Art. 13.
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, pero', delle dimissioni puo' essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.
I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facolta' o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, pero', delle dimissioni puo' essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.
I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facolta' o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.