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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 08.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 2387/2023 R.G. tra:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avvocato Parte_1 Umberto Magaraggia, Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 Avv.ti Fabiola Leone e Marcella Mattia, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 27.06.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza di uno stato di invalidità lavorativa nella misura di due terzi ex art. 1 L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa di conferma dell'assegno IO (09.07.2020) con conseguente diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico patologico invalidante e pertanto legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
*** L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in data Persona_1 10.07.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie: “plurime ernie discali cervicali e lombari con lombo sciatalgia cronica sinistra e spondilodiscoartrosi a più che moderata espressività clinica e funzionale, esiti di pregressa (2017) mastectomia totale (protesizzata) per carcinoma mammario destro Pt1c Pn Sent Neg (già trattato con chemioterapia), esiti di pregressa (2020) tiroidectomia totale per noduli multipli, sindrome ansioso depressiva, ipertensione arteriosa in trattamento”.
Il consulente, sulla base della documentazione in atti, dei dati anamnestici e alla luce della visita diretta effettuata, ha rilevato che “Da quanto diagnosticato innanzi appare evidente che ci troviamo di fronte ad un quadro morboso a più che moderato impegno funzionale che attualmente colpisce significativamente la capacità di lavoro del soggetto e lo limita nelle attività manuali. Ricordiamo che l'occupazione di bracciante agricola, per molti anni espletata dalla Sig. è notoriamente compresa tra quelle a Pt_1 medio-elevato impegno funzionale per rischio dorso-lombare da movimentazione manuale di carichi gravosi, da posture incongrue e protratte (accovacciata, assisa, ortostatica etc.) e per sovraccarico funzionale e biomeccanico degli arti inferiori e superiori. 'E necessario sottolineare inoltre come tale attività sia fortissimamente connotata da importante e serio impegno del rachide e degli arti inferiori e come il suo espletamento sia controindicato ai lavoratori con affezioni significative di detti distretti”.
Il sanitario ha pertanto concluso: “Può pertanto riconoscersi la riduzione della capacità lavorativa in misura > 2/3 (di circa il 70 %) ma non la totale inabilità lavorativa” e ha ritenuto che “la condizione di riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 della totale sia insorta solo successivamente - (ndr: rispetto alla data della domanda amministrativa presentata il 09.07.2020) - qualche anno dopo (dall'inizio di febbraio 2023), quando, per l'aggravarsi della disfunzione rachidea, in data 9 febbraio 2023, i sanitari dell'
[...]
di Ostuni certificavano la presenza di “cervicobrachialgia cronica Controparte_2 bilaterale per discopatie tratto C4 C7, lombalgia cronica con stenoinstabilità lombare per discopatie degenerative tratto L2 S1” e prescrivevano alla ricorrente di non “….. effettuare attività che comportano sovraccarico funzionale della colonna”.
La data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico, dovrebbe pertanto essere fissata ad inizio febbraio 2023”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici, esame obiettivo e documentazione), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza. Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati.
La reciproca soccombenza (tra la fase di ATP e il presente giudizio) ed in ogni caso la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successivo alla domanda amministrativa, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2. La residua parte va posta a carico dell secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 2387/2023 depositato da in data 27.06.2023 nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari 70% a far data dall'01.02.2023 come da CTU depositata in data 10.07.2024; compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna al pagamento della CP_1 residua parte che liquida in €.1300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, se dovuti,, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Brindisi, 08.05.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 08.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 2387/2023 R.G. tra:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avvocato Parte_1 Umberto Magaraggia, Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 Avv.ti Fabiola Leone e Marcella Mattia, Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 27.06.2023, la ricorrente, come in epigrafe indicata, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza di uno stato di invalidità lavorativa nella misura di due terzi ex art. 1 L. 222/84 dalla data della domanda amministrativa di conferma dell'assegno IO (09.07.2020) con conseguente diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico patologico invalidante e pertanto legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
*** L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in data Persona_1 10.07.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie: “plurime ernie discali cervicali e lombari con lombo sciatalgia cronica sinistra e spondilodiscoartrosi a più che moderata espressività clinica e funzionale, esiti di pregressa (2017) mastectomia totale (protesizzata) per carcinoma mammario destro Pt1c Pn Sent Neg (già trattato con chemioterapia), esiti di pregressa (2020) tiroidectomia totale per noduli multipli, sindrome ansioso depressiva, ipertensione arteriosa in trattamento”.
Il consulente, sulla base della documentazione in atti, dei dati anamnestici e alla luce della visita diretta effettuata, ha rilevato che “Da quanto diagnosticato innanzi appare evidente che ci troviamo di fronte ad un quadro morboso a più che moderato impegno funzionale che attualmente colpisce significativamente la capacità di lavoro del soggetto e lo limita nelle attività manuali. Ricordiamo che l'occupazione di bracciante agricola, per molti anni espletata dalla Sig. è notoriamente compresa tra quelle a Pt_1 medio-elevato impegno funzionale per rischio dorso-lombare da movimentazione manuale di carichi gravosi, da posture incongrue e protratte (accovacciata, assisa, ortostatica etc.) e per sovraccarico funzionale e biomeccanico degli arti inferiori e superiori. 'E necessario sottolineare inoltre come tale attività sia fortissimamente connotata da importante e serio impegno del rachide e degli arti inferiori e come il suo espletamento sia controindicato ai lavoratori con affezioni significative di detti distretti”.
Il sanitario ha pertanto concluso: “Può pertanto riconoscersi la riduzione della capacità lavorativa in misura > 2/3 (di circa il 70 %) ma non la totale inabilità lavorativa” e ha ritenuto che “la condizione di riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 della totale sia insorta solo successivamente - (ndr: rispetto alla data della domanda amministrativa presentata il 09.07.2020) - qualche anno dopo (dall'inizio di febbraio 2023), quando, per l'aggravarsi della disfunzione rachidea, in data 9 febbraio 2023, i sanitari dell'
[...]
di Ostuni certificavano la presenza di “cervicobrachialgia cronica Controparte_2 bilaterale per discopatie tratto C4 C7, lombalgia cronica con stenoinstabilità lombare per discopatie degenerative tratto L2 S1” e prescrivevano alla ricorrente di non “….. effettuare attività che comportano sovraccarico funzionale della colonna”.
La data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico, dovrebbe pertanto essere fissata ad inizio febbraio 2023”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici, esame obiettivo e documentazione), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto)
- la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza. Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati.
La reciproca soccombenza (tra la fase di ATP e il presente giudizio) ed in ogni caso la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successivo alla domanda amministrativa, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2. La residua parte va posta a carico dell secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 2387/2023 depositato da in data 27.06.2023 nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1 accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari 70% a far data dall'01.02.2023 come da CTU depositata in data 10.07.2024; compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna al pagamento della CP_1 residua parte che liquida in €.1300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, se dovuti,, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Brindisi, 08.05.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola