Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00905/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2023, proposto da
Consorzio Agrario di EV e LU - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di EV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sebastiano Tonon, Carlo Rapicavoli, con domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco 5278, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fallimento River UZ S.r.l., UM S.r.l., Comune di Zero Branco, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del NE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dalla Provincia di EV Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Ufficio: Bonifiche e discariche, Prot. Generale 2023/19224 del 06/04/2023, avente ad oggetto “Procedimento di individuazione del responsabile ex art. 245 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 – sito ex Consorzio Agrario Via Trento Trieste Comune di Zero Branco – chiusura” , trasmesso a mezzo PEC al Consorzio Agrario di EV e LU Società Cooperativa in data 7 aprile 2023, nonché avverso ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di EV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio investe il provvedimento della Provincia di EV 6 aprile 2023 prot. n. 09224, a mezzo del quale il ricorrente Consorzio agrario di EV e LU e la società River UZ S.r.l. in fallimento sono stati individuati responsabili dell’inquinamento della matrice terreno del sedime del consorzio agrario un tempo attivo nel Comune di Zero Branco, in via Trento e Trieste.
La Provincia di EV ha assunto tale provvedimento all’esito della vicenda amministrativa che si va ora a descrivere.
2. Il Consorzio agrario di EV e LU era proprietario del compendio immobiliare oggetto di causa, realizzato negli anni Cinquanta del secolo scorso, per averlo acquistato l’8 settembre 1998 dalla S.G.R. – Società Gestione per il Realizzo S.p.A., incaricata della liquidazione del patrimonio immobiliare di Federconsorzi.
Il 15 dicembre 2016 il Consorzio ha ceduto la proprietà dell’immobile alla River UZ S.r.l., che è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di EV 9 giugno 2021 n. 62.
Nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare in precedenza apertasi a carico della River UZ, con decreto del Tribunale di EV del 17 giugno 2021 la proprietà è stata trasferita alla società UM S.r.l. (la procedura esecutiva riguardava un credito fondiario, e, come tale, ha potuto proseguire anche dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, Testo unico bancario).
3. La società UM, entrata nella disponibilità del fondo, in vista dei lavori di riqualificazione ha rimosso due serbatoi ivi interrati e ha eseguito le analisi sui campioni prelevati dalle pareti e dal fondo dello scavo.
La società, con nota tecnica del 26 settembre 2022, aveva anticipato alla Provincia di EV, al Comune di Zero Branco e ad ARPAV l’avvio del piano di rimozione dei serbatoi.
Con nota dell’8 novembre 2022 il tecnico della società UM ha inviato agli Enti interessati (Provincia, Comune e ARPAV) i risultati delle analisi, che davano atto del superamento, in relazione al parametro idrocarburi pesanti, della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) considerata dalla Colonna B della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Con nota del 9 novembre 2022, la società UM ha formalizzato, ai sensi dell’art. 242, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la comunicazione del superamento della CSC qualificandosi come soggetto non responsabile, ha dichiarato di avere attuato interventi di prevenzione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 242 (recinzione dell’area e asportazione del terreno contaminato in vista dello smaltimento) e ha dichiarato, altresì, che avrebbe proseguito gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza (ampliamento dello scavo con rimozione del terreno potenzialmente contaminato e relativo smaltimento, nonché l’esecuzione dell’indagine ambientale con analisi del terreno e delle acque sotterranee).
4. La Provincia di EV con nota dell’11 novembre 2022 ha preso atto della comunicazione del superamento della CSC e ha rilevato che, non essendo escluso l’uso residenziale dell’area, occorreva fare riferimento, anziché alla Colonna A, alla Colonna B della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 della Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La Provincia si è quindi attivata, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per identificare il soggetto responsabile della contaminazione
In particolare la Provincia, con nota del 15 novembre 2022, ha chiesto ad ARPAV e al Comune di Zero Branco di fornire tutte le informazioni utili allo scopo, compresa la ricostruzione storica dei passaggi di proprietà che nel corso del tempo hanno interessato il sito.
La Provincia, con successiva nota del 21 novembre 2022, ha chiesto informazioni più mirate circa l’esistenza di pratiche edilizie per l’installazione o la rimozione dei serbatoi, circa l’utilizzo del sito da parte del Consorzio Agrario e circa eventuali interventi di interesse ambientale promossi dalla River UZ.
La Provincia, con ulteriore nota del 6 dicembre 2022, ha chiesto alla Regione NE e al Comune informazioni su un più risalente progetto di dismissione dei serbatoi in vista della quale la Regione, in data 13 novembre 2007, aveva rilasciato al Consorzio l’autorizzazione di sua competenza.
All’autorizzazione regionale del 2007 accedeva la prescrizione secondo cui il Consorzio avrebbe dovuto presentare al Comune un piano ambientale di indagine preliminare volto ad escludere problemi di contaminazione delle matrici ambientali.
5.1. Il Comune, con nota del 16 novembre 2022, ha illustrato alla Provincia i passaggi di proprietà del sito dal Consorzio, alla società River UZ e alla UM.
Lo stesso Comune, con nota del 22 novembre 2022, ha informato la Provincia che la società River UZ aveva presentato un piano di recupero, che tuttavia non lo aveva attuato e che, anzi, aveva lasciato l’area in stato di abbandono.
Con questa stessa nota, il Comune ha dato conto di avere traccia dell’attivazione di due risalenti pratiche edilizie di interesse, tuttavia andate smarrite: una pratica del 1954 riguardava la costruzione dell’edificio e una del 1955 aveva per oggetto la “costruzione di un deposito per distribuzione carburanti e oli minerali” .
Con successiva nota del 16 gennaio 2023, il Comune ha riferito di non avere ai propri atti nessuna pratica ambientale relativa alla dismissione dei serbatoi interrati presentata in attuazione della prescrizione apposta all’autorizzazione regionale del 13 novembre 2007.
Con ulteriore nota del 23 gennaio 2023, il Comune ha precisato che le superfici interessate dalla rimozione dei serbatoi erano destinate a sede stradale pubblica e a parcheggi.
5.2. Anche la Regione, con nota del 20 dicembre 2022, ha comunicato alla Provincia di non avere agli atti il piano ambientale di indagine preliminare indicato nella propria autorizzazione del 13 novembre 2007.
5.3. ARPAV, con nota del 5 dicembre 2022, ha pure comunicato alla Provincia di non avere documentazione sui serbatoi in questione successiva alla predetta autorizzazione regionale del 2007.
ARPAV ha tuttavia informato di avere ai propri atti una comunicazione datata 5 febbraio 2001, con cui il Consorzio aveva indicato la presenza, dal 1956, dei due serbatoi, uno di 21 mc e l’altro di 31 mc, nei quali venivano rispettivamente stoccati petrolio e gasolio.
6. La Provincia, sulla base di una prima relazione istruttoria del 29 novembre 2022, ha comunicato in data 6 dicembre 2022 l’avvio procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione nei confronti del Consorzio qui ricorrente, del Fallimento della River UZ e della società UM.
Con nota assunta in pari data, la Provincia ha anche domandato a tutti e tre i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento informazioni su eventuali accordi contrattuali specifici in ordine alla bonifica del sito in occasione dei trasferimenti di proprietà; al Consorzio e alla River UZ in fallimento ha chiesto se nei periodi in cui ciascuno di essi aveva la proprietà del sito erano state condotte operazioni di sostituzione o pulizia o bonifica dei serbatoi interrati; alla società UM ha chiesto se le cisterne presentavano particolari ammaloramenti (fori, fessurazioni o altro).
7.1. Con nota del 5 gennaio 2023, il Consorzio si è dichiarato estraneo alla potenziale contaminazione, ha prodotto documentazione risalente al 2007 circa un intervento di manutenzione dei serbatoi (in sostanza si è trattato di un intervento di pulizia) per dimostrare che erano in buono stato di conservazione e ha chiesto l’archiviazione del procedimento nei propri confronti.
7.2. Con nota del 9 febbraio 2023, il Curatore del Fallimento della River UZ ha inviato la documentazione inerente il trasferimento di proprietà dell’immobile e ha precisato di non avere rinvenuto nella documentazione contabile traccia di interventi ambientali eseguiti sul sito dalla società quando era in bonis .
7.3. Con nota del 24 gennaio 2023, la società UM ha trasmesso la documentazione riguardante la fine dei lavori e il collaudo dell’intervento di messa in sicurezza attuato mediante la rimozione dei serbatoi e ha ribadito di non essere responsabile della potenziale contaminazione del sottosuolo.
Il successivo 13 marzo 2023, la società UM ha comunicato di avere svolto un’indagine preliminare all’esito della quale è stato accertato il non superamento della CSC in relazione alla destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico.
8. La Provincia ha condensato le risultanze dell’istruttoria procedimentale nella relazione del 6 aprile 2023.
A quella stessa data del 6 aprile 2023, la Provincia ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.
In particolare, la Provincia ha individuato come tali il Consorzio Agrario di EV e LU e la società River UZ in fallimento e, sul presupposto dell’avvenuto ripristino ambientale ad opera della società UM, ha disposto l’archiviazione del procedimento rispetto al profilo dell’adozione dell’ordine di bonifica.
9. Con ricorso notificato il 5 giugno 2023 e depositato il 29 giugno 2023, il Consorzio ha impugnato il provvedimento provinciale del 6 aprile 2023.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“1. Violazione degli artt. 242 e 245 D.Lgs. 152/2006. In ogni caso, eccesso di potere per sviamento di potere. Violazione dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 Legge 241/1990” .
Il Consorzio sostiene che l’individuazione del responsabile della contaminazione a conclusione del procedimento considerato dall’art. 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sarebbe esclusivamente funzionale all’adozione dell’ordine di bonifica.
Lamenta che, avendo la società UM provveduto alla messa in sicurezza del sito, difetterebbe il presupposto per procedere in via amministrativa all’individuazione del responsabile dell’inquinamento;
“2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento di fatti.”
Il Consorzio sostiene che il giudizio di responsabilità a suo carico nella causazione della contaminazione non sarebbe sorretto da elementi probatori.
Sostiene che il provvedimento impugnato e la relazione istruttoria ad essa sotteso farebbero leva esclusivamente sull'attività un tempo esercitata presso il sito in questione.
Lamenta che la Provincia non avrebbe indicato la condotta specifica che avrebbe causato l'inquinamento.
Lamenta che la Provincia non avrebbe condotto un’indagine sulla effettiva correlazione tra l’attività del Consorzio e la contaminazione del sito.
10. Si è costituita in giudizio la Provincia di EV resistendo al ricorso.
11. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
12. Il ricorso non può essere accolto.
13.1. In via preliminare, si ritiene opportuno dare conto dei consolidati indirizzi della giurisprudenza nazionale maturati in accordo con la giurisprudenza eurounitaria e condivisi dal Collegio, in materia di accertamento della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.
13.2. Va innanzitutto ricordato che l’autorità amministrativa, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale e dovendo quindi risolvere questioni tecniche di particolare complessità dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (cfr. T.A.R. NE, Sez. IV, 31 ottobre 2023 n. 1531, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 5379; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36.)
Sotto ulteriore fondamentale profilo, la nozione di “ causa ” rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui “ chi inquina paga ” rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07).
È poi unanimemente condiviso l’indirizzo secondo cui “ l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del ‘più probabile che non’, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10964, che richiama Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172).
In materia ambientale, nell’accertamento del nesso di causalità non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell’“ oltre ogni ragionevole dubbio ”.
Nel corso del procedimento di individuazione del soggetto responsabile - e in particolare nell’accertamento del nesso di causalità - il criterio del “ più probabile che non ” consente l’amministrazione di avvalersi delle presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 cod. civ. (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 14 giugno 2023, n. 522).
Vale a dire che la prova della contaminazione può essere data anche in via indiretta.
Occorre altresì ricordare che in tema di bonifica di siti inquinati vige il principio per cui l’operatore individuato come responsabile della contaminazione non può limitarsi a contestare genericamente la propria estraneità, ma è tenuto a fornire una prova liberatoria per la quale non è sufficiente ventilare il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (T.A.R. Brescia, sez. I, 8 agosto 2023, n. 670).
Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “ l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione ” (C.G.U.E., 4 marzo 2015, in causa C- 534/13).
13.3. Sotto connesso aspetto, in vista dall’individuazione in sede amministrativa dei soggetti tenuti all’esecuzione delle operazioni di bonifica, la responsabilità da inquinamento dà luogo a una obbligazione solidale e non a una obbligazione parziaria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969; T.A.R. NE, sez. IV, 11 marzo 2024, n. 458, che richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172, paragrafo 19.2.1 in diritto; negli stessi termini T.A.R. NE, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 340, paragrafo 2.5 in diritto).
Infatti il principio “chi inquina paga” opera anche nell’ipotesi in cui non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori, poiché, ai fini dell'applicazione di cui agli articoli 239 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.
Avuto riguardo al fatto che le operazioni di bonifica sono finalizzate alla tutela di interessi sensibili che necessitano di interventi solleciti per evitare l’ampliarsi del danno ambientale e per tutelare la salute umana, non è necessario, in caso di corresponsabilità nella causazione dell’inquinamento, attendere l’evolversi di complesse indagini volte ad individuare, ove possibile, l’esatto contributo dei corresponsabili, fermo restando che il soggetto che pone in essere gli interventi di bonifica può sempre agire in rivalsa, ai sensi dell’art. 253, comma 4, seconda parte, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile.
Per sostenere la tesi opposta non può essere valorizzato il contenuto dell’art. 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in tema di risarcimento del danno ambientale.
Infatti tale norma non contiene una deroga all’art. 2055 cod. civ. in materia ambientale, atteso che si limita a riaffermare nelle varie fattispecie la diversità degli obblighi ripristinatori e risarcitori per distinti e separatamente individuabili danni conseguenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 1969).
13.4. In applicazione del principio di matrice eurounitaria “chi inquina paga” , l’obbligo di bonificare un sito contaminato grava sul soggetto responsabile dell’inquinamento e non sul proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25 e Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1 febbraio 2023, n. 3077.)
Da questo punto di vista, a essere titolare di una situazione giuridica passiva è solo il responsabile della contaminazione, non anche il proprietario incolpevole.
Piuttosto, le sole situazioni giuridiche passive che gravano sul proprietario incolpevole derivano da quanto dispone l’art. 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (secondo cui il proprietario incolpevole, qualora rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione è tenuto a “darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242” ) e da quanto dispone il successivo art. 253 in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.
In ragione di quanto dispone l’art. 245, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il proprietario incolpevole ha invece facoltà (e per tale via è titolare di una situazione giuridica attiva) di procedere di propria iniziativa agli interventi di recupero ambientale, così dando origine a una fattispecie gestoria riconducibile all’art. 2028 cod. civ (cfr. di recente Consiglio di Stato, sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110.)
Il proprietario incolpevole, qualora si avvalga di tale facoltà, ha l’onere di proseguire nell’intervento “finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso” , ai sensi dell’art. 2028, comma 1, cod. civ..
Ad avviso del Collegio, lo spontaneo attivarsi del proprietario incolpevole non esonera il responsabile della contaminazione dall’obbligo di proseguire l’attività di recupero ambientale medio tempore iniziata, atteso che l’art. 245, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone espressamente che sono “Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242” e atteso che nessuna norma consente di accedere a un’interpretazione opposta, la quale – a ben vedere – colliderebbe con il principio “chi inquina paga” (cfr. T.A.R. NE, sez. IV, 4 giugno 2024, n. 1297).
Il proprietario incolpevole che abbia iniziato l’attività di recupero ambientale è quindi titolare, nei confronti dell’Amministrazione competente, dell’interesse legittimo pretensivo a che venga adottata nei confronti del responsabile l’ordinanza di cui all’art. 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L’esercizio di tale interesse legittimo pretensivo va contemperato con l’interesse pubblico all’ordinata transizione dell’attività in corso dal proprietario incolpevole che l’ha iniziata al responsabile tenuto a proseguirla (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 25 settembre 2019, n. 831.)
Resta fermo il diritto del proprietario incolpevole spontaneamente attivatosi di rivalersi delle spese sostenute nei confronti del responsabile dell’inquinamento, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa ambientale prevista dalla legge, e comunque anche nel caso in cui il responsabile sia stato individuato al di fuori di un procedimento condotto dalla competente autorità amministrativa (cfr. Cassazione civile sez. III, 22 gennaio 2019, n.1573): da questo punto di vista, viene in rilievo un vero e proprio diritto soggettivo.
14. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va disatteso il primo motivo di ricorso, che si fonda sull’argomento difensivo secondo cui l’individuazione del responsabile della contaminazione sarebbe esclusivamente strumentale all’adozione dell’ordine di bonifica nei confronti del soggetto che ha commesso l’illecito ambientale.
Al riguardo, aggiunge il Collegio, che l’art. 245 del decreto legislativo n. 152 non prevede l’archiviazione del procedimento di individuazione del responsabile dell’inquinamento nel caso in cui il proprietario incolpevole abbia spontaneamente dato corso al ripristino ambientale.
Di conseguenza, la Provincia ha legittimamente concluso il procedimento di individuazione dei soggetti corresponsabili della contaminazione (identificando come tale anche il Consorzio ricorrente), nonostante la società UM, proprietaria incolpevole del sito inquinato, avesse dato corso alla messa in sicurezza.
15. Va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il Consorzio sostiene che la Provincia lo avrebbe individuato come soggetto responsabile della contaminazione sulla base di elementi istruttori inconsistenti.
Osserva al riguardo il Collegio che la contaminazione da idrocarburi è stata riscontrata in corrispondenza dei serbatoi di carburanti e di oli minerali, manufatti pacificamente riconducibili all’attività del Consorzio, come risulta dalla pratica edilizia del 1955, dall’autorizzazione regionale del 2007 riguardante la rimozione degli stessi e dalla documentazione che lo stesso Consorzio aveva inviato ad ARPAV nel 2001.
Alla luce di tali evidenze fattuali e alla luce del criterio del “più probabile che non” risulta attendibile il giudizio della Provincia sulla riconducibilità dell’inquinamento alla presenza delle cisterne.
In particolare, risultano attendibili le seguenti considerazioni espresse nella relazione istruttoria del 6 aprile 2023 richiamata nel provvedimento impugnato quale parte integrante: “la tipologia di cisterne e il lungo arco temporale di esercizio (dal 1956 al 2007, praticamente mezzo secolo) e conseguentemente i grandi volumi di carburanti movimentati rendono più probabile piuttosto che no l’accadimento di eventi quali spandimenti in fase di carico. Come rappresentato i pozzetti, per come realizzati secondo lo stato dell’arte dell’epoca, non garantivano il completo contenimento degli spanti” (doc. 2 della Provincia, pagina 25).
Risulta altresì attendibile, sotto il profilo della responsabilità ambientale dovuta a una condotta omissiva tale da aggravare il rischio di inquinamento, la considerazione secondo cui, se il Consorzio avesse presentato ed eseguito il piano di indagine ambientale prescritto dalla Regione nel 2007, già allora sarebbe stato possibile verificare se le matrici ambientali fossero o non fossero già contaminate (doc. 2 della Provincia, pagina 25).
Il Consorzio non ha invece fornito alcuna prova positiva dell’esistenza di uno specifico fattore alternativo al quale debba ricondursi la causazione dell'inquinamento.
A tale riguardo, il Collegio ritiene attendibili le considerazioni espresse nella medesima relazione istruttoria in ordine all’intervento di pulizia delle cisterne commissionato dal Consorzio nell’aprile 2007: “Come risulta infatti dalla scheda della TA (ditta incaricata della suddetta pulizia) è stata condotta una mera pulizia e non sono state condotte specifiche verifiche sulla integrità delle cisterne, altresì, non è stato eseguito il riempimento con materiale inerte. La TA dichiara uno “stato visivo delle lamiere apparentemente integro”. Si sottolinea “apparentemente”, quindi non vi è alcuna certezza. Inoltre, non vi è traccia di operazioni di scavo che abbiano permesso di ispezionare e visionare la totalità della superficie/inviluppo delle cisterne. Non sono state, altresì, condotte prove di tenuta. Quindi appare davvero poco, se non per nulla, probante dell’integrità delle cisterne quanto riportato da TA” (doc. 2 della Provincia, pagina 21).
Vale a dire che la documentazione riguardante l’intervento svolto dalla ditta TA sui serbatoi nel 2007 non integra la prova liberatoria circa l’estraneità del Consorzio rispetto alla contaminazione da idrocarburi.
16. In conclusione, il ricorso va respinto alla luce dell’infondatezza dei motivi ai quali si affida.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Consorzio Agrario di EV e LU - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , a pagare alla Provincia di EV la somma di Euro 3.000,00# (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO