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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2481/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 31 gennaio
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Vincenzo Carfora (c.f. ) e Gianmario di Lauro (c.f. C.F._2
presso il cui studio in Castellammare Di Stabia (Na), alla via C.F._3
Rispoli n. 113, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(nuova denominazione di , p. Iva CP_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' P.IVA_1
Avvocato Francesco Napolitano (c.f. , presso il cui studio in C.F._5
Napoli, Viale Augusto n. 162, elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) Controparte_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la società assicurativa deducendo che in data 5 Controparte_4 CP_2
novembre 2016, alle ore 9,30 circa, in Castellammare di Stabia, mentre percorreva, a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty 50, targato 7J4PR, indossando il casco allacciato, via Napoli in direzione Torre Annunziata, all'altezza della concessionaria CodiceFiscale_4
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nissan, veniva coinvolto in un sinistro provocato da un'autovettura Renault IC, targata EC151VE, che, ferma nella corsia di marcia destinata alla circolazione dei veicoli con direzione Castellammare di Stabia, all'improvviso e senza azionare l'indicatore di direzione, ripartiva e attraversava l'opposta corsia di marcia, impegnata dall'attore, al fine di parcheggiare lungo la detta corsia.
Ha allegato che a causa di tale manovra l'autovettura urtava con la parte anteriore la parte sinistra del ciclomotore e che, nonostante egli procedesse a velocità limitata, veniva scaraventato al suolo riportando gravi lesioni;
sul posto, giungeva l'ambulanza che lo trasportava presso il P.O. Ospedali Riuniti di Castellammare di Stabia, dove i sanitari diagnosticavano “sospetta lesione milza. Trauma parete toracica, parete addominale, trauma contusivo rachide lombo sacrale, FLC gamba sinistra, abrasioni ginocchio destro. Prognosi riservata”; in seguito era stato pertanto sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della milza.
Ha pertanto chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno derivante dalle lesioni patite, danno quantificato nella complessiva somma di
€ 145.219,28, di cui € 78.642,00 per danno biologico;
- € 30.670,38 per aumento personalizzato del danno biologico;
- € 28.624,00 per danni “ex morali”; - € 7.230,00 per invalidità temporanea - € 52,90 per spese mediche sostenute;
oltre al risarcimento del danno per diminuita capacità lavorativa sia generica che specifica, nella misura da provare in corso di causa, il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento al soddisfo o, in via subordinata, della somma maggiore e/o minore ritenuta provata in corso di giudizio, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 1071 del 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 12/05/2022, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda e per l'effetto condannato al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 6.715,00 a titolo di spese processuali, Controparte_2
oltre che delle spese di ctu da liquidate con separato decreto.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza impugnata, il
Giudice di prime cure ha ritenuto che l'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto agli atti del giudizio non consentisse di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda, in quanto né dalla documentazione medica in atti né dalle deposizioni testimoniali risultava dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale e le lesioni riportate dalla parte attrice.
Segnatamente, quanto alle deposizioni testimoniali, il Tribunale esprimeva un giudizio di inattendibilità dei testi escussi, che avevano reso deposizioni generiche, nulla riferendo in ordine alla loro posizione al momento dell'impatto tra i mezzi, così da consentire una valutazione in ordine alla loro visuale;
nulla in ordine alle condizioni del traffico sulla strada in quel momento, così da fornire elementi utili circa l'esame della condotta di guida dei due conducenti;
nulla in ordine all'entità dell'impatto al suolo del conducente del ciclomotore e all'eventuale impatto tra il corpo dello stesso e il ciclomotore;
nulla in ordine alle lesioni riportate dal conducente del ciclomotore, se non che era sanguinante e dolorante, senza indicare la parte del corpo interessata dal sanguinamento e dal dolore. Ciò che, poi, ad avviso del
Tribunale, era effettivamente dirimente, ai fini della valutazione della inattendibilità delle deposizioni dei testi, era quanto dagli stessi riferito, espressamente dichiarando
“il motorino andava piano”, in ordine all'andatura del ciclomotore. Orbene, l'entità delle lesioni come cristallizzata nella certificazione medica in atti (rottura della milza) era, nell'assunto del primo Giudice, oggettivamente incompatibile con un'andatura del ciclomotore così come descritta dai testi, a maggior ragione considerato che l'impatto era avvenuto con un'autovettura che ripartiva da una posizione di stasi, come dedotto in citazione e riferito dai medesimi testimoni. Le modalità del sinistro, messe in relazione all'entità delle lesioni lamentate, avrebbero richiesto, già su un piano deduttivo prima ancora che probatorio, una più ricca esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
tale carenza deduttiva si era tradotta, all'esito della compiuta istruttoria, nella genericità delle deposizioni testimoniali.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 31.05.2022 ha Parte_1
spiegato appello, affidato a sei motivi.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituita in giudizio (nuova denominazione di , chiedendo in via CP_1 CP_2
preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità, improponibilità ovvero l'improcedibilità dell'appello per omessa specificazione dei motivi di gravame ed in ogni caso il rigetto del merito per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria sulle spese di lite.
, sebbene ritualmente citato non si è costituito in giudizio. Controparte_3
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 31 maggio 2022, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta a mezzo pec in data 12 maggio 2022.
6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che “l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello principale deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
7. Tanto debitamente premesso, il gravame è fondato per quanto di ragione e deve, pertanto, essere accolto nei limiti esposti nella motivazione che segue.
8. I primi quattro motivi di appello, involgenti la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure, per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente. Segnatamente l'appellante ha in primo Parte_1
luogo testualmente denunciato, alla pag. 10 dell'atto di gravame, “l'errore marchiano ed il vulnus motivazionale in cui” sarebbe incorso il Giudice di prime cure, “resi manifesti dalla sola circostanza che una mera accademica lettura di un
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
qualsiasi manuale di medicina legale gli avrebbe consentito di verificare che le lesioni della milza rappresentano la complicanza più frequente dei traumi addominali chiusi e che le stesse possono verificarsi, non solo mediante un meccanismo contusivo diretto all'addome o alla base dell'emitorace sinistro, ma anche per contraccolpo, in seguito ad un'improvvisa decelerazione o accelerazione durante uno spostamento. Tutto ciò in conseguenza del fatto che la milza è un organo friabile, mobile, riccamente vascolarizzato e situato nell'ipocondrio sinistro, sotto la rigida gabbia toracica che, se per un verso la protegge, per altro la rende facilmente compressibile contro di essa da parte degli altri visceri e, pertanto, vulnerabile ai traumi.”
Ha poi censurato, con il primo motivo di gravame – intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt.244, 252 c.p.c. e 2967 c.c.”- la sentenza di primo grado nella parte in cui ha reputato inattendibili i testimoni escussi, ritenendo, in contrasto con quanto accertato dall'ausiliario giudiziale, una presunta incompatibilità tra l'andatura moderata del ciclomotore, di cui avevano riferito i testi, e l'entità delle lesioni riportate. Ha al riguardo protestato che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dalla relazione del consulente di parte della società assicuratrice era emersa la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro - come descritta dai testi in conformità dell'esposizione contenuta nel libello introduttivo - e le lesioni subite.
Con il secondo motivo di impugnazione – intitolato “omesso richiamo e valutazione in sentenza delle risultanze della c.t.u. – violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. -118 disp. att. c.p.c.” – l'impugnante ha ancora censurato l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel discostarsi implicitamente e immotivatamente dalle conclusioni della c.t.u., che appunto confermavano la ricorrenza del nesso causale e la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.
Con il terzo motivo di gravame – intitolato “violazione e falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c.” – l'appellante ha inoltre censurato la sentenza impugnata per violazione del principio di non contestazione, evidenziando che, nel giudizio di primo grado, la
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda società assicuratrice convenuta non aveva contestato le risultanze della c.t.u., conformi alle conclusioni raggiunte dal consulente di parte della
[...]
né la sussistenza del nesso causale. CP_2
Con il quarto motivo d'impugnazione, infine, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la domanda attorea sfornita di prova, nonostante l'odierno appellante avesse fornito prove sufficienti per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo antagonista: in particolare, il Tribunale non avrebbe valutato le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, Controparte_3
né le richieste istruttorie avanzate dall'attore per acquisire ulteriori prove documentali.
Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che, nel pervenire al rigetto della domanda, assumendo la carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, il Giudice di prime cure non abbia fatto buon governo dei principi fondativi del libero apprezzamento delle prove, consistenti nel caso di specie non solo nelle deposizioni testimoniali, ma anche nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ampiamente conformi a quelle della relazione di parte redatta dal perito nominato dalla compagnia assicuratrice, dott. (cfr. doc. n.5 della produzione della parte Persona_1
appellante).
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che il Tribunale, formulando un giudizio di inattendibilità delle deposizioni testimoniali, sulla scorta di un dato ritenuto “dirimente” - e cioè l'affermata incompatibilità tra l'andatura lenta del motociclo, di cui avevano riferito i testi, e la gravità delle lesioni riportate dall'istante, integrate dalla rottura della milza - non abbia tenuto in alcun modo in conto gli accertamenti in punto di nesso eziologico condotti dal consulente tecnico d'ufficio, pienamente conformi, in parte qua, alle conclusioni raggiunte dal consulente di parte della società appellata (cfr. relazione del dott. Persona_1
, prodotta al n.5) della produzione della parte appellante).
[...]
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, nel fornire riscontro allo specifico quesito formulato al riguardo,
l'ausiliario giudiziale, dott. , alle pagg. 5 e 6 della relazione di Persona_2
consulenza tecnica depositata in data 5 marzo 2020, ebbe a precisare che il “nesso di causalità materiale” - esistente quale rapporto causa-effetto tra la dinamica del sinistro, le lesioni conseguenza dello stesso ed i postumi obiettivati ed il cui riconoscimento si fonda sul rispetto di ben noti requisiti atti a valutare la qualità e la quantità del trauma, la natura e l'entità proprie della lesione traumatica, le caratteristiche sintomatologiche proprie degli esiti – è compatibile. In particolare: criterio cronologico (tra il fatto di specie e la manifestazione dell'evento dannoso deve intercorrere un periodo di tempo compatibile in rapporto ai limiti fissati dall'esperienza scientifica per il riconoscimento del rapporto causa effetto): le lesioni in oggetto furono obiettivate lo stesso giorno del sinistro il che le rende cronologicamente rapportabili allo stesso. - Criterio topografico (le lesioni devono essere obiettivate nella regione colpita estendendosi - eventualmente e solo in un secondo momento - a regioni prossime per continuità o contiguità): fin dal primo momento la componente più pregnante del quadro lesivo fu evidenziata a livello addominale. - Criterio della efficienza quali-quantitativa (finalizzato a valutare se la natura e la concentrazione della causa lesiva siano state tali da poter produrre le lesioni obiettivate): la natura del sinistro stradale (caduta al suolo da motoveicolo in movimento dopo impatto con autovettura) giustifica tranquillamente le lesioni evidenziate. - Criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni (comporta la possibilità di stabilire, senza lacune, una concatenazione logica e cronologica tra
l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni attuali che ad essa vengono attribuite): le lesioni obiettivate inizialmente ben si accordano con il complesso esitale attualmente riscontrabile. - Criterio dell'esclusione di altre cause (è finalizzato ad acclarare se i fatti che vengono attribuiti alla causa lesiva non debbano invece attribuirsi ad altri fattori da quella indipendenti): dall'indagine clinico-anamnestica non sono emersi precedenti patologici tali da condizionare in alcun modo la genesi e/o l'evoluzione delle lesioni conseguite al sinistro di specie.”
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Parimenti, nella precitata relazione di parte, il dott. qualificò Persona_1
espressamente come “possibile” “il nesso causale tra evento e lesioni, tra lesioni accertate e menomazioni e tra lesioni accertate e corretto uso dei presidi obbligatori di protezione”.
Risulta pertanto priva di giustificazione la conclusione cui è pervenuto il primo
Giudice, nell'esprimere un giudizio di inattendibilità dei testimoni, formulando, quale peritus peritorum, una valutazione, presupponente cognizioni medico-legali, palesemente contrastante con gli esiti degli accertamenti tecnici disposti, da cui appunto emerge la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo.
Invero, in difetto di qualsiasi dubbio palesato dai predetti periti in ordine alla compatibilità della lesione prodottasi alla milza e la descrizione della dinamica del sinistro contenuta in citazione, poi confermata dai testi, il primo Giudice non risulta aver fornito un'adeguata spiegazione del suo convincimento, teso a smentire l'esito degli accertamenti peritali e, per l'effetto, anche l'attendibilità delle testimonianze.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, sollecitata dal tenore dell'atto di gravame, ritiene dunque il Collegio che l'istante abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lui gravante, in ordine alla derivazione delle lesioni patite dall'istante dallo scontro con il veicolo di proprietà del convenuto assicurato con la società appellata. Controparte_3
Quanto alle modalità di verificazione del sinistro, poi, non può che porsi riferimento - in difetto dell'effettiva emersione di circostanze, di tipo soggettivo od oggettivo, idonee a minarne l'attendibilità - alle deposizioni dei testi e Testimone_1 [...]
escussi all'udienza del 30 maggio 2019, che hanno appunto Testimone_2
concordemente riferito che il sinistro si verificava per effetto dello scontro tra il motociclo su cui viaggiava l'appellante e l'autovettura Renault IC che, effettuando una manovra di inversione a U, senza azionare l'indicatore di direzione, per immettersi nella corsia impegnata dal ciclomotore, con direzione Torre
Annunziata, impattava con la sua parte anteriore la parte laterale sinistra del
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda motorino, facendolo cadere a terra unitamente al ragazzo che lo guidava;
veniva dunque prontamente contattato il 118 e l'istante veniva trasportato in autoambulanza presso il locale nosocomio, come peraltro desumibile dal verbale di pronto soccorso del 5 novembre 2016, ore 10:05, del OO.RR. Area Stabiese”, plesso di
Castellammare di Stabia (già P.O. “San Leonardo”).
Invero, le lacune dei racconti testimoniali evidenziate dal Tribunale - quali l'omessa indicazione della distanza tra il luogo in cui si trovavano i testi ed il luogo di impatto;
l'omessa descrizione delle condizioni del traffico e delle modalità dell'impatto del conducente al suolo ed, eventualmente, con il motociclo – come pure l'omessa specifica indicazione della collocazione del motociclo all'interno della corsia dallo stesso occupata, necessaria al fine di verificare se Parte_1
viaggiasse occupando il margine destro della carreggiata, come prescritto dall'art. 143 del codice della strada, sono circostanze inidonee ad inficiare la complessiva attendibilità delle deposizioni testimoniali, incidendo, piuttosto, sul completo accertamento della dinamica del sinistro e delle colpe attribuibili ai conducenti dei veicoli antagonisti.
Infatti, con riferimento all'individuazione del contributo causale di ciascuno dei partecipanti allo scontro, rilevante ai fini della determinazione del quantum del risarcimento, reputa questa Corte distrettuale che - in considerazione del rilievo da ultimo svolto, in ordine alla mancata individuazione del punto della corsia dove si trovava l'appellante e avveniva l'impatto- non possa ritenersi superata la presunzione di pari corresponsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Alla luce del racconto di entrambi i testi escussi, infatti, che si sono limitati a riferire che il motociclo “andava piano”, non risulta possibile ricostruire adeguatamente la Parte_ condotta del non avendo i testi riferito né della sua posizione rispetto alla sede stradale occupata, né, tanto meno, di manovre poste in essere per evitare lo scontro, che ben avrebbero potuto essere adottate alla luce della moderata velocità che avrebbe caratterizzato la marcia di entrambi i veicoli.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non vi è prova pertanto che abbia rispettato l'art. 143 del codice della Parte_1
strada, che prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”; la norma è ovviamente applicabile anche ai veicoli a due ruote, che quindi devono viaggiare mantenendosi sul lato destro della propria corsia di marcia. ( cfr. Cass. sez.
3, sentenza n. 25620 del 14/11/2013, secondo cui in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti, intento a svoltare sulla destra, dell'obbligo, ex art. 153, terzo comma, lett. a), cod. strada, di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonché di quello della moderata velocità, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, proveniente dal contrario senso di marcia ed intento a svoltare a sinistra, dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente - laddove quest'ultimo, essendo rimasta carente la prova concernente il punto della carreggiata dove era avvenuto l'urto tra i veicoli, non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 143 cod. strada).
In una situazione del genere, in cui residuano margini di incertezza in ordine alla ricostruzione della dinamica dello scontro, indubitabilmente verificatosi, non può che trovare applicazione la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. per le ipotesi di collisione tra veicoli, previsione legislativa applicabile anche al caso in cui le parti abbiano richiesto l'imputazione della colpa alla parte avversaria, ma non abbiano tuttavia dato la prova contraria alla presunzione stessa, e senz'altro applicabile d'ufficio anche in grado di appello, ad opera del giudice dell'impugnazione cui sia devoluta una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro rispetto a quella compiuta dal
Giudice di primo grado ( cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011; Cass. sez. 3, ordinanza n. 9200 del 02/04/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 31971 del
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
11/12/2024, alla cui stregua “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda”).
E' appena il caso di ricordare, infatti, che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente: sul soggetto asseritamente danneggiato, agente in via risarcitoria, incombe infatti l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997 n. 1198), per cui egli è tenuto a dimostrare di aver assunto, nell'occorso, un atteggiamento pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e alle regole di comune prudenza (v. Cass., 5 maggio 2000 n.5671; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564; Cass. 14 febbraio 1997 n.1384), ovvero a provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo nell'eziologia dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006;
Cass. sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009; Cass. 19 aprile 1996 n.3723; Cass. 9 maggio 1987 n. 4294).
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da censure).
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha dunque funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Dovendo farsi dunque applicazione di tale presunzione, in virtù del presunto contributo causale ascrivibile a il danno risarcibile deve essere ridotto Parte_1
nella misura della metà.
9.In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità- su cui la parte impugnante ha dedotto con il quinto motivo, intitolato “sul danno patito dall'appellante”, integrante riproposizione di questioni non esaminate dal primo giudice in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria - possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott. perché precise, esaurienti, Persona_2
adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo di
[...]
e della documentazione medica fornita dallo stesso. Pt_1
L'ausiliario, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'attore riportava, per effetto del sinistro avvenuto in data 5 novembre 2016, un “trauma toraco-addominale con emoperitoneo da rottura della milza;
trauma contusivo rachide lombosacrale;
ferita lacero-contusa gamba sinistra ed abrasione del ginocchio destro”, lesioni pienamente compatibili, come già precisato, con la dinamica del sinistro riferita, integranti un danno biologico, comprensivo del pregiudizio estetico, nella misura permanente del 12%, con un periodo di ITT di giorni 9, e di ITP di giorni 15 al 75% e di giorni 20 al 50%. A fronte del motivato parere reso dall'ausiliario giudiziale, che ha tenuto conto anche del pregiudizio estetico subito dall'appellante, non si ravvisano ragioni per una diversa stima del danno biologico, come preteso dall'impugnante, che ha invocato
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una maggiore quantificazione del pregiudizio all'integrità psico-fisica, nella misura del 20%.
Non risultano per converso documentate, come pure riscontrato dall'ausiliario giudiziale, spese mediche sostenute.
9.Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, si farà applicazione dei parametri tabellari elaborati per l'anno 2024 presso il Tribunale di
Milano.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto ben presto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, la "specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le
"menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso" è stata adottata solo di recente, con d.p.r. n. 12/2025, essendosene prevista, all'art. 5 del medesimo d.p.r., in conformità dell'art.1, comma 18, della legge sulla concorrenza n. 127/2017,
l'applicabilità ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.p.r., e quindi dal 5 marzo 2025.
Peraltro, ogni valutazione in ordine all'applicazione al presente sinistro della predetta tabella, quale parametro di riferimento ai fini di una valutazione equitativa del danno, risulta nel caso di specie scarsamente praticabile, alla luce del principio del contraddittorio e del giusto processo, non avendo le parti dedotto al riguardo, essendo stata la causa riservata in decisione in epoca antecedente alla predetta entrata in vigore.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella protratta inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Ad avviso della Suprema Corte, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di “personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è inoltre assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed è immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non è possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile.
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 2433 del 25/01/2024)
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461 -
01)
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
9.2. Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, risalenti all'anno
2024, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità, tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (anni 21, essendo nato il [...]): €
30.800,00 per il danno biologico permanente (anni 21 e punti di invalidità 12) ed €
3.478,75 per il danno biologico temporaneo, per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad € 34.278,75.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato, ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
In particolare, l'ausiliario giudiziale ha escluso un'eventuale influenza sulla sfera individuale, relazionale e sulla capacità di attendere alle attività quotidiane non lavorative.
Parimenti, il nominato c.t.u. ha escluso un'incidenza della eventuale riduzione dell'integrità psico-fisica sulla capacità lavorativa specifica del periziato.
Neppure si ravvisa, infine, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale, genericamente determinato dall'ausiliario, sulla scorta di una sorta di automatismo, in termini di “sofferenza media”.
Va al riguardo richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. Civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Infatti, come pure precisato dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva opera a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (Cass. sez.
3, ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.(
Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024)
Nel caso di specie, il riconoscimento di un danno morale, pur genericamente reclamato nell'atto di impugnazione, non trova riscontro nell'allegazione di specifiche circostanze di fatto, da cui inferire, sia pure in via presuntiva, una sofferenza soggettiva più intensa di quella normalmente connessa al tipo di lesioni in
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda oggetto, e pertanto meritevole di autonoma considerazione;
né tanto meno una tale sofferenza soggettiva si desume dalle risultanze testimoniali, del tutto carenti al riguardo.
9.3. Attesa la presunzione di pari compartecipazione dell'appellante al fatto generatore del danno, la somma a liquidarsi va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50%.
9.4. Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis:
Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del primo sinistro, 5/11/2016 (per un importo pari ad € 28.259,48) e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata la somma complessiva di € 37.940,68 (di cui € 3.661,93 per interessi legali).
Ridotta tale somma del 50% in ragione del concorso dell'attore, la società appellata deve essere condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 18.970,34, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi.
Sulla somma così come sopra liquidata, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
10.Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado, con conseguente assorbimento del sesto ed ultimo motivo di gravame, teso appunto a sollecitare una rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
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- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tali spese, compensate nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta, per il residuo seguono la soccombenza della società appellata e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 - come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta, con attribuzione agli avv. Gianmario Di Lauro e Vincenzo Carfora, dichiaratisi anticipatari.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante e della società appellata nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1071 del 2022:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante a titolo risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1
complessiva somma di € 18.970,34, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio nella misura della metà;
3) Condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'appellante, la residua metà delle spese del doppio grado di giudizio che, in tale percentuale, si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in € 280,45 per spese ed € 2.538,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 587,75 per esborsi ed € 1.983,00 per compenso
CodiceFiscale_4
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Gianmario Di Lauro e Vincenzo Carfora, dichiaratisi anticipatari;
4)pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate nel corso del primo grado, a carico dell'appellante e della società appellata nella misura della metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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- 22 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2481/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 31 gennaio
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Vincenzo Carfora (c.f. ) e Gianmario di Lauro (c.f. C.F._2
presso il cui studio in Castellammare Di Stabia (Na), alla via C.F._3
Rispoli n. 113, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CodiceFiscale_4
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(nuova denominazione di , p. Iva CP_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' P.IVA_1
Avvocato Francesco Napolitano (c.f. , presso il cui studio in C.F._5
Napoli, Viale Augusto n. 162, elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(c.f. ) Controparte_3 C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la società assicurativa deducendo che in data 5 Controparte_4 CP_2
novembre 2016, alle ore 9,30 circa, in Castellammare di Stabia, mentre percorreva, a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty 50, targato 7J4PR, indossando il casco allacciato, via Napoli in direzione Torre Annunziata, all'altezza della concessionaria CodiceFiscale_4
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nissan, veniva coinvolto in un sinistro provocato da un'autovettura Renault IC, targata EC151VE, che, ferma nella corsia di marcia destinata alla circolazione dei veicoli con direzione Castellammare di Stabia, all'improvviso e senza azionare l'indicatore di direzione, ripartiva e attraversava l'opposta corsia di marcia, impegnata dall'attore, al fine di parcheggiare lungo la detta corsia.
Ha allegato che a causa di tale manovra l'autovettura urtava con la parte anteriore la parte sinistra del ciclomotore e che, nonostante egli procedesse a velocità limitata, veniva scaraventato al suolo riportando gravi lesioni;
sul posto, giungeva l'ambulanza che lo trasportava presso il P.O. Ospedali Riuniti di Castellammare di Stabia, dove i sanitari diagnosticavano “sospetta lesione milza. Trauma parete toracica, parete addominale, trauma contusivo rachide lombo sacrale, FLC gamba sinistra, abrasioni ginocchio destro. Prognosi riservata”; in seguito era stato pertanto sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della milza.
Ha pertanto chiesto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno derivante dalle lesioni patite, danno quantificato nella complessiva somma di
€ 145.219,28, di cui € 78.642,00 per danno biologico;
- € 30.670,38 per aumento personalizzato del danno biologico;
- € 28.624,00 per danni “ex morali”; - € 7.230,00 per invalidità temporanea - € 52,90 per spese mediche sostenute;
oltre al risarcimento del danno per diminuita capacità lavorativa sia generica che specifica, nella misura da provare in corso di causa, il tutto, oltre rivalutazione ed interessi dal dì dell'evento al soddisfo o, in via subordinata, della somma maggiore e/o minore ritenuta provata in corso di giudizio, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 1071 del 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 12/05/2022, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda e per l'effetto condannato al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 6.715,00 a titolo di spese processuali, Controparte_2
oltre che delle spese di ctu da liquidate con separato decreto.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza impugnata, il
Giudice di prime cure ha ritenuto che l'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto agli atti del giudizio non consentisse di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda, in quanto né dalla documentazione medica in atti né dalle deposizioni testimoniali risultava dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale e le lesioni riportate dalla parte attrice.
Segnatamente, quanto alle deposizioni testimoniali, il Tribunale esprimeva un giudizio di inattendibilità dei testi escussi, che avevano reso deposizioni generiche, nulla riferendo in ordine alla loro posizione al momento dell'impatto tra i mezzi, così da consentire una valutazione in ordine alla loro visuale;
nulla in ordine alle condizioni del traffico sulla strada in quel momento, così da fornire elementi utili circa l'esame della condotta di guida dei due conducenti;
nulla in ordine all'entità dell'impatto al suolo del conducente del ciclomotore e all'eventuale impatto tra il corpo dello stesso e il ciclomotore;
nulla in ordine alle lesioni riportate dal conducente del ciclomotore, se non che era sanguinante e dolorante, senza indicare la parte del corpo interessata dal sanguinamento e dal dolore. Ciò che, poi, ad avviso del
Tribunale, era effettivamente dirimente, ai fini della valutazione della inattendibilità delle deposizioni dei testi, era quanto dagli stessi riferito, espressamente dichiarando
“il motorino andava piano”, in ordine all'andatura del ciclomotore. Orbene, l'entità delle lesioni come cristallizzata nella certificazione medica in atti (rottura della milza) era, nell'assunto del primo Giudice, oggettivamente incompatibile con un'andatura del ciclomotore così come descritta dai testi, a maggior ragione considerato che l'impatto era avvenuto con un'autovettura che ripartiva da una posizione di stasi, come dedotto in citazione e riferito dai medesimi testimoni. Le modalità del sinistro, messe in relazione all'entità delle lesioni lamentate, avrebbero richiesto, già su un piano deduttivo prima ancora che probatorio, una più ricca esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
tale carenza deduttiva si era tradotta, all'esito della compiuta istruttoria, nella genericità delle deposizioni testimoniali.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 31.05.2022 ha Parte_1
spiegato appello, affidato a sei motivi.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituita in giudizio (nuova denominazione di , chiedendo in via CP_1 CP_2
preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità, improponibilità ovvero l'improcedibilità dell'appello per omessa specificazione dei motivi di gravame ed in ogni caso il rigetto del merito per infondatezza in fatto ed in diritto, con vittoria sulle spese di lite.
, sebbene ritualmente citato non si è costituito in giudizio. Controparte_3
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 31 maggio 2022, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta a mezzo pec in data 12 maggio 2022.
6. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità.
Mette conto dunque rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c., come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012.
In particolare, la formulazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che “l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei criteri che precedono, l'appello principale deve essere dichiarato ammissibile, dovendo ritenersi, all'esito di un esame complessivo dell'atto di gravame, che la parte impugnante abbia indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui riteneva di non condividere le argomentazioni del primo giudice.
7. Tanto debitamente premesso, il gravame è fondato per quanto di ragione e deve, pertanto, essere accolto nei limiti esposti nella motivazione che segue.
8. I primi quattro motivi di appello, involgenti la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di prime cure, per evidenti ragioni di connessione meritano di essere trattati congiuntamente. Segnatamente l'appellante ha in primo Parte_1
luogo testualmente denunciato, alla pag. 10 dell'atto di gravame, “l'errore marchiano ed il vulnus motivazionale in cui” sarebbe incorso il Giudice di prime cure, “resi manifesti dalla sola circostanza che una mera accademica lettura di un
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
qualsiasi manuale di medicina legale gli avrebbe consentito di verificare che le lesioni della milza rappresentano la complicanza più frequente dei traumi addominali chiusi e che le stesse possono verificarsi, non solo mediante un meccanismo contusivo diretto all'addome o alla base dell'emitorace sinistro, ma anche per contraccolpo, in seguito ad un'improvvisa decelerazione o accelerazione durante uno spostamento. Tutto ciò in conseguenza del fatto che la milza è un organo friabile, mobile, riccamente vascolarizzato e situato nell'ipocondrio sinistro, sotto la rigida gabbia toracica che, se per un verso la protegge, per altro la rende facilmente compressibile contro di essa da parte degli altri visceri e, pertanto, vulnerabile ai traumi.”
Ha poi censurato, con il primo motivo di gravame – intitolato “violazione e falsa applicazione degli artt.244, 252 c.p.c. e 2967 c.c.”- la sentenza di primo grado nella parte in cui ha reputato inattendibili i testimoni escussi, ritenendo, in contrasto con quanto accertato dall'ausiliario giudiziale, una presunta incompatibilità tra l'andatura moderata del ciclomotore, di cui avevano riferito i testi, e l'entità delle lesioni riportate. Ha al riguardo protestato che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dalla relazione del consulente di parte della società assicuratrice era emersa la sussistenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro - come descritta dai testi in conformità dell'esposizione contenuta nel libello introduttivo - e le lesioni subite.
Con il secondo motivo di impugnazione – intitolato “omesso richiamo e valutazione in sentenza delle risultanze della c.t.u. – violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. -118 disp. att. c.p.c.” – l'impugnante ha ancora censurato l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel discostarsi implicitamente e immotivatamente dalle conclusioni della c.t.u., che appunto confermavano la ricorrenza del nesso causale e la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro.
Con il terzo motivo di gravame – intitolato “violazione e falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c.” – l'appellante ha inoltre censurato la sentenza impugnata per violazione del principio di non contestazione, evidenziando che, nel giudizio di primo grado, la
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda società assicuratrice convenuta non aveva contestato le risultanze della c.t.u., conformi alle conclusioni raggiunte dal consulente di parte della
[...]
né la sussistenza del nesso causale. CP_2
Con il quarto motivo d'impugnazione, infine, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la domanda attorea sfornita di prova, nonostante l'odierno appellante avesse fornito prove sufficienti per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo antagonista: in particolare, il Tribunale non avrebbe valutato le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, Controparte_3
né le richieste istruttorie avanzate dall'attore per acquisire ulteriori prove documentali.
Gli argomenti che precedono appaiono in ampia misura condivisibili.
Reputa infatti questa Corte distrettuale che, nel pervenire al rigetto della domanda, assumendo la carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, il Giudice di prime cure non abbia fatto buon governo dei principi fondativi del libero apprezzamento delle prove, consistenti nel caso di specie non solo nelle deposizioni testimoniali, ma anche nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ampiamente conformi a quelle della relazione di parte redatta dal perito nominato dalla compagnia assicuratrice, dott. (cfr. doc. n.5 della produzione della parte Persona_1
appellante).
Non erra infatti l'impugnante nell'evidenziare che il Tribunale, formulando un giudizio di inattendibilità delle deposizioni testimoniali, sulla scorta di un dato ritenuto “dirimente” - e cioè l'affermata incompatibilità tra l'andatura lenta del motociclo, di cui avevano riferito i testi, e la gravità delle lesioni riportate dall'istante, integrate dalla rottura della milza - non abbia tenuto in alcun modo in conto gli accertamenti in punto di nesso eziologico condotti dal consulente tecnico d'ufficio, pienamente conformi, in parte qua, alle conclusioni raggiunte dal consulente di parte della società appellata (cfr. relazione del dott. Persona_1
, prodotta al n.5) della produzione della parte appellante).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, nel fornire riscontro allo specifico quesito formulato al riguardo,
l'ausiliario giudiziale, dott. , alle pagg. 5 e 6 della relazione di Persona_2
consulenza tecnica depositata in data 5 marzo 2020, ebbe a precisare che il “nesso di causalità materiale” - esistente quale rapporto causa-effetto tra la dinamica del sinistro, le lesioni conseguenza dello stesso ed i postumi obiettivati ed il cui riconoscimento si fonda sul rispetto di ben noti requisiti atti a valutare la qualità e la quantità del trauma, la natura e l'entità proprie della lesione traumatica, le caratteristiche sintomatologiche proprie degli esiti – è compatibile. In particolare: criterio cronologico (tra il fatto di specie e la manifestazione dell'evento dannoso deve intercorrere un periodo di tempo compatibile in rapporto ai limiti fissati dall'esperienza scientifica per il riconoscimento del rapporto causa effetto): le lesioni in oggetto furono obiettivate lo stesso giorno del sinistro il che le rende cronologicamente rapportabili allo stesso. - Criterio topografico (le lesioni devono essere obiettivate nella regione colpita estendendosi - eventualmente e solo in un secondo momento - a regioni prossime per continuità o contiguità): fin dal primo momento la componente più pregnante del quadro lesivo fu evidenziata a livello addominale. - Criterio della efficienza quali-quantitativa (finalizzato a valutare se la natura e la concentrazione della causa lesiva siano state tali da poter produrre le lesioni obiettivate): la natura del sinistro stradale (caduta al suolo da motoveicolo in movimento dopo impatto con autovettura) giustifica tranquillamente le lesioni evidenziate. - Criterio della continuità nella seriazione dei fenomeni (comporta la possibilità di stabilire, senza lacune, una concatenazione logica e cronologica tra
l'incidenza della causa lesiva e le manifestazioni attuali che ad essa vengono attribuite): le lesioni obiettivate inizialmente ben si accordano con il complesso esitale attualmente riscontrabile. - Criterio dell'esclusione di altre cause (è finalizzato ad acclarare se i fatti che vengono attribuiti alla causa lesiva non debbano invece attribuirsi ad altri fattori da quella indipendenti): dall'indagine clinico-anamnestica non sono emersi precedenti patologici tali da condizionare in alcun modo la genesi e/o l'evoluzione delle lesioni conseguite al sinistro di specie.”
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Parimenti, nella precitata relazione di parte, il dott. qualificò Persona_1
espressamente come “possibile” “il nesso causale tra evento e lesioni, tra lesioni accertate e menomazioni e tra lesioni accertate e corretto uso dei presidi obbligatori di protezione”.
Risulta pertanto priva di giustificazione la conclusione cui è pervenuto il primo
Giudice, nell'esprimere un giudizio di inattendibilità dei testimoni, formulando, quale peritus peritorum, una valutazione, presupponente cognizioni medico-legali, palesemente contrastante con gli esiti degli accertamenti tecnici disposti, da cui appunto emerge la piena compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo.
Invero, in difetto di qualsiasi dubbio palesato dai predetti periti in ordine alla compatibilità della lesione prodottasi alla milza e la descrizione della dinamica del sinistro contenuta in citazione, poi confermata dai testi, il primo Giudice non risulta aver fornito un'adeguata spiegazione del suo convincimento, teso a smentire l'esito degli accertamenti peritali e, per l'effetto, anche l'attendibilità delle testimonianze.
All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, sollecitata dal tenore dell'atto di gravame, ritiene dunque il Collegio che l'istante abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio su di lui gravante, in ordine alla derivazione delle lesioni patite dall'istante dallo scontro con il veicolo di proprietà del convenuto assicurato con la società appellata. Controparte_3
Quanto alle modalità di verificazione del sinistro, poi, non può che porsi riferimento - in difetto dell'effettiva emersione di circostanze, di tipo soggettivo od oggettivo, idonee a minarne l'attendibilità - alle deposizioni dei testi e Testimone_1 [...]
escussi all'udienza del 30 maggio 2019, che hanno appunto Testimone_2
concordemente riferito che il sinistro si verificava per effetto dello scontro tra il motociclo su cui viaggiava l'appellante e l'autovettura Renault IC che, effettuando una manovra di inversione a U, senza azionare l'indicatore di direzione, per immettersi nella corsia impegnata dal ciclomotore, con direzione Torre
Annunziata, impattava con la sua parte anteriore la parte laterale sinistra del
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda motorino, facendolo cadere a terra unitamente al ragazzo che lo guidava;
veniva dunque prontamente contattato il 118 e l'istante veniva trasportato in autoambulanza presso il locale nosocomio, come peraltro desumibile dal verbale di pronto soccorso del 5 novembre 2016, ore 10:05, del OO.RR. Area Stabiese”, plesso di
Castellammare di Stabia (già P.O. “San Leonardo”).
Invero, le lacune dei racconti testimoniali evidenziate dal Tribunale - quali l'omessa indicazione della distanza tra il luogo in cui si trovavano i testi ed il luogo di impatto;
l'omessa descrizione delle condizioni del traffico e delle modalità dell'impatto del conducente al suolo ed, eventualmente, con il motociclo – come pure l'omessa specifica indicazione della collocazione del motociclo all'interno della corsia dallo stesso occupata, necessaria al fine di verificare se Parte_1
viaggiasse occupando il margine destro della carreggiata, come prescritto dall'art. 143 del codice della strada, sono circostanze inidonee ad inficiare la complessiva attendibilità delle deposizioni testimoniali, incidendo, piuttosto, sul completo accertamento della dinamica del sinistro e delle colpe attribuibili ai conducenti dei veicoli antagonisti.
Infatti, con riferimento all'individuazione del contributo causale di ciascuno dei partecipanti allo scontro, rilevante ai fini della determinazione del quantum del risarcimento, reputa questa Corte distrettuale che - in considerazione del rilievo da ultimo svolto, in ordine alla mancata individuazione del punto della corsia dove si trovava l'appellante e avveniva l'impatto- non possa ritenersi superata la presunzione di pari corresponsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Alla luce del racconto di entrambi i testi escussi, infatti, che si sono limitati a riferire che il motociclo “andava piano”, non risulta possibile ricostruire adeguatamente la Parte_ condotta del non avendo i testi riferito né della sua posizione rispetto alla sede stradale occupata, né, tanto meno, di manovre poste in essere per evitare lo scontro, che ben avrebbero potuto essere adottate alla luce della moderata velocità che avrebbe caratterizzato la marcia di entrambi i veicoli.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non vi è prova pertanto che abbia rispettato l'art. 143 del codice della Parte_1
strada, che prevede che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”; la norma è ovviamente applicabile anche ai veicoli a due ruote, che quindi devono viaggiare mantenendosi sul lato destro della propria corsia di marcia. ( cfr. Cass. sez.
3, sentenza n. 25620 del 14/11/2013, secondo cui in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l'inosservanza da parte di uno dei conducenti, intento a svoltare sulla destra, dell'obbligo, ex art. 153, terzo comma, lett. a), cod. strada, di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, nonché di quello della moderata velocità, non sussiste automaticamente la sua colpa esclusiva e la liberazione dell'altro conducente, proveniente dal contrario senso di marcia ed intento a svoltare a sinistra, dalla presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. - sancita per l'ipotesi in cui non sia possibile accertare l'incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione dell'incidente - laddove quest'ultimo, essendo rimasta carente la prova concernente il punto della carreggiata dove era avvenuto l'urto tra i veicoli, non abbia, a sua volta, dimostrato di aver rispettato le norme di comportamento di cui all'art. 143 cod. strada).
In una situazione del genere, in cui residuano margini di incertezza in ordine alla ricostruzione della dinamica dello scontro, indubitabilmente verificatosi, non può che trovare applicazione la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. per le ipotesi di collisione tra veicoli, previsione legislativa applicabile anche al caso in cui le parti abbiano richiesto l'imputazione della colpa alla parte avversaria, ma non abbiano tuttavia dato la prova contraria alla presunzione stessa, e senz'altro applicabile d'ufficio anche in grado di appello, ad opera del giudice dell'impugnazione cui sia devoluta una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro rispetto a quella compiuta dal
Giudice di primo grado ( cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011; Cass. sez. 3, ordinanza n. 9200 del 02/04/2021; Cass. sez. 3, ordinanza n. 31971 del
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
11/12/2024, alla cui stregua “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda”).
E' appena il caso di ricordare, infatti, che il solo accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a travolgere la presunzione di colpa concorrente: sul soggetto asseritamente danneggiato, agente in via risarcitoria, incombe infatti l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997 n. 1198), per cui egli è tenuto a dimostrare di aver assunto, nell'occorso, un atteggiamento pienamente conforme alle norme della circolazione stradale e alle regole di comune prudenza (v. Cass., 5 maggio 2000 n.5671; Cass. 16 aprile 1996 n. 3564; Cass. 14 febbraio 1997 n.1384), ovvero a provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo nell'eziologia dell'evento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5226 del 10/03/2006;
Cass. sez. 3, Sentenza n. 9550 del 22/04/2009; Cass. 19 aprile 1996 n.3723; Cass. 9 maggio 1987 n. 4294).
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23431 del 04/11/2014; nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso", non
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da censure).
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha dunque funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Dovendo farsi dunque applicazione di tale presunzione, in virtù del presunto contributo causale ascrivibile a il danno risarcibile deve essere ridotto Parte_1
nella misura della metà.
9.In ordine al danno non patrimoniale subito dall'infortunato ed alla sua entità- su cui la parte impugnante ha dedotto con il quinto motivo, intitolato “sul danno patito dall'appellante”, integrante riproposizione di questioni non esaminate dal primo giudice in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria - possono condividersi le indagini e le conclusioni a cui è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott. perché precise, esaurienti, Persona_2
adeguatamente motivate e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo di
[...]
e della documentazione medica fornita dallo stesso. Pt_1
L'ausiliario, premessa la natura chiaramente traumatica delle lesioni patite dall'istante, ha precisato che l'attore riportava, per effetto del sinistro avvenuto in data 5 novembre 2016, un “trauma toraco-addominale con emoperitoneo da rottura della milza;
trauma contusivo rachide lombosacrale;
ferita lacero-contusa gamba sinistra ed abrasione del ginocchio destro”, lesioni pienamente compatibili, come già precisato, con la dinamica del sinistro riferita, integranti un danno biologico, comprensivo del pregiudizio estetico, nella misura permanente del 12%, con un periodo di ITT di giorni 9, e di ITP di giorni 15 al 75% e di giorni 20 al 50%. A fronte del motivato parere reso dall'ausiliario giudiziale, che ha tenuto conto anche del pregiudizio estetico subito dall'appellante, non si ravvisano ragioni per una diversa stima del danno biologico, come preteso dall'impugnante, che ha invocato
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una maggiore quantificazione del pregiudizio all'integrità psico-fisica, nella misura del 20%.
Non risultano per converso documentate, come pure riscontrato dall'ausiliario giudiziale, spese mediche sostenute.
9.Passando alla valutazione dei danni in termini economici, mette conto precisare che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, si farà applicazione dei parametri tabellari elaborati per l'anno 2024 presso il Tribunale di
Milano.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto ben presto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, la "specifica tabella unica su tutto il territorio della
Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le
"menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso" è stata adottata solo di recente, con d.p.r. n. 12/2025, essendosene prevista, all'art. 5 del medesimo d.p.r., in conformità dell'art.1, comma 18, della legge sulla concorrenza n. 127/2017,
l'applicabilità ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del predetto d.p.r., e quindi dal 5 marzo 2025.
Peraltro, ogni valutazione in ordine all'applicazione al presente sinistro della predetta tabella, quale parametro di riferimento ai fini di una valutazione equitativa del danno, risulta nel caso di specie scarsamente praticabile, alla luce del principio del contraddittorio e del giusto processo, non avendo le parti dedotto al riguardo, essendo stata la causa riservata in decisione in epoca antecedente alla predetta entrata in vigore.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nella protratta inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
Ad avviso della Suprema Corte, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass.
Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi “di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass.
Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733;
Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di “personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del 2017, è inoltre assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed è immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non è possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile.
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 2433 del 25/01/2024)
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima che avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non
RGn°2481/2022-Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (da ultimo Cass. Civ., Sez. III,
04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024 (Rv. 670461 -
01)
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
9.2. Applicate quindi le ultime tabelle del Tribunale di Milano, risalenti all'anno
2024, si perviene alla seguente liquidazione all'attualità, tenuto conto dell'età dell'infortunato al tempo dell'incidente (anni 21, essendo nato il [...]): €
30.800,00 per il danno biologico permanente (anni 21 e punti di invalidità 12) ed €
3.478,75 per il danno biologico temporaneo, per un danno biologico complessivo, all'attualità, pari ad € 34.278,75.
In considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato, ed in assenza di idonea prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata, questa Corte ritiene che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per la personalizzazione del danno biologico.
In particolare, l'ausiliario giudiziale ha escluso un'eventuale influenza sulla sfera individuale, relazionale e sulla capacità di attendere alle attività quotidiane non lavorative.
Parimenti, il nominato c.t.u. ha escluso un'incidenza della eventuale riduzione dell'integrità psico-fisica sulla capacità lavorativa specifica del periziato.
Neppure si ravvisa, infine, un sufficiente riscontro probatorio che giustifichi la liquidazione del pregiudizio morale, genericamente determinato dall'ausiliario, sulla scorta di una sorta di automatismo, in termini di “sofferenza media”.
Va al riguardo richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità che predica la necessità che il ricorrente deduca “di avere specificamente lamentato pregiudizi
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soggettivi - il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione - non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall'applicazione delle c.d. tabelle milanesi” (Cass. Civ., sez. III, 29/04/2020, n. 8391).
Infatti, come pure precisato dalla Suprema Corte, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva opera a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. (Cass. sez.
3, ordinanza n. 19922 del 12/07/2023).
Pertanto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti.(
Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 30461 del 26/11/2024)
Nel caso di specie, il riconoscimento di un danno morale, pur genericamente reclamato nell'atto di impugnazione, non trova riscontro nell'allegazione di specifiche circostanze di fatto, da cui inferire, sia pure in via presuntiva, una sofferenza soggettiva più intensa di quella normalmente connessa al tipo di lesioni in
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda oggetto, e pertanto meritevole di autonoma considerazione;
né tanto meno una tale sofferenza soggettiva si desume dalle risultanze testimoniali, del tutto carenti al riguardo.
9.3. Attesa la presunzione di pari compartecipazione dell'appellante al fatto generatore del danno, la somma a liquidarsi va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50%.
9.4. Su tale ultima somma, già liquidata all'attualità essendosi fatta applicazione di tabelle di recente formazione, spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis:
Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del primo sinistro, 5/11/2016 (per un importo pari ad € 28.259,48) e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat.
Eseguite le relative operazioni, a titolo di danno non patrimoniale va pertanto liquidata la somma complessiva di € 37.940,68 (di cui € 3.661,93 per interessi legali).
Ridotta tale somma del 50% in ragione del concorso dell'attore, la società appellata deve essere condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 18.970,34, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi.
Sulla somma così come sopra liquidata, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
10.Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado, con conseguente assorbimento del sesto ed ultimo motivo di gravame, teso appunto a sollecitare una rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
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Tali spese, compensate nella misura della metà, in ragione dell'accoglimento della domanda in misura ridotta, per il residuo seguono la soccombenza della società appellata e si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 - come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta, con attribuzione agli avv. Gianmario Di Lauro e Vincenzo Carfora, dichiaratisi anticipatari.
Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante e della società appellata nella misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.1071 del 2022:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare all'appellante a titolo risarcimento del danno non patrimoniale, la Parte_1
complessiva somma di € 18.970,34, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio nella misura della metà;
3) Condanna la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'appellante, la residua metà delle spese del doppio grado di giudizio che, in tale percentuale, si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in € 280,45 per spese ed € 2.538,5 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, nell'importo di € 587,75 per esborsi ed € 1.983,00 per compenso
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Gianmario Di Lauro e Vincenzo Carfora, dichiaratisi anticipatari;
4)pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate nel corso del primo grado, a carico dell'appellante e della società appellata nella misura della metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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