Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
821 /2021 RGAC
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile in persona del giudice dr. Carla Hubler, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella procedura n. 821/21 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
6410/20 reso nella procedura n. 36881/2019
TRA
n. a Napoli il 7.8.67, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo Parte_1
106 presso lo studio dell'avv. Claudio Fernandes che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in Napoli al Controparte_1
Corso Umberto I n. 179 presso lo studio dell'Avv. Marco de SCISCIOLO che la rapp.ta e difende in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato unitamente al precetto la parte in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli suindicato con il quale gli veniva ingiunto il pagamento senza dilazione della somma di € 18886,811 per spese straordinarie per le figlie in virtù della sentenza di separazione e di divorzio poste a suo carico nella misura del 70% oltre interessi e spese con termine per opposizione.
Rappresentava aver pagato l'intera somma di cui al precetto contestualmente notificato riservandosi ogni facoltà di recupero, al solo fine di evitare l'azione esecutiva.
A sostegno dell'opposizione preliminarmente si doleva delle affermazioni della cui CP_1 intendeva replicare, evidenziando altresì che i richiami a precedente giudizio non erano pertinenti atteso che in precedenza il regime delle spese straordinarie non era governato dal protocollo del
Tribunale di Napoli e rappresentava opporsi a spese non previste dal citato protocollo.
Valorizzava la previsione dell'obbligo di concorrere alle spese mediche non coperte dal SSN, ritenendo che la previsione non potesse essere emendata dal protocollo ritenendo doversi escludere la sua contribuzione in ordine alla somma per l'intervento chirurgico della figlia che poteva essere eseguito a carico del ssn e senza urgenza, contestando altresì la debenza di spese per logistica legate all'intervento, scolastiche ed altre spese in atti indicate.
- condannare la sig.ra al pagamento, a titolo di restituzione, in favore del sig. Controparte_1
di € 18.719,03 quale parte della somma corrispostale dal in esecuzione Parte_1 Pt_1 del decreto opposto, oltre interessi dal giorno dell'eseguito pagamento (15.12.2020);
- condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma da determinarsi equitativamente in riduzione rispetto alla somma di € 426,88;
- condannare la sig.ra al pagamento in restituzione di spese, competenze ed Controparte_1 accessori liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché delle spese, competenze ed accessori del precetto notificato in uno al titolo esecutivo in data 3.12.2020, oltre interessi dal dì del pagamento effettuato in esecuzione del decreto opposto (15.12.2020);
- condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. delle Controparte_1 Parte_1 spese e competenze del presente giudizio di opposizione.
Si costituiva l'opposta e resisteva all'opposizione chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto. Vinte le spese anche in relazione alla temerarietà dell'opposizione.
Venivano depositate note 183 c.6 cpc, disattese le richieste di prova orale e disposto il deposito di documentazione reddituale. Quindi sulle conclusioni di cui alle note per l'udienza cartolare la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente va rilevato che in questa sede occorre focalizzarsi sui motivi di opposizione, risultando irrilevanti le altre ragioni esposte dalle parti a sostegno delle relative posizioni che esulano l'oggetto della domanda.
Sempre in via preliminare va confermata l'ordinanza resa sulle richieste di prova orale vertenti su circostanze documentali e contenenti valutazioni non consentite ai testi, né è onere dell'ufficio la riformulazione dei capi con espunzione delle valutazioni
Ciò posto, l'opponente non ha specificamente contestato l'esistenza dei presupposti per l'emissione del D.I.
Inoltre ha contestato solo parzialmente la pretesa creditoria portata in decreto nella misura suindicata, pertanto le residua creditoria portata in decreto deve ritenersi incontestata e consolidata.
Come osservato in precedente decisione richiamata e prodotta “ha contestato in generale il mancato preventivo accordo sulle spese straordinarie;
di contro la ha sostenuto che CP_1 sia stato sempre il a sottrarsi ad ogni condivisione della genitorialità, limitandosi l'uomo Pt_1
a provvedere solo al pagamento dell'assegno ordinario disposto in sede di separazione.
Ebbene, è noto che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge separato o divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse della prole e compatibili con il tenore di vita della famiglia (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 2467 del 08/02/2016). Nel caso di specie, ci troviamo di fronte a spese sostenute per l'istruzione, la formazione e la salute delle figlie che risultano di sicura utilità per le giovani, se non addirittura necessarie”.
Tali condivisibili affermazioni possono essere ripetute anche per l'odierna opposizione. Lo stesso opponente valorizza essere: “consapevole che la raggiunta maggiore età delle figlie gli impedisce ogni possibilità di interlocuzione sulle scelte della loro vita, quali istruzione e salute (le voci sulle quali si concentra quasi il 100% delle richieste di contribuzione, come questo processo dimostra” lamentando però la mancanza di preventivo confronto nonché di evidente fondamento
“(perché non concordate o non documentate)”, richiamando passo della sentenza di separazione
“Al padre deve essere pure imposto l'obbligo di concorrere nella misura del 70%, corrispondente a criterio di proporzione, alle spese per le figlie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale …”. Previsione che ritiene non certo emendata dal richiamo al protocollo operato nella sentenza divorzile “giacché questo, trattando delle spese mediche, esclude dal preventivo accordo e senza distinzione tra pubblico e privato “tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza”, chiarendo così che ciò che conta è solo ed esclusivamente l'impossibilità, per ragioni di an (necessarietà) o di quando (urgenza), di optare per il S.S.N. (ad esempio, un intervento che il servizio pubblico non possa tempestivamente fornire)”.
Sul punto in relazione all'intervento chirurgico per la patologia della figlia e spese collegate Per_1 va innanzitutto rilevato che lo stesso opponente in sede di difese si è detto consapevole che la maggiore età delle figlie gli impedisce interlocuzione sulle scelte di vita quali nel caso di specie la salute. Inoltre lo stesso in sede di scritti conclusionali ammette la necessità ma non l'urgenza dell'intervento.
Va osservato che il richiamo al protocollo spese straordinarie contenuto nel titolo ed il tenore di tale protocollo non può certo far venire meno il principio cardine che appare opportuno nuovamente riportare:” Ebbene, è noto che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge separato o divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse della prole e compatibili con il tenore di vita della famiglia (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 2467 del 08/02/2016”.
Nel caso di specie certamente non può dubitarsi della sussistenza dell'interesse della figlia ad essere operata dallo stesso chirurgo già intervenuto alla nascita, essendo fra l'altro incontestato che lo stesso abbia continuato a seguire la figlia , affermando il professionista, con riferimento Per_1 all'intervento “prima si fa e meglio è”, come riportato dallo stesso opponente.
Quanto all'ulteriore aspetto della sostenibilità della spesa medesima questione, peraltro neppure sollevata dall'opponente nei primi atti difensivi” dovendosi qui accertare non se il avesse Pt_1
o meno la capacità economica di contribuire alla rilevante spesa per l'intervento -come d'altronde per la scuola privata- ma solo ed esclusivamente se egli vi fosse tenuto alla luce di quanto stabilito dal protocollo e delle precise contestazioni mosse dal ” va rilevato che la stessa Pt_1 ripartizione spese straordinarie contenuta nel titolo 70/30% denota una notevole capacità economica del del resto dimostrata dalla documentazione in atti, e testimoniata altresì dal pagamento Pt_1 delle somme precettate, salva opposizione.
Lo stesso opponente afferma che le pressochè contestuali spese del nuovo matrimonio sono state coperte con la contribuzione monetaria in lista nozze , così ammetendo non esserne stato gravato. Né, infine, aldilà delle contrapposte questioni sulla illegittimità dell'ordine di esibizione
/produzione di ulteriore documentazione unitamente a quella reddituale, dagli atti non appare la sproporzione della spesa medica affrontata e di quelle accessorie rispetto alle condizioni economiche, tanto più ove si osservi che la tipologia di spesa e la storia clinica non la rende riferibile ad un solo anno.
Infatti, altro intervento per la figlia, ad opera dello stesso professionista, è stato affrontato alla nascita e questo a distanza di circa un ventennio, andando così la spesa ad incidere su un più ampio arco temporale, non dovendosi fare riferimento come prospettato dall'opponente in sede di scritti 190 cpc su una annualità. Per il principio di vicinanza della prova può poi ritenersi che spettasse all'opponente produrre la propria documentazione reddituale. Tanto assorbe le questioni sull'ordine di esibizione.
Quanto alla solo parziale opposizione in ordine alle spese accessorie all'intervento relative al noleggio auto, garage, carburante ed a quelle della pec del 16.2.2019 che l'opponente riteneva andassero concordate, va rilevato che le questioni non risultano coltivate in sede di prime note 183 cpc, ne in sede di scritti conclusionali e pertanto devono ritenersi abbandonate.
Ad abundantiam si osserva che analoghe questioni appaiono già affrontate in precedente decisione prodotta dall'opposta (sent. N. 1214/22 di questo Tribunale) che di seguito si riporta per la parte relativa alle questione:”Né le deduzioni dell'opposta in ordine alla debenza del 70% delle spese straordinarie in genere e non solo quelle mediche, della risalenza delle cure presso il Niguarda di Milano dove all'origine la figlia veniva accompagnata anche dal , delle Per_1 Pt_1 spese di viaggio e soggiorno necessarie in relazione alla distanza dal domicilio ed alla patologia sofferta dalla figlia appaiono contestate dal , che nulla osserva sulle singole voci di Per_1 Pt_1 cui alla pretesa di cui pertanto va riconosciuta la debenza.”
Analoghi motivi valgono anche per la presente opposizione. Dal tenore delle difese, tenuto conto dei titoli e delle risultanze in atti può senz'altro ritenersi la debenza delle spese portate in decreto di viaggio e soggiorno, tenuto conto della distanza del domicilio rispetto al luogo dell'intervento ed alla patologia della figlia che ha reso necessario l'intervento e che certo Per_1 non consentivano e comunque sconsigliavano più spartane ed eventualmente più economiche condizioni.
Ulteriore motivo di opposizione riguarda “le spese di frequenza della scuola”.
Anche rispetto a tale questione il in opposizione richiama anche precedenti questioni già Pt_1 affrontate nella decisione citata, dolendosi in questa sede della scelta unilaterale di nuovo istituto dai costi rilevanti che assume insostenibili chiedendo ripetere le spese.
A fronte delle difese e deduzioni dell'opposta il per un verso oppone questioni sottese a Pt_1 precedente iscrizione scolastica oggetto di diverso giudizio, dall'altro non contesta specificamente la pretesa, nè l'interesse della figlia al recupero anni scolastici di cui viene rappresentato il buon esito, potendosi ripetere, anche in ordine a tali questioni, le suestese affermazioni in ordine alla sostenibilità della spesa vieppiù ove si osservi che non risulta contestato che:” ha inteso Per_1 recuperare l'anno perduto iscrivendosi presso un altro istituto riuscendo nel suo intento diplomandosi con soddisfazione. Solo per inciso, il nuovo liceo “Istituto Santa Maria di Napoli”ha costi di iscrizione più contenuti del e con la frequenza di un anno ha consentito a Parte_2
di superarne due con esame di profitto e diploma finale.” Per_1
Ancora, il precisa voler ripetere anche le somme per iscrizione scuola guida della figlia Pt_1
che assume sempre non concertate. Per_1 Alla luce delle difese dell'opposta (e dei motivi di opposizione) certamente non possono nutrirsi dubbi sulle debenza di tali spese di modesta entità e sicuro interesse per la figlia già affetta da patologie limitanti che certamente rendono opportuna e necessaria ogni ragionevole spesa volta al superamento delle incolpevoli difficoltà.
Da ultimo, priva di pregio la pretesa avanzata in decreto di riduzione in via equitativa delle spese perché eccessivamente onerose smentita dai suestesi motivi. Va altresì osservato che la richiesta del di ridurne la quota a suo carico, oltre ad essere Pt_1 contraria al tenore del titolo, implicitamente implica il consenso sulla spesa relegando l'opposizione al quantum.
Così l'opposizione non può trovate accoglimento assorbita ogni eventuale ulteriore questione..
Le spese seguono la soccombenza con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e valore delle questioni poste, delle tariffe applicabili (DM 147/22) dell'attività svolta e degli altri criteri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, dr. Carla Hubler, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo suindicato proposta da;
Parte_1
- dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6410/20 del 23.10.20 di questo
Tribunale;
- condanna a pagare a le spese processuali del Parte_1 Controparte_1 giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2543,00, oltre IVA e CPA, se dovuti, e rimborso spese generali come per legge .
Così deciso in Napoli l' 8.1.24
Il Giudice
Dr. Carla Hubler