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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/10/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3564/2025
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
PresidenteDott.ssa Claudia BONOMI
Giudice Dott.ssa Michela BORDIERI
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3564/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...]; Parte 1
E
(C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il Controparte_1
06/04/1964,
entrambi con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI LUIGI ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore PUBBLICO MINISTERO
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Controparte_1 a Sesto San Giovanni (MI) il 4 maggio 1985, contratto da Parte 1 e con atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni il 9.5.1985 al n.
65 parte II serie A, anno 1985, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni;
alle seguenti condizioni:
1) le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di non aver diritto ad assegni divorzili;
2) le Parti dichiarano di non aver reciprocamente nulla a pretendere e vantare l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e ad ogni effetto in merito ai loro intercorsi rapporti patrimoniali, già interamente regolati in sede di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Monza;
3) lespese del presente procedimento saranno ad esclusivo carico del signor Parte 1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 17.10.2008.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
con ricorso depositato in data 26/05/2025, così provvede: e Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1
in Sesto San Giovanni (MI) in data 04/05/1985 (atto n. 65, Parte e Controparte 1
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni (MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
PresidenteDott.ssa Claudia BONOMI
Giudice Dott.ssa Michela BORDIERI
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/05/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3564/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. C.F. 1 nato a [...] il [...]; Parte 1
E
(C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il Controparte_1
06/04/1964,
entrambi con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI LUIGI ed elettivamente domiciliati, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore PUBBLICO MINISTERO
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Controparte_1 a Sesto San Giovanni (MI) il 4 maggio 1985, contratto da Parte 1 e con atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni il 9.5.1985 al n.
65 parte II serie A, anno 1985, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni;
alle seguenti condizioni:
1) le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di non aver diritto ad assegni divorzili;
2) le Parti dichiarano di non aver reciprocamente nulla a pretendere e vantare l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e ad ogni effetto in merito ai loro intercorsi rapporti patrimoniali, già interamente regolati in sede di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Monza;
3) lespese del presente procedimento saranno ad esclusivo carico del signor Parte 1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 17.10.2008.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
con ricorso depositato in data 26/05/2025, così provvede: e Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte 1
in Sesto San Giovanni (MI) in data 04/05/1985 (atto n. 65, Parte e Controparte 1
II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni (MI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt.
5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona