Decreto presidenziale 22 ottobre 2022
Sentenza breve 17 novembre 2022
Ordinanza collegiale 29 marzo 2023
Ordinanza collegiale 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 17/11/2022, n. 7111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7111 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 07111/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04624/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 4624 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e Istituto Comprensivo “I. C. -OMISSIS-” – 3° Circolo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti
per l’annullamento
- 1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe dell’8/06/2022, dell’Istituto Comprensivo “I.C. -OMISSIS-” - 3° Circolo di -OMISSIS-, limitatamente all’ammissione dell’NA -OMISSIS- alla frequenza della classe quinta (scuola primaria), indicato nella nota del 2/08/2022, prot. -OMISSIS-/U;
- 2) di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali o infraprocedimentali, ovvero non conosciuti né conoscibili dai ricorrenti, in quanto mai comunicati né notificati;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Comprensivo “I. C. -OMISSIS-” – 3° Circolo di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
I ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 22/12/2007 in Ucraina, trascritto nei registri del Distretto di Shevchenkivskyi della direzione cittadina di giustizia di Zaporizhzhya con annotazione n. 969; che dalla loro unione era nata, in Ucraina – Zaporizhia, il 22/12/2012, -OMISSIS-, frequentante l’Istituto Comprensivo “I. C. -OMISSIS-” – 3° Circolo, sito in --OMISSIS-, affetta da “ritardo del linguaggio in bilinguismo (FSO); disturbo della sfera emotiva – razionale (F98); disturbo dell’apprendimento”, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1, l. 5.2.1992 n. 104: che la predetta minore, nell’anno scolastico 2021/2022, aveva frequentato la classe quarta della scuola primaria presso il detto Istituto Comprensivo; che essi avevano tempestivamente informato l’Istituto della diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL CE/1 il 19/07/2019; che dopo la consegna della documentazione medica attestante la diagnosi funzionale de qua, il Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 66/2017 e s.m.i, in data 10/11/2021, aveva redatto ed approvato il Piano Educativo Individualizzato, con cui era stato prefigurato un percorso didattico inclusivo per l’NA, fissandone gli obiettivi e le attività da svolgersi durante l’anno scolastico, incoraggiando la collaborazione tra scuola e famiglia; che tra gli obiettivi previsti alla voce “Dimensione: COMUNICAZIONE/LINGUAGGIO” (pag. 5 punto B) del PEI) erano riportati i seguenti “obiettivi ed esiti attesi”: 1. Esprimere la propria opinione in modo chiaro; 2. Arricchire il patrimonio lessicale, 3. Migliorare la pronuncia; 4. Esprimere esperienze, emozioni stati d’animo; che tra obiettivi previsti per la voce “Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO” (Pag. 5 punto C) del PEI) erano riportati i seguenti “obiettivi ed esiti attesi”: 1. Migliorare l’autonomia sociale; 2. Riordinare correttamente il proprio materiale scolastico e organizzare autonomamente il necessario per la lezione; 3. Svolgere attività senza sollecitazioni da parte dell’adulto; che nel verbale del G.L.O. n. 33, attestante la verifica intermedia dell’NA, era riportato, alla voce “sintetica esposizione dell’andamento generale dell’alunno da parte dei docenti”, quanto segue: “L’NA non sta frequentando assiduamente a causa di attacchi di panico e ansia relazionale, come riferito dalla madre. I docenti riferiscono di un buon rapporto alunno – docenti, specialmente con l’insegnante di sostegno”; che in data 8/06/2022 il G.L.O. aveva approvato la verifica finale, come risultava dal verbale dell’incontro di verifica del PEI e per i progetti in deroga n. 4, redatto nel medesimo giorno, trascritta nel PEI (pag. 10 punto 11)”; che al consiglio di classe aveva preso parte anche la madre della minore, che s’era rifiutata di sottoscrivere il verbale finale dell’8/06/2022, in quanto in disaccordo con la relazione espressa dal G.L.O. per il raggiungimento degli obiettivi circa il progresso personale e didattico della figlia; che con nota del 2/08/2022, prot. n. -OMISSIS-/U, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, con riferimento alla richiesta n. -OMISSIS-/LA/mc del 6/07/2022, dichiarava: “Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, tenutosi in data 8 giugno 2022, con decisione assunta all’unanimità, ha ammesso l’NA alla classe successiva”; che, con nota del 3/08/2022, trasmessa a mezzo p.e.c. all’Istituto, era stata avanzata richiesta d’accesso formale ai documenti, ai sensi della l. 214/1990 e ss.mm.ii., per estrarre la copia del verbale di scrutinio finale dell’8/06/2022; che in data 5/09/2022 la madre dell’allieva aveva ritirato, presso la segreteria dell’Istituto, la copia conforme all’originale del verbale in oggetto; che in detto verbale era riportato, quanto all’NA, quanto segue: “L’NA ha partecipato alle attività formativo con interesse buono. Ha conseguito una discreta autonomia operativa, portando a termine quasi sempre i suoi impegni scolastici. L’NA riesce generalmente ad utilizzare, in maniera adeguata, conoscenze ed abilità acquisite per la realizzazione dei compiti significativi e rilevanti. Pertanto l’NA ha raggiunto adeguatamente le competenze attese”; tanto premesso, articolavano, avverso il giudizio d’idoneità alla classe successiva della loro figlia minore, le seguenti censure in diritto:
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifesta : l’art. 3 del d. lgs. 62/2017 prevede, ai punti 2 e 3, che “nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’NA o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”; inoltre, secondo l’art. 6 del d. lgs. 62\17, i criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo sono i seguenti: 1. mancata acquisizione dei livelli di apprendimento con progressi irrilevanti rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e persistenti carenze nello sviluppo personale relativamente all’impegno dimostrato; 2. mancata acquisizione dei livelli di apprendimento con progressi poco significativi rispetto alla situazione di partenza registrata ad inizio d’anno e persistenti carenze nello sviluppo culturale, personale e sociale, in termini di motivazione allo studio, di assunzione di responsabilità, di collaborazione e confronto con i compagni; 3. in casi di disabilità, con concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei servizi socio – sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI; ciò posto, i ricorrenti lamentavano che il Consiglio di classe aveva espresso, per la loro figlia, “una valutazione complessivamente positiva, nonostante si evinca chiaramente dalla valutazione finale il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati al punto B) e al punto C) del PEI”; “dei quattro obiettivi relativi alle quattro sfere valutative previste dal PEI, solo due risultano essere stati raggiunti dall’NA, per di più gli obiettivi in questione sono quelli, in cui la stessa presenta delle forti problematiche risultanti dalla diagnosi funzionale oggetto del PEI”; inoltre, di detta valutazione positiva, attestante l’idoneità dell’NA all’ammissione della classe successiva, nonostante la contrarietà espressa dal genitore, non era stata fornita “alcuna motivazione né alcuna documentazione attestante il progresso effettivamente ottenuto dall’NA, contrariamente a quanto previsto dall’art. 16 l. 104/92 che prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap”; insomma, “la motivazione della bocciatura voluta dai genitori della minore risiede, in primis, nelle lacune presentate dalla stessa”, emergenti dalla valutazione finale del Consiglio di classe, nonché “dalla mancata documentazione e motivazione sulla quale si fonda la promozione alla classe successiva”; emergevano anche “delle incongruenze tra il verbale finale riportato nel PEI e il verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe, in merito alle competenze raggiunte dall’NA”, come sopra riportate; altro motivo “di perplessità in merito all’ammissione alla classe successiva dell’NA” era dato dalla molteplicità delle assenze, accumulate durante l’anno scolastico, per motivi legati alla sua disabilità; fermo restando che il numero delle assenze non è motivo di bocciatura solo nel caso in cui l’alunno riesca in ogni caso ad ottenere una valutazione sufficiente con il raggiungimento degli obiettivi minimi, come previsto dall’art. 14, co. 7, d.P.R. 122/2009, per -OMISSIS- “le assenze, al contrario (come risulta anche dal verbale del 27 aprile 2022, redatto e sottoscritto dal G.L.O.) non le hanno permesso di seguire costantemente il percorso personalizzato ed anzi hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI”; in definitiva, “seppure vi è stata da parte dell’Istituto un’attuazione repentina del PEI per -OMISSIS-”, ciò “non risulta sufficiente per le acquisizioni delle competenze necessarie per l’ammissione alla classe successiva, competenze minime indispensabili per l’accesso ad una classe superiore”; “il PEI è lo strumento con il quale il Consiglio di Classe si esprime e traccia un percorso di attività ed obiettivi che possano essere seguiti e raggiunti dallo studente durante l’anno scolastico; se, però, quegli obiettivi non vengono raggiunti, è necessario bocciare lo studente e fargli ripetere l’anno, in modo da colmare quel gap”.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, con atto di stile, quindi depositando memoria difensiva, nella quale eccepivano, preliminarmente, la mancanza d’interesse ad agire dei ricorrenti, giacché “non si rileva, nei provvedimenti gravati, alcuna efficacia lesiva della loro sfera giuridica, posto che non trarrebbero alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati”; deducevano, altresì, l’infondatezza delle avverse domande, apparendo il provvedimento impugnato del tutto legittimo e congruamente motivato; del resto, non era stata formalmente acquisita agli atti della scuola alcuna richiesta di permanenza dell’NA alla classe quarta, già frequentata, da parte dei genitori, neppure in sede di verifica intermedia del G.L.O. del 27.04.2022, quando erano presenti tutte le componenti (scuola, famiglia ed operatori dei servizi socio – sanitari); né era mancata la comunicazione, da parte dell’istituzione scolastica, nei confronti delle famiglie e degli alunni, che anzi con nota, prot. n.-OMISSIS- del 9.06.2022, pubblicata sul sito web dell’Istituto (-OMISSIS-) s’informavano le famiglie di prendere visione del documento di valutazione, accedendo al registro elettronico, con le credenziali in loro possesso, da venerdì 17 giugno 2022; e nell’area documentale, per classe, del registro elettronico erano sono stati pubblicati anche gli esiti degli scrutini, visibili al tutore; del resto, “soltanto in data 6.07.2022 perveniva la richiesta del genitore, nella quale si richiedeva “la non ammissione alla classe successiva” alla quale la scuola dava riscontro con nota, prot. n. -OMISSIS- del 2.08.2022”.
All’udienza in camera di consiglio del 9.11.2022, il ricorso era trattenuto in decisione.
Lo stesso può essere deciso con sentenza breve, risultando lo stesso infondato.
Preliminarmente, peraltro, s’osserva che il ricorso non è, come eccepito dall’Avvocatura Erariale, inammissibile, per carenza d’interesse.
Posto che, in linea generale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/06/2018, n. 3706), “il ricorso giurisdizionale deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente ”, nella specie non può apoditticamente ritenersi che ciò si verifichi, nel senso che l’auspicata – dai ricorrenti – permanenza della minore nella classe già frequentata, nell’ipotesi d’accoglimento del ricorso, non sia in grado, in astratto, d’arrecare vantaggio all’interesse sostanziale, proprio dei medesimi.
Il fatto che, secondo l’ id quod plerumque accidit , la promozione alla classe successiva dell’alunno sia considerata un risultato positivo, e la non ammissione, al contrario, un esito negativo, non toglie che in peculiari situazioni, come nella specie, l’interesse sostanziale di chi ricorre possa essere volto proprio all’annullamento della promozione scolastica, considerata come un passaggio non conforme alla complessiva maturazione psico – fisica dell’allieva ed ai risultati didattici raggiunti, nella specie anche in considerazione dell’handicap, di cui la stessa è portatrice.
Ciò posto, la conclusione testé raggiunta, in punto d’ammissibilità del gravame, non toglie che, nella specie, il ricorso sia tuttavia infondato, nel merito, attesa la congruenza e la specificità del giudizio, espresso dal Consiglio di classe, a fondamento dell’ammissione, della minore, alla classe quinta della scuola primaria, come già riferito in narrativa (“L’NA ha partecipato alle attività formative con interesse buono. Ha conseguito una discreta autonomia operativa, portando a termine quasi sempre i suoi impegni scolastici. L’NA riesce generalmente ad utilizzare, in maniera adeguata, conoscenze ed abilità acquisite per la realizzazione dei compiti significativi e rilevanti. Pertanto l’NA ha raggiunto adeguatamente le competenze attese”).
Alcuna palese contraddittorietà, in particolare, è dato cogliere, ad avviso del Collegio, tra tale giudizio e la verifica finale del P.E.I., la quale recita, in sostanziale consonanza con la valutazione, operata in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe: “ Nel complesso gli obiettivi specifici riferiti alle dimensioni indicate sono stati raggiunti con buoni risultati . Permane una certa immaturità nella dimensione della comunicazione e del linguaggio, nelle competenze verbali e scritte e nello studio delle diverse discipline. Necessita pertanto di costante affiancamento per sostenere e stimolare la capacità di attenzione e concentrazione, sollecitare la persistenza al compito ed essere supportato nei diversi ambiti disciplinari. I compiti sono stati svolti per lo più regolarmente nel primo quadrimestre, con meno puntualità nel secondo, a causa delle innumerevoli assenze. Il materiale didattico è stato portato generalmente in modo corretto. Ha partecipato positivamente alle diverse attività, uscite didattiche ed eventi di fine anno proposti alla classe. In generale le strategie e le risorse impiegate si sono rivelate efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e si suggerisce di tenerli in considerazione anche per l’avvio dell’anno successivo, cercando di sviluppare maggiormente l’autostima e la fiducia dell’NA ”.
Il fatto, cioè, che permanesse, nella minore, “una certa immaturità nella dimensione della comunicazione e del linguaggio, delle competenze verbali e scritte e nello studio delle varie discipline” e che fosse, pertanto, tuttora necessario “un costante affiancamento, per sostenere e stimolare la capacità di attenzione e concentrazione etc.”, lungi dal porsi in insanabile contrasto, come vorrebbero i ricorrenti, con il giudizio favorevole, espresso dal Consiglio di classe, che ne decretava la promozione alla quinta classe della scuola primaria, si giustifica ampiamente, ad avviso del Tribunale, in ragione della diagnosi funzionale dell’allieva, anche in rapporto al suo complesso inserimento in un contesto didattico – educativo, diverso da quello dello stato estero di nascita.
Anzi, la circostanza che, nonostante detto quadro di partenza, la stessa abbia, nel complesso, raggiunto, al termine della frequenza della classe quarta, gli obiettivi prefissati, per di più “con buoni risultati”, come attestato sempre nel P.E.I., si rivela, secondo il Collegio, un elemento decisivo per valutare, piuttosto, come logico e congruente il giudizio d’ammissione alla classe successiva, contestato dai suoi genitori.
Ciò, tenendo precipuamente conto che, come ritenuto di recente dalla Sezione, “Il giudizio di non ammissione alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica, che il G.A. può sindacare solo per ciò che concerne i profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti ; rimangono, invece, insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola , così come l'apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico - scientifiche e il giudizio di valore che caratterizza l'attività didattica. Il G.A. è, dunque, istituzionalmente sfornito del potere di sindacare le valutazioni tecnico discrezionali relative all'apprendimento dell'alunno, le quali sono operate dall'autorità amministrativa sulla base di precise cognizioni tecnico - scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo di valore che va ad informare di sé l'attività didattica, che non è utilmente replicabile in sede giudiziaria” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. IV, 15/03/2022, n. 1719).
Non è condivisibile, in pratica, la tesi dei ricorrenti, circa la dedotta assenza di adeguata motivazione, che inficerebbe il gravato giudizio di promozione, alla classe successiva, della minore, giacché, viceversa, detto giudizio, come sopra riferito, connotato da ampia discrezionalità, appare, al Tribunale, immune da profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e da travisamento dei fatti.
Del resto, anche la sottolineatura, da parte dei ricorrenti, delle numerose assenze, registrate nel corso dell’anno scolastico dall’allieva (reputate, dai medesimi, come ulteriore elemento sintomatico, che si sarebbe posto come ostativo al passaggio, della stessa, alla classe successiva), si scolora, alla luce di quanto attestato, dal dirigente scolastico dell’I. C. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- nella nota, a sua firma, del 2.08.2022, che, nel respingere la domanda formale della madre della stessa minore, di permanenza nella classe già frequentata, avanzata il 6.07.2022 (soltanto dopo che l’ammissione alla classe successiva era stata, del resto, già decretata), rilevava: “Si comunica, altresì, che agli atti della scuola sono ampiamente documentati i motivi di salute, comprovati da certificati medici, che hanno determinato le assenze dell’NA -OMISSIS-”.
Conformemente alle prefate argomentazioni, il ricorso non si presta, in definitiva, ad essere accolto.
Le spese di lite, per la peculiarità e la novità della questione, possono essere, peraltro, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Ida Raiola, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.