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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 886/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 886/2023, riservata in decisione all'udienza del 30.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima,
e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Del Grosso CodiceFiscale_2
(C.F ) e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla Via CodiceFiscale_3
De Gasperi n. 45, presso lo studio dell'avv. Gennaro Stradolini
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
, nata a [...] Controparte_1
l'11/02/1932 ed ivi deceduta il 14/11/2022, (C.F. ), domiciliati CodiceFiscale_4 collettivamente e impersonalmente presso ultimo domicilio della de cuius in Benevento alla pag. 1 di 4 Via Santa Colomba n. 68
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._5
Rita Tretola (C.F ) e Rosario Luongo (C.F CodiceFiscale_6 C.F._7
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, via Meomartini, 29
[...]
Pec: Email_2
Email_3
APPELLATO
E
(C.F. ) CP_3 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per appellanti: come da note di trattazione scritta
Per : come da note di trattazione scritta CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 1742/2022, il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di Controparte_1 citazione notificato il 26 maggio 2017 e sulle domande riconvenzionali avanzate da
[...]
e ha così provveduto: A) ha accolto la domanda di Controparte_4 Parte_2 riduzione per lesione di legittima dell'atto di donazione per Notaio del 22/2/1989, Per_1 repertorio 21848, raccolta 4466, avanzata dall'attrice e per l'effetto: a) ha Controparte_1 condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € Controparte_4
14.993,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
b) ha condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € CP_3
14.993,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
c) ha condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € CP_2
25.375,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
ha respinto le domande riconvenzionali avanzate da e d) Controparte_4 Parte_2 letto l'art. 133 D.P.R. 115/2002, ha condannato , , CP_2 CP_3 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore dello Controparte_4 Parte_2
pag. 2 di 4 Stato delle spese processuali liquidate in € 786,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso di avvocato di cui € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva, €
1720,00 per la fase istruttoria ed € 2767,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15.07.2022, con atto di citazione notificato in data 14/02/2023, hanno proposto appello, Parte_3 deducendo a sostegno un motivo di appello
2.1 Gli appellanti hanno sostenuto l'erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale da loro proposta in primo grado nei confronti di Controparte_1
3. si è costituito in giudizio ed ha eccepito la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva atteso che in data 28.12.2022, ossia prima della notifica del proposto atto di appello, ha provveduto a rinunciare all'eredità di come Controparte_1 da atto numero crono. 3436/2022 – Rep. N. 00003299 – del Tribunale di Benevento, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
4. Nelle note in sostituzione dell'udienza del 30/4/2025, gli appellanti hanno, quindi, evidenziato che tutti i chiamati hanno, nelle more, rinunciato all'eredità di
[...]
tranne l'attrice che è risultata essere, pertanto, l'unica erede CP_1 CP_4 dell'appellata e, pertanto, per effetto della confusione, è come se contraddicesse con sé stessa. In virtù di ciò ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ha evidenziato inoltre che non vi sarebbe la necessità di una statuizione sulle spese, neanche nei confronti di , il quale è stato evocato in giudizio, CP_2 personalmente, soltanto ai fini della regolarità del contraddittorio (quale convenuto in primo grado), non essendo stata proposta alcuna censura alle statuizioni di primo grado che lo riguardavano.
5. Ciò posto, preliminarmente, si rileva che è risultato che tutti i chiamati all'eredità hanno, nelle more del giudizio, rinunciato all'eredità di tranne l'attrice Controparte_1
che è, pertanto, l'unica erede dell'appellata. CP_4
Dunque, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per confusione soggettiva tra appellante e appellato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/05/2015, n.10057,
pag. 3 di 4 ancorchè con riferimento all'art. 111 c.p.c., ha espresso un principio applicabile anche all'ipotesi della successione a titolo universale di cui all'art. 110 c.p.c.).
7. Non va sottaciuto, tuttavia, che, nonostante la cessazione della materia del contendere,
ha chiesto disporsi la condanna della parte appellante al pagamento delle CP_2 spese di lite in suo favore, sul presupposto di non essere stato convenuto solo ai fini del mero contraddittorio, come sostenuto dall'appellante, bensì nella qualità di erede e dunque parte nella cui sfera giuridica si dispiegano, direttamente, gli effetti discendenti dal proposto atto di appello.
E però, al riguardo, non va sottaciuto che, come risulta dalla rinunzia all'eredità allegata agli atti dallo stesso , è pur vero che la detta dichiarazione è stata CP_2 formulata dal predetto prima della proposizione del presente giudizio di appello, ossia in data 28.12.2022 e, però, è anche vero che la stessa è stata resa opponibile ai terzi solo a seguito della sua registrazione avvenuta in data 23.2.2023 al n. 990, come risulta dalla stessa rinunzia, e pertanto, nella medesima data in cui il presente giudizio è stato iscritto a ruolo (cfr. doc. allegata alla produzione di parte appellata).
7.1. Per tali ragioni, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n 1742/2022, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 886/2023, riservata in decisione all'udienza del 30.4.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima,
e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Del Grosso CodiceFiscale_2
(C.F ) e con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla Via CodiceFiscale_3
De Gasperi n. 45, presso lo studio dell'avv. Gennaro Stradolini
Pec: Email_1
APPELLANTI
E
, nata a [...] Controparte_1
l'11/02/1932 ed ivi deceduta il 14/11/2022, (C.F. ), domiciliati CodiceFiscale_4 collettivamente e impersonalmente presso ultimo domicilio della de cuius in Benevento alla pag. 1 di 4 Via Santa Colomba n. 68
APPELLATI
NONCHÉ
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2 C.F._5
Rita Tretola (C.F ) e Rosario Luongo (C.F CodiceFiscale_6 C.F._7
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, via Meomartini, 29
[...]
Pec: Email_2
Email_3
APPELLATO
E
(C.F. ) CP_3 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per appellanti: come da note di trattazione scritta
Per : come da note di trattazione scritta CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 1742/2022, il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di Controparte_1 citazione notificato il 26 maggio 2017 e sulle domande riconvenzionali avanzate da
[...]
e ha così provveduto: A) ha accolto la domanda di Controparte_4 Parte_2 riduzione per lesione di legittima dell'atto di donazione per Notaio del 22/2/1989, Per_1 repertorio 21848, raccolta 4466, avanzata dall'attrice e per l'effetto: a) ha Controparte_1 condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € Controparte_4
14.993,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
b) ha condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € CP_3
14.993,66, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
c) ha condannato al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € CP_2
25.375,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione;
ha respinto le domande riconvenzionali avanzate da e d) Controparte_4 Parte_2 letto l'art. 133 D.P.R. 115/2002, ha condannato , , CP_2 CP_3 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore dello Controparte_4 Parte_2
pag. 2 di 4 Stato delle spese processuali liquidate in € 786,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso di avvocato di cui € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva, €
1720,00 per la fase istruttoria ed € 2767,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 15.07.2022, con atto di citazione notificato in data 14/02/2023, hanno proposto appello, Parte_3 deducendo a sostegno un motivo di appello
2.1 Gli appellanti hanno sostenuto l'erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale da loro proposta in primo grado nei confronti di Controparte_1
3. si è costituito in giudizio ed ha eccepito la propria carenza di CP_2 legittimazione passiva atteso che in data 28.12.2022, ossia prima della notifica del proposto atto di appello, ha provveduto a rinunciare all'eredità di come Controparte_1 da atto numero crono. 3436/2022 – Rep. N. 00003299 – del Tribunale di Benevento, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
4. Nelle note in sostituzione dell'udienza del 30/4/2025, gli appellanti hanno, quindi, evidenziato che tutti i chiamati hanno, nelle more, rinunciato all'eredità di
[...]
tranne l'attrice che è risultata essere, pertanto, l'unica erede CP_1 CP_4 dell'appellata e, pertanto, per effetto della confusione, è come se contraddicesse con sé stessa. In virtù di ciò ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ha evidenziato inoltre che non vi sarebbe la necessità di una statuizione sulle spese, neanche nei confronti di , il quale è stato evocato in giudizio, CP_2 personalmente, soltanto ai fini della regolarità del contraddittorio (quale convenuto in primo grado), non essendo stata proposta alcuna censura alle statuizioni di primo grado che lo riguardavano.
5. Ciò posto, preliminarmente, si rileva che è risultato che tutti i chiamati all'eredità hanno, nelle more del giudizio, rinunciato all'eredità di tranne l'attrice Controparte_1
che è, pertanto, l'unica erede dell'appellata. CP_4
Dunque, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per confusione soggettiva tra appellante e appellato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/05/2015, n.10057,
pag. 3 di 4 ancorchè con riferimento all'art. 111 c.p.c., ha espresso un principio applicabile anche all'ipotesi della successione a titolo universale di cui all'art. 110 c.p.c.).
7. Non va sottaciuto, tuttavia, che, nonostante la cessazione della materia del contendere,
ha chiesto disporsi la condanna della parte appellante al pagamento delle CP_2 spese di lite in suo favore, sul presupposto di non essere stato convenuto solo ai fini del mero contraddittorio, come sostenuto dall'appellante, bensì nella qualità di erede e dunque parte nella cui sfera giuridica si dispiegano, direttamente, gli effetti discendenti dal proposto atto di appello.
E però, al riguardo, non va sottaciuto che, come risulta dalla rinunzia all'eredità allegata agli atti dallo stesso , è pur vero che la detta dichiarazione è stata CP_2 formulata dal predetto prima della proposizione del presente giudizio di appello, ossia in data 28.12.2022 e, però, è anche vero che la stessa è stata resa opponibile ai terzi solo a seguito della sua registrazione avvenuta in data 23.2.2023 al n. 990, come risulta dalla stessa rinunzia, e pertanto, nella medesima data in cui il presente giudizio è stato iscritto a ruolo (cfr. doc. allegata alla produzione di parte appellata).
7.1. Per tali ragioni, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n 1742/2022, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9/7/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
pag. 4 di 4