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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 23987/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FERRI LUIGI e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 10/12/2024, con cui e unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio a Brescia in data 15.9.1985 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 661, parte II, serie A, dell'anno 1985), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 12.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Casa coniugale
La casa coniugale sita a Muscoline (BS) Via Moniga del Bosco n. 3/A è di piena ed esclusiva proprietà della signora Il signor è ivi tuttora residente, ma tuttavia si impegna a reperire quanto prima un nuovo alloggio, e in Pt_1 CP_1
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ogni caso entro e non oltre fine mese di dicembre 2024.
c) Rapporti patrimoniali e rinuncia reciproca all'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare ovvero di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
La signora si obbliga a versare al signor a titolo di rimborso spese sostenute negli anni Parte_1 CP_1 dallo stesso, l'importo complessivo pari ad € 18.000,00= (euro diciottomila//00) nelle seguenti modalità:
- € 12.000,00= (euro dodicimila//00) in acconto maggior avere, all'atto dell'uscita definitiva dalla casa coniugale di esclusiva proprietà della signora che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 21/12/2024; Pt_1
- € 6.000,00= (euro seimila//00) da versarsi entro n. 12 (dodici) mesi decorrenti dal mese di gennaio 2025, mediante ratei mensili di € 500,00= ciascuno.
d) di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
e) di rinunziare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata al 29/04/2025»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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