Art. 16. (( (Diritti amministrativi) )) 1. ((Oltre ai contributi di cui all'articolo 42 e al contributo per le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso sono imposti diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare delle decisioni in materia di accesso e interconnessione, dovuti per le attivita' di competenza del Ministero. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.)) 2. ((Per la copertura dei costi amministrativi, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il Ministero, nel determinare l'entita' della contribuzione, puo' definire eventuali soglie di esenzione.)) 3. ((Il Ministero pubblica annualmente nel proprio sito internet istituzionale i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, sono apportate le opportune rettifiche. Le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)) .
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16 settembre 2003
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24 dicembre 2021
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1 gennaio 2026
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