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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5199/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 PA -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - Sistema Ambiente Provincia Di Napoli S.p.a. In P.l.r.p.t. - 06520871218
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240114246358000 TARSU/TIA 2013 proposto da
Ricorrente_1 PA - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 628897671324 TARSU/TIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04340046117 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Resistente_1 spa.
Il ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 18/3/25.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Resistente_1 spa è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 7/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
A tale udienza è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente della Corte per l'eventuale riunione del fascicolo n. 5218/25, avente ad oggetto i medesimi fatti. Rilevato che detto procedimento era stato erroneamente iscritto a seguito della duplice iscrizione del medesimo ricorso, la trattazione del merito è stata fissata per l'udienza del 9/12/25.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso sotteso. In particolare, osserva che l'avviso prodromico risulterebbe notificato il 12/1/20 a tale D'AT AR che si sarebbe falsamente qualificato come “addetto alla casa”, circostanza per la quale è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti in data 12/2/25; un analogo vizio inficerebbe, poi, una precedente notifica del 16/2/16, effettuata a mani di un soggetto sconosciuto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di vizi che asseritamente inficiano la sola fase impositiva.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che l'art. 14 D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”: nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere dato che (dolendosi della mancata notifica dell'avviso sotteso alla cartella di pagamento impugnata) ha notificato il ricorso - oltre che all'Agente della
Resistente_1riscossione - a spa, sebbene l'avviso di accertamento notificato il 12/1/21 risulti emesso dal R.T.I. Agenzia delle Entrate Riscossione – Geset spa – Ottogas spa. E' evidente, quindi, che tale R.T.I. era il soggetto che avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio, quale concessionario delle attività di accertamento e riscossione per conto di Resistente_1 spa La sanzione per tale omissione può essere ricavata dalle norme generali e, segnatamente, dall'art. 21 D.L.vo 546/92 laddove prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche all'Ente che ha emesso l'atto presupposto, e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica all'R.T.I. Agenzia delle Entrate Riscossione – Geset spa – Ottogas spa determina l'inammissibilità del ricorso.
Ad ogni buon conto, e per completezza espositiva, rileva questo Giudice che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
5548/21, 30393/18, 23333/10); che la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non può essere contestata sulla base del solo difetto della qualifica di dipendente del destinatario, dichiarata dal consegnatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, lo stesso fatto in sé che, all'indirizzo indicato, sia reperita dall'ufficiale giudiziario una persona idonea, la quale si dichiari addetta a ricevere l'atto per conto del destinatario (Cass. n. 11675/02); che, sempre rispetto alla notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, l'invalidità della stessa non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore (Cass. n. 1605/05). Da tale contesto interpretativo, si desume il principio che, nell'ipotesi in cui una persona riceva la notifica della copia di un atto dichiarandosi addetto dal destinatario a tale mansione ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi dal destinatario, e la cui carenza comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 139
c.p.c., comma 2, e non quella speciale fissata dal comma 4, della medesima disposizione, in materia di notificazione a persone diverse dal destinatario (sent. n. 6622/1999). Il principio trova puntuale applicazione nel caso in esame. Non può costituire infatti idonea prova contraria, per superare la presunzione circa il possesso, da parte del ricevente, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto, la presentazione di una denuncia a carico di ignoti non costituendo querela di falso a norma dell'art. 221 c.p.c. (cr. Cass. 23333/10)
La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IL SC
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5199/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 PA -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 - Sistema Ambiente Provincia Di Napoli S.p.a. In P.l.r.p.t. - 06520871218
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240114246358000 TARSU/TIA 2013 proposto da
Ricorrente_1 PA - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 628897671324 TARSU/TIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04340046117 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Resistente_1 spa.
Il ricorrente Ricorrente_1 Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 18/3/25.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Resistente_1 spa è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 7/10/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
A tale udienza è stata disposta la trasmissione degli atti al Presidente della Corte per l'eventuale riunione del fascicolo n. 5218/25, avente ad oggetto i medesimi fatti. Rilevato che detto procedimento era stato erroneamente iscritto a seguito della duplice iscrizione del medesimo ricorso, la trattazione del merito è stata fissata per l'udienza del 9/12/25.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe deducendo l'omessa notifica dell'avviso sotteso. In particolare, osserva che l'avviso prodromico risulterebbe notificato il 12/1/20 a tale D'AT AR che si sarebbe falsamente qualificato come “addetto alla casa”, circostanza per la quale è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti in data 12/2/25; un analogo vizio inficerebbe, poi, una precedente notifica del 16/2/16, effettuata a mani di un soggetto sconosciuto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di vizi che asseritamente inficiano la sola fase impositiva.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che l'art. 14 D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”: nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere dato che (dolendosi della mancata notifica dell'avviso sotteso alla cartella di pagamento impugnata) ha notificato il ricorso - oltre che all'Agente della
Resistente_1riscossione - a spa, sebbene l'avviso di accertamento notificato il 12/1/21 risulti emesso dal R.T.I. Agenzia delle Entrate Riscossione – Geset spa – Ottogas spa. E' evidente, quindi, che tale R.T.I. era il soggetto che avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio, quale concessionario delle attività di accertamento e riscossione per conto di Resistente_1 spa La sanzione per tale omissione può essere ricavata dalle norme generali e, segnatamente, dall'art. 21 D.L.vo 546/92 laddove prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche all'Ente che ha emesso l'atto presupposto, e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica all'R.T.I. Agenzia delle Entrate Riscossione – Geset spa – Ottogas spa determina l'inammissibilità del ricorso.
Ad ogni buon conto, e per completezza espositiva, rileva questo Giudice che in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
5548/21, 30393/18, 23333/10); che la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non può essere contestata sulla base del solo difetto della qualifica di dipendente del destinatario, dichiarata dal consegnatario, posto che, in questi casi, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, lo stesso fatto in sé che, all'indirizzo indicato, sia reperita dall'ufficiale giudiziario una persona idonea, la quale si dichiari addetta a ricevere l'atto per conto del destinatario (Cass. n. 11675/02); che, sempre rispetto alla notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, l'invalidità della stessa non può essere sostenuta sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di “addetto” richiesta dal legislatore (Cass. n. 1605/05). Da tale contesto interpretativo, si desume il principio che, nell'ipotesi in cui una persona riceva la notifica della copia di un atto dichiarandosi addetto dal destinatario a tale mansione ed in detta veste venga indicato sull'originale che riporta la relata dell'Ufficiale giudiziario procedente, ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi dal destinatario, e la cui carenza comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 139
c.p.c., comma 2, e non quella speciale fissata dal comma 4, della medesima disposizione, in materia di notificazione a persone diverse dal destinatario (sent. n. 6622/1999). Il principio trova puntuale applicazione nel caso in esame. Non può costituire infatti idonea prova contraria, per superare la presunzione circa il possesso, da parte del ricevente, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto, la presentazione di una denuncia a carico di ignoti non costituendo querela di falso a norma dell'art. 221 c.p.c. (cr. Cass. 23333/10)
La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IL SC