “in relazione al ricorso accolto”, rinviando la causa, per un nuovo esame, alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere
“anche sulla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità”.
In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi il Giudice di rinvio: “In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anomali, ai sensi del primo comma, numero 2, dell'articolo 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale”.
Riassumeva il giudizio la Curatela, chiedendo: “ai sensi dell'art. 67,
1° co., n. 2 ed eventualmente nn. 3-4, l.f., revocare i pagamenti
(come in atti puntualmente individuati e specificati, s. e. & o. per complessivi € 2.448.397,75) effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento con le somme incassate in virtù degli effetti inizialmente accreditati sul c/c transitorio n. 2531.06 di
[...]
e comunque i sottostanti mandati irrevocabili all'incasso; ai CP_4 sensi dell'art. 67, 2° co., l.f. revocare i pagamenti effettuati dalla con le rimesse (come in atti Parte_1 puntualmente individuate e specificate, s. e. & o. per complessivi €
1.218.397,75) eseguite sul c/c n. 2530.27 acceso presso l'Agenzia di
Milano nell'anno anteriore alla dichiarazione di Parte_5 fallimento: e ciò integralmente o, quantomeno, nella misura in cui dette rimesse siano valse ad eliminare o ridurre il passivo o lo scoperto del suddetti conto;
per l'effetto, pronunciare la loro condanna (in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione) alla restituzione di tutti gli importi oggetto di revoca (beninteso senza duplicazioni per quelli revocati ai sensi tanto del 1° quanto del 2° co. dell'art. 67 l.f.), con l'aggiunta degli interessi nella misura e con la decorrenza indicate nella sentenza di primo grado”.
Si costituiva la banca parte convenuta, che chiedeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli accertare quanto dovuto di giustizia dalla alla Controparte_1 [...] in applicazione e Parte_4 nei limiti del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14390/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023, respingendo ogni e qualsiasi ulteriore domanda avversaria in quanto le somme dovute a fronte delle operazioni già revocate sono state pagate dall ”. CP_4 In particolare, eccepiva che: “rispetto all'importo complessivo quantificato dalla Curatela per ulteriori rimesse revocabili ex art. 67,
2 comma L.F. (vedi pagg. 25 e 26 atto di citazione in riassunzione, per complessivi Euro 311.674,86), lo stesso andrà ridotto della somma di Euro 2.362,71, atteso che detto pagamento è stato effettuato in data 18.12.2002 (dichiarazione di fallimento
19.12.2002) e che la data del 20.12.2002 (che risulta dagli estratti conto in atti;
vedi anche pag. 11 atto di citazione in riassunzione) si riferisce alla sola data della valuta”.
Indi, con dichiarazione depositata in data 21-1-2024 uno dei due difensori della banca conventa avv. Massimo Mannocchi rinunciava al mandato.
All'udienza del 10-9-2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era riservata in decisione con la concessione di termini ridotti di 20+20 gg per il deposito delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva in via preliminare di diritto che, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente dalla facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in altri termini, del giudizio Co rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. CASS. CIV. N. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
La distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n.
23314 del 27/09/2018 (Cassazione n. 1841 del 20/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di rinvio prosecutorio, per cui occorre esaminare e pronunciarsi nel merito della originaria domanda ex art. 67, II comma l.f., proposta dal fallimento attore in riassunzione avente ad oggetto le residue rimesse bancarie.
Segnatamente, premesso il giudicato caduto sulle altre domande dichiarative di inefficacia ex art. 67 l.f. a seguito delle pronunce giudiziali emesse a definizione dei precedenti gradi e fasi del giudizio fino alla pronuncia della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso principale proposto dalla banca;
tenuto poi, conto dell'accoglimento del ricorso incidentale per cassazione proposto dalla Curatela e della enunciazione del seguente principio di diritto: «In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del primo comma, numero 2, dell'articolo 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale», il thema decidendum del giudizio di rinvio in oggetto è limitato alla individuazione e quantificazione delle rimesse solutorie bancarie effettuate nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento e revocabili ai sensi del 2° comma dell'art. 67 L.F., già originariamente specificamente indicate dalla medesima
Curatela nelle seguenti: € 2.362,71 del 18/20.12.2002; € 14.061,40 del 13/15.01.2003; € 13.462,96 del 13/15.01.2003; € 60.208,57 del
14/16.01.2003; € 39.579,22 del 22/24.01.2003; € 25.000,00 del
29/27.01.2003; € 57.000,00 del 07/07.02.2003; € 20.000,00 del
12/13.02.2003; € 20.000,00 del 18/14.02.2003; € 60.000,00 del
07/05.03.2003; € 25.000,00 del 02.05/29.04.2003; € 5.050,00 del
12/02.05.2003; € 60.000,00 del 05/03.06.2003 ma al netto di quelle, pari a complessivi euro 90.050 (e cioè della rimessa del 05.06.2003 di euro 60.000 e di quella di euro 30.050), già dichiarate inefficaci a seguito della sentenza definitiva della Corte di Appello e quindi per un complessivo importo di rimesse revocabili ex art. 67, II comma l.f. indicato dalla Curatela pari ad ulteriori € 311.674,86. Al riguardo, la parte convenuta in riassunzione ha dedotto che l'importo complessivamente revocabile ex art. 67 , II comma l.f. dovrebbe essere ridotto della somma di euro 2.362,71, “atteso che detto pagamento è stato effettuato in data 18.12.2002 (dichiarazione di fallimento 19.12.2002) e che la data del 20.12.2002 (che risulta dagli estratti conto in atti;
vedi anche pag. 11 atto di citazione in riassunzione) si riferisce alla sola data della valuta”.
L'eccezione è fondata.
Infatti, si premette in punto di diritto (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 06/11/2007 n° 23107) che “le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono revocabili, ai sensi dell'art 67, l. fallimentare, tutte le volte in cui il conto all'atto della rimessa risulti scoperto, tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista. Per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, che non coincide né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall' estratto conto”.
In particolare, si rileva che le operazioni regolate per contanti e/o a queste assimilate nonché i bonifici debbano essere considerate
"disponibili" alla data contabile: infatti, pur se nella quasi totalità dei casi riscontrabili per queste operazioni la data contabile coincide, di fatto, con quella della valuta, é alla data contabile che va considerato l'incremento e/o il decremento della disponibilità perché é in quella data che, concretamente, si realizza l'operazione stessa.
Nel caso di specie, dal relativo estratto conto bancario risulta effettivamente che la detta rimessa di euro 2.362,71 è derivante da un bonifico estero commerciale (cfr. “RFB, servizio estero”), per cui, correttamente considerando la data contabile del 18-12-2002 (e non quella per valuta del 20-12-2002) essa, ai fini della revocatoria in esame, è di data anteriore all'anno precedente la dichiarazione di fallimento (del 19-12-2002), per cui essa non rientra nel relativo periodo sospetto ex art. 67; II comma l.f. e quindi non deve considerarsi rimessa solutoria revocabile sulla base della relativa domanda proposta dalla Curatela.
Con riguardo, poi, alle altre rimesse bancarie di cui sopra, indicate dalla Curatela, si rileva che per le medesime ricorre in modo incontestato il periodo sospetto, per cui esse, ricorrendo anche il requisito soggettivo della scientia decoctionis sulla base dell'applicazione nel caso di specie del suddetto principio di diritto affermato dalla Cassazione, devono ritenersi revocabili ex art. 67, II comma l.f.
Dunque, la domanda della Curatela ex art. 67, II comma l.f. deve essere accolta per ulteriori euro 309.312,15, in aggiunta alle dichiarazioni di inefficacia dichiarate nei precedenti gradi e fasi del giudizio e passate in giudicato a seguito della pronunce emanate a definizione degli stessi.
In merito alla regolazione delle spese di lite, si rileva in punto di diritto (cfr. Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 11 settembre 2007, n. 19014; Cass. n. 18465 del 05/07/2024) che “nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione”.
Nel caso di specie, in considerazione del parziale accoglimento della originarie domande proposte ex art. 67, I e II comma l.f. dalla
Curatela per complessivi euro 3.755.122,61, le spese di lite difensive di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza nella misura di ¾, come liquidate in dispositivo per i diversi gradi e fasi del giudizio, tenuto conto al riguardo del giudicato intervenuto sulla base della sentenza di primo grado su rimesse dichiarate revocabili per euro 500.000, del giudicato intervenuto sulla base della sentenza della Corte di Appello su ulteriori rimesse dichiarate revocabili e del giudicato formatosi sulla base della detta ordinanza della Cassazione su ulteriori rimesse dichiarate revocabili, effettuate non con mezzi normali e quindi dei differenti valori di causa conseguentemente ridotti in base a ciascun “disputatum” e decisum”.
In particolare, occorre tener conto del valore di causa del primo grado di giudizio pari ad euro 2.624.173,15 (“decisum” complessivo), di quello del secondo grado di giudizio pari ad euro 1.814.861,21
(“decisum” rispetto a quanto richiesto con la relativa impugnazione) per rimesse dichiarate inefficaci in aggiunta ai 500 mila del primo grado, del valore di causa di giudizio di cassazione rientrante nello scaglione compreso fra € 1.000.001 e € 2.000.000, tenuto conto di una parte del disputatum corrispondente a quello oggetto del ricorso principale della banca con riguardo a rimesse effettuate non con mezzi normali (attraverso mandato in rem propriam all'incasso, per circa euro 1.621.000), già dichiarati inefficaci dalla Corte di Appello, con relativo passaggio in giudicato a seguito del rigetto integrale del detto ricorso nonché per ricorso incidentale del fallimento, deciso in fase rescindente per rimesse revocabili II comma 67 l.f., poi definite nella presente sede di rinvio in euro 309.312,15 e del valore di causa del giudizio di rinvio in oggetto per rimesse per residui euro
309.312,15. Deve essere compensato il residuo ¼.
Per le medesime ragioni le spese di ctu del primo grado devono essere poste a carico della parte attrice in riassunzione nella misura del 10% e a carico della parte convenuta nella misura del 90%.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da
[...] nei confronti della Parte_1 [...]
a seguito della ordinanza Controparte_1 della Suprema Corte n. 14390/2023 del 27.03/24.05.2023 di cassazione con rinvio della sentenza della intestata Corte di Appello
n. 1913/2016 e quindi sulla originarie domande di revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma L.f. proposte dal fallimento odierno attore in riassunzione, avente ad oggetto le rimesse bancarie indicate in parte motiva, così provvede:
• accoglie in parte la suddetta domanda ex art. 67, II comma l.f., proposta dalla Curatela-parte attrice in riassunzione e per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti del fallimento della in aggiunta a quelle già Parte_1 dichiarate inefficaci con pronunce emanate a definizione dei precedenti gradi e fasi del giudizio e passate in giudicato, le rimesse indicate in parte motiva, effettuate sul conto corrente n. 2530, intrattenuto dalla Parte_1 presso la per complessivi euro Controparte_4
309.312,15;
• condanna la in Controparte_1 persona del l.r.pt. alla restituzione in favore del fallimento parte attrice in riassunzione, in aggiunta a quanto ha già formato oggetto di condanna nelle suddette precedenti pronunce dichiarative di inefficacia ex art. 67 l.f., passate in giudicato, del complessivo importo di euro 309.312,15, oltre interessi al tasso legale previsto dall'articolo 1284, comma primo Codice civile dal 10/11/2006, data della domanda, al saldo;
• condanna la parte convenuta a rifondere in favore della parte attrice in riassunzione le spese di lite difensive di tutti i gradi e fasi di giudizio nella misura di ¾, che liquida per il primo grado nella somma di euro 885,09 per spese e in quella di euro 30.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%,
CPA e IVA come per legge, per il secondo grado in euro
19.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e
IVA come per legge, per il giudizio di cassazione in euro
13.500,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e
IVA come per legge e per il presente giudizio di rinvio in euro 11.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e
IVA come per legge;
• dichiara compensato il residuo ¼ delle dette spese;
• pone le spese di CTU, come liquidate in primo grado, a carico della parte attrice in riassunzione nella misura del 10% e a carico della parte convenuta nella misura del 90%.
Così deciso in Napoli, 29-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo
Ruolo Generale n. 4127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di rinvio iscritto al n. r.g. 4127/23, avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma l.f., posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 10-9-25 con assegnazione alle parti di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
(c.f. Parte_1
), in persona del Curatore, Dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale ex art. 83, 3° co.,
c.p.c. e di autorizzazione del G.D. del 13.06.2023, dall'Avv. Nicola
IO (c.f. ; fax 081/5519937; PEC CodiceFiscale_1
, presso il cui Studio Email_1 elettivamente domicilia in Napoli, via Monteoliveto n.37;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
con sede sociale Controparte_1 in , P.zza Salimbeni n. 3, Codice Fiscale e n. iscrizione al CP_1
Registro delle Imprese di Arezzo - – Gruppo IVA CP_1 P.IVA_2
Contr
- P. IVA , Aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_3
Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario – Codice Banca Controparte_1
1030.6 – Codice Gruppo 1030.6, in persona dell'Avv. CP_3 nato a [...] [...] (CF ), nella qualità di CP_1 C.F._2
Responsabile Livello 2 Procedimenti Giudiziari della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. Parte_3 notaio in , in data 17 aprile 2023 repertorio n. 42423 raccolta n. CP_1
21712 registrata in il 18 aprile 2023 al n. 2021 serie 1T, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Taccetti del Foro di Firenze
(C.F. – PEC C.F._3
elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 26, come da mandato agli atti.
CONVENUTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dichiarato il Parte_1
19.12.2003, con sentenza n. 8/2003, ha agito innanzi al Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi nei confronti della e Controparte_4 della proponendo “azione Controparte_1 revocatoria fallimentare, sia ex art. 67, primo comma, che ex art. 67, secondo comma del R.D. 16.3.1942, n. 267, … per ottenere la revoca delle rimesse in conto corrente bancario nonché dei mandati irrevocabili all'incasso e dei relativi atti solutori nonché di ogni altro pagamento che dovesse risultare nel corso del giudizio a seguito di richiesta di esibizione di documentazione, esperendo se del caso anche azione cautelare”.
La causa, riservata una prima volta in decisione, è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza 05.06.2010, che ha disposto consulenza tecnica. Svolta la quale, all'udienza del 22.09.2011 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni.
In particolare, il ha concluso affinché: “1.- ai sensi dell'art. Parte_1
67, 1° co., n. 2 ed eventualmente nn. 3-4, l.f., siano revocati i pagamenti (come in atti puntualmente individuati e specificati, s. e. &
o. per complessivi € 2.448.397,75) effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento con le somme incassate in virtù degli effetti inizialmente accreditati sul c/c transitorio n. 2531.06 di
[...]
e comunque i sottostanti mandati irrevocabili all'incasso; 2.- CP_4 ai sensi dell'art. 67, 2° co., l.f. siano revocati i pagamenti effettuati dalla con le rimesse (come in atti Parte_1 puntualmente individuate e specificate, s. e. & o. per complessivi €
1.306.724,86) eseguite sul c/c n. 2530.27 acceso presso l'Agenzia di
Milano della nell'anno anteriore alla dichiarazione di CP_4 fallimento: e ciò integralmente o, quantomeno, nella misura in cui dette rimesse siano valse ad eliminare o ridurre il passivo o lo scoperto del suddetti conto;
3.- ai sensi delle predette disposizioni siano revocati tanto gli ulteriori mandati irrevocabili all'incasso e relativi atti solutori compresi nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
quanto le ulteriori rimesse solutorie confluite su c/c accesi presso la nell'anno anteriore alla dichiarazione CP_4 di fallimento: queste e quelli quali dovessero risultare in corso di causa;
4.- per l'effetto, venga pronunciata condanna delle Banche convenute in solido, ovvero di quella che risulterà tenuta, alla restituzione di tutti gli importi oggetto di revoca (beninteso senza duplicazioni per quelli revocati ai sensi tanto del 1° quanto del 2° co. dell'art. 67 l.f.), con l'aggiunta degli interessi nella misura e con la decorrenza di legge”;
Con sentenza n. 599/11 del 22.12.11 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in parziale accoglimento delle domande proposte dal
, ha revocato “le rimesse operate sul c/c intrattenuto tra Parte_1 la banca convenuta e la società fallita a partire dal 4.6.2003” ed ha condannato il alla restituzione in Controparte_1 favore del curatore del della Parte_1 somma di € 500.000,00, oltre accessori”.
Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
Parte_4
Con la sentenza n. 1913/2016 la Corte distrettuale ha così statuito. “dichiara inefficaci, nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 67 comma l n. 2 l.f., in aggiunta a quelle che hanno già formato oggetto della sentenza di primo grado, le ulteriori rimesse, sopra specificamente indicate, intervenute sul conto corrente n. 2530, intrattenuto dalla presso la Parte_1 [...]
per complessivi euro 1.784.811,21; dichiara inefficaci, CP_4 nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 67 comma 2 1.f., in aggiunta a quelle che hanno già formato oggetto della sentenza di primo grado, le ulteriori rimesse sopra specificamente indicate intervenute sul conto corrente n. 2530, intrattenuto, dalla
[...] presso la per complessivi euro Parte_1 Controparte_4
30.050,00; condanna la alla Controparte_1 restituzione in favore del Parte_1 in aggiunta a quanto ha già formato oggetto di condanna nella sentenza di primo grado, del complessivo importo di Euro
1.814.861,21, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma l° c.c. dal 10/11/2006, data della domanda”. Contr La ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
1913/2016 della Corte di Appello di Napoli, al quale la Curatela resisteva con controricorso formulando, a sua volta, ricorso incidentale.
Con ordinanza n. 14390/2023 del 27.03/24.05.2023 la S.C. ha respinto il ricorso principale e, ritenuto fondato il motivo di ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata “in relazione al ricorso accolto”, rinviando la causa, per un nuovo esame, alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere
“anche sulla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità”.
In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi il Giudice di rinvio: “In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anomali, ai sensi del primo comma, numero 2, dell'articolo 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale”.
Riassumeva il giudizio la Curatela, chiedendo: “ai sensi dell'art. 67,
1° co., n. 2 ed eventualmente nn. 3-4, l.f., revocare i pagamenti
(come in atti puntualmente individuati e specificati, s. e. & o. per complessivi € 2.448.397,75) effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento con le somme incassate in virtù degli effetti inizialmente accreditati sul c/c transitorio n. 2531.06 di
[...]
e comunque i sottostanti mandati irrevocabili all'incasso; ai CP_4 sensi dell'art. 67, 2° co., l.f. revocare i pagamenti effettuati dalla con le rimesse (come in atti Parte_1 puntualmente individuate e specificate, s. e. & o. per complessivi €
1.218.397,75) eseguite sul c/c n. 2530.27 acceso presso l'Agenzia di
Milano nell'anno anteriore alla dichiarazione di Parte_5 fallimento: e ciò integralmente o, quantomeno, nella misura in cui dette rimesse siano valse ad eliminare o ridurre il passivo o lo scoperto del suddetti conto;
per l'effetto, pronunciare la loro condanna (in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione) alla restituzione di tutti gli importi oggetto di revoca (beninteso senza duplicazioni per quelli revocati ai sensi tanto del 1° quanto del 2° co. dell'art. 67 l.f.), con l'aggiunta degli interessi nella misura e con la decorrenza indicate nella sentenza di primo grado”.
Si costituiva la banca parte convenuta, che chiedeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli accertare quanto dovuto di giustizia dalla alla Controparte_1 [...] in applicazione e Parte_4 nei limiti del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14390/2023, pubblicata in data 24 maggio 2023, respingendo ogni e qualsiasi ulteriore domanda avversaria in quanto le somme dovute a fronte delle operazioni già revocate sono state pagate dall ”. CP_4 In particolare, eccepiva che: “rispetto all'importo complessivo quantificato dalla Curatela per ulteriori rimesse revocabili ex art. 67,
2 comma L.F. (vedi pagg. 25 e 26 atto di citazione in riassunzione, per complessivi Euro 311.674,86), lo stesso andrà ridotto della somma di Euro 2.362,71, atteso che detto pagamento è stato effettuato in data 18.12.2002 (dichiarazione di fallimento
19.12.2002) e che la data del 20.12.2002 (che risulta dagli estratti conto in atti;
vedi anche pag. 11 atto di citazione in riassunzione) si riferisce alla sola data della valuta”.
Indi, con dichiarazione depositata in data 21-1-2024 uno dei due difensori della banca conventa avv. Massimo Mannocchi rinunciava al mandato.
All'udienza del 10-9-2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127ter cpc, le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era riservata in decisione con la concessione di termini ridotti di 20+20 gg per il deposito delle conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva in via preliminare di diritto che, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente dalla facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in altri termini, del giudizio Co rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. CASS. CIV. N. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
La distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n.
23314 del 27/09/2018 (Cassazione n. 1841 del 20/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie ricorre l'ipotesi di rinvio prosecutorio, per cui occorre esaminare e pronunciarsi nel merito della originaria domanda ex art. 67, II comma l.f., proposta dal fallimento attore in riassunzione avente ad oggetto le residue rimesse bancarie.
Segnatamente, premesso il giudicato caduto sulle altre domande dichiarative di inefficacia ex art. 67 l.f. a seguito delle pronunce giudiziali emesse a definizione dei precedenti gradi e fasi del giudizio fino alla pronuncia della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso principale proposto dalla banca;
tenuto poi, conto dell'accoglimento del ricorso incidentale per cassazione proposto dalla Curatela e della enunciazione del seguente principio di diritto: «In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del primo comma, numero 2, dell'articolo 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale», il thema decidendum del giudizio di rinvio in oggetto è limitato alla individuazione e quantificazione delle rimesse solutorie bancarie effettuate nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento e revocabili ai sensi del 2° comma dell'art. 67 L.F., già originariamente specificamente indicate dalla medesima
Curatela nelle seguenti: € 2.362,71 del 18/20.12.2002; € 14.061,40 del 13/15.01.2003; € 13.462,96 del 13/15.01.2003; € 60.208,57 del
14/16.01.2003; € 39.579,22 del 22/24.01.2003; € 25.000,00 del
29/27.01.2003; € 57.000,00 del 07/07.02.2003; € 20.000,00 del
12/13.02.2003; € 20.000,00 del 18/14.02.2003; € 60.000,00 del
07/05.03.2003; € 25.000,00 del 02.05/29.04.2003; € 5.050,00 del
12/02.05.2003; € 60.000,00 del 05/03.06.2003 ma al netto di quelle, pari a complessivi euro 90.050 (e cioè della rimessa del 05.06.2003 di euro 60.000 e di quella di euro 30.050), già dichiarate inefficaci a seguito della sentenza definitiva della Corte di Appello e quindi per un complessivo importo di rimesse revocabili ex art. 67, II comma l.f. indicato dalla Curatela pari ad ulteriori € 311.674,86. Al riguardo, la parte convenuta in riassunzione ha dedotto che l'importo complessivamente revocabile ex art. 67 , II comma l.f. dovrebbe essere ridotto della somma di euro 2.362,71, “atteso che detto pagamento è stato effettuato in data 18.12.2002 (dichiarazione di fallimento 19.12.2002) e che la data del 20.12.2002 (che risulta dagli estratti conto in atti;
vedi anche pag. 11 atto di citazione in riassunzione) si riferisce alla sola data della valuta”.
L'eccezione è fondata.
Infatti, si premette in punto di diritto (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 06/11/2007 n° 23107) che “le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono revocabili, ai sensi dell'art 67, l. fallimentare, tutte le volte in cui il conto all'atto della rimessa risulti scoperto, tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista. Per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, che non coincide né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall' estratto conto”.
In particolare, si rileva che le operazioni regolate per contanti e/o a queste assimilate nonché i bonifici debbano essere considerate
"disponibili" alla data contabile: infatti, pur se nella quasi totalità dei casi riscontrabili per queste operazioni la data contabile coincide, di fatto, con quella della valuta, é alla data contabile che va considerato l'incremento e/o il decremento della disponibilità perché é in quella data che, concretamente, si realizza l'operazione stessa.
Nel caso di specie, dal relativo estratto conto bancario risulta effettivamente che la detta rimessa di euro 2.362,71 è derivante da un bonifico estero commerciale (cfr. “RFB, servizio estero”), per cui, correttamente considerando la data contabile del 18-12-2002 (e non quella per valuta del 20-12-2002) essa, ai fini della revocatoria in esame, è di data anteriore all'anno precedente la dichiarazione di fallimento (del 19-12-2002), per cui essa non rientra nel relativo periodo sospetto ex art. 67; II comma l.f. e quindi non deve considerarsi rimessa solutoria revocabile sulla base della relativa domanda proposta dalla Curatela.
Con riguardo, poi, alle altre rimesse bancarie di cui sopra, indicate dalla Curatela, si rileva che per le medesime ricorre in modo incontestato il periodo sospetto, per cui esse, ricorrendo anche il requisito soggettivo della scientia decoctionis sulla base dell'applicazione nel caso di specie del suddetto principio di diritto affermato dalla Cassazione, devono ritenersi revocabili ex art. 67, II comma l.f.
Dunque, la domanda della Curatela ex art. 67, II comma l.f. deve essere accolta per ulteriori euro 309.312,15, in aggiunta alle dichiarazioni di inefficacia dichiarate nei precedenti gradi e fasi del giudizio e passate in giudicato a seguito della pronunce emanate a definizione degli stessi.
In merito alla regolazione delle spese di lite, si rileva in punto di diritto (cfr. Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 11 settembre 2007, n. 19014; Cass. n. 18465 del 05/07/2024) che “nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione”.
Nel caso di specie, in considerazione del parziale accoglimento della originarie domande proposte ex art. 67, I e II comma l.f. dalla
Curatela per complessivi euro 3.755.122,61, le spese di lite difensive di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza nella misura di ¾, come liquidate in dispositivo per i diversi gradi e fasi del giudizio, tenuto conto al riguardo del giudicato intervenuto sulla base della sentenza di primo grado su rimesse dichiarate revocabili per euro 500.000, del giudicato intervenuto sulla base della sentenza della Corte di Appello su ulteriori rimesse dichiarate revocabili e del giudicato formatosi sulla base della detta ordinanza della Cassazione su ulteriori rimesse dichiarate revocabili, effettuate non con mezzi normali e quindi dei differenti valori di causa conseguentemente ridotti in base a ciascun “disputatum” e decisum”.
In particolare, occorre tener conto del valore di causa del primo grado di giudizio pari ad euro 2.624.173,15 (“decisum” complessivo), di quello del secondo grado di giudizio pari ad euro 1.814.861,21
(“decisum” rispetto a quanto richiesto con la relativa impugnazione) per rimesse dichiarate inefficaci in aggiunta ai 500 mila del primo grado, del valore di causa di giudizio di cassazione rientrante nello scaglione compreso fra € 1.000.001 e € 2.000.000, tenuto conto di una parte del disputatum corrispondente a quello oggetto del ricorso principale della banca con riguardo a rimesse effettuate non con mezzi normali (attraverso mandato in rem propriam all'incasso, per circa euro 1.621.000), già dichiarati inefficaci dalla Corte di Appello, con relativo passaggio in giudicato a seguito del rigetto integrale del detto ricorso nonché per ricorso incidentale del fallimento, deciso in fase rescindente per rimesse revocabili II comma 67 l.f., poi definite nella presente sede di rinvio in euro 309.312,15 e del valore di causa del giudizio di rinvio in oggetto per rimesse per residui euro
309.312,15. Deve essere compensato il residuo ¼.
Per le medesime ragioni le spese di ctu del primo grado devono essere poste a carico della parte attrice in riassunzione nella misura del 10% e a carico della parte convenuta nella misura del 90%.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da
[...] nei confronti della Parte_1 [...]
a seguito della ordinanza Controparte_1 della Suprema Corte n. 14390/2023 del 27.03/24.05.2023 di cassazione con rinvio della sentenza della intestata Corte di Appello
n. 1913/2016 e quindi sulla originarie domande di revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma L.f. proposte dal fallimento odierno attore in riassunzione, avente ad oggetto le rimesse bancarie indicate in parte motiva, così provvede:
• accoglie in parte la suddetta domanda ex art. 67, II comma l.f., proposta dalla Curatela-parte attrice in riassunzione e per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti del fallimento della in aggiunta a quelle già Parte_1 dichiarate inefficaci con pronunce emanate a definizione dei precedenti gradi e fasi del giudizio e passate in giudicato, le rimesse indicate in parte motiva, effettuate sul conto corrente n. 2530, intrattenuto dalla Parte_1 presso la per complessivi euro Controparte_4
309.312,15;
• condanna la in Controparte_1 persona del l.r.pt. alla restituzione in favore del fallimento parte attrice in riassunzione, in aggiunta a quanto ha già formato oggetto di condanna nelle suddette precedenti pronunce dichiarative di inefficacia ex art. 67 l.f., passate in giudicato, del complessivo importo di euro 309.312,15, oltre interessi al tasso legale previsto dall'articolo 1284, comma primo Codice civile dal 10/11/2006, data della domanda, al saldo;
• condanna la parte convenuta a rifondere in favore della parte attrice in riassunzione le spese di lite difensive di tutti i gradi e fasi di giudizio nella misura di ¾, che liquida per il primo grado nella somma di euro 885,09 per spese e in quella di euro 30.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%,
CPA e IVA come per legge, per il secondo grado in euro
19.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e
IVA come per legge, per il giudizio di cassazione in euro
13.500,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e
IVA come per legge e per il presente giudizio di rinvio in euro 11.000,00 per compensi oltre spese generali del 15%, e CPA e
IVA come per legge;
• dichiara compensato il residuo ¼ delle dette spese;
• pone le spese di CTU, come liquidate in primo grado, a carico della parte attrice in riassunzione nella misura del 10% e a carico della parte convenuta nella misura del 90%.
Così deciso in Napoli, 29-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo