Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 81
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica dell'atto presupposto

    Il ricorso è stato notificato solo all'agente della riscossione e non anche all'ente che ha emesso l'avviso di accertamento presupposto, violando l'obbligo di contraddittorio nei confronti di entrambi i soggetti come previsto dall'art. 14 D.lvo 546/92. Tale omissione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Validità della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c.

    In via incidentale, la Corte ha esaminato la validità della notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2. La qualità di persona addetta alla casa o all'ufficio si presume iuris tantum dalle dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario. La prova contraria spetta al destinatario. La presentazione di una denuncia a carico di ignoti non costituisce prova idonea a superare tale presunzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 81
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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