TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1972/2023
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Gabriele Porto e Vincenza Ferrara, presso cui elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Coste 63
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei pensione invalidità
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che in data 09.01.2020, il Tribunale di S.Maria C.V. nella persona del G.L. dr. Ricchezza emetteva sentenza n. 47/2020, con la quale accertava e dichiarava il ricorrente inabile al 100% a far data dal 29.01.2019; che detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 15.01.2020, veniva notificata all' in data 30.01.2020; che in data 22.01.2020, veniva trasmesso Controparte_2 modello AP70 telematico;
che l' non provvedeva al pagamento dei ratei maturati a titolo di CP_1 assegno di invalidità civile ex L. 118/71. Tanto premesso, deduceva di trovasi nelle condizioni dettate dalla legge per ricevere il pagamento della prestazione assistenziale riconosciuta. Chiedeva, pertanto, CP_ condannarsi l' alla corresponsione, in suo favore dell'indennità di inabilità con decorrenza dal
29.01.2019. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare che il presente giudizio non era stato riassunto tempestivamente nei 60 giorni assegnati dal Giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che sul punto oggetto di giudizio, ovvero la spettanza o meno dei ratei della pensione di inabilità civile, si era certamente formato un giudicato. Rappresentava nello specifico che il ricorrente aveva tentato di azionare la sentenza n. 47/2020 con un pignoramento presso terzi chiedendo al Giudice dell'Esecuzione dell'adito Tribunale di voler disporre l'assegnazione delle somme spettanti a seguito della sopra menzionata pronuncia. Avverso il menzionato procedimento esecutivo (RGE 1466/2021
Got ) l'Istituto aveva proposto opposizione eccependo in primo luogo che la sentenza azionata Per_1
n. 47/2020 era una sentenza dichiarativa e non esecutiva ed in secondo luogo che la prestazione in ogni caso non poteva essere liquidata perché il ricorrente non aveva mai presentato all'
[...]
mediante il canale telematico la necessaria domanda amministrativa. Il Tribunale con CP_3 ordinanza del 22.12.2022, comunicata in data 18.01.2023, accoglieva l'opposizione sospendendo la procedura esecutiva in questione ed assegnava il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio di merito. Ribadiva comunque che la prestazione assistenziale in questione non spettasse al ricorrente dal momento che egli non aveva mai presentato la domanda amministrativa, che ai sensi della normativa vigente andava presentata utilizzando esclusivamente il canale telematico. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, lette le note in sostituzione la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*************
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente per tardiva riassunzione, non essendo il presente ricorso una riassunzione del precedente giudizio di opposizione CP_ all'esecuzione proposto dall' Parte ricorrente chiede, infatti, la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione riconosciuta con sentenza n. 47/2020. Dal momento che la qualificazione della domanda rientra tra i poteri che il giudice può e deve esercitare d'ufficio, fermi i fatti costitutivi, non vi sono ragioni di segno contrario per non ritenere che, nella specie, la parte abbia richiesto la condanna al pagamento di somme il cui titolo è stato in precedenza accertato (cfr. ex multis Cass. ord. 15368/2022).
Del resto la giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante, ha ritenuto che il giudizio di accertamento tecnico preventivo, di cui all'art. 445 bis c.p.c., verte esclusivamente sull'accertamento sanitario, statuendo che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (cfr. Cass. ord. n. 17787/2020); con la conseguenza che è ben possibile che, in presenza di contestazioni relative alla sussistenza dei requisiti amministrativi per l'erogazione della prestazione la parte interessata possa azionare un'ordinaria domanda.
Ne deriva di conseguenza, quindi, che l'odierno giudizio di condanna deve vertere sui requisiti socio- economici fondanti la pretesa. Orbene l' ha contestato la fondatezza del ricorso stante l'assenza della domanda amministrativa CP_1 originaria e chiedendo, quindi, il rigetto dello stesso.
Parte ricorrente ha replicato a tale deduzione producendo l'attestato di trasmissione della domanda amministrativa recante numero domus: 3930627803344. Come è noto l'istanza amministrativa, ex art. 7 l. 533/1973, è un presupposto di proponibilità della domanda giudiziale (cfr. ex multis sulla ratio della previsione S.U. n. 7269/1994), le cui modalità di proposizione, ex art. 20 co.3 d.l. 78/2009, sono attribuite all' che, con circolare n. 131 del 28.12.2009, ha previsto un'apposita modulistica CP_1 la cui irregolare compilazione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non determina l'improcedibilità/improponibilità della domanda, non potendo, l'ente gestore introdurre nuove cause di improponibilità in via amministrativa, ex art. 111 cost. (cfr. Cass.
n.24896/2019).
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva la giudicante che parte ricorrente ha offerto la prova della trasmissione della domanda amministrativa, per cui parte resistente avrebbe dovuto fornire prova contraria allo stato non presente in atti;
per cui deve ritenersi assolto l'onere probatorio della prova del fatto costitutivo gravante su parte ricorrente.
Quanto ai requisiti socio-economici l'istante ha versato in atti modello AP70 già prodotto all'Ente da cui si desume la presenza dei requisiti socio-economici peraltro non espressamente contestati da parte resistente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Condanna parte resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente della pensione di inabilità a far data dal 29.01.2019;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1972/2023
TRA
nato a San Felice a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Gabriele Porto e Vincenza Ferrara, presso cui elettivamente domicilia in San Felice a Cancello alla via Coste 63
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Arena, località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione ratei pensione invalidità
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.03.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: che in data 09.01.2020, il Tribunale di S.Maria C.V. nella persona del G.L. dr. Ricchezza emetteva sentenza n. 47/2020, con la quale accertava e dichiarava il ricorrente inabile al 100% a far data dal 29.01.2019; che detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 15.01.2020, veniva notificata all' in data 30.01.2020; che in data 22.01.2020, veniva trasmesso Controparte_2 modello AP70 telematico;
che l' non provvedeva al pagamento dei ratei maturati a titolo di CP_1 assegno di invalidità civile ex L. 118/71. Tanto premesso, deduceva di trovasi nelle condizioni dettate dalla legge per ricevere il pagamento della prestazione assistenziale riconosciuta. Chiedeva, pertanto, CP_ condannarsi l' alla corresponsione, in suo favore dell'indennità di inabilità con decorrenza dal
29.01.2019. Vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare che il presente giudizio non era stato riassunto tempestivamente nei 60 giorni assegnati dal Giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che sul punto oggetto di giudizio, ovvero la spettanza o meno dei ratei della pensione di inabilità civile, si era certamente formato un giudicato. Rappresentava nello specifico che il ricorrente aveva tentato di azionare la sentenza n. 47/2020 con un pignoramento presso terzi chiedendo al Giudice dell'Esecuzione dell'adito Tribunale di voler disporre l'assegnazione delle somme spettanti a seguito della sopra menzionata pronuncia. Avverso il menzionato procedimento esecutivo (RGE 1466/2021
Got ) l'Istituto aveva proposto opposizione eccependo in primo luogo che la sentenza azionata Per_1
n. 47/2020 era una sentenza dichiarativa e non esecutiva ed in secondo luogo che la prestazione in ogni caso non poteva essere liquidata perché il ricorrente non aveva mai presentato all'
[...]
mediante il canale telematico la necessaria domanda amministrativa. Il Tribunale con CP_3 ordinanza del 22.12.2022, comunicata in data 18.01.2023, accoglieva l'opposizione sospendendo la procedura esecutiva in questione ed assegnava il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio di merito. Ribadiva comunque che la prestazione assistenziale in questione non spettasse al ricorrente dal momento che egli non aveva mai presentato la domanda amministrativa, che ai sensi della normativa vigente andava presentata utilizzando esclusivamente il canale telematico. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, lette le note in sostituzione la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*************
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente per tardiva riassunzione, non essendo il presente ricorso una riassunzione del precedente giudizio di opposizione CP_ all'esecuzione proposto dall' Parte ricorrente chiede, infatti, la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione riconosciuta con sentenza n. 47/2020. Dal momento che la qualificazione della domanda rientra tra i poteri che il giudice può e deve esercitare d'ufficio, fermi i fatti costitutivi, non vi sono ragioni di segno contrario per non ritenere che, nella specie, la parte abbia richiesto la condanna al pagamento di somme il cui titolo è stato in precedenza accertato (cfr. ex multis Cass. ord. 15368/2022).
Del resto la giurisprudenza di legittimità, non disattesa dalla giudicante, ha ritenuto che il giudizio di accertamento tecnico preventivo, di cui all'art. 445 bis c.p.c., verte esclusivamente sull'accertamento sanitario, statuendo che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (cfr. Cass. ord. n. 17787/2020); con la conseguenza che è ben possibile che, in presenza di contestazioni relative alla sussistenza dei requisiti amministrativi per l'erogazione della prestazione la parte interessata possa azionare un'ordinaria domanda.
Ne deriva di conseguenza, quindi, che l'odierno giudizio di condanna deve vertere sui requisiti socio- economici fondanti la pretesa. Orbene l' ha contestato la fondatezza del ricorso stante l'assenza della domanda amministrativa CP_1 originaria e chiedendo, quindi, il rigetto dello stesso.
Parte ricorrente ha replicato a tale deduzione producendo l'attestato di trasmissione della domanda amministrativa recante numero domus: 3930627803344. Come è noto l'istanza amministrativa, ex art. 7 l. 533/1973, è un presupposto di proponibilità della domanda giudiziale (cfr. ex multis sulla ratio della previsione S.U. n. 7269/1994), le cui modalità di proposizione, ex art. 20 co.3 d.l. 78/2009, sono attribuite all' che, con circolare n. 131 del 28.12.2009, ha previsto un'apposita modulistica CP_1 la cui irregolare compilazione, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non determina l'improcedibilità/improponibilità della domanda, non potendo, l'ente gestore introdurre nuove cause di improponibilità in via amministrativa, ex art. 111 cost. (cfr. Cass.
n.24896/2019).
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva la giudicante che parte ricorrente ha offerto la prova della trasmissione della domanda amministrativa, per cui parte resistente avrebbe dovuto fornire prova contraria allo stato non presente in atti;
per cui deve ritenersi assolto l'onere probatorio della prova del fatto costitutivo gravante su parte ricorrente.
Quanto ai requisiti socio-economici l'istante ha versato in atti modello AP70 già prodotto all'Ente da cui si desume la presenza dei requisiti socio-economici peraltro non espressamente contestati da parte resistente.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Condanna parte resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente della pensione di inabilità a far data dal 29.01.2019;
b) condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 7 marzo 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza