Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 465
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    Il ricorso è stato introdotto in data 9 luglio 2025, mentre il termine di 45 giorni, concesso con provvedimento cautelare del 22 maggio 2025, scadeva il 7 luglio 2025. Il rispetto delle scadenze è presupposto imprescindibile per la tutela dei diritti e preclude l'esame delle cartelle presupposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 465
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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