CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2755/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OB ON Presidente
Dott. EN RA IO Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 04/10/2024 avverso la sentenza del
Tribunale di Lodi n. 209/2024, pubblicata il 04/03/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Via Terraglio n. 63 30100 Venezia, con il patrocinio dell'Avv. TA Angelo (C.F. ) e dell'Avv. C.F._1
TA SS ( ), giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Pandina n.
pagina 1 di 12 1 20070 Vizzolo Predabissi, con il patrocinio dell'Avv. Generoso Alessia (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 209/2024, pubblicata il 04/03/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
-in riforma della Sentenza n.209/2024 ed in accoglimento dei motivi di gravame, voglia la Corte di Appello di Milano dichiarare la nullità della Sentenza
n.209/2024 e per l'effetto ritenere infondata l'opposizione contenente tutte le domande avanzate da Controparte_1
nel grado;
infine confermare il decreto
[...]
ingiuntivo n.407/2022 del 29.04/10.05.2022, con vittoria delle spese di lite del doppio grado;
-in ogni caso e sempre, condannare
[...]
al pagamento delle Controparte_1
spese di lite del doppio grado e nelle misure di giustizia.
(B2)chiede il rigetto delle domande della debitrice appellata, rigetto sostenuto dai motivi in A.
Per Controparte_1
[...]
IN PRINCIPALITA':
pagina 2 di 12 respingere l'appello proposto da perché inammissibile e Parte_1
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata per le ragioni tutte esposte nel primo grado e nel presente atto e per tutte quelle che verranno svolte nel prosieguo del giudizio trattandosi di mere difese;
dichiarare che non ha diritto al pagamento degli importi ingiunti Parte_1
per le ragioni esposte nel primo grado e nel presente giudizio e comunque assolvere da Controparte_1
ogni avversa domanda e pretesa;
IN SUBORDINE in accoglimento delle eccezioni dichiarate assorbite e qui riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
in via preliminare:
revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
previa dichiarazione di difetto di legittimazione attiva di per le Parte_1
ragioni esposte in atti, dichiarare che non ha diritto al Parte_1
pagamento degli importi ingiunti per le ragioni esposte in primo grado e nel presente giudizio e comunque assolvere Controparte_1
da ogni avversa domanda e pretesa;
[...]
condannare al pagamento delle spese e competenze del doppio Parte_1
grado giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e IVA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
dichiarare per le ragioni esposte nella memoria n. 2 di primo grado
l'inammissibilità e conseguentemente disporre l'estromissione della produzione documentale di controparte allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1
pagina 3 di 12 c.p.c. sub doc. n. I “fascicolo con i documenti depositati nel monitorio RG
773/2022” e riprodotta in appello sub doc. I di controparte;
dichiarare l'estromissione e/o l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità nel presente giudizio del doc. sub H di controparte perché già estromesso in primo grado
(ordinanza in data 09.06.2023) e per violazione del divieto di nuova produzione documentale ex art. 345 comma 3 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 209/2024 pubblicata il 04/03/2024 il Tribunale di Lodi accoglieva l'opposizione proposta da e della ( ”) e per Parte_2 CP_1 Pt_2
l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 407/2022 emesso dal Tribunale di Lodi in data 10 maggio 2022 con il quale veniva ingiunto in favore di Parte_1
il pagamento della somma di € 245.289,70 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002 per il ritardato pagamento di forniture per prodotti sanitari e farmaceutici eseguite da dodici diversi fornitori le cui fatture erano state cedute alla banca stessa, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura sino alla domanda e quelli ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
Pur a fronte di domande pregiudiziali attinenti alla legittimazione attiva del creditore opposto e alla prescrizione del diritto di credito il Tribunale riteneva di definire il giudizio in applicazione del principio della ragione più liquida, accogliendo l'eccezione svolta dalla circa il difetto di prova dell'esistenza Pt_2
e dell'entità del credito azionato. In particolare, secondo il Tribunale la
“produzione da parte del creditore opposto di smisurati e confusionari documenti, spesso inconferenti con l'oggetto della domanda”, la mancata produzione delle fatture dalle quali sarebbe originato il credito ceduto e l'assenza di prova del preteso ritardo nel pagamento che avrebbe dato avvio alla maturazione degli interessi moratori non consentivano di ritenere fondata la pagina 4 di 12 domanda. A parere del giudice di primo grado, inoltre, l'onere probatorio non poteva ritenersi assolto mediante la produzione di prospetti riepilogativi indicanti la data di scadenza e la data di effettivo pagamento delle fatture dei fornitori cedenti in assenza di documentazione attestante la data di effettivo pagamento del credito.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando diversi motivi Parte_1
di censura che si vanno di seguito a riassumere.
Con il primo motivo lamenta che la sentenza è stata fondata “su una Parte_1
questione rilevata di ufficio (il fatto che i conteggi determinativi degli interessi non onorino la prova del pagamento ricevuto che non è mai terza)” sulla quale le parti non hanno potuto contraddire, nonché che la motivazione sia in realtà apparente, in quanto si limiterebbe ad enunciare la mancata prova del credito per interessi di mora senza tuttavia indicarne le ragioni e in particolare senza indicare perché i conteggi analitici prodotti non sarebbero stati sufficienti fonti di prova.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 2697 c.c. fatta dal Tribunale, poiché l'onere della prova dell'incasso delle singole fatture doveva essere attribuita alla parte che più agevolmente poteva darla e non alla creditrice, soprattutto nel caso di specie “in cui la parte attrice, come , non ha Parte_1
possibilità di reperire documenti di fonte terza diversi dall'elenco delle date di avvenuto incasso per adempimento ricevuto in proprio favore ovvero in favore di soggetti cedenti che hanno interesse a che il ritardo sia elemento di valore delle cessioni e, dunque, da fonti di prova ammantante di interesse proprio e diretto alla circostanza positiva.”. Inoltre, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere come pacifico il presupposto fondante la domanda degli interessi di mora, vale a dire l'avvenuto pagamento delle fatture dei fornitori originali, mai contestato dalla , e su tale base ritenere provata la fonte del credito azionato. Pt_2
Con il terzo motivo l'appellante contesta la motivazione resa dal Tribunale laddove ha ritenuto sfornito di prova il credito sul presupposto che le fatture per pagina 5 di 12 interessi moratori presenti agli atti fossero state emesse dalla stessa senza Pt_1
considerare che unitamente a tali fatture erano stati prodotti i prospetti riepilogativi di tutti gli elementi identificativi del credito vantato col decreto ingiuntivo erroneamente revocato. Tali allegazioni non potrebbero, nella prospettiva dell'appellante, essere contestate mediante la sola affermazione di intervenuti mandati di pagamento anteriori alla data di effettivo pagamento indicata da in quanto sarebbe stata necessaria la produzione Parte_1
dell'ordinativo di pagamento da parte della tesoreria incaricata nonché la relativa quietanza di versamento.
Infine, con il quarto motivo si chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha posto a carico di le spese del grado. Parte_1
Si è ritualmente costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità ex art Pt_2
342 c.p.c. di alcuni dei motivi proposti da e in ogni caso chiedendo di Parte_1
accertare l'infondatezza dell'appello e riproponendo in via subordinata le eccezioni proposte in primo grado e dichiarate assorbite.
All'udienza del 16/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte ed
è stata decisa nella Camera di Consiglio del 23/09/2025.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307). In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le pagina 6 di 12 censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò detto, ritiene questa Corte che l'appello proposto da non possa Parte_1
essere accolto.
Avendo riguardo al primo motivo di appello, non persuadono gli argomenti con cui l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per apparente motivazione e per aver il Tribunale deciso in base ad una questione rilevata d'ufficio.
È infatti preciso onere dell'attore, enunciato dall'art. 2697 c.c., provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, sicché il Tribunale, nel riscontrare il difetto di prova degli stessi, ha deciso una questione ben nota alle parti ed anzi costituente proprio l'oggetto del giudizio di opposizione, vale a dire la fondatezza della richiesta di pagamento avanzata da con il ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo. Il fatto che ritenesse di poter provare la fonte Parte_1
del proprio credito attraverso prospetti riepilogativi degli importi ritenuti dovuti anziché mediante i documenti indicati dal Tribunale non obbligava l'organo giudicante ad anticipare alle parti la propria decisione in merito.
Quanto alla motivazione espressa dal Tribunale, essa indica chiaramente le ragioni per cui il credito è stato ritenuto sfornito di prova: “Siffatto elemento di prova non è stato fornito da parte convenuta opposta la quale ha esclusivamente prodotto, per ciascuna delle fatture asseritamente pagate in ritardo, un prospetto indicante la data di scadenza e la data di pagamento, senza produrre documentazione attestante la data di effettivo pagamento del credito.”. Risulta pertanto priva di pregio anche la relativa contestazione mossa dall'appellante, atteso che la motivazione esiste ed è comprensibile.
Quanto alle censure mosse con il secondo e il terzo motivo di appello e inerenti all'onere della prova gravante sulla e su , si osserva quanto segue. Pt_1 Pt_2
pagina 7 di 12 Come sopra anticipato e noto, onere dell'attore è provare i fatti che pone a fondamento della propria domanda. Nel caso di specie, l'attrice sostanziale
(convenuta opposta) ha chiesto il pagamento degli interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento di fatture che pacificamente sono state saldate.
dunque, ha fatto valere un inesatto adempimento all'obbligazione di Parte_1
pagamento gravante sull'odierna appellata.
I fatti che avrebbe dovuto provare affinché potesse dirsi assolto il suo Parte_1
onere probatorio riguardano la fonte del suo credito che, nel caso di specie, in cui non è in contestazione l'esistenza e la corretta esecuzione della fornitura sottostante ma solo il suo tempestivo pagamento, consiste nelle fatture emesse dai cedenti originari, purché le stesse indichino chiaramente la propria data di scadenza, la prestazione a cui si riferiscono e le parti coinvolte.
Non può tuttavia ritenersi che tale onere sia stato soddisfatto da Parte_1
L'allegazione e produzione di fatture emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento e degli allegati prospetti riepilogativi dei crediti, unilateralmente elaborati da non può ritenersi prova sufficiente dell'asserito ritardo in Parte_1
assenza della specifica produzione delle fatture originali comprovanti il rapporto di fornitura e il mancato rispetto dei termini di pagamento. Essi sono infatti elementi imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa, la quale non può essere desunta dalle generiche affermazioni dell'odierna appellante o dai documenti dalla stessa unilateralmente redatti.
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'appellante a fondamento dei crediti azionati è stata versata in atti in modo tale da non consentire al giudicante il suo esame. In particolare, la Corte – e prima di essa il Tribunale – non ha potuto verificare se per ogni fattura indicata nei prospetti riepilogativi allegati alle fatture pagina 8 di 12 emesse da esista in atti il corrispondente documento originale riportante Parte_1
i dati sopra evidenziati come necessari.
ha richiesto interessi di mora relativi a centinaia di fatture (elencate Parte_1
nelle 26 fatture per interessi di mora prodotte, cfr. fascicolo monitorio), senza tuttavia peritarsi di produrre la relativa documentazione con modalità tali da rendere possibile la sua consultazione analitica.
La produzione di documenti nel processo ad opera delle parti è regolata dagli artt.
74 e 87 disp. att. c.p.c. e la Corte di legittimità sul punto ha stabilito: “La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.” (Cass. n. 11617/2011).
In altre parole, le parti non possono imporre al giudicante di condurre una certosina ricostruzione fattuale su centinaia di fatture in assenza di una chiara indicazione di come stabilire una corrispondenza tra documenti prodotti e i dati indicati nei prospetti riepilogativi, specie dal momento che - da un controllo a campione - emerge l'incompiutezza della produzione effettuata.
Prendendo ad esempio in esame MSD Italia s.r.l., uno dei dodici fornitori menzionati nei prospetti riepilogativi, non è dato reperire in atti alcuna fattura inerente all'anno 2014, nonostante nel prospetto riepilogativo allegato alla fattura n. 792/2016 (doc. 5 fascicolo monitorio) sia indicato un credito complessivo di €
31.633,06 per fatture inerenti a tale fornitore e risalenti in gran parte a tale anno.
pagina 9 di 12 Tali macroscopiche incongruenze già di per sé privano di attendibilità la produzione dell'odierna appellante, che vorrebbe tuttavia riversare sul giudice l'onere di reperire analiticamente la prova delle proprie allegazioni – o quantomeno di alcune – nella immensa produzione documentale effettuata. A ciò si aggiunga che taluni documenti appaiono a loro volta l'aggregazione di decine di documenti ulteriori e che nessuno sforzo è stato compiuto dalla per Pt_1
fornire una guida alla consultazione del frammentario materiale prodotto.
D'altra parte, non può essere fondatamente sostenuto, come pare fare l'appellante attraverso il secondo e il terzo motivo – che i prospetti riepilogativi possano costituire essi stessi prova dei crediti. Essi possono infatti assolvere all'onere di allegazione gravante sull'attore, ma non possono certo provare i fatti che ivi sono semplicemente indicati, in quanto si tratta di documenti informatici redatti dalla parte che intende avvantaggiarsene contenenti dati che non hanno – in quanto tali
– alcun riscontro esterno e che non possono dunque essere posti a fondamento della decisione del giudice. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di ottenere una prestazione di denaro da un altro soggetto unicamente sulla base delle proprie affermazioni.
In definitiva, avendo deciso di produrre in maniera macroscopicamente Parte_1
parziale e non agevolmente consultabile la documentazione a supporto delle proprie allegazioni, essa si è privata della possibilità di dimostrare il credito azionato e di vedere accolta la propria domanda di pagamento.
Con riguardo all'ultimo motivo di appello, correttamente il Tribunale ha posto le spese di lite a carico di in virtù del principio della soccombenza. Parte_1
Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
SPESE
pagina 10 di 12 Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia
(€245.389,70) e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. Parte_1
209/2024, pubblicata il 04/03/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 23/09/2025
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
EN RA IO
Il Presidente
OB ON
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. OB ON Presidente
Dott. EN RA IO Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 04/10/2024 avverso la sentenza del
Tribunale di Lodi n. 209/2024, pubblicata il 04/03/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Via Terraglio n. 63 30100 Venezia, con il patrocinio dell'Avv. TA Angelo (C.F. ) e dell'Avv. C.F._1
TA SS ( ), giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Pandina n.
pagina 1 di 12 1 20070 Vizzolo Predabissi, con il patrocinio dell'Avv. Generoso Alessia (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 209/2024, pubblicata il 04/03/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
-in riforma della Sentenza n.209/2024 ed in accoglimento dei motivi di gravame, voglia la Corte di Appello di Milano dichiarare la nullità della Sentenza
n.209/2024 e per l'effetto ritenere infondata l'opposizione contenente tutte le domande avanzate da Controparte_1
nel grado;
infine confermare il decreto
[...]
ingiuntivo n.407/2022 del 29.04/10.05.2022, con vittoria delle spese di lite del doppio grado;
-in ogni caso e sempre, condannare
[...]
al pagamento delle Controparte_1
spese di lite del doppio grado e nelle misure di giustizia.
(B2)chiede il rigetto delle domande della debitrice appellata, rigetto sostenuto dai motivi in A.
Per Controparte_1
[...]
IN PRINCIPALITA':
pagina 2 di 12 respingere l'appello proposto da perché inammissibile e Parte_1
infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata per le ragioni tutte esposte nel primo grado e nel presente atto e per tutte quelle che verranno svolte nel prosieguo del giudizio trattandosi di mere difese;
dichiarare che non ha diritto al pagamento degli importi ingiunti Parte_1
per le ragioni esposte nel primo grado e nel presente giudizio e comunque assolvere da Controparte_1
ogni avversa domanda e pretesa;
IN SUBORDINE in accoglimento delle eccezioni dichiarate assorbite e qui riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.:
in via preliminare:
revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
previa dichiarazione di difetto di legittimazione attiva di per le Parte_1
ragioni esposte in atti, dichiarare che non ha diritto al Parte_1
pagamento degli importi ingiunti per le ragioni esposte in primo grado e nel presente giudizio e comunque assolvere Controparte_1
da ogni avversa domanda e pretesa;
[...]
condannare al pagamento delle spese e competenze del doppio Parte_1
grado giudizio, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A. e IVA come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
dichiarare per le ragioni esposte nella memoria n. 2 di primo grado
l'inammissibilità e conseguentemente disporre l'estromissione della produzione documentale di controparte allegata alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1
pagina 3 di 12 c.p.c. sub doc. n. I “fascicolo con i documenti depositati nel monitorio RG
773/2022” e riprodotta in appello sub doc. I di controparte;
dichiarare l'estromissione e/o l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità nel presente giudizio del doc. sub H di controparte perché già estromesso in primo grado
(ordinanza in data 09.06.2023) e per violazione del divieto di nuova produzione documentale ex art. 345 comma 3 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 209/2024 pubblicata il 04/03/2024 il Tribunale di Lodi accoglieva l'opposizione proposta da e della ( ”) e per Parte_2 CP_1 Pt_2
l'effetto revocava il decreto ingiuntivo n. 407/2022 emesso dal Tribunale di Lodi in data 10 maggio 2022 con il quale veniva ingiunto in favore di Parte_1
il pagamento della somma di € 245.289,70 a titolo di interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002 per il ritardato pagamento di forniture per prodotti sanitari e farmaceutici eseguite da dodici diversi fornitori le cui fatture erano state cedute alla banca stessa, oltre interessi legali dalla scadenza di ogni singola fattura sino alla domanda e quelli ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
Pur a fronte di domande pregiudiziali attinenti alla legittimazione attiva del creditore opposto e alla prescrizione del diritto di credito il Tribunale riteneva di definire il giudizio in applicazione del principio della ragione più liquida, accogliendo l'eccezione svolta dalla circa il difetto di prova dell'esistenza Pt_2
e dell'entità del credito azionato. In particolare, secondo il Tribunale la
“produzione da parte del creditore opposto di smisurati e confusionari documenti, spesso inconferenti con l'oggetto della domanda”, la mancata produzione delle fatture dalle quali sarebbe originato il credito ceduto e l'assenza di prova del preteso ritardo nel pagamento che avrebbe dato avvio alla maturazione degli interessi moratori non consentivano di ritenere fondata la pagina 4 di 12 domanda. A parere del giudice di primo grado, inoltre, l'onere probatorio non poteva ritenersi assolto mediante la produzione di prospetti riepilogativi indicanti la data di scadenza e la data di effettivo pagamento delle fatture dei fornitori cedenti in assenza di documentazione attestante la data di effettivo pagamento del credito.
Avverso tale decisione ha proposto appello formulando diversi motivi Parte_1
di censura che si vanno di seguito a riassumere.
Con il primo motivo lamenta che la sentenza è stata fondata “su una Parte_1
questione rilevata di ufficio (il fatto che i conteggi determinativi degli interessi non onorino la prova del pagamento ricevuto che non è mai terza)” sulla quale le parti non hanno potuto contraddire, nonché che la motivazione sia in realtà apparente, in quanto si limiterebbe ad enunciare la mancata prova del credito per interessi di mora senza tuttavia indicarne le ragioni e in particolare senza indicare perché i conteggi analitici prodotti non sarebbero stati sufficienti fonti di prova.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 2697 c.c. fatta dal Tribunale, poiché l'onere della prova dell'incasso delle singole fatture doveva essere attribuita alla parte che più agevolmente poteva darla e non alla creditrice, soprattutto nel caso di specie “in cui la parte attrice, come , non ha Parte_1
possibilità di reperire documenti di fonte terza diversi dall'elenco delle date di avvenuto incasso per adempimento ricevuto in proprio favore ovvero in favore di soggetti cedenti che hanno interesse a che il ritardo sia elemento di valore delle cessioni e, dunque, da fonti di prova ammantante di interesse proprio e diretto alla circostanza positiva.”. Inoltre, lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere come pacifico il presupposto fondante la domanda degli interessi di mora, vale a dire l'avvenuto pagamento delle fatture dei fornitori originali, mai contestato dalla , e su tale base ritenere provata la fonte del credito azionato. Pt_2
Con il terzo motivo l'appellante contesta la motivazione resa dal Tribunale laddove ha ritenuto sfornito di prova il credito sul presupposto che le fatture per pagina 5 di 12 interessi moratori presenti agli atti fossero state emesse dalla stessa senza Pt_1
considerare che unitamente a tali fatture erano stati prodotti i prospetti riepilogativi di tutti gli elementi identificativi del credito vantato col decreto ingiuntivo erroneamente revocato. Tali allegazioni non potrebbero, nella prospettiva dell'appellante, essere contestate mediante la sola affermazione di intervenuti mandati di pagamento anteriori alla data di effettivo pagamento indicata da in quanto sarebbe stata necessaria la produzione Parte_1
dell'ordinativo di pagamento da parte della tesoreria incaricata nonché la relativa quietanza di versamento.
Infine, con il quarto motivo si chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha posto a carico di le spese del grado. Parte_1
Si è ritualmente costituita in giudizio , contestando l'ammissibilità ex art Pt_2
342 c.p.c. di alcuni dei motivi proposti da e in ogni caso chiedendo di Parte_1
accertare l'infondatezza dell'appello e riproponendo in via subordinata le eccezioni proposte in primo grado e dichiarate assorbite.
All'udienza del 16/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte ed
è stata decisa nella Camera di Consiglio del 23/09/2025.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307). In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le pagina 6 di 12 censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ciò detto, ritiene questa Corte che l'appello proposto da non possa Parte_1
essere accolto.
Avendo riguardo al primo motivo di appello, non persuadono gli argomenti con cui l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per apparente motivazione e per aver il Tribunale deciso in base ad una questione rilevata d'ufficio.
È infatti preciso onere dell'attore, enunciato dall'art. 2697 c.c., provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, sicché il Tribunale, nel riscontrare il difetto di prova degli stessi, ha deciso una questione ben nota alle parti ed anzi costituente proprio l'oggetto del giudizio di opposizione, vale a dire la fondatezza della richiesta di pagamento avanzata da con il ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo. Il fatto che ritenesse di poter provare la fonte Parte_1
del proprio credito attraverso prospetti riepilogativi degli importi ritenuti dovuti anziché mediante i documenti indicati dal Tribunale non obbligava l'organo giudicante ad anticipare alle parti la propria decisione in merito.
Quanto alla motivazione espressa dal Tribunale, essa indica chiaramente le ragioni per cui il credito è stato ritenuto sfornito di prova: “Siffatto elemento di prova non è stato fornito da parte convenuta opposta la quale ha esclusivamente prodotto, per ciascuna delle fatture asseritamente pagate in ritardo, un prospetto indicante la data di scadenza e la data di pagamento, senza produrre documentazione attestante la data di effettivo pagamento del credito.”. Risulta pertanto priva di pregio anche la relativa contestazione mossa dall'appellante, atteso che la motivazione esiste ed è comprensibile.
Quanto alle censure mosse con il secondo e il terzo motivo di appello e inerenti all'onere della prova gravante sulla e su , si osserva quanto segue. Pt_1 Pt_2
pagina 7 di 12 Come sopra anticipato e noto, onere dell'attore è provare i fatti che pone a fondamento della propria domanda. Nel caso di specie, l'attrice sostanziale
(convenuta opposta) ha chiesto il pagamento degli interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento di fatture che pacificamente sono state saldate.
dunque, ha fatto valere un inesatto adempimento all'obbligazione di Parte_1
pagamento gravante sull'odierna appellata.
I fatti che avrebbe dovuto provare affinché potesse dirsi assolto il suo Parte_1
onere probatorio riguardano la fonte del suo credito che, nel caso di specie, in cui non è in contestazione l'esistenza e la corretta esecuzione della fornitura sottostante ma solo il suo tempestivo pagamento, consiste nelle fatture emesse dai cedenti originari, purché le stesse indichino chiaramente la propria data di scadenza, la prestazione a cui si riferiscono e le parti coinvolte.
Non può tuttavia ritenersi che tale onere sia stato soddisfatto da Parte_1
L'allegazione e produzione di fatture emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento e degli allegati prospetti riepilogativi dei crediti, unilateralmente elaborati da non può ritenersi prova sufficiente dell'asserito ritardo in Parte_1
assenza della specifica produzione delle fatture originali comprovanti il rapporto di fornitura e il mancato rispetto dei termini di pagamento. Essi sono infatti elementi imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa, la quale non può essere desunta dalle generiche affermazioni dell'odierna appellante o dai documenti dalla stessa unilateralmente redatti.
Nel caso di specie la documentazione prodotta dall'appellante a fondamento dei crediti azionati è stata versata in atti in modo tale da non consentire al giudicante il suo esame. In particolare, la Corte – e prima di essa il Tribunale – non ha potuto verificare se per ogni fattura indicata nei prospetti riepilogativi allegati alle fatture pagina 8 di 12 emesse da esista in atti il corrispondente documento originale riportante Parte_1
i dati sopra evidenziati come necessari.
ha richiesto interessi di mora relativi a centinaia di fatture (elencate Parte_1
nelle 26 fatture per interessi di mora prodotte, cfr. fascicolo monitorio), senza tuttavia peritarsi di produrre la relativa documentazione con modalità tali da rendere possibile la sua consultazione analitica.
La produzione di documenti nel processo ad opera delle parti è regolata dagli artt.
74 e 87 disp. att. c.p.c. e la Corte di legittimità sul punto ha stabilito: “La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata;
non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto.” (Cass. n. 11617/2011).
In altre parole, le parti non possono imporre al giudicante di condurre una certosina ricostruzione fattuale su centinaia di fatture in assenza di una chiara indicazione di come stabilire una corrispondenza tra documenti prodotti e i dati indicati nei prospetti riepilogativi, specie dal momento che - da un controllo a campione - emerge l'incompiutezza della produzione effettuata.
Prendendo ad esempio in esame MSD Italia s.r.l., uno dei dodici fornitori menzionati nei prospetti riepilogativi, non è dato reperire in atti alcuna fattura inerente all'anno 2014, nonostante nel prospetto riepilogativo allegato alla fattura n. 792/2016 (doc. 5 fascicolo monitorio) sia indicato un credito complessivo di €
31.633,06 per fatture inerenti a tale fornitore e risalenti in gran parte a tale anno.
pagina 9 di 12 Tali macroscopiche incongruenze già di per sé privano di attendibilità la produzione dell'odierna appellante, che vorrebbe tuttavia riversare sul giudice l'onere di reperire analiticamente la prova delle proprie allegazioni – o quantomeno di alcune – nella immensa produzione documentale effettuata. A ciò si aggiunga che taluni documenti appaiono a loro volta l'aggregazione di decine di documenti ulteriori e che nessuno sforzo è stato compiuto dalla per Pt_1
fornire una guida alla consultazione del frammentario materiale prodotto.
D'altra parte, non può essere fondatamente sostenuto, come pare fare l'appellante attraverso il secondo e il terzo motivo – che i prospetti riepilogativi possano costituire essi stessi prova dei crediti. Essi possono infatti assolvere all'onere di allegazione gravante sull'attore, ma non possono certo provare i fatti che ivi sono semplicemente indicati, in quanto si tratta di documenti informatici redatti dalla parte che intende avvantaggiarsene contenenti dati che non hanno – in quanto tali
– alcun riscontro esterno e che non possono dunque essere posti a fondamento della decisione del giudice. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di ottenere una prestazione di denaro da un altro soggetto unicamente sulla base delle proprie affermazioni.
In definitiva, avendo deciso di produrre in maniera macroscopicamente Parte_1
parziale e non agevolmente consultabile la documentazione a supporto delle proprie allegazioni, essa si è privata della possibilità di dimostrare il credito azionato e di vedere accolta la propria domanda di pagamento.
Con riguardo all'ultimo motivo di appello, correttamente il Tribunale ha posto le spese di lite a carico di in virtù del principio della soccombenza. Parte_1
Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
SPESE
pagina 10 di 12 Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia
(€245.389,70) e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. Parte_1
209/2024, pubblicata il 04/03/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_1
del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 12.154,00 per compensi professionali di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17
L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 23/09/2025
pagina 11 di 12 Il Consigliere estensore
EN RA IO
Il Presidente
OB ON
pagina 12 di 12