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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NT ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PP SA NO, AT
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29184202400002706 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso atto di pignoramento presso terzi dell'11/11/2024, fascicolo n. 291/2024/000034348, procedura esecutiva n: 29184202400002706/001, notificato in data
02/12/2024, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale si intimava la somma di € 463.207,24, in quanto creditrice nei confronti dell'odierno ricorrente, che risulta inadempiente in ordine a diverse cartelle non pagate, notificandolo al terzo debitore, la Banca Banca_1 s.p.a., il quale intrattiene rapporti con il ricorrente.
Il ricorrente deduceva articolati motivi cosi come descritti nel ricorso introduttivo ove insiste per l'accoglimento con vittoria e spese.
L'agenzia delle entrate riscossione, preliminarmente rileva la inammissibilità del ricorso, atteso il mancato rispetto del termine perentorio disposto dal Giudice per l'introduzione del Giudizio di merito, che in data 22 maggio 2025 emetteva provvedimento cautelare che assegnava termine perentorio di giorni 45 per l'instaurazione del giudizio di merito e il ricorrente ha notificato il ricorso solo in data 9 luglio 2025 quindi ben oltre il termine che scadeva il 7 luglio 2025 ( il 6 era domenica).
Nel merito chiedeva venisse dichiarata sentenza di rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Con Ordinanza n. 1172/2025 del 13.8.2025 la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la inammissibilità del ricorso, dedotta da parte resistente.
Dagli atti di causa emerge che in data 22.5.2025 è stato emesso il provvedimento cautelare che assegnava termine perentorio di giorni 45 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il ricorso risulta introdotto in data 9.7.2025 oltre il termine di cui all'art. 19 e 21 del Dlgs n. 546/1992.
L'articolo 21 prevede infatti che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Il ricorso tardivo, e dunque il rispetto delle scadenze, rappresenta presupposto imprescindibile per la tutela dei propri diritti e preclude in ogni caso l'esame delle cartelle presupposte, che il ricorrente deduceva essere state irritualmente notificate, ancorchè risultano invece notificate, anche alla luce degli atti interruttivi depositati che acclarano la regolarità delle notifiche appalesando i motivi di lagnanza non solo infondati, ma anche inammissibili, in quanto le cartelle non sono mai stati opposti.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.000,00 oltre spese generali in favore dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
OR PI IP TO NI TI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NT ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PP SA NO, AT
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29184202400002706 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso atto di pignoramento presso terzi dell'11/11/2024, fascicolo n. 291/2024/000034348, procedura esecutiva n: 29184202400002706/001, notificato in data
02/12/2024, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con il quale si intimava la somma di € 463.207,24, in quanto creditrice nei confronti dell'odierno ricorrente, che risulta inadempiente in ordine a diverse cartelle non pagate, notificandolo al terzo debitore, la Banca Banca_1 s.p.a., il quale intrattiene rapporti con il ricorrente.
Il ricorrente deduceva articolati motivi cosi come descritti nel ricorso introduttivo ove insiste per l'accoglimento con vittoria e spese.
L'agenzia delle entrate riscossione, preliminarmente rileva la inammissibilità del ricorso, atteso il mancato rispetto del termine perentorio disposto dal Giudice per l'introduzione del Giudizio di merito, che in data 22 maggio 2025 emetteva provvedimento cautelare che assegnava termine perentorio di giorni 45 per l'instaurazione del giudizio di merito e il ricorrente ha notificato il ricorso solo in data 9 luglio 2025 quindi ben oltre il termine che scadeva il 7 luglio 2025 ( il 6 era domenica).
Nel merito chiedeva venisse dichiarata sentenza di rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Con Ordinanza n. 1172/2025 del 13.8.2025 la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata la inammissibilità del ricorso, dedotta da parte resistente.
Dagli atti di causa emerge che in data 22.5.2025 è stato emesso il provvedimento cautelare che assegnava termine perentorio di giorni 45 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il ricorso risulta introdotto in data 9.7.2025 oltre il termine di cui all'art. 19 e 21 del Dlgs n. 546/1992.
L'articolo 21 prevede infatti che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Il ricorso tardivo, e dunque il rispetto delle scadenze, rappresenta presupposto imprescindibile per la tutela dei propri diritti e preclude in ogni caso l'esame delle cartelle presupposte, che il ricorrente deduceva essere state irritualmente notificate, ancorchè risultano invece notificate, anche alla luce degli atti interruttivi depositati che acclarano la regolarità delle notifiche appalesando i motivi di lagnanza non solo infondati, ma anche inammissibili, in quanto le cartelle non sono mai stati opposti.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1.000,00 oltre spese generali in favore dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
OR PI IP TO NI TI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente