Articolo 13 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 12Articolo 14
Versione
16 aprile 1958
Art. 13.
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, pero', delle dimissioni puo' essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio.
I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facolta' o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958
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